Enti pubblici
La rappresentanza in giudizio del Comune spetta sempre al Sindaco.CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 25 gennaio 2005 n. 155
La rappresentanza in giudizio del Comune spetta sempre al Sindaco.
CONSIGLIO DI STATO,
SEZ. V – sentenza 25 gennaio 2005 n. 155 – Pres. Elefante, Est. Pullano – Comune di Roma (Avv.ti Magnanelli
e Rossi) c. Rizzacasa (Avv. Chiola)
– (annulla T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II, 12 marzo
2003, n. 1922).
FATTO e DIRITTO
Il TAR Lazio, con la sentenza in
epigrafe, ha accolto il ricorso proposto dall’Avv. Rizzacasa
Giuseppe avverso il silenzio rifiuto tenuto del Comune di Roma sulla domanda di accesso ai documenti dallo stesso presentata il 13.9.2002
(al fine di conoscere la data in cui il dipartimento dell’ufficio
contravvenzioni del Comune di Roma aveva curato la trasmissione al Prefetto del
ricorso che aveva proposto, ex art. 203 C.S., avverso il verbale di accertamento n. 20010508315
elevatogli in data 9.5.2001) ed ha ordinato al Comune di Roma di rilasciare
all’interessato copia dei documenti suddetti.
Il Comune appellante, che non si era
costituito in giudizio, chiede che sia dichiarata la nullità della sentenza, in
quanto pronunciata su un ricorso non ritualmente
notificato, non essendo state osservate le disposizioni circa la persona alla
quale avrebbe dovuto essere consegnata la copia.
Il ricorso era stato, infatti,
notificato al "Comune di Roma – II Dipartimento U.O. Contravvenzioni, in
persona del legale rappresentante pro tempore nel
domicilio per la carica presso la sede dello stesso in Roma, in via Ostiense n. 131L".
L’appellato, nel costituirsi in
giudizio, sostiene che il ricorso sarebbe stato ritualmente notificato al dirigente del Dipartimento II, in
quanto secondo l’art. 34, quarto comma, dello Statuto del Comune di Roma
"i dirigenti promuovono e resistono alle liti" e ritiene che,
comunque, l’appello sarebbe inammissibile, in quanto il sindaco, per agire in
giudizio, avrebbe avuto bisogno di una previa delibera dei dirigenti
responsabili.
L’appello è fondato.
La notifica del ricorso introduttivo
del giudizio di primo grado è, infatti, avvenuta, come si è appena visto, al Comune
di Roma presso il II Dipartimento Ufficio
Contravvenzioni, nella persona del dirigente pro tempore,
anzichè al Comune di Roma – nella persona del
sindaco, legale rappresentante dell’ente – presso la sua sede, e, pertanto, in
difformità da quanto disposto dall’art. 145 c.p.c.
per le notifiche alle persone giuridiche.
Nè ha alcun fondamento la tesi
dell’appellato, secondo la quale la notifica sarebbe rituale, perchè il vigente
(anche all’epoca in cui il ricorso è stato proposto) statuto comunale attribuisce
ai dirigenti il potere di promuovere e resistere alle liti.
Invero, a prescindere dalla dubbia
legittimità di una disposizione siffatta – considerato che, secondo un fermo
orientamento della Corte di Cassazione, la rappresentanza in giudizio del comune
è riservata, in via esclusiva, al Sindaco e non può essere esercitata dal
dirigente titolare della direzione di un ufficio o di un servizio neppure se
così preveda lo statuto comunale (cfr.,
tra le sentenze più recenti, Cass. civ., Sez. Trib.,7.6.2004 n. 10787) –
il riconosciuto potere dei dirigenti di promuovere o resistere alle liti
riguarda la loro legittimazione processuale e non già la rappresentanza
dell’ente, che è l’elemento rilevante in materia di notifica degli atti.
Per quanto concerne, poi, l’eccezione
di inammissibilità dell’appello, per essere stato
proposto dal sindaco senza la previa delibera del competente dirigente
comunale, si deve convenire che, al riguardo, non solo da questo Consiglio, con
il precedente invocato a sostegno di detta argomentazione (Sez.
IV, 5.7.1999 n. 1164), ma, in epoca più recente, anche dalla Corte di
Cassazione (cfr. Cass. Civ., Sez. Trib.,
17.12.2003 n. 19380) è stato affermato che occorre la previa determinazione del
dirigente in ordine alla opportunità di promuovere una
lite o resistere in giudizio.
In particolare, la Corte di Cassazione ha
chiarito che, nel vigore dell’ordinamento degli enti locali
approvato con il d.lg. 18.8.2000 n. 267, la
norma dello statuto comunale che attribuisce al dirigente la funzione di
gestione amministrativa deve ritenersi comprensiva dell’attribuzione al
medesimo del potere di determinazione – in luogo della delibera autorizzativa della giunta municipale – in ordine alla
opportunità di promuovere o resistere ad una lite, atteso che tale
determinazione non appartiene all’attuazione dell’indirizzo
politico-amministrativo generale del Comune (spettante al sindaco ed alla
giunta), ma alla gestione amministrativa del singolo caso, ed assume il
carattere di una proposta e di una valutazione di natura tecnica, la quale
viene accolta discrezionalmente dal sindaco, quale capo dell’amministrazione ed
esclusivo rappresentante dell’ente locale dinanzi agli organi giudiziari.
Nella specie tale determinazione è, comunque, intervenuta in data 23.9.2004 – quindi, con
effetto sanante ex tunc – ed è stata prodotta in
giudizio il 24.9.2004.
Pertanto, l’eccezione non può essere
condivisa.
In conclusione, la notifica
dell’originario ricorso è nulla per violazione dell’art. 145 c.p.c., che disciplina le
notificazioni alle persone giuridiche, con conseguenziale
violazione del contraddittorio, in quanto non è stato consentito
all’amministrazione intimata di svolgere regolarmente ed efficacemente le
proprie difese.
L’appello va, quindi, accolto e, per
l’effetto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio della controversia al
tribunale amministrativo, ai sensi dell’articolo 35 della legge 6 dicembre
1971, n. 1034.
Le spese di questa fase del giudizio
possono essere compensate.
P. Q. M.
il Consiglio di Stato, Sezione quinta,
accoglie l’appello e per l’effetto annulla la sentenza impugnata con rinvio
della controversia al TAR.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente decisione sia
eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di
Consiglio del 24 settembre 2004, con l’intervento dei Signori:
Agostino ELEFANTE Presidente
Raffaele CARBONI Consigliere
Corrado ALLEGRETTA Consigliere
Chiarenza MILLEMAGGI Consigliere
Nicolina PULLANO Consigliere est.
IL PRESIDENTE
F.to Agostino Elefante
L’ESTENSORE
F.to Nicolina Pullano
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 25
gennaio 2005