Penale

Friday 31 March 2006

La Pecorella al vaglio delle sezioni unite della Cassazione.

La Pecorella al vaglio delle sezioni unite della Cassazione.

Cassazione Sezione quinta penale (up) ordinanza 8-29 marzo 2006, n. 10984

Presidente Foscarini Relatore Nappi

Pm Salzano Ricorrente Negri

Motivi della decisione

1. Con la sentenza impugnata la Corte dappello di Brescia, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere a carico di Giancarlo Negri in ordine al delitto di diffamazione ai danni di Anna Calabrese, perché estinto per prescrizione, e ha condannato limputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

Ricorre per cassazione Giancarlo Negri e propone tre motivi dimpugnazione.

Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che non vi sia corrispondenza tra la motivazione, che erroneamente esclude la configurabilità del delitto di diffamazione per lassenza del destinatario delle parole offensive, e il dispositivo, che dichiara estinto il delitto di diffamazione, così modificata loriginaria imputazione di ingiuria.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dellarticolo 578 Cpp, lamentando che i giudici di merito labbiano condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile con una sentenza di proscioglimento per prescrizione e pur in mancanza di condanna in primo grado.

Con il terzo motivo, subordinato, il ricorrente si duole delleccessiva misura della somma liquidata a titolo di danni.

2. Il primo motivo del ricorso è inammissibile, perché con esso si censura la motivazione in diritto relativa a un dispositivo che, secondo quanto lo stesso ricorrente riconosce, risulta giuridicamente corretto e conforme ai fatti accertati in sentenza.

Infatti la qualificazione del reato come diffamazione, contenuta nel dispositivo, corrisponde alla ritenuta assenza di Anna Calabrese al momento della pronuncia delle parole offensive nei suoi confronti. E oggetto di impugnazione può essere solo la decisione, non anche la pur erronea motivazione esibita dal giudice per giustificarla.

Il secondo motivo pone invece una questione sulla quale vè in giurisprudenza un contrasto che rende opportuno un intervento delle Su di questa Corte.

Secondo una parte della giurisprudenza, invero, «lazione civile risarcitoria, esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha provocato danno, può essere accolta soltanto in presenza di una sentenza di condanna dellimputato; ne deriva che ove nel giudizio di impugnazione il reato sia stato dichiarato estinto per prescrizione od amnistia, la decisione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili può essere assunta soltanto nel caso in cui, nel precedente grado di giudizio, sia stata affermata, con la sentenza di condanna, la responsabilità dellimputato» (Cassazione, Sezione quinta, 3 ottobre 2000, Macedonio, m. 217280, Sezione quarta, 22 febbraio 1993, Del Trono, m. 198448, 14 marzo 2002, Colla, m. 221465).

Secondo altra parte della giurisprudenza, invece, «il giudice dappello, qualora, su impugnazione del Pm e della parte civile, ritenga configurabile la penale responsabilità dellimputato, negata dal giudice di primo grado, dichiarando peraltro lestinzione del reato per prescrizione (nella specie, in conseguenza della ritenuta riconoscibilità delle attenuanti generiche), può nel contempo pronunciare condanna dellimputato medesimo al risarcimento dei danni in favore della parte civile, non ostandovi il disposto dellarticolo 578 Cpp da riguardarsi, nellipotesi data, come in conferente» (Cassazione, Sezione quarta, 12 febbraio 2002, Manca A, m. 221835, Sezione seconda, 24 ottobre 2002, Cantamessa, m. 227966).

Il contrasto assume rilevanza anche in relazione al nuovo testo dellarticolo 576 Cpp, conseguente alla modifica apportativi dalla legge 46/2006, perché potrebbe essere occasione per un tempestivo intervento delle Su circa la controversia perdurante appellabilità dalla parte civile delle sentenze di proscioglimento.

PQM

La Corte rimette il ricorso alle Su.