Civile
La nuova disciplina per la vendita a domicilio e la tutela del consumatore (in vigore dal 17 settembre)
La nuova disciplina per la
vendita a domicilio e la tutela del consumatore (in vigore dal 17 settembre)
LEGGE 17 agosto 2005, n. 173
Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle
forme di vendita piramidali.
La Camera dei deputati ed il
Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la
seguente legge:
Articolo 1.
(Definizioni
e ambito di applicazione della legge)
1. Ai fini della presente legge si intendono:
a) per "vendita diretta a
domicilio", la forma speciale di vendita al dettaglio e di
offerta di beni e servizi, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, effettuate tramite la
raccolta
di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei
locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi
personali, di lavoro, di studio, di
intrattenimento
o di svago;
b) per "incaricato alla
vendita diretta a domicilio", colui che, con o
senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la
raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di
imprese esercenti la vendita diretta a domicilio;
c) per "impresa" o
"imprese", l’impresa o le imprese esercenti la
vendita diretta a domicilio di cui alla lettera a).
2. Le disposizioni della presente
legge, ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7, non si
applicano alla offerta, alla sottoscrizione e alla
propaganda ai fini commerciali di:
a) prodotti e servizi finanziari;
b) prodotti e servizi
assicurativi;
c) contratti per la costruzione,
la vendita e la locazione di beni immobili.
Articolo 2.
(Esercizio
dell’attività di vendita diretta a domicilio)
1. Alle attività di vendita
diretta a domicilio di cui all’Articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19, 20 e 22,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché le
disposizioni vigenti in materia di commercializzazione dei beni e dei servizi
offerti.
Articolo 3.
(Attività
di incaricato alla vendita diretta a domicilio)
1. L’attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio, con o senza
vincolo di subordinazione, è soggetta all’obbligo del possesso del tesserino di
riconoscimento di cui all’articolo 19, commi 5 e 6,
del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e può essere svolta da chi risulti
in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, del medesimo decreto
legislativo.
2. L’attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo
di subordinazione può essere esercitata come oggetto di una obbligazione
assunta con contratto di agenzia.
3. L’attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo
di subordinazione può essere altresì esercitata, senza necessità di stipulare
un contratto di agenzia, da soggetti che svolgono l’attività in maniera
abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, purché incaricati
da una o più imprese.
4. La natura
dell’attività di cui al comma 3 è di carattere occasionale sino al
conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, non superiore a
5.000 euro.
5. Resta ferma la disciplina
previdenziale recata dall’articolo 44, comma 2, ultimo periodo, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326.
Articolo 4.
(Disciplina
del rapporto fra impresa affidante e incaricato alla vendita diretta a
domicilio. Compenso dell’incaricato)
1. All’incaricato alla vendita
diretta a domicilio con vincolo di subordinazione si applica il contratto
collettivo nazionale di lavoro applicato dall’impresa esercente la vendita
diretta. All’incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di
subordinazione di cui all’articolo 3, comma 2, si applicano gli accordi
economici collettivi di settore.
2. Per l’incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di
subordinazione di cui all’Articolo 3, comma 3, l’incarico deve essere
provato per iscritto e può essere liberamente rinunciato, anche per fatti
concludenti con relativa presa d’atto dell’impresa affidante, o revocato per
iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo
idoneo. L’atto di conferimento dell’incarico deve contenere
l’indicazione dei diritti e degli obblighi di cui ai commi 3 e 6.
3. L’incaricato alla vendita
diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all’Articolo 3,
comma 3, ha
diritto di recedere dall’incarico, senza obbligo di motivazione, inviando all’impresa
affidante
una comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
entro dieci giorni lavorativi dalla stipula dell’atto scritto di cui al comma 2. In tale caso, l’incaricato
è
tenuto a
restituire a sua cura e spese i beni e i materiali da dimostrazione
eventualmente acquistati e l’impresa, entro trenta giorni dalla restituzione
dei beni e dei materiali, rimborsa all’incaricato le somme da questi
eventualmente pagate. Il rimborso è subordinato all’integrità dei beni e dei
materiali restituiti.
4. Nei confronti dell’incaricato
alla vendita diretta a domicilio non può essere stabilito alcun obbligo di acquisto:
a) di un qualsiasi ammontare di
materiali o di beni commercializzati o distribuiti dall’impresa affidante, ad
eccezione dei beni e dei materiali da dimostrazione strumentali alla sua
attività che per tipologia e quantità sono assimilabili ad un campionario;
b) di servizi forniti,
direttamente o indirettamente, dall’impresa affidante, non strettamente
inerenti e necessari all’attività commerciale in questione, e comunque non proporzionati al volume dell’attività svolta.
5. Nel caso in cui l’incarico venga rinunciato o revocato, il tesserino di riconoscimento
di cui all’Articolo 3, comma 1, è ritirato.
6. In aggiunta al diritto di
recesso di cui al comma 3, all’incaricato alla vendita diretta a domicilio è in
ogni caso riconosciuto, in tutte le altre ipotesi di cessazione per qualsiasi
causa del rapporto con l’impresa affidante, il diritto di restituzione e, entro
trenta giorni, alla rifusione del prezzo relativamente ai
beni e ai materiali integri eventualmente posseduti in misura non inferiore al
90 per cento del costo originario.
7. L’incaricato alla vendita
diretta a domicilio deve attenersi alle modalità e alle
condizioni generali di vendita stabilite dall’impresa affidante. In caso
contrario, egli è responsabile dei danni derivanti dalle condotte difformi da
lui adottate rispetto alle modalità e alle condizioni di cui al primo periodo.
8. L’incaricato alla vendita
diretta a domicilio non ha, salvo espressa autorizzazione scritta, la facoltà
di riscuotere il corrispettivo degli ordinativi di acquisto
che abbiano avuto regolare
esecuzione
presso i privati consumatori né di concedere sconti o dilazioni di pagamento.
9. Il compenso dell’incaricato
alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione è costituito
dalle provvigioni sugli affari che, accettati, hanno avuto regolare esecuzione.
La misura
delle
provvigioni e le modalità di corresponsione devono essere stabilite per
iscritto.
Articolo 5.
(Divieto
delle forme di vendita piramidali e di giochi o catene)
1. Sono vietate la promozione e
la realizzazione di attività e di strutture di vendita
nelle quali l’incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda
sul mero reclutamento di nuovi
soggetti
piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o
servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la struttura.
2. È vietata, altresì, la
promozione o l’organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani
di sviluppo, "catene di Sant’Antonio", che
configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice
reclutamento di altre persone e in cui il diritto a
reclutare si trasferisce all’infinito previo il pagamento di un corrispettivo.
Articolo 6.
(Elementi
presuntivi)
1. Costituisce elemento
presuntivo della sussistenza di una operazione o di
una struttura di vendita vietate ai sensi dell’Articolo 5 la ricorrenza di una
delle seguenti circostanze:
a) l’eventuale obbligo del
soggetto reclutato di acquistare dall’impresa organizzatrice, ovvero da altro componente la struttura, una rilevante
quantità di prodotti senza diritto di restituzione o
rifusione
del prezzo relativamente ai beni ancora vendibili, in misura non inferiore al
90 per cento del costo originario, nel caso di mancata o parzialmente mancata
vendita al pubblico;
b) l’eventuale obbligo del
soggetto reclutato di corrispondere, all’atto del reclutamento e comunque quale condizione per la permanenza
nell’organizzazione, all’impresa organizzatrice o ad altro componente la
struttura, una somma di denaro o titoli di credito o altri valori mobiliari e
benefici finanziari in genere di rilevante entità e in assenza di una reale
controprestazione;
c) l’eventuale obbligo del
soggetto reclutato di acquistare, dall’impresa organizzatrice o da altro componente la struttura, materiali, beni o servizi, ivi
compresi materiali didattici e corsi di formazione, non strettamente inerenti e
necessari alla attività commerciale in questione e comunque non proporzionati
al volume dell’attività svolta.
Articolo 7.
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque promuove o realizza le
attività o le strutture di vendita o le operazioni di cui all’Articolo 5, anche
promuovendo iniziative di carattere
collettivo
o inducendo uno o più soggetti ad aderire, associarsi o affiliarsi alle
organizzazioni od operazioni di cui al medesimo Articolo, è punito con
l’arresto da sei mesi ad un anno o con
l’ammenda
da 100.000 euro a 600.000 euro.
2. Per
le violazioni di cui al comma 1 si applica la sanzione accessoria della
pubblicazione del provvedimento con le modalità di cui all’Articolo 36 del
codice penale e della sua comunicazione alle associazioni dei consumatori e
degli utenti rappresentative a livello nazionale.
3. All’impresa
che non rispetti le disposizioni di cui all’Articolo 4, commi 2, 3, 5, 6 e 9,
si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 5.000 euro.
La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla
osservare
come legge dello Stato.
Data a La Maddalena, addì 17 agosto 2005
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n.
2542):
Presentato dall’on. Bulgarelli ed altri il 20
marzo 2002.
Assegnato alla X commissione
(Attività produttive), in sede referente, il 16 settembre 2002 con pareri delle
commissioni I, II e della commissione parlamentare per
le questioni regionali.
Esaminato dalla
X commissione, in sede referente, il 25 giugno 2003; il 3 luglio 2003; il 13 novembre
2003; il 21 gennaio 2004; il 24 marzo 2004; il 13, 26 maggio 2004; il 27 luglio
2004; il 29 settembre 2004; il 20 ottobre 2004.
Assegnato nuovamente alla X
commissione (Attività produttive), in sede legislativa, il 17 dicembre 2004 con
pareri delle commissioni I, II e della commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla X commissione, in
sede legislativa, il 12 gennaio 2005 ed approvato il 19 gennaio 2005 in un Testo unificato
con atti n. 3008 (on. Ruzzante ed altri), n. 3325 (on. Pezzella ed altri); n. 3484 (on. Vernetti); n. 3492 (on. D’Agrò ed
altri); n. 4555 (on. Didone).
Senato della Repubblica (atto n.
3263):
Assegnato alla
10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 1° febbraio 2005 con
pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 11ª, 14ª e della commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla
10ª commissione l’8, 9, 15, 22 febbraio 2005; il 1°, 9 marzo 2005 ed approvato,
con modificazioni, il 14 giugno 2005.
Camera dei deputati (atto n. 2542-3008-3325-3484-3492-4555/B):
Assegnato alla
X commissione (Attività produttive), in sede referente, il 17 giugno 2005 con
pareri delle commissioni I e II.
Esaminato dalla
X commissione, in sede referente, il 6, 13, 20 e 21 luglio 2005.
Assegnato
nuovamente alla X commissione (Attività produttive), in sede legislativa, il 26
luglio 2005 con pareri delle commissioni I e II.
Esaminato dalla
X commissione, in sede legislativa, ed approvato il 26 luglio 2005.