Penale

Monday 15 October 2007

La motivazione della Cassazione sugli abusi nella scuola di Rignano.

La motivazione della Cassazione
sugli abusi nella scuola di Rignano.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. LUPO ERNESTO PRESIDENTE

1.Dott.GRASSI ALDO – CONSIGLIERE

2.Dott.SQUASSONI CLAUDIA –
CONSIGLIERE

3.Dott.GENTILE MARIO –
CONSIGLIERE

4.Dott.FIALE ALDO – CONSIGLIERE

ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

sul
ricorso proposto da :

PUBBLICO MINISTERO PRESSO CORTE D’APPELLO di ROMA

nei
confronti di:

1) S.G.

2) D.M.P.

3) M.S.C. N.

4) P.M. N.

5) D.S.W.K.

avverso
ORDINANZA del 09/05/2007 TRIB. LIBERTA’ di ROMA

(omissis)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Tivoli ha applicato la misura cautelare della
custodia carceraria, per il reato di violenza sessuale di gruppo, a S.G., D.M.P., M.S.C., P.M., L.C., D.S.W.K., avendo come
riferimento le investigazioni espletate dalla Polizia e dal Pubblico Ministero.
Esse erano costituite dalle dichiarazioni plurime, reiterate e tra loro
coincidenti dei genitori dei bambini, che sono state ritenute intrinsecamente
credibili ed affidabili perché corroborate da riscontri esterni (tra i quali i
più significativi sono le riprese audioregistrate effettuate dai genitori,
l’esito della consulenza che aveva concluso come i piccoli avessero una
sindrome post- traumatica da abusi sessuali, i certificati medici, la
compatibilità dei luoghi ove,secondo i minori,
avvenivano le violenze con le abitazioni dei coniugi S.G.N. e della P.M.).

In base a tali indagini, il
Giudice ha ritenuto che le fonti probatorie fossero di tale gravità da
sostenere la conclusione che vari alunni dello asilo di Rignano, nel corso
dell’anno 2005-2006,venivano condotti fuori dalla
scuola dalle insegnanti D.M.P., P.M., M.S.C. e dalla bidella L.C.; indi
venivano portati, con l’aiuto dello S.G.N. e di D.S.W.K., nelle case delle
maestre ove erano narcotizzati, sottoposti con minacce e violenze, anche
crudeli, a pratiche sessuali cruente ed invasive ed erano costretti a
partecipare a riti satanici; alcuni atti sessuali, secondo i bambini,
avvenivano anche nell’ asilo.

In esito a richiesta di riesame
degli indagati, il Tribunale della libertà di Roma, con ordinanza 10 maggio 2007, ha rilevato come i
piccoli, tramite i genitori, descrivessero, con abbondanza di particolari,
fatti atroci addebitabili a persone note; tuttavia, i Giudici hanno ritenuto
che il materiale indiziario agli atti fosse insufficiente ed anche
contraddittorio,sì da non integrare la soglia di
gravità richiesta dall’art.273 cpp, per le seguenti ragioni.

A) Le denunce degli abusi sono
avvenute con modalità temporali-espositive sicuramente “particolari”, se non
“sospette”, dal momento che i genitori si erano più volte riuniti scambiandosi
informazioni sul crescendo delle accuse;

B) La consulenza psicologica è
stata posta in essere senza le cautele che la Carta di Noto consiglia al fine di assicurare la
genuinità delle dichiarazioni dei minori: inoltre, l’esperto nominato dal
Pubblico Ministero ha effettuato indagini che non gli competevano, ha usato un
metodo non controllabile, non ha considerato che i sintomi di disagio dei
minori potevano avere altre cause oltre l’abuso.

C) Non è stato accertato (anche
perché mancano indagini sul punto) se fosse possibile che numerosi alunni si
allontanassero da scuola con le maestre e la bidella, per un lungo lasso
temporale, senza che alcuno si accorgesse della loro assenza e senza che alcuno
accudisse ai bambini lasciati in asilo.

D) Non è stata spiegata la
circostanza che i genitori, prelevando da scuola i bambini (fino a poco tempo
prima sottoposti a sadiche pratiche sessuali che avrebbero dovuto lasciare
anche esiti fisici), non si siano accorti di nulla ed anche i pediatri, nelle
normali visite di controllo, non abbiano riscontrato esiti di violenza; i
bambini non presentavano sintomi nel corso dell’anno scolastico 2005/2006, ma
successivamente alla chiusura dello stesso.

E) Le descrizioni, da parte dei
minori, delle case nelle quali avvenivano gli abusi sono generiche e non
provano che i piccoli siano stati condotti nelle abitazioni degli indagati; il
riconoscimento dei giocattoli, per il metodo con cui è avvenuto, non è decisivo.

Per l’annullamento della
ordinanza, ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica
deducendo difetto di motivazione e sostenendo che gli elementi probatori, se
valutati complessivamente, assumono un univoco significato dimostrativo della
sussistenza dei requisiti richiesti dall’art.273 cpp. Nei motivi principali ed
aggiunti il Pubblico Ministero ricorrente rileva che:

1) il Tribunale ha trascurato la
diversità tra “prova” funzionale alla affermazione di responsabilità ed
“indizi” che permettono una misura restrittiva;

2) le dichiarazioni dei genitori
delle persone offese sono attendibili (in quanto riferiscono fatti e
comportamenti direttamente appresi) e non è evidenziabile una reciproca
suggestione o “cospirazione dei denuncianti a danno degli indagati” :
l’arricchimento dei dettagli nella successione temporale delle denunce discende
dallo approfondimento dei racconti dei bambini che, escussi con sempre maggiore
attenzione, hanno fornito nuove informazioni;

3) la consulenza psicologica, affidata
ad una esperta nel settore, è stata condotta con le metodologie e le cautele
suggerite dalla Carta di Noto e la videoregistrazione non è stata sempre
effettuata per la reazione negativa dei bambini; il sopralluogo presso la
scuola e la osservazione esterna delle abitazioni degli indagati, effettuati
dalla consulente, erano opportuni per valutare l’attendibilità dei minori;

4) i bambini presentano comportamenti
sessuali preoccupanti ed atipici per la loro età e segni di sofferenza : solo
l’apprezzamento ed il discernimento di quei sintomi da parte dei genitori si
colloca dopo la chiusura della scuola: sul punto, manca la valutazione delle
dichiarazioni dei sanitari e pediatri;

5) sussistono riscontri esterni alle
accuse dei dichiaranti quali gli indicatori fisici degli abusi (irritazione dei
genitali, l’anite rossa di una piccola ed il setto all’imene di una altra, i
residui di benzodiazepine su due minori), l’individuazione dei giocattoli, la
videoregistrazione dei colloqui tra genitori e figli.

Hanno presentato memorie il prof.
Coppi, per gli indagati D.M.P. e S.G.N., ed il prof.
Taormina; questa ultima memoria non è stata ritenuta ammissibile per il
decisivo rilievo, che assorbe ogni ulteriore considerazione, che il prof.
Taormina tutela la posizione di D.M.C. che non è tra le vittime dei reati
oggetto della impugnata ordinanza.

La prima censura non trova
conforto dalla lettura del testo del provvedimento in esame.

E’ noto come la nozione di
indizio assuma un significato ed un valore diverso a seconda che si faccia riferimento alle prove c.d. logiche o indirette (che,
a determinate condizioni, sono sufficienti per affermare la responsabilità di
un imputato) ovvero a quegli elementi delle indagini, che non assurgono
tecnicamente al rango di prova, ma legittimano una misura cautelare.

In questo secondo caso, è
necessario che il quadro indiziario offerto dall’organo della accusa,
considerato nel suo complesso, sia connotato dal requisito della gravità
consistente nella alta probabilità (non nella certezza richiesta in sede di
giudizio per l’affermazione della responsabilità) capace di resistere ad
ipotesi alternative, della esistenza del reato e della attribuibilità dello
stesso allo indagato. Pertanto, gli indizi richiesti dall’art.273 cpp, valutati
globalmente e collegati tra di loro in modo organico,
devono essere idonei a configurare un quadro di elementi probatori (sia pure
non definitivo e suscettibile di revisione critica) tale da fare apparire
consistente la tesi della accusa.

Non si deve disconoscere la
differenza tra il giudizio preordinato alla sentenza di condanna e la
delibazione funzionale all’esercizio del potere cautelare; tuttavia, anche in
questa ipotesi, necessita che gli elementi a carico dello incolpato conducano
ad un giudizio prognostico di qualificata probabilità di colpevolezza, che solo
offre la garanzia che le misure restrittive della libertà abbiano carattere
eccezionale.

Tanto premesso, si osserva come
il Tribunale non abbia fatto una indebita confusione
tra indizi e prove e tra la nozione di gravità del compendio istruttorio
indispensabile per una declaratoria di responsabilità e quella che permette una
misura cautelare personale.

Dei ricordati principi hanno
fatto buon uso i Giudici di merito i quali, pur rilevando qualche elemento a
carico degli indagati, non hanno ravvisato la necessaria,ragionevole
probabilità di colpevolezza a causa, soprattutto, della mancanza di riscontri
alle asserzioni delle persone informate sui fatti (questi elementi di
controllo, secondo il Tribunale, erano necessari in virtù della qualità degli
accusati e della giovanissima età degli accusatori) e della circostanza che
alcune emergenze non erano conciliabili con la ipotesi accusatoria.

All’evidenza, la conclusione dei
Giudici, immune da vizi logici, è presa allo stato degli atti, cioè, con
riferimento al coacervo probatorio da loro conosciuto e conoscibile ed alle
investigazioni espletate, al momento della richiesta della misura, che sono
suscettibili di ulteriori sviluppi e possono accrescersi con l’apporto di nuove
acquisizioni.

Prima di analizzare le residue
censure del Ricorrente, si impone una premessa sui limiti del giudizio di
legittimità.

Il controllo della Cassazione, in presenza di un eccepito vizio motivazionale, ha un
orizzonte circoscritto e va confinato alla verifica della esistenza di un
apparato argomentativo non contraddittorio né manifestamente illogico del
provvedimento impugnato.

La novazione legislativa,
introdotta con la L.46/2006,
permette alla Cassazione di valutare la razionalità e coerenza della motivazione
avendo come referente anche gli atti processuali segnalati dal ricorrente; la
possibilità di una indagine extratestuale non ha
alterato la funzione tipica della Cassazione. La modifica ha attribuito solo
alla Corte di legittimità la facoltà di verificare la tenuta logica del
provvedimento impugnato, oltre i limiti dello stesso, avendo riguardo agli atti
processuali che il ricorrente ritiene arbitrariamente non considerati o male interpretati.

Rimane fermo il divieto per la Cassazione – in presenza di una motivazione non manifestamente illogica o
contraddittoria – di una diversa valutazione delle prove, anche se plausibile.

Di conseguenza, non è
sufficiente, per invocare il nuovo vizio motivazionale, che alcuni atti del
procedimento siano astrattamente idonei a fornire una
ricostruzione diversa e più persuasiva di quella operata nel provvedimento
impugnato; occorre che le prove, che il ricorrente segnala a sostegno del suo
assunto, siano decisive e dotate di una forza esplicativa tale da vanificare
l’intero ragionamento svolto dal Giudice sì da rendere illogica o
contraddittoria la motivazione (conf. Cassazione sentenze 30402/06, 23781/06,
23528/06, 23524/06, 22256/06, 20245/06, 19855/06, 19848/06, 19584/06).

Nel caso concreto, il Tribunale
ha preso in esame tutte le risultanze degli atti, ha
avuto cura di indicare le fonti probatorie dalle quali ha attinto il suo
convincimento ed ha sorretto le conclusioni con argomentazioni prive di vizi
giuridici ed immuni da manifesta illogicità; pertanto l’ordinanza non è
sindacabile in questa sede.

In tale contesto, il Ricorrente
non segnala alcun atto da qualificarsi decisivo, nel senso precisato, ma
propone una rinnovata ponderazione delle emergenze processuali alternativa a
quella correttamente effettuata dai Giudici di merito; pertanto, introduce
problematiche che esulano dai limiti cognitivi del giudizio di legittimità.

Inoltre, le censure ora al vaglio
della Cassazione erano già state sottoposte alla attenzione del Tribunale e
disattese con articolato iter motivazionale del quale il Ricorrente non sempre
tiene conto nella redazione delle sue censure che, sotto tale profilo, sono
spesso prive della necessaria concretezza perché non in sintonia con le ragioni
giustificative del provvedimento impugnato.

L’esposto rilievo di carattere
generale può essere integrato con un esame delle censure specifiche rivolte
alla ordinanza dal Pubblico Ministero ricorrente.

La particolare difficoltà che il
caso pone si incentra nella circostanza che l’accusa è rappresentata dalla voce
indiretta delle giovani vittime, che narrano di fatti dei quali non dovrebbero
avere esperienza e che non possono essere il frutto della
loro personale confabulazione; le parti lese, per la loro età e conseguente
limitata capacità cognitiva, non sono in grado di architettare un falso ed
elaborato racconto come quello enucleato nei capi di imputazione.

Tuttavia, l’assunto secondo il
quale i bambini piccoli non mentono consapevolmente e la loro fantasia attinge
pur sempre ad un patrimonio conoscitivo deve essere contemperato con la
consapevolezza che gli stessi possono essere dichiaranti attendibili se
lasciati liberi di raccontare, ma diventano altamente
malleabili in presenza di suggestioni eteroindotte; interrogati con domande
inducenti, tendono a conformarsi alle aspettative dello interlocutore.

Necessita, quindi, che le
dichiarazioni dei bambini siano valutate dai Giudici
con la necessaria neutralità ed il dovuto rigore e con l’opportuno aiuto delle
scienze che hanno rilievo in materia (pedagogia, psicologia, sessuologia);
l’esame critico deve essere particolarmente pregnante in presenza di
dichiarazioni de relato.

Tale cautela non è mancata nel
caso concreto ove la questione centrale consiste nello stabilire se lo snodarsi
dei fatti (così come gli adulti con molteplici e convergenti dichiarazioni
sostengono di avere appreso dalle fonti dirette) corrisponda
a quanto i bambini hanno realmente vissuto.

Sulla attendibilità dei genitori
delle vittime deve farsi una preliminare precisazione che supera ogni equivoco
sul punto della loro buona fede.

Né il provvedimento impugnato né
le difese degli indagati hanno rilevato che i piccoli siano stati
consapevolmente manipolati dai genitori o che sia evidenziabile una loro
“cospirazione” (come definita dal solo Pubblico Ministero); è indiscusso che i
genitori hanno agito con la intenzione di tutelare al
meglio e di proteggere i loro bambini, ed altri bambini, dal pericolo di reati
gravissimi che possono determinare danni irreversibili al loro futuro,
equilibrato sviluppo.

Altra è la tematica introdotta dai
difensori i quali sostengono la tesi di un “contagio dichiarativo”, cioè, di un
sofisticato meccanismo psicologico che in teoria può verificarsi, come seri
studi nel settore hanno confermato.

In estrema sintesi, tale contagio
si configura come uno scambio di informazioni e dati tra individui che porta a
modifiche anche radicali nelle convinzioni relative a quanto accaduto e, nella
sua forma estrema, determina il formarsi di convincimenti che non corrispondono
alla realtà dei fatti.

Il meccanismo potrebbe essere
stato innescato dalle domande manipolatorie dei genitori, alle quali i bambini
hanno fornito risposte compiacenti, ed essersi incrementato con il passaggio
tra gli adulti di conoscenze, aspettative e preoccupazioni.

I Giudici del Tribunale (pur
dando atto della possibilità che i parenti abbiano interrogato i bambini in
modo improprio ottenendo risposte non genuine) non hanno preso una decisa
posizione sul tema, né può prenderla questo Collegio al quale istituzionalmente
non spetta il compito di valutare le prove.

In altra sede, la tesi difensiva
potrà essere confermata, o squalificata, solo dopo una accurata
ricostruzione delle modalità con le quali si sono svolti gli interrogatori dei
piccoli e sono veicolate le informazioni tra le famiglie.

Di conseguenza, è apprezzabile la
cautela usata dal Tribunale, che non ha espressamente concluso sulla evidenza
di un meccanismo di suggestione a catena dei genitori, ma ha rilevato che le
loro denunce erano “se non sospette, sicuramente particolari” perché, prima di
avvisare l’autorità, si erano più volte riuniti, confrontandosi a vicenda e
scambiandosi informazioni, anche alla presenza dei figli. La possibilità che
gli adulti abbiano influito con domande suggestive sulla spontaneità del
racconto dei bambini ha avuto conferma almeno in due casi nei quali i Giudici
del Tribunale hanno rilevato atteggiamenti prevaricatori (precisamente nelle
videoregistrazioni) evidenziando una “forte e tenace pressione dei genitori sui
minori” ed “una forte opera di induzione e di
suggerimento nelle risposte”. Per superare questa impostazione, logica e
plausibile, il Ricorrente insiste sulla tesi del formale valore di prova
documentale delle videoregistrazioni fatte in un momento in cui i piccolo “non avevano ancora sviscerato i dettagli molto
cruenti”; in tale modo, sostiene che l’arrichimento dei primi narrati dei
bambini possa essere il frutto della capacità di ascolto dei genitori. La impostazione ha una sua ragionevolezza, ma non affronta
l’argomento decisivo del metodo usato dai parenti per intervistare i minori e
del possibile condizionamento reciproco dei vari dichiaranti.

Queste erano le problematiche,
ancorate a precisi dati fattuali, che hanno indotto il Tribunale a rilevare una
situazione di “sospetto” ed a ricercare conferme e “seri elementi” che
corroborassero l’impianto accusatorio. I Giudici hanno osservato come le
emergenze agli atti (in particolare, la consulenza psicologica ed i certificati
dei sanitari) non fornissero un valido conforto alle dichiarazioni dei genitori
ed, anzi, alcune risultanze fossero incompatibili con il racconto dei bambini.

Ora, è indiscusso che l’indagine
sulla situazione dei minori richiedeva specifiche
cognizioni tecniche che esulavano dalla scienza privata dello inquirente e dovevano
essere affidate ad un esperto (cui competevano attività strumentali allo
espletamento dello incarico, ma non investigative in quanto l’accertamento dei
fatti è di esclusiva competenza della autorità giudiziaria).

Il Pubblico Ministero ha
proceduto ex art.359 cpp (implicitamente, ma discutibilmente ritenendo che la
situazione psicologica dei bambini non fosse passibile di mutazione nel tempo) per cui la consulenza effettuata ha valore solo
endoprocessuale, salvo l’eventuale utilizzo nei riti speciali o nel giudizio
ordinario previo accordo delle parti.

Il Pubblico Ministero non aveva
l’obbligo di affidare la consulenza a sensi dell’art.360 cpp o sollecitando un
incidente probatorio. Tuttavia, la scelta di optare per la procedura non
garantita, unita a quella dello esperto di non videoregistrare i colloqui (a
ragione criticata nella ordinanza), ha privato gli indagati della facoltà di
controllare, tramite i difensori ed i propri consulenti tecnici, l’operato
dello esperto.

La questione, così come
focalizzata nel provvedimento impugnato, non si incentra sulla correttezza dei
protocolli e del metodo (che è oggetto dei motivi di ricorso),ma
sulla verificabilità degli stessi, che non può essere sostituita da una
acritica accettazione delle conclusioni del consulente.

In coerenza con questa
impostazione, la fondamentale critica, che il Collegio reputa pertinente,
formulata dal Tribunale e dai difensori allo elaborato dello esperto, riguarda
la “fruibilità” dei risultati in sede processuale in quanto la metodologia
usata non è ostensibile alle altre parti processuali.

Inoltre – dando pure per scontato
che il parere dello esperto sia esatto­la questione
non è risolta in quanto il vero problema consiste nello stabilire se i sintomi
(che attualmente i piccoli manifestano e di allarmante gravità come riferito
dai genitori) siano indice di validazione degli abusi sessuali.

La ricerca del rapporto
eziologico tra i disturbi emotivi dei bambini ed i reati era necessaria in
quanto è noto che non esiste una sindrome da stress
specificatamente riferibile allo abuso sessuale.

Sul tema, i Giudici non hanno
mancato di rilevare come lo stato delle attuali conoscenze in materia non
permetta di individuare sicuri nessi di compatibilità tra sintomi di disagio ed
eventi traumatici specifici.

Il Tribunale, inoltre, ha ben sottolineato
che i sintomi allarmanti dei minori si sono manifestati non durante l’anno
scolastico, ma in epoca successiva.

In realtà – e non in armonia con
quanto avviene normalmente per il danno post traumatic – gli indicatori, che il
Ricorrente collega ad abuso sessuale, sono tardivi e, per alcuni bambini, si
sono manifestati dopo le prime denunce. Solo in un secondo momento, i genitori
hanno fatto una lettura retroattiva di comportamenti già ritenuti nell’alveo
della normalità, mentre alla uscita dalla scuola non hanno, inspiegabilmente,
riscontrato nei loro bambini (oggetto fino a poco tempo prima
di atrocità di ogni tipo) alcun segnale di sofferenza e di disagio psichico.

In tale situazione, i Giudici
hanno concluso come la circostanza che i minori ora
presentano sintomi da stress (ed,anzi, che sempre più bambini, oltre alle
attuali parti lese, manifestano sintomi) non rappresenti un elemento decisivo
da cui dedurre l’abuso sessuale.

Con il rilevare lo scollamento
temporale tra fatti e sintomi (che diventano più consistenti con il procedere
delle indagini), il Tribunale ha aperto alla possibilità che il malessere dei
bambini sia derivato, se non totalmente almeno in parte, dagli effetti della
c.d. vittimizzazione

secondaria
(cioè, dallo stress cui i piccoli sono sottoposti a causa delle reiterate e
disturbanti interviste e visite mediche e dallo stato di ansia dei loro
genitori che si è riverberato sulla serenità della famiglia ed ha inciso sul
senso di sicurezza dei bambini).

La conclusione del Tribunale
circa il non certo collegamento tra la situazione dei bambini ed abusi sessuali
ha una sua coerenza ed è compatibile con le conoscenze scientifiche in materia;
a tale convincimento, il Ricorrente contrappone una sua alternativa
interpretazione che, pur dotata di una plausibile opinabilità, non è idonea a
rendere illogico o inaccettabile il ragionamento dei Giudici.

Sussiste un altro elemento che,
per il Pubblico Ministero, costituisce una conferma dell’esistenza dei reati e,
precisamente, la circostanza che i minori manifestano conoscenze ed
atteggiamenti erotici non consoni alla loro età anagrafica.

Come già osservato dal Tribunale,
alcuni di questi comportamenti rientrano nel novero della comune curiosità o esplorazione
dei piccoli nei confronti del loro corpo (e sono manifestazione di una normale
sessualità, esistente anche nella loro fase evolutiva); altri comportamenti
sono impropri ed atipici e dimostrano una conoscenza in materia incompatibile
con l’età infantile.

In questo secondo caso, è lecito
concludere che qualche bambino (altri potrebbero avere riprodotto gli
atteggiamenti dei compagni per mimesi) ha avuto diretta percezione di atti sessuali (ma ciò potrebbe essere avvenuto anche attraverso
filmati o scene in Televisione) o ne è stata vittima.

Ora il Ricorrente segnala nei
bambini una attività autoerotica, giochi a sfondo
sessuale e la simulazione di un coito, cioè, atteggiamenti che sono
un”campanello di allarme" e che, nel contesto processuale in cui sono
inseriti, possono fare ragionevolmente ritenere come possibile che i piccoli
abbiano avuto esperienze di abuso sessuale.

La lettura fornita dal Pubblico
Ministero del comportamento dei bambini potrebbe costituire un sugello del
teorema accusatorio solo in presenza della qualificata
probabilità che i fatti si siano svolti secondo la ricostruzione storica
fissata nel capo di imputazione.

Questa evenienza è stata – e
correttamente – messa in discussione nella impugnata ordinanza per i seguenti motivi.

Per il Ricorrente, a corroborare
la tesi degli abusi, si pongono riscontri oggettivi quali i certificati medici
relativi ai piccoli.

Proprio tali
documenti, secondo il parere dei Giudici di merito (congruamente
motivato e, pertanto, insindacabile in questa sede), costituiscono un punto
debole della accusa.

I genitori hanno riferito che i
figli hanno subito violenze fisiche invasive (anche con percosse e introduzione
di vibratori o oggetti appuntiti nell’ano e nella vagina con fuoriuscita di
sangue) a fronte di tali sevizie, che avrebbero dovuto lasciare evidenti ed
immediati esiti fisici da trauma esistono solo due certificati medici, l’uno,
attestante un setto all’imene che può essere esistente dalla nascita e,
l’altro, una anite rossa che non è necessariamente
riferibile ad atti di natura sessuale.

Da tali certificati, il
Ricorrente trae argomento a sostegno del suo assunto. Il ragionamento del
Pubblico Ministero contiene una petizione di principio perché trasforma
l’oggetto da provare in criterio di inferenza: non è possibile da un indizio
sicuro in fatto, ma equivoco nella interpretazione
concludere per la certezza dell’evento che rappresenta il tema probatorio.

Più in generale, costituisce un
ragionamento circolare e non corretto ritenere che i sintomi siano la prova
dell’abuso e che l’abuso sia la spiegazione dei sintomi.

E’ vero che i bambini lamentavano
arrossamento ai genitali e due minori presentavano all’esame tricologico
residui di un tranquillante, che non veniva loro
somministrato, ma questi elementi non sono sufficienti – come fatto presente
dal Tribunale – a confortare la tesi che i piccoli fossero abusati o narcotizzati.
Al disturbo nelle parti intime è frequente in età infantile (tanto è vero che
moltissimi allievi dell’asilo, oltre a quelli che si assumono oggetto di abusi,
lo presentavano) ed il test tricologico ha una valenza labile perché effettuato
a distanza di molti mesi dai fatti.

Sostiene il Ricorrente che i
sintomi sono stati dai genitori riscontrati durante l’anno scolastico, ma solo
in un secondo momento sono stati ricondotti agli abusi sessuali; la
prospettazione potrebbe essere sostenibile, seppure a stento, per i disturbi
psicologici, ma non spiega come i parenti non si siano accorti subito dei segni
fisici necessariamente residuati sul corpo dei figli dalle sevizie che i
bambini – prima alcuni, poi, molti – lamentano.

Pertanto, si deve concludere con
il Tribunale che l’esito degli accertamenti medici non è in armonia con le vere
e proprie atrocità fisiche patite dai piccoli secondo il racconto dei genitori;
allo stato delle investigazioni, è consentito rilevare che, se vi sono state
violenze sessuali (ipotesi non scartata dal Tribunale), esse sono state
perpetrate con modalità differenti da quelle riferite nelle denunce.

Per quanto concerne il
riconoscimento da parte dei minori dei giocattoli esistenti nelle case delle
maestre, le considerazioni dei Giudici del Tribunale sulla non decisività dello
elemento probatorio

sono
condivisibili e logiche; trattasi di oggetti di uso comune abitualmente
esistenti nelle case e negli asili per cui il loro riconoscimento pone ampi
margini di incertezza e solo gli accertamenti in corso potranno chiarire se
sono stati a contatto con le attuali parti lese.

La descrizione fatta dai piccoli
e relativa alle abitazioni delle insegnanti è, a parere del Tribunale, generica
e dalla stessa non si può desumere con certezza che i bambini siano stati
effettivamente ivi condotti in orario scolastico; tale conclusione, in quanto
implica un giudizio di fatto ed è sorretta da congrua e completa motivazione,
non è censurabile da questa Corte.

Di contro, il Ricorrente insiste
sulla certezza del riconoscimento sia delle case degli indagati sia dei giochi
e chiede, in sostanza, a questa Corte una, non
fattibile, rivalutazione degli elementi probatori ponderati dai Giudici di
merito.

Esiste un altro rilevante
elemento che, secondo il Tribunale, rende inconsistente l’accusa e non permette
di ritenere che i fatti si siano svolti secondo le modalità descritte dal
Pubblico Ministero; non è stato accertato se le maestre potessero uscire dallo
asilo senza che la loro assenza fosse notata dal personale scolastico ed a chi venivano affidati i piccoli rimasti senza assistenza.

A questo fondamentale,
inquietante interrogativo, il Ricorrente non fornisce una spiegazione e non
precisa se siano state disposte le investigazioni
suggerite dal Tribunale per accertare la compatibilità del narrato dei piccoli
con l’andamento scolastico; il Ricorrente si limita a ricordare che “le maestre
si organizzavano come volevano” eludendo la problematica inerente alla possibilità
che sfuggisse al controllo la sistematica (non sporadica, stante la pluralità
degli abusi descritti dai genitori) assenza dalla scuola di insegnanti ed
alunni. Infine, deve rilevarsi come le intercettazioni telefoniche, le
perquisizioni nelle abitazioni degli indagati e gli accertamenti effettuati sul
loro personal computer hanno dato esito negativo in quanto non è stato
rinvenuto alcunché a conforto della accusa. Per le esposte considerazioni, la Corte ritiene che siano
condivisibili le conclusioni del Tribunale circa la inadeguatezza
delle investigazioni agli atti a giustificare una misura cautelare personale.

Il ricorso del Pubblico Ministero
deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

PQM

La Corte dichiara inammissibile
il ricorso.

Roma, 18 settembre 2007