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Monday 08 September 2003

La neonata riforma del Codice della Strada è già al vaglio della Corte Costituzionale. Questa volta i dubbi sorgono in merito alla legittimità dell’ imposizione della cauzione in caso di ricorso.

La neonata riforma del Codice della Strada è già al vaglio della Corte Costituzionale. Questa volta i dubbi sorgono in merito alla legittimità dellimposizione della cauzione in caso di ricorso

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

SEZIONE SETTIMA CIVILE

IL GIUDICE DI PACE

Avv. Giangregorio FAZZARI

addetto alla VII Sezione Civile dellUfficio del Giudice di Pace di Roma, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nella causa civile iscritta in data 13/08/2003 al n°73846 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dellanno 2003 e vertente

TRA

PEOPLE SERVICE S.r.l., in persona dellAmministratore Unico Ing. G.S. con sede in Roma Via Parigi n°11 ed elettivamente domiciliata in Roma alla Via Vincenzo Bellini n°14 presso lo Studio dellAvv. Massimiliano BARONI che la rappresenta e difende per delega in atti

opponente

E

Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica in Roma alla Piazza del Campidoglio n°1

opposto

FATTO:

In data 18/03/2003 alle ore 12:38 il Sig. R.B., Ausiliario del traffico nominato con ordinanza sindacale ai sensi della Legge n°127 del 15/05/1997 art. 17 comma 133, accertava con V.A.V. n°20030325497, pervenuto in data 16/07/2003, che in Roma Via Marcantonio Colonna altezza civico 23 lautomezzo Fiat Ducato targato BK 654 BH di proprietà della PEOPLE SERVICE S.r.l. commetteva la violazione dellart. 7/1 in quanto &circolava nella corsia o area di percorrenza riservata ai mezzi pubblici&.

Il Sig. R.B. riteneva di non contestare immediatamente la violazione &per non intralciare il servizio pubblico di trasporto&.

In data 13/08/2003 la PEOPLE SERVICE S.r.l. proponeva opposizione avverso il V.A.V. n°20030325497 sostenendo di essere stata autorizzata dal Comune di Roma con Determinazione Dirigenziale n°510 del 02/03/2000 per un periodo di tre anni a decorrere dal 02/03/2000, poi prorogato fino al 20/01/2004 con Determinazione Dirigenziale n°853 del 16/05/2003, allesercizio del servizio di Taxibus sul percorso Largo di Vigna Stelluti Piazza Augusto Imperatore.

Concludeva, pertanto, la difesa della parte ricorrente per laccoglimento del ricorso con vittoria delle spese di giudizio da distrarsi in favore dellAvv. Massimiliano BARONI, dichiaratosi antistatario.

DIRITTO:

Esaminati gli atti, questo Giudice rileva come il ricorso in opposizione a sanzione amministrativa sia stato depositato in cancelleria in data 13/08/2003 senza il versamento presso la cancelleria del Giudice di Pace di Roma di una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dallorgano accertatore.

Tale obbligo, previsto a pena di inammissibilità del ricorso, scaturisce dallart. 204 bis del decreto legislativo 30/04/1992 n°285, introdotto dalla legge 01/08/2003 n°214 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 27/06/2003 n°151.

Detta legge, pubblicata sulla G.U. n°186 del 12/08/2003 Suppl. Ordinario n°133 è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, pertanto, nel caso che ci occupa, doveva essere osservata sebbene contrastante con lart. 4 del R.D. 10/03/1910 n°149, tuttora in vigore, che espressamente prevede che le cancellerie non possono in alcun modo ricevere versamenti in denaro.

Questo Giudice ritiene che lart. 204 bis del decreto legislativo 30/04/1992 n°285, introdotto dalla legge 01/08/2003 n°214 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 27/06/2003 n°151 non sia conforme a Costituzione ed intende pertanto sollevare, come in effetti solleva, incidente di costituzionalità nei termini che seguono:

SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE:

Nel caso che ci occupa il collegamento giuridico, e non già di mero fatto, tra la res giudicanda e la norma ritenuta incostituzionale, appare del tutto evidente.

Infatti, ove si ritenesse lart. 204 bis del decreto legislativo 30/04/1992 n°285, introdotto dalla legge 01/08/2003 n°214 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 27/06/2003 n°151 conforme a Costituzione, il ricorso andrebbe dichiarato inammissibile mentre ove, per contro, si ritenesse il predetto disposto in contrasto con la Costituzione la suddetta opposizione dovrà essere esaminata nel merito.

SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA:

Violazione degli artt. 2 e 3 Cost.:

Per ritenere lart. 204 bis del decreto legislativo 30/04/1992 n°285, introdotto dalla legge 01/08/2003 n°214 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 27/06/2003 n°151 conforme a Costituzione occorrerebbe affermare che la diversa posizione che il legislatore ha riservato a cittadino e pubblica Amministrazione, oltre che a cittadino abbiente e cittadino non abbiente, non violi alcun precetto costituzionale.

Tale assunto, tuttavia, non viene condiviso da questo Giudice in quanto la normativa in parola lede il diritto fondamentale dellindividuo espressamente tutelato dallart. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana, ponendo i soggetti abbienti e non abbienti su un piano di disuguaglianza fra loro permettendo esclusivamente al soggetto che sia in possesso di una somma di denaro addirittura doppia rispetto a quella che gli consentirebbe di definire la pendenza mediante pagamento in misura ridotta, di poter tutelare i propri diritti proponendo ricorso al Giudice di Pace.

Né è sostenibile la tesi che al soggetto non abbiente sarebbe comunque possibile presentare ricorso al Prefetto in quanto tale procedura non prevede il versamento di alcuna cauzione, sia in quanto a maggior ragione ciò evidenzierebbe come il ricorso al Giudice di Pace si trasformerebbe in un mezzo di tutela riservato esclusivamente a soggetti facoltosi, sia in quanto la scelta della sede ove tutelare i propri diritti distinguerebbe o meglio discriminerebbe i cittadini sul piano economico e sociale limitando di fatto la libertà e luguaglianza degli stessi.

Del tutto evidente, alla luce di quanto sopra, come il disposto che questo Giudice ritiene incostituzionale si presti a tale censura in quanto lart. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana prevede che compito della Repubblica è rimuovere, non già creare, ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e luguaglianza dei cittadini, impediscano il pieno sviluppo della persona umana.

Peraltro, il disposto della cui costituzionalità si dubita lede altresì lart. 2 Cost. che sancisce il valore assoluto della persona umana, frustrando uno dei diritti fondamentali dellindividuo.

Violazione dellart. 24 Cost.:

Lingiustificato ostacolo imposto per la tutela dei diritti del cittadino nella sola sede giurisdizionale contrasta con lart. 24 cost. il quale espressamente prevede che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi ed aggiunge che la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

La sola lettura della norma costituzionale fa apparire palese il netto contrasto di questultima con lart. 204 bis del decreto legislativo 30/04/1992 n°285, introdotto dalla legge 01/08/2003 n°214 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 27/06/2003 n°151.

Infatti, limposizione del versamento della cauzione previsto per la tutela dei diritti del ricorrente nella sola sede giurisdizionale oltre a rappresentare un ingiustificato, quanto ingiusto vantaggio per lAutorità opposta che, a differenza dellopponente, in caso di vittoria ha immediatamente a propria disposizione quanto eventualmente dovuto, non assicura la possibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi a coloro i quali non dispongono di una sufficiente agiatezza economica, in tal modo ledendo gravemente il diritto di difesa.

Peraltro, è indubbio che lart. 204 bis del decreto legislativo 30/04/1992 n°285, introdotto dalla legge 01/08/2003 n°214 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 27/06/2003 n°151 nellindurre il ricorrente, di fatto, a desistere dal tutelare i propri diritti in sede giurisdizionale, scoraggia lunico mezzo di tutela che questultimo ha a propria disposizione soggetto al principio della soccombenza, costringendo o comunque inducendo i meno facoltosi a presentare ricorso al Prefetto per la tutela dei propri diritti, sede in cui in caso di accoglimento dellopposizione il ricorrente non viene affatto rifuso non solo delle eventuali spese sostenute per lassistenza di un professionista, ma neppure delle spese vive sostenute

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma, Avv. Giangregorio FAZZARI, visti gli artt. 134 cost. e 23 l. 87/1953, ritenutane la rilevanza e non manifesta infondatezza, solleva dufficio la questione di legittimità costituzionale dellart. 204 bis del decreto legislativo 30/04/1992 n°285, introdotto dalla legge 01/08/2003 n°214 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 27/06/2003 n°151 per contrasto con gli artt. 2,3 e 24 della Costituzione della Repubblica Italiana, nella parte in cui prevede che allatto del deposito del ricorso il ricorrente debba versare presso la cancelleria del Giudice di Pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dallorgano accertatore;

sospende il presente giudizio, n°73846 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dellanno 2003;

manda alla Cancelleria di provvedere alla immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;

manda alla Cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri;

manda alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento

Roma, 13/08/2003

Il Giudice di Pace

Avv. Giangregorio FAZZARI