Penale

Wednesday 07 February 2007

La motivazione dell’ incostituzionalità della legge Pecorella.

La motivazione dell’incostituzionalità
della legge Pecorella.

SENTENZA della Corte
costituzionale N. 26 dell’ANNO 2007

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta
dai signori:

– Franco BILE Presidente

– Giovanni Maria FLICK Giudice

– Francesco AMIRANTE "

– Ugo DE SIERVO "

– Romano VACCARELLA "

– Paolo MADDALENA "

– Alfio FINOCCHIARO "

– Alfonso
QUARANTA "

– Franco GALLO "

– Luigi MAZZELLA "

– Gaetano
SILVESTRI "

– Sabino CASSESE "

– Maria Rita SAULLE "

– Giuseppe TESAURO "

– Paolo Maria NAPOLITANO "

ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nei
giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 10 della legge 20
febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di
inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), promossi con ordinanze del
16 marzo 2006 dalla Corte d’appello di Roma nel procedimento penale a carico di
E. F. ed altri e del 16 marzo 2006 dalla Corte d’appello di Milano nel
procedimento penale a carico di A. M. ed altri, iscritte
ai nn. 130 e 155 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 19 e 22 prima serie speciale, dell’anno 2006.

Udito nella camera di consiglio
del 24 gennaio 2007 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto in fatto

1. – Con l’ordinanza indicata in
epigrafe, la Corte
d’appello di Roma ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al
codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di
proscioglimento), nella parte in cui non consente al pubblico ministero di
proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, se non nel caso
previsto dall’art. 603, comma 2, del codice di
procedura penale – ossia quando sopravvengano o si scoprano nuove prove dopo il
giudizio di primo grado – e sempre che tali prove risultino decisive.

La Corte rimettente – investita
dell’appello proposto dal Procuratore della Repubblica
avverso la sentenza del Tribunale di Roma, che aveva assolto tre persone
imputate del reato di ricettazione – rileva come, nelle more del gravame, sia
entrata in vigore la legge n. 46 del 2006, il cui art. 1, sostituendo l’art.
593 cod. proc. pen., ha sottratto al pubblico
ministero il potere di appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta
eccezione per l’ipotesi delineata dall’art. 603, comma 2, del codice di rito.

Ad avviso del giudice a quo, la
disposizione censurata violerebbe diversi precetti costituzionali.

Essa risulterebbe lesiva,
anzitutto, del principio di eguaglianza, sancito dall’art. 3 Cost.: consentire, infatti, all’imputato di proporre appello nei
confronti delle sentenze di condanna senza concedere al pubblico ministero lo
speculare potere di appellare contro "le sentenze di assoluzione", se
non in un caso estremamente circoscritto, significherebbe porre l’imputato in
"una posizione di evidente favore nei confronti degli altri componenti la
collettività"; questi ultimi vedrebbero fortemente limitato, in tal modo,
il diritto-dovere del pubblico ministero di esercitare l’azione penale, che
tutela i loro interessi. La possibilità, per l’organo dell’accusa, di proporre
appello nei casi previsti dall’art. 603, comma 2, cod. proc. pen.
risulterebbe, in effetti, "poco più che teorica", perché legata alla
sopravvenienza di prove decisive nel ristretto lasso temporale tra la pronuncia
della sentenza di primo grado e la scadenza del termine per appellare.

La norma censurata si porrebbe,
altresì, in contrasto con l’art. 24 Cost., non
consentendo alla "collettività", i cui interessi sono rappresentati e
difesi dal pubblico ministero, "di tutelare adeguatamente i suoi
diritti": e ciò anche quando l’assoluzione risulti determinata da un
errore nella ricostruzione del fatto o nell’interpretazione di norme giuridiche.

Risulterebbe violato, ancora,
l’art. 111 Cost., nella parte in cui impone che ogni
processo si svolga "nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di
parità davanti ad un giudice terzo e imparziale", posto che la
disposizione denunciata non permetterebbe all’accusa di far valere le sue
ragioni con modalità e poteri simmetrici a quelli di cui dispone la difesa.

Da ultimo, detta disposizione
lederebbe l’art. 112 Cost. Ad avviso del rimettente, infatti, la previsione di
un secondo grado di giudizio di merito – fruibile tanto dal pubblico ministero
che dall’imputato (così come dall’attore e dal convenuto nel giudizio civile) –
sarebbe "consustanziale" al sistema processuale vigente: con la
conseguenza che la sottrazione all’organo dell’accusa del potere di proporre
appello avverso le sentenze assolutorie eluderebbe i vincoli posti dal
principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, "considerata nella sua
interezza".

2. – Con l’ordinanza indicata in
epigrafe, la Corte
d’appello di Milano ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 111, secondo comma, Cost., questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1 e 10 della legge n. 46 del 2006, nella
parte in cui, rispettivamente, escludono che il pubblico ministero possa
appellare contro le sentenze di proscioglimento (art. 1); e prevedono che
l’appello proposto dal pubblico ministero, avverso una di dette sentenze,
anteriormente all’entrata in vigore della medesima legge, venga
dichiarato inammissibile, con facoltà per l’appellante di proporre, in sua
vece, ricorso per cassazione (art. 10).

Il giudice a quo premette di
essere chiamato a celebrare, a seguito di impugnazione del pubblico ministero,
il giudizio di appello nei confronti di numerosi imputati, assolti in primo
grado dal delitto di truffa aggravata perché il fatto non sussiste.
Medio tempore, era tuttavia sopravvenuta la legge n. 46 del 2006, la quale,
all’art. 1, sostituendo l’art. 593 cod. proc. pen.,
aveva precluso l’appello avverso le sentenze di proscioglimento, fuori del caso
previsto dall’art. 603, comma 2, cod. proc. pen.; e,
all’art. 10, aveva stabilito, con riguardo ai giudizi in corso, che l’appello
anteriormente proposto dal pubblico ministero vada dichiarato inammissibile,
salva la facoltà dell’organo dell’accusa di proporre ricorso per cassazione
contro la sentenza appellata.

Recependo, in parte qua,
l’eccezione formulata dal Procuratore generale, la Corte rimettente dubita,
tuttavia, della compatibilità di tali previsioni normative con gli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost.

La questione sarebbe rilevante
nel giudizio a quo, in quanto il suo accoglimento consentirebbe l’esame nel
merito del gravame, altrimenti destinato alla declaratoria di inammissibilità,
non avendo il pubblico ministero proposto nuove prove ai sensi dell’art. 603,
comma 2, cod. proc. pen.

Quanto, poi, alla non manifesta
infondatezza, il giudice rimettente ritiene che le disposizioni censurate
violino, anzitutto, il principio di parità delle parti nel processo, sancito
dall’art. 111, secondo comma, Cost. Inibendo tanto al
pubblico ministero che all’imputato l’appello avverso le sentenze di
proscioglimento, tali disposizioni attuerebbero, infatti, una parificazione
"solo formale": giacché, nella sostanza, esse verrebbero a limitare
il potere di impugnazione di quella sola, fra le due parti, che ha interesse a
dolersi delle suddette sentenze, ossia il pubblico ministero.

D’altro canto, alla luce
dell’"unica interpretazione possibile" dell’art. 576 cod. proc. pen., come modificato dalla stessa legge n. 46 del 2006, le
sentenze di proscioglimento potrebbero formare invece oggetto di appello ad
opera della parte civile: donde un ulteriore profilo di disuguaglianza, venendo
il pubblico ministero a trovarsi in posizione deteriore anche rispetto a tale
parte privata.

Né l’evidenziata situazione di
"assoluta disparità di trattamento" fra le parti processuali
risulterebbe elisa dalla facoltà di proporre appello avverso le sentenze di
proscioglimento nell’ipotesi prevista dall’art. 603, comma 2, cod. proc. pen., la quale si connoterebbe come "del tutto
residuale".

Le norme censurate si porrebbero,
per altro verso, in contrasto con l’art. 3 Cost.,
sotto il profilo del difetto di ragionevolezza.

Alla luce delle indicazioni
ricavabili dalla giurisprudenza di questa Corte, infatti – se pure il potere
impugnazione del pubblico ministero non costituisce estrinsecazione necessaria
dei poteri inerenti all’esercizio dell’azione penale – una asimmetria
tra accusa e difesa, su tale versante, sarebbe compatibile con il principio di
parità delle parti solo ove contenuta nei limiti della ragionevolezza, in
rapporto ad esigenze di tutela di interessi di rilievo costituzionale. Al
riguardo, il giudice a quo ricorda come – alla stregua di detta premessa –
questa Corte abbia ritenuto costituzionalmente
legittime le disposizioni che non consentono al pubblico ministero di proporre
appello, sia in via principale che in via incidentale, avverso le sentenze di
condanna pronunciate a seguito di giudizio abbreviato (artt. 443,
comma 3, e 595 cod. proc. pen.): valorizzando,
a tal fine, le peculiari caratteristiche di detto rito alternativo. La medesima
giustificazione non potrebbe tuttavia valere in rapporto alle norme oggi
censurate, le quali precludono l’appello del pubblico
ministero contro tutte le sentenze di proscioglimento, senza operare
alcuna distinzione tra giudizio abbreviato e giudizio ordinario.

A sostegno della soluzione
normativa censurata, non varrebbe neppure invocare – ad avviso del rimettente –
il diritto della persona accusata alla rapida definizione del processo a suo
carico, in forza del principio di ragionevole durata del medesimo (art. 111, secondo comma, Cost.): diritto che non potrebbe essere
realizzato tramite l’esclusivo sacrificio del potere d’appello della parte
pubblica, senza con ciò infrangere l’altro principio costituzionale – di non
minore rilievo – della parità delle parti nel processo. Sintomatico della
mancanza di ogni ragionevole contemperamento tra i due valori sarebbe, del
resto, il perdurante potere del pubblico ministero di impugnare le sentenze di
condanna, a differenza che nel giudizio abbreviato.

Parimenti, non potrebbe
rinvenirsi una ragionevole giustificazione delle norme censurate nel preteso
diritto dell’imputato a fruire, sempre e comunque, di un doppio grado di
giudizio di merito, nel caso di condanna. Un simile diritto non sarebbe
riconosciuto né dalla Costituzione, né dalle convenzioni internazionali;
infatti, il paragrafo 2 dell’art. 2 del Protocollo addizionale n. 7 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali – adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso
esecutivo con legge 9 aprile 1990, n. 98 – prevede espressamente che il diritto
dell’imputato a far riesaminare l’affermazione della propria colpevolezza possa
essere escluso, quando tale affermazione promani da una giurisdizione
superiore, o abbia luogo a seguito di un ricorso avverso l’originario
proscioglimento dell’imputato medesimo.

Ancora, non si potrebbe sostenere
che, riconoscendo al pubblico ministero il potere di provare, davanti ad un
giudice diverso, l’erroneità del primo giudizio assolutorio, si incrementerebbe
il rischio che venga condannato un innocente, stante
la "disparità di forze in gioco". L’assunto risulterebbe infatti valido solo in rapporto agli ordinamenti
processuali di tipo integralmente accusatorio, nei quali l’assoluzione o la
condanna conseguono ad un verdetto non motivato; inoltre, dopo la sentenza di
primo grado, la ventilata "disparità delle forze" non sussisterebbe
più, dato che "l’accusa non può più perquisire, intercettare,
sequestrare", ma "soltanto argomentare".

Onde legittimare, sul piano della
ragionevolezza, i neointrodotti limiti al potere di impugnazione del pubblico
ministero, non gioverebbe nemmeno invocare i principi del contraddittorio,
dell’oralità e dell’immediatezza, avuto riguardo al fatto che il giudice di
appello – diversamente da quello di primo grado – procederebbe ad una
valutazione delle prove di tipo meramente "cartolare". Tale
asserzione non corrisponderebbe a verità in rapporto ad un buon numero di
processi a base "cartolare" (quali, ad esempio, quelli celebrati con
il rito abbreviato). Soprattutto, essa si tradurrebbe in un argomento che
"prova troppo": rimarrebbe da spiegare,
infatti, perché un "giudizio sulle carte" di proscioglimento abbia
maggiore dignità di un analogo giudizio di condanna; sicché, a seguirlo fino in
fondo, l’argomento dovrebbe comportare l’inappellabilità di tutte le sentenze.

Costituirebbe, infine, "pura
petizione di principio" l’affermazione secondo cui il proscioglimento a
seguito del giudizio di primo grado farebbe sorgere, in ogni caso, un
"ragionevole dubbio" circa la colpevolezza dell’imputato, impedendo
quindi che si concretizzi il presupposto per la pronuncia di una sentenza di
condanna ai sensi del novellato art. 533, comma 1, cod. proc. pen. Il dubbio derivante dalla difformità degli esiti dei
due gradi di giudizio sarebbe, difatti, necessariamente insito in un
ordinamento che preveda più gradi di giurisdizione di merito; d’altro canto, se
l’appellabilità della sentenza di condanna da parte dell’imputato si giustifica
a fronte della possibilità che la decisione di primo grado sia errata, non si
comprenderebbe perché una analoga eventualità non debba imporre, per il
principio di parità, l’appellabilità delle sentenze di assoluzione.

Nessuna ragionevole
giustificazione potrebbe scorgersi, poi, alla base dell’evidenziata disparità
di trattamento del pubblico ministero rispetto alla parte civile, posto che
quest’ultima persegue, nel processo penale, un interesse meramente
risarcitorio, che potrebbe essere bene azionato davanti al giudice civile:
quando, invece, il pubblico ministero è la parte pubblica che "fa valere,
anche in sede di impugnazione, la pretesa punitiva dello Stato e l’interesse
pubblico al ripristino dell’ordine violato dal reato".

Considerato in diritto

1. – La Corte d’appello di Roma
dubita della legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 20 febbraio
2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di
inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui,
sostituendo l’art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico
ministero possa proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, salvo
che ricorrano le ipotesi previste dall’art. 603, comma 2, cod. proc. pen. – ossia quando sopravvengano o si scoprano nuove prove
dopo il giudizio di primo grado – e sempre che tali prove siano decisive.

Ad avviso del giudice rimettente,
la norma censurata risulterebbe incompatibile con gli artt. 3 e 24 Cost., giacché – consentendo all’imputato di appellare contro le
sentenze di condanna, senza accordare al pubblico ministero lo speculare potere
di proporre appello contro le sentenze assolutorie, se non in una ipotesi
talmente circoscritta da apparire "poco più che teorica" – porrebbe
l’imputato in "una posizione di evidente favore nei confronti degli altri
componenti la collettività", i cui interessi vengono tutelati dal
diritto-dovere del pubblico ministero di esercitare l’azione penale, impedendo,
al tempo stesso, una esplicazione adeguata di tale tutela.

Verrebbe
violato, inoltre, il precetto dell’art. 111 Cost., in forza del quale ogni
processo deve svolgersi "nel contraddittorio tra le parti, in condizioni
di parità davanti ad un giudice terzo e imparziale", in quanto la norma
denunciata non consentirebbe all’accusa di far valere le sue ragioni con
strumenti simmetrici a quelli di cui dispone la difesa.

La medesima norma eluderebbe, da
ultimo, il vincolo posto dal principio di obbligatorietà dell’azione penale
(art. 112 Cost.), cui dovrebbe ritenersi connaturata la previsione di un
secondo grado di giudizio di merito anche a favore del pubblico ministero.

2. – La Corte d’appello di Milano
dubita anch’essa della legittimità costituzionale, in parte qua, dell’art. 1
della legge n. 46 del 2006, coinvolgendo peraltro nello scrutinio di
costituzionalità anche la norma transitoria di cui all’art. 10 della medesima
legge. Quest’ultima norma viene censurata nella parte
in cui rende applicabile la nuova disciplina nei procedimenti in corso alla
data della sua entrata in vigore, stabilendo, in particolare – ai commi 2 e 3 –
che l’appello già proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di
proscioglimento debba essere dichiarato inammissibile, salva la facoltà
dell’appellante di proporre, in sua vece, ricorso per cassazione entro
quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità.

Dette disposizioni – a giudizio
della Corte rimettente – violerebbero gli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost., in quanto accorderebbero al pubblico ministero un
trattamento palesemente deteriore sia rispetto all’imputato, che è ammesso a
proporre appello avverso le sentenze di condanna; sia rispetto alla parte
civile, la quale, in base all’art. 576 cod. proc. pen.,
come modificato dall’art. 6 della stessa legge n. 46 del 2006, conserverebbe
invece – secondo il giudice a quo – il potere di appellare contro le sentenze
di proscioglimento.

Tale asimmetria non risulterebbe
assistita da alcuna ragionevole giustificazione, che valga
a renderla compatibile con il principio di parità delle parti nel processo, in
rapporto ad esigenze di tutela di altri valori di rango costituzionale.

Quanto, infatti, alla disparità
di trattamento tra accusa e difesa, la scelta legislativa non potrebbe trovare
un fondamento razionale nell’interesse dell’imputato ad una rapida definizione
del processo a suo carico: interesse che non potrebbe essere realizzato a mezzo di una mera menomazione dei poteri della controparte
processuale. Né tale scelta potrebbe fondarsi su di un preteso diritto
dell’imputato medesimo ad un doppio grado di giurisdizione di merito in caso di
condanna: diritto in realtà privo di riconoscimento tanto nella Costituzione,
che nelle convenzioni internazionali in tema di diritti dell’uomo cui l’Italia
ha aderito. Né, ancora, essa potrebbe fondarsi sull’ipotetico incremento del
rischio della condanna di un innocente, indotto dall’appello del pubblico
ministero contro la sentenza di proscioglimento a fronte della "disparità
di forze in gioco", posto che la ventilata "disparità di forze"
verrebbe comunque meno dopo la sentenza di primo grado.

Del pari, non varrebbe evocare i
principi del contraddittorio, dell’oralità e dell’immediatezza, in rapporto
alla valutazione puramente "cartolare" del materiale probatorio
operata dal giudice di appello: giacché – al di là del rilievo che numerosi
processi (ad esempio, quelli celebrati con il rito abbreviato) sono a base
"cartolare" in entrambi i gradi di giudizio – non si comprenderebbe
perché un "giudizio sulle carte" di proscioglimento abbia maggiore
dignità di un analogo giudizio di condanna; sicché, ove portato alle sue
logiche conseguenze, l’argomento dovrebbe determinare l’inappellabilità di
tutte le sentenze.

Né avrebbe pregio l’assunto per cui il proscioglimento in primo grado non consentirebbe
comunque di ritenere l’imputato colpevole "al di là di ogni ragionevole
dubbio" – come attualmente richiesto dall’art. 533, comma 1, cod. proc. pen. ai fini della condanna – posto che la possibile
difformità degli esiti del giudizio sarebbe necessariamente insita nella
previsione di più gradi di giurisdizione di merito. D’altra parte, se
l’appellabilità della sentenza di condanna da parte dell’imputato trova
fondamento nell’eventualità che la decisione di primo grado sia errata, una analoga eventualità non potrebbe non giustificare, per
il principio di parità, l’appellabilità anche delle sentenze di assoluzione.

Manifestamente illogica
risulterebbe, infine, l’evidenziata disparità di trattamento rispetto alla
parte civile, la quale è portatrice, nel processo penale, di un interesse
meramente risarcitorio, utilmente azionabile davanti al giudice civile: mentre
il pubblico ministero è la parte pubblica che fa valere, anche in sede di
impugnazione, la pretesa punitiva dello Stato e l’interesse pubblico al
ripristino dell’ordine violato dal reato.

3. – Le ordinanze di rimessione
sollevano analoghe questioni, onde i relativi giudizi vanno riuniti per essere
definiti con unica decisione.

4. – In
riferimento all’art. 111, secondo comma, Cost., la questione è fondata.

Giova premettere come, secondo
quanto reiteratamente rilevato da questa Corte, il secondo comma dell’art. 111
Cost., inserito dalla legge costituzionale 23 novembre
1999, n. 2 (Inserimento dei principi del giusto processo nell’articolo 111
della Costituzione) – nello stabilire che "ogni processo si svolge nel
contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità" – abbia conferito
veste autonoma ad un principio, quello di parità delle parti,
"pacificamente già insito nel pregresso sistema dei valori
costituzionali" (ordinanze n. 110 del 2003, n. 347 del 2002 e n. 421 del
2001).

Anche dopo la novella
costituzionale, resta pertanto pienamente valida l’affermazione – costante
nella giurisprudenza anteriore della Corte (ex plurimis, sentenze n. 98 del
1994, n. 432 del 1992 e n. 363 del 1991; ordinanze n. 426 del 1998, n. 324 del
1994 e n. 305 del 1992) – secondo la quale, nel processo penale, il principio
di parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l’identità tra i
poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell’imputato: potendo una
disparità di trattamento "risultare giustificata, nei limiti della
ragionevolezza, sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico
ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse
alla corretta amministrazione della giustizia" (ordinanze n. 46 del 2004,
n. 165 del 2003, n. 347 del 2002 e n. 421 del 2001).

Alla luce di tale consolidato
indirizzo, le fisiologiche differenze che connotano le posizioni delle due
parti necessarie del processo penale, correlate alle diverse condizioni di
operatività e ai differenti interessi dei quali, anche alla luce dei precetti
costituzionali, le parti stesse sono portatrici – essendo l’una un organo
pubblico che agisce nell’esercizio di un potere e a tutela di interessi
collettivi; l’altra un soggetto privato che difende i propri diritti
fondamentali (in primis, quello di libertà personale), sui quali inciderebbe una eventuale sentenza di condanna – impediscono di ritenere
che il principio di parità debba (e possa) indefettibilmente tradursi, nella
cornice di ogni singolo segmento dell’iter processuale, in un’assoluta
simmetria di poteri e facoltà. Alterazioni di tale simmetria – tanto nell’una
che nell’altra direzione (ossia tanto a vantaggio della parte pubblica che di
quella privata) – sono invece compatibili con il principio di parità, ad una
duplice condizione: e, cioè, che esse, per un verso, trovino un’adeguata ratio
giustificatrice nel ruolo istituzionale del pubblico ministero, ovvero in
esigenze di funzionale e corretta esplicazione della giustizia penale, anche in
vista del completo sviluppo di finalità esse pure costituzionalmente rilevanti;
e, per un altro verso, risultino comunque contenute – anche in un’ottica di
complessivo riequilibrio dei poteri, avuto riguardo alle disparità di segno
opposto riscontrabili in fasi del procedimento distinte da quelle in cui s’innesta
la singola norma discriminatrice avuta di mira (si vedano le sentenze n. 115
del 2001 e n. 98 del 1994) – entro i limiti della ragionevolezza.

Tale vaglio di ragionevolezza va
evidentemente condotto sulla base del rapporto comparativo tra la ratio che
ispira, nel singolo caso, la norma generatrice della disparità e l’ampiezza
dello "scalino" da essa creato tra le
posizioni delle parti: mirando segnatamente ad acclarare l’adeguatezza della
ratio e la proporzionalità dell’ampiezza di tale "scalino" rispetto a
quest’ultima. Siffatta verifica non può essere pretermessa, se non a prezzo di
un sostanziale svuotamento, in parte qua, della clausola della parità delle
parti: non potendosi ipotizzare, ad esempio, che la posizione di vantaggio di
cui fisiologicamente fruisce l’organo dell’accusa nella fase delle indagini
preliminari, sul piano della ricchezza degli strumenti investigativi –
posizione di vantaggio che riflette il ruolo istituzionale di detto organo,
avuto riguardo anche al carattere "invasivo" e "coercitivo"
di determinati mezzi d’indagine – abiliti di per sé sola il legislatore, in
nome di un’esigenza di "riequilibrio", a qualsiasi deminutio, anche
la più radicale, dei poteri del pubblico ministero nell’ambito di tutte le
successive fasi. Una simile impostazione – negando, di fatto, l’esistenza di
limiti di compatibilità costituzionale alla distribuzione asimmetrica delle
facoltà processuali tra i contendenti – priverebbe di ogni concreta valenza la
clausola di parità: risultato, questo, tanto meno accettabile a fronte della
sua attuale assunzione ad espresso ed autonomo precetto costituzionale.

5. – All’indicata chiave di
lettura si è, in effetti, costantemente ispirata la giurisprudenza di questa
Corte relativa alla tematica – che viene qui specificamente
in rilievo – delle possibili dissimmetrie a sfavore del pubblico ministero in
punto di poteri di impugnazione.

5.1. – Nello scrutinare le
questioni di legittimità costituzionale sollevate a tal proposito, questa Corte
ha sempre recepito come corretta la premessa fondante di esse:
che, cioè, la disciplina delle impugnazioni, quale capitolo della complessiva
regolamentazione del processo, si collochi anch’essa – sia pure con le
peculiarità che poco oltre si evidenzieranno – entro l’ambito applicativo del
principio di parità delle parti; premessa, questa, la cui validità deve essere
confermata.

Il principio in parola non è infatti suscettibile di una interpretazione riduttiva,
quale quella che – facendo leva, in particolare, sulla connessione proposta
dall’art. 111, secondo comma, Cost. tra parità delle parti, contraddittorio,
imparzialità e terzietà del giudice – intendesse negare alla parità delle parti
il ruolo di connotato essenziale dell’intero processo, per concepirla invece
come garanzia riferita al solo procedimento probatorio: e ciò al fine di
desumerne che l’unico mezzo d’impugnazione, del quale le parti dovrebbero
indefettibilmente fruire in modo paritario, sia il ricorso per cassazione per
violazione di legge, previsto dall’art. 111, settimo comma, Cost.

Una simile ricostruzione
finirebbe difatti per attribuire al principio di parità delle parti, in luogo
del significato di riaffermazione processuale dei principi di cui all’art. 3
Cost., una antitetica valenza derogatoria di questi
ultimi: soluzione tanto meno plausibile a fronte del tenore letterale della
norma costituzionale, nella quale la parità delle parti è enunciata come regola
generalissima, riferita indistintamente ad "ogni processo" e senza
alcuna limitazione a determinati momenti o aspetti dell’iter processuale. Né
può trarsi argomento, in contrario, dallo specifico risalto che il legislatore
costituzionale ha inteso assegnare al valore del contraddittorio nel processo
penale, attestato dalle puntuali "direttive" al riguardo impartite
nel quarto e nel quinto comma dell’art. 111 Cost.: non
potendosi ritenere, anche sul piano logico, che tale distinto valore – anziché
affiancarsi, rafforzandolo, al principio di parità – sia destinato ad esplicare
un ruolo limitativo del medesimo; così da legittimare l’idea – palesemente
inaccettabile rispetto ad altri tipi di processo, quale, ad esempio, il
processo civile – per cui, nel processo penale, la clausola di parità
opererebbe solo nei confini del procedimento di formazione della prova.

5.2. – Ciò posto, questa Corte ha
ribadito che, anche per quanto attiene alla disciplina delle impugnazioni,
parità delle parti non significa, nel processo penale, necessaria omologazione
di poteri e facoltà.

A tal proposito – sulla premessa
che la garanzia del doppio grado di giurisdizione non fruisce, di per sé, di
riconoscimento costituzionale (ex plurimis, sentenza n. 280 del 1995; ordinanza
n. 316 del 2002) – questa Corte ha in particolare rilevato come il potere di
impugnazione nel merito della sentenza di primo grado da parte del pubblico
ministero presenti margini di "cedevolezza" più ampi, a fronte di
esigenze contrapposte, rispetto a quelli che connotano il simmetrico potere
dell’imputato. Il potere di impugnazione della parte pubblica
trova, infatti, copertura costituzionale unicamente entro i limiti di
operatività del principio di parità delle parti – "flessibile" in
rapporto alle rationes dianzi evidenziate – non potendo essere configurato come
proiezione necessaria del principio di obbligatorietà dell’esercizio
dell’azione penale, di cui all’art. 112 Cost. (sentenza n. 280 del 1995;
ordinanze n. 165 del 2003, n. 347 del 2002, n. 421 del 2001 e n. 426 del 1998);
mentre il potere di impugnazione dell’imputato viene a correlarsi anche al
fondamentale valore espresso dal diritto di difesa (art. 24 Cost.), che ne
accresce la forza di resistenza di fronte a sollecitazioni di segno inverso
(sentenza n. 98 del 1994).

Ciò non toglie, tuttavia, che le
eventuali menomazioni del potere di impugnazione della pubblica accusa, nel
confronto con lo speculare potere dell’imputato, debbano
comunque rappresentare – ai fini del rispetto del principio di parità –
soluzioni normative sorrette da una ragionevole giustificazione, nei termini di
adeguatezza e proporzionalità dianzi lumeggiati: non potendosi ritenere, anche
su questo versante – se non a prezzo di svuotare di significato l’enunciazione
di detto principio con riferimento al processo penale – che l’evidenziata
maggiore "flessibilità" della disciplina del potere di impugnazione
del pubblico ministero legittimi qualsiasi squilibrio di posizioni, sottraendo
di fatto, in radice, le soluzioni normative in subiecta materia allo scrutinio
di costituzionalità.

5.3. – In simile ottica, questa
Corte si è quindi ripetutamente pronunciata – tanto prima che dopo la modifica
dell’art. 111 Cost. – nel senso della compatibilità con il principio di parità
delle parti della norma che escludeva l’appello del pubblico ministero avverso
le sentenze di condanna emesse a seguito di giudizio abbreviato, anche nella
sola forma dell’appello incidentale, salvo si
trattasse di sentenza modificativa del titolo del reato (artt. 443, comma 3, e 595 cod. proc. pen.).

Al riguardo, si è infatti osservato come la soppressione del potere della
parte pubblica di impugnare nel merito decisioni che segnavano "comunque
la realizzazione della pretesa punitiva fatta valere nel processo attraverso
l’azione intrapresa" – essendo lo scarto tra la richiesta dell’accusa e la
sentenza sottratta all’appello non di ordine "qualitativo", ma
meramente "quantitativo" – risultasse razionalmente giustificabile
alla luce dell’"obiettivo primario di una rapida e completa definizione
dei processi svoltisi in primo grado secondo il rito alternativo di cui si
tratta" (sentenza n. 363 del 1991; ordinanze n. 305 del 1992 e n. 373 del
1991): rito che – sia pure per scelta esclusiva dell’imputato, dopo le
modifiche attuate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 – "implica una
decisione fondata, in primis, sul materiale probatorio raccolto dalla parte che
subisce la limitazione censurata, fuori delle garanzie del
contraddittorio" (ordinanze n. 46 del 2004, n. 165 del 2003, n. 347 del
2002 e n. 421 del 2001).

Tali caratteristiche del giudizio
abbreviato – che conferiscono un particolare risalto
alla dissimmetria di segno opposto, riscontrabile a favore del pubblico
ministero nella fase delle indagini preliminari, le cui risultanze sono
direttamente utilizzabili ai fini della decisione (al riguardo, si veda la
sentenza n. 98 del 1994) – valevano, dunque, a rendere la scelta normativa in
discorso "incensurabile sul piano della ragionevolezza in quanto
proporzionata al fine preminente della speditezza del processo" (sentenza
n. 363 del 1991). Fine al quale non avrebbe potuto
essere invece sacrificato – per la ragione dianzi indicata – lo speculare
potere di impugnazione dell’imputato (sentenza n. 98 del 1994).

6. – Ben diversa è la situazione
nel caso oggetto dell’odierno scrutinio di costituzionalità.

6.1. – Al di sotto
dell’assimilazione formale delle parti – "il pubblico ministero e
l’imputato possono appellare contro le sentenze di condanna" (ergo, non
contro quelle di proscioglimento) – la norma censurata racchiude una
dissimmetria radicale. A differenza dell’imputato, infatti, il pubblico
ministero viene privato del potere di proporre
doglianze di merito avverso la sentenza che lo veda totalmente soccombente,
negando per integrum la realizzazione della pretesa punitiva fatta valere con
l’azione intrapresa, in rapporto a qualsiasi categoria di reati.

Né varrebbe, al riguardo, opporre
che l’inappellabilità – sancita per entrambe le parti – delle sentenze di
proscioglimento si presta a sacrificare anche l’interesse dell’imputato,
segnatamente allorché il proscioglimento presupponga un accertamento di
responsabilità o implichi effetti sfavorevoli. Tale conseguenza della riforma –
in ordine alla quale sono stati prospettati ulteriori e diversi problemi di
costituzionalità, di cui la
Corte non è chiamata ad occuparsi in questa sede – non incide
comunque sulla configurabilità della rilevata sperequazione, per
cui una sola delle parti, e non l’altra, è ammessa a chiedere la
revisione nel merito della pronuncia a sé completamente sfavorevole.

È evidente, poi, come tale
sperequazione non venga attenuata, se non in modo del
tutto marginale, dalla previsione derogatoria di cui al comma 2 dell’art. 593
cod. proc. pen., in forza della quale l’appello contro
le sentenze di proscioglimento è ammesso nel caso di sopravvenienza o scoperta
di nuove prove decisive dopo il giudizio di primo grado: previsione non
presente nel testo originariamente approvato dal Parlamento, ma introdotta a
fronte dei rilievi su di esso formulati dal Presidente della Repubblica con il
messaggio trasmesso alle Camere il 20 gennaio 2006 ai sensi dell’art. 74, primo
comma, Cost., nel quale si era segnalato, tra l’altro, come "la
soppressione dell’appello delle sentenze di proscioglimento" determinasse
– stante la "disorganicità della riforma" – una condizione di
disparità "delle parti nel processo […] che supera quella compatibile con
la diversità delle funzioni svolte dalle parti stesse". Risulta, infatti,
palese come l’ipotesi considerata – sopravvenienza o scoperta di nuove prove
decisive nel corso del breve termine per impugnare (art. 585 cod. proc. pen.) – presenti connotati di eccezionalità tali da
relegarla a priori ai margini dell’esperienza applicativa (oltre a non coprire,
ovviamente, l’errore di valutazione nel merito).

Altrettanto evidente, ancora, è
come l’eliminazione del potere di appello del pubblico ministero non possa
ritenersi compensata – per il rispetto del principio di parità delle parti –
dall’ampliamento dei motivi di ricorso per cassazione, parallelamente operato
dalla stessa legge n. 46 del 2006 (lettere d ed e dell’art. 606, comma 1, cod.
proc. pen., come sostituite dall’art. 8 della legge):
e ciò non soltanto perché tale ampliamento è sancito a favore di entrambe le
parti, e non del solo pubblico ministero; ma anche e soprattutto perché – quale
che sia l’effettiva portata dei nuovi e più ampi casi di ricorso – il rimedio
non attinge comunque alla pienezza del riesame di merito, consentito
dall’appello.

6.2. – La rimozione del potere di
appello del pubblico ministero si presenta, per altro verso, generalizzata e
"unilaterale".

È generalizzata, perché non è
riferita a talune categorie di reati, ma è estesa indistintamente a tutti i
processi: di modo che la riforma, mentre lascia intatto il potere di appello
dell’imputato, in caso di soccombenza, anche quando si tratti di illeciti
bagatellari – salva la preesistente eccezione relativa alle sentenze di
condanna alla sola pena dell’ammenda (art. 593, comma 3, cod. proc. pen.; si veda, altresì, per i reati di competenza del
giudice di pace, l’art. 37 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274) – fa invece
cadere quello della pubblica accusa anche quando si discuta dei delitti più
severamente puniti e di maggiore allarme sociale, che coinvolgono valori di
primario rilievo costituzionale.

È "unilaterale", perché
non trova alcuna specifica "contropartita" in particolari modalità di
svolgimento del processo – come invece nell’ipotesi già scrutinata dalla Corte
in relazione al rito abbreviato, caratterizzata da una contrapposta rinuncia
dell’imputato all’esercizio di proprie facoltà, atta a comprimere i tempi
processuali – essendo sancita in rapporto al giudizio ordinario, nel quale
l’accertamento è compiuto nel contraddittorio delle parti, secondo le generali
cadenze prefigurate dal codice di rito.

7. – A fronte delle evidenziate
connotazioni, l’alterazione del trattamento paritario dei contendenti, indotta
dalla norma in esame, non può essere giustificata, in termini di adeguatezza e
proporzionalità, sulla base delle rationes che, alla stregua dei lavori
parlamentari, si collocano alla radice della riforma.

7.1. – A sostegno della soluzione
normativa censurata, si è rilevato, anzitutto, che l’avvenuto proscioglimento
in primo grado – rafforzando la presunzione di non colpevolezza – impedirebbe
che l’imputato, già dichiarato innocente da un giudice, possa essere
considerato da altro giudice colpevole del reato contestatogli "al di là
di ogni ragionevole dubbio", secondo quanto richiesto, ai fini della
condanna, dall’art. 533, comma 1, cod. proc. pen.,
come novellato dall’art. 5 della stessa legge n. 46 del 2006. In simile
situazione, la reiterazione dei tentativi dello Stato per condannare un
individuo già risultato innocente verrebbe dunque ad assumere una connotazione
"persecutoria", contraria ai "principi di uno Stato
democratico" (in questo senso, in particolare, l’illustrazione della
proposta di legge A.C. 4604 da parte dei relatori alla Commissione giustizia
della Camera dei deputati).

Al riguardo, è peraltro
sufficiente osservare come la sussistenza o meno della colpevolezza
dell’imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" rappresenti la
risultante di una valutazione: e la previsione di un secondo grado di
giurisdizione di merito trova la sua giustificazione proprio nell’opportunità
di una verifica piena della correttezza delle valutazioni del giudice di primo
grado, che non avrebbe senso dunque presupporre esatte, equivalendo ciò a
negare la ragione stessa dell’istituto dell’appello. In effetti, se il doppio
grado mira a rafforzare un giudizio di "certezza", esso non può non
riflettersi sui diversi approdi decisori cui il giudizio di primo grado può
pervenire: quello di colpevolezza, appunto, ma, evidentemente, anche quello –
antitetico – di innocenza.

In tale ottica, l’iniziativa del
pubblico ministero volta alla verifica dei possibili (ed eventualmente, anche
evidenti) errori commessi dal primo giudice, nel negare la responsabilità
dell’imputato, non può qualificarsi, in sé, "persecutoria"; essa ha,
infatti, come scopo istituzionale quello di assicurare la corretta applicazione
della legge penale nel caso concreto e – tramite quest’ultima – l’effettiva
attuazione dei principi di legalità e di eguaglianza, nella prospettiva della
tutela dei molteplici interessi, connessi anche a diritti fondamentali, a cui presidio sono poste le norme incriminatrici.

7.2. – A fondamento della scelta
legislativa in esame viene allegata, per altro verso,
l’esigenza di uniformare l’ordinamento italiano alle previsioni dell’art. 2 del
Protocollo addizionale n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22
novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 9 aprile 1990, n. 98;
nonché dell’art. 14, paragrafo 5, del Patto internazionale relativo ai diritti
civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso
esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881. Tali norme internazionali pattizie
prevedono che ogni persona condannata per un reato ha diritto a che
l’accertamento della sua colpevolezza o la condanna siano riesaminati da un
tribunale superiore o di seconda istanza: principio che – si sostiene – verrebbe vulnerato nel caso di condanna dell’imputato in
secondo grado, conseguente all’appello del pubblico ministero avverso la
sentenza di proscioglimento emessa in primo grado (in questa prospettiva, si
veda la relazione del proponente alla proposta di legge A.C. 4604).

Con riguardo ad entrambe le
norme, questa Corte ebbe, peraltro, già in precedenza a rilevare come il
riesame ad opera di un tribunale superiore, da esse
previsto a favore dell’imputato, non debba necessariamente coincidere con un
giudizio di merito, anziché con il ricorso per cassazione; e ciò perché
l’obiettivo perseguito è quello di "assicurare comunque un’istanza davanti
alla quale fare valere eventuali errori in procedendo o in iudicando commessi
nel primo giudizio, con la conseguenza che il riesame nel merito interverrà
solo ove tali errori risultino accertati" (sentenza n. 288 del 1997; si
veda, altresì, la sentenza n. 62 del 1981). Al riguardo, non è, d’altro canto,
senza significato la circostanza che il legislatore costituzionale del 1999 –
nel riformulare l’art. 111 Cost., nell’ottica di un
suo adeguamento ai principi del "giusto processo" – non sia
intervenuto sul tema delle impugnazioni, continuando a riferirsi al ricorso per
cassazione per violazione di legge come unico rimedio impugnatorio
costituzionalmente imposto.

Dirimente è, peraltro, il rilievo
che, alla luce della disciplina – più recente ed analitica di quella del Patto
internazionale – dell’art. 2 del Protocollo addizionale n. 7 alla Convezione
europea (su cui soprattutto fanno leva i lavori parlamentari), il diritto della
persona dichiarata colpevole di un reato al riesame della "dichiarazione
di colpa o di condanna", da parte di un tribunale superiore, può essere
oggetto di eccezioni – oltre che "in caso di infrazioni minori" e
"in casi nei quali la persona interessata sia stata giudicata in prima
istanza da un tribunale della giurisdizione più elevata" – anche quando
essa "sia stata dichiarata colpevole e condannata a seguito di un ricorso
avverso il suo proscioglimento" (paragrafo 2 del citato art. 2).
Quest’ultima eccezione presuppone, evidentemente, che la legge interna
contempli un potere di impugnazione contra reum, e quindi a favore dell’organo
dell’accusa; essa implica pertanto il riconoscimento che tale potere – anche
quando si tratti di impugnazione di merito – è compatibile con il sistema di tutela
delineato dalla Convenzione e dallo stesso Protocollo, come del resto conferma
la legislazione vigente in buona parte dei Paesi dell’Europa continentale.

7.3. – Si pone l’accento, da
ultimo, sul rapporto solo "mediato" che il giudice dell’appello ha con
le prove (in tale ottica, si veda nuovamente la citata illustrazione dei
relatori della proposta di legge A.C. 4604): reputandosi, in specie, che
comporti una situazione di diminuita garanzia – in rapporto ai principi di
oralità e immediatezza, ispiratori del processo penale nel modello accusatorio
– un assetto nel quale la decisione di proscioglimento di un giudice (quello di
primo grado), che ha assistito alla formazione della prova nel contraddittorio
fra le parti, può essere ribaltata da altro giudice (quello di appello), che
fonda invece la sua decisione su una prova prevalentemente scritta.

Ai fini della risoluzione
dell’odierno incidente di costituzionalità, non è peraltro necessario
scrutinare la condivisibilità o meno di tale affermazione, la quale evoca tensioni interne al vigente ordinamento processuale,
connesse al mantenimento di impugnazioni di tipo tradizionale nell’ambito di un
processo a carattere tendenzialmente accusatorio. A prescindere, difatti, dal
rilievo che l’ipotizzata distonia del sistema – ove effettivamente
riscontrabile – sussisterebbe anche in rapporto alle sentenze di condanna, per
le quali il pubblico ministero mantiene il potere di appello, avuto riguardo
alla possibile modifica in peius della decisione da parte del giudice di
secondo grado come conseguenza di divergenti valutazioni di fatto (le quali
portino, ad esempio, al mutamento del titolo del reato o al riconoscimento di
una circostanza aggravante); è assorbente la considerazione che il rimedio
all’eventuale deficit delle garanzie che assistono una parte processuale va
rinvenuto – in via preliminare – in soluzioni che escludano quel difetto, e non
già in una eliminazione dei poteri della parte
contrapposta che generi un radicale squilibrio nelle rispettive posizioni.

All’obiezione, poi, che le
possibili soluzioni alternative al problema dianzi evidenziato, almeno ove
calibrate sull’attuale assetto del sistema delle impugnazioni, peserebbero
negativamente sui tempi di definizione del giudizio, è agevole replicare che neppure
la ragionevole durata del processo – principio che, per costante affermazione
di questa Corte, va contemperato con il complesso delle altre garanzie
costituzionali (ex plurimis, sentenza n. 219 del 2004; ordinanze n. 420 e n.
418 del 2004, n. 251 del 2003, n. 458 e n. 519 del 2002) – può essere
perseguita, come nella specie, attraverso la totale soppressione di rilevanti
facoltà processuali di una sola delle parti. E ciò a prescindere dalla
possibilità – da più parti prospettata e che resta aperta alla valutazione del
legislatore – di una revisione organica del regime delle impugnazioni, intesa
ad eliminare le tensioni da cui, per quanto accennato, il problema stesso trae
origine.

8. – Nel suo carattere
settoriale, per contro, la novella censurata ha, inoltre, alterato il rapporto
paritario tra i contendenti con modalità tali da determinare anche una intrinseca incoerenza del sistema.

Per effetto della riforma,
infatti, mentre il pubblico ministero totalmente soccombente in primo grado
resta privo del potere di proporre appello, detto potere viene
invece conservato dall’organo dell’accusa nel caso di soccombenza solo
parziale, vuoi in senso "qualitativo" (sentenza di condanna con
mutamento del titolo del reato o con esclusione di circostanze aggravanti),
vuoi anche in senso meramente "quantitativo" (sentenza di condanna a
pena ritenuta non congrua).

9. – Alla luce delle
considerazioni che precedono, si deve dunque ribadire che, nella cornice dei
valori costituzionali, la parità delle parti non corrisponde necessariamente ad
una eguale distribuzione di poteri e facoltà fra i
protagonisti del processo. In particolare, per quanto attiene alla disciplina
delle impugnazioni – ferma restando la possibilità per il legislatore, dianzi
accennata, di una generale revisione del ruolo e della struttura dell’istituto
dell’appello – non contraddice, comunque, il principio di parità l’eventuale
differente modulazione dell’appello medesimo per l’imputato e per il pubblico
ministero, purché essa avvenga nel rispetto del canone della ragionevolezza,
con i corollari di adeguatezza e proporzionalità, che si sono a più riprese
ricordati.

Nella specie, per contro, la
menomazione recata dalla disciplina impugnata ai poteri della parte pubblica,
nel confronto con quelli speculari dell’imputato, eccede il limite di
tollerabilità costituzionale, in quanto non sorretta da una ratio adeguata in
rapporto al carattere radicale, generale e "unilaterale" della
menomazione stessa: oltre a risultare – per quanto dianzi osservato – intrinsecamente
contraddittoria rispetto al mantenimento del potere di appello del pubblico
ministero contro le sentenze di condanna.

Le residue censure dei giudici
rimettenti restano di conseguenza assorbite.

10. – L’art. 1 della legge n. 46
del 2006 va dichiarato, pertanto, costituzionalmente illegittimo nella parte in
cui, sostituendo l’art. 593 cod. proc. pen., esclude
che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di
proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall’art. 603, comma
2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva.

Correlativamente, va dichiarata
l’illegittimità costituzionale anche dell’art. 10, comma 2,
della citata legge n. 46 del 2006, nella parte in cui prevede che l’appello
proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima
della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato
inammissibile.

per
questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti
i giudizi,

1) dichiara l’illegittimità
costituzionale dell’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al
codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di
proscioglimento), nella parte in cui, sostituendo l’art. 593 del codice di
procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le
sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall’art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova
prova è decisiva;

2) dichiara l’illegittimità
costituzione dell’art. 10, comma 2, della citata legge
20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui prevede che l’appello proposto
contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico
ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è
dichiarato inammissibile.

Così deciso in Roma, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6
febbraio 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA