Enti pubblici
La legge di riforma dei servizi segreti.
La legge di riforma dei servizi
segreti.
LEGGE 3 Agosto 2007, n. 124 Sistema
di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del
segreto.(GU n. 187 del 13-8-2007)
La Camera dei deputati ed il
Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la
seguente legge:
Capo I
STRUTTURA DEL SISTEMA DI
INFORMAZIONE PER LA
SICUREZZA DELLA REPUBBLICA
Art. 1.
(Competenze
del Presidente del Consiglio dei ministri)
1. Al Presidente del Consiglio
dei ministri sono attribuiti, in via esclusiva:
a) l’alta direzione e la
responsabilita’ generale della politica dell’informazione per la sicurezza,
nell’interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni
democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento;
b) l’apposizione e la tutela del
segreto di Stato;
c) la conferma dell’opposizione
del segreto di Stato;
d) la nomina e la revoca del
direttore generale e di uno o piu’ vice direttori generali del Dipartimento
delle informazioni per la sicurezza;
e) la nomina e la revoca dei
direttori e dei vice direttori dei servizi di informazione per la sicurezza;
f) la determinazione
dell’ammontare annuo delle risorse finanziarie per i servizi di informazione
per la sicurezza e per il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, di
cui da’ comunicazione al Comitato parlamentare di cui
all’articolo 30.
2. Ai fini dell’esercizio delle
competenze di cui alle lettere b) e c) del comma 1, il Presidente del Consiglio
dei ministri determina i criteri per l’apposizione e l’opposizione del segreto
ed emana le disposizioni necessarie per la sua tutela amministrativa, nonche’
quelle relative al rilascio e alla revoca dei nulla osta di sicurezza.
3. Il Presidente del Consiglio
dei ministri provvede al coordinamento delle politiche dell’informazione per la
sicurezza, impartisce le direttive e, sentito il Comitato interministeriale per
la sicurezza della Repubblica, emana ogni disposizione necessaria per
l’organizzazione e il funzionamento del Sistema di informazione per la sicurezza
della Repubblica.
Art. 2.
(Sistema
di informazione per la sicurezza della Repubblica)
1. Il Sistema di informazione per
la sicurezza della Repubblica e’ composto dal Presidente del Consiglio dei
ministri, dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica
(CISR), dall’Autorita’ delegata di cui all’articolo 3,
ove istituita, dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS),
dall’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dall’Agenzia
informazioni e sicurezza interna (AISI).
2. Ai fini della presente legge,
per "servizi di informazione per la sicurezza" si intendono l’AISE e
l’AISI.
Art. 3.
(Autorita’
delegata)
1. Il Presidente del Consiglio
dei ministri, ove lo ritenga opportuno, puo’ delegare le funzioni che non sono
ad esso attribuite in via esclusiva soltanto ad un
Ministro senza portafoglio o ad un Sottosegretario di Stato, di seguito
denominati "Autorita’ delegata".
2. L’Autorita’ delegata non
puo’ esercitare funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle ad essa delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri a
norma della presente legge.
3. Il Presidente del Consiglio
dei ministri e’ costantemente informato dall’Autorita’ delegata sulle modalita’
di esercizio delle funzioni delegate e, fermo restando il potere di direttiva,
puo’ in qualsiasi momento avocare l’esercizio di tutte o di alcune di esse.
4. In deroga a quanto
previsto dal comma 1 dell’articolo 9 della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, non e’ richiesto il parere del
Consiglio dei ministri per il conferimento delle deleghe di cui al presente
articolo al Ministro senza portafoglio.
Art. 4.
(Dipartimento
delle informazioni per la sicurezza)
1. Per lo svolgimento dei compiti
di cui al comma 3 e’ istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).
2. Il Presidente del Consiglio
dei ministri e l’Autorita’ delegata, ove istituita, si avvalgono del DIS per
l’esercizio delle loro competenze, al fine di assicurare piena unitarieta’
nella programmazione della ricerca informativa del Sistema di informazione per
la sicurezza, nonche’ nelle analisi e nelle attivita’ operative dei servizi di
informazione per la sicurezza. 3. Il DIS svolge i seguenti compiti:
a) coordina l’intera attivita’ di
informazione per la sicurezza, verificando altresi’ i risultati delle attivita’
svolte dall’AISE e dall’AISI, ferma restando la competenza dei predetti servizi
relativamente alle attivita’ di ricerca informativa e di collaborazione con i
servizi di sicurezza degli Stati esteri;
b) e’ costantemente informato
delle operazioni di competenza dei servizi di informazione per la sicurezza e
trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri le informative e le analisi
prodotte dal Sistema di informazione per la sicurezza;
c) raccoglie le
informazioni, le analisi e i rapporti provenienti dai servizi di informazione
per la sicurezza, dalle Forze armate e di polizia, dalle amministrazioni dello
Stato e da enti di ricerca anche privati; ferma l’esclusiva competenza
dell’AISE e dell’AISI per l’elaborazione dei rispettivi piani di ricerca
operativa, elabora analisi strategiche o relative a particolari situazioni;
formula valutazioni e previsioni, sulla scorta dei contributi analitici
settoriali dell’AISE e dell’AISI;
d) elabora, anche sulla base
delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c), analisi globali da
sottoporre al CISR, nonche’ progetti di ricerca informativa, sui quali decide
il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo avere acquisito il parere del
CISR;
e) promuove e garantisce, anche
attraverso riunioni periodiche, lo scambio informativo tra l’AISE, l’AISI e le
Forze di polizia;
comunica
al Presidente del Consiglio dei ministri le acquisizioni provenienti dallo
scambio informativo e i risultati delle riunioni periodiche;
f) trasmette, su disposizione del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, informazioni e analisi
ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad ordinamento autonomo, interessati
all’acquisizione di informazioni per la sicurezza;
g) elabora, d’intesa con l’AISE e
l’AISI, il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali e di ogni
altra risorsa comunque strumentale all’attivita’ dei servizi di informazione
per la sicurezza, da sottoporre all’approvazione del Presidente del Consiglio
dei ministri;
h) sentite l’AISE e l’AISI,
elabora e sottopone all’approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri
lo schema del regolamento di cui all’articolo 21, comma 1;
i) esercita
il controllo sull’AISE e sull’AISI, verificando la conformita’ delle attivita’
di informazione per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonche’ alle
direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Per
tale finalita’, presso il DIS e’ istituito un ufficio ispettivo le cui
modalita’ di organizzazione e di funzionamento sono definite con il regolamento
di cui al comma 7.
L’ufficio ispettivo, nell’ambito delle competenze
definite con il predetto regolamento, puo’ svolgere, anche a richiesta del
direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente del Consiglio dei
ministri, inchieste interne su specifici episodi e comportamenti verificatisi
nell’ambito dei servizi di informazione per la sicurezza;
l) vigila sulla corretta
applicazione delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei
ministri in materia di tutela amministrativa del segreto;
m) cura le attivita’ di
promozione e diffusione della cultura della sicurezza e la comunicazione
istituzionale;
n) impartisce gli indirizzi per
la gestione unitaria del personale di cui all’articolo 21,
secondo le modalita’ definite dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo
articolo.
4. Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 118-bis del codice di procedura penale, introdotto dall’articolo 14 della presente legge, qualora le
informazioni richieste alle Forze di polizia, ai sensi delle lettere c) ed e)
del comma 3 del presente articolo, siano relative a indagini di polizia
giudiziaria, le stesse, se coperte dal segreto di cui all’articolo 329 del
codice di procedura penale, possono essere acquisite solo previo nulla osta
della autorita’ giudiziaria competente. L’autorita’ giudiziaria puo’
trasmettere gli atti e le informazioni anche di propria iniziativa.
5. La direzione generale del DIS
e’ affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell’amministrazione
dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via esclusiva al Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il CISR. L’incarico ha comunque la durata
massima di quattro anni ed e’ rinnovabile per una sola volta. Per quanto
previsto dalla presente legge, il direttore del DIS e’ il diretto referente del
Presidente del Consiglio dei ministri e dell’Autorita’ delegata, ove istituita,
salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, e dall’articolo 7, comma 5, ed
e’ gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale del DIS e degli
uffici istituiti nell’ambito del medesimo Dipartimento. 6. Il Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il direttore generale del DIS, nomina uno o
piu’ vice direttori generali; il direttore generale affida gli altri incarichi
nell’ambito del Dipartimento, ad eccezione degli incarichi il cui conferimento
spetta al Presidente del Consiglio dei ministri.
7. L’ordinamento e
l’organizzazione del DIS e degli uffici istituiti nell’ambito del medesimo
Dipartimento sono disciplinati con apposito regolamento. 8. Il
regolamento previsto dal comma 7 definisce le modalita’ di
organizzazione e di funzionamento dell’ufficio ispettivo di cui al comma 3,
lettera i), secondo i seguenti criteri:
a) agli ispettori e’ garantita
piena autonomia e indipendenza di giudizio nell’esercizio delle funzioni di
controllo;
b) salva specifica autorizzazione
del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorita’ delegata, ove
istituita, i controlli non devono interferire con le operazioni in corso;
c) sono previste per gli
ispettori specifiche prove selettive e un’adeguata formazione;
d) non e’ consentito il passaggio
di personale dall’ufficio ispettivo ai servizi di informazione per la
sicurezza;
e) gli ispettori, previa
autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorita’
delegata, ove istituita, possono accedere a tutti gli atti conservati presso i
servizi di informazione per la sicurezza e presso il DIS; possono altresi’ acquisire,
tramite il direttore generale del DIS, altre informazioni da enti pubblici e
privati.
Art. 5.
(Comitato
interministeriale per la sicurezza della Repubblica)
1. Presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri e’ istituito il Comitato interministeriale per la
sicurezza della Repubblica (CISR)
con
funzioni di consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi e sulle
finalita’ generali della politica dell’informazione per la sicurezza.
2. Il Comitato elabora gli
indirizzi generali e gli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della
politica dell’informazione per la sicurezza, delibera sulla ripartizione delle
risorse finanziarie tra il DIS e i servizi di informazione per la sicurezza e
sui relativi bilanci preventivi e consuntivi.
3. Il Comitato e’ presieduto dal
Presidente del Consiglio dei ministri ed e’ composto dall’Autorita’ delegata,
ove istituita, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell’interno, dal
Ministro della difesa, dal Ministro della giustizia e dal Ministro dell’economia
e delle finanze.
4. Il direttore generale del DIS
svolge le funzioni di segretario del Comitato.
5. Il Presidente del Consiglio
dei ministri puo’ chiamare a partecipare alle sedute
del Comitato, anche a seguito di loro richiesta, senza diritto di voto, altri
componenti del Consiglio dei ministri, i direttori dell’AISE e dell’AISI,
nonche’ altre autorita’ civili e militari di cui di volta in volta sia ritenuta
necessaria la presenza in relazione alle questioni da trattare.
Art. 6.
(Agenzia
informazioni e sicurezza esterna)
1. E’ istituita l’Agenzia
informazioni e sicurezza esterna (AISE), alla quale e’ affidato il compito di
ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte
le informazioni utili alla difesa dell’indipendenza, dell’integrita’ e della
sicurezza della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali,
dalle minacce provenienti dall’estero.
2. Spettano all’AISE inoltre le
attivita’ in materia di controproliferazione concernenti i materiali
strategici, nonche’ le attivita’ di informazione per la sicurezza, che si
svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi
politici, militari, economici, scientifici e industriali dell’Italia.
3. E’, altresi’, compito
dell’AISE individuare e contrastare al di fuori del territorio nazionale le
attivita’ di spionaggio dirette contro l’Italia e le
attivita’ volte a danneggiare gli interessi nazionali.
4. L’AISE puo’
svolgere operazioni sul territorio nazionale soltanto in collaborazione
con l’AISI, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attivita’ che
la stessa AISE svolge all’estero. A tal fine il direttore generale del DIS
provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento e di raccordo
informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali.
5. L’AISE risponde al
Presidente del Consiglio dei ministri.
6. L’AISE informa
tempestivamente e con continuita’ il Ministro della difesa, il Ministro degli
affari esteri e il Ministro dell’interno per i profili di rispettiva
competenza.
7. Il Presidente del Consiglio
dei ministri, con proprio decreto, nomina e revoca il direttore dell’AISE,
scelto tra dirigenti di prima fascia o equiparati dell’amministrazione dello
Stato, sentito il CISR. L’incarico ha comunque la durata massima di quattro
anni ed e’ rinnovabile per una sola volta.
8. Il direttore dell’AISE
riferisce costantemente sull’attivita’ svolta al Presidente del Consiglio dei
ministri o all’Autorita’ delegata, ove istituita, per il tramite del direttore
generale del DIS. Riferisce direttamente al Presidente del Consiglio dei
ministri in caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo richiedano, informandone senza ritardo il direttore generale
del DIS;
presenta
al CISR, per il tramite del direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul
funzionamento e sull’organizzazione dell’Agenzia.
9. Il Presidente del Consiglio
dei ministri nomina e revoca, sentito il direttore dell’AISE, uno o piu’ vice
direttori. Il direttore dell’AISE affida gli altri incarichi nell’ambito
dell’Agenzia.
10. L’organizzazione e il
funzionamento dell’AISE sono disciplinati con apposito regolamento.
Art. 7.
(Agenzia
informazioni e sicurezza interna)
1. E’ istituita l’Agenzia
informazioni e sicurezza interna (AISI), alla quale e’ affidato il compito di
ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte
le informazioni utili a difendere, anche in attuazione di accordi
internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni
democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da
ogni attivita’ eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o
terroristica.
2. Spettano all’AISI le attivita’
di informazione per la sicurezza, che si svolgono all’interno del territorio
nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici,
scientifici e industriali dell’Italia.
3. E’, altresi’, compito
dell’AISI individuare e contrastare all’interno del territorio nazionale le
attivita’ di spionaggio dirette contro l’Italia e le
attivita’ volte a danneggiare gli interessi nazionali.
4. L’AISI puo’
svolgere operazioni all’estero soltanto in collaborazione con l’AISE,
quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attivita’ che la stessa
AISI svolge all’interno del territorio nazionale. A tal fine il direttore
generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento e
di raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o
territoriali.
5. L’AISI risponde al
Presidente del Consiglio dei ministri.
6. L’AISI informa
tempestivamente e con continuita’ il Ministro dell’interno, il Ministro degli
affari esteri e il Ministro della difesa per i profili di rispettiva
competenza.
7. Il Presidente del Consiglio
dei ministri nomina e revoca, con proprio decreto, il direttore dell’AISI,
scelto tra i dirigenti di prima fascia o equiparati dell’amministrazione dello
Stato, sentito il CISR. L’incarico ha comunque la durata massima di quattro
anni ed e’ rinnovabile per una sola volta.
8. Il direttore dell’AISI
riferisce costantemente sull’attivita’ svolta al Presidente del Consiglio dei
ministri o all’Autorita’ delegata, ove istituita, per il tramite del direttore
generale del DIS. Riferisce direttamente al Presidente del Consiglio dei
ministri in caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo richiedano, informandone senza ritardo il direttore generale
del DIS;
presenta
al CISR, per il tramite del direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul
funzionamento e sull’organizzazione dell’Agenzia.
9. Il Presidente del Consiglio
dei ministri nomina e revoca, sentito il direttore dell’AISI, uno o piu’ vice
direttori. Il direttore dell’AISI affida gli altri incarichi nell’ambito
dell’Agenzia.
10. L’organizzazione e il
funzionamento dell’AISI sono disciplinati con apposito regolamento.
Art. 8.
(Esclusivita’
delle funzioni attribuite al DIS, all’AISE e all’AISI)
1. Le funzioni attribuite dalla
presente legge al DIS, all’AISE e all’AISI non possono essere svolte da nessun
altro ente, organismo o ufficio.
2. Il Reparto informazioni e
sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS) svolge esclusivamente compiti
di carattere tecnico militare e di polizia militare, e in particolare ogni
attivita’ informativa utile al fine della tutela dei presidi e delle attivita’
delle Forze armate all’estero, e non e’ parte del Sistema di informazione per
la sicurezza. Il RIS agisce in stretto collegamento con l’AISE secondo la
disciplina regolamentare approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, emanato previa deliberazione del CISR, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Capo II
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
Art. 9.
(Tutela
amministrativa del segreto e nulla osta di sicurezza)
1. E’ istituito nell’ambito del DIS,
ai sensi dell’articolo 4, comma 7,
l’Ufficio centrale per la segretezza (UCSe), che svolge
funzioni direttive e di coordinamento, di consulenza e di controllo
sull’applicazione delle norme di legge, dei regolamenti e di ogni altra
disposizione in ordine alla tutela amministrativa del segreto di Stato e alle
classifiche di segretezza di cui all’articolo 42.
2. Competono all’UCSe:
a) gli adempimenti istruttori
relativi all’esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri
quale Autorita’ nazionale per la sicurezza, a tutela del segreto di Stato;
b) lo studio e la predisposizione
delle misure volte a garantire la sicurezza di tutto quanto e’ coperto dalle
classifiche di segretezza di cui all’articolo 42, con
riferimento sia ad atti, documenti e materiali, sia alla produzione
industriale;
c) il rilascio e la revoca dei
nulla osta di sicurezza (NOS), previa acquisizione del parere dei direttori dei
servizi di informazione per la sicurezza e, ove necessario, del Ministro della
difesa e del Ministro dell’interno;
d) la conservazione e
l’aggiornamento di un elenco completo di tutti i soggetti muniti di NOS.
3. Il NOS ha la durata di cinque
anni per la classifica di segretissimo e di dieci anni per le altre classifiche
di segretezza indicate all’articolo 42, fatte salve
diverse disposizioni contenute in trattati internazionali ratificati
dall’Italia. A ciascuna delle classifiche di segretezza corrisponde un distinto
livello di NOS.
4. Il rilascio del NOS e’
subordinato all’effettuazione di un preventivo procedimento di accertamento
diretto ad escludere dalla conoscibilita’ di notizie, documenti, atti o cose
classificate ogni soggetto che non dia sicuro affidamento di scrupolosa
fedelta’ alle istituzioni della Repubblica, alla Costituzione e ai suoi valori,
nonche’ di rigoroso rispetto del segreto.
5. Al fine di consentire
l’accertamento di cui al comma 4, le Forze armate, le
Forze di polizia, le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori dei
servizi di pubblica utilita’ collaborano con l’UCSe per l’acquisizione di
informazioni necessarie al rilascio dei NOS, ai sensi degli articoli 12 e 13.
6. Prima della scadenza del
termine di cui al comma 3, l’UCSe
puo’ revocare il NOS se, sulla base di segnalazioni e
di accertamenti nuovi, emergono motivi di inaffidabilita’ a carico del soggetto
interessato.
7. Il regolamento di cui
all’articolo 4, comma 7, disciplina il procedimento di accertamento preventivo di cui al comma 4 del presente articolo, finalizzato al
rilascio del NOS, nonche’ gli ulteriori possibili accertamenti di cui al comma 6, in modo tale da
salvaguardare i diritti dei soggetti interessati.
8. I soggetti interessati devono
essere informati della necessita’ dell’accertamento nei loro confronti e
possono rifiutarlo, rinunciando al NOS e all’esercizio delle funzioni per le
quali esso e’ richiesto.
9. Agli appalti di lavori e alle
forniture di beni e servizi, per i quali la tutela del segreto sia richiesta da
norme di legge o di regolamento ovvero sia ritenuta di volta in volta
necessaria, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 17, comma 3, del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
10. Il soggetto appaltante i
lavori e le forniture di cui al comma 9, quando lo ritiene necessario,
richiede, tramite l’UCSe, al Presidente del Consiglio dei ministri
l’autorizzazione alla segretazione, indicandone i motivi. Contestualmente
all’autorizzazione, l’UCSe trasmette al soggetto appaltante l’elenco delle
ditte individuali e delle imprese munite di NOS.
11. Il dirigente preposto
all’UCSe e’ nominato e revocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’Autorita’ delegata, ove istituita, sentito
il direttore generale del DIS. Il dirigente presenta annualmente al direttore
generale del DIS, che informa il Presidente del Consiglio dei ministri, una
relazione sull’attivita’ svolta e sui problemi affrontati, nonche’ sulla
rispondenza dell’organizzazione e delle procedure adottate dall’Ufficio ai
compiti assegnati e sulle misure da adottare per garantirne la correttezza e
l’efficienza. La relazione e’ portata a conoscenza del CISR.
Art. 10.
(Ufficio
centrale degli archivi)
1. E’ istituito nell’ambito del
DIS, ai sensi dell’articolo 4, comma 7, l’Ufficio centrale degli archivi, al quale
sono demandate:
a) l’attuazione delle
disposizioni che disciplinano il funzionamento e l’accesso agli archivi dei
servizi di informazione per la sicurezza e del DIS;
b) la gestione dell’archivio
centrale del DIS;
c) la vigilanza sulla sicurezza,
sulla tenuta e sulla gestione dei citati archivi;
d) la conservazione, in via
esclusiva, presso appositi archivi storici, della documentazione relativa alle
attivita’ e ai bilanci dei servizi di informazione per la sicurezza, nonche’
della documentazione concernente le condotte di cui all’articolo 17 e le
relative procedure di autorizzazione.
2. Il regolamento di cui
all’articolo 4, comma 7, definisce le modalita’ di organizzazione e di
funzionamento dell’Ufficio centrale degli archivi, le procedure di
informatizzazione dei documenti e degli archivi cartacei, nonche’ le modalita’
di conservazione e di accesso e i criteri per l’invio di documentazione
all’Archivio centrale dello Stato.
Art. 11.
(Formazione
e addestramento)
1. E’ istituita nell’ambito del
DIS, ai sensi dell’articolo 4, comma 7, la Scuola di formazione con il compito di assicurare
l’addestramento, la formazione di base e continuativa e l’aggiornamento del
personale del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza.
2. La Scuola ha una direzione
della quale fanno parte, oltre a rappresentanti dei Ministeri interessati, esponenti
qualificati dei centri di eccellenza universitari nei settori di interesse.
3. Il direttore generale del DIS,
i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza e il direttore della
Scuola definiscono annualmente i programmi di formazione in relazione alle
esigenze operative dei servizi di informazione per la sicurezza, ai mutamenti
dello scenario internazionale e all’evoluzione del quadro strategico
internazionale.
4. Il regolamento della Scuola
definisce modalita’ e periodi di frequenza della Scuola medesima, in relazione
agli impieghi nell’ambito del Sistema di informazione per la sicurezza della
Repubblica e alle esperienze di lavoro svolto in precedenza.
Art. 12.
(Collaborazione
delle Forze armate e delle Forze di polizia)
1. Nell’ambito delle rispettive
attribuzioni, le Forze armate, le Forze di polizia, gli ufficiali e gli agenti
di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza forniscono ogni possibile
cooperazione, anche di tipo tecnico-operativo, al personale addetto ai servizi
di informazione per la sicurezza, per lo svolgimento dei compiti a questi
affidati.
2. Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 118-bis del codice di procedura penale, introdotto dall’articolo 14 della presente legge, qualora le
informazioni richieste alle Forze di polizia, ai sensi delle lettere c) ed e)
dell’articolo 4, comma 3, siano relative a indagini di polizia giudiziaria, le
stesse, se coperte dal segreto di cui all’articolo 329 del codice di procedura
penale, possono essere acquisite solo previo nulla osta della autorita’
giudiziaria competente. L’autorita’ giudiziaria puo’ trasmettere gli atti e le
informazioni anche di propria iniziativa.
3. Il Comitato di analisi
strategica antiterrorismo, istituito presso il Ministero dell’interno, fornisce
ogni possibile cooperazione al Sistema di informazione per la sicurezza della
Repubblica per lo svolgimento dei compiti a questo affidati dalla presente
legge.
Art. 13.
(Collaborazione
richiesta a pubbliche amministrazioni e a soggetti erogatori di servizi di
pubblica utilita)
1. Il DIS, l’AISE e l’AISI
possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con i soggetti
che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di
pubblica utilita’ e chiedere ad essi la
collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l’adempimento delle
loro funzioni istituzionali; a tale fine possono in particolare stipulare
convenzioni con i predetti soggetti, nonche’ con le universita’ e con gli enti
di ricerca.
2. Con apposito regolamento,
adottato previa consultazione con le amministrazioni e i soggetti interessati,
sono emanate le disposizioni necessarie ad assicurare l’accesso del DIS,
dell’AISE e dell’AISI agli archivi informatici delle pubbliche amministrazioni
e dei soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o
convenzione, servizi di pubblica utilita’, prevedendo in ogni caso le modalita’
tecniche che consentano la verifica, anche successiva, dell’accesso a dati
personali.
3. All’articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2005, n. 155, dopo le parole: "ordinamento
costituzionale" sono inserite le seguenti: "o del crimine organizzato
di stampo mafioso".
4. Per i dati relativi alle
comunicazioni si applica l’articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, come
modificato dal comma 3 del presente articolo.
Art. 14.
(Introduzione
dell’articolo 118-bis del codice di procedura penale)
1. Dopo l’articolo 118 del codice
di procedura penale e’ inserito il seguente:
"Art. 118-bis. – (Richiesta
di copie di atti e di informazioni da parte del Presidente del Consiglio dei
ministri). – 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo’
richiedere all’autorita’ giudiziaria competente, anche in deroga al
divieto stabilito dall’articolo 329, direttamente o a mezzo del direttore
generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, copie di atti di
procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute
indispensabili per lo svolgimento delle attivita’ connesse alle esigenze del
Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.
2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 118, commi 2 e 3.
3. L’autorita’ giudiziaria
puo’ altresi’ trasmettere le copie e le informazioni
di cui al comma 1 anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini l’autorita’
giudiziaria puo’ autorizzare l’accesso diretto di funzionari delegati dal
direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza al
registro delle notizie di reato, anche se tenuto in forma automatizzata".
Art. 15.
(Introduzione
dell’articolo 256-bis del codice di procedura penale)
1. Dopo l’articolo 256 del codice
di procedura penale e’ inserito il seguente:
"Art. 256-bis. –
(Acquisizione di documenti, atti o altre cose da parte dell’autorita’
giudiziaria presso le sedi dei servizi di informazione per la sicurezza). – 1.
Quando deve disporre l’acquisizione di documenti, atti o altre cose presso le
sedi dei servizi di informazione per la sicurezza, presso gli uffici del
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o comunque presso uffici
collegati all’esercizio delle funzioni di informazione per la sicurezza della
Repubblica, l’autorita’ giudiziaria indica nell’ordine di esibizione, in modo
quanto piu’ possibile specifico, i documenti, gli atti e le
cose oggetto della richiesta.
2. L’autorita’ giudiziaria
procede direttamente sul posto all’esame dei documenti, degli atti e delle cose
e acquisisce agli atti quelli strettamente indispensabili ai fini
dell’indagine. Nell’espletamento di tale attivita’, l’autorita’ giudiziaria
puo’ avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria.
3. Quando ha fondato motivo di
ritenere che i documenti, gli atti o le cose esibiti non siano quelli richiesti
o siano incompleti, l’autorita’ giudiziaria informa il Presidente del Consiglio
dei ministri, che provvede a disporre la consegna di ulteriori documenti, atti
o cose o, se ne ricorrono i presupposti, a confermare l’inesistenza di
ulteriori documenti, atti o cose.
4. Quando deve essere acquisito,
in originale o in copia, un documento, un atto o una cosa, originato da un
organismo informativo estero, trasmesso con vincolo di non divulgazione,
l’esame e la consegna immediata sono sospesi e il documento, l’atto o la cosa
e’ trasmesso immediatamente al Presidente del Consiglio dei ministri affinche’ vengano assunte le necessarie iniziative presso
l’autorita’ estera per le relative determinazioni in ordine all’apposizione del
segreto di Stato.
5. Nell’ipotesi
prevista al comma 4, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza
l’acquisizione del documento, dell’atto o della cosa ovvero oppone o conferma
il segreto di Stato entro sessanta giorni dalla trasmissione.
6. Se il Presidente del Consiglio
dei ministri non si pronuncia nel termine di cui al comma 5, l’autorita’
giudiziaria acquisisce il documento, l’atto o la cosa".
Art. 16.
(Introduzione
dell’articolo 256-ter del codice di procedura penale)
1. Dopo l’articolo 256-bis del
codice di procedura penale, introdotto dall’articolo 15
della presente legge, e’ inserito il seguente:
"Art. 256-ter. –
(Acquisizione di atti, documenti o altre cose per i quali
viene eccepito il segreto di Stato). – 1. Quando devono essere acquisiti, in
originale o in copia, documenti, atti o altre cose per i
quali il responsabile dell’ufficio detentore eccepisce il segreto di
Stato, l’esame e la consegna sono sospesi; il documento, l’atto o la cosa e’
sigillato in appositi contenitori e trasmesso prontamente al Presidente del
Consiglio dei ministri.
2. Nell’ipotesi prevista al comma
1, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l’acquisizione del
documento, dell’atto o della cosa ovvero conferma il segreto di Stato entro
trenta giorni dalla trasmissione.
3. Se il Presidente del Consiglio
dei ministri non si pronuncia nel termine di cui al comma 2, l’autorita’ giudiziaria
acquisisce il documento, l’atto o la cosa".
Capo III
GARANZIE FUNZIONALI, STATO
GIURIDICO DEL PERSONALE E NORME DICONTABILITA’
Art. 17.
(Ambito
di applicazione delle garanzie funzionali)
1. Fermo quanto disposto
dall’articolo 51 del codice penale, non e’ punibile il personale dei servizi di
informazione per la sicurezza che ponga in essere
condotte previste dalla legge come reato, legittimamente autorizzate di volta
in volta in quanto indispensabili alle finalita’ istituzionali di tali servizi,
nel rispetto rigoroso dei limiti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente
articolo e delle procedure fissate dall’articolo 18.
2. La speciale causa di
giustificazione di cui al comma 1 non si applica se la condotta prevista dalla
legge come reato configura delitti diretti a mettere in pericolo o a ledere la
vita, l’integrita’ fisica, la personalita’ individuale, la liberta’ personale,
la liberta’ morale, la salute o l’incolumita’ di una o piu’ persone.
3. La speciale causa di
giustificazione non si applica, altresi’, nei casi di delitti di cui agli
articoli 289 e 294 del codice penale e di delitti contro l’amministrazione
della giustizia, salvo che si tratti di condotte di favoreggiamento personale o
reale indispensabili alle finalita’ istituzionali dei
servizi di informazione per la sicurezza e poste in essere nel rispetto
rigoroso delle procedure fissate dall’articolo 18, sempre che tali condotte di
favoreggiamento non si realizzino attraverso false dichiarazioni all’autorita’
giudiziaria oppure attraverso occultamento della prova di un delitto ovvero non
siano dirette a sviare le indagini disposte dall’autorita’ giudiziaria. La
speciale causa di giustificazione non si applica altresi’ alle condotte
previste come reato a norma dell’articolo 255 del
codice penale e della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive
modificazioni.
4. Non possono essere
autorizzate, ai sensi dell’articolo 18, condotte previste dalla legge come
reato per le quali non e’ opponibile il segreto di
Stato a norma dell’articolo 39, comma 11, ad eccezione delle fattispecie di cui
agli articoli 270-bis, secondo comma, e 416-bis, primo comma, del codice
penale.
5. Le condotte di cui al comma 1
non possono essere effettuate nelle sedi di partiti politici rappresentati in
Parlamento o in un’assemblea o consiglio regionale, nelle sedi di
organizzazioni sindacali ovvero nei confronti di giornalisti professionisti
iscritti all’albo.
6. La speciale causa di
giustificazione si applica quando le condotte:
a) sono poste in essere
nell’esercizio o a causa di compiti istituzionali dei servizi di informazione
per la sicurezza, in attuazione di un’operazione autorizzata e documentata ai sensi
dell’articolo 18 e secondo le norme organizzative del
Sistema di informazione per la sicurezza;
b) sono indispensabili e
proporzionate al conseguimento degli obiettivi dell’operazione non altrimenti
perseguibili;
c) sono frutto di una obiettiva e compiuta comparazione degli interessi
pubblici e privati coinvolti;
d) sono effettuate in modo tale
da comportare il minor danno possibile per gli interessi lesi.
7. Quando, per particolari
condizioni di fatto e per eccezionali necessita’, le
attivita’ indicate nel presente articolo sono state svolte da persone non
addette ai servizi di informazione per la sicurezza, in concorso con uno o piu’
dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza, e risulta che il ricorso
alla loro opera da parte dei servizi di informazione per la sicurezza era
indispensabile ed era stato autorizzato secondo le procedure fissate
dall’articolo 18, tali persone sono equiparate, ai fini dell’applicazione della
speciale causa di giustificazione, al personale dei servizi di informazione per
la sicurezza.
Art. 18.
(Procedure
di autorizzazione delle condotte previste dalla legge come reato)
1. In presenza dei presupposti di cui all’articolo 17 e nel
rispetto rigoroso dei limiti da esso stabiliti, il Presidente del Consiglio dei
ministri, o l’Autorita’ delegata, ove istituita, autorizza le condotte previste
dalla legge come reato e le operazioni di cui esse sono parte.
2. Il Presidente del Consiglio
dei ministri, o l’Autorita’ delegata, ove istituita, rilascia l’autorizzazione,
motivandola, sulla base di una circostanziata richiesta del direttore del
servizio di informazione per la sicurezza interessato,
tempestivamente trasmessa informandone il DIS. Le richieste e le autorizzazioni
devono avere forma scritta, anche ai fini della loro conservazione nello
schedario di cui al comma 7.
3. Il Presidente del Consiglio
dei ministri o l’Autorita’ delegata, ove istituita, puo’ in ogni caso
modificare o revocare il provvedimento adottato a norma del comma 1 con
l’utilizzo delle medesime forme previste dal comma 2.
4. Nei casi di assoluta urgenza,
che non consentono di acquisire tempestivamente l’autorizzazione di cui al comma 2, e qualora l’Autorita’ delegata non sia
istituita, il direttore del servizio di informazione per la sicurezza autorizza
le condotte richieste e ne da’ comunicazione immediata, e comunque non oltre le
ventiquattro ore, al Presidente del Consiglio dei ministri, informandone il
DIS, indicando circostanze e motivi dell’intervento di urgenza.
5. Il Presidente del Consiglio
dei ministri o l’Autorita’ delegata, ove istituita, se l’autorizzazione era di
sua competenza, qualora riscontri la sussistenza dei presupposti di cui
all’articolo 17, nonche’ il rispetto del termine di comunicazione di cui al comma 4, ratifica il provvedimento entro dieci
giorni.
6. Nei casi in cui la condotta
prevista dalla legge come reato sia stata posta in essere in assenza ovvero
oltre i limiti delle autorizzazioni previste dal presente articolo, il
Presidente del Consiglio dei ministri adotta le necessarie misure e informa
l’autorita’ giudiziaria senza ritardo.
7. La documentazione relativa
alle richieste di autorizzazione previste nel presente articolo e’ conservata
presso il DIS in apposito schedario segreto, unitamente alla documentazione
circa le relative spese, secondo le norme emanate con il regolamento di cui
all’articolo 4, comma 7. La rendicontazione di tali spese e’ sottoposta a
specifica verifica da parte dell’ufficio ispettivo del DIS, di cui all’articolo 4, comma 3, lettera i).
Art. 19.
(Opposizione
della speciale causa di giustificazione all’autorita’ giudiziaria)
1. Quando risulta che per taluna
delle condotte indicate all’articolo 17 e autorizzate ai sensi dell’articolo 18
sono iniziate indagini preliminari, il direttore del servizio di informazione per la sicurezza interessato, tramite il
DIS, oppone all’autorita’ giudiziaria che procede l’esistenza della speciale
causa di giustificazione.
2. Nel caso indicato al comma 1,
il procuratore della Repubblica interpella immediatamente il Presidente del
Consiglio dei ministri, chiedendo che sia data conferma della sussistenza
dell’autorizzazione di cui all’articolo 18. Gli atti
delle indagini sul fatto e quelli relativi all’opposizione sono separati e
iscritti in apposito registro riservato, per essere custoditi secondo modalita’
che ne tutelino la segretezza.
3. Quando l’esistenza della
speciale causa di giustificazione e’ opposta nel corso dell’udienza preliminare
o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri e’ interpellato dal
giudice che procede.
4. Il Presidente del Consiglio
dei ministri, se sussiste l’autorizzazione, ne da’ comunicazione entro dieci
giorni all’autorita’ che procede, indicandone i motivi. Della conferma e’ data
immediata comunicazione al Comitato parlamentare di cui
all’articolo 30. Nelle more della pronuncia del Presidente del Consiglio
dei ministri il procedimento e’ sospeso.
5. Se la conferma non interviene nel termine indicato al comma 4, essa si intende negata e
l’autorita’ giudiziaria procede secondo le ordinarie disposizioni.
6. Se il Presidente del Consiglio
dei ministri conferma la sussistenza dell’autorizzazione, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o d’ufficio, pronuncia,
a seconda dei casi, sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. Gli
atti del procedimento sono, all’esito, trasmessi al procuratore della
Repubblica, che li custodisce in archivio secondo modalita’, dallo stesso
determinate, idonee a tutelarne la segretezza.
7. Analoga procedura di custodia
degli atti viene seguita quando e’ sollevato conflitto
di attribuzione fino a che il conflitto non sia stato risolto.
8. Se e’ stato sollevato
conflitto di attribuzione, la
Corte costituzionale ha pieno accesso agli atti del
procedimento e al provvedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio
dei ministri, con le garanzie di segretezza che la Corte stessa stabilisce.
9. Quando l’esistenza della
speciale causa di giustificazione e’ eccepita dall’appartenente ai servizi di
informazione per la sicurezza o da uno dei soggetti di cui all’articolo 17,
comma 7, al momento dell’arresto in flagranza o dell’esecuzione di una misura
cautelare, l’esecuzione del provvedimento e’ sospesa e la persona e’
accompagnata dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuta
per il tempo strettamente necessario ai primi accertamenti e comunque non oltre
ventiquattro ore, salvo il caso previsto al comma 10.
10. Il procuratore della
Repubblica, immediatamente informato, provvede a norma degli articoli 390 e
seguenti del codice di procedura penale, dispone le necessarie verifiche e
chiede conferma al direttore generale del DIS, che deve rispondere entro
ventiquattro ore dalla richiesta. La persona e’ trattenuta negli uffici della
polizia giudiziaria sino a quando perviene la conferma
del direttore generale del DIS e comunque non oltre ventiquattro ore dalla
ricezione della richiesta. Decorso il termine senza che sia
pervenuta la conferma richiesta, si procede a norma del codice di
procedura penale.
11. Se necessario, il procuratore
della Repubblica chiede conferma al Presidente del Consiglio dei ministri, che
conferma o smentisce l’esistenza della causa di giustificazione entro dieci
giorni dalla richiesta. Se la conferma non interviene nel termine indicato,
essa si intende negata e l’autorita’ giudiziaria procede secondo le ordinarie
disposizioni.
Art. 20.
(Sanzioni
penali)
1. Gli appartenenti ai servizi di
informazione per la sicurezza e i soggetti di cui all’articolo 17, comma 7, che
preordinano illegittimamente le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 18 sono puniti con la reclusione da tre
a dieci anni.
Art. 21.
(Contingente
speciale del personale)
1. Con apposito regolamento e’
determinato il contingente speciale del personale addetto al DIS e ai servizi
di informazione per la sicurezza, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri.
Il regolamento disciplina
altresi’, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei
criteri di cui alla presente legge, l’ordinamento e il reclutamento del
personale garantendone l’unitarieta’ della gestione, il relativo trattamento
economico e previdenziale, nonche’ il regime di pubblicita’ del regolamento
stesso.
2. Il regolamento determina, in
particolare:
a) l’istituzione di un ruolo
unico del personale dei servizi di informazione per la sicurezza e del DIS,
prevedendo le distinzioni per le funzioni amministrative, operative e tecniche;
b) la definizione di adeguate
modalita’ concorsuali e selettive, aperte anche a cittadini esterni alla
pubblica amministrazione, per la scelta del personale;
c) i limiti temporali per le
assunzioni a tempo determinato nel rispetto della normativa vigente per coloro
che, ai sensi della lettera e), non vengono assunti
tramite concorso;
d) l’individuazione di una quota
di personale chiamato a svolgere funzioni di diretta collaborazione con il
direttore generale del DIS e con i direttori dei servizi di informazione per la
sicurezza, la cui permanenza presso i rispettivi organismi e’ legata alla
permanenza in carica dei medesimi direttori;
e) il divieto di assunzione
diretta, salvo casi di alta e particolare specializzazione debitamente
documentata, per attivita’ assolutamente necessarie all’operativita’ del DIS e
dei servizi di informazione per la sicurezza;
f) le ipotesi
di incompatibilita’, collegate alla presenza di rapporti di parentela entro il
terzo grado o di affinita’ entro il secondo grado o di convivenza o di
comprovata cointeressenza economica con dipendenti dei servizi di informazione
per la sicurezza o del DIS, salvo che l’assunzione avvenga per concorso;
qualora il rapporto di parentela o di affinita’ o di convivenza o di
cointeressenza economica riguardi il direttore generale del DIS o i direttori
dei servizi di informazione per la sicurezza, l’incompatibilita’ e’ assoluta;
g) il divieto di affidare
incarichi a tempo indeterminato a chi e’ cessato per qualunque ragione dal
rapporto di dipendenza dal DIS e dai servizi di informazione per la sicurezza;
h) i criteri per la progressione
di carriera;
i) la determinazione per il DIS e
per ciascun servizio della percentuale minima dei dipendenti del ruolo di cui
alla lettera a);
l) i casi eccezionali di
conferimento di incarichi ad esperti esterni, nei limiti e in relazione a
particolari profili professionali, competenze o specializzazioni;
m) i criteri e le
modalita’ relativi al trattamento giuridico ed economico del personale
che rientra nell’amministrazione di provenienza al fine del riconoscimento
delle professionalita’ acquisite e degli avanzamenti di carriera conseguiti;
n) i criteri e le modalita’ per
il trasferimento del personale del ruolo di cui alla lettera a) ad altra
amministrazione.
3. Per il reclutamento del
personale addetto al DIS e ai servizi di informazione per la sicurezza non si
applicano le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive
modificazioni, e all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e
successive modificazioni.
4. Le assunzioni effettuate in
violazione dei divieti previsti dalla presente legge o dal regolamento sono
nulle, ferma restando la responsabilita’ personale, patrimoniale e disciplinare
di chi le ha disposte.
5. Il regolamento definisce la
consistenza numerica, le condizioni e le modalita’ del passaggio del personale
della Segreteria generale del CESIS, del SISMI e del
SISDE nel ruolo di cui al comma 2, lettera a).
6. Il regolamento definisce, nei
limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e fermo
restando quanto stabilito dal comma 6 dell’articolo 29 della presente legge, il
trattamento economico onnicomprensivo del personale appartenente al DIS,
all’AISE e all’AISI, costituito dallo stipendio, dall’indennita’ integrativa
speciale, dagli assegni familiari e da una indennita’
di funzione, da attribuire in relazione al grado, alla qualifica e al profilo
rivestiti e alle funzioni svolte.
7. E’ vietato qualsiasi
trattamento economico accessorio diverso da quelli previsti dal regolamento. In
caso di rientro nell’amministrazione di appartenenza o di trasferimento presso
altra pubblica amministrazione, e’ escluso il mantenimento del trattamento
economico principale e accessorio maturato alle dipendenze dei servizi di
informazione per la sicurezza, fatte salve le misure eventualmente disposte ai
sensi della lettera m) del comma 2.
8. Il regolamento disciplina i
casi di cessazione dei rapporti di dipendenza, di ruolo o non di ruolo.
9. Il regolamento stabilisce le
incompatibilita’ preclusive del rapporto con il DIS e con i servizi di
informazione per la sicurezza, in relazione a determinate condizioni personali,
a incarichi ricoperti e ad attivita’ svolte, prevedendo specifici obblighi di
dichiarazione e, in caso di violazione, le conseguenti sanzioni.
10. Non possono svolgere
attivita’, in qualsiasi forma, alle dipendenze del Sistema di informazione per
la sicurezza persone che, per comportamenti o azioni eversive nei confronti
delle istituzioni democratiche, non diano sicuro
affidamento di scrupolosa fedelta’ alla Costituzione.
11. In nessun caso il DIS e
i servizi di informazione per la sicurezza possono, nemmeno saltuariamente,
avere alle loro dipendenze o impiegare in qualita’ di collaboratori o di
consulenti membri del Parlamento europeo, del Parlamento o del Governo
nazionali, consiglieri regionali, provinciali, comunali o membri delle
rispettive giunte, dipendenti degli organi costituzionali, magistrati, ministri
di confessioni religiose e giornalisti professionisti o pubblicisti.
12. Tutto il personale che presta
comunque la propria opera alle dipendenze o a favore del DIS o dei servizi di
informazione per la sicurezza e’ tenuto, anche dopo la cessazione di tale
attivita’, al rispetto del segreto su tutto cio’ di cui sia venuto a conoscenza
nell’esercizio o a causa delle proprie funzioni.
Art. 22.
(Ricorsi
giurisdizionali)
1. Ai ricorsi al giudice
amministrativo, aventi ad oggetto controversie relative
al rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 23-bis
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Art. 23.
(Esclusione
della qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria e di pubblica
sicurezza)
1. Il personale di cui
all’articolo 21 non riveste la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria
ne’, salvo quanto previsto al comma 2, quella di
ufficiale o di agente di pubblica sicurezza. Tali qualita’ sono sospese durante
il periodo di appartenenza al contingente speciale di cui
all’articolo 21 per coloro che le rivestono in base agli ordinamenti
dell’amministrazione di provenienza.
2. In relazione allo
svolgimento di attivita’ strettamente necessarie a una specifica operazione dei
servizi di informazione per la sicurezza o volte alla tutela delle strutture e
del personale del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza, la
qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di
polizia di prevenzione, puo’ essere attribuita a taluno dei soggetti
appartenenti al contingente speciale di cui all’articolo 21, per non oltre un
anno, dal Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del direttore generale del DIS.
3. L’attribuzione della
qualifica e’ rinnovabile.
4. L’attribuzione della
qualifica e’ comunicata al Ministro dell’interno.
5. Nei casi di urgenza, la
proposta del direttore generale del DIS puo’ essere
formulata anche in forma orale e seguita entro ventiquattro ore dalla
comunicazione scritta.
6. In deroga alle ordinarie
disposizioni, il personale di cui all’articolo 21 ha l’obbligo di denunciare
fatti costituenti reato ai rispettivi direttori i quali, senza ritardo,
informano il Presidente del Consiglio dei ministri, o l’Autorita’ delegata, ove
istituita.
7. I direttori dei servizi di
informazione per la sicurezza e il direttore generale del DIS hanno l’obbligo
di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli
elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati, di cui sia stata acquisita conoscenza nell’ambito delle strutture
che da essi rispettivamente dipendono.
8. L’adempimento dell’obbligo
di cui al comma 7 puo’ essere ritardato, su autorizzazione del Presidente del
Consiglio dei ministri, quando cio’ sia strettamente necessario al
perseguimento delle finalita’ istituzionali del Sistema di informazione per la
sicurezza.
Art. 24.
(Identita’
di copertura)
1. Il direttore generale del DIS,
previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all’Autorita’
delegata, ove istituita, puo’ autorizzare, su proposta
dei direttori dell’AISE e dell’AISI, l’uso, da parte degli addetti ai servizi
di informazione per la sicurezza, di documenti di identificazione contenenti
indicazioni di qualita’ personali diverse da quelle reali. Con la medesima
procedura puo’ essere disposta o autorizzata
l’utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura.
2. I documenti indicati al comma
1 non possono attestare le qualita’ di agente e di ufficiale di polizia
giudiziaria o di pubblica sicurezza.
3. Con apposito regolamento sono
definite le modalita’ di rilascio e conservazione nonche’ la durata della
validita’ dei documenti e dei certificati di cui al comma 1. Presso il DIS e’
tenuto un registro riservato attestante i tempi e le procedure seguite per il
rilascio dei documenti e dei certificati di cui al comma 1. Al termine
dell’operazione, il documento o il certificato e’ conservato in apposito
archivio istituito presso il DIS.
Art. 25.
(Attivita’
simulate)
1. Il direttore generale del DIS,
previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all’Autorita’
delegata, ove istituita, puo’ autorizzare, su proposta
dei direttori dell’AISE e dell’AISI, l’esercizio di attivita’ economiche
simulate, sia nella forma di imprese individuali sia nella forma di societa’ di
qualunque natura.
2. Il consuntivo delle attivita’
di cui al comma 1 e’ allegato al bilancio consuntivo dei fondi riservati.
3. Con apposito regolamento sono
stabilite le modalita’ di svolgimento delle attivita’ di cui al comma 1.
Art. 26.
(Trattamento
delle notizie personali)
1. La raccolta e il trattamento
delle notizie e delle informazioni sono finalizzati esclusivamente al
perseguimento degli scopi istituzionali del Sistema di informazione per la
sicurezza.
2. Il DIS, tramite l’ufficio
ispettivo di cui all’articolo 4, comma 3, lettera i),
e i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza garantiscono il
rispetto di quanto disposto dal comma 1.
3. Il personale addetto al
Sistema di informazione per la sicurezza che in qualunque forma istituisca o
utilizzi schedari informativi in violazione di quanto previsto al comma 1 e’
punito, se il fatto non costituisce piu’ grave reato, con la reclusione da tre
a dieci anni.
4. Il DIS, l’AISE e l’AISI non
possono istituire archivi al di fuori di quelli la cui esistenza e’ stata
ufficialmente comunicata al Comitato parlamentare di cui
all’articolo 30, ai sensi dell’articolo 33, comma 6.
Art. 27.
(Tutela
del personale nel corso di procedimenti giudiziari)
1. Quando, nel corso di un
procedimento giudiziario, devono essere assunte le dichiarazioni di un addetto
ai servizi di informazione per la sicurezza o al DIS, l’autorita’ giudiziaria
procedente adotta ogni possibile tutela della persona che deve essere
esaminata.
2. In particolare, nel corso
del procedimento penale, l’autorita’ giudiziaria dispone la partecipazione a
distanza della persona di cui al comma 1 con l’osservanza, in quanto
compatibili, delle disposizioni previste all’articolo 146-bis delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di
cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. La partecipazione a distanza
e’ disposta a condizione che siano disponibili
strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo e che la
presenza della persona non sia necessaria.
3. In ogni caso si applicano,
ove ne ricorrano le condizioni, gli articoli 128 del codice di procedura civile
e 472 e 473 del codice di procedura penale.
4. Nel corso delle indagini, il
pubblico ministero adotta comunque adeguate cautele a tutela della persona che
deve essere esaminata o deve partecipare ad un atto di indagine.
5. In particolare, il
pubblico ministero provvede sempre con decreto succintamente motivato a
disporre il mantenimento del segreto sugli atti ai quali partecipano addetti ai
servizi di informazione per la sicurezza o al DIS fino alla chiusura delle
indagini preliminari, anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo
329, comma 3, del codice di procedura penale, salvo che il mantenimento del
segreto non sia di impedimento assoluto alla prosecuzione delle indagini ovvero
sussista altra rilevante necessita’ della pubblicita’ degli atti.
6. Nel corso delle indagini il
pubblico ministero provvede, altresi’, alla custodia degli atti di cui al
presente articolo con modalita’ idonee a tutelarne la segretezza.
Art. 28.
(Introduzione
dell’articolo 270-bis del codice di procedura penale)
1. Dopo l’articolo 270 del codice
di procedura penale e’ inserito il seguente:
"Art. 270-bis. –
(Comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni
per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza). – 1. L’autorita’ giudiziaria,
quando abbia acquisito, tramite intercettazioni,
comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni
per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, dispone
l’immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei
supporti e degli atti concernenti tali comunicazioni.
2. Terminate le intercettazioni,
l’autorita’ giudiziaria trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri
copia della documentazione contenente le informazioni di cui intende avvalersi
nel processo, per accertare se taluna di queste informazioni sia
coperta da segreto di Stato.
3. Prima della risposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, le informazioni ad esso
inviate possono essere utilizzate solo se vi e’ pericolo di inquinamento delle
prove, o pericolo di fuga, o quando e’ necessario intervenire per prevenire o
interrompere la commissione di un delitto per il quale sia prevista la pena
della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Resta ferma la
disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attivita’
del personale dei servizi di informazione per la sicurezza.
4. Se entro sessanta giorni dalla
notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non
oppone il segreto, l’autorita’ giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per
l’ulteriore corso del procedimento.
5. L’opposizione del segreto
di Stato inibisce all’autorita’ giudiziaria l’utilizzazione delle notizie
coperte dal segreto.
6. Non e’ in ogni caso precluso
all’autorita’ giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi e
indipendenti dalle informazioni coperte dal segreto.
7. Quando e’ sollevato conflitto
di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri,
qualora il conflitto sia risolto nel senso dell’insussistenza del segreto di
Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri non puo’ piu’ opporlo con
riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso
della sussistenza del segreto di Stato, l’autorita’ giudiziaria non puo’
acquisire ne’ utilizzare, direttamente o indirettamente,
atti o documenti sui quali e’ stato opposto il segreto di Stato.
8. In nessun caso il segreto
di Stato e’ opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie
garanzie per la segretezza del procedimento".
Art. 29.
(Norme
di contabilita’ e disposizioni finanziarie)
1. Nello stato di previsione
della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze e’ istituita
un’apposita unita’ previsionale di base per le spese del Sistema di
informazione per la sicurezza.
2. All’inizio dell’esercizio
finanziario, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
CISR, sentiti i responsabili del DIS, dell’AISE e dell’AISI, ripartisce tra
tali organismi lo stanziamento di cui al comma 1 e stabilisce, altresi’, le
somme da destinare ai fondi ordinari e a quelli riservati. Di tale ripartizione
e delle sue variazioni in corso d’anno, adottate con la stessa procedura, e’
data comunicazione al Comitato parlamentare di cui
all’articolo 30.
3. Il regolamento di contabilita’
del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza e’ approvato, sentito il
Presidente della Corte dei conti, anche in deroga alle norme di contabilita’
generale dello Stato, nel rispetto dei principi fondamentali da esse stabiliti, nonche’ delle seguenti disposizioni:
a) il bilancio preventivo, nel
quale sono distintamente indicati i fondi per le spese riservate, e il bilancio
consuntivo delle spese ordinarie sono unici per DIS, AISE e AISI e sono
predisposti su proposta dei responsabili delle
strutture stesse, per la parte di rispettiva competenza;
b) il bilancio preventivo e il
bilancio consuntivo di cui alla lettera a) sono approvati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISR;
c) il bilancio consuntivo e’
inviato per il controllo della legittimita’ e regolarita’ della gestione,
insieme con la relazione annuale dell’organo di controllo interno, ad un
ufficio della Corte dei conti, distaccato presso il DIS;
d) gli atti di gestione delle
spese ordinarie sono assoggettati al controllo preventivo di un ufficio
distaccato presso il DIS, facente capo all’Ufficio bilancio e ragioneria della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
e) i componenti degli uffici
distaccati della Corte dei conti e dell’Ufficio bilancio e ragioneria della
Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alle lettere c) e d),
singolarmente designati, rispettivamente, dal Presidente della Corte dei conti
e dal Presidente del Consiglio dei ministri, sono tenuti al rispetto del segreto;
f) gli atti di gestione delle
spese riservate sono adottati esclusivamente dai responsabili del DIS e dei
servizi di informazione per la sicurezza, che presentano uno specifico
rendiconto trimestrale e una relazione finale annuale al Presidente del Consiglio
dei ministri;
g) il consuntivo della gestione
finanziaria delle spese ordinarie e’ trasmesso, insieme con la relazione della
Corte dei conti, al Comitato parlamentare di cui all’articolo
30, al quale e’ presentata, altresi’, nella relazione semestrale di cui
all’articolo 33, comma 1, un’informativa sulle singole linee essenziali della
gestione finanziaria delle spese riservate; la documentazione delle spese
riservate, senza indicazioni nominative, e’ conservata negli archivi storici di
cui all’articolo 10, comma 1, lettera d).
4. Un apposito regolamento
definisce le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e
forniture di beni e servizi, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 17
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal comma 5 del presente articolo. Sono altresi’ individuati
i lavori, le forniture e i servizi che, per tipologie o per importi di valore,
possono essere effettuati in economia o a trattativa privata.
5. E’ abrogato il
comma 8 dell’articolo 17 del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163.
6. Dall’attuazione della presente
legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Capo IV
CONTROLLO PARLAMENTARE
Art. 30.
(Comitato
parlamentare per la sicurezza della Repubblica)
1. E’ istituito il Comitato
parlamentare per la sicurezza della Repubblica, composto da
cinque deputati e cinque senatori, nominati entro venti giorni dall’inizio di
ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al
numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la
rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo conto
della specificita’ dei compiti del Comitato.
2. Il Comitato verifica, in modo
sistematico e continuativo, che l’attivita’ del Sistema di informazione per la
sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione,
delle leggi, nell’esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle
sue istituzioni.
3. L’ufficio di presidenza,
composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario, e’ eletto dai
componenti del Comitato a scrutinio segreto. Il presidente e’ eletto tra i
componenti appartenenti ai gruppi di opposizione e per la sua elezione e’
necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.
4. Se nessuno riporta tale
maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto
il maggiore numero di voti.
5. In caso di parita’ di voti
e’ proclamato eletto o entra in ballottaggio il piu’ anziano di eta’.
6. Per l’elezione,
rispettivamente, del vicepresidente e del segretario, ciascun componente scrive
sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il
maggior numero di voti. In caso di parita’ di voti si procede ai sensi del
comma 5.
Art. 31.
(Funzioni
di controllo del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica)
1. Nell’espletamento delle
proprie funzioni, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica
procede al periodico svolgimento di audizioni del Presidente del Consiglio dei
ministri e dell’Autorita’ delegata, ove istituita, dei Ministri facenti parte
del CISR, del direttore generale del DIS e dei direttori dell’AISE e dell’AISI.
2. Il Comitato ha altresi’ la
facolta’, in casi eccezionali, di disporre con delibera motivata l’audizione di
dipendenti del Sistema di informazione per la sicurezza. La delibera e’
comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri che, sotto la propria responsabilita’,
puo’ opporsi per giustificati motivi allo svolgimento dell’audizione.
3. Il Comitato puo’
altresi’ ascoltare ogni altra persona non appartenente al Sistema di
informazione per la sicurezza in grado di fornire elementi di informazione o di
valutazione ritenuti utili ai fini dell’esercizio del controllo parlamentare.
4. Tutti i soggetti auditi sono
tenuti a riferire, con lealta’ e completezza, le informazioni in loro possesso
concernenti le materie di interesse del Comitato.
5. Il Comitato puo’
ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329 del
codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e
inchieste in corso presso l’autorita’ giudiziaria o altri organi inquirenti,
nonche’ copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
L’autorita’ giudiziaria puo’
trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
6. L’autorita’ giudiziaria
provvede tempestivamente alla trasmissione della documentazione richiesta ai
sensi del comma 5, salvo che non rilevi, con decreto motivato per ragioni di
natura istruttoria, la necessita’ di ritardare la trasmissione. Quando le
ragioni del differimento vengono meno, l’autorita’ giudiziaria provvede senza
ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto ha efficacia per sei mesi e
puo’ essere rinnovato, ma perde efficacia dopo la chiusura delle indagini
preliminari.
7. Il Comitato puo’
ottenere, da parte di appartenenti al Sistema di informazione per la
sicurezza, nonche’ degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione,
informazioni di interesse, nonche’ copie di atti e documenti da essi custoditi,
prodotti o comunque acquisiti.
8. Qualora la comunicazione di
un’informazione o la trasmissione di copia di un documento possano pregiudicare
la sicurezza della Repubblica, i rapporti con Stati esteri, lo svolgimento di
operazioni in corso o l’incolumita’ di fonti informative, collaboratori o
appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza, il destinatario della
richiesta oppone l’esigenza di riservatezza al Comitato.
9. Ove il Comitato ritenga di
insistere nella propria richiesta, quest’ultima e’ sottoposta alla valutazione
del Presidente del Consiglio dei ministri, che decide nel termine di trenta
giorni se l’esigenza opposta sia effettivamente sussistente. In nessun caso
l’esigenza di riservatezza puo’ essere opposta o
confermata in relazione a fatti per i quali non e’ opponibile il segreto di
Stato.
In nessun caso l’esigenza di
riservatezza di cui al comma 8 o il segreto di Stato possono essere opposti al
Comitato che, con voto unanime, abbia disposto
indagini sulla rispondenza dei comportamenti di appartenenti ai servizi di
informazione per la sicurezza ai compiti istituzionali previsti dalla presente
legge.
10. Il Comitato, qualora ritenga
infondata la decisione del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero non
riceva alcuna comunicazione nel termine prescritto, ne riferisce a ciascuna
delle Camere per le conseguenti valutazioni.
11. Fermo restando quanto previsto
dal comma 5, al Comitato non puo’ essere opposto il segreto d’ufficio, ne’ il segreto bancario o professionale, fatta eccezione per
il segreto tra difensore e parte processuale nell’ambito del mandato.
12. Quando informazioni, atti o
documenti richiesti siano assoggettati al vincolo del segreto funzionale da
parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non
puo’ essere opposto al Comitato.
13. Il Comitato puo’ esercitare il controllo diretto della documentazione di
spesa relativa alle operazioni concluse, effettuando, a tale scopo, l’accesso
presso l’archivio centrale del DIS, di cui all’articolo 10, comma 1, lettera
b).
14. Il Comitato puo’ effettuare accessi e sopralluoghi negli uffici di
pertinenza del Sistema di informazione per la sicurezza, dandone preventiva
comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.
15. Nei casi previsti al comma
14, il Presidente del Consiglio dei ministri puo’ differire
l’accesso qualora vi sia il pericolo di interferenza con operazioni in corso.
Art. 32.
(Funzioni
consultive del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica)
1. Il Comitato parlamentare per
la sicurezza della Repubblica esprime il proprio parere sugli schemi dei
regolamenti previsti dalla presente legge, nonche’ su ogni altro schema di
decreto o regolamento concernente l’organizzazione e lo stato del contingente
speciale di cui all’articolo 21.
2. Il Presidente del Consiglio
dei ministri informa preventivamente il presidente del Comitato parlamentare
per la sicurezza della Repubblica circa le nomine del direttore generale e dei
vice direttori generali del DIS e dei direttori e dei vice direttori dei
servizi di informazione per la sicurezza.
3. I pareri di cui al comma 1
hanno carattere obbligatorio, ma non vincolante.
4. I pareri di cui al comma 1
sono espressi dal Comitato nel termine di un mese dalla ricezione dello schema
di decreto o regolamento;
tale
termine e’ prorogabile una sola volta, per non piu’ di quindici giorni.
Art. 33.
(Obblighi
di comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica)
1. Il Presidente del Consiglio
dei ministri trasmette ogni sei mesi al Comitato parlamentare per la sicurezza
della Repubblica una relazione sull’attivita’ dei servizi di informazione per
la sicurezza, contenente un’analisi della situazione e dei pericoli per la
sicurezza.
2. Sono comunicati al Comitato, a
cura del DIS, tutti i regolamenti e le direttive del Presidente del Consiglio
dei ministri che riguardano le materie di competenza del Comitato, nonche’ i
decreti e i regolamenti concernenti l’organizzazione e lo stato del contingente
speciale di cui all’articolo 21.
3. Il Ministro dell’interno, il
Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri trasmettono al Comitato
i regolamenti da essi emanati con riferimento alle
attivita’ del Sistema di informazione per la sicurezza.
4. Il Presidente del Consiglio
dei ministri informa il Comitato circa le operazioni condotte dai servizi di
informazione per la sicurezza nelle quali siano state
poste in essere condotte previste dalla legge come reato, autorizzate ai sensi
dell’articolo 18 della presente legge e dell’articolo 4 del decreto-legge 27
luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,
n. 155. Le informazioni sono inviate al Comitato entro trenta giorni dalla data
di conclusione delle operazioni.
5. Il Presidente del Consiglio
dei ministri comunica tempestivamente al Comitato tutte
le richieste di cui all’articolo 270-bis del codice di procedura penale,
introdotto dall’articolo 28 della presente legge, e le conseguenti
determinazioni adottate.
6. Il Presidente del Consiglio
dei ministri comunica tempestivamente al Comitato l’istituzione degli archivi
del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza.
7. Il Presidente del Consiglio
dei ministri, nella relazione concernente ciascun semestre, informa il Comitato
sull’andamento della gestione finanziaria del DIS e dei servizi di informazione
per la sicurezza relativa allo stesso semestre.
8. Nell’informativa di cui al comma 7 sono riepilogati, in forma aggregata per
tipologie omogenee di spesa, le previsioni iscritte nel bilancio del DIS,
dell’AISE e dell’AISI e i relativi stati di utilizzo.
9. Nella relazione semestrale il
Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato dei criteri di
acquisizione dei dati personali raccolti dai servizi di informazione per la
sicurezza per il perseguimento dei loro fini.
10. Entro il 30 settembre di ogni
anno, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta la relazione
riguardante il primo semestre dell’anno in corso; entro il 31 marzo di ogni
anno, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta la relazione
riguardante il secondo semestre dell’anno precedente.
11. Il Presidente del Consiglio
dei ministri trasmette al Comitato, nella seconda relazione semestrale,
un’informativa sulle linee essenziali delle attivita’ di cui all’articolo
24, comma 1, svolte nell’anno precedente.
12. La relazione semestrale
informa anche sulla consistenza dell’organico e sul reclutamento di personale
effettuato nel semestre di riferimento, nonche’ sui casi di chiamata diretta
nominativa, con indicazione dei criteri adottati e delle prove selettive
sostenute.
Art. 34.
(Accertamento
di condotte illegittime o irregolari)
1. Il Comitato parlamentare per
la sicurezza della Repubblica, qualora nell’esercizio delle proprie funzioni
riscontri condotte poste in essere in violazione delle norme che regolano
l’attivita’ di informazione per la sicurezza, informa il Presidente del
Consiglio dei ministri e riferisce ai Presidenti delle Camere.
Art. 35.
(Relazioni
del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica)
1. Il Comitato parlamentare per
la sicurezza della Repubblica presenta una relazione annuale al Parlamento per
riferire sull’attivita’ svolta e per formulare proposte o segnalazioni su
questioni di propria competenza.
2. Il Comitato parlamentare per
la sicurezza della Repubblica puo’, altresi’, trasmettere al Parlamento nel corso dell’anno informative o relazioni urgenti.
Art. 36.
(Obbligo
del segreto)
1. I componenti del Comitato
parlamentare per la sicurezza della Repubblica, i funzionari e il personale di
qualsiasi ordine e grado addetti al Comitato stesso e tutte le persone che
collaborano con il Comitato oppure che vengono a conoscenza, per ragioni
d’ufficio o di servizio, dell’attivita’ del Comitato sono tenuti al segreto
relativamente alle informazioni acquisite, anche dopo la cessazione
dell’incarico.
2. La violazione del segreto di
cui al comma 1 e’ punita, salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, a norma dell’articolo 326 del codice penale; se la
violazione e’ commessa da un parlamentare le pene sono aumentate da un terzo
alla meta’.
3. Salvo che il fatto costituisca
piu’ grave reato, le pene previste dall’articolo 326 del codice penale si
applicano anche a chi diffonde, in tutto o in parte, atti o documenti dei quali
non sia stata autorizzata la divulgazione.
4. Il presidente del Comitato,
anche su richiesta di uno dei suoi componenti,
denuncia all’autorita’ giudiziaria i casi di violazione del segreto di cui al
comma 1.
5. Fermo restando quanto previsto
al comma 4, qualora risulti evidente che la violazione
possa essere attribuita ad un componente del Comitato, il presidente di
quest’ultimo ne informa i Presidenti delle Camere.
6. Ricevuta l’informativa di cui al comma 5, il Presidente della Camera cui appartiene
il parlamentare interessato nomina una commissione di indagine, composta
paritariamente da parlamentari dei gruppi di maggioranza e di opposizione.
7. La commissione di indagine di cui al comma 6 procede ai sensi del regolamento della
Camera di appartenenza e riferisce le sue conclusioni al Presidente. Qualora la
commissione ritenga che vi sia stata violazione del segreto da parte del
parlamentare interessato, il Presidente della Camera di appartenenza procede a
sostituirlo quale componente del Comitato, nel rispetto dei criteri di cui
all’articolo 30, comma 1, dandone previa comunicazione al Presidente dell’altro
ramo del Parlamento.
Art. 37.
(Organizzazione
interna)
1. L’attivita’ e il
funzionamento del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dal Comitato stesso a
maggioranza assoluta dei propri componenti. Ciascun componente puo’ proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
2. Le sedute e
tutti gli atti del Comitato sono segreti, salva diversa deliberazione
del Comitato.
3. Gli atti acquisiti dal
Comitato soggiacciono al regime determinato dall’autorita’ che li ha formati.
4. Per l’espletamento delle sue
funzioni il Comitato fruisce di personale, locali e
strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa
tra loro. L’archivio e tutti gli atti del Comitato parlamentare di cui all’articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801,
sono trasferiti al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.
5. Le spese per il funzionamento
del Comitato, determinate in modo congruo rispetto alle nuove funzioni
assegnate, sono poste per meta’ a carico del bilancio interno del Senato della
Repubblica e per meta’ a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
Il Comitato puo’ avvalersi delle collaborazioni
esterne ritenute necessarie, previa comunicazione ai Presidenti delle Camere,
nei limiti delle risorse finanziarie assegnate. Il Comitato non puo’ avvalersi
a nessun titolo della collaborazione di appartenenti o ex appartenenti al
Sistema di informazione per la sicurezza, ne’ di
soggetti che collaborino o abbiano collaborato con organismi informativi di
Stati esteri.
Art. 38.
(Relazione
al Parlamento)
1. Entro il mese di febbraio di
ogni anno il Governo trasmette al Parlamento una relazione scritta, riferita all’anno precedente, sulla politica dell’informazione per la
sicurezza e sui risultati ottenuti.
Capo V
DISCIPLINA DEL SEGRETO
Art. 39.
(Segreto
di Stato)
1. Sono coperti dal segreto di
Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attivita’ e
ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno all’integrita’
della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa
delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, all’indipendenza
dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla
preparazione e alla difesa militare dello Stato.
2. Le informazioni, i documenti,
gli atti, le attivita’, le cose e i luoghi coperti da segreto di Stato sono
posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle
autorita’ chiamati a svolgere rispetto ad essi funzioni essenziali, nei
limiti e nelle parti indispensabili per l’assolvimento dei rispettivi compiti e
il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati. Tutti gli atti riguardanti
il segreto di Stato devono essere conservati con accorgimenti atti ad impedirne
la manipolazione, la sottrazione o la distruzione.
3. Sono coperti dal segreto di
Stato le informazioni, i documenti, gli atti, le attivita’, le cose o i luoghi
la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e delle sedi autorizzate, sia tale
da ledere gravemente le finalita’ di cui al comma 1.
4. Il vincolo derivante dal
segreto di Stato e’ apposto e, ove possibile, annotato, su espressa
disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sugli atti, documenti o
cose che ne sono oggetto, anche se acquisiti all’estero.
5. Il Presidente del Consiglio
dei ministri, in attuazione delle norme fissate dalla presente legge,
disciplina con regolamento i criteri per l’individuazione delle informazioni,
dei documenti, degli atti, delle attivita’, delle cose e dei luoghi
suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato.
6. Con il regolamento di cui al comma 5, il Presidente del Consiglio dei ministri
individua gli uffici competenti a svolgere, nei luoghi coperti da segreto, le
funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e
dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
7. Decorsi quindici anni dall’apposizione
del segreto di Stato o, in mancanza di questa, dalla sua opposizione confermata
ai sensi dell’articolo 202 del codice di procedura penale, come sostituito
dall’articolo 40 della presente legge, chiunque vi abbia interesse puo’ richiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di
avere accesso alle informazioni, ai documenti, agli atti, alle attivita’, alle
cose e ai luoghi coperti dal segreto di Stato.
8. Entro trenta giorni dalla
richiesta, il Presidente del Consiglio dei ministri consente l’accesso ovvero,
con provvedimento motivato, trasmesso senza ritardo al Comitato parlamentare
per la sicurezza della Repubblica, dispone una o piu’ proroghe
del vincolo. La durata complessiva del vincolo del segreto di Stato non puo’
essere superiore a trenta anni.
9. Il Presidente del Consiglio
dei ministri, indipendentemente dal decorso dei termini di cui ai commi 7 e 8,
dispone la cessazione del vincolo quando sono venute
meno le esigenze che ne determinarono l’apposizione.
10. Quando, in base ad accordi
internazionali, la sussistenza del segreto incide anche su interessi di Stati
esteri o di organizzazioni internazionali, il provvedimento con cui e’ disposta
la cessazione del vincolo, salvo che ricorrano ragioni di eccezionale gravita’,
e a condizione di reciprocita’, e’ adottato previa intesa con le autorita’
estere o internazionali competenti.
11. In nessun caso possono
essere oggetto di segreto di Stato notizie, documenti o cose relativi a fatti
di terrorismo o eversivi dell’ordine costituzionale o a fatti costituenti i
delitti di cui agli articoli 285, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale.
Art. 40.
(Tutela
del segreto di Stato)
1. L’articolo 202 del codice
di procedura penale e’ sostituito dal seguente:
"Art. 202. – (Segreto di
Stato). – 1. I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un
pubblico servizio hanno l’obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal
segreto di Stato.
2. Se il testimone oppone un
segreto di Stato, l’autorita’ giudiziaria ne informa il Presidente del
Consiglio dei ministri, ai fini dell’eventuale conferma, sospendendo ogni
iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del
segreto.
3. Qualora il segreto sia
confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza
di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi
procedere per l’esistenza del segreto di Stato.
4. Se entro trenta giorni dalla
notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non da’
conferma del segreto, l’autorita’ giudiziaria acquisisce la notizia e provvede
per l’ulteriore corso del procedimento.
5. L’opposizione del segreto
di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei
ministri, inibisce all’autorita’ giudiziaria l’acquisizione e l’utilizzazione,
anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto.
6. Non e’, in ogni caso, precluso
all’autorita’ giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e
indipendenti dagli atti, documenti e cose coperti dal segreto.
7. Quando e’ sollevato conflitto
di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri,
qualora il conflitto sia risolto nel senso dell’insussistenza del segreto di
Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri non puo’ piu’ opporlo con
riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso
della sussistenza del segreto di Stato, l’autorita’ giudiziaria non puo’ ne’ acquisire ne’ utilizzare, direttamente o indirettamente,
atti o documenti sui quali e’ stato opposto il segreto di Stato.
8. In nessun caso il segreto
di Stato e’ opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie
garanzie per la segretezza del procedimento".
2. All’articolo 204, comma 1,
primo periodo, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "nonche’ i delitti previsti
dagli articoli 285, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale".
3. Dopo il
comma 1 dell’articolo 204 del codice di procedura penale sono inseriti i
seguenti:
"1-bis. Non possono essere
oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o
documenti concernenti le condotte poste in essere da appartenenti ai servizi di
informazione per la sicurezza in violazione della disciplina concernente la
speciale causa di giustificazione prevista per attivita’ del personale dei
servizi di informazione per la sicurezza. Si considerano violazioni della
predetta disciplina le condotte per le quali, essendo stata esperita l’apposita
procedura prevista dalla legge, risulta esclusa l’esistenza della speciale
causa di giustificazione.
1-ter. Il segreto di Stato non
puo’ essere opposto o confermato ad esclusiva tutela della classifica di
segretezza o in ragione esclusiva della natura del documento,
atto o cosa oggetto della classifica.
1-quater. In nessun caso il
segreto di Stato e’ opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie
garanzie per la segretezza del procedimento.
1-quinquies. Quando il Presidente
del Consiglio dei ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato,
provvede, in qualita’ di Autorita’ nazionale per la sicurezza, a declassificare
gli atti, i documenti, le cose o i luoghi oggetto di
classifica di segretezza, prima che siano messi a disposizione dell’autorita’
giudiziaria competente".
4. All’articolo
66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e’ sostituito dal
seguente:
"2. Quando perviene la
comunicazione prevista dall’articolo 204, comma 2, del codice, il Presidente
del Consiglio dei ministri, con atto motivato, conferma il segreto, se ritiene
che non ricorrano i presupposti indicati nei commi 1, 1-bis e 1-ter dello
stesso articolo, perche’ il fatto, la notizia o il documento coperto dal
segreto di Stato non concerne il reato per cui si
procede. In mancanza, decorsi trenta giorni dalla notificazione della
comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l’esame del
soggetto interessato.";
b) il comma 3 e’ abrogato.
5. Di ogni caso di conferma
dell’opposizione del segreto di Stato, ai sensi dell’articolo 202 del codice di
procedura penale, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, o
dell’articolo 66, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, il Presidente del Consiglio dei ministri e’ tenuto a dare
comunicazione, indicandone le ragioni essenziali , al
Comitato parlamentare di cui all’articolo 30 della presente legge. Il Comitato,
se ritiene infondata l’opposizione del segreto, ne riferisce a ciascuna delle
Camere per le conseguenti valutazioni.
Art. 41.
(Divieto
di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato)
1. Ai pubblici ufficiali, ai
pubblici impiegati e agli incaricati di pubblico servizio e’ fatto divieto di
riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato. Nel processo penale, in
ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto disposto dall’articolo
202 del codice di procedura penale, come sostituito dall’articolo 40
della presente legge, se e’ stato opposto il segreto di Stato, l’autorita’
giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, nella sua
qualita’ di Autorita’ nazionale per la sicurezza, per le eventuali
deliberazioni di sua competenza.
2. L’autorita’ giudiziaria, se
ritiene essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto per la
definizione del processo, chiede conferma dell’esistenza del segreto di Stato
al Presidente del Consiglio dei ministri, sospendendo ogni iniziativa volta ad
acquisire la notizia oggetto del segreto.
3. Qualora il segreto sia confermato
e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto
coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per
l’esistenza del segreto di Stato.
4. Se entro trenta giorni dalla
notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non da’
conferma del segreto, l’autorita’ giudiziaria acquisisce la notizia e provvede
per l’ulteriore corso del procedimento.
5. L’opposizione del segreto
di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei
ministri, inibisce all’autorita’ giudiziaria l’acquisizione e l’utilizzazione,
anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto.
6. Non e’, in ogni caso, precluso
all’autorita’ giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e
indipendenti dagli atti, documenti e cose coperti dal segreto.
7. Quando e’ sollevato conflitto
di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora
il conflitto sia risolto nel senso dell’insussistenza del segreto di Stato, il
Presidente del Consiglio dei ministri non puo’ piu’ opporlo con riferimento al
medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza
del segreto di Stato, l’autorita’ giudiziaria non puo’ ne’ acquisire
ne’ utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali e’
stato opposto il segreto di Stato.
8. In nessun caso il segreto
di Stato e’ opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie
garanzie per la segretezza del procedimento.
9. Il Presidente del Consiglio
dei ministri e’ tenuto a dare comunicazione di ogni caso di conferma
dell’opposizione del segreto di Stato ai sensi del presente articolo al
Comitato parlamentare di cui all’articolo 30,
indicandone le ragioni essenziali. Il Comitato parlamentare, se ritiene
infondata l’opposizione del segreto di Stato, ne riferisce a ciascuna delle
Camere per le conseguenti valutazioni.
Art. 42.
(Classifiche
di segretezza)
1. Le classifiche di segretezza
sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti,
atti, attivita’ o cose ai soli soggetti che abbiano
necessita’ di accedervi e siano a cio’ abilitati in ragione delle proprie
funzioni istituzionali.
2. La classifica di segretezza e’
apposta, e puo’ essere elevata, dall’autorita’ che forma il documento, l’atto o
acquisisce per prima la notizia, ovvero e’ responsabile della cosa, o
acquisisce dall’estero documenti, atti, notizie o
cose.
3. Le classifiche attribuibili
sono: segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato. Le classifiche sono
attribuite sulla base dei criteri ordinariamente seguiti nelle relazioni
internazionali.
4. Chi appone la classifica di
segretezza individua, all’interno di ogni atto o documento, le parti che devono
essere classificate e fissa specificamente il grado di classifica
corrispondente ad ogni singola parte.
5. La classifica di segretezza e’
automaticamente declassificata a livello inferiore quando
sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore
periodo di cinque anni, cessa comunque ogni vincolo di classifica.
6. La declassificazione
automatica non si applica quando, con provvedimento
motivato, i termini di efficacia del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha
proceduto alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di quindici
anni, dal Presidente del Consiglio dei ministri.
7. Il Presidente del Consiglio
dei ministri verifica il rispetto delle norme in materia di classifiche di
segretezza. Con apposito regolamento sono determinati l’ambito dei singoli
livelli di segretezza, i soggetti cui e’ conferito il potere di classifica e
gli uffici che, nell’ambito della pubblica amministrazione, sono collegati
all’esercizio delle funzioni di informazione per la sicurezza della Repubblica,
nonche’ i criteri per l’individuazione delle materie oggetto
di classifica e i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di
interesse per la sicurezza della Repubblica.
8. Qualora l’autorita’
giudiziaria ordini l’esibizione di documenti classificati per i quali non sia
opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all’autorita’ giudiziaria
richiedente, che ne cura la conservazione con modalita’ che ne tutelino la riservatezza,
garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza
estrarne copia.
9. Chiunque illegittimamente
distrugge documenti del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza, in
ogni stadio della declassificazione, nonche’ quelli privi di ogni vincolo per
decorso dei termini, e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Capo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 43.
(Procedura
per l’adozione dei regolamenti)
1. Salvo che non sia diversamente stabilito, le disposizioni regolamentari
previste dalla presente legge sono emanate entro centottanta giorni dalla data
della sua entrata in vigore, con uno o piu’ decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri adottati anche in deroga all’articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere del Comitato
parlamentare di cui all’articolo 30 e sentito il CISR.
2. I suddetti decreti
stabiliscono il regime della loro pubblicita’, anche in deroga alle norme
vigenti.
Art. 44.
(Abrogazioni)
1. La legge 24 ottobre 1977, n.
801, e’ abrogata, salvo quanto previsto al comma 2.
Sono altresi’ abrogate tutte le disposizioni interne e regolamentari in
contrasto o comunque non compatibili con la presente legge, tranne le norme dei
decreti attuativi che interessano il contenzioso del personale in quiescenza
dei servizi di informazione per la sicurezza ai fini della tutela
giurisdizionale di diritti e interessi.
2. Il CESIS, il
SISMI e il SISDE continuano ad assolvere i compiti loro affidati dalla
legge 24 ottobre 1977, n. 801, fino alla data di entrata in vigore dei
regolamenti di cui all’articolo 4, comma 7, all’articolo 6, comma 10,
all’articolo 7, comma 10, all’articolo 21, comma 1, e all’articolo 29, comma 3.
3. I regolamenti di cui al comma
2 entrano in vigore contestualmente.
4. In tutti gli atti aventi
forza di legge l’espressione "SISMI" si intende riferita all’AISE,
l’espressione "SISDE" si intende riferita all’AISI, l’espressione
"CESIS" si intende riferita al DIS, l’espressione "CIIS" si
intende riferita al CISR, i richiami al Comitato parlamentare di controllo
devono intendersi riferiti al Comitato di cui all’articolo 30
della presente legge.
Art. 45.
(Disposizioni
transitorie)
1. Entro dieci giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge e’ costituito il Comitato
interministeriale per la sicurezza della Repubblica e il Comitato parlamentare di cui all’articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801,
costituito nella XV legislatura e’ integrato nella sua composizione ai sensi
dell’articolo 30, comma 1, della presente legge. A decorrere dallo stesso
termine cessa dalle proprie funzioni il Comitato interministeriale per le
informazioni e la sicurezza di cui all’articolo 2
della legge 24 ottobre 1977, n. 801.
2. Anche in sede di prima
applicazione, all’attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle
risorse umane, strumentali e finanziarie gia’ previste a legislazione vigente.
A tale fine, nell’unita’ previsionale di base di cui al comma 1 dell’articolo
29 confluiscono gli stanziamenti gia’ iscritti, per
analoghe esigenze, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
3. Le norme di cui all’articolo
28 si applicano alle acquisizioni probatorie successive alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 46.
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in
vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 3 agosto 2007 NAPOLITANO
Prodi,
Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Mastella
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LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n.
445):
Presentato dall’on. Ascierto il 4
maggio 2007.
Assegnato alla I
commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 27 giugno
2006, con pareri delle commissioni II, III, IV e V.
Esaminato dalla I commissione il 28 novembre; 5, 6, 12, 19 dicembre 2006; 9,
23, 24, 25, 29 gennaio 2007 e 1° febbraio 2007.
Esaminato in
aula il 5, 8, 13 e 14 febbraio 2007 e approvato in testo unificato con gli
atti: Zanotti ed altri (982); Naccarato (1401); Mattarella ed altri (1566);
Ascierto (1822); Galante ed altri (1974); Deiana (1976); Fiano (1991); Gasparri
ed altri (1996); Mascia (2016); Boato (2038); Boato (2039); Boato (2040);
Scajola ed altri (2070); D’Alia (2087); Maroni ed altri (2105); Cossiga (2124),
Cossiga (2125) il 15 febbraio 2007.
Senato della Repubblica (atto n.
1335):
Assegnato alla 1ª commissione
permanente (Affari costituzionali), in sede referente, il 9 marzo 2007, con
pareri delle commissioni 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª.
Esaminato dalla
commissione il 27, 28 marzo 2007; 17, 18 aprile 2007; 8, 15, 30 maggio 2007;
12, 13, 14, 19, 27 giugno 2007; 10, 11 e 17 luglio 2007.
Relazione scritta annunciata il
18 luglio 2007 (atto n. 1335, 68, 139, 246, 280, 328, 339, 360, 367, 765, 802,
972, 1190, 1203/A – relatori sen. Pastore e Sinfisi).
Esaminato in aula il 17 e 24
luglio 2007 e approvato con modificazioni, il 25 luglio 2007.
Camera dei deputati (atto n. 445
– 982 – 1401 – 1566 – 1822 – 1974 – 1976 – 1991 – 1996 – 2016 – 2038 – 2039 –
2040 – 2070 – 2087 – 2105 – 2124 – 2125-B):
Assegnato alla I
commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 27 luglio
2007 con pareri delle commissioni II, III, IV, V e XI.
Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 30 luglio 2007.
Assegnato nuovamente alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa,
il 31 luglio 2007.
Esaminato dalla I commissione in sede legislativa e approvato, con
modificazioni, il 31 luglio 2007.
Senato della Repubblica (atto n.
1335-B):
Assegnato alla 1ª commissione
(Affari costituzionali), in sede legislativa, il 31 luglio 2007.
Esaminato dalla 1ª commissione,
in sede legislativa, e approvato il 1° agosto 2007.