Enti pubblici

Monday 28 July 2003

La nuova disciplina in tema di appalti pubblici concernenti i beni culturali. Schema di decreto legislativo.

La nuova disciplina in tema di appalti pubblici concernenti i beni culturali

Schema di decreto legislativo. Modificazioni alla disciplina degli appalti pubblici di lavori concernenti i beni culturali (attuazione della delega legislativa di cui allart. 10, commi 1, lettera a) e 2, lettera d), della legge n. 137/2002).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante “Delega per la riforma dellorganizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici”, ed in particolare larticolo 10, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera d);

Visto il comma 3 del citato articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, come sostituito dallarticolo 1-bis del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito dalla legge 17 aprile 2003, n. 82;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del&&&

Sentita la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, resi nelle sedute del&&&&..;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del&&&&&&.;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali

Emana il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

(Finalità ed ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo dettano, in attuazione dellarticolo 9 della Costituzione, la disciplina speciale degli appalti pubblici di lavori concernenti beni mobili ed immobili sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici, al fine di assicurare la prevalenza dellinteresse pubblico alla conservazione e protezione di detti beni ed in considerazione delle loro caratteristiche oggettive.

2. Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto legislativo, resta ferma la disciplina dettata dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2

(Interventi realizzati mediante sponsorizzazione)

1. Per i lavori indicati allarticolo 1, comma 1, realizzati mediante contratti di sponsorizzazione, fermo restando il rispetto dei principi comunitari in materia, non trovano applicazione le disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei soggetti esecutori.

2. Nei casi previsti dal comma 1, lAmministrazione preposta alla tutela del bene impartisce, in sede di approvazione del progetto degli interventi, le opportune prescrizioni in ordine alle integrazioni progettuali eventualmente necessarie, allesecuzione delle opere, alla direzione dei lavori ed al collaudo.

Articolo 3

(Disciplina degli appalti misti per alcune tipologie di interventi)

1. Negli appalti aventi ad oggetto gli allestimenti dei musei, degli archivi e delle biblioteche o la manutenzione ed il restauro dei giardini storici, qualora i servizi di installazione e montaggio di attrezzature ed impianti e le forniture di materiali ed elementi, nonché le forniture degli arredi da collocare nei locali a seguito dellesecuzione dei lavori, assumano rilevanza prevalente ai fini delloggetto dellappalto e della qualità dellintervento, la stazione appaltante applica la disciplina, rispettivamente, dei servizi o delle forniture, anche se il valore dei lavori sullimmobile risulti superiore.

Articolo 4

(Limiti allaffidamento unitario ed allaffidamento congiunto)

1. Previo provvedimento motivato che ne indichi le caratteristiche distintive, è consentito affidare separatamente i lavori indicati allarticolo 1, comma 1, concernenti beni i quali, ancorché inseriti in una collezione o in un compendio immobiliare unitario, siano distinti in base alla tipologia, ai materiali impiegati, alla tecnica ed allepoca di realizzazione, ovvero alle tecnologie specifiche da utilizzare per gli interventi.

2. I lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici, non possono essere affidati congiuntamente a lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali, a meno che motivate esigenze di coordinamento della progettazione o dellesecuzione dei lavori non lo rendano necessario.

Articolo 5

(Qualificazione)

1. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dallentrata in vigore del presente decreto, sono definiti specifici requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori indicati allarticolo 1, comma 1, ad integrazione di quelli definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, anche al fine di consentire la partecipazione delle imprese artigiane.

2. Entro centottanta giorni dallentrata in vigore del presente decreto, sono apportate integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, in modo da disciplinare:

a) la puntuale verifica, in sede di rilascio delle attestazioni di qualificazione, del possesso dei requisiti specifici da parte dei soggetti esecutori dei lavori indicati allarticolo 1, comma 1;

b) la definizione di nuove categorie di qualificazione che tengano conto delle specificità dei settori nei quali si suddividono gli interventi dei predetti lavori;

c) i contenuti e la rilevanza delle attestazioni di regolare esecuzione dei predetti lavori, ai fini della qualificazione degli esecutori, anche in relazione alle professionalità utilizzate.

d) forme di verifica semplificata del possesso dei requisiti, volte ad agevolare laccesso alla qualificazione delle imprese artigiane.

3. Fino allentrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e delle integrazioni e modifiche di cui al comma 2, le stazioni appaltanti possono individuare, quale ulteriore requisito di partecipazione al procedimento di appalto, l’avvenuta esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce lintervento, individuato in base alla tipologia, ai materiali impiegati, alla tecnica e allepoca di realizzazione dellopera oggetto di appalto. Ai fini della valutazione della sussistenza di detto requisito, possono essere utilizzati unicamente i lavori effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche in esecuzione di cottimi e subaffidamenti, nonché i certificati di esecuzione con buon esito, nello specifico settore di riferimento dellintervento da appaltare, posseduti dai restauratori che limpresa intende utilizzare nellesecuzione dellappalto.

4. Per lesecuzione dei lavori indicati allarticolo 1, comma 1, è sempre necessaria la qualificazione nella categoria di riferimento, a prescindere dallincidenza percentuale che il valore degli interventi sui beni tutelati assume nellappalto complessivo.

5. Le attestazioni di qualificazione relative alla categoria OS2, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dallarticolo 8, comma 11-sexies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero nelle more dellefficacia dello stesso, hanno efficacia triennale a decorrere dalla data del rilascio. E tuttavia fatta salva la verifica della stazione appaltante in ordine al possesso dei requisiti individuati da detto regolamento.

Articolo 6

(Attività di progettazione, direzione dei lavori ed accessorie)

1. Per i lavori indicati allarticolo 1, comma 1, il progetto preliminare dell’intervento deve ricomprendere una scheda tecnica finalizzata alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene tutelato e dell’intervento da realizzare.

2. La scheda tecnica di cui al comma 1 è redatta e sottoscritta da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, o da funzionari tecnici di area C del Ministero per i beni e le attività culturali, inquadrati in profili attinenti le attività di conservazione, tutela, ricerca e valorizzazione corrispondenti alla natura dellintervento da realizzare, tenuto conto di quanto disposto dal CCNL per i profili di appartenenza.

3. Per i lavori indicati allarticolo 1, comma 1, le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale di cui all’articolo 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere espletate anche da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, o da funzionari tecnici di area C del Ministero per i beni e le attività culturali, inquadrati in profili attinenti le attività di conservazione, tutela, ricerca e valorizzazione, corrispondenti alla natura dellintervento da realizzare, tenuto conto di quanto disposto dal CCNL per i profili di appartenenza.

4. Resta ferma, laddove richiesta dalla vigente normativa in relazione alle caratteristiche dellintervento da realizzare, la necessità dellabilitazione professionale.

5. Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici, lufficio di direzione del direttore dei lavori deve comprendere, tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo, un soggetto con qualifica di restauratore ai sensi della vigente normativa.

6. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede, anche mediante il ricorso a convenzioni quadro stipulate con le compagnie assicurative interessate, alle coperture assicurative richieste dalla legge per lespletamento degli incarichi di cui ai precedenti commi da parte dei propri funzionari.

7. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare, sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle attività produttive, entro sessanta giorni dallentrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità attuative del comma 6.

8. Per i lavori indicati allarticolo 1, comma 1, il responsabile unico del procedimento valuta, alla luce delle complessità e difficoltà progettuali e realizzative dellintervento, lentità dei rischi connessi alla progettazione e, tenuto conto anche dei dati storici relativi ad interventi analoghi, può determinare in quota parte lammontare della copertura assicurativa dei progettisti previsto dallarticolo 30, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 7

(Individuazione del contraente e affidamento dei lavori)

1. Per i lavori indicati allarticolo 1, comma 1, concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici, laffidamento a trattativa privata è ammesso, nel rispetto dei principi di adeguata pubblicità, trasparenza, imparzialità e rotazione, nei seguenti casi:

a) per lavori il cui importo stimato complessivo non sia superiore a 500.000 Euro, mediante gara informale secondo il criterio di cui allarticolo 9, comma 1, alla quale devono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati per i lavori oggetto dell’appalto;

b) per lavori il cui importo stimato complessivo sia inferiore a 40.000 Euro, mediante affidamento a soggetti, singoli o raggruppati, scelti dalla stazione appaltante, che deve comunque verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa e motivare lindividuazione del contraente in relazione alle prestazioni da affidare.

2. Per i lavori indicati allarticolo 1, comma 1, concernenti beni immobili sottoposti alle disposizioni di tutela in materia di beni culturali e ambientali, nonché scavi archeologici, laffidamento a trattativa privata è ammesso, nel rispetto dei principi di adeguata pubblicità, trasparenza, imparzialità e rotazione, nei seguenti casi:

a) per lavori di importo complessivo non superiore a 500.000 Euro, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato;

b) per lavori di importo complessivo superiore a 500.000 Euro nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza attestati dal responsabile del procedimento rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti;

c) per lavori il cui importo stimato complessivo sia inferiore a 40.000 Euro, mediante affidamento a soggetti, singoli o raggruppati, scelti dalla stazione appaltante, che deve comunque verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa e motivare lindividuazione del contraente in relazione alle prestazioni da affidare.

3. Per i lavori indicati allarticolo 1, comma 1, i lavori in economia sono ammessi fino allimporto di 300.000 Euro.

4. Per i lavori indicati allarticolo 1, comma 1, è ammissibile l’affidamento a trattativa privata al soggetto esecutore di un appalto, di lavori complementari non figuranti nel progetto inizialmente approvato o nell’affidamento precedentemente disposto, i quali siano diventati, a seguito di circostanze non prevedibili, necessari alla realizzazione dellintervento complessivo, sempreché tali lavori non possano essere separati dall’appalto principale senza gravi inconvenienti tecnici o economici per lAmministrazione. L’importo di detti lavori complementari non può comunque complessivamente superare il cinquanta per cento di quello dell’appalto principale.

5. Per i lavori indicati allarticolo 1, comma 1, il ricorso alla licitazione privata semplificata di cui allarticolo 23 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, è consentito fino allimporto complessivo di 1.500.000 Euro.

Articolo 8

(Progettazione)

1. Laffidamento dei lavori indicati allarticolo 1, comma 1, è disposto, di regola, sulla base del progetto definitivo, integrato dal capitolato speciale e dallo schema di contratto.

2. L’esecuzione dei lavori può prescindere dall’avvenuta redazione del progetto esecutivo, che, ove sia stata ritenuta necessaria in relazione alle caratteristiche dellintervento e non venga effettuata dalla stazione appaltante, è effettuata dallappaltatore ed è approvata entro i termini stabiliti con il bando di gara o in sede di affidamento.

3. L’affidamento dei lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici, può comprendere l’attività di progettazione successiva al livello preliminare laddove ciò venga richiesto da particolari complessità e difficoltà progettuali.

Articolo 9

(Criteri di aggiudicazione)

1. I contratti di appalto dei lavori indicati allarticolo 1, comma 1, possono essere stipulati a misura, in relazione alle caratteristiche dellintervento oggetto dellappalto.

2. L’aggiudicazione dei lavori indicati allarticolo 1, comma 1, il cui importo stimato sia inferiore a 5.000.000 di Euro, può essere disposta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, assumendo quali elementi obbligatori, ancorché non esclusivi, di valutazione il prezzo, nonché l’apprezzamento dei curricula dellimpresa esecutrice e dei restauratori da essa utilizzati, in relazione alle caratteristiche dell’intervento individuate nella scheda tecnica di cui all’articolo 6, comma 1.

3. Nei casi di cui al comma 2, resta fermo che gli elementi valutati ai fini della partecipazione non possono essere apprezzati quali componenti dellofferta economicamente più vantaggiosa.

4. Quando laffidamento ha ad oggetto la progettazione e lesecuzione dellintervento, laggiudicazione avviene in ogni caso secondo il criterio dellofferta economicamente più vantaggiosa.

Articolo 10

(Varianti)

1. Per i lavori indicati allarticolo 1, comma 1, le varianti in corso d’opera possono essere ammesse, oltre che nei casi previsti dalla disciplina comune degli appalti pubblici di lavori e comunque sentiti il progettista ed il direttore dei lavori, anche quando risultano giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

2. Non sono considerate varianti in corso dopera le modifiche disposte dal direttore dei lavori che non comportano un aumento dellimporto previsto dal contratto, finalizzate a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, entro il limite del venti per cento di detto importo.

3. Per le medesime finalità indicate al comma 2, la stazione appaltante può inoltre disporre varianti in aumento rispetto allimporto originario del contratto entro il limite del dieci per cento.

4. In caso di proposta di varianti in corso dopera, il responsabile del procedimento valuta lopportunità di disporre il collaudo in corso dopera al fine di evidenziare limpossibilità tecnica di completare i lavori nel rispetto del progetto originario ovvero gli inconvenienti che si verificherebbero in tale ipotesi.

Articolo 11

(Adeguamento del regolamento attuativo)

1. Entro centottanta giorni dallentrata in vigore del presente decreto legislativo, le vigenti disposizioni del Titolo XIII del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, sono modificate o integrate alla luce delle disposizioni del presente decreto legislativo.

Articolo 12

(Abrogazione)

1. Dallentrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate le seguenti disposizioni:

– articolo 8, commi 4, lettera g), ultimo periodo e 11-sexies;

– articolo 16,comma 3-bis;

– articolo 19, comma 1-quater;

– articolo 21, comma 8-bis;

– articolo 24, commi 1, lettera c), 5-bis e 7-bis;

– articolo 27, comma 2-bis.

2. Sono comunque abrogate le disposizioni vigenti incompatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo.

Articolo 13

(Disposizioni finali)

1. Dallattuazione del presente decreto legislativo non debbono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

2. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.