Penale

Wednesday 27 October 2004

La lunga marcia della riforma del reato di diffamazione. Approvato dalla Camera il Ddl 26

La lunga marcia della riforma del reato di
diffamazione. Approvato dalla Camera il Ddl 26

Ddl Camera 26 – Norme in materia di
diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di
diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante.

Articolo 1.

(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47).

1. Dopo il primo comma dell’articolo
1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto il seguente:

"Le disposizioni della presente
legge si applicano, altresì, ai siti INTERNET aventi natura editoriale".

2. All’articolo 8
della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo le parole:
"sono pubblicate" sono inserite le seguenti:
", senza commento,";

b) dopo il terzo comma è inserito il
seguente:

"Per le
trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche
effettuate, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Per i siti informatici,
le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate entro quarantotto ore dalla
richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui
si riferiscono";

c) dopo il quarto comma è inserito il
seguente:

"Per la stampa non periodica
l’autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui
all’articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona
offesa, alla pubblicazione, a propria cura e spese su non più di due quotidiani
a tiratura nazionale indicati dalla stessa delle dichiarazioni o delle
rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali
siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi
della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le
rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. La
pubblicazione in rettifica deve essere effettuata
entro sette giorni dalla richiesta con idonea collocazione e caratteristica
grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l’ha
determinata";

d) al quinto comma, primo periodo, le
parole: "trascorso il termine di cui al secondo e
terzo comma" sono sostituite dalle seguenti: "trascorso il termine di
cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, e sesto
comma e sostituire le parole: in violazione di quanto disposto dal secondo,
terzo, quinto e sesto comma con le seguenti in violazione di quanto disposto
dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, quinto e
sesto comma" e le parole: "in violazione di quanto disposto dal
secondo, terzo e quarto comma" sono sostituite dalle seguenti: "in
violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quinto e sesto comma";

e) dopo il quinto comma è inserito il
seguente: "Della stessa procedura può avvalersi l’autore dell’offesa,
qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile
della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o
telematiche, non pubblicano la smentita o la rettifica richiesta.

3. Dopo l’articolo 11 della legge 8
febbraio 1948, n. 47, è inserito il seguente:

"Articolo 11-bis. –
(Risarcimento del danno). – 1. Nella determinazione del danno derivante dalla
pubblicazione ritenuta lesiva della reputazione o contraria a verità, il
giudice tiene conto dell’effetto riparatorio della
pubblicazione della rettifica, se richiesta dalla
persona offesa.

2. Quando il giudice procede alla
liquidazione del danno in via equitativa, l’entità del danno non patrimoniale
non può comunque eccedere la somma di euro 30.000. Il
giudice non è vincolato al limite predetto nel caso in cui l’imputato sia già
stato condannato, in sede civile o penale, con sentenza definitiva, al
risarcimento del danno in favore della medesima parte offesa.

3. Nei casi previsti dalla presente
legge, l’azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione si
prescrive in un anno dalla pubblicazione".

4. L’articolo 13 della legge 8
febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente:

"Articolo 13. – (Pene per la
diffamazione). – 1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della
stampa, consistente nell’attribuzione di un fatto determinato, si applica la
pena della multa da euro 5.000 a euro 10.000.

2. Alla condanna
per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della
pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall’articolo 36 del codice
penale e, nelle ipotesi di cui all’articolo 99, secondo comma, del codice
penale, la pena accessoria dell’interdizione dalla professione di giornalista
per un periodo da un mese a sei mesi.

3. L’autore dell’offesa non è
punibile se provvede, ai sensi dell’articolo 8, alla pubblicazione di
dichiarazioni o rettifiche.

3-bis. Nel dichiarare la non
punibilità, il giudice valuta la rispondenza della rettifica ai requisiti di
legge.

4. Il giudice dispone la trasmissione
degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari".

5. L’articolo 12 della legge 8
febbraio 1948, n. 47, è abrogato.

Articolo 2.

(Modifiche al codice penale).

1. L’articolo 57 del codice penale è
sostituito dal seguente:

"Articolo 57 – (Reati commessi
con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi
di diffusione) – Salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione, e
fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del
quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o
televisiva, risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione
radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza
della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto
della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di
un terzo".

2. L’articolo 594 del codice penale è
sostituito dal seguente:

"Articolo 594
– (Ingiuria). Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona
presente è punito con la multa fino a euro 5.000.

Alla stessa pena soggiace chi
commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica,
o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

Le pene sono aumentate qualora
l’offesa consista nell’attribuzione di un fatto
determinato, ovvero sia commessa in presenza di più persone".

3. All’articolo 595
del codice penale, i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 595
– (Diffamazione). Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 594,
comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la
multa fino da euro 1.500 a euro 6.000.

La pena è aumentata se l’offesa
consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.

Se l’offesa è arrecata con il mezzo
della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero
in atto pubblico, si applica la pena della multa da euro 3.000 a euro 8.000.

Si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n.
47, e successive modificazioni, nel caso in cui l’autore dell’offesa pubblichi
una completa rettifica del giudizio o del contenuto lesivo dell’altrui
reputazione.

Alla condanna consegue la pena
accessoria dell’interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da
un mese a sei mesi, nelle ipotesi di cui all’articolo
99, secondo comma, del codice penale.".

Articolo 3.

(Modifica all’articolo 427 del codice di procedura
penale).

1. Dopo il comma 3
dell’articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

" 3-bis. Il giudice può altresì
condannare il querelante al pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro a favore della cassa delle ammende ".

Articolo 4.

(Norma transitoria).

1. Nel caso in cui la condanna a pena
detentiva per i reati di cui alla presente legge debba
essere ancora eseguita prima della data di entrata in vigore della legge
stessa, ovvero, a tale data, sia in corso di esecuzione, la pena della
reclusione è convertita in pena pecuniaria ai sensi dell’articolo 135 del
codice penale.