Penale

Thursday 12 February 2004

La nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omesso interrogatorio richiesto dall’ indagato ex art. 415 bis c.p.p.- Cassazione Sezione quarta penale (cc) sentenza 6 novembre 2003-14 gennaio 2004, n. 704

La nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omesso interrogatorio richiesto dall’indagato ex art. 415 bis c.p.p.

Cassazione – Sezione quarta penale (cc) – sentenza 6 novembre 2003-14 gennaio 2004, n. 704

Presidente Battisti – relatore Bianchi

Ricorrente Pm in proc. Gallo ed altri

Motivi della decisione

Il Pm presso il Tribunale di Roma ricorre per la cassazione dell’ordinanza del 10 febbraio 2003 del Gup, con la quale veniva dichiarata la nullità della richiesta di citazione a giudizio di Gallo Giuliano, la separazione degli atti relativi al medesimo e la restituzione degli atti al Pm per l’ulteriore corso.

Lamenta che il giudice ha pronunciato una nullità non prevista dalla legge e che l’atto è abnorme in quanto ha determinato una indebita regressione del procedimento.

Il ricorso è fondato.

Il provvedimento impugnato, che ha dichiarato una nullità non prevista dalla legge, ha determinato una indebita regressione del procedimento e pertanto si è posto quale provvedimento abnorme che legittima il presente ricorso.

Giova riportare il testo del provvedimento adottato dal Gup nella trascrizione che, data la scarsa leggibilità del provvedimento stesso, ne ha effettuato il Pm ricorrente: «il Gup, rilevato che la richiesta di rinvio a giudizio del 15 ottobre 2003 non è stata preceduta dall’invito a comparire per rendere l’interrogatorio tempestivamente richiesto; che infatti detto invito all’imputato Gallo non è stato notificato né con il rispetto del termine a comparire di tre giorni di cui all’articolo 375, comma 4, Cpp né con il rispetto del minor termine eventualmente fissato dal Pm in caso di urgenza; che detta omissione, lunghi dal costituire ed integrare un’ipotesi di nullità relativa, incide direttamente, compromettendole, sulle facoltà connesse con il diritto di difesa, non avendo consentito alla parte (rectius all’imputato) di apprestare la difesa giacché nessun termine ha lasciato per la preparazione dell’atto richiesto; che l’omissione è causa di nullità della richiesta di rinvio a giudizio del Gallo Giuliano».

Osserva il Pm ricorrente che evidentemente la nullità è stata dichiarata sull’erroneo presupposto che l’interrogatorio chiesto dall’indagato, cui il Pm è obbligato a procedere a norma dell’articolo 415bis, comma 3, debba essere preceduto da un avviso all’indagato da effettuarsi almeno tre giorni prima dell’atto, così come stabilito dall’articolo 375, comma 4; ma tale avviso, secondo lo stesso Pm non è invece dovuto, data la diversa natura dell’interrogatorio in questione rispetto a quello che si effettua ad iniziativa dell’organo dell’accusa e tenuto conto del fatto che a sollecitare l’atto è lo stesso indagato, che ha già ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, conosce l’imputazione a suo carico ed ha potuto prendere visione degli atti depositati dal Pm; si tratterebbe peraltro di una nullità a regime intermedio, non tempestivamente eccepita e comunque sanata dall’effettuazione dell’atto stesso.

Tali rilievi sono fondati.

Non ritiene il Collegio che il mancato rispetto del termine di preavviso di cui all’articolo 375, comma 3, comporti la nullità dell’interrogatorio ex articolo 415bis. Deve al riguardo tenersi presente l’articolo 416, comma 1, Cpp secondo il quale «La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall’avviso previsto dall’articolo 415bis, nonché dall’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio ai sensi dell’articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all’articolo 415bis, comma 3, Cpp». La disposizione, come è evidente, si limita a richiamare il comma 3 dell’articolo 375 e ciò assume il significato, secondo il Collegio, stante il principio di tassatività delle nullità, di limitare la nullità della richiesta di rinvio a giudizio alla mancanza di quelle formalità indispensabili per rendere possibile l’interrogatorio, quale appunto l’invito a comparire, senza però estenderla al rispetto di quegli altri presupposti (termine per preparare la difesa, stabilito dall’articolo 375, comma 4) che sono invece previsti allorché si procede all’interrogatorio nel coso delle indagini preliminari.

Peraltro l’assunzione dell’interrogatorio ha comportato sicuramente la sanatoria di ogni eventuale nullità, a norma dell’articolo 183 lettera b) Cpp che prevede la sanatoria dell’atto se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio lo stesso era preordinato, né la parte ha eccepito alcunché nel corso dell’interrogatorio stesso, come sarebbe stato suo onere atteso che, ammesso per pura ipotesi che si fosse in presenza di una nullità, si sarebbe trattato comunque di una nullità a regime intermedio.

PQM

La Corte annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e ordina trasmettersi gli atti per l’ulteriore corso al Gup di Roma.