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Wednesday 14 September 2005

La nozione di costruzione in urbanistica. T.A.R. LAZIO – ROMA – SEZIONE II BIS – Sentenza 9 settembre 2005 n. 6784

La nozione di costruzione in urbanistica.

T.A.R. LAZIO – ROMA – SEZIONE II BIS
– Sentenza 9 settembre 2005 n. 6784

Pres. Giulia, Est. Quiligotti

International Auto s.r.l (Avv. U. Graziani) c/
Comune di Roma (Avv. C. Montanaro)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale
del Lazio

Sezione Seconda bis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 5448/1998 proposto dalla

società International
Auto s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Umbro Graziani ed elettivamente
domiciliato presso lo studio dello stesso, sito in Roma, alla Via Caetana n. 13/A;

contro

– il Comune di Roma, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso in
giudizio dall’Avv. Cristina Montanaro ed elettivamente
domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura comunale, siti in Roma, alla Via
Tempio di Giove n. 15;

per l’annullamento
previa sospensiva

– dell’ ordinanza
di demolizione del Comune di Roma n. 117 del 21.1.1998, notificata il 4.2.1998,
per la realizzazione, in assenza del previo rilascio di apposta concessione
edilizia, ai sensi dell’art. 9 della L. n. 47/1985,
di una struttura “ reticolare spaziale” in tubolari di ferro zincato di mt. 13,20 x 11,30 x h. 3,00, con
sovrastante copertura in materiale plastico, poggiante su struttura in ferro
scatolare ancorata al suolo;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in
giudizio dell’Amministrazione comunale
intimata;

Vista l’ordinanza n. 1494/1998 dell’11.6.1998;

Viste le memorie depositate dalle
parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti di causa;

Designato relatore alla pubblica
udienza del 14.7.2005 il Primo Referendario Maria Cristina
Quiligotti, ed uditi gli avvocati delle parti come da
verbale di causa agli atti del giudizio;

FATTO

Con ricorso notificato l’1.4.1998 e depositato il 29.4.1998, il ricorrente ha
impugnato l’ordinanza di demolizione del Comune di Roma n. 117 del 21.1.1998,
notificata il 4.2.1998, per la realizzazione, in assenza del previo rilascio di
apposta concessione edilizia, ai sensi dell’art. 9 della L.
n. 47/1985, di una struttura “ reticolare spaziale” in tubolari di ferro
zincato di mt. 13,20 x 11,30
x h. 3,00, con sovrastante copertura in materiale plastico, poggiante su
struttura in ferro scatolare ancorata al suolo, deducendone l’illegittimità,
con un unico complesso motivo di censura, per eccesso di potere per
travisamento dei fatti ed erronea applicazione dell’art. 9 della L. n. 47/1985. Ed infatti per il
manufatto in questione non sarebbe stato necessario il previo rilascio di
apposita concessione edilizia, attesa la mancanza nello stesso delle
caratteristiche della “ costruzione”; in particolare, non avrebbe i caratteri
della consistenza e della stabilità nel senso precisato dalla giurisprudenza
nella materia, in quanto la predetta struttura non sarebbe ancorata al suolo ma
soltanto poggiata sullo stesso e sarebbe, invero, caratterizzata dalla
precarietà e facile amovibilità.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata in data 5.5.1998 senza
depositare scritti difensivi.

Con ordinanza n. 1494/1998
dell’11.6.1998 è stata accolta l’istanza di
sospensione dei provvedimenti impugnati.

Alla pubblica udienza del 14.7.2005,
il ricorso è stato preso in decisione alla presenza degli avvocati delle parti
come da verbale di causa agli atti del giudizio.

DIRITTO

Il ricorso va respinto, siccome infondato,
per le considerazioni che seguono. Ed infatti la
società ricorrente si è limitata a dedurre in ricorso che la struttura
incriminata non sarebbe ancorata stabilmente al suolo ma soltanto poggiata
sullo stesso, in contrasto con le risultanze di cui all’impugnata ordinanza (
nella quale testualmente viene dedotto che la struttura in ferro scatolare su
cui poggia la copertura ed il reticolare è “ ancorata al suolo” ), senza
fornire alcun principio di prova al riguardo.

Né può condividersi quanto dedotto relativamente alla presunta natura del detto manufatto nella
parte in cui si sostiene la sua non riconducibilità
alla nozione di “ costruzione”, come intesa dalla consolidata giurisprudenza
nella materia.

Ed infatti
ciò che rileva è la stabilità della sua collocazione nello stesso posto che la
rende idonea a realizzare una stabile modificazione del territorio rilevante a
fini urbanistici, indipendentemente dai materiali specifici di cui la struttura
è composta nonché dalla volontà e dall’intendimento del proprietario autore
dell’abuso.

La potenziale utilizzabilità in modo
continuato della struttura, infatti, consente di affermarne proprio la non
precarietà, non rilevando, in senso contrario, la eventuale
facilità nella movibilità della stessa, che,
peraltro, risulta non provata secondo le considerazioni che precedono.

Ne consegue la necessità del previo
rilascio di apposita concessione edilizia ai fini
della sua realizzazione, che, nel caso di specie, è assodato non sussistere.

Il ricorso va pertanto respinto.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi
per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale
per il Lazio, Sezione Seconda bis, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dalla Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma il 14.7.2005, in Camera di Consiglio, con
l’intervento dei signori magistrati:

– Patrizio Giulia, Presidente

– Solveig Cogliani, Primo referendario

– Maria
Cristina Quiligotti, Primo Referendario estensore