Lavoro e Previdenza
La formazione per gli infermieri ausiliari. Accordo Ministeri-Conferenza Stato-Regioni 16.1.2003 (G.U. 3.3.2003)
La formazione per gli infermieri ausiliari.
Accordo Ministeri-Conferenza Stato-Regioni 16.1.2003 (G.U. 3.3.2003)
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO. ACCORDO 16 gennaio 2003. Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la disciplina della formazione complementare in assistenza sanitaria della figura professionale dell’operatore socio-sanitario di cui all’art. 1, comma 8, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2001, n. 1.
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Visti gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;
Visto in particolare l’art. 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall’art. 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, che definisce le prestazioni socio-sanitarie e tra queste individua quelle ad alta integrazione sanitaria;
Visto l’accordo sancito il 22 febbraio 2001 (repertorio atti n. 1161) in sede di Conferenza Stato-regioni tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’operatore socio-sanitario e per la definizione dell’ordinamento didattico dei corsi di formazione;
Visto il comma 8, dell’art. 1, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, che conferma le disposizioni di cui al sopra esplicitato accordo e che prevede la stessa procedura per disciplinare la formazione complementare in assistenza sanitaria, consentendo all’operatore socio-sanitario di collaborare con l’infermiere o con l’ostetrica e di svolgere alcune attività assistenziali in base all’organizzazione dell’unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive dell’assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione;
Vista la proposta trasmessa dal Ministro della salute, d’intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con nota del 2 ottobre 2002;
Tenuto conto che, a seguito delle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione, per quanto concerne gli ambiti di competenza dello Stato e regioni, il provvedimento inerisce alla materia
“professioni” e, per gli aspetti sanitari, alla “tutela della salute”, entrambe ricadenti nella potestà concorrente delle regioni;
Considerato che il 15 ottobre 2002, in sede tecnica, sono state concordate alcune proposte di modifica al testo dell’accordo in oggetto e che, con nota del 16 ottobre 2002, il Ministero della salute ha trasmesso il testo dell’accordo nella stesura definitiva con le modifiche concordate;
Considerato che nel corso della seduta di questa Conferenza del 24 ottobre 2002, il rappresentante del Ministero della salute ha chiesto il rinvio dell’esame dell’accordo in oggetto per approfondimenti;
Considerato che il Ministero della salute, con nota del 21 novembre 2002, ha trasmesso nuovamente il testo dell’accordo, che è stato esaminato in sede tecnica il 9 dicembre 2002, i rappresentanti regionali hanno formulato alcune proposte di modifica, sulle quali i rappresentanti del Ministero della salute hanno convenuto;
Considerato che il Ministero della salute, con nota dell’11 dicembre 2002, ha trasmesso il testo dell’accordo in oggetto nella stesura definitiva, con il concerto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Considerato che, nel corso della seduta di questa Conferenza del 19 dicembre 2002 l’esame dell’argomento in oggetto è stato rinviato;
Acquisito l’assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome, espresso ai sensi dell’art. 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, avente ad oggetto la disciplina della formazione complementare in assistenza sanitaria dell’operatore socio-sanitario al fine di consentire allo stesso di collaborare con l’infermiere o con l’ostetrica e di svolgere alcune attività assistenziali in base all’organizzazione dell’unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell’assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la supervisione della stessa.
Punto 1
(Formazione complementare).
1.1 Per far fronte alle crescenti esigenze di assistenza sanitaria nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono provvedere alla organizzazione di moduli di formazione complementare di assistenza sanitaria, per un numero di ore non inferiore a 300, di cui la metà di tirocinio, riservati agli operatori socio-sanitari in possesso dell’attestato di qualifica di cui all’art. 12 dell’accordo intervenuto il 22 febbraio 2001 (repertorio atti n. 1161) in sede di Conferenza Stato-regioni tra il Ministro della salute, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’operatore socio-sanitario e per la definizione dell’ordinamento didattico dei corsi di formazione, o di un titolo riconosciuto equipollente ai sensi dell’art. 13 dello stesso accordo.
1.2 Gli operatori socio-sanitari che hanno seguito con profitto il modulo di formazione complementare di cui al comma 1 ed hanno superato l’esame teorico-pratico finale, ricevono uno specifico attestato di “Operatore socio-sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria” che consente all’operatore di collaborare con l’infermiere o con l’ostetrica e di svolgere alcune attività assistenziali, indicate nell’allegato A, parte integrante del presente accordo, in base all’organizzazione dell’unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell’assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione.
Punto 2
(Materie di insegnamento e tirocinio).
2.1 I moduli di formazione, teorica e pratica, devono essere strutturati in modo da garantire il raggiungimento delle competenze professionali per l’esercizio delle attività e dei compiti indicati nell’allegato A, che è parte integrante del presente atto. Il modulo si svolge nelle strutture di ricovero e cura e nei servizi sanitari.
La direzione del modulo è affidata ad un docente appartenente al più elevato livello formativo previsto per le professioni sanitarie infermieristiche e per la professione sanitaria ostetrica.
Roma, 16 gennaio 2003
Il Presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino
ELENCO DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ PREVISTE PER L’OPERATORE SOCIO-SANITARIO CON FORMAZIONE COMPLEMENTARE IN ASSISTENZA SANITARIA.
L’operatore socio-sanitario, che ha seguito con profitto il modulo di formazione complementare in assistenza sanitaria, oltre a svolgere le competenze professionali del proprio profilo, coadiuva l’infermiere o l’ostetrica/o e, in base all’organizzazione dell’unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell’assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione, è in grado di eseguire:
la somministrazione, per via naturale, della terapia prescritta, conformemente alle direttive del responsabile dell’assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione;
la terapia intramuscolare e sottocutanea su specifica pianificazione infermieristica, conformemente alle direttive del responsabile dell’assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione; i bagni terapeutici, impacchi medicali e frizioni;
la rilevazione e l’annotazione di alcuni parametri vitali (frequenza cardiaca, frequenza respiratoria e temperatura) del paziente;
la raccolta di escrezioni e secrezioni a scopo diagnostico;
le medicazioni semplici e bendaggi;
i clisteri;
la mobilizzazione dei pazienti non autosufficienti per la prevenzione di decubiti e alterazioni cutanee;
la respirazione artificiale, massaggio cardiaco esterno;
la cura e il lavaggio e preparazione del materiale per la sterilizzazione;
l’attuazione e il mantenimento dell’igiene della persona;
la pulizia, disinfezione e sterilizzazione delle apparecchiature, delle attrezzature sanitarie e dei dispositivi medici;
la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti differenziati;
il trasporto del materiale biologico ai fini diagnostici;
la somministrazione dei pasti e delle diete;
la sorveglianza delle fleboclisi, conformemente alle direttive del responsabile dell’assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione.