Imprese ed Aziende

Wednesday 11 May 2005

La nuova definizione di piccole e medie imprese. Ministero delle Attività Produttive Decreto 18 aprile 2005

La nuova definizione di piccole e medie imprese.

Ministero delle Attività Produttive Decreto 18 aprile 2005

IL MINISTRO

Visto il decreto del Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato 18 settembre 1997 relativo alladeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

Vista la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003, che sostituisce a decorrere dal 1° gennaio 2005 la raccomandazione della Commissione europea 96/280/CE del 3 aprile 1996;

Visti i Regolamenti CE n. 363/2004 e n. 364/2004 della Commissione europea del 25 febbraio 2004, recanti modifiche rispettivamente ai Regolamenti CE n. 68/2001 e n. 70/2001, che in Allegato riportano ai fini della definizione delle piccole e medie imprese lestratto della citata raccomandazione 2003/361/CE;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 concernente la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese ed in particolare larticolo 2, comma 2, che prevede che la definizione di piccola e media impresa sia aggiornata con decreto del Ministro delle attività produttive in conformità alle disposizioni dellUnione europea;

Considerata la necessità di fornire chiarimenti in merito alle modalità di applicazione dei criteri da utilizzare per il calcolo della dimensione delle imprese;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto fornisce le necessarie indicazioni per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive e si applica alle imprese operanti in tutti i settori produttivi.

Art. 2.

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:

a) hanno meno di 250 occupati, e b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

2. Nellambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa limpresa che:

a) ha meno di 50 occupati, e b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

3. Nellambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa limpresa che:

a) ha meno di 10 occupati, e b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

4. I due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 2 e 3 sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.

5. Ai fini del presente decreto:

a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, sintende limporto netto del volume daffari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dellimposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume daffari;

b) per totale di bilancio si intende il totale dellattivo patrimoniale;

c) per occupati si intendono i dipendenti dellimpresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dellimpresa e legati allimpresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.

6. Fatto salvo quanto previsto per le nuove imprese di cui al comma 7:

a) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dellultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dallultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda lattivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974 n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile;

b) il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui alla precedente lettera a).

7. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dellattivo patrimoniale risultanti alla stessa data.

Art. 3.

1. Ai fini del presente decreto le imprese sono considerate autonome, associate o collegate secondo quanto riportato rispettivamente ai successivi commi 2, 3 e 4.

2. Sono considerate autonome le imprese che non sono associate né collegate ai sensi dei successivi commi 3 e 5.

3. Sono considerate associate le imprese, non identificabili come imprese collegate ai sensi del successivo comma 5, tra le quali esiste la seguente relazione: unimpresa detiene, da sola oppure insieme ad una o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di unaltra impresa.

La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati allimpresa richiedente:

a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;

b) università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;

c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;

d) enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

4. Nel caso in cui limpresa richiedente lagevolazione sia associata, ai sensi del comma 3, ad una o più imprese, ai dati degli occupati e del fatturato o dellattivo patrimoniale dellimpresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due), i dati dellimpresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dellimpresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate allimpresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dellimpresa o dai conti consolidati nei quali limpresa è ripresa tramite consolidamento.

5. Sono considerate collegate le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:

a) limpresa in cui unaltra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nellassemblea ordinaria;

b) limpresa in cui unaltra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare uninfluenza dominante nellassemblea ordinaria;

c) limpresa su cui unaltra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare uninfluenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;

d) le imprese in cui unaltra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

6. Nel caso in cui limpresa richiedente lagevolazione sia collegata, ai sensi del comma 5, ad una o più imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate allimpresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, ai dati dellimpresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali di cui al comma 4.

7. La verifica dellesistenza di imprese associate e/o collegate allimpresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese.

8. Ad eccezione dei casi riportati nel precedente comma 3, unimpresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.

9. Limpresa richiedente è considerata autonoma nel caso in cui il capitale dellimpresa stessa sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è posseduto e limpresa medesima dichiari di poter presumere in buona fede linesistenza di imprese associate e /o collegate.

Art. 4.

1. Sulla base delle disposizioni comunitarie vigenti le definizioni oggetto del presente decreto si applicano:

a) per i regimi di aiuto notificati ed autorizzati antecedentemente al 1° gennaio 2005, dalla data di approvazione da parte della Commissione europea delle notifiche, effettuate dallAmministrazione competente, di adeguamento alla definizione di PMI di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003;

b) per i nuovi regimi di aiuto istituiti a partire dal 1° gennaio 2005 sulla base dei Regolamenti (CE)

di esenzione n. 70/2001 e n. 68/2001 del 12 gennaio 2001, come modificati dai Regolamenti (CE)

n. 364/2004 e n. 363/2004 del 25 febbraio 2004, a decorrere dal 1° gennaio 2005;

c) per i regimi di aiuto per i quali la comunicazione di esenzione alla Commissione ai sensi dei regolamenti di cui alla precedente lettera b) è intervenuta antecedentemente al 1 gennaio 2005 e che non prevedono esplicitamente lapplicazione della nuova definizione di PMI a partire dal 1°

gennaio 2005, a decorrere dalla data di comunicazione alla Commissione europea, da parte dellAmministrazione competente, di adeguamento alla definizione di PMI di cui alla raccomandazione 2003/361/CE;

d) per gli aiuti concessi secondo la regola de minimis di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Per i regimi di aiuto gestiti dal Ministero delle attività produttive, di cui allelenco riportato nellAllegato n. 6, le definizioni oggetto del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto medesimo, essendo state espletate le procedure di comunicazione e di notifica di cui al precedente comma 1.

3. Al fine di assicurare unomogenea applicazione sul territorio delle definizioni del presente decreto, le amministrazioni competenti provvedono ad effettuare per i regimi di propria competenza contestualmente le notifiche e le comunicazioni predette, ed a comunicare sulle rispettive Gazzette Ufficiali ovvero sui rispettivi organi di informazione ufficiali lelenco dei regimi di aiuto per i quali si applicano le citate disposizioni.

4. La Direzione Generale Sviluppo Produttivo e Competitività, Ufficio C3, del Ministero delle attività produttive fornisce alle amministrazioni che ne facciano richiesta il necessario supporto tecnico per lattuazione delle procedure di cui al precedente comma 3.

5. Le note esplicative sulle modalità di calcolo dei parametri dimensionali riportate in Appendice costituiscono parte integrante del presente decreto.

6. In allegato sono riportati alcuni schemi che agevolano la determinazione della dimensione aziendale.

7. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2005

IL MINISTRO

Firmato Marzano