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Thursday 27 March 2003

La giurisdizione in materia di controversie sui provvedimenti di riscossione della tassa di ritiro dei rifiuti solidi urbani. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – Sentenza 17 marzo 2003 n. 1379

La giurisdizione in materia di controversie sui provvedimenti di riscossione della tassa di ritiro dei rifiuti solidi urbani.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V Sentenza 17 marzo 2003 n. 1379 – Pres. Elefante, Est. Fera – Cala degli Aragonesi srl (Avv.ti G.ed A. Abbamonte) c. Comune di Casamicciola (Avv. E. Bonelli) – (riforma T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, 23 gennaio 1996, n. 21).

FATTO

La società Cala degli Aragonesi, con ricorso notificato in data 23 dicembre 1993, ha impugnato davanti al Tar della Campania una serie di atti, concernenti lapplicazione da parte dell’amministrazione comunale di Casamicciola della tassa dei rifiuti solidi urbani dovuta, in relazione alla disponibilità in concessione della banchina di riva del porticciolo di Casamicciola, per gli anni 1992 (lire 22.337.700) e 1993 (lire 67.013.100), nonché i relativi atti regolamentari. In particolare, hanno formato oggetto dellimpugnazione:

gli avvisi di accertamento in data 11 ottobre 1993, notificati il 2 novembre 1993, concernenti la tassa sui rifiuti solidi urbani relativa rispettivamente agli anni 1992 e 1993;

la delibera del consiglio comunale di Casamicciola n. 6 del 22 febbraio 1984 ed annesso regolamento;

la delibera della giunta municipale di Casamicciola n. 429 del 13 dicembre 1990, di approvazione della tariffa;

le delibere del commissario prefettizio del Comune di Casamicciola n. 56 e n. 57 del 11 ottobre 1993;

ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale.

Il Tar ha dichiarato inammissibile il ricorso, per la parte relativa all’accertamento del tributo, e lo ha respinto per la parte relativa all’impugnazione delle norme regolamentari. L’appellante ripropone in questa sede i motivi di ricorso disattesi dal primo giudice e conclude chiedendo l’annullamento della sentenza del Tar della Campania.

Il Comune di Casamicciola, costituito nel giudizio d’appello, controbatte le tesi avversarie e conclude chiedendo il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Lappello proposto dalla società Cala degli Aragonesi è infondato.

Il giudizio di primo grado, originato dallimposizione da parte dell’amministrazione comunale di Casamicciola della tassa dei rifiuti solidi urbani, sul presupposto della disponibilità in concessione della banchina di riva del porticciolo di Casamicciola per gli anni 1992 (lire 22.337.700) e 1993 (lire 67.013.100), ha riguardato due diverse categorie di atti. Gli atti d’accertamento del tributo, cioè gli avvisi notificati il 2 novembre 1993, di carattere puntuale ed incidenti su situazioni soggettive ascrivibili al diritto soggettivo. E quelli di approvazione del regolamento per l’applicazione della tassa (deliberazione consiliare n. 6 del 22 febbraio 1984) e di determinazione delle relative tariffe (deliberazione della giunta municipale n. 429 del 13 dicembre 1990), che adempiono alla funzione di integrare il comando astratto contenuto nella legge ed, in quanto espressione di un potere discrezionale, incidono su situazioni soggettive di interesse legittimo.

Ora, il Tar della Campania, pronunciandosi sul ricorso, lo ha dichiarato inammissibile, per la parte relativa all’accertamento del tributo, e lo ha respinto per la parte relativa all’impugnazione delle norme regolamentari.

La decisione appare corretta e, quindi, va condivisa per la parte relativa alla dichiarata inammissibilità dellimpugnazione degli avvisi contenenti laccertamento del tributo, in quanto è pacifico in giurisprudenza che la controversia esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo ( cfr. Cassazione civile sez. un., 17 novembre 1999, n. 792 ), mentre così non è per la parte relativa allimpugnazione degli atti regolamentari e di quelli generali di determinazione della tariffa. In questo secondo caso, infatti, il primo giudice è entrato nel merito di una questione che non poteva esaminare, in quanto latto introduttivo del giudizio risulta notificato dopo che era decorso il termine di sessanta giorni, di cui allart. 21, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la cui decorrenza, trattandosi di atti per i quali non è richiesta la notifica individuale, ha avuto inizio dal giorno in cui era scaduto il termine per la loro pubblicazione.

Né giova addurre largomento secondo il quale solo con la notificazione dellavviso di accertamento del tributo la lesione dellinteresse legittimo vantata dalla ricorrente ha acquisito il carattere dellattualità. Infatti, la giurisprudenza della sezione ha già avuto modo di chiarire come ” è immediatamente lesivo e può, quindi, formare oggetto di autonoma impugnazione il regolamento relativo alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, perché gli atti d’accertamento di tale tributo non possono avere contenuti diversi dalla mera e pedissequa applicazione delle disposizioni regolamentari.” (Consiglio Stato sez. V, 23 novembre 1995, n. 1618).

Per questi motivi il ricorso in appello deve essere, nella sostanza, respinto ancorché previa riforma parziale della sentenza appellata.

Appare equo compensare, tra le parti, le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, pronunciandosi sull’appello, riforma la sentenza di primo grado e, per leffetto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, per quel che concerne limpugnazione degli avvisi di accertamento della tassa, e lirricevibilità del ricorso nella parte in cui sono impugnati il regolamento e la tariffa. Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dallautorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 dicembre 2002, con lintervento dei signori:

Agostino Elefante Presidente

Paolo Buonvino Consigliere

Aldo Fera Consigliere estensore

Francesco DOttavi Consigliere

Aniello Cerreto Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

Depositata in data 17 marzo 2003.