Penale

Thursday 15 March 2007

La motivazione della Cassazione sulla richiesta di remissione del processo di Cogne.

La motivazione della Cassazione
sulla richiesta di remissione del processo di “Cogne”.

Cassazione – Sezione settima
penale – ordinanza 20 febbraio – 14 marzo 2007, n. 10832

Presidente
Rossi – Relatore Mocali

Ricorrente A. Franzoni

Osserva

Annamaria Franzoni chiede a
questa Corte che il processo penale, nel quale è imputata della uccisione del
figlio, attualmente in corso nel secondo grado dinanzi alla corte d’assise
d’appello di Torino, sia rimesso ad altro giudice, ai sensi dell’articolo 45
Cpp.

Queste, nella necessaria sintesi,
le ragioni che sostengono la richiesta: pochi giorni dopo la pronuncia della
condanna in primo grado, l’attuale richiedente aveva esposto denuncia alla
polizia tributaria di Roma, colla quale chiedeva l’inizio di indagini a carico
di persona che poteva essere la vera colpevole della morte dei
bambino; sequestrato l’immobile nel quale il fatto era avvenuto, i primi
accertamenti (una consulenza tecnica che sarebbe poi stata smentita)
ipotizzavano frode processuale e calunnia e il Pm di Aosta trasmetteva i
relativi atti a quello di Torino, anziché al Pg, cui la denuncia era stata
rivolta; a seguito di tale incongrua decisione, la procura torinese iscriveva
nel registro degli indagati praticamente tutto il collegio di difesa, compresi
i consulenti, nonché la richiedente e il marito; in particolare, l’iscrizione
investiva il difensore avv. Taormina; proprio perché la trasmissione degli atti
al Pm torinese non aveva ragione giuridica di essere, veniva due volte
investita della decisione del contrasto la procura generale presso questa
Corte, che peraltro confermava quella sede come competente; poiché era
imminente il processo di appello, appariva evidente il pregiudizio per la
difesa che, già indagata, doveva accingersi a svolgervi la propria essenziale
funzione; ed invero, tenendo conto che i reati sopra indicati sarebbero
derivati dalla falsificazione di macchie ematiche, era chiaro che tutti
potevano avervi partecipato, tranne la richiedente, il marito e il suddetto
difensore. Attribuire a quest’ultimo l’unica veste possibile ‑ quella di
mandante ‑ avrebbe richiesto l’esistenza di indizi veri, laddove tutti i
soggetti interrogati al riguardo avevano escluso la benché minima
partecipazione dell’avv. Taormina; l’unica conseguenza da trarne, era che la
sua incriminazione si ricollegava esclusivamente alla qualità di avvocato e di
difensore in quello specifico processo; gravissimo il pregiudizio che ne
derivava, giacché l’iniziativa del Pm si poneva in rapporto strumentale colla celebrazione
del processo di appello, additando alla corte ‑ in specie, ai giudici
popolari ‑la figura dell’avv. Taormina, oggetto anche di continui
attacchi di stampa (che avevano ostacolato perfino la sua carriera
istituzionale e politica), come quella di un possibile autore di gravi delitti;
ne era riprova l’atteggiamento di chiusura subito adottato dalla corte
torinese, che aveva sistematicamente negato ingresso ad ogni prova di
innocenza, ed anzi assunto decisioni palesemente sfavorevoli, come quelle relative
alla acquisizione degli atti che si venivano formando nella parallela inchiesta
svolta dal Pm; come peraltro era immaginabile, le prove accusatorie derivanti
dalle conclusioni della consulenza tecnica inizialmente citata, erano poi state
sbugiardate da ben più accurati accertamenti peritali; ma, a dispetto di ciò,
l’impianto accusatorio veniva mantenuto a carico
dell’avv. Taormina e dello staff tecnico, impedito a dare la sua collaborazione
per la ricerca della verità; in tale situazione, iniziato il secondo grado
processuale, a fronte della tesi difensiva mirante alla dimostrazione della
innocenza della richiedente, il Pg di udienza aveva proposto alla corte lo
svolgimento di una perizia psichiatrica, che i giudici avevano accordato colla
stessa motivazione, senza tener conto di quella già svolta in prime cure, con
esito negativo; ma il significato della decisione della corte torinese era
quello di presupporre la colpevolezza dell’imputata, la quale, dal canto suo,
si era sempre ribellata all’idea che si potesse mettere in dubbio la sua
capacità d’intendere o di volere, nonostante che sia impossibile compiere un
accertamento psichiatrico senza l’esame del soggetto interessato ‑come
nella fattispecie ‑ la perizia si era svolta, al contrario di quella, più
volte chiesta e negata, volta a chiarire se la richiedente fosse in grado di
partecipare al processo, al sensi dell’articolo 70 Cpp;

la
difesa aveva reiteratamente sollevato la questione della nullità della perizia
psichiatrica, venendo sempre disattesa con argomenti speciosi; la conclusione
della seminfermità mentale, cui giungevano i periti, coincideva
significativamente con quella che era stata proposta in cambio di una
confessione ‑ proposta ovviamente respinta; una sola volta la corte era
venuta incontro alle istanze difensive, ma lo aveva fatto senza intaccare il
materiale probatorio già raccolto, come dimostrava la rinnovazione
dell’incarico ad un perito tedesco; era stata accertata la distruzione di
materiale fotografico da parte dei Carabinieri, ma ciò non aveva avuto alcuna
conseguenza processuale; era stato acquisito un reperto, mancato per tutto il
primo grado e del quale si era negata l’esistenza alla difesa; analogamente
criticabile si era rivelato l’atteggiamento del Pg di udienza, che, pur
sprovvisto dei relativi poteri, aveva fatto sequestrare alcuni documenti
clinici, fatti eseguire privatamente dalla richiedente, ma dei quali era stato
dato avviso ai periti; le paradossali conclusioni cui l’indagine psichiatrica
era pervenuta, dimostravano ex se la prevenzione verso l’imputata e il suo
staff difensivo; una prova paradossale della collusione fra giudici e Pg era
derivata dalla circostanza nella quale l’avv. Taormina aveva sorpreso il
presidente della corte, il consigliere a latere e il Pg, mentre discutevano
insieme del processo, come dimostravano gli atti dinanzi ai medesimi
sciorinati; altrettali interlocuzioni extraprocessuali ‑ sia pure poi
formalizzate ‑ erano intercorse fra il presidente dei Collegio e il
procuratore capo della Repubblica; la parzialità della corte si sarebbe poi
rivelata anche nel diniego, odiosamente motivato, del rinvio di un’udienza,
chiesto dall’avv. Taormina per ragioni strettamente personali; in conclusione,
si era determinata una situazione di parzialità da parte dei giudici, sui quali
incideva anche la situazione esterna sopra evocata, con limitazione della
libertà di decidere da parte degli stessi.

La richiesta è stata accompagnata
da osservazioni scritte, rese ai sensi dell’art. 46 c. 3 Cpp dal presidente del
Collegio giudicante.

il
consigliere delegato dal primo presidente di questa Corte disponeva
l’assegnazione dei procedimento a questa Sezione; il Pg ha depositato
requisitoria scritta, con richiesta di declaratoria di inammissibilità.

Il difensore avv. Taormina ha
depositato memoria, colla quale contesta l’assegnazione del procedimento a
questa Sezione, negando che la richiesta sia
palesemente infondata e illustrandone nuovamente le motivazioni, anche alla
luce della giurisprudenza di legittimità formatasi al riguardo.

Una «nota di udienza» è stata
infine depositata dall’avv. Taormina, con riferimento ad un carteggio dal
medesimo intrattenuto col Pg di Torino e ad interventi sollecitatorii nella
inchiesta in corso presso la procura della Repubblica.

Premesso

quanto
sopra, ritiene il Collegio che la richiesta di rimessione del processo,
ritualmente introdotta, sia inammissibile nel merito. Le linee‑guida per
una corretta esegesi dell’articolo 45 Cpp, nel testo modificato dalla legge
248/02, sono state da tempo indicate dalla giurisprudenza di questa Corte (si
intende richiamare la sentenza 27 gennaio 2003, n. 1 delle Sezioni unite, cui
si sono poi strettamente uniformate le singole sezioni: cfr.,
fra le altre, sezione II, 3 dicembre 2004, n. 3055; sezione I, 26 maggio 2004,
n. 30482) e possono così sintetizzarsi : l’istituto della rimessione ha
carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale dei
giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di
un’interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse
comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la translatio judicii. Ne
consegue che, da un lato, per grave situazione locale deve intendersi un
fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente
territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e
consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo
concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l’ufficio giudiziario
della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di
determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo; e,
dall’altro, che i motivi di legittimo sospetto possano configurarsi solo in
presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa.

Si aggiunga – sempre ai fini
della rimessione del processo – che i provvedimenti e i comportamenti del
giudice possono assumere rilevanza a condizione

mancanza
di imparzialità dell’ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il
processo medesimo.

Alla luce di detti principii,
nessuna delle argomentazioni svolte dalla richiedente (e che abbiano una
qualche attinenza coll’oggetto della rimessione, ravvisandosi nella congerie
delle istanze, anche proposizioni del tutto irrilevanti, delle quali si è dato
atto nella narrativa, ma che non verranno
ulteriormente esaminate) ha fondamento.

Sostanzialmente, la «grave
situazione locale» che poi si riflette sulla «libertà di determinazione delle
persone che partecipano al processo», è qui ravvisata nell’esistenza di una indagine in corso presso la procura della Republica
torinese, nella quale ad un certo punto (ma prima dell’inizio dei dibattimento
in appello, a quanto sostiene la richiedente) venivano iscritti nel registro
degli indagati la Franzoni,
il marito, i consulenti tecnici e ‑ quel che maggiormente si sottolinea,
fino a darvi determinante rilevanza ‑ il difensore avv. Taormina. Si
tratta dunque di vedere se tale separato procedimento possa configurare la
grave situazione locale prevista dall’articolo 45 Cpp; e la risposta non può
che essere recisamente negativa.

Nell’ottica difensiva la
concertazione contra reum assumerebbe nella fattispecie dimensioni
totalizzanti: la denuncia presentata nell’interesse della Franzoni a Roma era
stata poi trasmessa ingiustificatamente alla procura torinese; le doglianze
difensive sulla questione di competenza, erano state disattese dalla procura
generale presso questa Corte; il processo di secondo grado per il delitto di
omicidio era iniziato sotto la spada di Damocle di una indagine
giudiziaria in breve tempo caratterizzatasi per una continua ostilità verso
l’attuale richiedente e il suo difensore, con indebiti travasi di atti
(contrari all’interesse della difesa) dal procedimento in fase di indagini
preliminari a quello di secondo grado e con altrettanto ostili decisioni dei
giudici che quest’ultimo celebravano; l’inchiesta della procura ‑che
aveva ipotizzato reati gravissimi a carico specie dell’avv. Taormina, il quale
ne aveva riportato danni inestimabili ‑ si era progressivamente
sgretolata perché accertamenti peritali avevano dimostrato l’inconsistenza
dell’accusa; ma ciò non ostante, la procura si rifiutava di chiudere
l’indagine, intendendo in tal modo far pesare sul processo per omicidio la
cappa di piombo della frode processuale e della calunnia.

Varrà intanto osservare che fu
proprio una iniziativa della Franzoni a determinare
l’inchiesta che poi si sarebbe svolta a Torino; ciò significa che, per lo meno
alla sua origine, tale procedimento non era certo visto come per lei negativo. li fatto che il suo svolgimento si radicasse non ad Aosta o
presso la procura generale torinese, deriva non da un pregiudizio ma da una
reiterata decisione del procuratore generale presso questa Corte, cui la legge
demanda lo scioglimento dei contrasti insorti fra i titolari dell’accusa (e sia
detto parenteticamente, ma affermare che alla base della decisione ci sia una
appartenenza del magistrato in questione ad una certa area, verso la quale
l’avv. Taormina si dichiara ostile, non è un argomento, ma una insinuazione non
controllabile dal giudice della rimessione). In poche parole, affermare, alla
stregua dei principii esegetici inizialmente richiamati, che una
indagine penale separata dal processo di merito, possa integrare una
situazione locale di gravità tale da non consentire l’equilibrato svolgersi del
processo stesso dinanzi al giudice naturale precostituito per legge, non pare
possibile.

Anche perché, talune delle
situazioni prospettate nella inchiesta appaiono decisamente estranee al
paradigma normativo l’iscrizione del difensore nel registro degli indagati ‑
atto dovuto, a seguito dello sviluppo delle indagini ‑ certamente non
passò inosservato nell’ambiente dell’informazione, anche per la
estesa notorietà del soggetto; ma certamente, se il clamore delle
notizie determinò, come si sostiene dalla Franzoni, un danno professionale o
politico per il difensore, non pare se ne possa accettare la rilevanza sulla
sua determinazione nel processo.

Gli episodi che, in proposito, vengono evidenziati nella richiesta di rimessione non
provano certamente il radicarsi di una situazione locale avente le
caratteristiche di cui in premessa.

Che il Pg di udienza abbia
ritenuto di chiedere una perizia psichiatrica, non può essere interpretato come
atto ostile all’imputata, tenendo conto della condanna in primo grado; e che la
richiesta sia stata accolta dai giudici, risponde ad un principio di legalità
del processo stesso, dovendosi sempre accertare la competenza di chi giudica e la imputabilità dì chi è giudicato (specie se per un delitto
quale quello addebitato alla Franzoni). Principio che non subisce deroghe
nemmeno nel caso di adozione del rito abbreviato, dovendo anche questo
procedimento speciale perseguire quello che è lo scopo di ogni indagine
giudiziaria, ovvero l’accertamento della verità. La stessa Franzoni, che
contesta tali principii, si duole poi della omessa indagine sulla sua capacità
di stare nel processo, ai sensi dell’articolo 70 Cpp, senza tuttavia addurre
alcuna giustìficazione a sostegno della censura.

Che atti della inchiesta in corso
presso la procura torinese siano poi stati versati nel
processo di appello è conseguenza dell’esercizio di poteri ufficiosi attribuiti
al giudice allo scopo suddetto, né può vedersi in tale atteggiamento un intento
persecutorio, posto che ogni atto del processo che una parte ritenga
illegittimo può sempre costituire oggetto di impugnazione. Il discorso vale
anche per quello che la
Franzoni definisce un atteggiamento di totale chiusura
dinanzi alle istanze difensive; a prescindere dalla interpretazione che essa ne
dà, basterebbe leggere la dettagliata osservazione fatta pervenire dalla corte
torinese, nella quale non solo si dà giustificazione dei singoli episodi, ma si
pone in evidenza anche l’accoglimento proprio di richieste avanzate dalla
difesa. Dal che si deve dedurre che non solo il comportamento della corte di
secondo grado non è stato conseguenza di una (peraltro insussistente)
situazione locale di tale gravità e abnormità da impedire l’equo svolgimento
del processo dinanzi a quell’ufficio giudiziario; ma che oggettivamente
l’argomento perde per intero la sua consistenza.

A ciò aggiungasi che se
l’indagine condotta dal Pm torinese ha visto gli sviluppi positivi per
l’innocenza degli indagati, che vivacemente sottolinea la richiedente, è
ulteriormente svuotato del significato che gli si vuole attribuire il suo iter;
e certo questa Corte non può intromettersi sulla questione della mancata
chiusura delle indagini. spettando al Pm di
provvedervi.

Per corroborare la tesi di una
parzialità del giudizio, nella richiesta si cita anche l’episodio della
"sorpresa" da parte del difensore, dei giudici togati a colloquio col
Pg di udienza, dinanzi alle carte processuali sciorinate; a voler dare al fatto
la spiegazione (solo possibile, fra altre diverse) offerta dalla richiedente,
viene da rilevare che si sarebbe potuto,
eventualmente, trame spunto per una ricusazione dei giudici, non certo per
provare la loro parzialità, in conseguenza del “parallelo” procedimento nel
quale il difensore era indagato. Sfugge invero ogni collegamento tra il fatto e
l’articolo 45 Cpp.

Alla dichiarata inammissibilità
della richiesta di rimessione, debbono seguire le sanzioni previste dall’art.
48 c. 6 Cpp.

PQM

dichiara
inammissibile la richiesta e condanna la richiedente al pagamento delle spese
del procedimento, nonché della sanzione pecuniaria di 1.000 euro a favore della
Cassa delle ammende.