Enti pubblici
La proposta di legge sulla riforma della sanità .
La proposta di legge sulla
riforma della sanità.
MINISTERO DELLA SALUTE Disegno di
legge concernente: Interventi per la qualità e la sicurezza del Servizio
sanitario nazionale (collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2008)
Indice
Capo I
Principi del Servizio sanitario
nazionale
Art. 1 Principi e funzioni del
Servizio sanitario nazionale
Art. 2 Programmazione sanitaria e
intersettoriale
Art. 3 Sistema nazionale e
regionale di valutazione del Servizio sanitario nazionale e interventi
sostitutivi
Art. 4 Promozione
dell’integrazione socio sanitaria
Art. 5 Partecipazione dei
cittadini
Art. 6 Delega al Governo in
materia di assistenza primaria e di emergenza sanitaria territoriale e
definizione del ruolo delle farmacie
Capo II
Disposizioni in materia di
efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale
Art. 7 Organizzazione delle
aziende
Art. 8 Direttori generali
Art. 9 Distretto
Art. 10 Requisiti delle strutture
sanitarie pubbliche e private ed effetti sanzionatori in caso di truffe al
Servizio sanitario nazionale
Art. 11 Dipartimenti
Art. 12 Responsabilità dei
direttori di dipartimento e di distretto
Art. 13 Incarichi di direzione di
struttura complessa
Art. 14 Formazione specifica in
medicina generale
Art. 15 Medici specializzandi
Art. 16 Esclusività del rapporto
di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario
Art. 17 Sistema nazionale linee
guida e valutazione delle tecnologie sanitarie
Art. 18 Sicurezza delle cure
Art. 19 Responsabilità civile
delle strutture e del personale sanitario
Art. 20 Definizione
stragiudiziale delle controversie
Art. 21 Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali
Art. 22 Deleghe al Governo per la
riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute e per il
coordinamento e il riordino della disciplina legislativa in materia sanitaria
Art. 23 Termini per l’adozione di
provvedimenti e abrogazioni
Capo I
Principi del Servizio Sanitario
Nazionale
Art. 1
(Principi
e funzioni del Servizio sanitario nazionale)
L’articolo 1 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni è sostituito
dal seguente:
"Art. 1
(Tutela
del diritto alla salute e definizione dei livelli essenziali di assistenza)
1. La tutela della salute come
diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività di cui all’articolo 32 della Costituzione è garantito dal
Servizio sanitario nazionale.
2. Il Servizio sanitario
nazionale è il complesso delle funzioni esercitate dai Servizi sanitari
regionali, dagli enti e dalle istituzioni di rilievo nazionale, nonché dallo
Stato in base a quanto stabilito dagli articoli 117 e 118 della Costituzione,
nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione. Le strategie
e gli obiettivi di sviluppo e di innovazione del Servizio sanitario nazionale
sono definiti, in conformità ai principi indicati dalla legge 23 dicembre 1978,
n. 833, e dal presente decreto legislativo, in sede di concertazione tra
Ministero della salute, Regioni e Province autonome, nell’ambito di una sede di
confronto permanente, attraverso la programmazione sanitaria nazionale, accordi
ed intese.
3. I principi ispiratori del
Servizio Sanitario Nazionale sono:
la
tutela della salute quale interesse diffuso della comunità, che se ne assume la
responsabilità attraverso comportamenti che ne assicurano la promozione;
la
dignità della persona e la qualità della vita in tutte le fasi, compresa quella
terminale, attraverso la garanzia di adeguata assistenza nell’ambiente più
idoneo;
la
integrità della persona con particolare riguardo alle applicazioni della
biologia e della medicina;
il
diritto di conoscere ogni informazione riguardante il proprio stato di salute e
di esprimere consenso in relazione alle cure somministrate;
l’universalità
delle prestazioni a garanzia dell’equità nell’accesso ai servizi sanitari in
proporzione ai bisogni della persona e indipendentemente da ogni distinzione di
età, sesso, orientamento sessuale, luogo, religione e condizione sociale di
appartenenza;
la
partecipazione dei cittadini, singoli o associati, attraverso le organizzazioni
di tutela del diritto alla salute, alla definizione, implementazione e
valutazione delle politiche sanitarie, anche mediante la misura della
soddisfazione per il servizio erogato;
la
centralità del territorio, intesa come promozione e valorizzazione delle
autonomie, anche in relazione agli aspetti organizzativi e gestionali;
l’unicità
del sistema basato sul finanziamento pubblico;
la
sostenibilità economica e sociale, intesa come governo delle risorse
disponibili in funzione dell’appropriatezza e dell’efficacia degli interventi;
la
configurazione aziendale delle Unità sanitarie locali e degli altri enti del
Servizio sanitario nazionale che, nell’ambito dei principi di responsabilità e
autonomia gestionale, assicurano la partecipazione dei professionisti alle
decisioni strategiche riguardanti lo sviluppo dell’azienda e il decentramento
nell’organizzazione dei servizi;
il
rispetto delle norme deontologiche e degli obblighi professionali;
4. Il Servizio sanitario
nazionale assicura le seguenti funzioni:
la
tutela della salute secondo modalità che assicurino l’eguaglianza dei cittadini
e il superamento degli squilibri territoriali nelle condizioni socio-sanitarie
del paese;
la
promozione della salute e la prevenzione delle malattie, degli infortuni e
delle conseguenti disabilità;
la
garanzia dei livelli essenziali di assistenza attraverso le risorse finanziarie
pubbliche individuate ai sensi del comma 5, nel rispetto della qualità e
dell’appropriatezza delle cure, nonché dell’economicità nell’impiego delle
risorse;
il miglioramento
continuo della qualità delle prestazioni, dei percorsi assistenziali,
dell’organizzazione sanitaria;
l’appropriatezza
nell’erogazione delle prestazioni sanitarie, la formazione continua del
personale e l’ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse;
l’attuazione
del principio del governo clinico, inteso come responsabilizzazione della
dirigenza e del personale in relazione alle scelte strategiche effettuate ai
diversi livelli del Servizio sanitario nazionale per assicurare la funzionalità
delle attività e dei servizi, il miglioramento continuo della qualità e la
sicurezza delle prestazioni;
l’integrazione
delle strategie assistenziali con le politiche settoriali che ad ogni livello
hanno effetti sulle condizioni di salute e di vita dei cittadini;
i) la ricerca scientifica e
l’innovazione tecnologica quali fattori fondamentali per lo sviluppo
quantitativo e qualitativo dei servizi e per il raggiungimento degli obiettivi
di salute e la realizzazione di servizi in rete per i medici di medicina
generale ed i pediatri di libera scelta;
l) l’assistenza farmaceutica agli
aventi diritto con l’ausilio delle farmacie pubbliche
e private.
5. I livelli essenziali di
assistenza, ai sensi dell’articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa
con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome ai
sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in coerenza con gli
obiettivi individuati dal Piano sanitario nazionale. L’individuazione dei
livelli essenziali di assistenza è effettuata contestualmente alla
individuazione delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario
nazionale, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l’intero
sistema di finanza pubblica nel Documento di programmazione
economico finanziaria. Il Servizio sanitario nazionale garantisce, a
titolo gratuito o con partecipazione alla spesa, nelle forme e secondo le
modalità previste dalla legge, le prestazioni sanitarie e socio sanitarie
comprese nei livelli essenziali di assistenza.
6. I livelli essenziali di
assistenza comprendono:
l’assistenza
sanitaria collettiva e la promozione della salute in ambiente di vita e di
lavoro;
l’assistenza
primaria e sociosanitaria;
l’assistenza
ospedaliera.
7. Sono posti a carico del
Servizio sanitario nazionale le attività e i servizi le cui prestazioni, sulla
base delle conoscenze ed esperienze scientifiche e cliniche disponibili,
presentano significativi benefici in termini di salute, individuale e
collettiva, a fronte delle risorse impiegate. Sono esclusi dai livelli
essenziali di assistenza le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni
sanitarie che:
non
rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori
del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 3;
non
soddisfano il principio dell’efficacia e dell’appropriatezza, ovvero la cui
efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili, o
sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle
indicazioni raccomandate;
in
presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze,
non soddisfano il principio dell’economicità nell’impiego delle risorse, ovvero
non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di
organizzazione ed erogazione dell’assistenza.
8. Le prestazioni innovative per
le quali non sono disponibili sufficienti e definitive evidenze scientifiche di
efficacia possono essere erogate in strutture sanitarie accreditate dal
Servizio sanitario nazionale esclusivamente nell’ambito di appositi programmi
di sperimentazione autorizzati dal Ministero della salute."
8 bis .
Alle attività previste nel presente articolo si provvede nell’ambito delle
ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 2
(Programmazione
sanitaria e intersettoriale)
Dopo l’articolo 1 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, sono inseriti
i seguenti:
" art. 1 bis
(Programmazione
sanitaria)
1. Il Piano sanitario nazionale
delinea le strategie per il raggiungimento degli obiettivi di salute e il
funzionamento dei servizi utili a soddisfare le esigenze specifiche della
popolazione. Il Piano sanitario nazionale ha durata quinquennale ed è adottato
dal Governo entro il 30 novembre dell’ultimo anno di vigenza del Piano
precedente. Il Piano sanitario nazionale indica:
gli
obiettivi di salute da perseguire e il loro grado di conseguimento per il
periodo di validità del Piano, al fine di contrastare le principali patologie e
promuovere la prevenzione e gli stili di vita favorevoli alla salute;
le linee
strategiche per il conseguimento degli obiettivi di salute, al fine di
realizzare la progressiva riduzione delle disuguaglianze sociali e territoriali
e di favorire l’accesso al Servizio sanitario nazionale dei soggetti
svantaggiati;
i
criteri e gli indicatori per la quantificazione degli obiettivi di salute, per
la loro valutazione.
2. Le Regioni, singolarmente o
attraverso strumenti di autocoordinamento, elaborano proposte per la
predisposizione del Piano sanitario nazionale, con riferimento alle esigenze
del livello territoriale regionale e interregionale, anche sulla base delle indicazioni
del Piano sanitario nazionale e dei livelli essenziali di assistenza vigenti,
entro il 31 marzo dell’ultimo anno di vigenza del Piano.
3. Il Governo, su
proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato e le Regioni e Province autonome, predispone entro
il 31 luglio dell’ultimo anno di vigenza del Piano il nuovo Piano sanitario
nazionale, tenendo conto delle proposte trasmesse dalle Regioni. Il Piano
sanitario nazionale è adottato sentite le Commissioni parlamentari competenti
per la materia, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data di
trasmissione dell’atto, nonché le confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative e le organizzazioni di tutela dei diritti, le quali rendono il
parere entro venti giorni. Il Governo, ove si discosti dal parere delle
commissioni parlamentari, è tenuto a motivare la propria differente
determinazione. Il Piano sanitario nazionale è adottato ai sensi dell’articolo
1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
4. Il Piano sanitario nazionale
può essere modificato nel corso della sua vigenza con la procedura di cui al comma 3.
4 bis. Le Regioni e le Province
autonome adottano piani sanitari regionali aventi ad oggetto
interventi per gli obiettivi di salute e il funzionamento dei servizi
per soddisfare le esigenze specifiche della popolazione, anche in riferimento
agli obiettivi del Piano sanitario nazionale.
5. Con appositi accordi tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome, adottati ai sensi dell’articolo 4 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere approvati programmi
di intervento per lo sviluppo delle linee strategiche e per il conseguimento
degli obiettivi di salute indicati dal Piano sanitario nazionale, riguardanti:
le
azioni finalizzate a garantire l’erogazione dei livelli essenziali di
assistenza con particolare riferimento alle reti di assistenza a valenza
interregionale;
gli
indirizzi e le azioni finalizzate agli obiettivi del programma governativo di
prevenzione;
le
finalità generali e i settori della ricerca nel campo biomedico e in quello
della organizzazione e gestione dei servizi sanitari prevedendo, altresì, il relativo
programma di ricerca;
gli
indirizzi e le azioni finalizzati a orientare il Servizio sanitario nazionale
verso il miglioramento continuo della qualità dell’assistenza, anche attraverso
la realizzazione di progetti di interesse sovraregionale;
le
esigenze relative alla formazione di base e gli indirizzi relativi alla
formazione continua del personale, nonché alla valorizzazione delle risorse
umane;
le linee
guida e i relativi percorsi diagnostici e terapeutici allo scopo di favorire,
all’interno di ciascuna struttura sanitaria, lo sviluppo di modalità
sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica e assistenziale e
di assicurare i livelli essenziali di assistenza;
la
promozione dell’appropriatezza:
1) del ricorso alle prestazioni
sanitarie;
2) delle modalità della loro
erogazione da parte delle strutture sanitarie in relazione agli specifici
bisogni di salute e all’uso efficiente delle risorse;
la
promozione dell’innovazione e dello sviluppo dei servizi sanitari in relazione
all’ammodernamento tecnologico e all’apporto delle evidenze scientifiche;
la
partecipazione attiva degli utenti ai percorsi assistenziali e, in forma associata,
alla programmazione e alla valutazione dei servizi;
l) l’integrazione funzionale e
operativa dei servizi sanitari e dei servizi socio-assistenziali degli enti
locali in coordinamento con gli strumenti di cui alla legge 8 novembre 2000, n.
328.
6. Le Regioni coordinano la
tempistica degli strumenti della programmazione sanitaria regionale con quella
nazionale e trasmettono al Ministro della salute una relazione triennale sullo
stato di attuazione del Piano sanitario nazionale e dei propri Piani sanitari
regionali, nonché relazioni relative agli accordi di cui al comma 5 del
presente articolo in base alle modalità in essi
disciplinate.
7. Il Ministro della salute
relaziona al Parlamento sullo stato sanitario del Paese, attraverso la
presentazione di una relazione triennale e di relazioni riferite agli obiettivi
di salute perseguiti con gli accordi di cui al comma 5. Nella relazione
triennale, il Ministro della salute:
illustra
le condizioni di salute della popolazione presente sul territorio nazionale;
descrive
le risorse impiegate e le attività svolte dal Servizio sanitario nazionale;
indica
il grado di conseguimento degli obiettivi fissati dal Piano sanitario
nazionale;
riferisce
sui risultati conseguiti dalle Regioni in riferimento all’attuazione della
programmazione sanitaria regionale;
fornisce
indicazioni per l’elaborazione delle politiche sanitarie;
riferisce
sul rispetto dei livelli essenziali di assistenza.
8. Ai fini del monitoraggio delle
attività di programmazione svolte a livello regionale, le Regioni e le Province
autonome trasmettono al Ministro della salute e alla Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali i piani sanitari approvati.
9. Il Ministro della salute,
anche avvalendosi dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali,
promuove forme di collaborazione e di condivisione degli indirizzi in funzione
dell’applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di
settore.
10. Le organizzazioni a scopo non
lucrativo concorrono con le istituzioni pubbliche e quelle equiparate di cui
all’articolo 4, comma 12, alla realizzazione dei doveri costituzionali di
solidarietà, dando attuazione al pluralismo etico-culturale dei servizi alla
persona. Esclusivamente ai fini del presente decreto sono da considerarsi a
scopo non lucrativo le organizzazioni che svolgono attività nel settore
dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria, qualora ottemperino a quanto
previsto dalle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1,
lettere d), e), f), g), e h), e comma 6 del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460; resta fermo quanto disposto dall’articolo 10, comma 7, del
medesimo decreto. L’attribuzione della predetta qualifica non comporta il
godimento dei benefìci fiscali previsti in favore delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Art. 1 ter
(Promozione
del diritto alla tutela della salute in tutte le politiche svolte da settori
non sanitari che influiscono sui determinanti della salute)
La tutela e la promozione della
salute, come interesse della collettività, sono obiettivi comuni di tutti i
settori non sanitari che influiscono sui determinanti della salute. Coerentemente
con le politiche dell’Unione Europea e le raccomandazioni dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità, il Governo promuove un’azione collegiale per il
potenziamento dei determinanti della salute che sono più rilevanti ai fini
della prevenzione delle malattie, con particolare riferimento alle malattie
croniche che costituiscono le principali cause di morbosità e mortalità della
popolazione e di domanda di assistenza sanitaria e ai determinanti delle
disuguaglianze sociali di salute. È affidato alle Regioni e alle Province
autonome il compito di promuovere, nella pianificazione intersettoriale,
programmi integrati di prevenzione, al fine di perseguire la tutela della
salute in tutte le politiche regionali.
Con cadenza biennale, il
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della
salute, delibera gli obiettivi di salute e le iniziative da perseguire
nell’ambito delle diverse politiche settoriali, tenuto conto anche degli
indirizzi dell’Unione Europea e degli obiettivi contenuti nel Piano sanitario
nazionale.
Sulla base degli obiettivi di
salute di cui al comma 2, il Ministro della salute, di
concerto con i Ministri competenti per i diversi settori, d’intesa con la Conferenza Unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite
le parti sociali e le organizzazioni di tutela del diritto alla salute, elabora
un atto programmatico, denominato Guadagnare salute, che definisce le strategie
e le azioni volte a orientare le politiche e gli interventi non sanitari delle
istituzioni pubbliche e private e le condotte individuali, nonché il
monitoraggio e la verifica dei risultati conseguiti.
4 . Alle attività previste nel
presente articolo si provvede nell’ambito delle ordinarie risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3
(Sistema
nazionale e regionale di valutazione del Servizio sanitario nazionale e
interventi sostitutivi)
Dopo l’articolo 1 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, è inserito il
seguente:
"Art. 1 quater
(Sistema
nazionale di valutazione del Servizio sanitario nazionale
e
interventi sostitutivi)
1. Il Ministero della salute
valuta il perseguimento degli obiettivi di tutela della salute su tutto il
territorio nazionale. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata,
sono definite le modalità di funzionamento del Sistema nazionale di valutazione.
2. Il Sistema nazionale di
valutazione si alimenta delle informazioni prodotte dal Nuovo sistema
informativo sanitario, dalle attività svolte dall’Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali, dalle attività di ricerca svolte dall’Istituto superiore
di sanità e dall’Agenzia italiana per il farmaco, nonché delle valutazioni
svolte dal comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli
essenziali di assistenza, nei limiti degli stanziamenti di cui all’articolo 1,
comma 288 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni,
istitutivo del Sistema nazionale di verifica e controllo sull’assistenza
sanitaria (SiVeAS).. Restano fermi i compiti del
Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’intesa tra le
Stato, le Regioni e le Province autonome sancita in data 23 marzo 2005 dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dell’articolo 1, comma 173,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le finalità di quanto disposto
dall’articolo 1, comma 184, lettera c) della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e
dall’articolo 1, comma 796, lettera d), numero 3, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, nonché per la valutazione dell’andamento della spesa sanitaria nelle
singole Regioni.
3. Previa intesa ai sensi
dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Ministero della
salute, le Regioni e le Province autonome disciplinano gli adempimenti
regionali attuativi dei principi della presente legge.
3 bis .Nel
caso di inottemperanza, da parte delle Regioni e Province autonome, agli
adempimenti regionali attuativi della presente legge, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della
salute, assegna all’ente interessato un congruo termine per adottare i
provvedimenti dovuti; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei
Ministri, sentite l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, assume gli atti
necessari per assicurarne l’adozione, anche mediante la nomina di commissari
"ad acta", con oneri a carico della regione interessata. Alla
riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
della Regione interessata al provvedimento.
4. All’articolo
2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, dopo il comma 2-octies sono aggiunti i seguenti commi:
"3. Ai fini del rispetto del
principio di coordinamento della finanza pubblica e di garanzia dei Livelli
Essenziali di Assistenza, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di
Bolzano, nell’esercizio dei poteri di vigilanza di cui all’articolo8, comma 4
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche
adottano, provvedimenti diretti alla realizzazione del Sistema regionale di
controllo e valutazione degli erogatori del servizio sanitario sulla base dei
seguenti principi e criteri :
a) rispondenza tra la
documentazione amministrativa relativa alla remunerazione delle prestazioni
erogate dai singoli erogatori e i dati clinici rilevabili dalla documentazione
sanitaria relativa ai soggetti trattati;
b) appropriatezza delle
prestazioni erogate ed economicità nell’utilizzazione delle risorse:
c) valutazione degli esiti delle
prestazioni erogate sulla base di linee guida, da adottare, su
proposta dal Ministro della salute, con Intesa Stato-Regioni ai sensi
dell’articolo 8, comma 6 della legge 23 giugno 2003, n. 131.
4. Le Regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano predispongono relazioni annuali dell’attività
di controllo e valutazione degli erogatori del servizio sanitario regionale,
che sono inviate al Ministero della salute e che, corredate da un parere
dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, sono allegate alla relazione
sullo stato sanitario del Paese di cui all’articolo 1, comma 12 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992. n. 502 e successive
modifiche.
5. All’articolo 88, comma 2 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 le parole "di almeno il 2 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "di almeno il 5
per cento.
6. A partire dalla data di
entrata in vigore del decreto previsto al comma 1 le funzioni attualmente svolte
dal SIVEAS, di cui all’articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n.
266 sono assorbite dal Sistema nazionale di valutazione del Servizio sanitario
nazionale" .
Art. 4
(Promozione
dell’integrazione socio sanitaria)
All’articolo 3-septies i commi 3,
4 sono sostituiti dai seguenti:
"3. Le prestazioni
sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria sono caratterizzate da
particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria e
attengono prevalentemente alle aree materno-infantile,
anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e
farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale,
inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative.
3-bis. Al fine di garantire l’integrazione
delle prestazioni volte a soddisfare i bisogni complessi individuati al comma
1, con atto di intesa con la Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono individuati gli elementi
essenziali per promuovere l’accesso unitario alla rete dei servizi
socio-sanitari e i progetti personalizzati individuali, nonché i criteri per il
cofinanziamento di tali attività da parte delle aziende sanitarie locali e dei
comuni singoli o associati.
4. Le Regioni definiscono
soluzioni organizzative adeguate per assicurare la presa in carico integrata
del bisogno socio-sanitario e la continuità del percorso diagnostico,
terapeutico e assistenziale. In attuazione del principio dell’integrazione
degli interventi socio-sanitari le Regioni, non oltre il 31 dicembre 2008:
definiscono
una articolazione territoriale coerente sia per i distretti sanitari sia per
gli ambiti territoriali sociali, al fine di adottare strumenti unitari per la
programmazione, l’organizzazione e la gestione delle prestazioni di cui al
comma 1.
promuovono
il coordinamento tra i Programmi delle attività territoriali e i Piani di zona
di cui all’articolo 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
verificano
che l’affidamento da parte di aziende sanitarie locali e comuni ai soggetti
privati che erogano prestazioni socio-sanitarie per conto del Servizio
sanitario nazionale e dei comuni o dell’ambito territoriale di cui all’articolo
8, comma 3, lett. a) della legge 8 novembre 2000, n. 328, sia realizzato
attraverso procedure uniche o coordinate tra loro.".
2. L’Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali supporta le Regioni e gli enti locali nella fase di
attuazione dei contenuti dell’intesa di cui al comma 3-bis e svolge il
monitoraggio dei contenuti dei Programmi delle attività territoriali.
3. Alle attività previste nel
presente articolo si provvede nell’ambito delle ordinarie risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 5
(Partecipazione
dei cittadini)
Dopo l’articolo 13 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, dopo le parole
"Titolo IV Partecipazione e tutela e diritti dei cittadini" è
inserito il seguente articolo:
"Art. 13-bis
(Partecipazione
dei cittadini)
La partecipazione dei cittadini,
in forma singola o associata, concorre alla realizzazione del diritto alla
salute e all’erogazione dei livelli essenziali di assistenza ai sensi
dell’articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione.
Il Servizio sanitario nazionale
promuove lo svolgimento da parte dei cittadini, singoli o associati, di
attività di interesse della collettività per la protezione del diritto alla
salute; a tale scopo favorisce l’accesso dei cittadini, anche per via telematica,
alla informazione, secondo criteri di accuratezza,
completezza e tempestività, per ciò che riguarda in particolare lo stato di
salute, l’utilizzazione dei servizi sanitari, il ricorso appropriato
all’innovazione scientifica e tecnologica.
Il Servizio sanitario nazionale
promuove la partecipazione dei cittadini alla definizione, implementazione e
valutazione delle politiche sanitarie. Gli strumenti di valutazione civica sono
parte ordinaria e strutturale del sistema di valutazione del Servizio sanitario
nazionale e concorrono alla valutazione dell’operato dei direttori generali
delle aziende sanitarie locali.
Con l’accordo di cui all’articolo
1 bis, comma 5, è predisposto il Patto per la partecipazione alla tutela del
diritto alla salute, che stabilisce gli impegni di ciascuna articolazione del
Servizio sanitario nazionale per garantire le forme di partecipazione e
valutazione civica previste dal presente articolo. L’accordo medesimo prevede
adeguate modalità di informazione sui risultati della valutazione dell’operato
dei direttori generale delle aziende sanitarie locali.
4 bis. Alle attività previste nel
presente articolo si provvede nell’ambito delle ordinarie risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 6
Delega al Governo in materia di
assistenza primaria e di emergenza sanitaria territoriale e definizione del
ruolo delle farmacie
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge e nei limiti delle disponibilità previste nell’ambito
dell’unità previsionale di base " Fondo speciale" di parte corrente
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno
2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero della salute, uno o più decreti legislativi in materia di assistenza
primaria e di emergenza sanitaria territoriale, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) la istituzione
dell’Area omogenea di medicina generale, cui afferiscono i medici appartenenti
ai settori dell’assistenza primaria, della continuità assistenziale e della
medicina dei servizi, da qualificare come liberi professionisti convenzionati
con il Servizio sanitario nazionale, cui sono affidati compiti di prevenzione,
diagnosi, cura, riabilitazione, sia individuale che collettiva, nonché di
organizzazione, insegnamento, formazione e ricerca;
b) la
previsione che gli accordi collettivi nazionali, di cui all’art. 8 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni: 1) regolino
l’accesso all’Area omogenea di medicina generale riservato ai medici con
attestato di formazione rilasciato ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999
n. 368 e successive modificazioni e ai medici aventi diritto a esercitare
l’attività di medicina generale di cui al decreto ministeriale 15 dicembre 1994
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1994, n. 303, attraverso
graduatorie uniche regionali; 2) disciplinino le procedure finalizzate alla
copertura delle posizioni vacanti rese note attraverso la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, per le quali possono concorrere i
medici iscritti nelle graduatorie delle altre Regioni; 3) disciplinino
l’accesso all’Area della pediatria di libera scelta;
c) la previsione, per i medici
chirurghi che non sono in possesso di titoli di specializzazione e che hanno
maturato un’esperienza professionale di almeno tre anni, anche non continuativi,
nell’ambito delle attività previste dall’accordo collettivo nazionale per la
medicina generale, di poter essere ammessi in soprannumero ai corsi di
formazione in medicina generale senza diritto alla corresponsione della borsa
di studio, nei limiti del fabbisogno regionale annuale e in base a criteri e
modalità da stabilirsi in sede di accordo collettivo nazionale, e poter
svolgere contestualmente attività libero professionale
purché compatibile con il regolare svolgimento dell’attività didattica;
d) le modalità di istituzione –
d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome,
sentite le organizzazioni professionali di categoria – delle Unità di medicina
generale e delle Unità di pediatria, quali modalità organizzative per
l’erogazione delle prestazioni di medicina generale e di pediatria, nell’ambito
del distretto sanitario;
e) la previsione che le Unità di
medicina generale, nel rispetto della diffusione capillare dei punti di
erogazione dell’assistenza, siano composte da medici
di medicina generale e da medici della continuità assistenziale, a cui siano
affidati i tirocinanti di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e
successive modificazioni e ai quali siano attribuite funzioni individuate negli
accordi collettivi nazionali; che tali Unità si avvalgano di personale
infermieristico e di supporto amministrativo, e siano dotate di una sede di
riferimento, tra quelle esistenti, che costituisca luogo di aggregazione dei
servizi comuni e di erogazione delle prestazioni;
f) la previsione che in ogni
Unità di medicina generale la funzione di coordinamento sia affidata a un
medico della Unità di medicina generale medesima, per assicurare la
realizzazione di specifici progetti, il raccordo e il collegamento con il
distretto, il dipartimento, i presidi ospedalieri e le altre strutture
aziendali, nonché per garantire la continuità e l’accompagnamento della persona
all’interno del percorso diagnostico terapeutico e assistenziale;
g) le Unità di medicina generale
siano formate da un congruo numero di medici in relazione all’ambito
territoriale e demografico di riferimento, comunque pari ad almeno quindici per
un numero di assistiti uguale o superiore a quindici mila, al fine di
assicurare, mediante idonea turnazione e complementarietà degli orari,
l’assistenza ambulatoriale in tutti i giorni della settimana nell’arco delle
dodici ore diurne e l’assistenza domiciliare continua, diurna e notturna;
h) le Unità di pediatria siano
formate sia da medici pediatri di libera scelta incaricati, sia da medici
pediatri privi di incarico, iscritti negli elenchi della Regione, nonché da
specializzandi in pediatria iscritti al quarto e quinto anno di corso di laurea
in medicina per un periodo di tirocinio minimo di otto mesi l’anno, con affidamento,
in ogni Unità di pediatria, della funzione di coordinamento ad un medico
pediatra di libera scelta della Unità di pediatria medesima, al fine di
garantire l’assistenza tutti i giorni della settimana
nell’arco delle dodici ore diurne, assicurando altresì l’assistenza notturna,
prefestiva e festiva delle Unità di pediatria in collaborazione con le Unità di
medicina generale con modalità disciplinate dagli accordi decentrati, fermo
restando lo svolgimento della attività professionale nei propri studi e nelle
rispettive Unità;
i) la previsione che la
disciplina del trattamento economico, degli ambiti e delle modalità per
l’esercizio dell’attività professionale all’interno delle Unità e della
corresponsione dei compensi al personale sia demandata agli accordi collettivi
nazionali;
l) la previsione della
integrazione delle funzioni multidisciplinari della medicina specialistica
ambulatoriale con le Unità di cui alla lettera d) al fine di garantire la
continuità clinica dell’assistenza specialistica ambulatoriale e domiciliare,
assicurando la presenza di un rappresentante dei medici specialisti nelle
modalità organizzative di cui alla predetta lettera d) nel consiglio delle
professioni sanitarie e nel collegio di direzione aziendale.
2. Il Governo è delegato ad
emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi finalizzati alla definizione del ruolo delle
farmacie pubbliche e private per il perseguimento degli obiettivi del Servizio
sanitario nazionale, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare il supporto
all’assistenza domiciliare integrata per i pazienti residenti nell’ambito della
sede farmaceutica di rispettiva pertinenza, nonché all’attività del medico di
medicina generale ai fini del monitoraggio dell’utilizzazione dei farmaci
prescritti, mediante accordi con i farmacisti e contestuali accordi con medici
di medicina generale;
b) svolgere attività di
educazione sanitaria al pubblico sulla base della programmazione regionale o di
accordi con le competenti autorità comunali;
c) effettuare analisi di
laboratorio di prima istanza nei limiti e alle condizioni stabilite con decreto
del Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, restando in ogni caso esclusa l’attività di
prelievo di sangue o plasma mediante siringhe. Al fine di consentire lo
svolgimento delle relative funzioni l’aggiornamento del sistema di
remunerazione delle farmacie non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
3. I decreti legislativi di cui
ai commi 1 e 2 sono emanati su proposta del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza per i
rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome. I pareri sono
espressi, rispettivamente, entro quaranta ed entro trenta giorni dalla data di
trasmissione degli schemi di decreti legislativi; decorsi tali termini, i
decreti sono emanati anche in assenza dei pareri.
4. Le Regioni ai fini
dell’accesso nei ruoli della dirigenza medica operante nel Dipartimento di
emergenza e urgenza possono, in alternativa al requisito della specializzazione,
considerare valida, quale requisito di accesso,
l’esperienza maturata nei servizi dell’emergenza territoriale per un periodo di
almeno cinque anni, maturata in rapporto convenzionale.
Capo II
(Disposizioni
in materia di efficienza e funzionalità
del
Servizio sanitario nazionale)
Art. 7
(Organizzazione
delle aziende)
All’articolo 3
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni
sono apportate le seguenti modifiche:
la
rubrica è sostituita dalla seguente:
"Organizzazione delle
aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere".
il comma
1-quater è sostituito con il seguente:
"1-quater. Sono organi
dell’azienda il direttore generale, il collegio sindacale, il collegio di
direzione. Il direttore generale adotta l’atto aziendale di cui al comma 1-bis;
è responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle
strutture operative dell’azienda. Il direttore generale è coadiuvato,
nell’esercizio delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo e dal
direttore sanitario.
al primo
periodo del comma 1-quinquies, dopo le parole "direttore generale"
sono aggiunte le seguenti:
"con provvedimento
congruamente motivato per quanto concerne il curriculum dei candidati prescelti
nell’ambito delle rispettive competenze, con specifico riferimento alle
esperienze professionali direttamente maturate";
dopo il
comma 1-quinquies è inserito il seguente:
"1-sexies. Il collegio di
direzione concorre alla pianificazione strategica delle attività e degli
sviluppi gestionali e organizzativi, alla valutazione interna dei risultati
conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati, alla programmazione e alla
valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di alta integrazione sanitaria.
Il collegio di direzione esprime parere obbligatorio al direttore generale
sull’atto aziendale, sui programmi di ricerca e di formazione, sugli obiettivi
della contrattazione integrativa aziendale, sul piano aziendale di formazione
del personale medico e sanitario e sulle modalità generali di esercizio della
libera professione intramuraria. Il direttore generale è tenuto a motivare le
determinazioni eventualmente assunte in contrasto con detto parere. La Regione disciplina
l’attività e la composizione del collegio di direzione, prevedendo la
partecipazione del direttore sanitario e del direttore amministrativo, dei
direttori di distretto, dei direttori di dipartimento e di presidio, compreso
il responsabile del servizio infermieristico, di un rappresentante dei medici
di medicina generale e di un rappresentante dei pediatri di libera scelta e
degli specialisti convenzionati, nonché prevedendo le modalità di
individuazione, la durata in carica e le attribuzioni del presidente del
collegio. La partecipazione al collegio di direzione non comporta compensi, né
rimborsi spese e dalla stessa non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Nelle aziende ospedaliere-universitarie di cui
all’articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, nel collegio
di direzione è assicurata la proporzione tra la componente medica ospedaliera e
la componente medica universitaria. Al fine di garantire la trasparenza e la
partecipazione al governo aziendale, le Regioni possono disciplinare modalità
di consultazione e coinvolgimento nell’attività della direzione aziendale dei
dirigenti di struttura complessa titolari di budget";
al comma
6, sesto periodo, le parole "e dal consiglio dei sanitari." sono sostituite dalle seguenti: ", dal collegio di
direzione e dal consiglio delle professioni sanitarie.";
al comma
12, le parole "il consiglio dei sanitari" sono sostituite dalle
seguenti: "Il consiglio delle professioni sanitarie.".
al comma
14, dopo le parole "normativa regionale.", sono inserite le parole
"Gli enti locali valutano l’impatto delle strategie delle aziende
sanitarie locali rispetto al proprio territorio. A tale scopo, il direttore
generale dell’azienda sanitaria locale, riferisce annualmente al sindaco o alla
conferenza dei sindaci o dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento
territoriale, sui risultati conseguiti e sulle prospettive di sviluppo delle
attività. Gli enti locali trasmettono le proprie valutazioni alla Regione e
alle Province autonome."
Art. 8
(Direttori
generali)
All’articolo 3-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 2,
dopo il primo periodo è inserito il seguente:
"le Regioni rendono nota,
con congruo anticipo, anche utilizzando i propri siti internet, l’attivazione
delle procedure per la copertura delle vacanze dei posti di direttori generali
delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, da scegliersi tra
soggetti in possesso di requisiti di cui al comma 3, nonché di comprovate
capacità tecnico-manageriali, documentate anche attraverso positive esperienze
pregresse.";
b) al comma 3, lett. b), le
parole "almeno quinquennale" sono sostituite dalle seguenti: "
almeno di otto anni"; alla fine del periodo è aggiunto il seguente: "
Per i soggetti in possesso di ulteriori titoli specifici è richiesta una esperienza limitata alla durata di cinque anni.";
c) dopo il comma 3, sono inseriti
i seguenti:
"3-bis. I requisiti di cui
al comma 3 sono valutati da una commissione composta da
tre membri scelti dalla Regione, sentita l’Agenzia nazionale per i Servizi
Sanitari Regionali, di cui uno tra dirigenti apicali della Regione stessa, uno
tra i direttori generali di unità sanitarie locali o di aziende ospedaliere con
esperienza almeno triennale, uno tra docenti universitari delle materie della
direzione e organizzazione aziendale, del management delle organizzazioni
pubbliche, o dell’amministrazione, finanza e controllo. L’Agenzia esprime il
proprio parere entro 20 giorni dalla ricezione della proposta
di commissione, trascorsi i quali la Regione nomina la commissione.
3-ter. La commissione individua
una terna di aspiranti che presentano requisiti di competenza e di esperienza
meglio rispondenti alle caratteristiche dell’incarico, tenendo conto delle
strategie regionali in materia sanitaria e delle condizioni dell’unità
sanitaria locali e delle aziende ospedaliere che presentano la vacanza. I
curricula degli aspiranti selezionati sono pubblicati sui siti internet
dell’Azienda sanitaria locale e della Regione. La Regione nomina il
direttore generale tra la terna di aspiranti, individuando il candidato che
presenta le caratteristiche più adeguate all’incarico. Agli oneri relativi alla
commissione per la selezione dei direttori generali, valutati in 31.500 euro a
decorrere dall’anno 2008, si provvede a valere sulle risorse di cui
all’articolo 6, comma 1.";
d) il comma 4 è sostituito dal
seguente:
"4. I direttori generali
producono il certificato di frequenza di un corso di formazione in materia di
sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria entro diciotto mesi
dalla nomina. I corsi di formazione sono organizzati, con oneri a carico dei
partecipanti, dalla Agenzia per la formazione dei dirigenti e dei dipendenti
delle amministrazioni pubbliche – Scuola nazionale della pubblica
amministrazione di cui all’articolo 1, comma 580, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296. I corsi possono essere organizzati anche in ambito regionale o
interregionale in collaborazione con le università o altri soggetti pubblici o
privati accreditati. L’accreditamento relativo ai contenuti, alla metodologia
delle attività didattiche, alla durata dei corsi è effettuato, con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione,d’intesa
con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, sulla base di proposte formulate congiuntamente
dall’Agenzia per la formazione dei dirigenti e dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche – Scuola Nazionale della pubblica amministrazione- e
dall’Agenzia nazionale per i Servizi Sanitari Regionali che assicura il
coordinamento in rete dei centri di formazione individuati dalle Regioni al
fine di consentirne la validità per l’intero territorio nazionale.";
e) dopo il comma 4, è inserito il
seguente:
"4-quater. La Regione trasmette
all’Agenzia nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e al Sistema di
valutazione del Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 1-quater il
provvedimento di nomina del direttore generale e la documentazione contenente
la valutazione della commissione."
f) il primo periodo del comma 5 è
sostituito dal seguente:
"5. Le Regioni, in sede di
conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria, anche
sentite le organizzazioni di tutela dei diritti, determinano preventivamente i
criteri di valutazione dell’attività dei direttori generali, avendo riguardo al
raggiungimento degli obiettivi definiti e quantificati nel quadro della
programmazione regionale, con particolare riferimento alla efficienza,
efficacia e funzionalità dei servizi sanitari e rispetto degli equilibri
economico-finanziari di bilancio."
g. Al comma 6, dopo le parole
"comma 2–bis," sono inserite le seguenti:
"e svolte le modalità di verifica sui risultati medesimi,".
Art. 9
(Distretto)
Al comma 1 dell’articolo 3-quater
le parole "disponga diversamente." Sono
sostituite dalle seguenti:
"disponga diversamente,
coerentemente con la determinazione degli ambiti territoriali e delle forme per
la gestione della rete dei servizi e degli interventi sociali di cui alla legge
8 novembre 2000, n. 328. Entro il 31 dicembre di ogni anno le Regioni e le
Province autonome trasmettono alla Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali un rapporto sullo stato dell’articolazione in distretti delle proprie
aziende sanitarie locali e sui progressi dell’integrazione istituzionale con
gli ambiti di cui al presente comma, predisposto congiuntamente con la
conferenza permanente socio sanitaria regionale.".
Il comma 2, dell’articolo
3-quater è sostituito dal seguente:
"2. Il distretto assicura,
attraverso la predisposizione di programmi delle attività territoriali,
l’organizzazione e l’erogazione delle attività di assistenza primaria, delle
prestazioni ad alta integrazione sociosanitaria e delle prestazioni sanitarie a
rilevanza sociale; esso opera in collaborazione con i presidi ospedalieri al
fine di garantire l’integrazione delle attività specialistiche e la continuità
assistenziale tra ospedale e territorio nell’ambito di percorsi assistenziali
integrati, in collaborazione con la rete dei servizi e degli interventi sociali
previsti dalla legge 8 novembre 2000, n. 328. Al distretto sono attribuite
risorse definite in rapporto agli obiettivi di salute della popolazione di
riferimento. Nell’ambito delle risorse assegnate, il distretto è dotato di autonomia economica e tecnico-gestionale".
Dopo il comma 4 dell’articolo
3-quater è aggiunto il seguente:
"5. Al fine di consentire la
piena integrazione delle attività sanitarie e sociosanitarie con le attività
assistenziali di competenza degli enti locali e di rendere la programmazione
delle attività territoriali coerente con i bisogni di salute della popolazione,
le Regioni possono disciplinare ulteriori modalità di partecipazione degli Enti
Locali al governo dei servizi territoriali utilizzando gli strumenti
associativi e cooperativi previsti dalla normativa vigente anche ad
integrazione degli strumenti partecipativi e di rappresentanza previsti dal
presente articolo.".
Art. 10
(Requisiti
delle strutture sanitarie pubbliche e private
ed
effetti sanzionatori in caso di truffe al SSN)
Al comma 4,
primo periodo, dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
e successive modificazioni, le parole comprese nel primo e nel secondo periodo,
da "con atto di indirizzo e coordinamento, emanato d’intesa" fino a
"31 dicembre 1993" sono sostituite con le parole "i requisiti
strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l’esercizio delle
attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private e la
periodicità dei controlli sulla permanenza dei requisiti stessi sono definiti
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome ".
Al comma 4
dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:
individuare
e definire i requisiti di funzionalità e sicurezza sotto il profilo
scientifico, tecnologico e strutturale sulla base di direttive tecniche
approvate dal Ministro della salute, sentiti l’Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali e il Consiglio superiore di sanità;
assicurare
la periodicità dei controlli da parte delle Regioni sulla permanenza dei
requisiti;
verificare
l’adozione di adeguate forme assicurative da parte delle strutture sanitarie
pubbliche e private, per la copertura dei danni derivanti dall’esercizio della
professione sanitaria. Le strutture pubbliche possono adottare forme
alternative di garanzia;
prevedere
adeguate forme di verifica da parte del Ministero della salute del rispetto e
della permanenza dei requisiti di cui al presente comma, anche tramite
l’avvalimento dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.
Al comma 3
dell’articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni, le parole da "indirizzo e coordinamento" a
" n. 229 "sono sostituite con "intesa, ai sensi dell’articolo 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome ".
Al comma 4
dell’articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni, le parole "indirizzo e coordinamento" sono
sostituite con le parole "intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131".
Ai commi 5 e 6 dell’articolo
8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, le parole "indirizzo e coordinamento" sono sostituite
dalle parole "intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5
giugno 2003, n. 131".
Fermo restando quanto già
disposto dall’articolo 1, comma 813, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
qualora il titolare o il direttore sanitario di una struttura sanitaria
accreditata ai sensi dell’articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, sia
condannato, con sentenza passata in giudicato per il reato di truffa,
con danno patrimoniale a carico del Servizio sanitario nazionale, l’autorità
competente dichiara la sospensione fino a sei mesi o, in caso di recidiva, la
decadenza dalla condizione di accreditamento con il Sevizio sanitario
nazionale. E’ sempre dichiarata la decadenza quando, anche in prima condanna,
sia stato accertato un danno d’importo pari o superiore a un decimo del tetto
annuale di spesa fissato, per la struttura interessata, ai sensi dell’articolo
8-quinquies del citato decreto legislativo 502 del 1992 anche nell’ipotesi della
mancata costituzione in giudizio della parte civile.
Art. 11
(Dipartimenti)
L’articolo 17–bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni è sostituito
dal seguente:
"Art. 17-bis
(Dipartimenti)
L’organizzazione dipartimentale è
il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività delle aziende
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.
Il direttore del dipartimento è
nominato dal direttore generale, sentito il comitato di dipartimento e il
collegio di direzione, entro una terna di dirigenti con incarico di direzione
delle strutture complesse aggregate nel dipartimento. Il direttore di
dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto.
I dipartimenti delle attività
ospedaliere sono di natura strutturale. Il comitato di dipartimento individua
la terna di cui al comma 2. Le Regioni disciplinano le
competenze dei dipartimenti delle attività ospedaliere, territoriali, della
prevenzione e le modalità di assegnazione e gestione delle risorse su base
budgetaria. La preposizione ai dipartimenti strutturali comporta l’attribuzione
sia di responsabilità clinica, sia di responsabilità gestionale e organizzativa
in ordine alle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi di
risultato. A tal fine il direttore del dipartimento predispone annualmente il
piano delle attività e di gestione delle risorse disponibili, negoziato con la
direzione generale nell’ambito della programmazione aziendale. Il comitato di
dipartimento di cui al comma 4, partecipa alla
programmazione, alla realizzazione, al monitoraggio e alla verifica delle
attività dipartimentali.
Le Regioni disciplinano la
composizione e le funzioni del comitato di dipartimento, garantendo che sia assicurata la parità tra membri di diritto e
rappresentanti della dirigenza medica e sanitaria e delle professioni sanitarie
eletti dal personale".
Art. 12
(Responsabilità
dei direttori di dipartimento e di distretto)
Dopo l’articolo 17–bis del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, è
inserito il seguente:
"Art. 17-ter
(Responsabilità
dei direttori di dipartimento e di distretto)
Ai direttori di dipartimento e di
distretto, nell’ambito delle rispettive competenze definite dalla normativa
regionale, sono attribuite responsabilità di indirizzo e valutazione delle
attività clinico-assistenziali e tecnico-sanitarie finalizzate a garantire che
ogni assistito abbia accesso ai servizi secondo i
principi di ottimizzazione dell’uso delle risorse assegnate, di appropriatezza
clinica e organizzativa dell’attività, di efficacia delle prestazioni in base
alle evidenze scientifiche, di minimizzazione del rischio di effetti
indesiderati e di soddisfazione dei cittadini.".
Art. 13
(Incarichi
di direzione di struttura complessa)
1. Il comma 2 dell’articolo
15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"2. L’attribuzione
dell’incarico di direzione di struttura complessa è effettuata dal direttore
generale previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Il bando di selezione indica le competenze professionali e i
requisiti curriculari richiesti in ragione della tipologia delle attività
sanitarie da garantire come definite nella programmazione aziendale. La
commissione per la selezione è costituita da cinque componenti. La funzione di
presidente è svolta dal direttore del dipartimento presso il quale è vacante
l’incarico. I restanti quattro componenti sono scelti dal collegio di
direzione, di cui uno interno all’azienda e tre
nell’ambito di una rosa di otto direttori di struttura complessa appartenenti alla
stessa disciplina individuati attraverso pubblico sorteggio tra il personale
del Servizio sanitario nazionale iscritto negli elenchi della Regione. Il
sorteggio si estende agli elenchi di altre Regioni qualora il numero degli
iscritti all’elenco regionale sia inferiore a ventiquattro. La commissione
opera secondo i criteri e le procedure di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484. Sulla base di tale valutazione, la Commissione seleziona,
compatibilmente con il numero dei partecipanti al bando, non più di tre
candidati in possesso delle migliori caratteristiche curriculari con
riferimento all’incarico da conferire. Qualora i candidati selezionati siano
meno di tre la procedura di selezione può essere ripetuta per una sola volta.
La selezione deve essere adeguatamente motivata. Le aziende sanitarie locali
rendono noti anche attraverso i propri siti internet, i curricula dei candidati
selezionati. I candidati selezionati sono sottoposti a un colloquio
attitudinale effettuato in base a criteri fissati dalla Regione, gestito dalla
commissione e svolto alla presenza del direttore generale. Esperite tali
procedure, il direttore generale individua il candidato cui conferire
l’incarico con motivazione scritta. D’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome sono
disciplinati parametri, criteri e modalità in base ai quali i direttori
responsabili di struttura complessa sono valutati entro un anno dalla
nomina.".
2. Agli oneri relativi alla
commissione per la selezione dei direttori di struttura complessa, valutati in
270.000 euro a decorrere dall’anno 2008, si provvede a valere sulle risorse di
cui all’articolo 6, comma 1.
Resta salvo quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n.
517 in
materia di incarichi di direzione di struttura complessa o semplice ai
professori e ricercatori universitari, di cui all’articolo 102 del DPR 11
luglio 1980, n. 382.
Art. 14
(Formazione
specifica in medicina generale)
All’articolo 15 bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, dopo il comma
3 è aggiunto il seguente:
"3 bis .La
formazione specifica dei medici di medicina generale di cui
all’articolo 24 e seguenti del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
368 e successive modificazioni, affidata alle Regioni e alle Province autonome,
è coordinata dal Ministero della salute per assicurare l’omogeneità degli
indirizzi sul territorio nazionale.".
Art. 15
(medici
specializzandi)
1. All’articolo
16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"2. L’attività
professionalizzante prevista dagli attuali ordinamenti didattici in misura non
inferiore al settanta per cento dei crediti formativi complessivi si svolge,
secondo le modalità disciplinate dall’articolo 38, comma 3, del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nelle strutture universitarie e del Servizio sanitario nazionale, ospedaliere ed extraospedaliere,
costituenti la rete formativa individuata per ogni specializzazione
nella area ove ha sede la scuola di specializzazione di concerto
dell’Università e della Regione interessata.
3. L’attività di cui al comma 2,
certificata dal tutore individuale in accordo con il direttore della unità
operativa ove essa viene esercitata, costituisce
requisito per l’ammissione alle prove in itinere e alla discussione della tesi
di specializzazione. I criteri generali della rotazione tra le strutture
inserite nella rete formativa sono preventivamente determinati, all’inizio di
ogni anno accademico, dall’osservatorio regionale per la
formazione medico specialistica di cui all’articolo 44 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368. (Alla definizione
dei criteri di cui al periodo precedente provvede, nelle more della istituzione
dell’osservatorio regionale, l’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 43
del predetto decreto legislativo n. 368/1999.) *
4 Al fine di favorire lo
svolgimento di attività assistenziali funzionali alla acquisizione delle
capacità professionali inerenti al titolo di specialista, di cui all’articolo
37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,la
formazione di cui all’articolo 38, comma 3, del citato decreto legislativo n.
368/1999, dei medici in regola con l’acquisizione dei crediti formativi
previsti dall’ordinamento didattico avviene, sentito il Consiglio della Scuola,
a partire dal penultimo anno di iscrizione alla Scuola di Specializzazione,
fermi restando gli obblighi didattici all’interno delle unità operative,
costituenti la rete formativa di cui al comma 3, in possesso dei rapporti
più elevati, in termini quantitativi e qualitativi,delle attività proprie della
disciplina, risultanti dall’’anno precedente, e requisiti assistenziali
formativi definiti ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, con
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 29
marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio
2006.".
Art. 16
(Esclusività
del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario)
Il comma 4 dell’articolo
15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni è sostituito dal seguente:
"4. La direzione di
struttura complessa comporta l’esclusività del rapporto di lavoro per la durata
dell’incarico prevista dal contratto individuale. La direzione di struttura
semplice non comporta l’esclusività del rapporto di lavoro per la durata dell’incarico
previsto dal contratto individuale, salvo che per le strutture semplici
dipartimentali con autonomia gestionale. Per gli altri incarichi dirigenziali è
consentito, a domanda, al termine dell’impegno assunto con il contratto
individuale, transitare dal rapporto esclusivo a quello non esclusivo e
viceversa con effetti giuridici ed economici che decorrono dal primo giorno del
mese successivo. Resta fermo che i risparmi aziendali derivanti dal passaggio
dal rapporto esclusivo a quello non esclusivo concorrono al finanziamento delle
spese complessive dell’indennità di esclusività e che per le restanti
componenti accessorie si provvede nell’ambito dei fondi destinati alla
contrattazione integrativa.".
Le disposizioni di cui al comma 1
acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della presente legge, per gli incarichi
assegnati successivamente alla predetta data, e a decorrere dal rinnovo degli
incarichi per quelli attualmente in vigore alla medesima data.
All’articolo 15-quinquies, comma
5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni,
il primo periodo è soppresso.
Art. 17
(Sistema
nazionale linee guida e valutazione delle tecnologie sanitarie)
Il Ministero della salute
promuove il coordinamento delle attività assicurate dal Servizio sanitario
nazionale in materia di:
definizione
di linee guida e di percorsi diagnostico terapeutici, con prioritario
riferimento alle aree tematiche associate alla variabilità nella pratica
clinica, ai tempi di attesa, alla probabilità di incidenti critici ed errori
clinici, alle patologie ad elevata complessità ed elevata incidenza, agli
effetti rilevanti sull’organizzazione dei servizi, nonché agli obiettivi
individuati nel Piano sanitario nazionale;
valutazioni
di impatto sanitario ed economico e di analisi del rapporto costo-beneficio e
rischio-beneficio relativamente ai nuovi dispositivi medici e alle nuove
tecnologie sanitarie, secondo l’approccio valutativo delle tecnologie
sanitarie.
Per le finalità di cui al comma
1, presso il Ministero della salute è attivato il Sistema nazionale linee guida
e valutazione delle tecnologie sanitarie, attraverso la costituzione di un
comitato strategico, composto da rappresentanti del
Ministero della salute, della Conferenza dei Presidenti delle Regioni,
dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, dell’Istituto
superiore di sanità, dell’Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul
lavoro, dell’Agenzia italiana del farmaco, del coordinamento degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, del consiglio superiore di sanità,
della Commissione unica dei dispositivi medici, della Commissione nazionale
sull’appropriatezza, della Federazione nazionale degli ordini dei medici e
degli odontoiatri.
Il comitato strategico elabora e
coordina programmi annuali e ne affida la realizzazione ad un comitato
organizzativo. La partecipazione al comitato strategico non comporta la erogazione di alcun compenso, né di rimborsi spese e
dalla partecipazione non debbono derivare ulteriori oneri a carico della
finanza pubblica.
Le modalità di attivazione del
Sistema nazionale linee guida sono definite con decreto del Ministro della
salute, d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 18
(Sicurezza
delle cure)
Le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano assicurano le condizioni per l’adozione, presso le
strutture sanitarie pubbliche e private accreditate del Servizio sanitario
nazionale, di un sistema per la gestione del rischio clinico per la sicurezza
dei pazienti, incluso il rischio di infezioni nosocomiali, prevedendo
l’organizzazione in ogni azienda sanitaria locale, azienda ospedaliera, azienda
ospedaliera universitaria, policlinico universitario a gestione diretta e
istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di una
funzione aziendale permanentemente dedicata a tale scopo, nell’ambito delle
disponibilità delle risorse aziendali. I singoli eventi del rischio clinico e i
dati successivamente elaborati sono trattati in forma completamente anonima.
Le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive funzioni istituzionali
assicurano in ogni azienda sanitaria locale, azienda ospedaliera, azienda
ospedaliera universitaria, policlinico universitario a gestione diretta e
istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, o in
ambiti sovraziendali al cui interno operino uno o più
ospedali, da esse stesse individuati, il servizio di ingegneria clinica che
garantisca l’uso sicuro, efficiente ed economico dei dispositivi medici
costituiti da apparecchi e impianti, i quali devono essere sottoposti a
procedure di accettazione, ivi compreso il collaudo, nonché di manutenzione
preventiva e correttiva e a verifiche periodiche di sicurezza, funzionalità e
qualità. Il servizio di ingegneria clinica contribuisce alla programmazione
delle nuove acquisizioni e alla formazione del personale sull’uso delle
tecnologie.
All’attuazione delle disposizioni
di cui ai commi 1 e 2 si provvede nei limiti delle
risorse umane, finanziarie e strumentali complessivamente disponibili a
legislazione vigente presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale
interessati, ivi incluse le aziende ospedaliere universitarie e i policlinici
universitari a gestione diretta.
Art. 19
(Responsabilità
civile delle strutture e del personale sanitario)
La responsabilità civile per
danni a persone causati dal personale sanitario medico e non medico, ivi
compresa la dirigenza, occorsi in aziende ospedaliere, aziende ospedaliere
universitarie, aziende sanitarie locali, policlinici universitari a gestione
diretta, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto
pubblico e in strutture sanitarie private accreditate è posta anche a carico
della struttura stessa, conformemente alla disciplina della responsabilità
civile.
La responsabilità di cui al comma
1 riguarda tutte le prestazioni, comprese quelle relative alle attività
libero-professionali intramurarie.
In alternativa alla copertura
assicurativa, con riferimento ai rischi derivanti dalla responsabilità di cui
al comma l, per le strutture sanitarie pubbliche possono essere istituite forme
di garanzia equivalenti, purché non comportino maggiori costi.
Art. 20
(Definizione
stragiudiziale delle controversie)
Le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano adottano, presso le aziende sanitarie locali, le aziende
ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a
gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di
diritto pubblico, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali
complessivamente disponibili, misure organizzative atte a garantire la
definizione stragiudiziale delle vertenze aventi a oggetto danni derivanti da
prestazioni fornite da operatori del Servizio sanitario nazionale, fermo
restando il contenimento delle spese connesse al contenzioso. Le Regioni e le
Province autonome verificano annualmente, con riferimento agli ultimi tre
esercizi, il concreto conseguimento degli obiettivi di contenimento della
spesa.
Le misure di cui al comma 1 sono
adottate tenendo conto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione della non
obbligatorietà della conciliazione, quale strumento di composizione
stragiudiziale delle controversie;
b) garanzia della imparzialità,
professionalità, celerità delle procedure e adeguata rappresentatività delle
categorie interessate.
È esclusa la possibilità di
utilizzare gli atti acquisiti e le dichiarazioni della procedura di
conciliazione come fonte di prova, anche indiretta, nell’eventuale successivo
giudizio.
In caso di accordo tra le parti,
la conciliazione è definita con un atto negoziale ai sensi degli articoli 1965
e seguenti del codice civile.
Art. 21
(Agenzia
nazionale per i Servizi Sanitari Regionali)
L’Agenzia per i servizi sanitari
regionali, istituita con il decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 266, come
modificato dalla legge 28 marzo 2001 n. 129 di conversione del decreto legge 19
febbraio 2001, n. 17, assume la denominazione di Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali. L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali svolge attività tecnico scientifica a
supporto del Ministero della salute, delle Regioni e delle Province autonome
nella definizione delle linee strategiche del Servizio sanitario nazionale, in
particolare, in materia di:
promozione
della qualità delle prestazioni e dei servizi resi al cittadino nell’ambito dei
livelli essenziali di assistenza;
monitoraggio
dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità del Servizio sanitario
nazionale.
Ferme restando le competenze
spettanti in base alla normativa vigentee nei limiti delle risorse umane,
strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l’Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali svolge le proprie funzioni istituzionali attribuendo
priorità ai seguenti compiti:
sostegno
all’elaborazione degli atti di programmazione sanitaria regionale;
valutazione
dell’impiego delle risorse in relazione alla qualità delle prestazioni erogate,
anche attraverso la definizione di modelli per la comparazione dei dati di
attività e di spesa;
collaborazione
al monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza con riferimento all’equità
nell’accesso ai servizi, ai costi e alla appropriatezza delle prestazioni;
valutazione e diffusione di dati sul funzionamento e sulla qualità del Servizio
sanitario nazionale;
monitoraggio,
promozione e coordinamento della sicurezza delle cure e della prevenzione del
rischio clinico;
promozione,
assistenza tecnica e monitoraggio dei programmi di riduzione dei tempi di
attesa per l’erogazione delle prestazioni;
elaborazione
di linee guida cliniche e di percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali;
adozione di iniziative e strumenti che promuovono a livello regionale e locale
la programmazione, la gestione e la valutazione dell’innovazione tecnologica;
monitoraggio
delle procedure di accreditamento dei soggetti pubblici e privati erogatori di
servizi sanitari; valutazione dei processi innovativi, ivi comprese le
sperimentazioni gestionali;
h) elaborazione di modelli di
organizzazione e funzionamento dei servizi sanitari e sociosanitari;
i) supporto alla predisposizione,
all’attuazione e alla valutazione dei provvedimenti nazionali e regionali
relativi all’educazione continua in medicina;
l) collaborazione con l’Agenzia
per la formazione dei dirigenti e dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche – Scuola nazionale della pubblica amministrazione- ai fini della
valutazione e coordinamento dei programmi dei corsi di formazione dei direttori
generali delle aziende sanitarie locali di cui all’articolo 8.
L’Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali opera mediante programmi triennali approvati ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera g), del decreto
legislativo 27 agosto 1997, n. 281. Ulteriori attività e competenze possono
essere attribuite all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali dagli
strumenti di programmazione sanitaria nazionale e d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. L’Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali relaziona annualmente sulla propria
attività alla Conferenza Unificata.
L’Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali opera in collaborazione con le Agenzie sanitarie regionali,
ove costituite, e con le altre istituzioni pubbliche e private di comprovata
esperienza anche attraverso specifici protocolli d’intesa o convenzioni che
definiscono ruoli, attività e risorse impiegate.
Le Regioni e le Province
autonome, il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e finanze
garantiscono all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, per lo
svolgimento delle attività istituzionali, l’accesso alle banche dati da essi detenute, limitatamente ai dati indispensabili alla
realizzazione di tali attività, secondo le disposizioni del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, e del Codice di deontologia e buona condotta per i
trattamenti di dati personali a scopi statistici e scientifici del 16 giugno
2004. Le modalità di attuazione della presente disposizione sono definite in
base ad accordi stipulati tra l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali e le singole amministrazioni.
Per il perseguimento delle
finalità di cui ai commi precedenti, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali svolge anche attività di ricerca corrente e finalizzata ai sensi
della normativa vigente.
7. Entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge si provvede alla emanazione del nuovo
regolamento dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, da
adottarsi con le procedure di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 31
marzo 1998 n. 115.
Art. 22
(Deleghe
al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della
salute e per il coordinamento della disciplina legislativa in materia
sanitaria)
1. Il Governo è delegato ad
emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi, finalizzati alla riorganizzazione
dell’Istituto superiore di sanità, degli Istituti zooprofilattici sperimentali,
della Croce rossa italiana, della Lega italiana per la lotta contro i tumori,
dell’Agenzia italiana del farmaco, nonché alla ridefinizione del rapporto di
vigilanza del Ministero della salute sugli stessi enti e istituti, in base dei
seguenti principi e criteri direttivi:
semplificazione
e snellimento dell’organizzazione e della struttura amministrativa degli enti e
istituti vigilati, adeguando le stesse ai principi di efficacia, efficienza ed
economicità dell’attività amministrativa e all’organizzazione del Ministero
della salute;
razionalizzazione
e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento previa
riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante adeguamento
dell’organizzazione e della struttura amministrativa degli enti e istituti vigilati
ai principi e alle esigenze di razionalizzazione di cui all’articolo 1, comma
404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con particolare riferimento ai
principi di cui alle lettere a), b), e), d) ed e);
previsione
dell’obbligo degli enti e istituti vigilati di adeguare i propri statuti alle
disposizioni dei decreti legislativi emanati in attuazione della presente
delega, entro il termine di un anno dall’entrata in vigore degli stessi;
ridefinizione
del rapporto di vigilanza fra il Ministero della salute ed enti e istituti
vigilati allo scopo di consentire un corretto, tempestivo ed efficace
svolgimento delle funzioni di responsabilità politica del governo della salute,
prevedendo, in particolare, la possibilità per il Ministro della salute di emanare
indirizzi e direttive nei confronti degli enti o istituti sottoposti alla
vigilanza del Ministero della Salute allo scopo di definire programmi annuali
per lo svolgimento delle rispettive funzioni o per il raggiungimento di
finalità di volta in volta individuate;
nomina
del presidente degli enti o degli istituti sottoposti alla vigilanza del
Ministero della salute con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della
salute, tra esperti di riconosciuta competenza in materia sanitaria, o tra
esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e
programmazione dei servizi sanitari; nomina del direttore generale degli enti o
degli istituti sottoposti alla vigilanza del Ministero della Salute con decreto
del Ministro della salute, su proposta del presidente dell’ente o istituto
vigilato; designazione dei membri del consiglio di amministrazione degli enti o
degli istituti sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute da parte
del Ministro della salute; nomina di un rappresentante del Ministero della
salute in seno al collegio dei revisori e nomina su designazione del Ministero
dell’economia e delle finanze, di un rappresentante con funzioni di presidente
del collegio dei revisori, il presidente del nucleo di valutazione, del
presidente del comitato di indirizzo e valutazione e del presidente del
comitato scientifico degli enti o degli istituti sottoposti alla vigilanza del
Ministero della salute da parte del Ministro della salute.
2. Il Governo è delegato ad
emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un decreto legislativo, finalizzato al coordinamento formale delle
disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni, con quelle introdotte nel medesimo decreto
legislativo da altre fonti normative nonché quelle previste dalla presente
legge.
3. I decreti legislativi di cui
ai commi 1, 2 sono emanati su proposta del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sentito
il Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione,
previo parere delle competenti commissioni parlamentari e della Conferenza per
i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome. I pareri sono
espressi, rispettivamente, entro quaranta ed entro trenta giorni dalla data di
trasmissione degli schemi di decreti legislativi, decorsi tali termini i
decreti sono emanati anche in assenza dei pareri.
4. L’emanazione dei decreti
legislativi attuativi della delega di cui al presente articolo, non deve
comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 23
(Termini
per l’adozione di provvedimenti)
1. Il decreto del Ministro della salute,
di cui al comma 3 dell’articolo 1 quater, come
inserito dall’articolo 3, è emanato entro 180 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
I provvedimenti, di cui al comma 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30
dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni, aggiunto dal comma 5 dell’articolo
1-quater, come introdotto dall’articolo 3, sono adottati entro sei mesi
dall’entrata in vigore della presente legge.
Il provvedimento, di cui al comma
3-bis dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
e successive modificazioni, come introdotto dall’articolo 4,
è emanato entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
Il decreto del Ministro della
salute, di cui al comma 4 dell’articolo 3-bis del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, come
sostituito dall’articolo 8, è emanato entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.