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Wednesday 29 June 2005

La missione italiana in Iraq prorogata fino a fine 2005 SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA MISSIONE INTERNAZIONALE IN IRAQ

La missione italiana in Iraq prorogata fino a fine 2005

SCHEMA DI
DECRETO-LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA
ALLA MISSIONE INTERNAZIONALE IN IRAQ

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della
Costituzione;

VISTO il
decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 marzo 2005, n. 37, recante proroga della partecipazione italiana alla missione
internazionale in Iraq;

VISTE le
risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla crisi irachena
e, in particolare, la risoluzione 1546 dell’8 giugno 2004;

VISTA la
dichiarazione finale approvata dalla Conferenza internazionale sull’Iraq il 23
novembre 2004;

VISTA la
dichiarazione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del 1° giugno
2005;

VISTA l’azione
comune 2005/190/PESC, adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 7 marzo
2005, relativa alla missione integrata dell’Unione europea sullo stato di diritto per
l’Iraq, denominata EUJUST LEX;

RITENUTA la straordinaria necessità e
urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione della
partecipazione italiana al processo di stabilizzazione democratica e di
ricostruzione dell’Iraq, nonché la prosecuzione, in
condizioni di sicurezza, degli interventi umanitari a sostegno della
popolazione;

VISTA la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
________________;

SULLA PROPOSTA del Presidente del
Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari
esteri, della difesa e della giustizia di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

Missione umanitaria, di
stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq

Art.1

(Missione umanitaria, di stabilizzazione e di
ricostruzione in Iraq)

1. E’ autorizzata, fino al 31
dicembre 2005, la spesa di euro 19.500.000 per la
prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione
in Iraq, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, al fine di fornire
sostegno al Governo iracheno nella ricostruzione e nell’assistenza alla
popolazione.

2. Nell’ambito degli obiettivi e
delle finalità individuati nella Risoluzione delle Nazioni Unite n. 1546 dell’8
giugno 2004, le attività operative della missione sono finalizzate, oltre che
ai settori di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n.
165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, e, in
particolare, alla prosecuzione dei relativi interventi, anche alla
realizzazione di iniziative concordate con il governo
iracheno e destinate, tra l’altro:

a) al sostegno
dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione;

b) al sostegno istituzionale e
tecnico;

c) alla formazione
nel settore della pubblica amministrazione, delle infrastrutture,
dell’informatizzazione, della gestione dei servizi pubblici;

d) al sostegno dello sviluppo socio-economico.

3. Per le finalità e nei limiti
temporali previsti dal presente articolo, il Ministero degli affari esteri è
autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori
da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale
dello Stato.

Art. 2

(Organizzazione della missione)

1. Al capo della rappresentanza
diplomatica italiana a Baghdad è affidata la direzione in loco della missione
di cui all’articolo 1.

Art. 3

(Rinvii normativi)

1. Per
quanto non diversamente previsto, alla missione di cui all’articolo 1 si
applicano l’articolo 2, comma 2, l’articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e
l’articolo 4, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

2. Per
l’affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di cui
all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 165 del 2003, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 219 del 2003, si applicano altresì le
disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Art. 4

(Corso di formazione per magistrati e
funzionari iracheni)

1. E’ autorizzata, fino al 31
dicembre 2005, la spesa di euro 150.000 per lo
svolgimento in Italia di un corso di formazione per magistrati e funzionari
iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell’ambito della missione
integrata dell’Unione europea denominata EUJUST LEX.

2. Nei limiti dello stanziamento di
cui al comma 1, con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti
la misura delle indennità orarie e dei rimborsi forfetari delle spese di
viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennità giornaliere e
delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi, la misura delle spese per i
sussidi didattici.

CAPO II

Partecipazione di personale militare
alla missione internazionale in Iraq

Art. 5

(Partecipazione di personale militare alla missione
internazionale in Iraq)

1. E’ autorizzata, fino al 31
dicembre 2005, la spesa di euro 214.694.343 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale
in Iraq, di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 19 gennaio 2005, n.
3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37.

2. Nell’ambito della missione di cui
al comma 1, il comandante del contingente militare è autorizzato, nei casi di
necessità e urgenza, a disporre interventi urgenti o a ricorrere ad acquisti e
lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilità
generale dello Stato, per impegni di spesa unitari non superiori a euro 250.000, entro il limite complessivo di euro
4.000.000, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione
locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali. Per le finalità di cui
al presente comma è autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di
euro 4.000.000.

3. E’autorizzata, fino al 31 dicembre
2005, la spesa di euro 961.356 per la partecipazione
di esperti militari italiani alla riorganizzazione dei Ministeri della difesa e
dell’interno iracheni, nonché alle attività di formazione e addestramento del
personale delle Forze armate irachene

4. Il Ministero della difesa è
autorizzato, fino al 31 dicembre 2005, a cedere, a titolo gratuito, alle Forze
di sicurezza irachene materiali di protezione individuale, armamento leggero ed
equipaggiamento dismessi alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Per l’invio dei materiali in
Iraq è autorizzata la spesa di euro 100.000.

Art. 6

(Trattamento assicurativo)

1. Al personale dell’Arma dei carabinieri impiegato in Iraq, nell’ambito della
missione di cui all’articolo 1, per il servizio di protezione e sicurezza
dell’Ambasciata d’Italia e del Consolato generale è attribuito il trattamento
assicurativo previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n.
451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Per la
finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di euro 8.747.

Art. 7

(Indennità di missione)

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello
spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per
il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente al contingente
di cui all’articolo 5, comma 1, è corrisposta per tutta la durata del periodo,
in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e
continuativo, l’indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n.
941, nella misura del novantotto per cento, detraendo eventuali indennità e
contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi
internazionali.

2. La misura
dell’indennità di cui al comma 1 è calcolata sul trattamento economico
all’estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

3. L’indennità di cui al comma 1,
calcolata sul trattamento economico all’estero previsto con riferimento ad
Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, è corrisposta al personale di cui
all’articolo 5, comma 3, nella misura intera, incrementata del trenta per cento
se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio
gratuiti.

Art. 8

(Valutazione del servizio prestato in missioni
internazionali)

1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti
dagli ufficiali delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri presso i
comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle
missioni di cui al presente decreto sono validi ai fini dell’assolvimento degli
obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30
dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

Art. 9

(Disposizioni in materia penale)

1. Al personale
militare impiegato nella missione di cui all’articolo 5 si applicano il codice
penale militare di guerra e l’articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n.
421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

2. I reati commessi dallo straniero
in territorio iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani
partecipanti alle missioni di cui agli articoli 1 e 5 sono puniti sempre a
richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i
reati commessi a danno di appartenenti alle Forze
armate.

3. Per i
reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è del Tribunale di Roma.

Art. 10

(Disposizioni in materia contabile)

1. Le disposizioni in materia
contabile previste dall’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.
15, sono estese alle acquisizioni di materiali d’armamento e di
equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo
di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all’articolo 12.

Art. 11

(Rinvii normativi)

1. Per
quanto non diversamente previsto dal presente decreto, alla missione
internazionale di cui all’articolo 5 si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3,
3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

CAPO III

Disposizioni finali

Art. 12

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti
dall’attuazione del presente decreto, pari complessivamente a
euro 239.414.446 per l’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 1, comma 233, della legge 30
dicembre 2004, n. 311.

2. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti
le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.

Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.