Civile

Thursday 10 February 2005

La patente a punti dopo la nota sentenza della Corte Costituzionale. (Circ 4.2.2005 Dipartimento PS Ministero dell’ Interno)

La patente a punti dopo la nota
sentenza della Corte Costituzionale. (Circ 4.2.2005
Dipartimento PS Ministero dell’Interno)

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA N. 300/A/1/41236/109/16/1 Roma, 4
febbraio 2005 OGGETTO:Sentenza della Corte
Costituzionale n 27/2005 – Illegittimità costituzionale parziale del comma 2,
dell’articolo 126 bis C.d.S -Disposizioni correttive per l’applicazione della
disciplina della patente a punti.

– ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI

– AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA
STRADALE LORO SEDI

– ALLE ZONE DI POLIZIA DI
FRONTIERA LORO SEDI

– AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA
FERROVIARIA LORO SEDI

– AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA
POSTALE LORO SEDI

e, per
conoscenza,

– AGLI UFFICI TERRITORIALI DEL
GOVERNO LORO SEDI

– AI COMMISSARIATI DI GOVERNO

PER LE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO-BOLZANO

– ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA AOSTA

– ALLE DIREZIONI INTERREGIONALI
DELLA POLIZIA DI STATO

LORO SEDI

– AL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Dipartimento dei Trasporti
Terrestri ROMA

– AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento per
l’Amministrazione Penitenziaria ROMA

– AL MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Corpo Forestale dello Stato ROMA

– AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA
DEI CARABINIERI ROMA

– AL COMANDO GENERALE DELLA
GUARDIA DI FINANZA ROMA

– AL CENTRO ADDESTRAMENTO POLIZIA
STRADALE CESENA

1. Premessa

La sentenza della Corte
Costituzionale n. 27 del 12-24 gennaio 2005, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – I Serie Speciale –
Corte Costituzionale, n. 4 del 26 gennaio 2005, ha dichiarato la
parziale illegittimità dell’articolo 126 bis, comma 2, del Codice della Strada.

Nello specifico la Corte ha dichiarato
l’illegittimità del comma 2, dell’art. 126-bis del Codice della Strada, nella
parte in cui dispone che: <<nel caso di mancata identificazione di questi
(ndr cioè del conducente), la segnalazione deve essere
effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non
comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo di polizia che
procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della
commessa violazione>>, anziché <<nel caso di mancata identificazione
di questi, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta,
deve fornire, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della
patente del conducente al momento della commessa violazione>>.

La sentenza, che spiega i suoi
effetti dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, avvenuta, come si è detto, il 26 gennaio 2005, elimina, in altri
termini, la possibilità di decurtazione dei punti nei confronti dell’obbligato
in solido a cui il verbale sia stato notificato quando
non è identificato il conducente.

A corollario della decisione, la
Corte ha peraltro affermato, al punto 10 delle motivazioni alla citata
sentenza, che <<l’accoglimento della questione di legittimità
costituzionale, per violazione del principio di ragionevolezza, rende,
tuttavia, necessario precisare che nel caso in cui il proprietario ometta di
comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione
la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 180, comma 8, C.d.S.>>

L’obbligato in solido, perciò, è
sempre tenuto a fornire le generalità del conducente al momento della commessa
violazione, incorrendo nelle sanzioni previste dall’art 180,
comma 8 C.d.S. se non vi provvede nei termini stabiliti.

In altri termini, la Corte, nel
definire l’ambito di applicazione del citato comma 2
dell’articolo 126 bis, ha, in definitiva, considerato la persona fisica,
intestataria di un veicolo con cui è stata commessa una violazione, soggetta al
medesimo obbligo del legale rappresentante della persona giuridica proprietaria
di un veicolo.

2. Effetti della sentenza sulla
procedura di applicazione della patente a punti

Per effetto della dichiarazione di incostituzionalità della norma e della predetta
interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale ed al fine di garantire il
corretto funzionamento del meccanismo della patente a punti, si rende
necessario apportare i seguenti correttivi alla procedura già in essere:

a) in tutti i verbali notificati
a partire dalla data di pubblicazione della sentenza della
Corte Costituzionale, se il conducente non è stato identificato, al
proprietario del veicolo ovvero al locatario, all’usufruttuario, all’acquirente
con patto di riservato dominio, deve essere richiesto di fornire, all’organo di
polizia che procede, entro 30 giorni, le generalità della persona che era alla
guida al momento del fatto;

b) a partire dalla stessa data,
in tutti i verbali notificati all’obbligato in solido, deve essere precisato
che, se i dati non vengono forniti entro 30 giorni,
verrà notificato un altro verbale, con cui si applicherà a suo carico la
sanzione prevista dall’art 180, comma 8, C.d.S (pagamento di una somma da euro
357 a euro 1433).

c) come già previsto per il
legale rappresentante della persona giuridica, la sanzione di cui al comma 8,
dell’art 180 C.d.S si applica a carico della persona
fisica responsabile in solido anche nel caso in cui fornisca all’organo di
polizia indicazioni che, comunque, non consentano di risalire all’identità
della persona che si trovava alla guida al momento della commessa violazione.

3. Effetti della sentenza sulle
procedure pendenti relative ad illeciti già accertati

Dalla data della pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale, gli effetti della citata sentenza si estendono a
tutti i verbali di contestazione di illeciti
amministrativi per i quali non è ancora stata effettuata la comunicazione
all’Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida gestita dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.

Per tutti questi procedimenti,
perciò, dalla data di pubblicazione della citata sentenza, non dovranno più
essere effettuate le comunicazioni relative alle
violazioni per le quali il conducente non sia stato compiutamente identificato.

Per quanto riguarda, invece, gli
effetti della sentenza sui provvedimenti di decurtazione già registrati
nell’Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida di cui all’art. 226, comma
10, C.d.S. ovvero già comunicati agli interessati, sono in
corso valutazioni congiunte con il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti per definire le procedure operative necessarie a dare attuazione alla
sentenza, sulla base dei cui esiti si fa riserva di fornire ulteriori
disposizioni, appena possibile.

4. Modifiche alle direttive già
impartite

Alla luce delle considerazioni
sopraesposte, devono essere apportate le seguenti modifiche alle direttive già
impartite da questo Dipartimento con le note n. 300/A/1/44248/109/16/1
del 12 agosto 2003 e n. 300/A/1/33792/109/16/1 del 14.9.2004.

4.1 Modifiche alla circolare n.
300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003

Nella nota n.
300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003, il punto 3 è sostituito dal
seguente:

"3. Soggetti a cui si
applica la decurtazione

La decurtazione interessa il conducente quando è identificato al momento della
contestazione. Quando questi, invece, non è
identificato, il proprietario del veicolo, entro il termine di 30 giorni dalla
notificazione del verbale di contestazione, deve fornire le generalità di chi
era effettivamente alla guida.

Quando il veicolo non è intestato
ad una persona fisica ma ad una persona giuridica,
l’obbligo di indicare chi era effettivamente alla guida al momento
dell’accertamento spetta al legale rappresentante o ad un suo delegato.

Nel caso in cui il proprietario
del veicolo o il legale rappresentante della persona giuridica ometta di
fornire i dati o fornisca indicazioni dalle quali non
sia possibile risalire al conducente, non si applica la decurtazione di
punteggio nei suoi confronti. Tuttavia, in questi casi, l’art. 126-bis C.d.S impone all’organo di polizia stradale che non ottiene
le informazioni entro il termine fissato, di
procedere all’applicazione delle sanzioni dell’articolo 180, comma 8,
C.d.S."

Nella nota n.
300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003, il quarto
paragrafo del punto 4 è sostituito dal seguente:

"Per l’art. 126-bis, comma
2, C.d.S, la sottrazione dei punti non è possibile
quando il conducente, quale responsabile della violazione, non sia stato
identificato. In questi casi, il verbale di contestazione verrà
notificato al proprietario del veicolo, in qualità di obbligato in solido ai
sensi dell’articolo 196 C.d.S, con l’invito a far conoscere, entro 30 giorni
dalla notificazione, l’identità del conducente, al quale il verbale di contestazione
sarà successivamente notificato. Nel verbale notificato al proprietario può
essere utilizzata la seguente dizione: "La violazione dell’art. ….. C.d.S determina la decurtazione di n. …. punti.
Entro 30 giorni decorrenti dalla notificazione del presente verbale, la S.V. è
invitata a fornire le generalità ed il numero di patente della persona che, al
momento della violazione di cui sopra, si trovava alla guida con l’avvertenza
che, ove non fornisse tali dati, ai sensi dell’art.
126-bis, comma 2, saranno applicate a suo carico le sanzioni previste dall’art.
180, comma 8, C.d.S.".

Nella nota n.
300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003, il quinto
paragrafo del punto 4 è sostituito dal seguente:

"Qualora
la violazione sia commessa da un neopatentato e comporti il raddoppio del
punteggio come specificato dal precedente punto 3, nel verbale di contestazione
sarà riportato il punteggio previsto per ciascuna violazione già raddoppiato
aggiungendo:

"La decurtazione prevista
per ciascuna violazione è stata raddoppiata perché la S.V. è munita di patente
da meno di 3 anni".

4.2 Modifiche
alla circolare n. 300/A/1/33792/109/16/1 del 14.9.2004.

Nella nota n. 300/A/1/33792/109/16/1
del 14.9.2004, il primo paragrafo del punto 2 è
sostituito dal seguente:

" Come indicato al punto 3
della circolare n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12.8.2003 e secondo le
disposizioni del comma 2, dell’art. 126-bis, C.d.S,
come risulta riformulato per effetto della sentenza dalla Corte Costituzionale
n. 27/2005 del 12-24 gennaio 2005, nel caso in cui il conducente non sia stato
identificato al momento dell’accertamento dell’illecito, la decurtazione di
punteggio non viene attribuita al proprietario del veicolo ma questi, entro 30
giorni dalla notifica del verbale di contestazione, ha l’obbligo di comunicare
chi era effettivamente alla guida del mezzo al momento dell’accertamento."

Il testo coordinato delle
richiamate note sarà disponibile, quanto prima, anche nel sito internet della
Polizia di Stato all’indirizzo www. poliziadistato.it.

Gli Uffici Territoriali del
Governo, che leggono per conoscenza, sono pregati di voler estendere il
contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e
Provinciale.

per il
Capo della Polizia

Firmato (Piscitelli)