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Thursday 10 April 2003

La proposta di riforma della vigilanza privata (parte seconda) . DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUSSIDIARIA. D.D.L. CdM 28.3.2003

La proposta di riforma della vigilanza privata  (parte seconda)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUSSIDIARIA. D.D.L. CdM 28.3.2003

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1: Attività di sicurezza sussidiaria.

Articolo 2: Disciplina generale delle autorizzazioni.

Articolo 3: Progetto organizzativo e regole tecnico-operative.

Articolo 4: Disciplina generale dei controlli.

Articolo 5: Diniego, sospensione e revoca delle autorizzazioni.

Articolo 6: Esercizio in forma diretta delle attività di sicurezza sussidiaria.

Articolo 7: Commissione consultiva centrale.

Articolo 8: Registro professionale.

CAPO II – DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA E DI SICUREZZA E DELLE GUARDIE GIURATE

Articolo 9: Requisiti e condizioni per il rilascio delle licenze.

Articolo 10: Obblighi inerenti alle autorizzazioni.

Articolo 11: Impiego delle guardie giurate.

Articolo 12: Nomina delle guardie giurate.

Articolo 13: Requisiti professionali delle guardie giurate.

CAPO III – DEI SERVIZI DI CUSTODIA E DEGLI ALTRI SERVIZI DI SICUREZZA SECONDARIA

Articolo 14: Disciplina delle licenze.

Articolo 15: Impiego dei custodi abilitati.

Articolo 16: Registro dei custodi abilitati.

CAPO IV – DEGLI ISTITUTI DI INVESTIGAZIONE E RICERCA E DEGLI INVESTIGATORI PRIVATI

Articolo 17:Disciplina delle licenze.

Articolo 18: Obblighi inerenti alle licenze.

Articolo 19: Vigilanza e controlli.

CAPO V – DELLE ATTIVITÀ DI RECUPERO CREDITI

Articolo 20: Disciplina delle licenze e delle attività.

Articolo 21: Registro degli agenti di recupero.

CAPO VI – DISPOSIZIONI DIVERSE E FINALI

Articolo 22: Disposizioni penali.

Articolo 23: Agevolazioni finanziarie.

Articolo 24: Disposizioni transitorie e finali.

Articolo 25: Abrogazioni.

CAPO III

DEI SERVIZI DI CUSTODIA E DEGLI ALTRI SERVIZI DI SICUREZZA SECONDARIA

Articolo 14

(Disciplina delle licenze)

l. Fermo restando quanto previsto dal codice della strada e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento concernenti taluno dei servizi di cui allarticolo l, comma 3, e degli altri servizi individuati a norma del comma 5 dello stesso articolo non riservati alle guardie giurate, lattività finalizzata alla prestazione dei predetti servizi per conto di terzi è soggetta alla licenza del prefetto della provincia in cui ha sede limpresa di servizi interessata.

2. Lesercizio delle attività di cui allarticolo l, comma 3, svolto attraverso dipendenti dellimpresa dellufficio, del condominio o di ogni altro titolare dei beni da custodire, non è soggetto alla licenza di cui al comma l.

3. Lesercizio delle attività di cui al comma l è sottoposto allosservanza delle disposizioni di legge e di regolamento e delle regole tecnico-operative di servizio approvate dal questore che può apportarvi le modificazioni o le prescrizioni occorrenti per esigenze di ordine e sicurezza pubblica e disporre i controlli a norma dellarticolo 4.

Articolo 15

(Impiego dei custodi abilitati)

l. I custodi abilitati allespletamento dei servizi di cui allarticolo 14, comma l, operano sotto la diretta responsabilità di coloro che nellimpresa, ufficio, o condominio si avvalgono della loro attività o del titolare dei beni da custodire, salvo che il fatto dipenda dalle disposizioni impartite dal titolare dellimpresa fornitrice del servizio.

2. Gli operatori di cui al comma l non possono svolgere attività di sicurezza diverse da quelle indicate a norma dellarticolo 1, commi 5 e 6, né attività o interventi che la legge riserva agli organi di polizia o alle guardie giurate. Essi sono tenuti a corrispondere ad ogni richiesta dellautorità di pubblica sicurezza ed a riferire ogni circostanza utile per la prevenzione e la repressione dei reati.

3. Le eventuali uniformi di cui possono essere muniti, di foggia diversa di quella delle uniformi. delle guardie giurate, devono essere approvate dal prefetto.

Articolo 16

(Registro dei custodi abilitati)

1. Gli operatori delle imprese di servizi autorizzate a norma dellarticolo 14 addetti alle attività individuate a norma dellarticolo 1, commi 3 e 5, devono ottenere liscrizione in apposito registro presso la questura competente per territorio.

2. Liscrizione deve essere rinnovata ogni anno. Essa è rifiutata o revocata a chi non risulta in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno stato membro dellUnione Europea ovvero di altro Stato, se in possesso di carta di soggiorno;

b) maggiore età;

c) idoneità psico- fisica e attitudinale;

d) assenza di condanne a pene detentive superiori ad un anno per delitti non colposi e di misure di prevenzione, anche patrimoniali o interdittive,salvi gli effetti della riabilitazione;

e) possesso degli altri requisiti soggettivi indicati dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

f) tenuta di una condotta idonea a dimostrare lattuale attitudine ed affidabilità ad esercitare i compiti di custode;

g) iscrizione al servizio sanitario nazionale ed ai servizi assicurativi ed antinfortunistici prescritti.

3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dallarticolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a quella di condanna.

3. Nel registro di cui al comma 1, possono chiedere di essere iscritti anche i custodi dipendenti da imprese, società o privati che provvedono direttamente alle attività individuate a norma dellarticolo 1, commi 3 e 5, non riservate alle guardie giurate. Liscrizione può essere negata nei casi previsti dallarticolo 2, comma 4.

4. Le spese per la tenuta del registro di cui al comma 1 sono a carico degli iscritti.

CAPO IV

DEGLI ISTITUTI DI INVESTIGAZIONE E RICERCA E DEGLI INVESTIGATORI PRIVATI

Articolo 17

(Disciplina delle licenze)

1. La licenza per lesercizio di un istituto di investigazione e di ricerca e raccolta delle informazioni per conto di privati è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ha sede listituto, al direttore dello stesso che sia iscritto nel registro professionale di cui allarticolo 8 ed abbia gli altri requisiti prescritti dallarticolo 2.

2. Gli istituti assumono gli incarichi nellambito territoriale indicato dalla licenza in relazione al progetto organizzativo e tecnico operativo di cui allarticolo 4 ed esercitano le attività autorizzate a mezzo di collaboratori investigativi dipendenti, muniti della licenza di cui al comma 3, ovvero, con l’assenso del committente, attraverso altro istituto o collaboratore investigativo con il quale siano stati sottoscritti accordi associativi o di collaborazione, anche saltuaria. Gli accordi fra istituti di investigazione e ricerche debbono essere approvati dalle autorità che hanno rilasciato le rispettive licenze.

3. La licenza per lesercizio individuale delle attività di investigazione e ricerche nellambito di accordi di collaborazione professionale o di rapporti di lavoro dipendente con istituti di investigazioni e ricerche è rilasciata dal questore della provincia di residenza al collaboratore investigativo che sia iscritto nel registro professionale di cui allarticolo 8 ed abbia i requisiti soggettivi prescritti dallarticolo 2, comma 2.

La licenza è quinquennale e non è trasmissibile.

4. I collaboratori investigativi autorizzati a norma del comma 3, svolgono le attività autorizzate esclusivamente nellambito dei rapporti di lavoro o accordi di collaborazione professionale di cui allo stesso comma.

5. Al titolare delle licenze di cui ai commi 1 e 3 ed agli iscritti allalbo di cui allarticolo 18 è rilasciato un tesserino di identificazione conforme al modello approvato con decreto del Ministro dellinterno, che attesta l’identità e la qualità professionale dellinteressato.

6. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge e dal codice di procedura penale relativamente alle investigazioni difensive, le attività di cui ai commi 1 e 3 non comportano lesercizio di facoltà che la legge riserva agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza o ad altri soggetti investiti di pubbliche funzioni.

7. Nessuna attività di investigazione o ricerca e raccolta delle informazioni o di analisi dei dati raccolti può essere svolta al di fuori di un incarico professionale annotato nel registro di cui allarticolo 4, comma 1, lettera b).

8. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 17 marzo 1931, n. 773, o da altre disposizioni di legge concernenti analoghe attività per conto di terzi, la licenza di cui al comma 1 non è richiesta per la ricerca e raccolta di informazioni presso albi, registri o repertori, comunque denominati, istituiti per fini di pubblica notizia o destinati alla pubblica consultazione.

Articolo 18

(Albo degli investigatori difensivi)

1. Le investigazioni difensive sono svolte dal titolare di un istituto di investigazione e ricerche in possesso della licenza di cui allarticolo 17, comma 1 e dal collaboratore investigativo in possesso della licenza di cui allo stesso articolo 17, cornrna 3, che abbiano ottenuto liscrizione allalbo di cui al cornrna 2.

2. Il Presidente della Corte dAppello del distretto in cui ha sede listituto o il collaboratore investigativo ha la residenza, sentiti il Procuratore generale ed il Questore, sulla base dei parametri determinati dalla competente Sezione istituita nellambito della Commissione di cui allarticolo 7, ai sensi dellarticolo 8, comma 3, lettera a), dispone liscrizione dellinteressato in apposito albo da tenersi presso ogni Corte dAppello, la cui tenuta, comprese le disposizioni inerenti alliscrizione, alla sospensione e cancellazione, anche in relazione a quanto previsto dallarticolo 20, è determinata con regolamento da adottarsi, entro nove mesi dellentrata in vigore della presente legge, ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dellInterno.

3. Il Presidente della Corte dappello, sentiti il Procuratore generale e il Questore, impartisce le direttive generali che devono essere osservate per la regolarità dellattività investigativa autorizzata.

4. Le spese per la tenuta dellalbo di cui al comma 2 sono a carico degli iscritti.

Articolo 19

(Obblighi inerenti alla licenza)

1. Oltre a quanto previsto dallarticolo 4 e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento, i titolari della licenza di cui allarticolo 17, comma 1, devono:

a) annotare nel registro di cui allarticolo 4, comma 1, lettera b), gli elementi essenziali dellincarico ricevuto, la specie degli atti investigativi richiesti e la durata delle indagini o accertamenti, nonché i riferimenti relativi agli atti d’archivio e le altre indicazioni prescritte dal regolamento;

b) comunicare al presidente della corte dappello, nel caso di istituti abilitati allesercizio delle investigazioni difensive, gli elenchi del personale dipendente e dei collaboratori investigativi privati impiegati e a dar notizia, appena si verifichi, di ogni variazione ìntervenuta;

c) osservare gli obblighi di cui allarticolo 4, comma 1, lettere d), fatte salve le disposizioni di legge che tutelano il segreto relativamente alle indagini difensive previste dal codice di procedura penale;

d) comunicare, a richiesta degli interessati, lesistenza di trattamenti di dati che possano riguardarli, compresi quelli attinenti alle investigazioni difensive, anche preventive, fatta salva la riservatezza della fonte delle notizie ed osservare le altre disposizioni vigenti per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

2. Le informazioni e le notizie raccolte possono essere trattate nei limiti e per le finalità dellincarico ricevuto. Al termine dello stesso, la relativa documentazione deve essere conservata per cinque anni e non può essere utilizzata senza il consenso degli interessati, fatte salve le prescrizioni dellautorità.

3. Gli obblighi di cui al comma 1, lettere c) e d) e quelli di cui al comma 2, devono essere adempiuti anche dai titolari delle licenze di cui allarticolo 17, comma 3. Delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1, lettera d), e di quelle di cui al comma 2 è data notizia al Garante per la protezione dei dati personali.

4. I titolari delle licenze di cui allarticolo 17 sono, altresì, tenuti a prestare la loro opera a richiesta dellautorità di pubblica sicurezza e ad aderire alle richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, nello svolgimento delle attività di controllo di cui alla presente legge. Gli stessi sono, inoltre, tenuti a denunciare i fatti costituenti delitto di cui abbiano avuto notizia nellesercizio dellattività autorizzata. Relativamente alle attività di investigazione difensiva, sono fatte salve le garanzie e le prerogative relative alle professioni forensi.

Articolo 20

(Vigilanza e controlli)

1. Il servizio degli istituti di cui al presente capo e dei collaboratori investigativi muniti della licenza di cui allarticolo 17, comma 3, è sottoposto alla vigilanza ed ai controlli di cui allarticolo 4.

2. Relativamente alle attività di investigazioni difensive, le funzioni di vigilanza e controllo sono svolte sotto la diretta vigilanza del Presidente della Corte dAppello che ha rilasciato il nulla osta di cui allarticolo 18, e di quello competente per il luogo in cui i servizi sono espletati, o loro delegati.

3. Il Presidente della Corte dAppello, per le attività di investigazione difensiva, e il questore negli altri casi, hanno facoltà:

a) di adottare specifiche prescrizioni per esigenze, rispettivamente, di garanzia della regolarità delle modalità di acquisizione delle prove in materia processuale penale, ovvero di ordine e sicurezza pubblica;

b) di effettuare o fare effettuare in qualsiasi momento visite ispettive e controlli, osservate, relativamente alle attività di investigazione difensiva, le garanzie e le prerogative relative alle professioni forensi;

c) di sospendere cautelarmente dal servizio gli investigatori privati titolari della licenza di cui allarticolo 17, comma 1, ed i collaboratori investigativi di cui allarticolo 17, comma 3, in caso di inosservanza degli obblighi inerenti allespletamento del servizio. Con il provvedimento di sospensione è disposto il ritiro immediato del tesserino di cui allarticolo 17, comma 5;

d) di adottare i provvedimenti di revoca di propria competenza o di proporre quelli di competenza di altra Autorità, osservate le procedure previste dalla presente legge, dal regolamento di attuazione e di quello di cui allarticolo 18, comma 2.

CAPO V – DELLE ATTIVITÀ DI RECUPERO CREDITI

Articolo 21

(Disciplina delle licenze e delle attività)

1. La licenza per lesercizio di unagenzia di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi è rilasciata dal questore della provincia in cui ha sede la direzione operativa dell’impresa al titolare che:

a) sia in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore e di unesperienza lavorativa nel settore del recupero dei crediti ovvero della riscossione e tasse non inferiore a cinque anni;

b) non sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano lattività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, ovvero per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) sia in possesso degli altri requisiti di cui allarticolo 2.

2. Per attività di recupero crediti stragiudiziale si intende lattività di recupero di crediti insoluti presso i debitori e di trasmissione delle disponibilità finanziarie recuperate ai clienti creditori, dietro corresponsione di onorari e rimborsi spese, svolta anche con lausilio degli agenti di recupero.

3. Le agenzie assumono gli incarichi nellambito territoriale indicato dalla licenza in relazione al progetto organizzativo e tecnico-operativo di cui allarticolo 3, ed esercitano le attività autorizzate a mezzo di agenti di recupero dei crediti dipendenti, iscritti nel registro di cui allarticolo 22, ovvero, con lassenso del committente, attraverso altra agenzia o agenti di recupero crediti con i quali siano stati sottoscritti accordi associativi o di collaborazione, anche saltuaria. Gli accordi fra agenzie di recupero dei crediti devono essere approvati dalle autorità che hanno rilasciato le rispettive licenze. Quelli fra lagenzia ed uno o più agenti devono essere documentati a corredo degli elenchi di cui allarticolo 4, comma 1, lettera c).

4. Oltre a quanto previsto dallarticolo 4 e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento, i titolari della licenza di cui al comma 1 devono:

a) annotare nel registro di cui allarticolo 4, comma 1, lettera b), anche le somme riscosse e quelle versate al committente;

b) assicurare la costante conformità delle attività degli agenti di recupero crediti alle regole tecniche ed alle norme di condotta stabilite con il regolamento di attuazione della presente legge;

c) comunicare, a richiesta degli interessati, lesistenza di trattamenti di dati che possano riguardarli, ed osservare le altre disposizioni vigenti per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

5. Le informazioni e le notizie raccolte possono essere trattate nei limiti e per le finalità dellincarico ricevuto. Al termine dello stesso, la relativa documentazione deve essere conservata per cinque anni e non può essere utilizzata senza il consenso degli interessati, fatte salve le prescrizioni dellautorità.

6. Gli obblighi di cui al comma 4, lettera c) e di cui al comma 5, devono essere osservati anche dagli agenti di recupero. Delle eventuali violazioni è data notizia al Garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 22

(Registro degli agenti di recupero)

1. In ciascuna questura è istituito il registro degli agenti di recupero operanti nella provincia, al quale possono essere iscritte le persone in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno stato membro dellUnione Europea;

b) maggiore età;

c) adempimento degli obblighi scolastici ed il possesso dei requisiti professionali richiesti;

d) assenza di condanne a pena detentiva per delitti non colposi e di misure di prevenzione, anche patrimoniali o interdittive, salvi gli effetti della riabilitazione;

e) possesso degli altri requisiti soggettivi indicati dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

f) tenuta di una condotta idonea a dimostrare lattuale attitudine ed affidabilità ad esercitare i compiti di agente di recupero crediti.

2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dallarticolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a quella di condanna.

3. Liscrizione nel registro abilita allesercizio delle attività di recupero dei crediti per conto di terzi esclusivamente nellambito e per conto di unagenzia autorizzata a norma dellarticolo 21. Nessuna attività di recupero dei crediti per conto di terzi può essere svolta dagli agenti di recupero dei crediti al di fuori di un documentato rapporto di lavoro o di collaborazione con lagenzia autorizzata. Lapprovazione può essere negata nei casi previsti dallarticolo 2, comma 4.

4. Prima di assumere servizio, lagente di recupero presta giuramento davanti al questore della provincia in cui il servizio deve essere svolto,il quale rilascia allo stesso apposito tesserino munito di fotografia, conforme al modello approvato con decreto del Ministro dellinterno, idoneo ad attestare la qualità e lidentità personale del titolare.

5. Per la formazione degli agenti di recupero si applicano le disposizioni di cui allarticolo 13, comma 2, 3 e 4. Fatte salve le attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, alla formazione degli agenti di recupero possono provvedere anche le agenzie di cui allarticolo 21, sulla base dei programmi formativi e dei requisiti professionali minimi individuati con decreto del Ministro dellInterno, di concerto con il Ministro dellEconomia e delle Finanze e con il Ministro della Giustizia, sentita la Commissione di cui allarticolo 7.

6. Il possesso dei requisiti professionali è accertato, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato, da una apposita commissione istituita presso gli Uffici territoriali del Governo aventi sede nei capoluoghi di regione, mediante lespletamento di un colloquio e di una prova pratica.

4. Le spese per la tenuta del registro di cui al comma 1 sono a carico degli iscritti.

CAPO VI – DISPOSIZIONI DIVERSE E FINALI

Articolo 23

(Disposizioni penali)

1. Lesercizio senza licenza delle attività di sicurezza previste dalla presente legge è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa fino a cento mila euro.

2. Linosservanza dei provvedimenti amministrativi adottati dallAutorità competente a seguito di abuso del titolo autorizzatorio, ovvero dei provvedimenti adottati a seguito di inosservanza degli obblighi o delle prescrizioni inerenti allattività soggetta ad autorizzazione, è punita con la pena prevista dal comma 1 ridotta da un terzo alla metà.

3. Lesercizio dellattività senza aver ottenuto le necessarie iscrizioni nei registri, elenchi, o albi, ovvero senza aver ottenuto le approvazioni o gli altri titoli autorizzatori previsti dalla presente legge, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 200 euro a milleduecento euro.

4. Le pene di cui ai commi 1 e 3 si applicano anche nei confronti di chiunque si avvale, per lespletamento di attività di sicurezza previste dalla presente legge o per lo svolgimento di attività in violazione della presente legge, dellopera di persone o imprese prive del titolo autorizzatorio prescritto.

Articolo 24

(Agevolazioni finanziarie)

1. Al contributo di cui allarticolo 74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono accedere anche le piccole e medie imprese commerciali interessate a programmi di spesa per la realizzazione o il potenziamento della sicurezza sussidiaria mediante contratti pluriennali con istituti di vigilanza e di sicurezza per attività di sicurezza da svolgersi mediante limpiego di guardie giurate.

Articolo 25

(Disposizioni transitorie e finali).

l. La presente legge entra in vigore il primo giorno del sesto mese successivo a quello della sua promulgazione.

2. Le attività non sottoposte a licenza anteriormente allentrata in vigore della presente legge possono essere proseguite per non oltre i sei mesi successivi. Gli stessi termini si applicano relativamente alle iscrizioni previste dagli articoli 8, 12, 16, 18 e 22.

3. Le licenze, le autorizzazioni e le iscrizioni rilasciate in applicazione delle disposizioni vigenti anteriormente allentrata in vigore della presente legge continuano ad avere efficacia fino alla data del rinnovo che sarà disposto con le modalità previste dalla presente legge e dal relativo regolamento di attuazione. I provvedimenti di attuazione dei registri o elenchi previsti dalla presente legge, provvedono, con disposizioni di prima applicazione, a disciplinare liscrizione a domanda nei medesimi registri ed elenchi dei soggetti già in possesso di autorizzazioni, licenze, approvazioni o nulla osta, rilasciate a norma delle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se privi del titolo di studio, ovvero delle qualificazioni professionali richieste.

4. Al fine di agevolare il passaggio dal regime vincolistico stabilito dallarticolo 136 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza a quello previsto dagli articoli 2 e seguenti della presente legge, il Ministro dellinterno può, con propri decreti, da adottarsi sentita la Commissione di cui allarticolo 7, stabilire, per non oltre un quinquennio, speciali modalità per il rilascio di licenze per lesercizio di nuovi istituti di vigilanza e sicurezza o di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni o di nuove agenzie per il recupero stragiudiziale dei crediti.

5. Nelle more dellentrata in vigore del regolamento di attuazione, il Ministro dellinterno può impartire le disposizioni e le direttive occorrenti per lapplicazione della presente legge.

6. Con decreto del Ministro dellInterno, di concerto con i Ministri della Giustizia e dellEconomia e delle Finanze, sono individuate le somme dovute e le relative modalità di pagamento per le iscrizioni di cui agli articoli 8, 12, 16, 18, 22 e per le verifiche di professionalità previste dalla presente legge o dal regolamento di attuazione.

7. Gli adempimenti connessi allattuazione della presente legge sono svolti utilizzando le risorse strumentali ed umane degli Uffici centrali o periferici delle amministrazioni interessate.

Articolo 26

(Abrogazioni)

1. A decorrere dallentrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni:

a) del Titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

b) del Titolo IV, paragrafi 20 e 21, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

2. Le disposizioni di cui al regio decreto legislativo 26 settembre 1935, n. 1952 ed al regio decreto legislativo 12 novembre 1936, n. 2144, sono abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge.

3. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, le disposizioni dellarticolo 115 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e quelle corrispondenti del relativo regolamento di esecuzione cessano di trovare applicazione relativamente alle agenzie di recupero crediti.