Tributario e Fiscale

Saturday 24 December 2005

La natura giuridica della tassa automobilistica regionale.

La natura giuridica della tassa
automobilistica regionale.

CORTE COSTITUZIONALE – sentenza
23 dicembre 2005 n. 455 – Pres. Marini, Red. Gallo – (giudizio promosso con
ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,
notificato l’8 aprile 2005, depositato nella cancelleria della Corte
costituzionale il 13 aprile 2005 ed iscritto al n. 44 del registro ricorsi
2005).

SENTENZA N. 455

ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta
dai signori:

– Annibale MARINI Presidente

– Franco BILE Giudice

– Giovanni Maria FLICK "

– Francesco AMIRANTE "

– Ugo DE SIERVO "

– Romano VACCARELLA "

– Paolo MADDALENA "

– Alfio FINOCCHIARO "

– Alfonso
QUARANTA "

– Franco GALLO "

– Luigi MAZZELLA "

– Gaetano
SILVESTRI "

– Sabino CASSESE "

– Maria Rita SAULLE "

– Giuseppe TESAURO "

ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nel
giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, comma 1, e 11 della
legge della Regione Liguria 4 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria – legge finanziaria
2005), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,
notificato l’8 aprile 2005, depositato nella cancelleria della Corte
costituzionale il 13 aprile 2005 ed iscritto al n. 44 del registro ricorsi 2005.

Visto l’atto di costituzione
della Regione Liguria;

udito
nell’udienza pubblica del 29 novembre 2005 il Giudice relatore Franco Gallo;

udito
l’avvocato dello Stato Chiarina Aiello per il Presidente del Consiglio dei
ministri.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato l’8
aprile 2005 e depositato il successivo 13 aprile, il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha
promosso – in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione –
questione di legittimità costituzionale degli artt. 10,
comma 1, e 11 della legge della Regione Liguria 4 febbraio 2005, n. 3
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione Liguria – legge finanziaria 2005).

Premette il ricorrente che il
censurato art. 10 di tale legge regionale – che reca
la rubrica «Applicazione del comma 2 dell’articolo 63 della legge 21 novembre
2000, n. 342» – stabilisce, al comma 1, che «a decorrere dall’anno in cui si
compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, gli autoveicoli e i
motoveicoli ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone che
risultano iscritti nei registri Automotoclub Storico
Italiano, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo e Federazione
Motociclistica Italiana sono soggetti alle tasse automobilistiche di cui al
comma 2 dell’articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in
materia fiscale) purché rispondenti ai requisiti indicati nell’articolo 60 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e
successive modificazioni ed integrazioni».

Secondo la difesa erariale, tale
disposizione avrebbe illegittimamente esteso – in violazione dei parametri
costituzionali evocati – l’àmbito di applicabilità
della norma statale di esenzione dalle tasse automobilistiche di cui all’art.
63, commi 2 e 3, della legge n. 342 del 2000: mentre questa disposizione
prevede l’esenzione dalle tasse automobilistiche, dopo venti anni dalla loro
costruzione, per gli autoveicoli ed i motoveicoli di particolare interesse
storico e collezionistico, aventi determinate caratteristiche ed individuati,
rispettivamente, dall’Automobilclub Storico Italiano e dalla Federazione Motociclistica
Italiana con propria determinazione aggiornata annualmente, la norma regionale
censurata avrebbe invece esteso l’esenzione «ai veicoli iscritti in ulteriori
registri, quali quelli "Storico Lancia", "Italiano FIAT" e
"Italiano Alfa Romeo"», configurando perciò l’esenzione stessa «in
termini ben più ampi di quelli fissati dalla legge statale».

Il successivo art. 11 della
stessa legge regionale – prosegue il ricorrente – prevede, al comma 1, che «per
i veicoli adibiti al trasporto merci con massa complessiva fino a sei
tonnellate non è dovuta la maggiorazione della tassa
automobilistica dovuta in relazione alla massa rimorchiabile di cui alla
tabella 2-bis allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria
2000)»; al comma 2, che «le disposizioni del presente articolo si applicano
anche ai provvedimenti non definitivi ancora in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge»; ed al comma 3, che «le istanze di rimborso per le
somme versate antecedentemente all’entrata in vigore della presente legge
riguardanti i veicoli di cui al comma 1 devono pervenire entro il 30 giugno
2005».

L’art. 6, commi 22-bis e 22-ter,
della citata legge n. 488 del 1999 – sempre per il ricorrente – prevede che le
tasse automobilistiche, dovute in relazione alla massa
rimorchiabile degli autoveicoli per trasporto di cose ed in aggiunta a quelle
stabilite per le automotrici, sono determinate secondo i parametri e le misure
fissati nella tabella 2-bis allegata alla stessa legge n. 488 del 1999, che
possono essere modificati con decreto del Ministro delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano. La norma regionale impugnata, invece, nel
comma 1, avrebbe introdotto, relativamente ai veicoli
con massa complessiva fino a sei tonnellate, l’esenzione dalla predetta
maggiorazione della tassa automobilistica «in palese difformità rispetto a
quanto previsto dalla richiamata disciplina della legge statale», ed avrebbe
altresì, nei successivi commi 2 e 3, illegittimamente previsto sia
l’applicazione retroattiva dell’esenzione ai provvedimenti non definitivi in
corso alla data di entrata in vigore della legge regionale, sia la possibilità
di chiedere il rimborso della tassa anteriormente corrisposta, modificando in
tal modo «sotto il profilo sostanziale la disciplina della c.d. tassa automobilistica
regionale».

La difesa dello Stato, con
riferimento ad ambedue le questioni sollevate, sottolinea
che la tassa automobilistica sarebbe tuttora tributo statale (fondamentalmente
regolato dal d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, recante «Testo unico delle leggi
sulle tasse automobilistiche», e successive modificazioni ed integrazioni), il
cui gettito è stato attribuito alle Regioni a statuto ordinario, alle quali
sono stati altresì demandati la riscossione, il recupero, i rimborsi,
l’applicazione delle sanzioni ed il relativo contenzioso, nonché
il potere di determinare con propria legge gli importi della tassa nella misura
compresa tra il 90 ed il 110 per cento degli importi dell’anno precedente. Ad avviso dell’Avvocatura erariale – che richiama le sentenze di
questa Corte nn. 296 e 297 del 2003 e n. 37 del 2004 – la tassa
automobilistica regionale, non costituendo "tributo proprio" della
regione ai sensi dell’art. 119, secondo comma, della Costituzione, dovrebbe
intendersi riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi
dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., con
la conseguenza che non sarebbe consentito alla Regione – come invece avvenuto
nella specie – disporre esenzioni od esoneri dalla tassa medesima «comunque in
modo non conforme rispetto alla legislazione statale».

2. – La Regione Liguria, in
persona del Presidente della Giunta, si è costituita in giudizio, concludendo per la dichiarazione di infondatezza
delle questioni.

Per quanto riguarda le censure
rivolte all’art. 10 della legge regionale n. 3 del 2005, la difesa della
Regione, dopo aver richiamato la disciplina di cui all’art. 63, commi 2 e 3,
della citata legge statale n. 342 del 2000, osserva che la definizione degli
autoveicoli e dei motoveicoli di interesse storico e
collezionistico è contenuta nell’art. 60, comma 4, del d. lgs. n. 285 del 1992, secondo cui «rientrano nella categoria dei
motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli
di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia,
Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI»; che, la norma regionale
impugnata, nel consentire l’esenzione dalla tassa per tutti i veicoli iscritti
in uno di tali registri, ha applicato tale generale disciplina statale, la
quale ha equiparato le «capacità certificatorie» di registri diversi dall’ASI e
dal FMI; e che una diversa disciplina regionale avrebbe comportato una
irragionevole disparità di trattamento tra i contribuenti proprietari di
veicoli aventi interesse storico e collezionistico.

Quanto, poi, alle censure rivolte
all’art. 11 della stessa legge regionale, la difesa della Regione sottolinea che l’abolizione della tassa sui rimorchi adibiti
al trasporto di cose – sostituita da una maggiorazione della tassa
automobilistica dovuta sulle motrici e nata come semplificazione della gestione
del tributo, a seguito della eliminazione delle procedure previste per la
circolazione alternativa dei rimorchi – avrebbe posto «un problema gestionale»
per i veicoli con massa complessiva inferiore alle 6 tonnellate, i quali,
sebbene compresi nella citata tabella 2-bis allegata alla legge n. 488 del
1999, sarebbero, nella quasi totalità, sprovvisti di gancio per il traino; che
varie circolari della Agenzia delle entrate e del Ministero dei trasporti
avrebbero al riguardo precisato che i veicoli con massa complessiva fino a sei
tonnellate non sono tenuti a corrispondere la maggiorazione della tassa
automobilistica, comprensiva dell’importo commisurato alla massa rimorchiabile
degli stessi, qualora dalle risultanze dei documenti di circolazione dovesse
escludersi la «possibilità giuridica del traino»; e che alcune Regioni,
anticipando la «comune decisione di modificare la tabella del versamento
integrativo o di prevedere la non applicabilità di detto versamento integrativo
per i veicoli di massa complessiva inferiore alle sei tonnellate», avrebbero
legiferato in tal senso (art. 43, comma 1, della legge della Regione Lombardia
14 luglio 2003, n. 10, recante «Riordino delle disposizioni legislative
regionali in materia tributaria. Testo unico della disciplina
dei tributi regionali»; art. 1 della legge della Regione Umbria 25 novembre
2002, n. 23, recante «Disposizioni in materia di entrata
e spesa»; art. 4, comma 1, della legge della Regione Toscana 22 settembre 2003,
n. 58, recante «Legge finanziaria per l’anno 2004», che ha aggiunto l’art.
8-ter alla legge della Regione Toscana 22 settembre 2003, n. 29,
recante «Norme in materia di tasse automobilistiche
regionali»; art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia 4 dicembre 2003,
n. 25, recante «Disposizioni di carattere tributario»;
art. 6, comma 1, della legge della Regione Piemonte 23 settembre 2003, n. 23,
recante «Disposizioni in materia di tasse automobilistiche»). Tanto premesso,
la difesa regionale osserva che, «in assenza a tutt’oggi
di formali provvedimenti statali modificativi della tariffa, anche ai fini
dell’avvio delle procedure di contenzioso per l’anno 2001, che devono tener
conto delle comunicazioni all’utenza fornite a suo tempo dal Ministero», è
stata stabilita, con la norma regionale censurata, la non applicazione del
versamento integrativo per i veicoli con massa rimorchiabile inferiore alle sei
tonnellate: ciò, sia al fine di parificare il trattamento dei contribuenti
liguri a quello dei contribuenti residenti nelle limitrofe Regioni Piemonte,
Lombardia e Toscana, sia al fine di prevenire un eventuale contenzioso, nel
quale il contribuente, a fronte di un avviso di accertamento per il mancato
pagamento del tributo integrativo, avrebbe potuto far valere le disposizioni
delle richiamate circolari ai sensi dello statuto del contribuente. Sicché – conclude la difesa della Regione – la norma impugnata non
avrebbe introdotto «alcuna esenzione che non fosse già di fatto vigente a
seguito delle circolari ministeriali».

3. – Con memoria tempestivamente
depositata in prossimità dell’udienza, la difesa della Regione Liguria richiama
tutte le argomentazioni svolte in precedenza ed insiste per la dichiarazione di infondatezza delle
questioni sollevate.

In particolare, per quanto
attiene alla questione avente ad oggetto l’art. 10, comma 1, della legge
impugnata, la difesa regionale non nega che la tassa automobilistica sia un
tributo statale, ma sostiene che «a monte dell’impugnata
norma regionale esistono due norme statali che si occupano di veicoli di
interesse storico e collezionistico: l’una che classifica automaticamente come
tali i veicoli che abbiano già conseguito l’iscrizione nei registri nominati,
con ciò eliminando ogni margine di opinabilità circa il loro valore storico
(art. 60 D. lgs. n. 285/92); l’altra che si occupa di
predisporre un sistema di agevolazioni fiscali per tali veicoli» (art. 63 della
citata legge n. 342 del 2000). Da tale premessa la difesa della Regione fa
discendere le conseguenze secondo cui «l’elencazione dei veicoli agevolati»,
contenuta nella norma statale di esenzione, «va letta
– a rischio di incorrere in interpretazioni non conformi a Costituzione –
congiuntamente con le previsioni di cui all’art. 60» del codice della strada,
ai sensi del quale «i veicoli che si trovino già iscritti in uno dei registri
colà individuati, hanno conseguito permanentemente lo "status" di
veicolo di interesse storico», e secondo cui «tale status, ormai acquisito, fa
necessariamente rientrare tali veicoli nella sfera di esenzione, pena la
irrazionale disparità di trattamento fiscale tra "categorie" di
veicoli storici». La legge regionale impugnata, pertanto, non avrebbe
esorbitato dalle proprie competenze, essendosi «limitata a rimarcare
un’esenzione che già necessariamente doveva considerarsi come il portato della
lettura congiunta delle due norme statali», né sarebbe stata posta in
violazione dell’art. 119 Cost., giacché la Regione non
avrebbe esercitato nessuna autonomia «in modifica della disciplina del tributo
come configurato dal legislatore statale».

Per quanto attiene, poi, alla
questione avente ad oggetto l’art. 11 della stessa legge, i difensori della
Regione richiamano le argomentazioni in precedenza svolte, limitandosi a sottolineare che la norma regionale «non ha fatto altro che
adottare l’interpretazione che lo Stato stesso, con i suoi atti, ha fornito
relativamente alla maggiorazione della tassa automobilistica in relazione alla
massa rimorchiabile».

4. – Alla memoria illustrativa è
allegata copia autentica della deliberazione della Giunta della
Regione Liguria n. 1318 del 4 novembre 2005, che ha ratificato la costituzione
in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale del Presidente della Giunta,
avvenuta senza previa autorizzazione.

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio
dei ministri ha promosso – in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione –
due distinte questioni di legittimità costituzionale che investono,
rispettivamente, l’art. 10, comma 1, e l’art. 11 della legge della Regione
Liguria 4 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Regione Liguria – legge finanziaria 2005).

2. – La norma regionale oggetto
della prima questione stabilisce che, dopo venti anni dalla loro costruzione,
«gli autoveicoli e i motoveicoli ad uso privato destinati esclusivamente al
trasporto di persone che risultano iscritti nei
registri Automotoclub Storico Italiano, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano
Alfa Romeo e Federazione Motociclistica Italiana sono soggetti alle tasse
automobilistiche di cui al comma 2 dell’articolo 63 della legge 21 novembre
2000, n. 342 (misure in materia fiscale) purché rispondenti ai requisiti
indicati nell’articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo
codice della strada) e successive modificazioni ed integrazioni».

Secondo la difesa erariale, tale
norma, «modificando sotto il profilo sostanziale la disciplina della c.d. tassa
automobilistica regionale», avrebbe illegittimamente ampliato, con riguardo ai
veicoli di particolare interesse storico e collezionistico, le fattispecie di esenzione dalle tasse automobilistiche previste dall’art.
63, commi 2 e 3, della legge n. 342 del 2000. In particolare, la norma
regionale impugnata avrebbe esteso l’esenzione anche agli autoveicoli ed ai
motoveicoli iscritti in registri ("Storico Lancia",
"Italiano FIAT" e "Italiano Alfa Romeo") non menzionati
dalle citate norme statali, le quali invece esentano da dette tasse, dopo venti
anni dalla loro costruzione, i soli autoveicoli e motoveicoli di particolare
interesse storico e collezionistico che abbiano determinate caratteristiche e
che siano rispettivamente individuati dall’Automobilclub Storico Italiano e
dalla Federazione Motociclistica Italiana con propria determinazione aggiornata
annualmente.

A sostegno della dedotta
violazione dei parametri costituzionali evocati, il ricorrente richiama i
princípi affermati da questa Corte nelle sentenze numeri 296 e 297 del 2003 e
37 del 2004 e sottolinea che la cosiddetta tassa
automobilistica regionale non è "tributo proprio" della Regione ai
sensi dell’art. 119, secondo comma, Cost., bensì tributo erariale, la cui
disciplina sostanziale è riservata alla esclusiva competenza del legislatore
statale in forza dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e che quindi
è inibito alla Regione – come sarebbe invece avvenuto nella specie – disporre
esenzioni od esoneri dalla tassa medesima, comunque non conformi alla
legislazione dello Stato.

La difesa della Regione Liguria
non nega che la tassa automobilistica sia un tributo statale e riconosce che la
disciplina fiscale dei veicoli storici è stabilita dal citato art. 63 della
legge n. 342 del 2000, ma sostiene che tale norma deve essere «letta […]
congiuntamente» con l’art. 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 (Nuovo codice della strada) – nel testo sostituito dall’art. 1, comma
2-quater, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni
al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2003, n. 214 – il quale prevede che «rientrano nella categoria dei motoveicoli
e autoveicoli di interesse storico e collezionistico
tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI,
Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI». Per la
Regione, quindi, i veicoli i quali si trovino già
iscritti in uno di tali registri, in quanto di interesse storico e
collezionistico, sarebbero esenti dalla tassa automobilistica, «pena la
irrazionale disparità di trattamento fiscale tra "categorie" di
veicoli storici».

3. – La seconda questione di
costituzionalità ha ad oggetto l’art. 11 della stessa legge della Regione
Liguria n. 3 del 2005, il quale prevede, al comma 1, che «per i veicoli adibiti
al trasporto merci con massa complessiva fino a sei tonnellate non è dovuta la maggiorazione della tassa automobilistica […] in
relazione alla massa rimorchiabile di cui alla tabella 2-bis allegata alla
legge 23 dicembre 1999, n. 488 "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)"»; al
comma 2, che «le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
provvedimenti non definitivi ancora in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge»; e al comma 3, infine, che «le istanze di rimborso per le
somme versate antecedentemente all’entrata in vigore della presente legge
riguardanti i veicoli di cui al comma 1 devono pervenire entro il 30 giugno
2005».

Secondo la difesa erariale, il
censurato comma 1 di tale articolo avrebbe introdotto, per i veicoli con massa
complessiva fino a sei tonnellate, l’esenzione dalla maggiorazione della tassa
automobilistica – dovuta in relazione alla massa
rimorchiabile nella misura stabilita dalla tabella 2-bis (inserita dall’art.
61, comma 5, della citata legge n. 342 del 2000) allegata alla legge n. 488 del
1999 – in violazione dei medesimi parametri costituzionali evocati per la prima
questione, nonché in palese difformità rispetto a quanto disposto dall’art. 6,
comma 22-bis, della stessa legge n. 488 del 1999 (aggiunto dall’art. 61, comma
1, della legge n. 342 del 2000), che non prevede invece esenzioni con
riferimento all’entità della massa rimorchiabile. I successivi commi 2 e 3,
inoltre, avrebbero illegittimamente previsto l’applicazione retroattiva
dell’esenzione ai provvedimenti non definitivi in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale, nonché la
possibilità di chiedere il rimborso della tassa anteriormente corrisposta.

La difesa della Regione non nega
la denunciata difformità. Essa evidenzia, però, la circostanza che l’abolizione
della tassa sui rimorchi adibiti al trasporto di cose e la sostituzione di
questa con la maggiorazione della tassa automobilistica dovuta sulle motrici avrebbero posto un «problema gestionale» per i veicoli con
massa complessiva inferiore alle 6 tonnellate, i quali, sebbene compresi nella
tabella 2-bis allegata alla citata legge n. 488 del 1999, sarebbero nella quasi
totalità sprovvisti di gancio per il traino; sottolinea, inoltre, che
successive circolari della Agenzia delle entrate e del Ministero dei trasporti
avrebbero precisato che i veicoli con massa complessiva fino a sei tonnellate
non sono tenuti a corrispondere la predetta maggiorazione, qualora dalle
risultanze dei documenti di circolazione sia esclusa «la possibilità giuridica
del traino»; ed aggiunge che alcune leggi regionali (della Lombardia,
dell’Umbria, della Toscana, della Puglia, del Piemonte), avrebbero previsto la
medesima esenzione dalla tassa per i veicoli di massa complessiva inferiore
alle sei tonnellate. Tanto premesso, la difesa regionale giustifica la prevista
esenzione sia con il fine di parificare il trattamento dei contribuenti liguri
a quello dei contribuenti che risiedono nelle limitrofe Regioni Piemonte,
Lombardia e Toscana, sia con lo scopo di prevenire un eventuale contenzioso,
nel quale il contribuente avrebbe potuto far valere il proprio legittimo
affidamento nelle richiamate circolari, e sostiene che le norme impugnate non avrebbero previsto «alcuna esenzione che non fosse già di
fatto vigente a seguito delle circolari ministeriali».

4. – In ordine ad ambedue le
questioni, va in via preliminare osservato che la materia del contendere –
contrariamente a quanto affermato dalla difesa erariale nell’udienza di
discussione – non può ritenersi cessata in forza del disposto dell’art. 2,
comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004),
secondo cui «[…] nelle
regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema di tassa
automobilistica […] in modo non conforme ai poteri
ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale, l’applicazione della
tassa opera, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni
legislative e fino al periodo d’imposta decorrente dal 1° gennaio 2007, sulla
base di quanto stabilito dalle medesime disposizioni […]». Tale norma,
infatti, anche per la sua natura di "sanatoria", vale a consentire
l’applicazione delle sole disposizioni legislative che le Regioni «hanno
emanato» (recte: promulgato) prima della data di entrata
in vigore della stessa legge n. 350 del 2003, e cioè prima del 1° gennaio 2004
(art. 4, comma 252). Il «periodo di imposta decorrente
dal 1° gennaio 2007» – cui fa riferimento il ricorrente per ricomprendere nella
"sanatoria" la legge regionale censurata – vale solo ad individuare
il termine fino al quale viene attribuita efficacia alle disposizioni regionali
non conformi promulgate entro il 31 dicembre 2003, e non riguarda quelle
successivamente promulgate. Le norme impugnate sono perciò escluse ratione
temporis da detta "sanatoria", essendo state promulgate il 4 febbraio
2005 e cioè dopo il 31 dicembre 2003. Né può, in
contrario, richiamarsi – come invece ha fatto in udienza la difesa erariale –
l’ordinanza n. 432 del 2004 di questa Corte, perché tale pronuncia, facendo
applicazione del citato comma 22 dell’art. 2 della legge n. 350 del 2003, si è
limitata a dichiarare cessata la materia del contendere con riguardo a leggi
regionali promulgate appunto nel 2003, senza affermare
l’applicabilità di detta norma a leggi successive.

Neppure potrebbe pervenirsi a una pronuncia di cessazione della materia del contendere
in base al disposto dell’art. 1, comma 61, secondo periodo, della legge 30
dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), secondo cui «resta ferma l’applicazione
del comma 22 dell’articolo 2 della legge n. 350 del 2003 […] alle disposizioni regionali in materia di tassa
automobilistica». Anche a voler ritenere che tale norma preveda una proroga
della "sanatoria" di cui all’indicato comma 22, tuttavia va rilevato
che detta proroga, proprio per la sua funzione di "sanare"
disposizioni legislative regionali "già emanate", non potrebbe che
riferirsi alle norme regionali promulgate nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2004 (giorno successivo alla scadenza della "sanatoria"
disposta dal citato comma 22 dell’articolo 2 della legge n. 350 del 2003) e il
31 dicembre 2004 (giorno antecedente alla data di entrata
in vigore del menzionato art. 1, fissata al 1° gennaio 2005 dal comma 572). Ne
consegue che l’impugnata norma regionale, essendo stata promulgata il 4
febbraio 2005, resterebbe esclusa dalla "sanatoria" anche ove questa
si dovesse ritenere prorogata in forza del citato art.
1.

5. – Nel merito, entrambe le
questioni sono fondate.

5.1 – Secondo la giurisprudenza
di questa Corte in tema di ripartizione delle competenze legislative concernenti la cosiddetta tassa automobilistica regionale,
il legislatore statale, pur attribuendo alle Regioni ad autonomia ordinaria il
gettito della tassa ed un limitato potere di variazione dell’importo
originariamente stabilito, oltre che l’attività amministrativa concernente la
riscossione, i rimborsi, il recupero della tassa stessa e l’applicazione delle
sanzioni, non ha tuttavia fino ad ora sostanzialmente mutato gli altri elementi
costitutivi del tributo. In questo quadro normativo, quindi, la tassa
automobilistica non può oggi definirsi come "tributo proprio della
Regione" ai sensi dell’art. 119, secondo comma, della Costituzione, dal
momento che la tassa stessa è stata "attribuita" alle Regioni, ma non
rientra nella competenza legislativa residuale delle stesse ai sensi dell’art.
117, quarto comma, Cost. Si deve quindi confermare il principio, costantemente
affermato da questa Corte, per cui «allo stato della
vigente legislazione, la disciplina delle tasse automobilistiche rientra nella
competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali», ai sensi
dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione (sentenze numeri
311, 297 e 296 del 2003).

Sulla base di
tale principio sono state dichiarate costituzionalmente illegittime, perché
invasive della esclusiva competenza dello Stato, norme regionali che
disponevano esenzioni dalla tassa automobilistica (sentenza n. 296 del 2003), o
che modificavano la disciplina dei termini per l’accertamento del tributo
(sentenze numeri 296, 297 e 311 del 2003).

5.2 – L’impugnato art. 10, comma
1, della legge della Regione Liguria n. 3 del 2005, oggetto della prima
questione sollevata, prevede casi di esenzione dalla
tassa automobilistica dei veicoli di particolare interesse storico e
collezionistico non contemplati dalla norma statale (art. 63, comma 2, della
citata legge n. 342 del 2000). Quest’ultima, infatti, consente di esentare
dalla tassa i veicoli costruiti da almeno venti anni e che abbiano
particolare interesse storico e collezionistico, in quanto costruiti
specificamente per le competizioni o a scopo di ricerca, o aventi rilievo
industriale, sportivo, estetico o di costume; la individuazione dei relativi
requisiti soggettivi e oggettivi è rimessa, ai sensi del successivo comma 3,
all’ASI (Automobilclub Storico Italiano) e alla FMI (Federazione Motociclistica
Italiana). La norma regionale, da una parte, conferma quale requisito temporale
per l’esenzione i venti anni dalla costruzione, ma dall’altra – diversamente
dalla norma statale – prevede gli ulteriori
presupposti oggettivi dell’iscrizione dei veicoli nei registri Automotoclub
Storico Italiano, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo e
Federazione Motociclistica Italiana (senza fare alcun riferimento
all’individuazione spettante all’ASI e alla FMI ai sensi dell’art. 63, comma 3,
della legge n. 342 del 2000) e della rispondenza ai requisiti indicati
nell’articolo 60 del codice della strada. La norma regionale impugnata
interviene, dunque, su aspetti della disciplina sostanziale del tributo
riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Né a tale conclusione può opporsi
– come invece fa la difesa regionale – che la norma impugnata sarebbe comunque conforme all’art. 60, comma 4, del codice della
strada, secondo cui «rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di
interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in
uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa
Romeo, Storico FMI». Infatti, quest’ultima disposizione individua i veicoli di interesse storico e collezionistico al solo fine di
regolarne la circolazione stradale (subordinandola appunto, a pena di sanzioni
amministrative, al possesso dei requisiti indicati nel regolamento di
attuazione per tale tipo di veicoli: commi 5 e 6 del medesimo articolo) e non
può estendersi al diverso ambito settoriale dell’esenzione dalla tassa
automobilistica sia perché tale esenzione trova una compiuta e specifica
disciplina nel citato art. 63, sia perché la norma agevolativa fa riferimento
ai veicoli di "particolare" interesse storico e collezionistico e non
a quelli di mero interesse storico e collezionistico.

Ne consegue la illegittimità
costituzionale della norma regionale impugnata, per la violazione dell’art.
117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

5.3. – Alla stessa conclusione
deve giungersi anche con riguardo alla seconda questione, avente per oggetto
l’art. 11 della medesima legge regionale.

Tale disposizione, non
assoggettando alla «maggiorazione della tassa automobilistica» dovuta in relazione alla massa rimorchiabile i veicoli adibiti al
trasporto «con massa complessiva fino a sei tonnellate», introduce una esenzione
non contemplata dalla legge statale. Questa infatti,
nel dettare la disciplina della specifica imposizione (art. 2, comma 1, lettera
d-ter, del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, recante «Testo unico delle leggi
sulle tasse automobilistiche», aggiunta dall’art. 6, comma 22, lettera b, della
legge n. 488 del 1999), non prende in alcun modo in considerazione la massa
complessiva del veicolo né ai fini di esenzione né ai
fini della graduazione dell’importo del tributo dovuto (che invece è
commisurato solo all’entità della massa complessiva rimorchiabile, ai sensi
della tabella 2-bis allegata alla legge n. 488 del 1999, richiamata dall’art.
6, comma 22-bis della stessa legge). Anche in tal caso
la norma regionale impugnata interviene, dunque, su un aspetto della disciplina
sostanziale del tributo riservata alla competenza legislativa esclusiva dello
Stato e deve essere conseguentemente dichiarata illegittima per la violazione
dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

Dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma di esenzione,
dettata dal comma 1 dell’art. 11 della legge regionale, deriva quella dei
successivi due commi dello stesso articolo, parimenti censurati, i quali
prevedono, rispettivamente, l’applicazione retroattiva dell’esenzione «anche ai
provvedimenti non definitivi ancora in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge» e la facoltà di chiedere il rimborso delle «somme versate
antecedentemente all’entrata in vigore della presente legge riguardante i veicoli
di cui al comma 1», e costituiscono entrambi mero corollario della norma che
prevede l’esenzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara
l’illegittimità costituzionale degli articoli 10, comma 1, e 11 della legge
della Regione Liguria 4 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria – legge finanziaria 2005).

Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14
dicembre 2005.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23
dicembre 2005.