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Tuesday 05 February 2008

La nozione di seminterrato in urbanistica

La nozione di seminterrato in
urbanistica

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV –
sentenza 29 gennaio 2008 n. 271 – Pres. Vacirca, Est. Aureli – Centrella
Alessandro ed altro (Avv. Acone) c. Comune di Montemiletto (Avv. Imbriani) e
Centrella Augusto (Avv. Cicenia) – (annulla T.A.R. Campania – Salerno, Sez. II,
del 21 luglio 2005, n. 1320).

R E P U B B
L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul
ricorso in appello n. 8859 R.G. dell’anno 2006, proposto da Centrella
Alessandro nato a Montemiletto il 12 maggio 1948, e da Centrella Alessandro
nato ad Avellino il 30 giugno 1966, quale procuratore di Centrella Rinaldo,
entrambi rappresentati e difesi dall’avv Modestino Acone, con il quale
elettivamente domiciliano in Roma, via Buccari n. 3 (presso la sig.ra Maria
Teresa Acone);

contro

il
Comune di Montemiletto, in persona del sindaco in carica rappresentato e difeso
dall’avv. Attilio Imbriani, con il quale elettivamente domicilia in Roma via
Bardanzellu n.71 (studio avv Enzo Giardiello)

e nei
confronti

Centrella Augusto, rappresentato
e difeso dall’avv. Domato Cicenia ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Alberto Guglielmotti n.2 (studio avv. Stefano Brizi),

per
l’annullamento

della
sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sede di Salerno,
sez. II^, del 21 luglio 2005 n. 1320;

Visto il ricorso in appello con i
relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in
giudizio della parti appellate;

Viste le memorie prodotte dalle
parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;

Visti tutti gli atti di causa;

relatore
alla pubblica udienza dell’11 dicembre 2007 il Cons. Sandro Aureli;

Uditi, altresì, gli avv.ti Acone
Modestino e Lentini su delega dell’avv. Donato Cicenia;

Ritenuto in fatto e considerato
in diritto:

FATTO

Gli attuali appellanti hanno
impugnato in primo grado la concessione edilizia n. 1772 del 30 marzo 1995,
insieme agli atti ad essa connessi, che il sindaco del
Comune di Montemiletto ha rilasciato ad Augusto Centrella per la sanatoria di
opere riguardanti l’aumento dell’altezza del piano sottotetto e per assentire
alcuni interventi in variante di precedenti titoli edilizi, relativi tutti a
fabbricato situato in via Serra.

Il giudice di primo grado, con la
sentenza impugnata, e meglio descritta in epigrafe, ha respinto il ricorso.

Con il gravame in esame, gli
appellanti contestano radicalmente le argomentazione
sviluppate dal primo giudice, rinvenendovi errori di fatto e di diritto nel
ritenere legittimo ed assentibile l’intervento, nonostante l’eccesso di volumetria
realizzata in contrasto con le prescrizioni urbanistiche

La parte appellata ha eccepito la
tardività dell’appello ed ha chiesto la conferma della sentenza impugnata,
sviluppando gli stessi argomenti utilizzati nella sentenza gravata.

Anche l’Amministrazione comunale
ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.

Con breve memoria gli appellanti
hanno replicato all’eccezione di tardività dell’appello.

All’udienza dell’11 dicembre
2007, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

L’eccezione di tardività del
gravame sollevata dall’appellato ing. Centrella non può essere accolta.

Assume quest’ultimo che la
notifica dell’appello effettuata utilizzando il termine annuale, in data 26
ottobre 2006, è tardiva rispetto alla data del deposito della sentenza
impugnata, giacchè avvenuto il 21 luglio 2005.

Tardività che non viene meno anche se debbono non essere conteggiati i periodi di
sospensione dei termini processuali di cui alla legge 742/1969.

Sennonché, seguendo un orientamento
di questo Consesso da cui non v’è ragione di discostarsi, deve essere osservato
in punto di fatto che la notifica del gravame è stata effettuata
dall’appellante anche nell’antecedente giorno 18 ottobre 2006, e quindi
tempestivamente, sia nei riguardi di entrambe le parti del giudizio di primo,
vale a dire sia la parte privata che l’amministrazione comunale.

La notifica eseguita il giorno 26
ottobre 2007 ha
riguardato soltanto la parte privata ed è di quella effettuata il giorno 18 una
ripetizione, resasi necessaria per essersi trasferito il domiciliatario del
difensore di quest’ultima dal domicilio indicato dalla sentenza impugnata, ed
utilizzato dall’appellante ex art. 330 c.p.c.

Alla luce di quanto precede,
essendo quest’ultima notifica nulla ma non inesistente, e non avendo
l’eccepiente dato prova della possibilità di conoscere il mutamento del proprio
domicilio, deve ritenersi che tale nullità sia stata senz’altro sanata con
l’avvenuta costituzione della parte, ancorchè tardiva rispetto al termine di
trenta giorni stabilito per controdedurre dall’art. 37, co. 1° r.d. 1054/1924
(v. Cons. Stato, sez. V, 30.08.2005 n. 4415; Cons. Stato, sez. IV, 26 luglio
2003, n. 5311).

L’eccezione deve pertanto essere
respinta.

Venendo al merito della
controversia, deve essere rilevato che assume importanza decisiva ai fini della
definizione della lite, la questione concernente l’eccesso della volumetria
dedotto dagli appellanti invocando l’art. 26 del p.r.g. del Comune di Montemiletto,
prescrivente il limite di 500 mc per i volumi residenziali.

In particolare, occorre stabilire
se con l’intervento assentito dalla concessione edilizia impugnata in primo
grado, detto limite sia stato superato, come
sostengono appunto gli appellanti, ovvero sia rimasto al di sotto, cioè in
misura pari a 495,75 mc, non dovendosi considerare ai fini del calcolo
dell’anzidetta volumetria complessiva residenziale prescritta, il primo livello
del fabbricato, che l’appellato con il consenso del <Comune ha realizzato,
dando ad esso la destinazione a "garage" ed "atrio", e
facente parte, in particolare, del seminterrato.

In siffatta situazione, la Sezione ritiene
indispensabile ai fini del decidere, definire le condizioni che occorrono per
identificare il seminterrato di un fabbricato destinato ad uso residenziale.

Al riguardo, non può essere
condiviso quanto argomentato dal primo giudice, con il conforto del consulente
tecnico della parte privata ed in dichiarato dissenso dalla valutazione del
consulente tecnico d’ufficio.

Seguendo un orientamento
risalente ma confermato in seguito, dal quale la Sezione non ritiene di
discostarsi "ai fini del computo della volumetria del fabbricato è
computabile il volume che superi il piano di campagna o quello che sopravanza
lo sbancamento del livello zero, non già la cubatura sottostante, come deve
essere considerato il piano seminterrato" (Cfr. Cons. Stato, V Sez., 4 agosto 1986 n. 390)

Un seminterrato, in particolare,
è tale, quindi, se in ogni sua parte rimane al di sotto del piano di campagna o
del livello zero di sbancamento, essendo compatibile con tale situazione, nei
limiti ritenuti dalle norme comunali, che parte della struttura sopravanzi il
piano di campagna o la quota zero, per quanto strettamente necessario per
assicurare una sufficiente areazione e luminosità, ovvero, che rimanga scoperta
in larghezza per realizzare un accesso dall’esterno.

Consegue, in virtù delle su descritte necessarie caratteristiche, funzionali
all’isolamento della struttura, della residenza soprattutto, dal terreno
circostante in cui è immersa, che non è consentito utilizzare il seminterrato
per usi residenziali, dovendo altrimenti considerarsene la volumetria nel
calcolo della cubatura massima consentita, mentre possono essere in esso
consentiti soltanto usi al servizio o per la migliore utilizzazione di
quest’ultimi.

Le ricadute di quanto sopra
chiarito, comportano che il primo livello dell’abitazione assentita con
l’impugnata concessione edilizia, al cui interno sono stati collocati spazi
destinati ad "atrio" dell’abitazione medesima e "garage",
poiché presenta, indiscutibilmente, una intera parete
esterna completamente fuori terra, non può qualificarsi come seminterrato,
ancorché degli altri tre lati di essa, due siano completamente interrati, e
l’altro sia chiuso da un muro di altra proprietà posto al di sotto del piano di
campagna.

In questa situazione,
esattamente, pertanto, il c.t.u. nominato dal giudice di primo grado,
interpretando in modo corretto l’art.26 del p.r.g. del Comune di Montemiletto,
ancorchè la sua altezza dal lato fuori terra non supera i metri 2,00, ha
incluso il primo livello dell’abitazione dell’appellato, la cui volumetria è
pari a 102,07 mc, nella cubatura computabile ai fini del rispetto del limite di
500 mc residenziali prescritti da tale norma, con la conseguenza che la
cubatura complessiva è risultata essere pari non a 494,75 mc.,
ma a 596,82 mc., maggiore di quella assentibile.

Detta norma, invero, proprio per
evitare l’utilizzazione a fine residenziale del seminterrato, prevede che
"…ai fini del computo della cubatura si farà riferimento al piano di
calpestio del primo livello fuori terra, sempre che l’eventuale seminterrato
non ecceda per l’altezza dal piano di campagna i metri 2,00…" .

Coerentemente a detta sua
finalità, la norma in esame deve essere allora intesa nel senso rigoroso che
tale ammissibile altezza deve essere eccedente, deve cioè sopravanzare il piano
di campagna esistente e non trovarsi al di sotto di esso
ovvero della sua linea ideale, come avviene, invece,nel caso in esame.

Infatti, la parete d’ingresso al
"garage" ed all’atrio dell’abitazione dell’appellato è completamente
scoperta, per effetto del totale fuori terra, fino al piano di campagna che
chiude gli altri lati, innalzandosi dal livello di calpestio fino a mt 2,00.

Parimenti poiché tale parete è
scoperta per tutta la sua larghezza, pari a quella del fabbricato, non può
ammettersi che ciò avvenga essendo essa di gran lunga
maggiore rispetto a quanto strettamente necessita per realizzare
l’accesso dall’esterno all’ "atrio " ed al "garage".

Il primo motivo d’appello è
dunque meritevole d’accoglimento, e di conseguenza, la sentenza impugnata deve
essere riformata integralmente, ivi inclusa quindi la parte che concerne
l’addebito delle spese della consulenza tecnica d’ufficio, poste a carico
dell’odierna parte appellante.

Le spese processuali seguono la
soccombenza e si liquidano per entrambi i gradi di giudizio come da dispositivo
che segue.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull’appello in
epigrafe, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata,
accoglie il ricorso di primo grado e annulla la concessione edilizia n. 1772 del
30 marzio 1995.

Condanna la
parti resistenti, in solido tra di loro, al pagamento delle spese
processuali, che si liquidano in complessivi euro 7.000,00 di cui 3.500,00 a titolo di
compenso per la consulenza tecnica d’ufficio.

Ordina che la presente decisione
sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 11
dicembre 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito
in Camera di Consiglio con l’intervento dei signori:

Giovanni Vacirca Presidente

Costantino Salvatore Consigliere

Anna Leoni Consigliere

Carlo Saltelli Consigliere

Sandro Aureli Consigliere est.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

Sandro Aureli Giovanni Vacirca

Depositata in Segreteria in data
29 gennaio 2008.