Imprese ed Aziende

Monday 29 October 2007

La nuova definizione di imprenditore ai fini dell’ assoggettabilità al fallimento.

La nuova definizione di
imprenditore ai fini dell’assoggettabilità al fallimento.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PORDENONE

547/07 Reg. Sent. Data del
deposito 10 OTT. 2007

Il Tribunale Penale di PORDENONE
– Sezione Penale

Composto dai magistrati:

Dott. GAETANO APPIERTO –
Presidente (est.)

Dott. PIERA BINOTTO – Giudice

Dott. FRANCESCO SAVERIO MOSCATO –
Giudice

all’udienza
del 2 ottobre 2007 ha
pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei
confronti di:

1) G. W.

-LIBEROCONTUMACE-

2) G. L.

– LIBERO CONTUMACE –

imputati

(V.
FOGLIO ALLEGATO)

Con l’intervento del Pubblico
Ministero Dr. F. GIANNONE – SOST. PROCURATORE –

e di
avv. A. Di Pietro difensore di fiducia per entrambi gli imputati

Le parti hanno
concluso come segue: il PM: per capo B): assoluzione; per capo A): mesi 9 di
reclusione ciascuno.

Il difensore degli imputati:
assoluzione con la formula più ampia per entrambi i capi di imputazione.

IMPUTATI

a) del reato previsto e punito dagli
artt. 216 comma 1 n. 2), 223 comma 1 R.D. 16 marzo
1942 n. 267, perché, nella loro qualità di soci ed amministratori (dalla
costituzione sino al fallimento) della "F.LLI G. di G. W. & C.
S.n.c.", dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Pordenone in
data 21.9.2005, tenevano il libri e le altre scritture
contabili della società in guisa da non renderne possibile la ricostruzione del
patrimonio o del movimento degli affari; in particolare, tenevano unicamente il
registro acquisti IVA, il registro dei corrispettivi ed il registro dei cespiti
ammortizzabili, aggiornandoli fino al 31.12.2002 ed omettendone la tenuta
successivamente a tale data.

In Pordenone, il 21 settembre
2005

b) del reato previsto e punito dagli
artt. 217 comma 4 n. 4), 224 n. 1) RD. 16 marzo 1942
n. 267, perché, nella loro’ qualità di soci ed
amministratori ((dalla costituzione sino al fallimento) della "F.LLI G. di
G. W. & C. S.n.c.", dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di
Pordenone in data 21.9,2005, aggravavano il dissesto della società; versante M
stato di insolvenza già dal secondo semestre dell’anno 2003, astenendosi dal
richiederne il fallimento

In Pordenone, il 21 settembre
2005 Con la recidiva infraquinquennale per G. W.

Motivazione

Con decreto del 13/06/07 il GUP –
sede – disponeva il giudizio a carico di G. W. e G. L. per i reati ex artt. 216
e 217 L.F.

Ipotizzava l’accusa che i
prevenuti, quale soci ed amministratori della snc
"Fratelli G. di G. W. & C." con sede in
Pordenone, avente ad oggetto attività di gestione bar e ristoranti, nonché
somministrazione di bevande ed alimenti, dichiarata fallita con sentenza del
Tribunale di Pordenone del 21/9/05, avessero tenuto i libri e le altre
scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del
patrimonio o del movimento degli affari. In particolare, gli imputati, in
regime di contabilità semplificata, avrebbero tenuto il libro cespiti
ammortizzabili, il registro acquisti IVA ed il registro dei corrispettivi,
aggiornandoli solo sino al 31/12/02.

Ipotizzava, inoltre, il PM che i
fratelli G. avessero aggravato lo stato di dissesto
della società, versante in stato di insolvenza già dal secondo semestre 2003,
astenendosi dal richiederne il fallimento.

A dibattimento, le parti
acconsentivano all’utilizzazione della relazione del Curatore ed allegati. Si
raccoglieva la deposizione del Curatore, dott. Fabris, integrativa della
relazione su alcuni aspetti specifici della vicenda.

Esaurita, pertanto, l’istruttoria
come la successiva discussione, previa camera di consiglio, il Tribunale dava
lettura del dispositivo in calce alla presente motivazione.

Dalla relazione del Curatore,
integrata dalla deposizione dibattimentale, emerge in modo incontrovertibile:

– che la snc Fratelli G., con
soci ed amministratori da identificarsi negli odierni prevenuti, era stata
costituita il 31/3/00, il capitale sociale ammontava a lire un milione; mentre
l’oggetto dell’impresa si sostanziava nell’attività di somministrazione cibi e
bevande nonché gestione bar e ristoranti;

– dagli esordi e, senza soluzione
di continuità, sino al fallimento, gli esercizi annuali si erano chiusi con
risultato insoddisfacente, essendo immanente la problematica di costi
(rappresentati, massimamente, dai canoni d’affitto dei locali e dell’azienda)
sovradimensionati rispetto alle potenzialità commerciali dell’impresa;

– le scritture obbligatorie, in
contabilità semplificata, erano aggiornate al 31 dicembre 2002, non essendo più
state predisposte sino al fallimento.

– che l’ammontare complessivo
degli investimenti della snc, pur considerando tutte le voci dell’attivo
patrimoniale, era estremamente esiguo, certamente inferiore ad una decina di
milioni di lire, avendo la ditta condotto in locazione
locali ed azienda, sostanziandosi il compendio degli investimenti nell’acquisto
di modesti strumenti di lavoro. Tanto emergeva, tra l’altro, proprio dal libro
dei cespiti ammortizzabili, regolarmente tenuto sino al 31/12/02, senza che
alcun elemento, anche solo vagamente indiziario, permettesse di sospettare
l’acquisto di macchinari nel periodo successivo e sino al fallimento
intervenuto nel settembre 2005, nonostante in punto mancasse una contabilità
aggiornata (sul punto vedi infra);

– che i ricavi lordi medi degli
ultimi tre anni di attività, come registrata nei libri di acquisti IVA e
corrispettivi tenuti regolarmente sino al 31/12/02, ammontavano ad euro 41.000
circa (conteggiando le annualità 2000-2002);

– che la snc risultava aver
cessato l’attività, quanto meno di fatto, già nel
primo semestre 2003, essendo intervenuto ancora nel marzo di quello stesso anno
l’intimazione di sfratto per morosità del proprietario dell’immobile e non
risultando insinuazioni di sorta dei fornitori relative a consegne effettuate
nel 2003. Attesa la formale comunicazione di cessazione attività, comunque
formulata a far data dal 31/12/03, appare, pertanto, evidente al Collegio che
nel periodo successivo alle registrazioni effettuate, la snc non abbia più operato (trovando empirica spiegazione, in questo
senso, il mancato aggiornamento delle scritture), in quanto non risulta
possibile gestire un esercizio di ristorazione senza il pieno utilizzo dei
locali e senza continuamente rifornirsi dei prodotti destinati ai consumatori
finali;

– che la situazione di dissesto,
come palesatasi nel dicembre del 2002 e, comunque, nel secondo semestre del
2003, non risultava significativamente aggravata dal ritardato ricorso alle
procedure fallimentari, maturandosi, di fatto, nel periodo oggetto di
contestazione sub b), solo i canoni di locazione impagati (come impagati
risultano i ratei pregressi).

Orbene, reputa il Tribunale che sia di preliminare rilevanza, alla luce delle emergenze
sopra rappresentate, la questione relativa alle modifiche apportate alla
normativa fallimentare introdotte dal D.Lvo 5/06.

In particolare, ai sensi
dell’art. 1 comma 2° L.F., come novellato dall’art. 1
del D.Lvo citato, è imprenditore commerciale "non piccolo", quindi
assoggettabile al fallimento, colui che abbia investito nell’impresa un
capitale non inferiore ad euro trecentomila ovvero abbia realizzato ricavi
lordi, calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall’inizio dell’attività
(se di durata inferiore) per un ammontare complessivo annuo superiore ad euro
duecentomila.

Nel caso in esame la relazione
del Curatore, integrata dalla deposizione dibattimentale, evidenzia come la
"Fratelli G." non
abbia superato alcuno dei due parametri fissati dall’art. 1 co. 2° L.F. per
cui, alla data odierna, gli imputati, come amministratori della snc, se pur
insolventi, non sarebbero assoggettabili al fallimento, rientrando la società
di persone ed i singoli soci nella nozione di "piccolo imprenditore".

Nulla rileva, sul punto, la
circostanza che la contabilità non sia stata tenuta
tra il 1/1/03 e la data del fallimento (21/9/05), emergendo dalle risultanze
processuali come la ditta avesse di fatto cessato di operare in quel periodo,
potendosi escludere che durante il citato lasso di tempo – se pur non
formalmente contabilizzato – fossero stati effettuati investimenti o si fossero
prodotti ricavi rilevanti e, comunque superiori, ai limiti introdotti dalla
novella legislativa.

Tale situazione configura, a
parere del giudicante, un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo,
disciplinato dall’art. 2 co 2° cp, in base al quale i fatti ascritti agli
odierni imputati erano astrattamente previsti come reato
al momento della consumazione del fatto, ma attualmente non sono più
configurabili come tali.

Non ignora il Tribunale
l’esistenza di un indirizzo giurisprudenziale contrario, di cui appaiono
espressione sentenze, peraltro, riferibili a questioni che non sembrano
affrontare od approfondire l’istituto della successione delle leggi penali nel
tempo come regolato dall’art. 2 cp, con specifico riferimento alla qualità del
soggetto proprio del reato.

Tuttavia, si reputa che la
vicenda in oggetto trovi soluzione maggiormente condivisibile nel principio
statuito dalla nota pronuncia delle Sezioni Unite "Tuzet" secondo cui
"per legge incriminatrice deve intendersi il complesso di tutti gli
elementi rilevanti ai fini della descrizione del fatto. Tra questi elementi,
nei reati propri – 2 cp" (Cass. Sez. U. sent. 23/5/87, Tuzet in Cass. Pen.
1987, n. 1740).come quello in esame – è indubbiamente compresa la qualità del
soggetto attivo. Se ne deve dedurre che, se la novatio legis riguarda la
qualità del soggetto attivo, non può che applicarsi in favore di quel soggetto
il principio di retroattività della legge più favorevole affermato dall’art. 2
cp, con specifico riferimento alla qualità del soggetto proprio del reato.

Invero, non par dubbio che i
fatti ascritti ai G., se commessi attualmente, non costituirebbero il delitto
di bancarotta fraudolenta o bancarotta semplice, mancando uno degli elementi
costitutivi del reato ovvero la qualità dell’imprenditore, come assoggettabile
al fallimento e, conseguentemente, la stessa possibilità di dichiarare fallita
la snc di riferimento, non vertendo la novatio legis, rilevante nel caso di
specie, su mere norme civilistiche quali, per esempio, i limiti temporali entro
cui deve intervenire la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento,
applicabili al socio illimitatamente responsabile della società fallita.

Deve, pertanto, concludersi:

– che se norma incriminatrice
deve intendersi la statuizione che regola e definisce la struttura essenziale e
circostanziale del reato, comprese le fonti extrapenali che contribuiscono ad
integrare la fattispecie penale, qualsiasi modifica delle fonti integratrici
che comporti un mutamento della norma incriminatrice
deve essere disciplinata dai principi stabiliti nell’art. 2 cp;

– che nel caso di specie la
novella introdotta dall’art. 1 D. Lvo 5/06 ha rimodulato la qualità del
soggetto proprio del reato di bancarotta, ritenendo non più assoggettabile al
fallimento il "piccolo imprenditore" che non abbia superato i due
limiti fissati dall’art. 1 comma 2°;

– che la citata novella si
risolve in una modifica strutturale del reato perché inerisce alla qualità del
soggetto proprio e, pertanto, non più attribuisce disvalore sociale, penalmente
rilevante, alla condotta irregolare del piccolo imprenditore.

Ne deriva l’assoluzione degli
imputati per il reato sub a) in quanto, pur non avendo adeguatamente tenuto la
contabilità obbligatoria dell’impresa, per le dimensioni dell’iniziativa
economica, essa deve inquadrarsi nella nozione di "piccolo imprenditore"
ex art. 1 comma 2° L.F. novellato, non più assoggettabile al fallimento,
venendo meno l’essenziale ed imprescindibile qualità del soggetto proprio del
reato di bancarotta.

Per ragioni di completezza appare
opportuno evidenziare, comunque, che il reato sub a) ` andrebbe riqualificato
nella fattispecie di bancarotta semplice, essendo emerso che la mancata tenuta
delle scritture obbligatorie tra il 1/1/03 ed il fallimento non aveva
pregiudicato – contrariamente a quanto ipotizzato dal PM – la ricostruzione del
patrimonio e/o degli affari, in danno dei creditori, essendo intervenuta tale
movimentazione per la "Fratelli G." solo nel periodo (documentato e contabilizzato) tra la
costituzione ed il 31/12/02, mentre nel periodo successivo la ditta non era più
operante, prima di fatto, poi di diritto (comunicazione cessazione attività dal
31/12/03).

Così pure va osservato come la
stessa deposizione del Curatore, confortata dai dati contabili contenuti nella
relazione ex art. 33 L.F., permetta di affermare che alcun aggravamento al dissesto
sia derivato dal ritardato ricorso alle procedure concorsuali tra il secondo
semestre 2003 ed il fallimento dichiarato, essendosi formata la situazione
deficitaria ancora alla fine dell’anno 2002, senza che il decorso del tempo
abbia apportato significative modifiche in pejus a quanto in precedenza
cristallizzatosi.

Ne deriva che in ordine al reato
sub b) dovrà pronunciarsi, perchè più favorevole, sentenza assolutoria per
carenza dell’elemento oggettivo del reato (la condotta tipica prevista e punita
dalla norma).

P.Q.M.

Letto l’art. 530 cpp,

assolve
G. W. e G. L. dal reato sub b) perché il fatto non sussiste;

assolve
gli imputati dal reato sub a) perchè il fatto non è più previsto dalla legge
come reato.

Pordenone, 2 ottobre 2007