Penale

Wednesday 03 December 2003

La pedofilia non esclude nè attenua la capacità di intendere e di volere e quindi la responsabilità per i reati commessi. Cassazione – Sezione Terza Penale – Sentenza 12 novembre 2003 – 43135/2003

La pedofilia non esclude né attenua la capacità di intendere e di volere e quindi la responsabilità per i reati commessi

Cassazione – Sezione Terza Penale – Sentenza 12 novembre 2003

43135/2003

Sentenza.

Presidente R. Raimondi – Relatore A. Postiglione

Fatto e diritto

La Corte di Appello di Perugia, con sentenza del 9.7.2002, in parziale riforma di quella del Tribunale di Perugia del 18.5.1998, condannava i coniugi P. R. e T. R. alla pena di anni quattro di reclusione e M. A. alla pena di anni otto di reclusione perché colpevole del reato di cui agli artt. 609 bis n.c., 609 ter n. 1, 609 quater n. 2 c.p..

Riteneva la Corte che M. A. nel periodo dal 1985 al 16.6.1997 aveva indotto il minore (omissis) a compiere e subire atti sessuali, quali toccamenti, rapporti anali ed orali, in una occasione anche con violenza e che i genitori del minore, P. R. e T. R. avevano consentito che il proprio figlio facesse visita al M., percependo da lui somme di denaro.

La Corte fondava il suo convincimento sulle dettagliate e ripetute dichiarazioni del minore; sulla dichiarazione testimoniale di un assistente scolastico che assistette all’ultimo episodio del 16.6.1997; sul rinvenimento di materiale pornografico nella casa del M.; sulla relazione dei Servizi Sociali; sulle ammissioni dei genitori di aver ricevuto 150 mila lire al mese per consentire la compagnia del minore.

Contro questa sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati, deducendo violazione di legge ed erronea motivazione.

Deduce il M. la inammissibilità della costituzione di parte civile nei propri confronti per carenza di procura speciale del difensore ed osserva che la scelta del rito abbreviato, se comporta la rinunzia all’esercizio del diritto alla prova e l’accettazione che il processo sia deciso allo stato degli atti, non comporta la improponibilità delle eccezioni riguardanti la nullità degli atti rilevabili di ufficio. Nel merito il M. lamenta carenza di corretta motivazione sulla mancata ammissione di una nuova perizia del minore, l’eccessività della pena ed il disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

P. R. e T. R. assumono che sarebbero inutilizzabili le loro dichiarazioni rese alla Polizia Giudiziaria e che mancherebbe la prova della conoscenza degli abusi commessi in danno del loro figlio.

I ricorsi sono infondati. Come correttamente motivato nella sentenza impugnata la costituzione di parte civile contro M. A. è del tutto regolare, sia perché l’avvocato aveva una speciale procura datata 8.7.2002, sia perché la mancanza di conclusioni non comporta alcuna nullità ed inefficacia, ove sia stata specificata la ragione giuridica della domanda, siano stati indicati i fatti e sia infine precisata l’entità della somma (nel caso in esame 300 milioni di lire).

Nel merito il ricorso del M. è egualmente infondato, perché ripropone in sede di legittimità questioni già sollevate davanti ai giudice di merito e respinte con congrua motivazione.

L’errata valutazione delle prove ed in particolare delle dichiarazioni del minore, non va confusa con l’apprezzamento di merito e, perciò, non può trovare ingresso in sede di legittimità.

Comunque la deposizione della persona offesa può essere assunta anche da sola come prova della penale responsabilità, ove ritenuta coerente e precisa, senza necessità di riscontri esterni. Nel caso in esame è stato effettuato un controllo rigoroso della attendibilità, pur in presenza di riscontri esterni (la testimonianza dell’assistente scolastico B. G., che assistè all’episodio del 17.6.1997), sicché sul punto la sentenza impugnata non merita censure.

Circa la questione della capacità di intendere e volere riconosciuta all’imputato M., la Corte di Appello di Perugia si è attenuto alle conclusioni del perito di ufficio, motivando correttamente sulla non necessità di una nuova perizia: anche questa valutazione non appare censurabile in sede di legittimità, essendosi spiegate le ragioni del dissenso dalle conclusioni del consulente di parte. Nella sentenza impugnata si dà atto che l’imputato, anche per i suoi precedenti, era incline alla pedofilia, ma da ciò non si fa giustamente discendere una automatica conseguenza della mancanza o diminuzione della capacità di intendere e volere.

Se è vero che la pedofilia, come modifica dell’oggetto sessuale in direzione dei minori, presenta ordinariamente carattere di abitualità, ai fini penali questa condizione non esclude né attenua la capacità di intendere e volere e, di conseguenza, la penale responsabilità per abusi sessuali contro i minori.

Sarà il giudice, nel caso concreto, sulla base dell’esame dei test psicologici e psichiatrici, di colloqui clinici e di altri elementi a valutare se ricorrono 12 condizioni di una vera e propria malattia in grado di escludere o grandemente scemare la capacità di intendere e volere. Nel caso in esame un pur sussistente disturbo alla personalità, con problematiche di tipo narcisistico, disadattivo e antisociale, non è stato ritenuto in concreto idoneo ad escludere la capacità, pur costituendo in astratto retroterra in cui possono inserirsi episodi critici abnormi. A fronte della teorica possibilità che le azioni del pedofilo siano commesse sotto l’influenza di un forte stress fisico e psichico, giustamente i giudici di merito hanno escluso tale evenienza, con una valutazione obiettiva e realistica, mirante a tutelare la dignità delle persone, l’infanzia e la società da gravi abusi sessuali.

Anche le censure relative alla pretesa eccessività della pena ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche sono infondate, perché i giudici di merito hanno tenuto conto della particolare gravità del fatto, della modalità dei rapporti sessuali orali ed anali, con il minore, della ripetività di essi per lungo periodo, del coinvolgimento della famiglia, profittando del degrado economico e sociale di essa per averne il consenso.

Anche la condanna dei coniugi P. R. e T. R. appare adeguatamente motivata.

La sentenza impugnata ha precisato che al momento nel quale i predetti coniugi furono sentiti dalla polizia giudiziaria in relazione al reato di violenza sessuale in danno del loro figlio minorenne, non esistevano indizi di reità a loro carico, sicché essi non rivestivano la qualità di indagati od imputati.

Questa Corte ha più volte ritenuto che la valutazione relativa alla sussistenza ab initio degli indizi di reità a carico dei soggetti che hanno reso dichiarazioni costituisce un apprezzamento di fatto, che se correttamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità (Cass. Sez. VI, 10230 del 27.8.99, rv 214377).

Quando la T. fu sentita con l’assistenza del suo difensore davanti al giudice, confermò dopo la lettura integrale delle precedenti dichiarazioni rese come persona informata dei fatti il loro contenuto e solo successivamente si avvalse della facoltà di non rispondere.

In questa situazione non sussiste la violazione dell’art. 63 c.p.p., perché la T. ha confermato spontaneamente davanti al giudice e con l’assistenza del difensore le precedenti dichiarazioni e solo successivamente si è avvalsa della facoltà di non rispondere in ordine a successive richieste. La valutazione di tali dichiarazioni, utilizzabili per legge, è stata effettuata con congrua motivazione e ne è emerso un quadro grave di consapevolezza ed acquiescenza, accompagnato addirittura dalla percezione di somme di danaro.

Su tali fatti e sulla misura della pena (peraltro ridotta per la concessione delle attenuanti generiche) esiste una corretta e dettagliata motivazione.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.