"Soprattutto siate sempre capaci di sentire nel più profondo di voi stessi ogni ingiustizia
commessa contro chiunque in qualunque parte del mondo"
Riforma Cartabia (L.26.11.2021, n.206 Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”)
Alcune norme previste dalla legge delega 206/21, sono entrate il vigore il 22 giugno scorso.
Tra queste, mi pare utile segnalare la modifica apportata dall’art. 1 co. 35 alla disciplina della negoziazione assistita per la soluzione consensuale delle controversie in materia di separazione dei coniugi di cui all’art. 6 del d.l. n.132/2014.
Fino ad ora, soltanto le coppie sposate avevano a disposizione come rito alternativo al ricorso consensuale in Tribunale, sia per la separazione che per il divorzio, che per le modifiche alle condizioni di separazione o divorzio, la negoziazione assistita ossia la possibilità di stipulare una convenzione nella quale, con l’assistenza dei legali, i coniugi si impegnano a concordare le condizioni della loro separazione (o divorzio, o modifica delle condizioni) e a decidere circa la casa coniugale, il mantenimento dei figli, l’eventuale mantenimento spettante al coniuge economicamente più debole, l’affidamento dei figli, i turni di frequentazione dei figli, ed ogni altra questione connessa all’evento separativo. L’accordo scaturente dalla negoziazione viene depositato presso la Procura della Repubblica ed il procuratore, entro 10 giorni, autorizza (nel caso vi siano figli minori, o maggiorenni non economicamente autosufficienti o incapaci, o affetti da grave handicap) o comunica agli avvocati il nulla osta a procedere alle fasi successive.
L’accordo così validato, viene entro i 10 gg successivi depositato nel comune di celebrazione del matrimonio dagli avvocati, e quindi registrato sull’atto di matrimonio.
La procedura è molto semplice, veloce, conveniente per le parti proprio in termine di tempi. Non è inoltre richiesta la comparizione avanti al giudice (salvo nei rari casi in cui il PM non dovesse approvare l’accordo trovandolo contrario all’interesse dei figli minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti o affetti da grave handicap).
Bene, dal 22 giugno scorso siffatta procedura è percorribile anche dalle coppie di genitori non sposati che debbano regolamentare, di comune accordo, l’affidamento ed il mantenimento dei figli, o che debbano modificare le condizioni di un precedente decreto di regolamentazione emesso al tempo della separazione dal Tribunale competente.
Avv. Elena Buscaglia
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