Assicurazione ed Infortunistica

Saturday 02 July 2005

La nuova direttiva UE sulla RC auto.

La nuova direttiva UE sulla RC
auto.

DIRETTIVA 2005/14/CE DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 maggio 2005 che modifica le
direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la
direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’assicurazione
della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli
(Testo rilevante ai fini del SEE)

DIRETTIVA 2005/14/CE
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11
maggio 2005

che
modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e
90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di
autoveicoli (Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il
trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47,
paragrafo 2, prima e terza frase,

l’articolo
55 e l’articolo 95, paragrafo 1,

vista la
proposta della Commissione,

visto il
parere del Comitato economico e sociale europeo, deliberando secondo la
procedura di cui all’articolo 251 del trattato, considerando quanto segue:

(1)
L’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli
autoveicoli (assicurazione autoveicoli) riveste una particolare importanza per
i cittadini europei, sia in quanto contraenti sia come parti lese di un
sinistro. Essa è anche di fondamentale importanza per le compagnie di assicurazione, in quanto rappresenta una parte
consistente dell’attività assicurativa, ramo non vita, nella Comunità, oltre ad
avere un impatto sulla libera circolazione di persone e veicoli. Il
rafforzamento e il consolidamento del mercato unico delle assicurazioni in
materia di assicurazione degli autoveicoli dovrebbe
quindi costituire un obiettivo fondamentale dell’azione comunitaria nel settore
dei servizi finanziari.

(2)
Importanti progressi in questa direzione sono stati introdotti dalla direttiva 72/166/CEE
del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della
responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di
controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, dalla seconda
direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di
assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di
autoveicoli, dalla terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio
1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in
materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla
circolazione di autoveicoli, e dalla direttiva 2000/26/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della
responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (quarta direttiva
dell’assicurazione degli autoveicoli).

(3) Il
sistema comunitario dell’assicurazione degli autoveicoli deve essere aggiornato
e migliorato. Questa esigenza è stata confermata dalla consultazione degli
ambienti industriali, dei consumatori e delle associazioni delle vittime.

(4) Allo
scopo di escludere qualsiasi errore di interpretazione delle disposizioni della
direttiva 72/166/CEE e facilitare l’ottenimento di una copertura assicurativa
per i veicoli con targhe temporanee, la definizione del territorio nel quale il
veicolo staziona abitualmente dovrebbe fare riferimento al territorio dello
Stato di cui il veicolo reca una targa di immatricolazione, indipendentemente
dal fatto che si tratti di una targa definitiva o di una targa temporanea.

(5) A norma
della direttiva 72/166/CEE, i veicoli con targhe false o illegali sono
considerati abitualmente stazionanti nel territorio dello Stato membro che ha
rilasciato le targhe originali. Questa regola implica spesso che gli uffici
nazionali d’assicurazione siano obbligati a occuparsi
delle conseguenze economiche di sinistri che non hanno alcuna relazione con lo
Stato membro nel quale essi sono stabiliti. Senza voler modificare il criterio
generale della targa di immatricolazione che determina
il territorio in cui il veicolo staziona abitualmente, occorrerebbe prevedere
una regola speciale in caso di sinistro provocato da un veicolo privo di targa
di immatricolazione o con una targa che non corrisponde, o cessa di
corrispondere, al veicolo stesso. In questo caso e al solo fine di liquidare il
sinistro, il territorio in cui il veicolo staziona abitualmente dovrebbe essere
considerato il territorio in cui si è verificato l’incidente.

(6) Ai
fini dell’interpretazione e dell’applicazione della nozione di "controlli
per sondaggio" nella direttiva 72/166/CEE, la disposizione relativa
dovrebbe essere precisata. Il divieto di controlli sistematici
dell’assicurazione sugli autoveicoli dovrebbe valere per i veicoli abitualmente
stazionanti nel territorio di un altro Stato membro, nonché
per i veicoli abitualmente stazionanti nel territorio di un paese terzo e
provenienti dal territorio di un altro Stato membro. Possono essere consentiti
solo controlli non sistematici e non aventi carattere discriminatorio, effettuati nell’ambito di un controllo non diretto
esclusivamente a verificare l’assicurazione.

(7)
L’articolo 4, lettera a), della direttiva 72/166/CEE consente agli Stati membri
di agire in deroga all’obbligo generale di stipulare l’assicurazione
obbligatoria per quanto riguarda i veicoli appartenenti a talune persone
fisiche o giuridiche, pubbliche o private. In caso di incidenti
causati da tali veicoli, lo Stato membro che prevede la deroga deve designare
l’autorità o l’ente incaricato di indennizzare le vittime degli incidenti
causati in un altro Stato membro. Per assicurare che non soltanto le vittime
degli incidenti causati da tali veicoli all’estero siano
debitamente indennizzate, ma anche le vittime degli incidenti verificatisi
nello Stato membro in cui il veicolo è abitualmente stazionante, siano
residenti o meno nel suo territorio, il suddetto articolo dovrebbe essere
modificato. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero assicurare che l’elenco delle
persone dispensate dall’assicurazione obbligatoria, nonché
le autorità o organismi responsabili dell’indennizzo delle vittime per i danni
causati da tali veicoli sia comunicato alla Commissione per la pubblicazione.

(8)
L’articolo 4, lettera b), della direttiva 72/166/CEE consente a uno Stato
membro di agire in deroga all’obbligo generale di stipulare l’assicurazione
obbligatoria per quanto riguarda determinati tipi di veicoli o determinati
veicoli con targa speciale. In tal caso, gli altri Stati membri sono
autorizzati a richiedere, al momento dell’ingresso sul loro territorio, una
carta verde valida o un contratto di assicurazione
frontiera per assicurare l’indennizzo dei danni alle vittime di qualsiasi
incidente che può essere causato da tali veicoli sui loro territori. Tuttavia,
poiché la soppressione dei controlli alle frontiere all’interno della Comunità
comporta l’impossibilità di garantire che i veicoli che attraversano la
frontiera siano assicurati, l’indennizzo per le vittime di incidenti
causati all’estero non può più essere garantito. Inoltre, dovrebbe essere
assicurato che l’indennizzo dovuto sia concesso non soltanto alle vittime degli
incidenti causati da tali veicoli all’estero, ma anche alle vittime degli
incidenti verificatisi nello Stato membro in cui il veicolo è abitualmente
stazionante. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero trattare le vittime di incidenti causati da tali veicoli nello stesso modo in
cui sono trattate le vittime di incidenti causati da veicoli non assicurati.
Effettivamente, come previsto dalla direttiva 84/5/CEE, l’indennizzo per i
danni alle vittime di incidenti causati da veicoli non
assicurati dovrebbe essere pagato dall’organismo responsabile per l’indennizzo
dello Stato membro in cui si è verificato l’incidente. Nel caso di pagamento
alle vittime di incidenti causati da veicoli soggetti
alla deroga, l’organismo responsabile per l’indennizzo dovrebbe poter agire nei
confronti dell’organismo dello Stato membro in cui il veicolo è abitualmente
stazionante. Dopo cinque anni dalla data di entrata in
vigore della presente direttiva, la Commissione dovrebbe, se del caso, sulla
base dell’esperienza acquisita per quanto riguarda l’attuazione e
l’applicazione della suddetta deroga, presentare proposte volte a sostituire o
abrogare quest’ultima. La disposizione corrispondente nella direttiva 2000/26/CE dovrebbe anche essere abrogata.

(9) Per
chiarire l’ambito di applicazione delle direttive assicurazione autoveicoli a
norma dell’articolo 299 del trattato, il riferimento al territorio extraeuropeo
degli Stati membri di cui agli articoli 6 e 7, paragrafo 1, della direttiva
72/166/CEE dovrebbe essere soppresso.

(10) Un
elemento fondamentale che assicura la protezione delle vittime è costituito
dall’obbligo degli Stati membri di garantire la copertura assicurativa almeno
per determinati importi minimi. Gli importi minimi previsti dalla direttiva
84/5/CEE dovrebbero non solo essere aggiornati per tener conto dell’inflazione,
ma dovrebbero anche essere maggiorati per migliorare la protezione delle
vittime. L’importo minimo di copertura per i danni alle persone dovrebbe essere
calcolato in modo tale da indennizzare totalmente ed equamente tutte le vittime
che hanno riportato danni molto gravi, tenendo conto della bassa frequenza di incidenti che coinvolgono più vittime e dell’esiguo
numero di casi in cui più vittime subiscono danni molto gravi nel corso di un
unico incidente. Un importo minimo di copertura pari a 1.000.000 EUR per
vittima o a 5.000.000 EUR per sinistro, indipendentemente dal numero delle
vittime, costituisce un importo ragionevole ed adeguato. Per facilitare
l’introduzione di tali importi minimi, si dovrebbe stabilire un periodo
transitorio di cinque anni a decorrere dalla data di attuazione
della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero aumentare gli importi ad
almeno la metà dei livelli entro trenta mesi dalla data di attuazione.

(11) Al
fine di garantire che l’importo minimo di copertura non venga eroso nel tempo,
è opportuno introdurre una clausola di revisione periodica che abbia come punto
di riferimento l’Indice europeo dei prezzi al consumo (IEPC) pubblicato da
Eurostat, come previsto dal regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23
ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati.

Occorre prevedere talune regole
sullo svolgimento di tale revisione.

(12) La
direttiva 84/5/CEE che, allo scopo di prevenire le frodi, consente agli Stati
membri di limitare o escludere pagamenti da parte dell’organismo di indennizzo
in caso di danni alle cose da parte di un veicolo non identificato, in taluni
casi può impedire il legittimo indennizzo delle vittime. La facoltà di limitare
o escludere l’indennizzo per il fatto che il veicolo non è identificato non
dovrebbe valere quando l’organismo è intervenuto per
gravi danni alle persone del medesimo incidente a seguito del quale sono stati
causati danni alle cose. Gli Stati membri possono prevedere una franchigia a
concorrenza del limite stabilito in detta direttiva che può essere imputata alla vittima che ha subito i danni alle cose. I
danni alle persone sarebbero qualificati come gravi conformemente alla
legislazione o alle disposizioni amministrative dello Stato membro in cui è
avvenuto l’incidente. A tale riguardo, gli Stati membri possono tenere conto,
tra l’altro, della necessità o meno di cure ospedaliere.

(13)
Attualmente, in virtù della facoltà prevista nella direttiva 84/5/CEE, gli
Stati membri possono autorizzare, fino ad un determinato massimale, franchigie
imputabili alla vittima in caso di danni alle cose provocati da veicoli non
assicurati. Tale facoltà riduce, senza giustificato motivo, la protezione delle
vittime e crea una discriminazione rispetto alle vittime di altri sinistri.
Tale facoltà dovrebbe pertanto essere soppressa.

(14) La
seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, recante
coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita, e
fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l’esercizio effettivo della
libera prestazione di servizi, dovrebbe essere modificata allo scopo di
permettere alle succursali delle compagnie di assicurazione di divenire
rappresentanti nelle attività di assicurazione degli autoveicoli, come già
avviene in altri servizi di assicurazione.

(15)
L’inclusione dei passeggeri del veicolo nella copertura assicurativa
costituisce un risultato importante della normativa attuale. Esso verrebbe posto a repentaglio se la legislazione nazionale o
qualsiasi clausola contrattuale contenuta in un contratto di assicurazione
escludesse dalla copertura assicurativa i passeggeri che erano a conoscenza, o
avrebbero dovuto essere a conoscenza, del fatto che il conducente del veicolo
era sotto gli effetti dell’alcol o di altre sostanze eccitanti al momento
dell’incidente. Un passeggero non è solitamente in grado di valutare in modo
adeguato il livello d’intossicazione del conducente. L’obiettivo di dissuadere
i conducenti dall’agire sotto gli effetti di sostanze eccitanti
non si raggiunge riducendo la copertura assicurativa dei passeggeri vittime di
incidenti automobilistici. La copertura di questi passeggeri nell’ambito
dell’assicurazione obbligatoria degli autoveicoli fa salva la loro responsabilità
secondo la pertinente normativa nazionale, nonché il
livello dell’eventuale risarcimento per danni in un incidente specifico.

(16) I
danni alle persone e alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non
motorizzati della strada che costituiscono di solito la parte più debole in un
sinistro dovrebbero essere coperti dall’assicurazione obbligatoria del veicolo
coinvolto nel sinistro, se hanno diritto alla riparazione del danno
conformemente alla legislazione civile nazionale. Tale disposizione fa salva la
responsabilità civile o il livello del risarcimento per danni in uno specifico
incidente, secondo la pertinente legislazione nazionale.

(17)
Alcune compagnie inseriscono nelle loro polizze clausole che prevedono
l’annullamento del contratto qualora il veicolo resti al di fuori dello Stato
membro di immatricolazione per un periodo più lungo di quello specificato nel
contratto. Tale pratica è contraria al principio stabilito nella direttiva
90/232/CEE secondo il quale l’assicurazione obbligatoria
degli autoveicoli dovrebbe coprire, sulla base di un unico premio, l’intero
territorio della Comunità. È opportuno quindi precisare che la copertura
assicurativa dovrebbe mantenere la sua validità per tutta la durata del
contratto, indipendentemente dalla circostanza che il veicolo stazioni in un
altro Stato membro per un determinato periodo, salvi gli obblighi stabiliti
dalla legislazione degli Stati membri sull’immatricolazione dei veicoli.

(18)
Dovrebbero essere intraprese iniziative affinché divenga più agevole ottenere
una copertura assicurativa per i veicoli importati da uno Stato membro in un
altro, anche se il veicolo non è ancora immatricolato nello Stato membro di
destinazione. È opportuno accordare una deroga temporanea alla regola generale
per la determinazione dello Stato membro ove il rischio è situato. Per un
periodo di trenta giorni a decorrere dalla data in cui il veicolo è consegnato,
reso disponibile o spedito all’acquirente, dovrebbe essere considerato Stato
membro dove è situato il rischio, lo Stato membro di destinazione.

(19) La
persona che intende stipulare un nuovo contratto di assicurazione con un altro
assicuratore dovrebbe essere in grado di presentare un quadro dei sinistri
subiti e causati in vigenza del precedente contratto. Il contraente dovrebbe
avere il diritto di esigere in qualunque momento un’attestazione relativa ai sinistri provocati o all’assenza di sinistri,
per quanto riguarda il veicolo o i veicoli coperti da tale contratto, almeno
durante gli ultimi cinque anni del rapporto contrattuale. L’impresa assicurativa,
o un organismo eventualmente designato da uno Stato membro al fine di fornire
l’assicurazione obbligatoria ovvero la suddetta attestazione, dovrebbe
rilasciare l’attestazione al contraente entro quindici
giorni dalla richiesta.

(20)
Allo scopo di assicurare la dovuta protezione alle vittime di incidenti
automobilistici, gli Stati membri non dovrebbero permettere alle imprese
assicurative di opporre franchigie alla parte lesa.

(21) Il
diritto di invocare il contratto di assicurazione e agire direttamente nei
confronti della compagnia assicuratrice è estremamente importante per la
protezione delle vittime di incidenti automobilistici. La direttiva 2000/26/CE prevede già, per le vittime degli incidenti intervenuti
in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di residenza della persona lesa
e causati dall’uso di veicoli assicurati e stazionanti abitualmente in uno
Stato membro, un diritto d’azione diretta contro la compagnia di assicurazione
che copre la responsabilità civile della persona responsabile. Per agevolare la
liquidazione rapida ed efficace dei sinistri ed evitare per
quanto possibile costosi procedimenti giudiziari, tale diritto dovrebbe
essere esteso a tutte le vittime d’incidenti automobilistici.

(22) Al
fine di migliorare la protezione delle vittime di incidenti automobilistici, è
opportuno estendere la procedura dell’ "offerta motivata" prevista
dalla direttiva 2000/26/CE a tutti i tipi di incidenti automobilistici. La
stessa procedura dovrebbe essere altresì applicata, mutatis mutandis, se gli
incidenti sono definiti mediante il sistema degli uffici nazionali
d’assicurazione previsto dalla direttiva 72/166/CEE.

(23)
Allo scopo di agevolare le richieste di indennizzo delle parti lese, i centri
di informazione istituiti ai sensi della
direttiva 2000/26/CE non dovrebbero limitarsi a fornire le informazioni
relative ai tipi di incidenti coperti da tale direttiva, ma dovrebbero fornire
lo stesso tipo di informazioni per qualsiasi
incidente automobilistico.

(24) Ai
sensi del combinato disposto dell’articolo 11, paragrafo 2, e dell’articolo 9,
paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22
dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e
l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, la parte lesa può
citare in giudizio l’assicuratore della responsabilità civile nello Stato
membro in cui è domiciliata.

(25)
Poiché la direttiva 2000/26/CE è stata adottata prima dell’adozione del
regolamento (CE) n. 44/2001, che ha sostituito la convenzione di Bruxelles del
27 settembre 1968 sulla stessa questione per alcuni Stati membri, il
riferimento a tale convenzione nella suddetta direttiva dovrebbe essere
opportunamente adeguato.

(26) Le
direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la
direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dovrebbero pertanto
essere modificate di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE
DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva
72/166/CEE

La direttiva 72/166/CEE è così
modificata:

1) all’articolo 1, il punto 4 è
modificato come segue:

a) il primo trattino è sostituito
dal seguente:

"— il territorio dello Stato
di cui il veicolo reca una targa di immatricolazione,
sia che si tratti di una targa definitiva o di una targa temporanea, o";

b) è aggiunto il seguente
trattino:

"— qualora i veicoli siano
privi di targa di immatricolazione o rechino una targa
che non corrisponde o non corrisponde più allo stesso veicolo e siano rimasti
coinvolti in un incidente, il territorio dello Stato in cui si è verificato
l’incidente, ai fini della definizione del sinistro, come previsto
dall’articolo 2, paragrafo 2, primo trattino, della presente direttiva o
dall’articolo 1, paragrafo 4, della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio,
del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante
dalla circolazione di autoveicoli.";

2) all’articolo 2, il paragrafo 1
è sostituito dal seguente:

"1. Ogni Stato membro si
astiene dall’effettuare il controllo dell’assicurazione della responsabilità
civile risultante dalla circolazione di veicoli quando
questi stazionano abitualmente nel territorio di un altro Stato membro e quando
questi stazionano abitualmente nel territorio di un paese terzo ed entrano nel
loro territorio provenendo dal territorio di un altro Stato membro. Gli Stati
membri possono tuttavia effettuare controlli non
sistematici dell’assicurazione, a condizione che tali controlli non abbiano un
carattere discriminatorio e avvengano nell’ambito di un controllo non
esclusivamente finalizzato al controllo dell’assicurazione.";

3) l’articolo 4 è modificato come
segue:

a) alla lettera a), secondo
comma:

i) la prima frase è sostituita
dalla seguente:

"Uno Stato membro che
prevede la deroga adotta le misure idonee al fine di assicurare l’indennizzo
dei danni causati nel proprio territorio e nel territorio
degli altri Stati membri da veicoli appartenenti alle suddette persone.";

ii)
l’ultima frase è sostituita dalla seguente:

"Esso notifica alla
Commissione l’elenco delle persone dispensate dall’assicurazione obbligatoria nonché le autorità o gli organismi responsabili
dell’indennizzo. La Commissione pubblica l’elenco.";

b) alla lettera b), il secondo
comma è sostituito dal seguente:

"In tal caso, gli Stati
membri provvedono affinché ai veicoli di cui al primo comma della presente
lettera sia riservato lo stesso trattamento dei veicoli per i quali non vi è stato adempimento dell’obbligo di assicurazione di cui
all’articolo 3, paragrafo 1. L’organismo di indennizzo
dello Stato membro in cui si è verificato l’incidente può allora presentare una
richiesta di indennizzo nei confronti del fondo di garanzia di cui all’articolo
1, paragrafo 4, della direttiva 84/5/CEE nello Stato membro in cui il veicolo
staziona abitualmente.

Dopo un periodo di cinque anni
dalla data di entrata in vigore della direttiva
2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, che
modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e
90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di
autoveicoli, gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito
all’attuazione e all’applicazione pratica della presente lettera. La
Commissione, dopo aver esaminato tali relazioni, presenta, se del caso,
proposte relative alla sostituzione o all’abrogazione
di detta deroga..";

4) agli articoli 6 e 7, paragrafo 1, sono soppressi i termini "o nel
territorio extraeuropeo di uno Stato membro".

Articolo 2

Modifiche della direttiva
84/5/CEE

L’articolo 1
della direttiva 84/5/CEE è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

1. L’assicurazione
di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE copre
obbligatoriamente i danni alle cose e i danni alle persone.

2. Salvo importi maggiori di
garanzia eventualmente prescritti dagli Stati membri, ciascuno Stato membro esige che l’assicurazione sia obbligatoria
almeno per gli importi seguenti:

a) nel caso di danni alle
persone, un importo minimo di copertura pari a 1.000.000 EUR per vittima o a
5.000.000 EUR per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;

b) nel caso di
danni alle cose, 1.000.000 EUR per sinistro, indipendentemente dal numero delle
vittime.

Ove opportuno, gli Stati membri
possono stabilire un periodo transitorio fino a cinque anni dalla data di attuazione della direttiva 2005/14/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, che modifica le direttive del
Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva
2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’assicurazione della
responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, entro il
quale adeguare i propri importi minimi di copertura agli importi di cui al
presente paragrafo.

Gli Stati membri che stabiliscono
il suddetto periodo transitorio ne informano
la Commissione ed indicano la durata del periodo transitorio.

Entro 30 mesi dalla data di attuazione della direttiva 2005/14/CE, gli Stati membri
devono aumentare gli importi di garanzia ad almeno la metà dei livelli previsti
nel presente paragrafo.

3. Ogni cinque anni dall’entrata
in vigore della direttiva 2005/14/CE oppure dal termine dell’eventuale periodo
transitorio di cui al paragrafo 2, gli importi previsti in tale paragrafo sono
oggetto di revisione, in linea con l’indice europeo
dei prezzi al consumo (IPCE) previsto dal regolamento (CE) n. 2494/95 del
Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo
armonizzati.

Gli importi sono adeguati
automaticamente. Essi sono aumentati della variazione percentuale indicata
dall’IPCE per il periodo pertinente, vale a dire il quinquennio immediatamente
precedente la revisione, e sono arrotondati ad un
multiplo di 10.000 EUR. La Commissione comunica al Parlamento europeo e al
Consiglio gli importi adeguati e provvede alla loro pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

4. Ogni Stato membro istituisce o
autorizza un organismo incaricato di risarcire, almeno entro i limiti
dell’obbligo di assicurazione, i danni alle cose o
alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi è
stato adempimento dell’obbligo di assicurazione a norma del paragrafo 1.

Il primo comma fa salvo il
diritto degli Stati membri di conferire o no all’intervento dell’organismo un
carattere sussidiario, nonché quello di disciplinare
la soluzione di controversie fra l’organismo e il responsabile o i responsabili
del sinistro ed altre imprese di assicurazione o istituti di sicurezza sociale
che siano tenuti ad indennizzare la vittima per lo stesso sinistro. Tuttavia,
gli Stati membri non possono autorizzare l’organismo a subordinare il pagamento
dell’indennizzo alla condizione che la vittima dimostri in qualsiasi modo che
il responsabile del sinistro non è in grado o rifiuta di pagare.

5. La vittima può in ogni caso
rivolgersi direttamente all’organismo che, in base ad informazioni
da essa fornitegli su sua richiesta, è tenuto a darle
una risposta motivata circa il pagamento dell’indennizzo.

Gli Stati membri possono tuttavia
escludere il pagamento dell’indennizzo da parte di tale organismo per le
persone che per loro spontanea volontà hanno preso posto nel veicolo che ha
causato il danno, se l’organismo può dimostrare che esse erano al corrente del fatto che il veicolo non era assicurato.

6. Gli Stati membri possono
limitare o escludere il pagamento dell’indennizzo da parte dell’organismo in
caso di danni alle cose causati da un veicolo non
identificato.

Tuttavia, quando l’organismo è
intervenuto per gravi danni alle persone del medesimo incidente a seguito del
quale sono stati causati danni alle cose da un veicolo non identificato, gli
Stati membri non escludono l’indennizzo per danni alle cose in ragione del
fatto che il veicolo non è identificato. Tuttavia, gli Stati membri possono
prevedere una franchigia non superiore a 500 EUR che può essere imputata alla
vittima che ha subito i danni alle cose.

I danni alle persone sono
qualificati come gravi conformemente alla legislazione o alle disposizioni
amministrative dello Stato membro in cui è avvenuto l’incidente. A tale
riguardo, gli Stati membri possono tenere conto, tra l’altro, della necessità o
meno di cure ospedaliere.

7. Gli Stati membri applicano al
pagamento dell’indennizzo da parte dell’organismo le proprie disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative, fatta salva qualsiasi altra pratica più
favorevole alle vittime.

Articolo 3

Modifica della
direttiva 88/357/CEE

All’articolo 12 bis, paragrafo 4,
quarto comma, della direttiva 88/357/CEE, la seconda
frase è soppressa.

Articolo 4

Modifiche della direttiva
90/232/CEE

La direttiva 90/232/CEE è così
modificata:

1) all’articolo 1, fra il primo e
il secondo comma è inserito il comma seguente:

"Gli Stati membri adottano
le misure necessarie affinché qualsiasi disposizione di legge o clausola
contrattuale contenuta in una polizza di assicurazione
che escluda un passeggero dalla copertura assicurativa in base alla circostanza
che sapeva o avrebbe dovuto sapere che il conducente del veicolo era sotto gli
effetti dell’alcol o di altre sostanze eccitanti al momento del sinistro sia
considerata senza effetto per quanto riguarda l’azione di tale
passeggero.";

2) è inserito l’articolo
seguente:

"Articolo 1 bis

L’assicurazione di cui
all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE
copre i danni alle persone e i danni alle cose subiti da pedoni, ciclisti e
altri utenti non motorizzati della strada che, in conseguenza di un incidente
nel quale sia stato coinvolto un veicolo, hanno diritto alla riparazione del
danno conformemente alla legislazione civile nazionale. Il presente articolo
lascia impregiudicata sia la responsabilità civile, sia l’importo dei
danni.";

3) all’articolo 2, il primo
trattino è sostituito dal seguente:

"— coprano, sulla base di un unico premio e per tutta la durata del
contratto, l’intero territorio della Comunità, incluso l’eventuale
stazionamento del veicolo in un altro Stato membro durante il periodo di
validità del contratto, e";

4) sono inseriti gli articoli
seguenti:

"Articolo 4 bis

1. In deroga all’articolo 2,
lettera d), secondo trattino, della direttiva88/357/CEE [1],
quando un veicolo viene spedito da uno Stato membro in un altro, si
considera Stato membro nel quale è situato il rischio lo Stato membro di
destinazione, a decorrere dall’accettazione della consegna da parte
dell’acquirente e per un periodo di trenta giorni, anche se il veicolo non è
stato formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione.

2. Nel caso in cui il veicolo risulti coinvolto in un sinistro durante il periodo di cui
al paragrafo 1 del presente articolo e sia privo di assicurazione, l’organismo
di cui all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 84/5/CEE nello Stato membro
di destinazione è responsabile dell’indennizzo previsto nell’articolo 1 di
detta direttiva.

Articolo 4 ter

Gli Stati membri provvedono
affinché il contraente possa esigere in qualunque momento un’attestazione dello
stato di rischio della garanzia di responsabilità
civile concernente il veicolo o i veicoli coperti da tale contratto almeno
durante gli ultimi cinque anni del rapporto contrattuale, oppure dell’assenza
di sinistri. L’impresa assicurativa, o un organismo eventualmente designato da
uno Stato membro al fine di fornire l’assicurazione obbligatoria ovvero la
suddetta attestazione, rilascia l’attestazione al
contraente entro quindici giorni dalla richiesta.

Articolo 4 quater

Le imprese assicurative non
oppongono franchigie alla persona lesa a seguito di un sinistro per quanto
riguarda la copertura assicurativa di cui all’articolo 3, paragrafo
1, della direttiva 72/166/CEE.

Articolo 4 quinquies

Gli Stati membri provvedono
affinché le persone lese a seguito di un sinistro, causato da un veicolo
assicurato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE,
possano avvalersi di un diritto di azione diretta nei
confronti dell’impresa che assicura contro la responsabilità civile la persona
responsabile del sinistro.

Articolo 4 sexies

Gli Stati membri istituiscono la
procedura prevista dall’articolo 4, paragrafo 6, della
direttiva 2000/26/CE [2] per la definizione dei sinistri provocati da un
veicolo assicurato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva
72/166/CEE.

In caso di incidenti
che possono essere definiti mediante il sistema degli uffici nazionali
d’assicurazione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 72/166/CEE,
gli Stati membri stabiliscono la stessa procedura di cui all’articolo 4,
paragrafo 6, della direttiva 2000/26/CE. Ai fini dell’applicazione di detta
procedura, ogni riferimento all’impresa assicurativa si intende
come un riferimento agli uffici nazionali d’assicurazione di cui all’articolo
1, punto 3, della direttiva 72/166/CEE.

5) all’articolo 5, il paragrafo 1
è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri
provvedono affinché, fatti salvi gli obblighi loro derivanti dalla direttiva
2000/26/CE, i centri di informazione
istituiti o riconosciuti a norma dell’articolo 5 di tale direttiva forniscano
le informazioni di cui al suddetto articolo a
tutte le persone coinvolte in un incidente stradale causato da un veicolo
assicurato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva
72/166/CEE."

Articolo 5

Modifiche della direttiva
2000/26/CE

La direttiva 2000/26/CE è modificata come segue:

1) è inserito il seguente
considerando 16 bis:

"(16 bis) Ai sensi del
combinato disposto dell’articolo 11, paragrafo 2, e dell’articolo
9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio,
del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,
la parte lesa può citare in giudizio l’assicuratore della responsabilità civile
nello Stato membro in cui essa è domiciliata.

2) all’articolo 4, il paragrafo 8
è sostituito dal seguente:

"8. La nomina del mandatario
per la liquidazione dei sinistri non costituisce di per sé l’apertura di una
succursale ai sensi dell’articolo 1, lettera b), della direttiva
92/49/CEE e il predetto mandatario non è considerato uno stabilimento ai
sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 88/357/CEE, né

uno
stabilimento ai sensi della convenzione di Bruxelles, del 27 settembre 1968,
concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione di decisioni in
materia civile e commerciale, per quanto riguarda la Danimarca, uno
stabilimento ai sensi del regolamento (CE) n. 44/2001, per quanto riguarda gli
altri Stati membri.

3) all’articolo
5, paragrafo 1, lettera a), il punto 2) ii) è soppresso;

4) è inserito il seguente
articolo 6 bis:

"Articolo 6 bis

Organismo centrale

Gli Stati membri adottano tutte
le misure necessarie per agevolare la fornitura, in tempo utile, alle vittime,
ai loro assicuratori o ai loro rappresentanti legali,
dei dati di base necessari per la liquidazione dei danni.

Tali dati di base sono, all’occorrenza,
messi a disposizione in forma elettronica in un deposito centrale in ciascuno
Stato membro e sono accessibili alle parti interessate su loro esplicita
richiesta."

Articolo 6

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in
vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro il/l’11
giugno 2007. Essi ne informano immediatamente
la Commissione.

Quando
gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento
alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto
della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise
dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri possono,
conformemente al trattato, mantenere o mettere in vigore
disposizioni più favorevoli alla persona lesa di quelle necessarie per
conformarsi alla presente direttiva.

3. Gli Stati membri comunicano
alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che
essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in
vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.

Articolo 8

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari
della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 11
maggio 2005.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. P. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

N. SCHMIT