Enti pubblici
La proposta di riforma della vigilanza privata (parte prima) – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUSSIDIARIA. D.D.L. CdM 28.3.2003
La proposta di riforma della vigilanza privata (parte prima)
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUSSIDIARIA. D.D.L. CdM 28.3.2003
CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Articolo 1: Attività di sicurezza sussidiaria.
Articolo 2: Disciplina generale delle autorizzazioni.
Articolo 3: Progetto organizzativo e regole tecnico-operative.
Articolo 4: Disciplina generale dei controlli.
Articolo 5: Diniego, sospensione e revoca delle autorizzazioni.
Articolo 6: Esercizio in forma diretta delle attività di sicurezza sussidiaria.
Articolo 7: Commissione consultiva centrale.
Articolo 8: Registro professionale.
CAPO II – DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA E DI SICUREZZA E DELLE GUARDIE GIURATE
Articolo 9: Requisiti e condizioni per il rilascio delle licenze.
Articolo 10: Obblighi inerenti alle autorizzazioni.
Articolo 11: Impiego delle guardie giurate.
Articolo 12: Nomina delle guardie giurate.
Articolo 13: Requisiti professionali delle guardie giurate.
CAPO III – DEI SERVIZI DI CUSTODIA E DEGLI ALTRI SERVIZI DI SICUREZZA SECONDARIA
Articolo 14: Disciplina delle licenze.
Articolo 15: Impiego dei custodi abilitati.
Articolo 16: Registro dei custodi abilitati.
CAPO IV – DEGLI ISTITUTI DI INVESTIGAZIONE E RICERCA E DEGLI INVESTIGATORI PRIVATI
Articolo 17:Disciplina delle licenze.
Articolo 18: Obblighi inerenti alle licenze.
Articolo 19: Vigilanza e controlli.
CAPO V – DELLE ATTIVITÀ DI RECUPERO CREDITI
Articolo 20: Disciplina delle licenze e delle attività.
Articolo 21: Registro degli agenti di recupero.
CAPO VI – DISPOSIZIONI DIVERSE E FINALI
Articolo 22: Disposizioni penali.
Articolo 23: Agevolazioni finanziarie.
Articolo 24: Disposizioni transitorie e finali.
Articolo 25: Abrogazioni.
CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Articolo 1
(Attività di sicurezza sussidiaria)
1. La presente legge disciplina le attività di sicurezza sussidiaria rivolte ad evitare danni o pregiudizi alla libera fruizione dei beni, anche immateriali, svolte da soggetti privati, che la legge non riserva alla forza pubblica o a soggetti investiti di pubbliche funzioni. Nessuna attività di vigilanza o di sicurezza sussidiaria può essere svolta al di fuori delle previsioni della presente legge.
2. Rientrano nelle attività di sicurezza sussidiaria di cui al comma 1 e sono svolte dagli istituti di vigilanza e di sicurezza di cui al Capo II a mezzo di guardie giurate e, per quanto prescritto, dal personale tecnico iscritto nel registro di cui allarticolo 8:
a) la vigilanza e custodia di beni mobili o immobili, di imprese o loro unità produttive o commerciali, di cantieri, di uffici, anche pubblici;
b) la vigilanza sui mezzi di trasporto, anche a tutela dei beni trasportati;
c) il trasporto e la scorta di valori o altri beni;
d) la gestione di sistemi di sicurezza complessi e di misure anti-intrusione o di controllo di sicurezza degli accessi;
e) la vigilanza di sicurezza in centri industriali o commerciali, uffici e simili;
f) la gestione di sistemi di video sorveglianza di sicurezza o di teleallarme;
g) la gestione di sistemi di sicurezza e anti-intrusione nelle reti di comunicazione telematica.
3. Rientrano altresì nelle attività di sicurezza sussidiaria, e possono essere svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 2:
a) la scorta tecnica per i trasporti eccezionali ed i servizi a tutela della pubblica incolumità da assicurarsi nel corso di gare ciclistiche, motociclistiche e automobilistiche su strada;
b) la custodia di immobili quali case di abitazione, alberghi, esercizi pubblici, officine, stabilimenti, depositi, uffici, quando non vi siano particolari esigenze di sicurezza che richiedono limpiego di guardie giurate.
4. La presente legge disciplina inoltre le attività di investigazione, ferme restando le disposizioni vigenti in materia processuale penale, quelle di ricerca o di raccolta di informazioni per conto di privati, nonché quelle delle agenzie per il recupero stragiudiziale dei crediti.
5. Con decreto del Ministro dellinterno di concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi sentita la Commissione di cui allarticolo 7, possono essere individuate altre attività di sicurezza, che non comportino lesercizio di potestà pubbliche o limitazioni della libertà personale, da svolgersi a mezzo di guardie giurate ovvero a mezzo di custodi o altri operatori abilitati ai sensi della presente legge.
Con lo stesso decreto sono disciplinate:
a) le attività di sicurezza che debbono essere assicurate a mezzo di guardie giurate o altri operatori abilitati ai sensi della presente legge;
b) le attività di sicurezza per le quali le guardie giurate possono essere impiegate in servizi integrati con agenti di pubblica sicurezza, o per le quali le stesse possono essere autorizzate a richiedere lesibizione di un documento di identificazione personale;
c) i servizi di vigilanza o sicurezza connessi alle attività di trattenimento o di spettacolo, che non comportino luso di armi o altri strumenti di coazione fisica.
6. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono dettate le disposizioni per la tenuta, presso il Ministero dellinterno, di una banca dei dati relativi agli istituti di vigilanza e di sicurezza di cui al comma 2, alle imprese di servizi di cui al comma 3, agli istituti di investigazione, ricerca e informazione di cui al comma 4, alle agenzie di recupero crediti di cui al medesimo comma 4, nonché per la verifica periodica delle capacità tecniche degli stessi istituti, agenzie ed imprese e per il controllo periodico dei loro assetti proprietari e delle composizioni azionarie, prevedendo la connessione con il centro elaborazione dati del registro delle imprese.
7. Con il regolamento di attuazione sono, altresì, dettate le norme per il controllo delle attività autorizzate, anche relativamente alla qualità dei servizi. A tal fine, il regolamento di attuazione può prevedere che con decreto del Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per le attività produttive, sentita la Commissione di cui allarticolo 7, siano stabiliti i requisiti minimi predisposti dallEnte nazionale di unificazione cui devono conformarsi i progetti organizzativi e le regole tecnico-operative di servizio e quelli comprovanti il possesso delle capacità tecniche e direzionali occorrenti, nonché i pareri tecnici e tecnico-operativi da acquisirsi.
Articolo 2
(Disciplina generale delle autorizzazioni)
l. Lesercizio delle attività di cui allarticolo l, sottoposto alle autorizzazioni di polizia disciplinate dalla presente legge è svolto solo in relazione a specifici incarichi di natura contrattuale conferiti dallavente diritto. Per le attività di vigilanza privata i relativi contratti possono essere stipulati solo dai soggetti che abbiano, a qualsiasi titolo la piena disponibilità dei beni da vigilare o custodire. Salvo quanto previsto da altra espressa disposizione di legge, le autorizzazioni non possono essere rilasciate per attività che importano lesercizio di pubbliche potestà o limitazioni della libertà personale. Sono fatte salve le disposizioni di legge o di regolamento che consentono o prescrivono specifiche attività di autotutela o di prevenzione.
2. Possono ottenere le autorizzazioni di cui alla presente legge coloro che:
a) sono cittadini italiani o di uno Stato appartenente allUnione Europea;
b) hanno la capacità di obbligarsi e non sono falliti;
c) hanno le capacità tecniche, ovvero tecniche e direzionali occorrenti in relazione allattività da esercitare;
d) non hanno riportato condanne, ancorché non definitive, per delitto non colposo, non risultano essere stati destinatari di una misura di prevenzione, anche interdittiva o patrimoniale, o di sicurezza personale, salvi gli effetti della riabilitazione;
e) sono in possesso degli altri requisiti soggettivi indicati dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
f) non risultano aver esercitato taluna delle attività di cui allarticolo l in assenza del titolo autorizzatorio prescritto o aver subito la revoca dello stesso in data non anteriore al decennio.
3. I requisiti soggettivi di cui al comma 2 si riferiscono altresì al legale rappresentante nel caso di società, allinstitore, al direttore tecnico dellistituto o sua articolazione secondaria, agli altri soggetti provvisti di poteri di direzione, amministrazione o gestione, anche parziali, se esistenti, e di quelli che possono determinarne in qualsiasi modo scelte e indirizzi.
4. Le autorizzazioni di cui alla presente legge possono essere negate quando gli interessati sono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati previsti dallarticolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, se nei loro confronti è stata esercitata lazione penale. Nei medesimi casi di cui al presente comma la licenza già rilasciata può essere revocata.
5. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dallarticolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a quella condanna.
6. Le licenze per lesercizio di un istituto o di unimpresa disciplinati dalla presente legge hanno durata quinquennale e sono rinnovabili.
7. Nel caso di morte del titolare, lerede, ovvero, se si tratta di un istituto esercitato in forma societaria, colui che vi subentra quale legale rappresentante, possono continuare ad esercitare lattività per un periodo non superiore a sei mesi dalla data della morte, previa comunicazione allAutorità competente al rilascio della licenza. Entro tale termine deve essere richiesta una nuova licenza per la prosecuzione dellattività. La competente autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dellattività se linteressato o il rappresentante esercente è privo dei requisiti soggettivi di cui al presente articolo.
8. Oltre a quanto previsto dallarticolo 3, il rilascio della licenza è subordinato allesibizione della documentazione comprovante ladempimento degli obblighi assicurativi e contributivi a favore del personale dipendente, nonché al deposito di una cauzione, a garanzia del regolare adempimento degli obblighi connessi alla licenza.
9. Lammontare della cauzione è definito dal prefetto ed è commisurato alle caratteristiche dellattività soggetta a licenza ed alle specifiche esigenze di garanzia. Lammontare della cauzione può essere modificato in ogni tempo, in relazione alle esigenze e allo sviluppo dellattività soggetta a licenza.
10. Lestensione dellattività in ambiti più ampi di quelli originari è sottoposta a preventiva approvazione del progetto organizzativo e tecnico- operativo con conseguente integrazione della licenza, o al rilascio di ulteriori licenze.
11. Oltre a quanto previsto per taluna delle attività disciplinate dalla presente legge, lautorità di pubblica sicurezza competente al rilascio delle licenze può imporre le prescrizioni necessarie nel pubblico interesse e, per motivate esigenze di ordine e sicurezza pubblica, può vietare il compimento di operazioni determinate, nonché lespletamento, nei confronti di soggetti determinati, di taluna delle attività di cui allarticolo 1. Essa può prescrivere, inoltre, limiti allassunzione, aggregazione o cessione temporanea di guardie giurate.
Articolo 3
(Progetto organizzativo e regole tecnico-operative)
1. Il rilascio delle licenze relative allesercizio di un istituto di vigilanza o di un istituto di investigazione, ricerca o raccolta di informazioni, allesercizio di taluno dei servizi di cui allarticolo 1, comma 3, nonché allesercizio di unagenzia di recupero stragiudiziale dei crediti è subordinato allapprovazione, da parte dellautorità competente al rilascio della licenza, del relativo progetto organizzativo e tecnico-operativo, nonché, per gli istituti di vigilanza, allapprovazione, da parte del questore, delle regole tecnico-operative del servizio delle guardie giurate.
2. Il progetto deve contenere:
a) lindicazione del soggetto che richiede la licenza, unitamente alla composizione dellassetto proprietario o delle partecipazioni azionarie dellistituto o impresa di servizi, alla indicazione delle persone di cui allarticolo 2, comma 3, e per gli istituti, agenzie o imprese organizzate in forma societaria di coloro che comunque detengono una quota di partecipazione superiore al 5 % o, anche se inferiore, una partecipazione utile ai fini del controllo dellistituto;
b) lindicazione delle attività che si intendono esercitare ed il relativo ambito territoriale;
c) la documentazione attestante il possesso delle capacità tecniche e direzionali occorrenti, proprie e delle persone preposte alle unità organizzative dellistituto;
d) lindicazione del numero delle guardie giurate, dei collaboratori investigativi, dei custodi, degli altri operatori di sicurezza abilitati, del personale tecnico e di supporto e degli agenti di recupero crediti che si intendono impiegare;
e) la documentazione attestante la disponibilità di mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti per lattività da svolgere e le relative caratteristiche.
3. Lapprovazione può essere negata per inadeguatezza del progetto e per gli stessi motivi per i quali può essere negata la licenza.
4. La licenza può essere richiesta contestualmente alla presentazione del progetto o, al più tardi, entro sei mesi dalla sua approvazione.
Articolo 4
(Disciplina generale delle attività autorizzate)
l. Oltre a quanto previsto per ciascuna delle attività disciplinate dalla presente legge, i titolari della licenza ed i loro institori sono tenuti a:
a) tenere permanentemente affissa nei locali in cui svolgono lattività con il pubblico la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa prevista per ciascuna di esse, vidimata dall Autorità competente al rilascio o da un funzionario da questi delegato;
b) tenere un registro giornaliero delle operazioni e dei soggetti per conto dei quali esse sono svolte, con le annotazioni prescritte dalla presente legge, dal regolamento di attuazione o
dall autorità;
c) comunicare al prefetto e al questore gli elenchi del personale disciplinato dalla presente legge dipendente o comunque impiegato e a dar notizia, appena si verifichi, di ogni variazione;
d) vigilare scrupolosamente sullattività del personale impiegato;
e) informare immediatamente le autorità di pubblica sicurezza su quanto comunque abbia attinenza con lordine e la sicurezza pubblica nella provincia.
2. Le tariffe praticate devono essere commisurate alla qualità dei servizi assicurati ed ai costi derivanti dallapplicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative per il personale impiegato nelle diverse attività, oltre che dagli oneri retributivi, previdenziali ed assicurativi in relazione al servizio prestato dal personale dipendente e dalle prescrizioni dellautorità, ovvero delle spese sostenute per gli incaricati non dipendenti ove ammessi.
3. Il registro di cui al comma l deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza incaricati del controllo.
4. Lattività tecnico-operativa degli istituti, imprese ed agenzie di cui alla presente legge ed il servizio delle guardie giurate e dei collaboratori investigativi, ad eccezione delle attività inerenti alle indagini difensive, sono posti sotto la diretta vigilanza del questore, il quale ha facoltà:
a) di aggiungere alle regole tecnico-operative specifiche prescrizioni per esigenze di ordine e sicurezza pubblica;
b) di fare effettuare in qualsiasi momento controlli e ispezioni nei locali e sui mezzi di pertinenza dellistituto, impresa o agenzia autorizzati e nei luoghi in cui il servizio è svolto;
c) di sospendere cautelarmente dal servizio le guardie giurate, i collaboratori investigativi, gli agenti di recupero crediti, in caso di grave inosservanza degli obblighi inerenti allespletamento del servizio;
d) di adottare o di proporre al prefetto ladozione dei provvedimenti di rispettiva competenza nei confronti dellistituto, impresa o agenzia e delle guardie giurate, dei collaboratori investigativi e degli altri operatori o agenti disciplinati dalla presente legge.
5. Per lespletamento dei compiti di cui al comma 4, il questore si avvale degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza della Polizia di Stato e può avvalersi, per specifiche attività inerenti ai compiti di istituto, di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza di altre Forze di polizia.
6. Il questore può altresì avvalersi degli accertamenti svolti dagli organi territoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali competenti a rilevare infrazioni alle disposizioni vigenti in materia di lavoro, di previdenza, di sanità, degli organi paritetici costituiti presso gli enti bilaterali e deputati alla certificazione liberatoria circa la regolarità degli adempimenti retributivi previsti dai contratti collettivi per le guardie giurate o per il personale interessato e dalle norme previdenziali ed assicurative, nonché, relativamente alla vigilanza sulla qualità dei servizi, dagli organi aventi competenza nella materia o aventi compiti di tutela del consumatore e della fede pubblica. Relativamente alle attività di recupero crediti il Questore può altresì avvalersi degli accertamenti svolti dagli organi aventi compiti di vigilanza sulle attività di credito, intermediazione finanziaria ed altre connesse.
Articolo 5
(Diniego, sospensione e revoca delle autorizzazioni)
1. Oltre a quanto previsto dallarticolo 2, le autorizzazioni di polizia previste dalla presente legge, sono negate o revocate quando non sono soddisfatte o vengano a mancare le condizioni previste dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione e possono essere negate o revocate per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica.
2. Costituiscono, altresì, motivo di diniego o di revoca delle licenze previste dalla presente legge, delle relative integrazioni o di taluna di esse:
a) il mancato avvio delle attività autorizzate, decorso un anno dal rilascio della licenza;
b) la mancanza, anche sopravvenuta, dei requisiti professionali ed organizzativi occorrenti, in rapporto alle attività da svolgere o svolte;
c) la violazione grave o reiterata degli obblighi inerenti alla licenza;
d) il fondato pericolo che listituto, la società o limpresa interessate, acquisisca una posizione predominante nel territorio o nel settore di attività;
e) la presenza, nel territorio di un numero adeguato di istituti o imprese di servizi, di guardie giurate o di altri operatori abilitati.
3. La revoca della licenza, delle relative integrazioni o di taluna di esse è disposta previa comunicazione allinteressato dei motivi e previa valutazione degli elementi addotti a giustificazione nel termine prescritto. La revoca della licenza per lesercizio di un istituto di vigilanza e sicurezza di cui allarticolo l, comma 2, ovvero di quella per lesercizio di un istituto di investigazione e ricerca di cui allarticolo 17, comma l, comporta la immediata cessazione delle funzioni delle guardie e dei collaboratori investigativi dipendenti dallistituto.
4. Lautorità di pubblica sicurezza competente può disporre la sospensione del titolo autorizzatorio fino alla conclusione del procedimento di revoca. La stessa autorità può altresì disporre la sospensione della licenza delle relative integrazioni o di taluna di esse, fino ad un massimo di 60 giorni, nonché la devoluzione allerario, totale o parziale della cauzione per motivate esigenze di ordine pubblico o per violazioni di taluno degli obblighi inerenti alla licenza, previa comunicazione allinteressato dei motivi e previa valutazione degli elementi addotti a giustificazione.
5. Con il provvedimento che ordina la sospensione della licenza delle relative integrazioni o approvazioni, lautorità adotta i provvedimenti occorrenti per assicurare la continuità delle attività di sicurezza sussidiaria, a mezzo di commissari straordinari, ovvero autorizzando listituto allesecuzione dei contratti in corso.
Articolo 6
(Esercizio in forma diretta delle attività di sicurezza sussidiaria)
1. Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi ed i privati possono, previo nulla osta del prefetto competente in relazione al luogo in cui hanno la sede o la residenza, esercitare direttamente, a mezzo di guardie giurate, ovvero di dipendenti abilitati, le attività di sicurezza sussidiaria di cui allarticolo 1, commi 2 e 3, per la tutela dei beni di cui dispongono, indicandone il responsabile.
2. Il nulla osta, con lindicazione del responsabile, è richiesto anche per la costituzione di unità organizzative addette alla promozione o coordinamento delle attività di sicurezza sussidiaria svolte direttamente, ovvero, anche in parte, dagli istituti o imprese di servizi autorizzati a norma della presente legge.
3. I soggetti di cui al comma 1 che impiegano guardie giurate dipendenti per la tutela dei beni di cui dispongono in province diverse da quelle in cui gli stessi hanno la sede o la residenza ne danno comunicazione allautorità competente per territorio.
4. Il nulla osta di cui al comma 1 non è richiesto per le attività di sicurezza sussidiaria di cui allarticolo 1, comma 3, svolte a mezzo di custodi o altro personale dipendente.
5. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le condizioni e modalità per il rilascio, la sospensione e la revoca del nulla osta, tenuto conto di quanto previsto dalla presente legge e dallo stesso regolamento relativamente alle attività svolte dagli istituti autorizzati.
Articolo 7
(Commissione consultiva centrale per le attività di sicurezza sussidiaria)
1. È istituita, presso il Ministero dellinterno, la Commissione consultiva centrale per le attività di sicurezza sussidiaria. Essa è presieduta da un prefetto ed è composta:
a) dal direttore dellUfficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale del Dipartimento della pubblica sicurezza;
b) da un questore;
c) da quattro rappresentati del Ministero della Giustizia e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle Attività produttive, del Lavoro e delle Politiche sociali, nonché da un rappresentante del Dipartimento per linnovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
d) da due funzionari di qualifica dirigenziale preposti ai servizi di polizia amministrativa presso Uffici Territoriali del Governo e da due preposti agli stessi servizi presso Questure aventi sede in un capoluogo di regione, designati a rotazione biennale;
e) da non più di due rappresentanti delle associazioni degli istituti di vigilanza privata, designati a rotazione biennale;
f) da non più di due rappresentanti delle associazioni degli istituti di investigazione privata, designati a rotazione biennale;
g) da non più di due rappresentanti delle associazioni delle agenzie di recupero crediti, designati a rotazione biennale;
h) da non più di due rappresentanti dei sindacati rappresentativi delle guardie giurate, designati a rotazione biennale;
i) da un rappresentante per ciascuna delle categorie di cui allarticolo 8, comma 1, lettere c), d) ed e), e da un rappresentante degli agenti di recupero crediti;
l) da non più di due rappresentanti delle associazioni o società di livello almeno nazionale, rappresentative delle categorie di utenti della sicurezza sussidiaria.
2. Delle sedute della Commissione e del relativo ordine del giorno sono informate le Autorità indipendenti che esercitano competenze in materia di tutela dei dati personali, di tutela della concorrenza e del mercato e di libertà delle telecomunicazioni, che possono inviare propri rappresentanti.
3. Il presidente può invitare alle sedute della Commissione e richiedere pareri a esperti in telecomunicazioni, in informatica, in sistemi di criptazione, in sistemi anti-intrusione, in sistemi di difesa passiva e di deterrenza ed in ogni altra materia per la quale ravvisi la necessità di un supporto tecnico.
4. Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Dipartimento della pubblica sicurezza.
5. Il presidente e i componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro per l’interno, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. I componenti designati a rotazione durano in carica due anni e possono essere riconfermati nel biennio successivo solo se con la partecipazione dei nuovi componenti è assicurato il criterio della rotazione. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente.
6. In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esercita le funzioni il componente effettivo annualmente delegato dal presidente; in caso di assenza o di impedimento dei componenti effettivi, ne fanno le veci i supplenti. Leventuale assenza di uno o più rappresentanti delle categorie di cui alle lettere e), f), g), h), i) ed l), regolarmente invitati, non inficia la regolarità delle sedute.
7. La Commissione esprime il proprio parere sullo schema di regolamento di attuazione della presente legge e negli altri casi previsti dalla stessa, nonché su ogni altra questione, attinente allattività degli istituti di cui allarticolo l, per la quale il Ministro dellinterno o il Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza ritengano di richiederlo.
8. Ai componenti della Commissione Consultiva Centrale di cui al comma 1 non è dovuto alcun compenso né rimborso spese.
Articolo 8
(Registro professionale)
l. È istituito presso il Ministero dellinterno ed è tenuto dalla Commissione di cui allarticolo 7 il registro delle persone che esercitano professionalmente taluna delle attività di sicurezza previste dalla presente legge, distinto nelle seguenti sezioni:
a)dei direttori e degli institori degli istituti di vigilanza e di sicurezza;
b)dei direttori degli istituti di investigazioni e ricerche;
c) dei collaboratori investigativi;
d) degli operatori tecnologici per le attività di vigilanza, di sicurezza, di investigazione e ricerca, individuate con decreto del Ministro dellInterno di concerto con il Ministro della Giustizia;
e) dei responsabili dei servizi di sicurezza delle imprese e dei loro coadiutori.
2. Al registro possono iscriversi le persone che:
a) sono cittadini italiani o di uno stato membro dellUnione Europea;
b) hanno maggiore età;
c) godono dei diritti civili;
d) sono in possesso di titolo di studio, non inferiore a quello di scuola media superiore, delle qualificazioni professionali corrispondenti a quelle richieste per le attività da esercitare;
e) sono in possesso degli altri requisiti soggettivi richiesti per lesercizio di talune delle attività disciplinate dalla presente legge;
f) sono assicurate per i rischi di responsabilità civile inerenti all’attività o professione esercitata, nonché, per le persone iscritte nelle sezioni di cui al comma l, lettere a), b), ed e), per i rischi di responsabilità civile per fatto dei dipendenti, nei massimali previsti con decreto del Ministro dellinterno;
g) mantengono condotta costantemente idonea a dimostrare lattuale attitudine ed affidabilità ad esercitare i compiti di sicurezza inerenti alla professione.
3. Con decreto del Ministro dellinterno di concerto con il Ministro della Giustizia, previo parere della Commissione di cui allarticolo 7, sono adottate le disposizioni regolamentari relative:
a) alla composizione delle Sezioni della Commissione di cui allarticolo 7 incaricate della tenuta dei registri, in modo da assicurare ladeguata rappresentanza delle categorie interessate;
b) alle modalità di iscrizione, sospensione e cancellazione dal registro, compresi i criteri e le procedure di valutazione della condotta;
c) allindividuazione delle attività o professionalità per le quali occorra un titolo di studio di livello universitario, ed al riconoscimento delle qualificazioni professionali;
d) ai collegamenti fra il registro di cui al presente articolo e quello di cui allarticolo 18, comma 2;
e) alle procedure per ladozione di codici di deontologia professionali, da predisporsi a cura delle sezioni della Commissione di cui alla lettera a);
f) alle modalità di controllo della qualità dei servizi prestati.
4. Le spese, per la tenuta dei registri di cui al comma 1 sono a carico degli iscritti.
CAPO II
DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA E DI SICUREZZA E DELLE GUARDIE GIURATE
Articolo 9
(Requisiti e condizioni per il rilascio delle licenze)
1. La licenza per lesercizio delle attività di cui allarticolo 1, comma 2, o di taluna di esse è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ha sede la direzione operativa dellistituto di vigilanza o di sicurezza privata.
2. Le attività autorizzate sono svolte entro lambito territoriale, non superiore alla provincia, stabilito nella licenza. Lambito provinciale può essere superato per le attività, quali la gestione di sistemi di allarme su cose mobili, la vigilanza su mezzi di trasporto, il trasporto e la scorta di valori e per quelle, aventi simili caratteristiche, individuate con il regolamento di cui allarticolo 1, comma 6, sempre che non sussistano particolari esigenze di direzione e gestione delle guardie giurate dipendenti. Deroghe specifiche al limite territoriale della provincia possono essere concesse dal prefetto, dintesa con il prefetto della provincia confinante, per lesercizio delle attività di vigilanza in comune appartenente ad altra provincia direttamente confinante con quello in cui ha sede la direzione operativa dellistituto di vigilanza o di sicurezza privata.
3. Fuori dei casi di cui al comma 2, lespletamento delle attività di vigilanza e custodia di cui allarticolo 1, comma 4, che richiedono limpiego continuativo di guardie particolari giurate in province diverse da quella in cui ha sede la direzione operativa di cui al comma 1, è consentito avvalendosi:
a) di una o più sedi secondarie costituite in ciascuna delle province in cui si intende operare, munite della licenza del prefetto competente per territorio;
b) di altro istituto avente sede nella provincia interessata con il quale siano stati sottoscritti accordi per la partecipazione congiunta a gare di appalto, fermo restando il divieto di subappalto dei servizi, approvati dai prefetti rispettivamente competenti;
c) di ununità operativa mobile, specificamente autorizzata dal prefetto competente per il luogo di inizio dei servizi, nel caso di attività di vigilanza di cantieri mobili.
Articolo 10
(Obblighi inerenti alle autorizzazioni)
1. Lesercizio delle attività di cui allarticolo 1, comma 2, è sottoposto allosservanza delle disposizioni di legge e di regolamento e delle regole tecnico-operative di servizio approvate dal questore, che può apportarvi le modificazioni occorrenti per esigenze di ordine e sicurezza pubblica.
2. Oltre a quanto previsto dallarticolo 4, gli istituti di vigilanza e di sicurezza sono tenuti:
a) ad annotare nel registro di cui allart. 4, lettera b), i luoghi e i beni vigilati o custoditi ed i soggetti per conto dei quali le operazioni sono svolte, nonché gli elementi essenziali delle relazioni di servizio delle guardie impiegate e le altre indicazioni prescritte;
b) ad assicurare i collegamenti con le centrali operative degli uffici o comandi di polizia competenti per territorio, senza oneri per il bilancio dello stato;
c) a prestare la loro opera a richiesta dellautorità di pubblica sicurezza.
3. Gli agenti degli istituti autorizzati sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.
Articolo 11
(Impiego delle guardie giurate)
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1. Gli istituti autorizzati a nonna dellarticolo 9 svolgono le attività di sicurezza sussidiaria di cui allarticolo 1, comma 2, avvalendosi delle guardie giurate e del personale tecnico iscritto nel registro di cui allarticolo 8.
2. Oltre ai servizi specificamente indicati in attuazione delle disposizioni di cui allarticolo 1, comma 5, devono essere svolti a mezzo di guardie giurate i servizi:
a) di visione e ascolto dei sistemi di video-sorveglianza e di tele-allarme, di gestione operativa dei sistemi di sicurezza e anti-intrusione e degli altri sistemi di vigilanza a mezzo di apparati tecnologici;
b) di attivazione ed esecuzione dei servizi di pronto intervento;
c) di vigilanza e custodia armata di beni mobili o immobili;
d) di scorta al trasporto di valori o altri beni.
3. Le guardie giurate non possono essere impiegate in modo diffonne alle nonne di servizio approvate dal questore. Fatte salve le disposizioni di legge o di regolamento dello Stato che attribuiscono loro specifiche facoltà o qualificazioni giuridiche, le guardie giurate assolvono i compiti di vigilanza, di protezione e di sicurezza previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento di attuazione e sono tenute ad aderire a tutte le richieste ad esse rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.
4. Nellambito del servizio in cui sono impiegate, le guardie giurate svolgono le attività autorizzate, stendono verbali che fanno fede fino a prova contraria, procedono allarresto, sempre che la legge lo consenta, delle persone colte in flagranza dei delitti che sono tenute a prevenire e possono trattenerle per il tempo strettamente necessario allintervento degli organi di polizia. Le persone arrestate sono immediatamente consegnate allorgano di polizia che interviene sul posto, unitamente ai mezzi di prova eventualmente raccolti.
5. Agli addetti ai servizi di vigilanza cui la legge attribuisce compiti di esecuzione di speciali disposizioni di legge o di regolamento dello Stato e di repressione delle infrazioni ivi previste, che siano in possesso dei requisiti prescritti e prestino giuramento, il prefetto, in attuazione delle difettive del Ministro dellinterno e sulla richiesta delle amministrazioni interessate, può attribuire la qualità di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.
6. Le guardie giurate vestono luniforme, o, in mancanza, portano il distintivo, approvati dal prefetto su domanda del titolare dellistituto. Possono essere autorizzate dal prefetto a portare armi per difesa personale, alle condizioni stabilite dal regolamento di attuazione e previo pagamento della tassa di concessione governativa in misura ridotta, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni. Con lo stesso regolamento sono altresì stabilite le modalità e la frequenza delle esercitazioni pratiche di tiro.
7. I trasferimenti delle guardie giurate, nell’ambito delle previsioni del contratto nazionale in vigore, sono ammessi solo se giustificati da obiettive esigenze di funzionalità dei servizi e devono essere approvati dal prefetto.
Articolo 12
(Nomina delle guardie giurate)
1. Possono essere nominate guardie giurate le persone in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno stato membro dellUnione Europea;
b) maggiore età;
c) adempimento degli obblighi scolastici ed il possesso dei requisiti professionali di cui allarticolo 13;
d) idoneità psico-fisica e attitudinale al porto delle armi;
e) assenza di condanne a pena detentiva per delitti non colposi e di misure di prevenzione, anche patrimoniali o interdittive, salvi gli effetti della riabilitazione;
f) possesso degli altri requisiti soggettivi indicati dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
g) tenuta di una condotta idonea a dimostrare lattuale attitudine ed affidabilità ad esercitare i compiti di guardia giurata;
h) iscrizione al servizio sanitario nazionale ed ai servizi assicurativi ed antinfortunistici prescritti.
2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dallarticolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a quella di condanna.
3. La nomina delle guardie giurate deve essere approvata dal prefetto della provincia in cui ha sede la persona fisica o giuridica o lunità operativa dellistituto di vigilanza o di sicurezza che richiede la nomina, essa è valida per un anno e può essere rinnovata. Lapprovazione può essere negata nei casi previsti dallarticolo 2, comma 4.
4. Prima di assumere servizio, la guardia giurata presta giuramento davanti al questore della provincia in cui il servizio deve essere svolto o un funzionario di polizia delegato, il quale rilascia alla stessa apposito tesserino munito di fotografia, conforme al modello approvato con decreto del Ministro dellinterno, idoneo ad attestare la qualità e lidentità personale del titolare.
5. Lapprovazione di cui al comma 3 ed il giuramento di cui al comma 4 non sono necessari per le guardie giurate iscritte nellapposito registro nazionale tenuto dal Ministero dellinterno. Le modalità di iscrizione nel registro, le professionalità suscettibili di annotazione, le verifiche periodiche relative alla condotta delle persone iscritte, le cause di cancellazione o di sospensione delliscrizione e le modalità di riattivazione delle funzioni di guardia giurata sono disciplinate dal regolamento di attuazione della presente legge.
Articolo 13
(Requisiti professionali delle guardie giurate)
1. I requisiti professionali minimi delle guardie giurate sono determinati con decreto del Ministro dellInterno, sentita la Commissione di cui allarticolo 7.
2. La Conferenza Stato-regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può promuovere, su proposta del Ministro dellInterno, ladozione da parte delle regioni di normative comuni per la formazione delle guardie giurate.
3. Fatte salve le attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, alla formazione e allaggiornamento delle guardie giurate possono provvedere anche gli istituti di vigilanza e di sicurezza o gli enti bilaterali previsti dai contratti collettivi delle guardie giurate, sulla base dei programmi formativi individuati con decreto del Ministro dellInterno.
4. Le Regioni e le province autonome, nonché gli enti interessati, possono porre totalmente o parzialmente a carico dei partecipanti ai corsi gli oneri relativi alla formazione.
5. Il possesso dei requisiti professionali è accertato, senza ulteriori oneri a carico del bilancio della Stato, da una apposita commissione istituita presso gli Uffici territoriali del Governo aventi sede nei capoluoghi di regione, mediante lespletamento di un colloquio e di una prova pratica.
6. Laccertamento di cui al comma 5 non è richiesto per la nomina a guardia giurata degli appartenenti alle Forze Armate congedati senza demerito dopo una ferma almeno triennale, in possesso di una attestazione professionale rilasciata dal comando di appartenenza e di coloro che hanno prestato servizio per almeno un anno, senza demerito, nelle Forze di polizia dello Stato o nella polizia municipale.