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La nozione di costruzione ai fini urbanistici.
La nozione di “costruzione” ai
fini urbanistici.
TRGA, SEZ.
BOLZANO – sentenza 7 marzo 2006 n. 97 – Pres. Demattio, Est. Widmair –
Kofler (Avv. Baur) c. Comune di Racines (Avv. Jürgen Köllensperger), Sari (Avv.
Manfred Schullian) e Aukenthaler (Avv. von Walther)
per
l’annullamento
nel
ricorso 144/2005:
1) della concessione edilizia n.
46/2005 dell’11.05.05, rilasciata dal sindaco del Comune di Racines a favore
della sig.ra Manuela Sari, avente ad oggetto la demolizione e la ricostruzione
con ampliamento della p.ed. 51, CC Giovo, cosiddetta
casa "Hansegger";
2) del parere positivo
della commissione edilizia comunale di Racines del 02.05.2005;
nel
ricorso 204/2005:
1) della concessione edilizia n.
93/04 del 10.08.2004, rilasciata dal Sindaco del Comune di Racines a favore dei
sigg. Aukenthaler Peter, Rainer Alexander e Mader Peter, avente ad oggetto la
demolizione e la ricostruzione con ampliamento della p.ed.
51, C C Giovo, cosiddetta casa "Hansegger";
2) del parere positivo
della commissione edilizia comunale di Racines del 07.06.2004;
omissis
FATTO
Con i ricorsi in epigrafe specificati il ricorrente ha impugnato le concessioni ivi
indicate rilasciate dal Sindaco del Comune di Racines a favore della
controinteressata Sari Manuela e dei controinteressati Aukenthaler Peter,
Rainer Alexander e Mader Peter, per la demolizione e ricostruzione con
ampliamento di una casa d’abitazione (variante),
Esponendo:
– di essere
proprietario del maso chiuso "Bacherhof" in P.T. 42/I, CC Val Giovo,
ubicato in prossimità dalla p.f. 498 e p.ed 51, CC Val
Giovo;
– che
l’edificio sulla p.ed 51, cosiddetto fabbricato
"Hansegger", non sarebbe abitato dal 1942 ed avrebbe perso i
connotati di una casa d’abitazione, anche perché ridotto a rovina nel corso del
tempo;
– che i
controinteressati avrebbero presentato un progetto per la demolizione e
ricostruzione di tale fabbricato, prevedendo pure l’ampliamento (variante) a
norma dell’art. 107, comma 16, della legge urbanistica.
Un tanto premesso, il ricorrente
chiede l’annullamento delle predette concessioni edilizie, esplicando
a tal’uopo complessivamente tre motivi di impugnativa:
1) Violazione dell’art. 107,
comma 13 della LP d.d. 11.08.1997 n. 13.
2) Violazione dell’art. 107,
comma 16 della legge d.d. 11.08.1997, n. 13.
3) Eccesso di
potere per travisamento, per istruttoria incompleta e per difetto di
motivazione.
Le controparti, già costituitesi
nel presente procedimento, contestano quanto ex adverso eccepito e dedotto,
opponendosi all’accogli-mento del ricorso in quanto infondato.
Con ordinanza n. 102/2005 questo Tribunale ha sospeso l’efficacia della
concessione edilizia n. 46/05.
Nei termini di rito le parti
hanno prodotto memorie a sostegno delle rispettive difese.
All’udienza pubblica del
21.12.2005 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.
DIRITTO
Come anticipato in fatto,
l’impugnazione ha per oggetto due ricorsi che per la sostanziale connessione
oggettiva ed, in parte, soggettiva possono essere riuniti per un’unica
decisione.
I ricorsi sono infondati
e vanno respinti, per le ragioni di seguito esposte.
Preliminare all’esame nel merito
delle singole censure è la ricostruzione della normativa da applicare ed
interpretare:
Recita all’art.
107 della legge urbanistica n. 13/1997 al comma 13 che "costruzioni
esistenti nel verde agricolo (…) possono essere demolite e ricostruite nella
stessa posizione senza modifica della destinazione preesistente
(…)".
Il comma 16 prevede quanto segue:
"edifici a scopo residenziale esistenti nel verde
agricolo il giorno 24.10.1973, la cui cubatura complessiva risulti inferiore a
850 mq, possono essere ampliati fino a 850 mq".
Il punto cruciale della causa sta
nel mettere a fuoco la portata di queste norme che parlano esplicitamente di
"costruzioni esistenti" (comma 13) e di "edifici a scopo
residenziale esistenti il 24.10.1973".
Alla assenza
di una definizione legislativa del concetto "costruzione", per la
corretta applicazione delle norme su richiamate, suppliscono dottrina e
giurisprudenza (anche di questo Tribunale, cfr. sentenza
n. 111 d.d. 03.05.1996 e confermata dal CS, V sez., con decisione n. 475 del
10.02.2004), la quale precisa che l’interpretazione deve fare ricorso alla
potenzialità dell’opera. Di conseguenza si avrebbe "costruzione ai sensi e
agli effetti della legge urbanistica quando l’opera è stabilmente fissa nel
suolo, con o senza impiego di malta cementizia sempre ché,
attraverso il sistema di collegamento, si abbia l’incorporazione dell’opera al
suolo e la sua conseguente immobilizzazione rispetto a quest’ultimo" (Cassazione
11.10.1969 n. 30286). Si "ritiene che questo
esista quantomeno in quelle strutture essenziali che, assicurandoli un minimo
di consistenza, possano farlo giudicare siccome presente nella realtà" (da
decisione C.St.,V, n. 475 d.d. 10.02.2004). Sempre secondo questa decisione
deve sussistere la possibilità di procedere, con un sufficiente grado di
certezza, alla ricognizione degli elementi strutturali dell’edificio, in modo
tale che, "seppur non necessariamente "abitato" o "abitabile",
esso possa essere comunque individuato nei suoi
connotati essenziali, come identità strutturale, in relazione anche alla sua
destinazione". La sentenza n. 80/05 di questo Tribunale, citata peraltro
dal ricorrente stesso, segue in sostanza l’indirizzo delineato dal Consiglio di
Stato quando sottolinea che la costruzione, per
potersi considerare tale ed esistente, deve comunque essere individuabile in
relazione alla sua destinazione.
Questo Collegio non intende
discostarsi dalla linea interpretativa indicata.
Nel caso di specie, la
fotodocumentazione dedotta in giudizio dalle parti, peraltro incontestata, non
lascia dubbi, secondo questo Collegio, che trattasi di
un rudere di fabbricato, la cui destinazione residenziale tuttavia è
indubbiamente riconoscibile e che sussiste la possibilità di procedere, con un
sufficiente grado di certezza, alla ricognizione degli elementi strutturali
dell’edificio, in modo tale che esso possa essere individuato nei suoi
connotati essenziali, come identità strutturale, in relazione anche alla sua
destinazione residenziale.
Apparendo indubbia la
destinazione residenziale della p.ed. 51 la questione
sollevata sull’attualità della destinazione abitativa, cioè se la destinazione
preesistente, che a norma del comma 13 non può subire modifiche, debba essere
attuale al momento della presentazione della domanda, appare irrilevante.
Al riguardo è sufficiente il
riferimento ai commi 13 e 16 dell’art. 107 citati che parlano unicamente di edifici esistenti (comma 16) e di costruzioni esistenti
(comma 13) il 24.10.1973, e definendo il concetto "esistenti" come
sopra.
Ed infine, con riferimento al
parere della Commissione edilizia rilasciata sul progetto nella seduta del
07.06.2004, il ricorrente lamenta insufficiente motivazione in
ordine alla problematica sui presupposti per l’applicazione dei commi 13
e 16 più volte citati.
La censura appare infondata
se si considera, come rileva esaustivamente il resistente Comune, che il
progetto è stato esaminato in più sedute in base a
sempre nuovi elementi richiesti e prodotti, al fine di determinare
"l’esistenza" dell’edificio residenziale al 24.10.1973.
Su queste premesse il Comune ha
rilasciato i provvedimenti impugnati che autorizzano legittimamente la
demolizione e ricostruzione con ampliamento di un rudere di fabbricato, e non
di semplici "resti di mura" che connotano la "rovina" (C.St. V, n. 293 del 15.03.1990; n. 475 del 10.02.2004; TRGA
BZ n. 111 del 03.05.1996)
Le spese e gli onorari del
presente giudizio possono trovare equa compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di
Giustizia Amministrativa – sezione autonoma per la Provincia Autonoma di
Bolzano, disattesa ogni contraria istanza ed
eccezione, definitivamente pronunciando, respinge i ricorsi in epigrafe, previa
loro riunione.
Spese compensate tra le parti in
giudizio.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano, nella
camera di consiglio del 21.12.2005.
Depositata in data 7 marzo 2006.