Imprese ed Aziende

Tuesday 13 January 2004

La pubblicità dei prodotti dimagranti non deve promettere risultati irraggiungibili. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Procedimento 7P – Provvedimento n. 12711

La pubblicità dei prodotti dimagranti non deve promettere risultati irraggiungibili

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Procedimento 7PI4258 – TOGLI CALORIE MANGIO E MAGRO – Provvedimento n. 12711

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell’11 dicembre 2003;

SENTITO il Relatore Professor Marco D’Alberti;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 10 ottobre 1996, n. 627;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2003, n. 247 ed entrato in vigore in data 7 novembre 2003, che ha abrogato il precedente regolamento, di cui al D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 627;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. RICHIESTA DI INTERVENTO

Con richiesta di intervento pervenuta in data 30 giugno 2003, l’Associazione AltroConsumo di Milano, in qualità di associazione di consumatori, ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, della confezione del prodotto “Togli Calorie” in vendita presso il supermercato IperCoop di Novate Milanese.

Secondo il segnalante, la confezione di questo integratore alimentare risulta ingannevole, in quanto riporta indicazioni quali: “fino al 50% di calorie in meno per ogni pasto abbondante”; “Togli Calorie è un prodotto totalmente naturale ideale per bruciare le calorie in eccesso dopo un pasto abbondante ed aiutare la digestione”.

Inoltre, nella richiesta di intervento si rileva che il messaggio si pone in contrasto anche con la circolare del Ministero della Salute n. 4 del 25 luglio 2002, secondo la quale il termine “naturale” (“prodotto totalmente naturale”) non fornisce di per sé garanzie di effetti favorevoli per l’organismo ed andrebbe, comunque, accompagnato da informazioni idonee ad assicurare una sana alimentazione ed un uso corretto degli integratori (in contrasto, quindi, con l’implicito invito a consumare tranquillamente pasti abbondanti facendo affidamento sulle proprietà di “brucia-calorie” del prodotto pubblicizzato).

Infine, in difformità dalle linee guida del Ministero della Salute, la confezione del prodotto “Togli Calorie” non riporta le precisazioni circa l’esigenza che gli integratori alimentari non vadano intesi come sostitutivi di una dieta corretta e variata.

II. MESSAGGIO

La richiesta di intervento riguarda un messaggio pubblicitario rappresentato dalla confezione dell’integratore alimentare “TOGLI CALORIE” prodotto dalla società Frau Alta Alimentazione S.p.A..

Sul frontespizio di tale confezione viene riportata, dopo la scritta “Mangio e Magro” e la denominazione del prodotto “Togli Calorie”, la seguente indicazione (racchiusa in un apposito riquadro con lo sfondo e con notevole evidenza grafica): “FINO AL 50% DI CALORIE IN MENO PER OGNI PASTO ABBONDANTE”.

Sul lato della confezione è stata, poi, inserita l’indicazione: “Togli Calorie è un prodotto totalmente naturale ideale per bruciare le calorie in eccesso dopo un pasto abbondante ed aiutare la digestione”.

Sono riportati, infine, gli ingredienti del prodotto con le relative percentuali e, nelle istruzioni di uso, le avvertenze: “Non superare le dosi consigliate. Si sconsiglia l’uso del prodotto in gravidanza, durante l’allattamento e al di sotto dei 12 anni. In presenza di cardiovasculopatie e/o ipertensione, prima di assumere il prodotto consultare il medico”.

III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI

In data 30 luglio 2003, è stato comunicato all’associazione di consumatori segnalante ed alla società Frau Alta Alimentazione S.p.A. con sede a Trezzano S/Naviglio (di seguito Frau), in qualità di operatore pubblicitario, l’avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l’eventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del citato Decreto Legislativo [1], con particolare riguardo alle effettive caratteristiche del prodotto ed alle proprietà indicate sulla confezione.

IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto alla società Frau, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96 [2], di fornire informazioni corredate da adeguata documentazione sui seguenti aspetti:

1. caratteristiche del prodotto “Togli Calorie” e proprietà dello stesso;

2. documentazione scientifica riguardante eventuali sperimentazioni sull’uomo relative alle proprietà dell’integratore alimentare in questione;

3. autorizzazioni ed eventuali osservazioni ricevute dal Ministero della Salute;

4. informazioni riguardanti la data di inizio della commercializzazione del prodotto, il numero di pezzi venduti, il numero di confezioni in distribuzione ed i canali di commercializzazione utilizzati.

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto, altresì, al Ministero della Salute ed all’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (di seguito Inran) di fornire informazioni sui seguenti elementi:

1. autorizzazioni, valutazioni ed analisi già eventualmente effettuate sull’integratore alimentare “Togli Calorie”;

2. ulteriori studi ed approfondimenti eventualmente disponibili sul componente di base del prodotto pubblicizzato (faseolamina), nonché sullo stesso integratore “Togli Calorie”;

3. regolamentazione di settore (ivi inclusi i più recenti sviluppi) e raccomandazioni fornite per la corretta pubblicizzazione degli integratori alimentari.

L’operatore pubblicitario, con memoria pervenuta in data 8 settembre 2003, ha evidenziato -in sintesi- quanto segue:

a) il prodotto “Togli Calorie” è caratterizzato dalla presenza di componenti: 1) che favoriscono la termogenesi (produzione di calore utilizzando come fonte di energia i depositi di grasso) come il Citrus aurantium; 2) che favoriscono il metabolismo dei nutrienti (piperina da Piper Nigrum); 3) che riducono la biodisponibilità degli zuccheri (faselolamina) e dei lipidi (Cassia nomane); 4) che assistono la funzione digestiva (genziana e carciofo);

b) alla luce della predetta composizione Togli Calorie Frau è un integratore che aiuta, nel suo complesso, a controllare l’apporto calorico e che assiste i processi digestivi;

c) tra gli altri documenti sulle proprietà dei componenti del prodotto è stata allegata una relazione riguardante la determinazione dell’attività inibente della faselolamina e quella sulla a-Amilasi;

d) in adempimento di cui alla circolare n. 3 del 18 luglio 2002 è stata inviata al Ministero della Salute una copia dell’etichetta in data 2 dicembre 2002;

e) la commercializzazione del prodotto ha avuto inizio nel mese di maggio 2002 attraverso il canale della grande distribuzione e si stima che siano ancora sugli scaffali circa 7.000 pezzi;

f) il prodotto non ha avuto uno specifico supporto pubblicitario sui media;

g) considerando le effettive necessità commerciali del prodotto e le recenti indicazioni del Ministero della Salute, la società Frau ha deciso, comunque, di modificare volontariamente l’etichettatura del prodotto, provvedendo all’eliminazione delle indicazioni oggetto di contestazione (circa la riduzione del 50% di calorie per ogni pasto abbondante e di calorie in eccesso bruciate dopo un pasto abbondante).

Con comunicazione del 31 ottobre 2003, l’Inran ha reso noto, in sintesi, quanto segue:

a) l’Istituto non ha effettuato un’analisi specifica sul singolo integratore alimentare Togli Calorie Frau, ma può fornire -comunque- precisazioni sui dati scientifici disponibili relativi alle proprietà dei componenti di tale prodotto;

b) non esistono al momento farmaci o composti che possano garantire perdite di peso senza alcuna forma di rischio per la salute ed il benessere dell’individuo. Al contrario, talvolta, gli effetti collaterali posso produrre un danno maggiore rispetto all’obesità per il cui trattamento sono comunque indispensabili un corretto regime alimentare ed un’adeguata attività motoria;

c) la perdita di peso che può accompagnarsi agli estratti di Citrus Aurantium (che contenendo sinefrina svolgono un’attività termogenetica) è ritenuta -per la maggior parte- derivare da una mobilizzazione dei fluidi tipica delle prime fasi del calo ponderale. Anche se sono necessari ulteriori studi su tali estratti, essi possono essere considerati, sulla base di una recente letteratura scientifica, il miglior sostituto dei farmaci termogenetici;

d) per gli estratti di pepe nero (Piper nigrum) la letteratura esaminata non segnala effetti sulla riduzione dell’assorbimento dei nutrienti (che permetterebbe di limitare l’apporto calorico durante i pasti), essendo semplicemente dimostrato che nei ratti si determina un abbassamento del livello ematico degli ormoni tiroidei e del glucosio;

e) la faselolamina si è mostrata attiva sul modello animale nell’inibire l’attività dell’enzima responsabile della digestione dell’amido (a-amilasi). Al di là di tale modello animale, appare esistere un solo studio sull’uomo, effettuato su un campione molto esiguo (quattro persone), senza ulteriori conferme sperimentali. Peraltro, altri studi hanno evidenziato l’inefficacia di tale sostanza nell’uomo, in quanto -in presenza di un elemento che blocca la amilasi vengono attivati -per compensazione- altri enzimi (maltasi e glucoamilasi) in grado di digerire l’amido. Pertanto, non è possibile affermare che tale componente sia in grado di ridurre l’assorbimento dell’amido con un effetto sulla riduzione delle calorie ingerite durante i pasti; f) l’attività più studiata per gli estratti delle foglie di carciofo e per la Cynara scolymus è quella di ipocolesterolemizzante;

g) in particolare, l’utilizzazione di Citrus Aurantium come ingrediente è subordinato all’adozione dei seguenti criteri: 1) necessità di indicare sempre la titolazione in sinefrina; 2) non superare l’apporto massimo di sinefrina di 30 mg/die corrispondenti a circa 800 mg di Citrus Aurantium titolato al 4% in sinefrina; 3) riportare in etichetta le avvertenze di non superare la dose giornaliera in presenza di cardiovasculopatie e/o ipertensione; consultare il medico prima di assumere il prodotto; evitare l’uso in gravidanza, durante l’allattamento e nei bambini al di sotto dei 12 anni;

h) una nota di sicurezza dovrebbe riguardare anche gli estratti di carciofo da utilizzare con cautela nei soggetti con calcolosi biliare.

Con comunicazione del 4 novembre 2003, il Ministero della Salute ha reso noto quanto segue:

a) la società Frau Alta Alimentazione S.p.A. ha informato il Ministero della commercializzazione del prodotto “Togli Calorie” mediante notifica dell’etichetta ai sensi della circolare n. 3 del 18 luglio 2002;

b) il prodotto in questione e gli altri della stessa azienda (e di altre aziende) rappresentano i formulati, esclusivamente a base di erbe, messi in commercio già prima dell’emanazione della citata circolare e tutt’ora in corso di valutazione;

c) la denominazione ed il messaggio relativo alla riduzione delle calorie presenti sull’etichetta del prodotto si pongono in contrasto con le indicazioni riportate nella circolare n. 4 del 25 luglio 2002;

d) in ogni caso, per gli integratori a base di Citrus aurantium sono previste in etichetta le seguenti avvertenze: 1) non superare la dose giornaliera consigliata; 2) in presenza di cardiovasculopatie e/o ipertensione, prima di assumere il prodotto, consultare il medico; 3) si sconsiglia l’uso del prodotto in gravidanza, durante l’allattamento ed al di sotto dei 12 anni.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

A. Premessa

Soprattutto negli ultimi anni, le situazioni di sovrappeso corporeo (che rappresentano problemi complessi e di difficile soluzione) sono risultate in notevole aumento nel mondo industrializzato.

Nell’ambito di questo scenario può manifestarsi la tendenza degli utenti a ricercare soluzioni rapide e strumenti alternativi trascurando le esigenze primarie di conservare un corretto regime alimentare (ipocalorico) ed aspirare ad un benessere complessivo legato anche ad un’adeguata attività fisico-motoria.

In quest’ottica, in relazione alla fattispecie oggetto del presente provvedimento, risulta ancor più evidente la necessità nella pubblicizzazione degli integratori alimentari dietetici (per il controllo del peso) di evitare di proporre tali prodotti agli occhi dei consumatori come soluzioni risolutive e tranquillizzanti che consentano di trascurare le fondamentali esigenze di un corretto regime dietetico e di un’adeguata attività fisica.

B. Quadro regolamentare

Il prodotto pubblicizzato denominato “Togli Calorie”, è un integratore alimentare a base di erbe rientrante tra i prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare (per il controllo o la riduzione del peso) per i quali l’immissione in commercio è subordinata alla trasmissione di un modello di etichetta al Ministero della Salute.

Alla luce dalle indicazioni espresse dal Ministero della Salute (soprattutto attraverso le circolari n. 3 del 18 luglio 2002 e n. 4 del 25 luglio 2002) la pubblicità degli integratori alimentari per il controllo o la riduzione del peso non deve attribuire a tali prodotti proprietà atte a prevenire o curare malattie; non deve riportare denominazioni di fantasia che garantiscano proprietà non possedute o che l’operatore non sia in grado di dimostrare; non deve indurre a trascurare le fondamentali esigenze di un corretto regime alimentare (ipocalorico) e di un’adeguata attività fisica.

Inoltre, per i prodotti a base di erbe la pubblicità non deve indurre a far credere che, solo per effetto di tale composizione naturale, non vi sia alcun rischio di effetti collaterali. Infine, gli ingredienti erboristici utilizzati devono presentare una composizione compatibile con un’azione salutistica e non terapeutica; devono fornire le necessarie garanzie in termini di sicurezza (in base a criteri di purezza, effetti, concentrazione dei principi attivi e relative associazioni).

C. Messaggio oggetto della richiesta di intervento

Il messaggio oggetto della richiesta di intervento, rappresentato dalla stessa confezione del prodotto, è volto a promuovere l’integratore denominato “Togli Calorie” come in grado di eliminare “FINO AL 50% DI CALORIE […] PER OGNI PASTO ABBONDANTE”.

Inoltre, il messaggio è finalizzato ad esaltare il carattere “totalmente naturale” del prodotto come soluzione “ideale per bruciare le calorie in eccesso dopo un pasto abbondante” e come uno strumento per realizzare l’aspirazione di mangiare senza ingrassare (“mangio e magro”).Tali indicazioni, alla luce di quanto emerso dalle risultanze istruttorie -con particolare riferimento alle precisazioni fornite dall’Inran- risultano in contrasto con le reali proprietà attribuibili all’integratore alimentare in questione. Inoltre, le predette indicazioni possono spingere i consumatori interessati a perdere peso a trascurare le fondamentali esigenze di rispettare un corretto regime alimentare ipocalorico ed abbinare un’adeguata attività fisico-motoria spingendoli, al contrario, a sentirsi tranquillizzati dalla possibilità di bruciare le “calorie assunte in eccesso” nel corso di un pasto “abbondante” e, quindi, di mangiare rimanendo magri.

In particolare, la documentazione e le informazioni acquisite nel corso del procedimento hanno messo in luce che, allo stato degli atti, non sussistono evidenze scientifiche che supportino i vanti prestazionali contenuti nel messaggio.

In primo luogo, non sono stati condotti studi sul prodotto che ne dimostrino l’efficacia nel “bruciare le calorie in eccesso dopo un pasto abbondante”. In secondo luogo, la documentazione depositata dall’operatore pubblicitario (concernente per lo più le principali componenti del prodotto), le informazioni fornite, nonché la letteratura scientifica richiamata dall’Inran, non offrono adeguate evidenze relativamente all’attitudine delle sostanze contenute nel prodotto (unitariamente considerate o in associazione tra loro) ad eliminare l’assorbimento calorico nei termini prospettati nel messaggio (“FINO AL 50% DI CALORIE […] PER OGNI PASTO ABBONDANTE”).

Il Ministero della Salute ha, peraltro, messo in evidenza che “la denominazione ed il messaggio relativo alla riduzione delle calorie presenti sull’etichetta del prodotto si pongono in contrasto con le indicazioni riportate nella circolare n. 4 del 25 luglio 2002”.

Infine, l’operatore pubblicitario ha volontariamente deciso di modificare l’etichetta del prodotto. Tale circostanza non rileva ai fini della valutazione dell’ingannevolezza dell’originario messaggio pubblicitario, attesa la oggettiva funzione di tutela che l’Autorità è chiamata a svolgere ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92. In ogni caso, rispetto alle modifiche concretamente introdotte sulla confezione dell’integratore in questione, non è stata prodotta alcuna documentazione.

Anche l’uso del termine “prodotto totalmente naturale” contenuto nel messaggio può risultare fuorviante per i consumatori, potendoli indurre ad attribuire all’integratore alimentare particolari caratteristiche di genuinità.

Inoltre, il messaggio in esame omette di precisare che per raggiungere cali di peso rilevanti, stabili ed equilibrati è necessario adottare un corretto regime alimentare (ipocalorico) e svolgere un’adeguata attività fisico-motoria, necessità, questa sottolineata dall’Inran e già evidenziata dall’Autorità in precedenti provvedimenti per analoghe tipologie di prodotti.

Il messaggio segnalato, rivendica, attraverso le predette indicazioni, congiunte alla stessa fuorviante denominazione del prodotto (“Togli Calorie”), caratteristiche ed efficacia del prodotto stesso che non posono essergli ascritte. Esso risulta, pertanto, idoneo ad indurre in errore i consumatori, con possibile pregiudizio del loro comportamento economico.

Tali aspetti assumono, nella fattispecie in questione, un ulteriore rilievo in considerazione dell’effetto psicologico secondo cui i consumatori, a fronte di vanti pubblicitari che prospettano il facile conseguimento di risultati particolarmente ambiti (quali, appunto, il minor assorbimento calorico finalizzato al controllo del peso senza dover sottostare ad alcuna privazione alimentare o a sforzo fisico), sono maggiormente propensi a dar credito alle promesse contenute nel messaggio.

RITENUTO, pertanto, che il messaggio in esame, volto a promuovere il prodotto denominato “Togli Calorie”, è idoneo ad indurre in errore i consumatori con riguardo alle reali caratteristiche ed alla concreta efficacia dello stesso ed a pregiudicarne il comportamento economico;

DELIBERA

che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso dalla società Frau Alta Alimentazione S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, lettera a), del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l’ulteriore diffusione.

ASSEGNA

un termine di 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 7, comma 7, del Decreto Legislativo n. 74/92 [3], per il necessario adeguamento della confezione del prodotto, attraverso l’eliminazione delle predette indicazioni (“TOGLI CALORIE -MANGIO E MAGRO-“; “FINO AL 50% DI CALORIE IN MENO PER OGNI PASTO ABBONDANTE”; “Togli Calorie è un prodotto totalmente naturale ideale per bruciare le calorie in eccesso dopo un pasto abbondante ed aiutare la digestione”).

L’inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dell’art. 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a duemilacinquecentottantadue (2.582,00) euro.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’art. 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Rita Ciccone

IL PRESIDENTE

Giuseppe Tesauro