Imprese ed Aziende
La nuova disciplina dell’ agriturismo.
La nuova disciplina dell’agriturismo.
LEGGE 20 febbraio 2006, n.96
Disciplina dell’agriturismo. (GU n. 63 del 16-3-2006)
Articolo
1. Finalità
1. La Repubblica, in armonia con
i programmi di sviluppo rurale dell’Unione europea, dello Stato e delle
regioni, sostiene l’agricoltura anche mediante la promozione
di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a:
a) tutelare, qualificare e
valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio;
b) favorire il mantenimento delle
attività umane nelle aree rurali;
c) favorire la multifunzionalità
in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;
d) favorire le iniziative a
difesa del suolo, del territorio e dell’ambiente da parte degli imprenditori
agricoli attraverso l’incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della
qualità di vita;
e)
recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità
paesaggistiche;
f) sostenere e incentivare
le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni
enogastronomiche;
g) promuovere la cultura rurale e
l’educazione alimentare;
h) favorire lo sviluppo agricolo
e forestale.
Articolo 2.
Definizione di attività
agrituristiche
1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità
esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice
civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati
fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di
connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di
allevamento di animali.
2. Possono essere addetti allo
svolgimento dell’attività agrituristica l’imprenditore agricolo e i suoi
familiari ai sensi dell’articolo 230-bis del codice civile, nonchè i lavoratori
dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli
addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai
fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il
ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.
3. Rientrano fra le attività
agrituristiche:
a) dare ospitalità in alloggi o
in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
b) somministrare pasti e bevande
costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di
aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico
e superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai
marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell’elenco nazionale dei prodotti
agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate nell’articolo 4,
comma 4;
c) organizzare degustazioni di
prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la
legge 27 luglio 1999, n. 268;
d) organizzare, anche all’esterno
dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, attività ricreative,
culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonchè escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti
locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.
4. Sono considerati di propria
produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell’azienda
agricola nonchè quelli ricavati da materie prime dell’azienda
agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.
5. Ai fini del riconoscimento
delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo,
nonchè della priorità nell’erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro
fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall’attività
agrituristica è considerato reddito agricolo.
Articolo 3.
Locali per attività
agrituristiche
1. Possono essere utilizzati per
attività agrituristiche gli edifici o parte di essi
già esistenti nel fondo.
2. Le regioni disciplinano gli
interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso
dell’imprenditore agricolo ai fini dell’esercizio di attività
agrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e
architettoniche, nonchè delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei
luoghi.
3. I locali utilizzati ad uso
agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.
Articolo 4.
Criteri e limiti dell’attività agrituristica
1. Le regioni, tenuto conto delle
caratteristiche del territorio regionale o di parti di esso,
dettano criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento
dell’attività agrituristica.
2. Affinchè l’organizzazione
dell’attività agrituristica non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di
connessione rispetto all’attività agricola, le regioni e le province autonome definiscono criteri per la valutazione del rapporto di
connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che
devono rimanere prevalenti, con particolare riferimento al tempo di lavoro
necessario all’esercizio delle stesse attività.
3. L’attività agricola si
considera comunque prevalente quando le attività di
ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non
superiore a dieci ospiti.
4. Al fine di contribuire alla
realizzazione e alla qualificazione delle attività agrituristiche e alla promozione dei prodotti agroalimentali regionali, nonchè
alla caratterizzazione regionale dell’offerta enogastronomica, le regioni
disciplinano la somministrazione di pasti e di bevande di cui all’articolo 2,
comma 3, lettera b), tenendo conto dei seguenti criteri:
a) l’azienda che somministra
pasti e bevande deve apportare comunque una quota
significativa di prodotto proprio. Particolari deroghe possono essere previste
nel caso di somministrazione di pasti e bevande solo alle persone alloggiate;
b) per aziende agricole della
zona si intendono quelle collocate in ambito regionale
o in zone omogenee contigue di regioni limitrofe, e per esse deve essere
stabilita una ulteriore quota di apporto di prodotti;
c) le quote di cui alle lettere
a) e b) devono rappresentare la prevalenza dei prodotti impiegati nella
somministrazione dei pasti e delle bevande;
d) la parte rimanente dei
prodotti impiegati nella somministrazione deve preferibilmente provenire da
artigiani alimentari della zona e comunque riferirsi a
produzioni agricole regionali o di zone omogenee contigue di regioni limitrofe;
e) in caso di obiettiva
indisponibilità di alcuni prodotti in ambito regionale o in zona limitrofa
omogenea e di loro effettiva necessità ai fini del completamento dell’offerta
enogastronomica, è definita una quota limitata di prodotti di altra
provenienza, in grado di soddisfare le caratteristiche di qualità e tipicità;
f) qualora per cause di forza
maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie,
accertate dalla regione, non sia possibile rispettare i limiti di cui alla
lettera c), deve essere data comunicazione al comune in cui ha sede l’impresa il quale, verificato il fatto, autorizza temporaneamente
l’esercizio dell’attività.
5. Le attività ricreative o
culturali di cui all’articolo 2, comma 3, lettera d),
possono svolgersi autonomamente rispetto all’ospitalità e alla somministrazione
di pasti e bevande di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, solo in
quanto realizzino obiettivamente la connessione con l’attività e con le risorse
agricole aziendali, nonchè con le altre attività volte alla conoscenza del
patrimonio storico-ambientale e culturale. Le attività ricreative e culturali
per le quali tale connessione non si realizza possono svolgersi esclusivamente
come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti che soggiornano
nell’azienda agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività
non può pertanto dare luogo ad autonomo corrispettivo.
Articolo 5.
Norme
igienico-sanitarie
1. I requisiti
igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per
attività agrituristiche sono stabiliti dalle regioni. Nella definizione di tali
requisiti si tiene conto delle particolari
caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto
attiene l’altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici
aeroilluminanti, nonchè delle limitate dimensioni dell’attività esercitata.
2. La produzione, la
preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti
e di bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962,
n. 283, e successive modificazioni, nonchè alle disposizioni di cui
all’articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive
modificazioni.
3. L’autorità sanitaria, nella
valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di
sostanze alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo
igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e della limitata
quantità delle produzioni, dell’adozione di metodi tradizionali di lavorazione
e dell’impiego di prodotti agricoli propri.
4. Nel caso di somministrazione
di pasti in numero massimo di dieci, per la loro
preparazione può essere autorizzato l’uso della cucina domestica.
5. Per le attività agrituristiche
di alloggio, nei limiti di dieci posti letto, per
l’idoneità dei locali è sufficiente il requisito dell’abitabilità.
6. Per gli edifici e i manufatti
destinati all’esercizio dell’attività agrituristica la conformità alle norme
vigenti in materia di accessibilità e di superamento
delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisionali.
Articolo 6.
Disciplina amministrativa
1. L’esercizio dell’attività
agrituristica non è consentito, salvo che abbiano ottenuto
la riabilitazione, a:
a) coloro che
hanno riportato nell’ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato,
condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517
del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di
frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;
b) coloro che sono sottoposti a
misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e
successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.
2. La comunicazione di inizio dell’attività consente l’avvio immediato
dell’esercizio dell’attività agrituristica. Il comune, compiuti i necessari
accertamenti, può, entro sessanta giorni, formulare rilievi motivati prevedendo
i relativi tempi di adeguamento senza sospensione
dell’attività in caso di lievi carenze e irregolarità, ovvero, nel caso di
gravi carenze e irregolarità, può disporre l’immediata sospensione
dell’attività sino alla loro rimozione da parte dell’interessato,
opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal comune stesso.
3. Il titolare dell’attività
agrituristica è tenuto, entro quindici giorni, a comunicare al comune qualsiasi
variazione delle attività in precedenza autorizzate,
confermando, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli
adempimenti di legge.
Articolo 7.
Abilitazione e disciplina fiscale
1. Le regioni disciplinano le
modalità per il rilascio del certificato di abilitazione
all’esercizio dell’attività agrituristica. Per il conseguimento del
certificato, le regioni possono organizzare, attraverso gli enti di formazione
del settore agricolo e in collaborazione con le associazioni agrituristiche più
rappresentative, corsi di preparazione.
2. Lo svolgimento dell’attività
agrituristica nel rispetto delle disposizioni previste dalle regioni in
materia, autorizzato ai sensi dell’articolo 6, comporta la conseguente
applicazione delle disposizioni fiscali di cui all’articolo 5 della legge 30
dicembre 1991, n. 413, nonchè di ogni altra normativa
previdenziale o comunque settoriale, riconducibile all’attività agrituristica.
In difetto di specifiche disposizioni, si applicano le norme previste per il
settore agricolo.
Articolo 8.
Periodi di apertura
e tariffe
1. L’attività agrituristica può
essere svolta tutto l’anno oppure, previa comunicazione al comune, secondo
periodi stabiliti dall’imprenditore agricolo. Tuttavia, ove se ne ravvisi la
necessità per esigenze di conduzione dell’azienda agricola, è possibile, senza
obbligo di ulteriori comunicazioni al comune,
sospendere la ricezione degli ospiti per brevi periodi.
2. Entro il 31 ottobre di ciascun
anno, secondo la procedura indicata dalla regione, i soggetti che esercitano
l’attività agrituristica presentano una dichiarazione contenente l’indicazione
delle tariffe massime riferite a periodi di alta e di
bassa stagione, che si impegnano a praticare per l’anno seguente.
Articolo 9.
Riserva di denominazione.
Classificazione
1. L’uso della denominazione
"agriturismo", e dei termini attributivi derivati, è riservato
esclusivamente alle aziende agricole che esercitano l’attività agrituristica ai
sensi dell’articolo 6. 2. Al fine di una maggiore trasparenza e uniformità del
rapporto tra domanda e offerta di agriturismo, il
Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro delle
attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, determina criteri di classificazione omogenei per l’intero territorio
nazionale e definisce le modalità per l’utilizzo, da parte delle regioni, di
parametri di valutazione riconducibili a peculiarità territoriali.
Articolo 10.
Trasformazione e vendita dei
prodotti
1. Alla vendita dei prodotti
propri, tal quali o comunque trasformati, nonchè dei
prodotti tipici locali da parte dell’impresa agrituristica si applicano le
disposizioni di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive
modificazioni, e all’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
Articolo 11.
Programmazione e sviluppo dell’agriturismo
1. Il Ministro delle politiche
agricole e forestali, di intesa con le regioni e le
province autonome e sentite le associazioni nazionali agrituristiche
maggiormente rappresentative a livello nazionale, predispone un programma di
durata triennale, aggiornabile annualmente, finalizzato alla promozione
dell’agriturismo italiano sui mercati nazionali e internazionali.
2. Allo scopo di promuovere le
attività di turismo equestre, le regioni possono incentivare
l’acquisto e l’allevamento di cavalli da sella, nell’ambito delle aziende
agrituristiche, e l’allestimento delle relative attrezzature di ricovero e di
esercizio. Possono essere altresì incentivati gli
itinerari di turismo equestre, opportunamente segnalati in collaborazione con
le aziende agrituristiche e i circoli ippoturistici.
3. Le regioni, in collaborazione
con le associazioni più rappresentative di operatori
agrituristici, sostengono altresì lo sviluppo dell’agriturismo attraverso
attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e
promozione.
4. Dall’attuazione del presente
articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
Articolo 12.
Attività assimilate
1. Sono assimilate alle attività
agrituristiche e sono ad esse applicabili le norme della presente legge, quelle
svolte dai pescatori relativamente all’ospitalità,
alla somministrazione dei pasti costituiti prevalentemente da prodotti
derivanti dall’attività di pesca, nonchè le attività connesse ai sensi del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni, ivi
compresa la pesca-turismo.
Articolo 13.
Osservatorio nazionale
dell’agriturismo
1. Al fine di fornire informazioni
utili per lo svolgimento delle attività di indirizzo e
di coordinamento di competenza del Ministero delle politiche agricole e
forestali, nonchè allo scopo di favorire la comunicazione e lo scambio di
esperienze sul territorio nazionale, le regioni inviano annualmente allo stesso
Ministero delle politiche agricole e forestali una relazione sintetica sullo
stato dell’agriturismo nel territorio di propria competenza, integrata dai dati
sulla consistenza del settore e da eventuali disposizioni emanate in materia.
2. Presso il Ministero delle
politiche agricole e forestali è istituito l’Osservatorio nazionale
dell’agriturismo, al quale partecipano le associazioni di operatori
agrituristici più rappresentative a livello nazionale.
3. L’Osservatorio nazionale
dell’agriturismo cura la raccolta e la elaborazione
delle informazioni provenienti dalle regioni e
dalle associazioni di cui al comma 2, pubblicando annualmente un rapporto
nazionale sullo stato dell’agriturismo e formulando, anche con il contributo di
esperienze estere, proposte per lo sviluppo del settore.
4. Dall’attuazione del presente
articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
Articolo 14.
Norme transitorie e finali
1. La legge 5 dicembre 1985, n.
730, è abrogata.
2. Le regioni uniformano ai
principi fondamentali contenuti nella presente legge le proprie normative in
materia di agriturismo entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge stessa.
3. Le regioni, per le aziende
agricole già autorizzate all’esercizio dell’attività agrituristica, emanano
norme di adeguamento alle disposizioni di cui alla
presente legge.
Articolo 16.
Copertura finanziaria
1. Le disposizioni di cui
all’articolo 2, comma 1, e all’articolo 7, comma 2, si
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006.
2. Alle minori entrate derivanti
dall’attuazione dell’articolo 2, comma 1, dell’articolo 7, comma 2 e
dell’articolo 10, valutate in 0,9 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2006, si provvede, quanto a 0,9 milioni di euro per l’anno
2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche
agricole e forestali, e quanto a 0,9 milioni di euro a decorrere dall’anno
2007, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
3. Il Ministro dell’economia e
delle finanze provvede al monitoraggio delle minori
entrate di cui alla presente legge, anche ai fini dell’applicazione
dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. 4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.