Tributario e Fiscale
La Finanziaria 2006
La Finanziaria 2006
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV 3613–B
Attesto che il Senato della
Repubblica,
il 22 dicembre 2005, ha approvato
il seguente disegno di legge, d’iniziativa del Governo, già approvato dal
Senato e modificato dalla Camera dei deputati:
Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006)
Art. 1.
1. Per l’anno 2006, il livello
massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di
competenza in 41.000 milioni di euro, al netto di 7.077 milioni di euro per
regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti,
il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 11
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso
l’indebitamento all’estero per un importo complessivo non superiore a 2.000
milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di
previsione per il 2006, resta fissato, in termini di competenza, in 244.000
milioni di euro per l’anno finanziario 2006.
2. Per gli anni 2007 e 2008 il
livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a
legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è
determinato, rispettivamente, in 31.700 milioni di euro ed in 20.800 milioni di
euro, al netto di 3.176 milioni di euro per l’anno 2007 e 3.150 milioni di euro
per l’anno 2008, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso
al mercato è determinato, rispettivamente, in 225.000 milioni di euro ed in
210.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2007 e 2008,
il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato,
rispettivamente, in 48.300 milioni di euro ed in 39.700 milioni di euro ed il
livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in
237.000 milioni di euro ed in 226.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al
mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate
al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività
preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2006,
2007 e 2008, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla
normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto
da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di
interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali,
improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese,
situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione
fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di
programmazione economico-finanziaria.
5. A decorrere dall’anno
finanziario 2006, i maggiori proventi derivanti dalla dismissione o alienazione
del patrimonio immobiliare dello Stato sono destinati alla riduzione del
debito. A questo fine i relativi proventi sono conferiti al Fondo di
ammortamento del debito pubblico di cui all’articolo 2 della legge 27 ottobre
1993, n. 432. L’eventuale diversa destinazione di quota parte di tali proventi
resta subordinata alla previa verifica con la Commissione europea della
compatibilità con gli obiettivi indicati nell’aggiornamento del programma di
stabilità e crescita presentato all’Unione europea.
6. A decorrere dall’anno 2006 le
dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei
Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, escluso il comparto della
sicurezza pubblica e del soccorso, sono rideterminate secondo gli importi
indicati nell’elenco 1 allegato alla presente legge. I conseguenti adeguamenti
degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, sulle spese non aventi
natura obbligatoria.
7. Al fine di agevolare il
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dall’esercizio
finanziario 2006, le amministrazioni dello Stato, escluso il comparto della
sicurezza e del soccorso, possono assumere mensilmente impegni per importi non
superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale
di base, con esclusione delle spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e
altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in
dodicesimi, nonchè per interessi, poste correttive e compensative delle
entrate, comprese le regolazioni contabili, accordi internazionali, obblighi
derivanti dalla normativa comunitaria, annualità relative ai limiti di impegno
e rate di ammortamento mutui. La violazione del divieto di cui al presente
comma rileva agli effetti della responsabilità contabile.
8. Per assicurare la necessaria
flessibilità del bilancio, resta comunque ferma la possibilità di disporre
variazioni compensative ai sensi della vigente normativa, e, in particolare,
dell’articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, e dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279.
9. Fermo quanto stabilito
dall’articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua
per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei
all’amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli
organismi equiparati, a decorrere dall’anno 2006, non potrà essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta nell’anno 2004.
10. A decorrere dall’anno 2006 le
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono
effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di
rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa
sostenuta nell’anno 2004 per le medesime finalità.
11. Per l’acquisto, la
manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, le pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con esclusione di quelle
operanti per l’ordine e la sicurezza pubblica, a decorrere dall’anno 2006 non
possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa
sostenuta nell’anno 2004.
12. Le disposizioni di cui ai
commi 9, 10 e 11 non si applicano alle regioni, alle province autonome, agli enti
locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale.
13. A decorrere dall’anno 2006 le
dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei
Ministeri, concernenti spese per investimenti fissi lordi, escluso il comparto
della sicurezza pubblica e del soccorso, sono rideterminate secondo gli importi
indicati nell’elenco 2 allegato alla presente legge. I conseguenti adeguamenti
degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, sulle spese non aventi
natura obbligatoria.
14. Al fine di conseguire un
contenimento degli oneri di spesa per i centri di accoglienza e per i centri di
permanenza temporanea e assistenza, il Ministro dell’interno, con proprio
decreto, stabilisce annualmente, entro il mese di marzo, uno schema di
capitolato di gara d’appalto unico per il funzionamento e la gestione delle
strutture di cui al presente comma, con lo scopo di armonizzare sul territorio
nazionale il prezzo base delle relative gare d’appalto.
15. A decorrere dall’anno 2006,
nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero è istituito un fondo
da ripartire, nel quale confluiscono gli importi indicati nell’elenco 3
allegato alla presente legge delle dotazioni di bilancio relative ai
trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione del comparto della
radiodiffusione televisiva locale e dei contributi in conto interessi, delle
spese determinate con la Tabella C della presente legge e di quelle
classificate spese obbligatorie.
16. I Ministri interessati
presentano annualmente al Parlamento, per l’acquisizione del parere da parte
delle Commissioni competenti, una relazione nella quale viene individuata la
destinazione delle disponibilità di ciascun fondo, nell’ambito delle
autorizzazioni di spesa e delle tipologie di interventi confluiti in esso. Il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con appositi
decreti le occorrenti variazioni di bilancio tra le unità previsionali di base
interessate, su proposta del Ministro competente.
17. Nello stato di previsione del
Ministero per i beni e le attività culturali è istituito un fondo da ripartire
per le esigenze correnti connesse con la salvaguardia e la valorizzazione dei
beni culturali, con una dotazione, per l’anno 2006, di 10 milioni di euro. Con
decreti del Ministro per i beni e le attività culturali, da comunicare, anche
con evidenze informatiche, al Ministero
dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonchè
alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede
alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base interessate del
medesimo stato di previsione.
18. Il fondo occorrente per il
funzionamento della Corte dei conti è incrementato, a decorrere dall’anno 2006,
di 10 milioni di euro.
19. Il finanziamento annuale
previsto dall’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come
rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre
2003, n. 350, e dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, resta determinato in
98.678.000 euro, a decorrere dall’anno 2006.
20. Per il conseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica ed al fine di assicurare la necessaria
flessibilità del bilancio, le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per
legge sono ridotte del 10 per cento. A tal fine sono rideterminate le dotazioni
iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei
Ministeri per l’anno finanziario 2006. La disposizione non si applica alle
autorizzazioni di spesa aventi natura obbligatoria, alle spese in annualità ed
a pagamento differito, agli stanziamenti indicati nelle Tabelle C ed F della
presente legge, nonchè a quelli concernenti i fondi per i trasferimenti
correnti alle imprese ed i fondi per gli investimenti di cui, rispettivamente,
ai commi 15, 16 e 608. In ciascuno stato di previsione della spesa sono
istituiti un fondo di parte corrente e uno di conto capitale da ripartire nel
corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze
di spese oggetto della riduzione, la cui dotazione iniziale è costituita dal 10
per cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti dall’applicazione del
primo periodo del presente comma. La ripartizione del fondo è disposta con
decreti del Ministro competente, comunicati, anche con evidenze informatiche,
al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del
bilancio, nonchè alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti per la registrazione.
21. Qualora nel corso
dell’esercizio l’Ufficio centrale del bilancio segnali che l’andamento della
spesa, riferita al complesso dello stato di previsione del Ministero ovvero a
singoli capitoli, sia tale da non assicurare il rispetto delle originarie previsioni
di spesa, il Ministro dispone con proprio decreto, anche in via temporanea, la
sospensione dell’assunzione di impegni di spesa o dell’emissione di titoli di
pagamento a carico di uno o più capitoli di bilancio, con esclusione dei
capitoli concernenti spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre
spese fisse o aventi natura obbligatoria, nonchè spese relative agli interessi,
alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni
contabili, ad accordi internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa
comunitaria, alle annualità relative ai limiti di impegno e alle rate di
ammortamento mutui. Analoga sospensione è disposta su segnalazione del servizio
di controllo interno quando, con riferimento al grado di raggiungimento degli
obiettivi assegnati ed al grado di realizzazione dei programmi da attuare, la
prosecuzione dell’attività non risponda a criteri di efficienza e di efficacia.
Il decreto del Ministro è comunicato, anche con evidenze informatiche,
al Presidente del Consiglio dei ministri che ne dà comunicazione al Ministero
dell’economia e delle finanze, per il tramite del rispettivo Ufficio centrale
del bilancio, nonchè alle Commissioni parlamentari competenti ed alla Corte dei
conti. Le disponibilità dei capitoli interessati dal decreto di sospensione
possono essere oggetto di variazioni compensative a favore di altri capitoli
del medesimo stato di previsione della spesa.
22. A decorrere dal secondo
bimestre dell’anno 2006, qualora dal monitoraggio delle spese per beni e
servizi emerga un andamento tale da potere pregiudicare il raggiungimento degli
obiettivi indicati nel patto di stabilità e crescita presentato agli organi
dell’Unione europea, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
ad eccezione delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e degli
enti del Servizio sanitario nazionale, hanno l’obbligo di aderire alle
convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, ovvero di utilizzare i relativi parametri di prezzo-qualità ridotti del
20 per cento, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi
comparabili. In caso di adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo
26 della legge n. 488 del 1999, le quantità fisiche dei beni acquistati e il
volume dei servizi non può eccedere quelli risultanti dalla media del triennio
precedente. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui al
presente comma sono nulli; il dipendente che ha sottoscritto il contratto
risponde a titolo personale delle obbligazioni eventualmente derivanti dai
predetti contratti. L’accertamento dei presupposti di cui al presente comma è
effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell’economia e delle finanze.
23. In considerazione dei criteri
definitori degli obiettivi di manovra strutturale adottati dalla Commissione
europea per la verifica degli adempimenti assunti in relazione al patto di
stabilità e crescita, a decorrere dall’anno 2006 le amministrazioni pubbliche
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, con eccezione degli enti territoriali, possono
annualmente acquisire immobili per un importo non superiore alla spesa media
per gli immobili acquisiti nel precedente triennio.
24. Per garantire effettività
alle prescrizioni contenute nel programma di stabilità e crescita presentato
all’Unione europea, in attuazione dei princìpi di coordinamento della finanza
pubblica di cui all’articolo 119 della Costituzione e ai fini della tutela
dell’unità economica della Repubblica, in particolare come principio di
equilibrio tra lo stock patrimoniale e i flussi dei trasferimenti erariali, nei
confronti degli enti territoriali soggetti al patto di stabilità interno, delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano i
trasferimenti erariali a qualsiasi titolo spettanti sono ridotti in misura pari
alla differenza tra la spesa sostenuta nel 2006 per l’acquisto da terzi di
immobili e la spesa media sostenuta nel precedente quinquennio per la stessa
finalità. Nei confronti delle regioni e delle province autonome viene operata
un’analoga riduzione sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo spettanti.
25. Le disposizioni dei commi 23
e 24 non si applicano all’acquisto di immobili da destinare a sedi di ospedali,
ospizi, scuole o asili.
26. Ai fini del monitoraggio
degli obiettivi strutturali di manovra concordati con l’Unione europea nel
quadro del patto di stabilità e crescita, le amministrazioni di cui ai commi 23
e 24 sono tenute a trasmettere, utilizzando il sistema web laddove previsto, al
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, una comunicazione contenente le informazioni
trimestrali cumulate degli acquisti e delle vendite di immobili per esigenze di
attività istituzionali o finalità abitative entro trenta giorni dalla scadenza
del trimestre di riferimento. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabiliti le modalità e lo schema della comunicazione di
cui al periodo precedente. Tale comunicazione è inviata anche all’Agenzia del
territorio che procede a verifiche sulla congruità dei valori degli immobili
acquisiti segnalando gli scostamenti rilevanti agli organi competenti per le
eventuali responsabilità.
27. Nello stato di previsione del
Ministero dell’interno è istituito un Fondo da ripartire per le esigenze
correnti connesse all’acquisizione di beni e servizi dell’amministrazione, con
una dotazione, per l’anno 2006, di 100 milioni di euro. Con decreti del
Ministro dell’interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche,
al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del
bilancio, nonchè alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di
base interessate del medesimo stato di previsione.
28. Per le esigenze
infrastrutturali e di investimento delle Forze dell’ordine, è autorizzata la
spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2006, iscritta in un Fondo dello stato
di previsione del Ministero dell’interno, da ripartire nel corso della gestione
tra le unità previsionali di base con decreti del Ministro dell’interno, da
comunicare, anche con evidenze informatiche,
al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del
bilancio, nonchè alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti.
29. Nello stato di previsione del
Ministero della difesa è istituito un Fondo da ripartire per le esigenze di
funzionamento dell’Arma dei carabinieri, con una dotazione, per l’anno 2006, di
50 milioni di euro. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche
con evidenze informatiche, al Ministero
dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonchè
alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede
alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base del centro di
responsabilità «Arma dei carabinieri» del medesimo stato di previsione.
30. Al fine di assicurare la
prosecuzione degli interventi volti alla soluzione delle crisi industriali,
consentiti ai sensi del decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è autorizzata la spesa di 20
milioni di euro per l’anno 2006. Con decreto del Ministro delle attività
produttive, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e
dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità di prosecuzione dei
predetti interventi.
31. Il Ministero dell’economia e
delle finanze e Poste italiane Spa determinano con apposita convenzione i
parametri di mercato e le modalità di calcolo del tasso da corrispondere a
decorrere dal 1º gennaio 2005 sulle giacenze dei conti correnti in essere
presso la tesoreria dello Stato sui quali affluisce la raccolta effettuata
tramite conto corrente postale, in modo da consentire una riduzione di almeno
150 milioni di euro rispetto agli interessi a tale titolo dovuti a Poste
italiane Spa dall’anno 2005.
32. Per l’anno 2006 i pagamenti
per spese di investimento di ANAS Spa, ivi compresi quelli a valere sulle
risorse derivanti dall’accensione dei mutui, non possono superare
complessivamente l’ammontare di 1.700 milioni di euro.
33. Per l’anno 2006 le erogazioni
del Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica, di cui all’articolo
14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, non possono
superare l’importo complessivo di 1.900 milioni di euro. Ai fini del relativo
monitoraggio, il Ministero delle attività produttive comunica mensilmente al
Ministero dell’economia e delle finanze i pagamenti effettuati.
34. Per l’anno 2006, con
riferimento a ciascun Ministero, i pagamenti per spese relative a investimenti
fissi lordi non possono superare il 95 per cento del corrispondente importo
pagato nell’anno 2004.
35. Per l’anno 2006, al fine di
contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, i soggetti
titolari di contabilità speciali aperte presso
le sezioni di tesoreria statale ai sensi degli articoli 585 e seguenti del
regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, non possono
disporre pagamenti per un importo complessivo superiore all’80 per cento di
quello rilevato nell’esercizio 2005.
36. La disposizione di cui al
comma 35 non si applica alle contabilità
speciali intestate agli organi periferici delle amministrazioni centrali dello
Stato, alle contabilità speciali di servizio
istituite per operare girofondi di entrate contributive e fiscali, alle contabilità
speciali aperte per interventi di emergenza e alle contabilità
speciali per interventi per le aree depresse e per l’innovazione tecnologica.
37. I soggetti interessati
possono richiedere al Ministero dell’economia e delle finanze deroghe al
vincolo di cui al comma 35 per effettive, motivate e documentate esigenze.
L’accoglimento della richiesta, ovvero l’eventuale diniego totale o parziale, è
disposto con decreto dirigenziale.
38. Fermo restando il disposto
del comma 5 dell’articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, per l’anno 2006 una quota pari al 60
per cento delle somme giacenti sulle contabilità
speciali, di cui all’articolo 585 del regolamento di cui al regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, comunque costituite presso le sezioni di tesoreria, e sui
conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale, alimentati anche
parzialmente con fondi del bilancio dello Stato, con esclusione di quelli
accesi ai sensi degli articoli 576 e seguenti del predetto regolamento di cui
al regio decreto n. 827 del 1924, non movimentati da oltre un anno, è versata
ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato entro il mese di
gennaio 2006, assicurando maggiori entrate per il bilancio dello Stato, al
netto dell’importo di cui al comma 40, per un ammontare non inferiore a 1.600
milioni di euro per l’anno 2006. A tal fine la quota del 60 per cento può
essere incrementata con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze.
39. Qualora i titolari dei conti
non adempiano entro il termine di cui al comma 38, provvedono al versamento le
tesorerie dello Stato su disposizione del Ministero dell’economia e delle
finanze.
40. Un importo pari ad un sesto
delle somme versate ai sensi del comma 38 è contestualmente iscritto in un
apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze, per la restituzione parziale alle amministrazioni interessate
su loro motivata richiesta per la riassegnazione ai pertinenti conti di
tesoreria.
41. La quota del fondo
patrimoniale dell’Istituto per il credito sportivo costituito ai sensi
dell’articolo 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, da restituire allo Stato,
già stabilita con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 22
luglio 2005, è rideterminata nella misura di 450 milioni di euro. La
restituzione avviene con le modalità e nel termine del 29 dicembre 2005
previsti dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 7 dicembre
2005. Le disposizioni del presente comma entrano in vigore il giorno stesso
della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
42. Nella tabella A, parte III,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, al numero 103), dopo le parole: «editoriali e
simili;» sono inserite le seguenti: «energia elettrica per il funzionamento
degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai
consorzi di bonifica e di irrigazione;». L’efficacia delle disposizioni del
presente comma è subordinata alla preventiva approvazione da parte della
Commissione europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunità europea.
43. Dal 1º gennaio 2006 sono
soppressi i trasferimenti dello Stato per l’esercizio delle funzioni già
esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasferite alle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell’articolo 20 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sono altresì soppresse le tariffe
relative alla verificazione degli strumenti di misura fissate in base
all’articolo 16 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.
44. Al finanziamento delle
funzioni di cui al comma 43 si provvede ai sensi dell’articolo 18, comma 1,
lettera c), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sulla base di criteri
stabiliti con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze.
45. Alle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura ed alle aziende speciali ad esse collegate
non si applica a decorrere dal 1º gennaio 2006 la legge 29 ottobre 1984, n.
720. L’accreditamento delle giacenze depositate dalle Camere di commercio nelle
contabilità speciali di tesoreria unica è
disposto in cinque annualità entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2006
al 2010.
46. A decorrere dall’anno 2006,
l’ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate non potrà superare, per
ciascuna amministrazione, l’importo complessivo delle riassegnazioni effettuate
nell’anno 2005 al netto di quelle di cui al successivo periodo. La limitazione
non si applica alle riassegnazioni per le quali l’iscrizione della spesa non ha
impatto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonchè
a quelle riguardanti l’attuazione di interventi cofinanziati dall’Unione
europea.
47. All’articolo 1, comma 309,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «degli uffici
giudiziari», sono aggiunte le seguenti: «, e allo stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze, per le spese riguardanti il
funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali».
Per esigenze di funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali è autorizzata la spesa di 17 milioni di euro per
l’anno 2006.
48. Le somme di cui all’articolo
2, commi 1 e 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29
novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002,
in attuazione dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 2002, n.
194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, nonchè
le somme di cui all’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 12 luglio 2004, n.
168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, sono
versate da ciascun ente, entro il 30 giugno 2006, all’entrata del bilancio
dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961.
49. È fatto divieto alle Autorità
vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli
amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla
gestione di aver ottemperato alle disposizioni di cui al comma 48.
50. Ferma restando la
disposizione di cui all’articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, al fine di provvedere all’estinzione dei debiti pregressi contratti dalle
amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di enti, società, persone
fisiche, istituzioni ed organismi vari, nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione
finanziaria pari a 170 milioni di euro per l’anno 2006 e a 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Alla ripartizione del predetto Fondo si
provvede con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del
Ministro competente.
51. Al fine di semplificare le
procedure amministrative delle pubbliche amministrazioni, le stesse possono,
nell’ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato, stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati
per il trasferimento su supporto informatico
degli invii di corrispondenza da e per le pubbliche amministrazioni. A tale
fine le pubbliche amministrazioni si avvalgono di beni e servizi informatici
e telematici che assicurino l’integrità del messaggio nella fase di
trasmissione informatica attraverso la
certificazione tramite firma digitale o altri strumenti tecnologici che
garantiscano l’integrità legale del contenuto, la marca temporale e l’identità
dell’ente certificatore che presidia il processo. Il concessionario del
servizio postale universale ha facoltà di dematerializzare, nel rispetto delle
vigenti regole tecniche, anche i documenti cartacei attestanti i pagamenti in
conto corrente; a tale fine individua i dirigenti preposti alla certificazione
di conformità del documento informatico
riproduttivo del documento originale cartaceo. Le copie su supporto cartaceo,
generate mediante l’impiego di mezzi informatici,
sostituiscono ad ogni effetto di legge l’originale da cui sono tratte se la
conformità all’originale è assicurata da pubblico ufficiale o incaricato di
pubblico servizio.
52. Le indennità mensili
spettanti ai membri del Parlamento nazionale sono rideterminate in riduzione
nel senso che il loro ammontare massimo, ai sensi dell’articolo 1, secondo
comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è diminuito del 10 per cento. Tale
rideterminazione si applica anche alle indennità mensili spettanti ai membri
del Parlamento europeo eletti in Italia ai sensi dell’articolo 1 della legge 13
agosto 1979, n. 384.
53. È altresì ridotto del 10 per
cento il trattamento economico spettante ai sottosegretari di Stato ai sensi
dell’articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212.
54. Per esigenze di coordinamento
della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per
cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i
seguenti emolumenti:
a) le indennità di funzione
spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai
presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali,
comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli
uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;
b) le indennità e i gettoni di
presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali,
regionali e delle comunità montane;
c) le utilità comunque denominate
spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle
lettere a) e b) in ragione della carica rivestita.
55. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, gli
emolumenti di cui al comma 53 non possono superare gli importi risultanti alla
data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 53.
56. Le somme riguardanti
indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate,
corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte
del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre
2005.
57. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, ciascuna
pubblica amministrazione di cui al comma 56 non può stipulare contratti di
consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto
all’ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come
automaticamente ridotti ai sensi del medesimo comma 56.
58. Le somme riguardanti
indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate,
corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo,
consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti
nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti da
queste ultime controllati, sono automaticamente ridotte del 10 per cento
rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.
59. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, gli
emolumenti di cui al comma 58 non possono superare gli importi risultanti alla
data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 58.
60. Le disposizioni di riduzione
della spesa di cui ai commi 58 e 59 si applicano anche al Servizio consultivo
ed ispettivo tributario, nonchè agli altri organismi, servizi, organi e nuclei,
comunque denominati, il cui trattamento economico sia rapportato a quello
previsto per i componenti delle citate strutture. A decorrere dal 1º gennaio
2006 l’indennità di carica spettante alla data del 30 settembre 2005 al rettore
ed al prorettore della Scuola superiore dell’economia e delle finanze è ridotta
del 10 per cento e non può essere modificata sino al 31 dicembre 2008. I
risparmi derivanti dal presente comma sono destinati al miglioramento dei saldi
di finanza pubblica.
61. Le pubbliche amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, trasmettono al Ministro dell’economia e delle
finanze, entro il 30 novembre 2006, una relazione sull’attuazione delle
disposizioni di cui ai commi da 52 a 60 e sui conseguenti effetti finanziari.
62. I compensi dei componenti gli
organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile,
tributaria, militare, dei componenti del Consiglio di giustizia amministrativa
della Regione siciliana e dei componenti del Consiglio nazionale dell’economia
e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 10 per cento rispetto all’importo
complessivo erogato nel corso del 2005. La riduzione non si applica al
trattamento retributivo di servizio. Conseguentemente, lo stanziamento a favore
del Consiglio superiore della magistratura, del Consiglio di Stato e dei
tribunali amministrativi regionali, del Consiglio di giustizia amministrativa
della Regione siciliana, dell’Avvocatura di Stato, del CNEL e del Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria è proporzionalmente ridotto nel limite
del 10 per cento dell’importo complessivamente assegnato nell’esercizio 2005.
63. A decorrere dal 1º gennaio
2006 e per un periodo di tre anni, le somme derivanti dall’applicazione delle
disposizioni di cui ai commi da 52 a 60, nonchè le eventuali economie di spesa
che il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati nella propria autonomia
avranno provveduto a comunicare, affluiscono al Fondo nazionale per le
politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre
1997, n. 449.
64. Le disposizioni di cui ai
commi 56, 57, 58, 59, 60 e 63 non si applicano alle regioni, alle province
autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale.
65. A decorrere dall’anno 2007 le
spese di funzionamento della Commissione nazionale per le società e la borsa
(CONSOB), dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dell’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi
pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da
finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste
dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria
deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti
per legge, versate direttamente alle medesime Autorità. Le deliberazioni, con
le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono
sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro
dell’economia e delle finanze, per l’approvazione con proprio decreto entro
venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal
ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni
adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive.
66. In sede di prima
applicazione, per l’anno 2006, l’entità della contribuzione a carico dei
soggetti operanti nel settore delle comunicazioni di cui all’articolo 2, comma
38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, è fissata in misura pari
all’1,5 per mille dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio approvato prima
della data di entrata in vigore della presente legge. Per gli anni successivi,
eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono
essere adottate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del
comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio
approvato precedentemente alla adozione della delibera.
67. L’Autorità per la vigilanza
sui lavori pubblici, cui è riconosciuta autonomia organizzativa e finanziaria,
ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al
comma 65 determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute
dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonchè le
relative modalità di riscossione, ivi compreso l’obbligo di versamento del
contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità
dell’offerta nell’ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di
opere pubbliche. In sede di prima applicazione, il totale dei contributi
versati non deve, comunque, superare lo 0,25 per cento del valore complessivo
del mercato di competenza. L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici può,
altresì, individuare quali servizi siano erogabili a titolo oneroso, secondo
tariffe determinate sulla base del costo effettivo dei servizi stessi. I
contributi e le tariffe previste dal presente comma sono predeterminati e
pubblici. Eventuali variazioni delle modalità e della misura della
contribuzione e delle tariffe, comunque nel limite massimo dello 0,4 per cento
del valore complessivo del mercato di competenza, possono essere adottate
dall’Autorità ai sensi del comma 65. In via transitoria, per l’anno 2006, nelle
more dell’attivazione delle modalità di finanziamento previste dal presente
comma, le risorse per il funzionamento dell’Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici sono integrate, a titolo di anticipazione, con il contributo di
3,5 milioni di euro, che il predetto organismo provvederà a versare all’entrata
del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2006. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri è disciplinata l’attribuzione alla medesima Autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici delle competenze necessarie per lo
svolgimento anche delle funzioni di sorveglianza sulla sicurezza ferroviaria,
definendone i tempi di attuazione.
68. All’articolo 13, comma 3,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel primo periodo, le parole: «nella misura
massima del 50 per cento dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 2» ed il
secondo periodo sono soppressi. L’articolo 40, comma 2, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, è abrogato. L’articolo 2, comma 38, lettera b), e il comma 39
della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono abrogati.
69. Dopo il comma 7 dell’articolo
10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è inserito il seguente:
«7-bis. L’Autorità, ai fini della
copertura dei costi relativi al controllo delle operazioni di concentrazione,
determina annualmente le contribuzioni dovute dalle imprese tenute all’obbligo
di comunicazione ai sensi dell’articolo 16, comma 1. A tal fine, l’Autorità
adotta criteri di parametrazione dei contributi commisurati ai costi
complessivi relativi all’attività di controllo delle concentrazioni, tenuto
conto della rilevanza economica dell’operazione sulla base del valore della
transazione interessata e comunque in misura non superiore all’1,2 per cento
del valore stesso, stabilendo soglie minime e massime della contribuzione».
70. All’articolo 32, comma 2-bis,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, la parola:
«diecimila» è sostituita dalla seguente: «mille».
71. Gli importi dei corrispettivi
dovuti alla Camera arbitrale per la decisione delle controversie di cui
all’articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, sono direttamente versati all’Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici.
72. Il comma 2 dell’articolo 70
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:
«2. I finanziamenti di cui al
comma 1, lettera a), vengono determinati in modo da tenere conto
dell’incremento dei livelli di adempimento fiscale e del recupero di gettito
nella lotta all’evasione. I finanziamenti vengono accreditati a ciascuna
Agenzia su apposita contabilità speciale
soggetta ai vincoli del sistema di tesoreria unica».
73. Per l’anno 2006 le dotazioni
da assegnare alle Agenzie fiscali, escluso l’ente pubblico economico «Agenzia
del demanio», sono determinate con la legge di bilancio negli importi
risultanti dalla legislazione vigente.
74. A decorrere dall’esercizio
2007 le dotazioni di cui al comma 73 sono rideterminate applicando alla media
delle somme incassate nell’ultimo triennio consuntivato, rilevata dal
rendiconto generale delle amministrazioni dello Stato, relativamente alle unità
previsionali di base dello stato di previsione dell’entrata, indicate
nell’elenco 4 allegato alla presente legge, le seguenti percentuali e comunque
con una dotazione non superiore a quella dell’anno precedente incrementata del
5 per cento:
a) Agenzia delle entrate 0,71 per
cento;
b) Agenzia del territorio 0,13
per cento;
c) Agenzia delle dogane 0,15 per
cento.
75. Le dotazioni determinate ai
sensi dei commi 73 e 74, considerato l’andamento dei fattori della gestione
delle Agenzie, possono essere integrate, con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, di un importo calcolato in base all’incremento percentuale dei
versamenti relativi alle unità previsionali di base dell’ultimo esercizio
consuntivato di cui all’elenco 4 allegato alla presente legge, raffrontati alla
media dei versamenti risultanti dal rendiconto generale delle amministrazioni
dello Stato dei tre esercizi finanziari precedenti, a normativa invariata, al
netto degli effetti prodotti da fattori normativi ed al netto della variazione
proporzionale del prodotto interno lordo in termini nominali, e comunque entro
il limite previsto dal comma 74.
76. Restano invariate le
disposizioni di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,
e successive modificazioni.
77. Annualmente il Ministro
dell’economia e delle finanze, in relazione al livello degli incassi risultanti
dall’ultimo esercizio consuntivato sulle unità previsionali di base di cui all’elenco
4 allegato alla presente legge e alla verifica dei risultati dell’esercizio
precedente conseguiti in attuazione delle convenzioni di cui all’articolo 59
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, può
con proprio decreto, da emanare entro il mese di luglio dell’anno precedente a
quello in cui dovranno determinarsi le nuove dotazioni, modificare le
percentuali di cui ai commi da 72 a 76 ed aggiornare il predetto elenco 4.
78. E’ autorizzato un contributo
annuale di 200 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall’anno 2007 per
interventi infrastrutturali. All’interno di tale stanziamento, sono autorizzati
i seguenti finanziamenti:
a) interventi di realizzazione
delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21
dicembre 2001, n. 443;
b) interventi di realizzazione
del programma nazionale degli interventi nel settore idrico relativamente alla
prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all’articolo 141, commi 1
e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella misura del 25 per cento delle
risorse disponibili;
c) potenziamento del passante di
Mestre e dei collegamenti dello stesso con i capoluoghi di provincia
interessati in una misura non inferiore all’1 per cento delle risorse
disponibili;
d) circonvallazione orbitale
(GRAP) prevista nell’intesa generale quadro sottoscritta il 24 ottobre 2003 tra
Governo e regione Veneto e correlata alle opere del passante autostradale di
Mestre di cui alla tabella 1 del Programma di infrastrutture strategiche
allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria 2006-2009, in una
misura non inferiore allo 0,5 per cento delle risorse disponibili;
e) realizzazione delle opere di
cui al «sistema pedemontano lombardo, tangenziali di Como e di Varese», in una
misura non inferiore al 2 per cento delle risorse disponibili;
f) completamento del «sistema
accessibilità Valcamonica, strada statale 42 – del Tonale e della Mendola», in
una misura non inferiore allo 0,5 per cento delle risorse disponibili;
g) realizzazione delle opere di
cui al «sistema accessibilità della Valtellina», per un importo pari a 13
milioni di euro annui per quindici anni;
h) consolidamento, manutenzione
straordinaria e potenziamento delle opere e delle infrastrutture portuali di
competenza di Autorità portuali di recente istituzione e comunque successiva al
30 giugno 2003, per un importo pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008;
i) interazione del passante di
Mestre, variante di Martellago e Mirano, di cui alla tabella 1 del Programma di
infrastrutture strategiche allegato al Documento di programmazione
economico-finanziaria 2006-2009, in una misura non inferiore al 2 per cento
delle risorse disponibili;
l) realizzazione del tratto
Lazio-Campania del corridoio tirrenico, viabilità accessoria della pedemontana
di Formia, in una misura non inferiore all’1 per cento delle risorse
disponibili;
m) realizzazione delle opere di
ammodernamento della strada statale 12, con collegamento alla strada provinciale
450, per un importo di 1 milione di euro annui per quindici anni, a favore
dell’ANAS;
n) opere complementari
all’autostrada Asti-Cuneo e al miglioramento della viabilità di adduzione e
circonvallazione di Alba, in una misura pari all’1,5 per cento delle risorse
disponibili a favore delle province di Asti e di Cuneo rispettivamente nella
misura di un terzo e di due terzi del contributo medesimo;
o) interventi per il restauro e
la sicurezza di musei, archivi e biblioteche di interesse storico, artistico e
culturale per un importo di 4 milioni di euro per quindici anni, nonchè gli
interventi di restauro della Domus Aurea.
79. Infrastrutture Spa è fusa per
incorporazione con effetto dal 1º gennaio 2006 nella Cassa depositi e prestiti
Spa, la quale assume tutti i beni, diritti e rapporti giuridici attivi e
passivi di Infrastrutture Spa, incluso il patrimonio separato, proseguendo in
tutti i rapporti giuridici attivi e passivi anche processuali.
80. L’atto costitutivo della
Cassa depositi e prestiti Spa non subisce modificazioni.
81. La Cassa depositi e prestiti
Spa continua a svolgere, attraverso il patrimonio separato, le attività
connesse agli interventi finanziari intrapresi da Infrastrutture Spa fino alla
data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 75 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289. Fatto salvo quanto previsto dal citato articolo
75, le obbligazioni emesse ed i mutui contratti da Infrastrutture Spa fino alla
data di entrata in vigore della presente legge sono integralmente garantiti
dallo Stato.
82. Nell’esercizio delle attività
di cui al comma 81, continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti
Infrastrutture Spa, ivi comprese quelle relative al regime fiscale e al
patrimonio separato.
83. La pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli atti e delle relative
iscrizioni previste dall’articolo 2504 del codice civile, omessa ogni altra
formalità.
84. Per la prosecuzione degli
interventi relativi al «Sistema alta velocità/alta capacità», sono concessi a
Ferrovie dello Stato Spa o a società del gruppo contributi quindicennali, ai
sensi dell’articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
successive modificazioni, di 85 milioni di euro a decorrere dal 2006 e di 100
milioni di euro a decorrere dal 2007. Per il finanziamento delle attività
preliminari ai lavori di costruzione, nonchè delle attività e lavori, da
avviare in via anticipata, ricompresi nei progetti preliminari approvati dal
CIPE con delibere n. 78 del 29 settembre 2003, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2004, e n. 120 del 5
dicembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell’8 giugno 2004,
delle linee AV/AC Milano-Genova e Milano-Verona incluso il nodo di Verona, è
concesso a Ferrovie dello Stato Spa o a società del gruppo un ulteriore
contributo quindicennale di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.
85. All’articolo 4, comma 177,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «di procedure» sono
inserite le seguenti: «cautelari, di esecuzione forzata e».
86. Il finanziamento concesso al
Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli
investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per manutenzione
straordinaria, avviene, a partire dalle somme erogate dal 1º gennaio 2006, a
titolo di contributo in conto impianti. Il Gestore dell’infrastruttura
ferroviaria nazionale, all’interno del sistema di contabilità
regolatoria, tiene in evidenza la quota figurativa relativa agli ammortamenti
delle immobilizzazioni finanziate con detta modalità. La modifica del sistema
di finanziamento di cui al presente comma avviene senza oneri per lo Stato e
per il Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale; conseguentemente, i
finanziamenti di cui al comma 84, effettuati a titolo di contributo in conto
impianti, si considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono il
valore fiscale del bene.
87. Il costo complessivo degli
investimenti finalizzati alla realizzazione della infrastruttura ferroviaria,
comprensivo dei costi accessori e degli altri oneri e spese direttamente
riferibili alla stessa nonchè, per il periodo di durata dell’investimento e
secondo il medesimo profilo di ammortamento dei costi diretti, degli oneri
connessi al finanziamento dell’infrastruttura medesima, è ammortizzato con il
metodo «a quote variabili in base ai volumi di produzione», sulla base del
rapporto tra le quantità prodotte nell’esercizio e le quantità di produzione
totale prevista durante il periodo di concessione. Nell’ipotesi di
preesercizio, l’ammortamento inizia dall’esercizio successivo a quello di termine
del preesercizio. Ai fini fiscali, le quote di ammortamento sono determinate
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in coerenza con le quote
di ammortamento di cui al comma 86.
88. All’articolo 1 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto il seguente comma:
«6-ter. I beni immobili
appartenenti a Ferrovie dello Stato Spa ed alle società dalla stessa
direttamente o indirettamente integralmente controllate si presumono costruiti
in conformità alla legge vigente al momento della loro edificazione.
Indipendentemente dalle alienazioni di tali beni, Ferrovie dello Stato Spa e le
società dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate,
entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
possono procedere all’ottenimento di documentazione che tenga luogo di quella
attestante la regolarità urbanistica ed edilizia mancante, in continuità d’uso,
anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. Allo scopo, dette società
possono proporre al comune nel cui territorio si trova l’immobile una
dichiarazione sostitutiva della concessione allegando: a) dichiarazione resa ai
sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata dalla documentazione
fotografica, nella quale risulti la descrizione delle opere per le quali si
rende la dichiarazione; b) quando l’opera supera i 450 metri cubi una perizia
giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta
da un tecnico abilitato all’esercizio della professione attestante l’idoneità
statica delle opere eseguite. Qualora l’opera sia stata in precedenza
collaudata, tale certificazione non è necessaria se non è oggetto di richiesta
motivata da parte del sindaco; c) denuncia in catasto dell’immobile e
documentazione relativa all’attribuzione della rendita catastale e del relativo
frazionamento; d) attestazione del versamento di una somma pari al 10 per cento
di quella che sarebbe stata dovuta in base all’Allegato 1 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, per le opere di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380. La dichiarazione sostitutiva produce i medesimi effetti di una concessione
in sanatoria, a meno che entro sessanta giorni dal suo deposito il comune non
riscontri l’esistenza di un abuso non sanabile ai sensi delle norme in materia
di controllo dell’attività urbanistico-edilizia e lo notifichi all’interessato.
In nessun caso la dichiarazione sostitutiva potrà valere come una
regolarizzazione degli abusi non sanabili ai sensi delle norme in materia di
controllo dell’attività urbanistico-edilizia. Ai soggetti che acquistino detti
immobili da Ferrovie dello Stato Spa e dalle società dalla stessa direttamente
o indirettamente integralmente controllate è attribuita la stessa facoltà, ma
la somma da corrispondere è pari al triplo di quella sopra indicata».
89. Al fine di ridurre l’onere
economico derivante dall’esercizio di funzioni che possono essere svolte più
proficuamente da soggetti di diritto privato, il complesso dei rapporti
giuridici attivi e passivi degli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre
1956, n. 1404, la cui liquidazione è stata affidata ad una società direttamente
controllata dallo Stato ai sensi dell’articolo 9, comma 1-bis, del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 giugno 2002, n. 112, è trasferito alla società stessa. Le attività ed i
rapporti giuridici attivi e passivi così trasferiti formano patrimonio autonomo
e separato, ad ogni effetto di legge, della società. Gli atti concernenti il
trasferimento e quelli conseguenti sono esenti da ogni tributo e diritto. Il
corrispettivo del trasferimento è determinato sulla base di una relazione di
stima redatta da primaria società specializzata scelta di comune intesa fra il
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e la società
di cui al presente comma. L’onere della predetta relazione di stima è a carico
della società di cui al presente comma.
90. In caso di mancato
soddisfacimento dei creditori da parte della società di cui al comma 89
continua ad applicarsi la garanzia dello Stato. La disposizione di cui al
presente comma non si applica ai crediti rientranti nell’ambito delle
liquidazioni gravemente deficitarie e delle liquidazioni coatte amministrative,
individuate ai sensi dell’articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112,
per le quali la responsabilità continua ad essere limitata all’attivo della
singola liquidazione.
91. Le disposizioni contenute
nell’articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e nei commi 224, 225, 226 e
229 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, continuano ad applicarsi
alle liquidazioni gravemente deficitarie ed alle liquidazioni coatte
amministrative, individuate ai sensi dell’articolo 9, comma 1-ter, del citato
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 giugno 2002, n. 112, nonchè, sino alla data stabilita con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, alle liquidazioni
di cui al comma 89. Con il predetto decreto sono inoltre stabilite le modalità
tecniche di attuazione dei commi 88, 89 e 90.
92. Per il finanziamento degli
interventi di cui all’articolo 1, comma 459, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, è autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2006, a valere sulle risorse previste ai sensi del comma 78.
93. Per il perseguimento degli
obiettivi di contrasto dell’economia sommersa, delle frodi fiscali e
dell’immigrazione clandestina, rafforzando il controllo economico del
territorio, al fine di conseguire l’ammodernamento e la razionalizzazione della
flotta del Corpo della guardia di finanza, nonchè per il miglioramento e la
sicurezza delle comunicazioni, a decorrere dall’anno 2006, è autorizzato un
contributo annuale di 30 milioni di euro per quindici anni, nonchè un
contributo annuale di 10 milioni di euro per quindici anni per il completamento
del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo, e la spesa di 1,5
milioni di euro a decorrere dal 2006 per il potenziamento delle dotazioni
organiche.
94. All’articolo 43, comma 1,
della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo le parole: «residenti da almeno cinque
anni in tali centri abitati,» sono inserite le seguenti: «ovvero di
acquisizione di immobili ad uso residenziale purchè con titolo di edificazione
anteriore al 17 aprile 1999 e ricadenti anche in zona A delle curve isofoniche,
di cui alla legge regionale della regione Lombardia 12 aprile 1999, n. 10, nei
limiti di metri 400 dal perimetro del sedime aeroportuale».
95. Sono autorizzati contributi
quindicennali, ai sensi dell’articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, e successive modificazioni, di 30 milioni di euro a decorrere dal
2006, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2007 e di ulteriori 75 milioni di
euro a decorrere dal 2008 per consentire la prosecuzione del programma di sviluppo
e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea
multimissione) e delle relative dotazioni operative, nonchè per l’avvio di
programmi dichiarati di massima urgenza. I predetti stanziamenti sono iscritti
nell’ambito delle unità previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero delle attività produttive.
96. Ai fini dell’applicazione del
contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle comunicazioni, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze per quanto attiene gli
aspetti finanziari, e Poste italiane Spa, in relazione agli obblighi del
servizio pubblico universale per i recapiti postali, il Ministero dell’economia
e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Poste italiane Spa l’ulteriore
importo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
97. Per l’anno 2006 il Fondo di
riserva per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle
missioni internazionali di pace è stabilito in 1.000 milioni di euro. Il Ministro
dell’economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle
deliberazioni relative all’utilizzo del Fondo, delle quali viene data formale
comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.
98. È autorizzata la
partecipazione dell’Italia all’iniziativa G8 per la cancellazione del debito
dei Paesi poveri altamente indebitati, con un contributo di euro 63 milioni,
per il periodo 2006-2008, suddiviso in euro 30 milioni per l’anno 2006, in euro
29 milioni per l’anno 2007 e in euro 4 milioni per l’anno 2008.
99. È autorizzata la
partecipazione dell’Italia all’International Finance Facility for Immunization
(IFFIm), con un contributo globale di euro 504 milioni, da erogare con
versamenti annuali, fino al 2025, con un onere pari ad euro 3 milioni per
l’anno 2006, ad euro 6 milioni per l’anno 2007 e valutato in euro 27,5 milioni
a decorrere dall’anno 2008.
100. Il Dipartimento della
protezione civile è autorizzato ad erogare ai soggetti competenti contributi
quindicennali per gli interventi e le opere di ricostruzione nei territori
colpiti da calamità naturali per i quali sia intervenuta negli ultimi dieci
anni ovvero intervenga la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi
dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Alla ripartizione dei
contributi si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992.
A tal fine, a valere sulle medesime risorse, per il completamento degli
interventi di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32,
concernente la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del
1980-81, è autorizzato un contributo quindicennale in favore della regione
Puglia per l’importo di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, da
destinare al completamento delle opere di ricostruzione dei comuni del
subappennino Dauno in provincia di Foggia colpiti dagli eventi sismici. Alla
ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio
dei ministri, adottate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della citata legge n.
225 del 1992. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa
annua di 26 milioni di euro per quindici anni dei quali 10 milioni di euro
annui sono destinati alla ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici
nel territorio del Molise, 4 milioni di euro annui sono destinati alla
prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni
Marche e Umbria di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio
1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e
2 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi nelle zone della
provincia di Brescia colpite dal terremoto del 2004, a decorrere dall’anno
2006. A valere sulle risorse di cui al presente comma, è concesso all’Agenzia
interregionale per il fiume Po un contributo di 1 milione di euro annui per
quindici anni a decorrere dall’anno 2006 per la realizzazione di opere a
completamento del sistema arginale maestro e dei sistemi difensivi dei nodi
idraulici del fiume Po, sentita l’Autorità di bacino competente. Per l’anno
2006 è altresì autorizzata la spesa di ulteriori 15 milioni di euro per la
ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del
Molise.
101. Per consentire
l’organizzazione e l’adeguamento degli impianti e delle attrezzature necessari
allo svolgimento dei campionati mondiali di ciclismo che si terranno nel 2008 è
autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere
dall’anno 2006 a favore degli enti locali organizzatori.
102. Il comma 3 dell’articolo 2
della legge 2 maggio 1990, n. 102, è sostituito dal seguente:
«3. Gli stralci dello schema
previsionale e programmatico di cui all’articolo 3 e il piano di ricostruzione
e sviluppo di cui all’articolo 5 possono essere sottoposti a revisione annuale
secondo le procedure disciplinate dalla normativa della regione Lombardia, nel
quadro delle medesime disponibilità finanziarie. La regione Lombardia è tenuta
a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri l’assetto del piano
aggiornato».
103. Le somme versate nel periodo
d’imposta 2005 a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi
di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla
circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa
complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, omologati ai sensi
della direttiva 91/542/CEE, riga B, recepita con decreto del Ministro dell’ambiente
23 marzo 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
77 del 1º aprile 1992, fino alla concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo,
possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati dal 1º
gennaio al 31 dicembre 2006, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, nel limite di spesa di 75 milioni di euro; in tal caso,
la quota utilizzata in compensazione non concorre alla formazione del reddito
d’impresa ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta
ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. Il Ministero
dell’economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni fornite a
consuntivo dall’Agenzia delle entrate, provvede a riversare sulla contabilità
speciale 1778 «Fondi di bilancio» le somme necessarie a ripianare le
anticipazioni sostenute a seguito delle compensazioni effettuate ai sensi del
presente comma e dei commi da 104 a 111.
104. Per gli interventi previsti
dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come
prorogati dall’articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, relativi all’anno 2005, è autorizzato il rimborso per ulteriori 30
milioni di euro.
105. Per gli interventi previsti
dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come
prorogati dall’articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, relativi all’anno 2005, è autorizzata una ulteriore spesa di 50 milioni
di euro.
106. Limitatamente al periodo
d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005, la deduzione forfetaria di
spese non documentate di cui all’articolo 66, comma 5, primo periodo, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta anche per i trasporti personalmente
effettuati dall’imprenditore all’interno del comune in cui ha sede l’impresa,
per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi
trasporti nell’ambito della regione o delle regioni confinanti. Ai fini di
quanto previsto dal primo periodo nonchè, relativamente all’anno 2005,
dall’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, introdotto
dall’articolo 61, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, è autorizzato
uno stanziamento di 120 milioni di euro per l’anno 2006.
107. Relativamente all’anno 2005,
alle imprese di autotrasporto, per i lavoratori dipendenti con qualifica di
autisti di livello 3º e 3º super, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’INPS, per la quota a
carico dei datori di lavoro, nel limite di ore mensili individuali di orario
ordinario, comunque non superiori a 20, determinato con decreto dirigenziale
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, sentito l’INPS, nel limite di spesa di
120 milioni di euro.
108. Al fine di agevolare il
processo di riforma del settore dell’autotrasporto di merci, previsto dalla
legge 1º marzo 2005, n. 32, favorendo la riqualificazione del sistema
imprenditoriale anche mediante la crescita dimensionale delle imprese, in modo
da renderle più competitive sul mercato interno ed internazionale, è istituito
nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti un fondo denominato «Fondo per misure di accompagnamento della
riforma dell’autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica», con una
dotazione iniziale di 80 milioni di euro per l’anno 2006. Con regolamento
emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di
utilizzazione del Fondo di cui al primo periodo.
109. All’articolo 6 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,
n. 444, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè degli
autotrasportatori di cose per conto terzi».
110. All’articolo 3, comma 2-ter,
primo periodo, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, le parole: «a decorrere
dall’anno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall’anno 2006».
111. All’articolo 22, comma
1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, come da ultimo
modificato dall’articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n. 26, le parole: «30
giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».
112. La lettera e) del comma 10
dell’articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è abrogata.
113. All’onere derivante
dall’attuazione dei commi da 103 a 111 si provvede:
a) nel limite di 140 milioni di
euro, a valere sulle somme resesi disponibili per pagamenti non più dovuti,
relative all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 1, della
legge 23 dicembre 1997, n. 454, e successive modificazioni, che sono mantenute
nel conto residui per essere versate, nell’anno 2006, all’entrata del bilancio
dello Stato;
b) nel limite di 335 milioni di
euro con le maggiori entrate derivanti dalla presente legge.
114. In attuazione dell’articolo
38 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo
15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 2, il contributo di solidarietà nazionale per l’anno 2006 è corrisposto alla
Regione siciliana nella misura di 94 milioni di euro. Al relativo onere si
provvede mediante riduzione per l’importo di 282 milioni di euro per l’anno
2006 del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289. Per le stesse finalità è corrisposto alla Regione
siciliana, per l’anno 2007, un contributo quindicennale di 10 milioni di euro
annui a decorrere dallo stesso anno 2007. L’erogazione dei predetti contributi
è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti, che la
Regione siciliana è tenuta a realizzare, finalizzato all’aumento del rapporto
tra PIL regionale e PIL nazionale.
115. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2006, si
applicano:
a) le disposizioni in materia di
riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui
all’articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
nonchè la disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 1-bis, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, l’aliquota di cui al
numero 1) della predetta lettera d) è stabilita in euro 256,70 per mille litri;
b) le disposizioni in materia di
aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui
all’articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
c) le disposizioni in materia di
accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone
montane e in altri specifici territori nazionali, di cui all’articolo 5 del
decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 novembre 2001, n. 418;
d) le disposizioni in materia di
agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero
con energia geotermica, di cui all’articolo 6 del decreto-legge 1º ottobre
2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n.
418;
e) le disposizioni in materia di
aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui
all’articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
f) le disposizioni in materia di
accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle
frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica
E, di cui al comma 2 dell’articolo 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
g) le disposizioni in materia di
accisa concernenti il regime agevolato per il gasolio per autotrazione
destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia
di Udine, di cui al comma 6 dell’articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e successive modificazioni;
h) le disposizioni in materia di
accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni
sotto serra, di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n.
350.
116. L’articolo 62 del testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, continua ad esplicare i suoi effetti e al
primo periodo del comma 5 del medesimo articolo 62 la denominazione «oli usati»
deve intendersi riferita ad oli usati raccolti in Italia. A decorrere dal 1º
gennaio 2006 l’aliquota dell’imposta di consumo sugli oli lubrificanti di cui
all’allegato I al medesimo testo unico è fissata in euro 842 per mille
chilogrammi.
117. All’articolo 19, comma 3,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole:
«31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
118. All’articolo 45, comma 1,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,
le parole da: «per i sei periodi d’imposta successivi» fino alla fine del comma
sono sostituite dalle seguenti: «per i sette periodi d’imposta successivi
l’aliquota è stabilita nella misura dell’1,9 per cento; per il periodo
d’imposta in corso al 1º gennaio 2006 l’aliquota è stabilita nella misura del
3,75 per cento».
119. Per l’anno 2006 sono
prorogate le disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388.
120. Il termine del 31 dicembre
2005, di cui al comma 571 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l’arrotondamento
della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2006.
121. Sono prorogate per l’anno
2006, per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del
contribuente, fermi restando gli ammontari complessivi e le altre condizioni
ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio
edilizio relative:
a) agli interventi di cui
all’articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;
b) agli interventi di cui
all’articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo
vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2006 dai soggetti
ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione
dell’immobile entro il 30 giugno 2007.
122. All’articolo 2, comma 11,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole:
«Per gli anni 2003, 2004 e 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni
2003, 2004, 2005 e 2006».
123. Per l’anno 2006 il limite di
non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente
ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all’articolo 51, comma 2, lettera
a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è
fissato in euro 3.615,20.
124. I contribuenti, in sede di
dichiarazione dei redditi per l’anno 2006, possono applicare le disposizioni
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in vigore al 31 dicembre 2002
ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli.
125. All’articolo 30 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) le parole: «31 dicembre 2005»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006»;
2) le parole: «al 90 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «all’85 per cento»;
b) al comma 5, le parole: «10 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
126. Il termine previsto
dall’articolo 43, comma 3, della legge 1º agosto 2002, n. 166, prorogato, da
ultimo, al 31 dicembre 2005 dall’articolo 1, comma 507, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006.
127. All’articolo 4, comma 4, del
decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le
parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
128. La disposizione di cui al
comma 11-bis dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si
interpreta nel senso che la pubblicità, in qualunque modo realizzata dai
soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo 90, rivolta all’interno degli
impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche
con capienza inferiore ai tremila posti, è esente dall’imposta sulla pubblicità
di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
129. Le disposizioni di cui al
comma 1 dell’articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di
deduzione forfetaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione di
carburante, si applicano per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006.
130. Nella legge 30 dicembre
2004, n. 311, all’articolo 1, dopo il comma 430, è inserito il seguente:
«430-bis. La disposizione di cui
al comma 429 si applica, con le modalità di cui al comma 431, anche alle
imprese individuate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate,
aventi le caratteristiche dimensionali previste nel comma 430 ed assoggettate
agli oneri di collegamento telematico ivi indicati».
131. Ai fini della determinazione
delle plusvalenze e delle minusvalenze realizzate in seguito alla cessione di
partecipazioni effettuate anche successivamente al periodo di imposta indicato
all’articolo 4, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 12 dicembre 2003,
n. 344, il costo fiscalmente rilevante delle relative partecipazioni è assunto
al netto delle svalutazioni dedotte a decorrere dal periodo di imposta in corso
al 31 dicembre 2002.
132. All’articolo 27 della legge
18 aprile 2005, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «degli
importi delle» sono sostituite dalle seguenti: «degli aiuti equivalenti alle»;
b) al comma 2, primo periodo, le
parole: «delle minori imposte corrisposte» sono sostituite dalle seguenti:
«degli aiuti di cui al comma 1» e le parole: «dei tributi» sono sostituite
dalle seguenti: «delle entrate dello Stato; alla riscossione coattiva provvede
il Ministero dell’interno»; al secondo periodo, le parole: «della presente
legge» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto di cui al comma 6» e dopo
le parole: «comunicano gli estremi» sono inserite le seguenti: «al Ministero
dell’interno nonchè»;
c) al comma 4, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, come individuate in applicazione del decreto di
cui al comma 6»;
d) al comma 5, primo periodo, le
parole da: «L’Agenzia delle entrate» fino a: «degli accertamenti» sono
sostituite dalle seguenti: «Il Ministero dell’interno, tenuto conto dei dati
forniti dall’Agenzia delle entrate sulla base delle dichiarazioni di cui al
comma 3, provvede, ove risulti l’obbligo di restituzione,», le parole: «comma
2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6», le parole: «di accertamento» sono
soppresse e le parole: «delle imposte» sono sostituite dalle seguenti: «degli
aiuti»; al terzo periodo, dopo le parole: «natura tributaria» sono inserite le
seguenti: «e di ogni altra specie»; al quarto periodo, le parole: «Le imposte
dovute» sono sostituite dalle seguenti: «Gli aiuti dovuti»; al quinto periodo,
le parole: «delle imposte corrisposte» sono sostituite dalle seguenti: «degli
aiuti corrisposti»;
e) al comma 6, primo periodo, le
parole: «del direttore dell’Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle
seguenti: «dirigenziale del Ministero dell’interno, adottato entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al secondo periodo,»;
f) al comma 6, il secondo periodo
è sostituito dal seguente: «Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell’interno, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro
per le politiche comunitarie, relativamente alle parti di rispettiva
competenza, sono stabilite le linee guida per una corretta valutazione dei casi
di non applicazione delle norme di recupero e per la quantificazione dell’aiuto
indebito, tenendo conto dei seguenti criteri: osservanza dei criteri di
applicazione al caso concreto desumibili in base ai princìpi del diritto
comunitario ed alla decisione di cui al comma 1; osservanza dei princìpi
costituzionali, dello statuto dei diritti del contribuente e delle regole
fiscali applicabili nei periodi di competenza; riconoscimento della parità di
accesso ai regimi fiscali alternativi di cui il contribuente avrebbe potuto
fruire in assenza del regime di aiuti fiscali di cui al comma 1; riconoscimento
delle forme di restituzione degli aiuti già attuate mediante reimmissione nel
circuito pubblico delle minori imposte versate; riconoscimento della estraneità
al recupero delle agevolazioni fiscali relative ad attività non concorrenziali;
riconoscimento della parità di accesso agli istituti fiscali ordinariamente
applicabili alla generalità dei contribuenti nei periodi d’imposta di fruizione
delle agevolazioni, anche per effetto di specifica dichiarazione di volersene
avvalere».
133. All’articolo 7, comma 2-bis,
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Con riferimento ad eventuali pagamenti effettuati prima della data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto non si fa comunque
luogo a rimborsi e restituzioni d’imposta».
134. All’articolo 11, comma 1,
lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni, le parole: «sei
anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni».
135. Per la valorizzazione delle
attività di ricerca avanzata, alta formazione, interscambio culturale e
scientifico tra istituzioni universitarie di alta formazione europea ed
internazionale e applicazione dei risultati acquisiti dai consorzi
interuniversitari di cui al decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 8 agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2003, e al decreto del medesimo Ministro del 30
gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2003,
per ciascuna delle due destinazioni sopra indicate è autorizzata l’ulteriore
spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, impregiudicata
l’attuazione di quanto previsto negli accordi di programma in data 23 giugno
2004 e 25 giugno 2004 con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca.
136. Per garantire il
completamento delle opere infrastrutturali di accessibilità al Polo esterno
della fiera di Milano, ricomprese nell’ambito «Accessibilità Fiera di Milano»
previsto dalla delibera del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, sono
autorizzate le seguenti spese: a favore dell’ANAS, per le opere di viabilità
per l’importo di 1,25 milioni di euro per l’anno 2006, di 5 milioni di euro per
l’anno 2007 e di 5 milioni di euro per l’anno 2008; a favore del comune di
Milano, per la realizzazione dei collegamenti pubblici e delle opere di
interscambio a servizio del Polo esterno per l’importo di 1,25 milioni di euro
per l’anno 2006, di 5 milioni di euro per l’anno 2007 e di 5 milioni di euro
per l’anno 2008.
137. A decorrere dal 1º gennaio
2006, in sede di dichiarazione dei redditi e riferito alla singola imposta o
addizionale, non si esegue il versamento del debito o il rimborso del credito
d’imposta se l’importo risultante della dichiarazione non supera il limite di
12 euro. La disposizione si applica anche alle dichiarazioni eseguite con il
modello «730». Se la dichiarazione modello «730» viene comunque presentata non
è dovuto, ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto
dell’imposta, alcun compenso a carico del bilancio dello Stato.
138. Ai fini della tutela
dell’unità economica della Repubblica e a modifica di quanto stabilito per il
patto di stabilità interno dall’articolo 1, commi da 21 a 41, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le regioni, le province autonome
di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000
abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il
triennio 2006-2008 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 139 a
150, che costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza
pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della
Costituzione. Limitatamente all’anno 2006, le disposizioni di cui ai commi 139
e 140 non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
139. Il complesso delle spese
correnti, per ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del
comma 142, non può essere superiore, per l’anno 2006, al corrispondente
ammontare di spese correnti dell’anno 2004 diminuito del 3,8 per cento e, per
gli anni 2007 e 2008, non può essere superiore al complesso delle
corrispondenti spese correnti dell’anno precedente aumentato, rispettivamente,
dello 0,4 per cento e del 2,5 per cento. Per gli stessi anni il complesso delle
spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 143, non può essere
superiore, per l’anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto
capitale dell’anno 2004 aumentato del 4,8 per cento e, per ciascuno degli anni
2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale
dell’anno precedente aumentato del 4 per cento.
140. Per gli stessi fini di cui
al comma 139:
a) per l’anno 2006, il complesso
delle spese correnti, con esclusione di quelle di carattere sociale,
determinato ai sensi del comma 142, per ciascuna provincia e per ciascun comune
con popolazione superiore a 5.000 abitanti non può essere superiore al
corrispondente ammontare di spese correnti dell’anno 2004 diminuito del 6,5 per
cento limitatamente agli enti locali che nel triennio 2002-2004 hanno
registrato una spesa corrente media pro capite inferiore a quella media pro
capite della classe demografica di appartenenza e diminuito dell’8 per cento
per i restanti enti locali. Per le comunità montane con popolazione superiore a
50.000 abitanti la riduzione è del 6,5 per cento. Per l’individuazione della
spesa media del triennio si tiene conto della media dei pagamenti, in conto
competenza e in conto residui, delle spese correnti, e per l’individuazione
della popolazione, ai fini dell’appartenenza alla classe demografica, si tiene
conto della popolazione residente in ciascun anno calcolata secondo i criteri
previsti dall’articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. Per tali fini, le classi demografiche e la spesa media pro
capite sono così individuate:
1) per le province con
popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 chilometri
quadrati, spesa media pro capite pari a 153,87 euro;
2) per le province con
popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 chilometri
quadrati, spesa media pro capite pari a 176,47 euro;
3) per le province con
popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 chilometri
quadrati, spesa media pro capite pari a 102,03 euro;
4) per le province con
popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000
chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 113,24 euro;
5) per i comuni con popolazione
da 5.000 a 9.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 589,89 euro;
6) per i comuni con popolazione
da 10.000 a 19.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 617,49 euro;
7) per i comuni con popolazione
da 20.000 a 59.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 662,74 euro;
8) per i comuni con popolazione
da 60.000 a 99.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 768,37 euro;
9) per i comuni con popolazione
da 100.000 a 249.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 854,59 euro;
10) per i comuni con popolazione
da 250.000 a 499.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 1.194,38 euro;
11) per i comuni con popolazione
da 500.000 abitanti ed oltre, spesa media pro capite pari a 1.167,47 euro;
b) per l’anno 2007, per gli enti
locali di cui al comma 138, si applica una riduzione dello 0,3 per cento
rispetto al complesso delle corrispondenti spese correnti dell’anno 2006 e, per
l’anno 2008, si applica un aumento dell’1,9 per cento al complesso delle
corrispondenti spese correnti dell’anno 2007.
141. Per gli stessi enti locali
di cui al comma 138, il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai
sensi del comma 143, non può essere superiore, per l’anno 2006, al
corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell’anno 2004 aumentato
dell’8,1 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle
corrispondenti spese in conto capitale dell’anno precedente aumentato del 4 per
cento.
142. Il complesso delle spese
correnti di cui ai commi 139 e 140 deve essere calcolato, sia per la gestione
di competenza sia per quella di cassa, al netto delle:
a) spese di personale, cui si
applica la specifica disciplina di settore;
b) spese per la sanità per le
sole regioni, cui si applica la specifica disciplina di settore;
c) spese per trasferimenti
correnti destinati alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato e individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
nell’elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito
dall’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
d) spese di carattere sociale
quali risultano dalla classificazione per funzioni previste dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194;
e) spese per interessi passivi;
f) spese per calamità naturali
per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonchè quelle sostenute
dai comuni per il completamento dell’attuazione delle ordinanze emanate dal
Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di
emergenza;
g) spese per oneri derivanti da
sentenze che originino debiti fuori bilancio;
h) spese derivanti dall’esercizio
di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli
enti locali a decorrere dal 1º gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti
trasferimenti finanziari attribuiti dall’amministrazione regionale.
Conseguentemente, il livello di spesa per il 2004 delle regioni, assunto a base
di calcolo per la riduzione del 3,8 per cento, ai sensi del comma 139, è
ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti correnti.
143. Il complesso delle spese in
conto capitale di cui ai commi 139 e 141 deve essere calcolato, sia per la
gestione di competenza che per quella di cassa, al netto delle:
a) spese per trasferimenti in
conto capitale destinati alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato e individuate dall’ISTAT nell’elenco annualmente
pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 5, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311;
b) spese derivanti da concessioni
di crediti;
c) spese per calamità naturali
per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonchè quelle sostenute
dai comuni per il completamento dell’attuazione delle ordinanze emanate dal
Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di
emergenza;
d) spese derivanti dall’esercizio
di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli
enti locali a decorrere dal 1º gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti
trasferimenti finanziari attribuiti dall’amministrazione regionale.
Conseguentemente, il livello di spesa per il 2004 delle regioni, assunto a base
di calcolo per l’aumento del 4,8 per cento, ai sensi del comma 139, è ridotto
in misura pari ai predetti trasferimenti in conto capitale.
144. Gli enti di cui al comma 138
possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 139 e 141 per le spese
in conto capitale nei limiti derivanti da corrispondenti riduzioni di spesa
corrente aggiuntive rispetto a quelle stabilite dai commi 139 e 140.
145. Gli enti possono eccedere i
limiti di spesa stabiliti dai commi 139 e 141 per spese in conto capitale nei
limiti dei proventi derivanti da soggetti diversi dalle Amministrazioni
Pubbliche per le erogazioni a titolo gratuito e liberalità.
146. I comuni possono eccedere i
limiti di spesa stabiliti dal comma 141 per spese in conto capitale nei limiti
dei proventi derivanti dalla quota di partecipazione all’azione di contrasto
all’evasione fiscale di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
147. Limitatamente all’anno 2006
il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 139 e 141 è
calcolato anche al netto delle spese in conto capitale derivanti da interventi
cofinanziati dall’Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte
nazionale.
148. Per gli anni 2006, 2007 e
2008, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero
dell’economia e delle finanze, il livello delle spese correnti e in conto
capitale, nonchè dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di
finanza pubblica per il periodo 2006-2008, anche con riferimento, per quanto
riguarda le spese di personale, a quanto previsto ai punti 7 e 12 dell’accordo
sottoscritto tra Governo, regioni e autonomie locali in sede di Conferenza
unificata il 28 luglio 2005; in caso di mancato accordo si applicano le
disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali
dei rispettivi territori provvedono, alle finalità di cui ai commi da 138 a
150, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti
di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni
e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si
applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni
previste per gli altri enti locali. Resta ferma la facoltà delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto
di stabilità interno nei confronti degli enti ed organismi strumentali.
149. Gli enti di nuova
istituzione nell’anno 2006, o negli anni successivi, sono soggetti alle regole
del patto di stabilità interno dall’anno in cui è disponibile la base annua di
calcolo su cui applicare dette regole.
150. Continuano ad applicarsi le
disposizioni recate dall’articolo 1, commi 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 37, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311. All’articolo 1, commi 30 e 31, della citata
legge n. 311 del 2004, le parole: «i comuni con popolazione superiore a 30.000
abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «i comuni con popolazione superiore a
20.000 abitanti».
151. Al comma 1 dell’articolo 39
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «1º gennaio 2000» sono
sostituite dalle seguenti: «15 gennaio 2006». Il decreto di cui al comma 2 del
medesimo articolo 39 è adottato entro il 15 gennaio 2006.
152. Le disposizioni in materia
di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche di cui all’articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, già confermate, per l’anno 2004, dall’articolo 2, comma 18, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, per l’anno 2005, dall’articolo 1, comma 65,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogate per l’anno 2006.
153. I trasferimenti erariali per
l’anno 2006 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle
disposizioni recate dall’articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2004, n.
311.
154. I contributi e le altre
provvidenze in favore degli enti locali di cui all’articolo 1, comma 64, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono confermati nello stesso importo per l’anno
2006.
155. Il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2006 da parte degli enti
locali è differito al 31 marzo 2006.
156. Ai fini dell’approvazione
del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della
salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l’anno 2006, le
disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre
2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n. 26.
157. Ai fini del concorso delle
autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica, al
rispetto del patto di stabilità interno, alla realizzazione degli obiettivi di
contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè al fine di
realizzare le migliori condizioni per l’acquisizione di beni e servizi nel
rispetto dei princìpi di tutela della concorrenza, i commi 158, 159 e 160
stabiliscono le disposizioni per assicurare il coordinamento della finanza
pubblica.
158. Le aggregazioni di enti
locali o di enti decentrati di spesa, promosse anche ai sensi dell’articolo 59
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, espletano le funzioni di centrali di
committenza in favore delle amministrazioni ed enti regionali o locali aventi
sede nel medesimo ambito territoriale. In particolare operano valutazioni in
ordine alla utilizzabilità delle suddette convenzioni stipulate o degli
acquisti effettuati ai fini del rispetto dei parametri di qualità-prezzo di cui
all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
159. Resta salva la facoltà delle
amministrazioni ed enti regionali o locali di aderire alle convenzioni
stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
ovvero di procedere ad acquisti in via autonoma nel rispetto dei parametri
stabiliti al comma 3 dello stesso articolo 26.
160. Anche al fine di conseguire
l’armonizzazione dei sistemi, gli enti locali e gli enti decentrati di spesa
possono avvalersi della consulenza e del supporto della CONSIP Spa, anche nelle
sue articolazioni territoriali, ai sensi dell’articolo 3, comma 172, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350.
161. Sono tenute alla
codificazione uniforme di cui all’articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, le amministrazioni inserite nel conto economico
consolidato e individuate nell’elenco annualmente pubblicato dall’ISTAT in
applicazione di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 5, della legge 30
dicembre 2004, n. 311. La disposizione di cui al periodo precedente non si
applica agli organi costituzionali.
162. Per il finanziamento del
Fondo nazionale per la montagna di cui all’articolo 2 della legge 31 gennaio
1994, n. 97, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2006.
163. All’articolo 1 del decreto
legislativo 1º aprile 1996, n. 239, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per i proventi dei titoli
obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi degli articoli 35 e 37
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica il regime tributario di cui
all’articolo 2. Tale imposta spetta agli enti territoriali emittenti ed è agli
stessi versata con le modalità di cui al capo III del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241».
164. La disciplina del conto
economico prevista dall’articolo 229 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica ai comuni con popolazione
inferiore a 3.000 abitanti.
165. Al comma 61 dell’articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «31 dicembre 2005» sono
sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2006».
166. Ai fini della tutela
dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza
pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria
trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei
conti una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e
sul rendiconto dell’esercizio medesimo.
167. La Corte dei conti definisce
unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti
locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione
di cui al comma 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli
obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del
vincolo previsto in materia di indebitamento dall’articolo 119, ultimo comma,
della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in
ordine alle quali l’amministrazione non abbia adottato le misure correttive
segnalate dall’organo di revisione.
168. Le sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti, qualora accertino, anche sulla base delle
relazioni di cui al comma 166, comportamenti difformi dalla sana gestione
finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto, adottano
specifica pronuncia e vigilano sull’adozione da parte dell’ente locale delle
necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in
caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno.
169. Per l’esercizio dei compiti
di cui ai commi 166, 167 e 168, la Corte dei conti può avvalersi della
collaborazione di esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, sino ad
un massimo di dieci unità, particolarmente qualificati nelle materie
economiche, finanziarie e statistiche, nonchè, per le esigenze delle sezioni
regionali di controllo e sino al completamento delle procedure concorsuali di
cui al comma 175, di personale degli enti locali, fino ad un massimo di
cinquanta unità, in possesso di laurea in scienze economiche ovvero di diploma
di ragioniere e perito commerciale, collocato in posizione di fuori ruolo o di
comando.
170. Le disposizioni dei commi
166 e 167 si applicano anche agli enti del Servizio sanitario nazionale. Nel
caso di enti di cui al presente comma che non abbiano rispettato gli obblighi
previsti ai sensi del comma 166, la Corte trasmette la propria segnalazione
alla regione interessata per i conseguenti provvedimenti.
171. All’articolo 2 della legge 5
agosto 1978, n. 468, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Nella formulazione delle
previsioni di spesa si tiene conto degli esiti del controllo eseguito dalla
Corte dei conti ai sensi dell’articolo 3, commi 4 e seguenti, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. Nelle note preliminari della spesa sono indicate le misure
adottate a seguito delle valutazioni della Corte dei conti».
172. All’articolo 3, comma 6,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: «agli organi elettivi» sono
inserite le seguenti: «, entro sei mesi dalla data di ricevimento della
relazione,».
173. Gli atti di spesa relativi
ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro devono essere
trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l’esercizio del
controllo successivo sulla gestione.
174. Al fine di realizzare una
più efficace tutela dei crediti erariali, l’articolo 26 del regolamento di
procedura di cui al regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, si interpreta nel
senso che il procuratore regionale della Corte dei conti dispone di tutte le
azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile,
ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al
libro VI, titolo III, capo V, del codice civile.
175. Al fine di assicurare il
corretto svolgimento delle funzioni di cui ai commi da 166 a 174, la Corte dei
conti può avviare apposito concorso pubblico su base regionale per il
reclutamento di un contingente complessivo non superiore a cinquanta unità di
personale amministrativo a tempo indeterminato dell’area C in possesso di
laurea in scienze economiche o statistiche e attuariali, da destinare alle
sezioni regionali di controllo. Le conseguenti assunzioni sono disposte in
deroga a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre
2004, n. 311.
176. Ai fini di quanto disposto
dall’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le
risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio
2004-2005 dall’articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
dall’articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a carico del bilancio
statale, sono incrementate, a decorrere dall’anno 2006, di 390 milioni di euro
da destinare anche all’incentivazione della produttività.
177. Le risorse previste
dall’articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
dall’articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i
miglioramenti economici e per l’incentivazione della produttività al rimanente
personale statale in regime di diritto pubblico riferite al biennio 2004-2005
sono incrementate di 155 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006 con
specifica destinazione di 136 milioni di euro per il personale delle Forze
armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195.
178. In deroga a quanto stabilito
dall’articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i
maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2004-2005 derivanti
dall’attuazione del protocollo di intesa sottoscritto dal Governo e dalle
organizzazioni sindacali il 27 maggio 2005, per il personale dipendente da
amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione
statale, sono posti a carico del bilancio dello Stato per un importo
complessivo di 220 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006. La presente
disposizione non si applica alle regioni a statuto speciale, alle province
autonome di Trento e di Bolzano, nonchè agli enti locali ricadenti nel
territorio delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province
autonome di Trento e di Bolzano. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale
si applica il comma 182.
179. Al riparto delle risorse
indicate al comma 178 tra le amministrazioni dei comparti interessati si
provvede, dopo la sottoscrizione dei rispettivi contratti collettivi nazionali
di lavoro, sulla base delle modalità e dei criteri che saranno definiti, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica.
180. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie
variazioni di bilancio.
181. Le somme indicate ai commi
176, 177 e 178, comprensive degli oneri contributivi e dell’IRAP di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l’importo
complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5
agosto 1978, n. 468.
182. Per le finalità indicate al
comma 178, in deroga a quanto stabilito dall’intesa Stato-regioni del 23 marzo
2005, attuativa dell’articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7
maggio 2005, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è
incrementato, in via aggiuntiva, di 213 milioni di euro a decorrere dal 2006.
183. Per il biennio 2006-2007, in
applicazione dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione
collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 222 milioni di euro
per l’anno 2006 e in 322 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
184. Per il biennio 2006-2007, le
risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime
di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 108 milioni di euro
per l’anno 2006 e in 183 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007 con
specifica destinazione, rispettivamente, di 70 e 105 milioni di euro per il
personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
185. Le somme di cui ai commi 183
e 184, comprensive degli oneri contributivi e dell’IRAP di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l’importo complessivo
massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978,
n. 468.
186. Per il personale dipendente
da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione
statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007,
nonchè quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al
personale di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo
48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli
atti di indirizzo previsti dall’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione
delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle
amministrazioni dello Stato di cui al comma 183. A tale fine i comitati di
settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell’economia e
delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di
rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.
187. A decorrere dall’anno 2006
le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici
non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui
all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o
con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, nel limite del 60 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalità nell’anno 2003. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni
di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione
le specifiche disposizioni di settore. Il mancato rispetto dei limiti di cui al
presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità
erariale.
188. Per gli enti di ricerca,
l’Istituto superiore di sanità (ISS), l’Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro (ISPESL), l’Agenzia per i servizi sanitari regionali
(ASSR), l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l’Agenzia spaziale italiana
(ASI), l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA), il Centro
nazionale per l’informatica nella pubblica
amministrazione (CNIPA), nonchè per le università e le scuole superiori ad
ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali, sono
fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di
contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di
progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati
al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non
risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di
finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle
università.
189. A decorrere dall’anno 2006
l’ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione
integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le
Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non
economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all’articolo
70, comma 4, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle
università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non
può eccedere quello previsto per l’anno 2004 come certificato dagli organi di
controllo di cui all’articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e, ove previsto, all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
190. È fatto divieto di
costituire i fondi in assenza di certificazione, da parte degli organi di
controllo di cui al comma 189, della compatibilità economico-finanziaria dei
fondi relativi al biennio precedente.
191. L’ammontare complessivo dei
fondi può essere incrementato degli importi fissi previsti dai contratti
collettivi nazionali, che non risultino già confluiti nei fondi dell’anno 2004.
192. A decorrere dal 1º gennaio
2006, al fine di uniformare i criteri di costituzione dei fondi, le eventuali
risorse aggiuntive ad essi destinate devono coprire tutti gli oneri accessori,
ivi compresi quelli a carico delle amministrazioni, anche se di pertinenza di
altri capitoli di spesa.
193. Gli importi relativi alle
spese per le progressioni all’interno di ciascuna area professionale o
categoria continuano ad essere a carico dei pertinenti fondi e sono portati, in
ragione d’anno, in detrazione dai fondi stessi per essere assegnati ai capitoli
stipendiali fino alla data del passaggio di area o di categoria dei dipendenti che
ne hanno usufruito, o di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo avvenuta. A
decorrere da tale data i predetti importi sono riassegnati, in base alla
vigente normativa contrattuale, ai fondi medesimi.
194. A decorrere dal 1º gennaio
2006, le amministrazioni pubbliche, ai fini del finanziamento della
contrattazione integrativa, tengono conto dei processi di rideterminazione
delle dotazioni organiche e degli effetti delle limitazioni in materia di
assunzioni di personale a tempo indeterminato.
195. I risparmi derivanti
dall’applicazione dei commi da 189 a 197 costituiscono economie di bilancio per
le amministrazioni dello Stato e concorrono, per gli enti diversi dalle
amministrazioni statali, al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non
possono essere utilizzate per incrementare i fondi negli anni successivi.
196. Il collegio dei revisori di
ciascuna amministrazione, o in sua assenza l’organo di controllo interno
equivalente, vigila sulla corretta applicazione della normativa di cui ai commi
da 189 a 197 anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 40, comma 3, ultimo
periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla nullità
ed inapplicabilità delle clausole contrattuali difformi.
197. Per il triennio 2006-2008,
gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro
straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,
sono ridotti del 10 per cento rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo
nell’anno 2004 alle singole amministrazioni con esclusione degli stanziamenti
relativi all’amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi
istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, al personale del Dipartimento della protezione
civile, al personale dell’Ispettorato centrale repressione frodi, alle Forze
armate per il personale impegnato nei settori operativi ed all’amministrazione
della giustizia per i servizi istituzionali a turno di custodia e sorveglianza
dei detenuti e degli internati e per i servizi di traduzione dei medesimi
nonchè per la trattazione dei procedimenti penali relativi a fatti di
criminalità organizzata.
198. Le amministrazioni regionali
e gli enti locali di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonchè gli enti del Servizio
sanitario nazionale, fermo restando il conseguimento delle economie di cui
all’articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando
misure necessarie a garantire che le spese di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, non superino per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell’anno 2004
diminuito dell’1 per cento. A tal fine si considerano anche le spese per il personale
a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa,
o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con
convenzioni.
199. Ai fini dell’applicazione
del comma 198, le spese di personale sono considerate al netto:
a) per l’anno 2004 delle spese
per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi
nazionali di lavoro;
b) per ciascuno degli anni 2006,
2007 e 2008 delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi
nazionali di lavoro intervenuti successivamente all’anno 2004.
200. Gli enti destinatari del
comma 198, nella loro autonomia, possono fare riferimento, quali indicazioni di
principio per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa di
cui al comma 198, alle misure della presente legge riguardanti il contenimento
della spesa per la contrattazione integrativa e i limiti all’utilizzo di personale
a tempo determinato, nonchè alle altre specifiche misure in materia di
personale.
201. Gli enti locali di cui
all’articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, possono altresì concorrere al conseguimento degli
obiettivi di cui al comma 198 attraverso interventi diretti alla riduzione dei
costi di funzionamento degli organi istituzionali, da adottare ai sensi
dell’articolo 82, comma 11, del medesimo testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, e delle altre disposizioni normative vigenti.
202. Al finanziamento degli oneri
contrattuali del biennio 2004-2005 concorrono le economie di spesa di personale
riferibili all’anno 2005 come individuate dall’articolo 1, comma 91, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.
203. Per gli enti del Servizio
sanitario nazionale, le disposizioni del comma 198 costituiscono strumento di
rafforzamento dell’intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, attuativa
dell’articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Gli effetti
di tali disposizioni nonchè di quelle previste per i medesimi enti del Servizio
sanitario nazionale dall’articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, sono valutati nell’ambito del tavolo tecnico per la verifica degli
adempimenti di cui all’articolo 12 della medesima intesa, ai fini del concorso
da parte dei predetti enti al rispetto degli obblighi comunitari ed alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui all’articolo 1, comma
164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
204. Alla verifica del rispetto
degli adempimenti previsti dal comma 198 si procede, per le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione
superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a
50.000 abitanti, attraverso il sistema di monitoraggio di cui all’articolo 1,
comma 30, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e per gli altri enti
destinatari della norma attraverso apposita certificazione, sottoscritta
dall’organo di revisione contabile, da inviare al Ministero dell’economia e
delle finanze, entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario
di riferimento.
205. Per le regioni e le
autonomie locali, le economie derivanti dall’attuazione del comma 198 restano
acquisite ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento dei relativi saldi.
206. Le disposizioni dei commi da
198 a 205 costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza
pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della
Costituzione.
207. L’articolo 18, comma 1,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che prevede
la possibilità di ripartire una quota percentuale dell’importo posto a base di
gara tra il responsabile unico del progetto e gli incaricati della redazione
del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del
collaudo, nonchè tra i loro collaboratori, si interpreta nel senso che tale
quota percentuale è comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali
a carico dell’amministrazione.
208. Le somme finalizzate alla
corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale
dell’avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di
specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli
oneri riflessi a carico del datore di lavoro.
209. L’articolo 13 della legge 2
aprile 1979, n. 97, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che ai
fini del mutamento di sede la domanda o la disponibilità o il consenso comunque
manifestato dai magistrati per il cambiamento della località sede di servizio è
da considerare, ai fini del riconoscimento del beneficio economico previsto
dalla citata disposizione, come domanda di trasferimento di sede.
210. Nei confronti dei dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la
determinazione dell’equo indennizzo spettante per la perdita dell’integrità
fisica riconosciuta dipendente da causa di servizio si considera l’importo
dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della
domanda, con esclusione di tutte le altre voci retributive anche aventi
carattere fisso e continuativo.
211. La disposizione di cui al
comma 210 non si applica ai dipendenti che abbiano presentato domanda
antecedentemente alla data del 1º gennaio 2006.
212. L’articolo 36 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, così come interpretato dall’articolo 3, comma 73, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, continua ad applicarsi anche nel triennio
2006-2008.
213. L’indennità di trasferta di
cui all’articolo 1, primo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, e
all’articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16
gennaio 1978, n. 513, l’indennità supplementare prevista dal primo e secondo
comma dell’articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, nonchè l’indennità
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n.
320, sono soppresse. Sono soppresse le analoghe disposizioni contenute nei
contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi
sindacali, ivi compresi quelli relativi alle carriere prefettizia e diplomatica
nonchè alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in quelli di
recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate.
214. Le amministrazioni pubbliche
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, e gli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del
medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, per i quali non trova diretta
applicazione il comma 213, adottano, anche in deroga alle specifiche
disposizioni di legge e contrattuali, le conseguenti determinazioni sulla base
dei rispettivi ordinamenti nel rispetto della propria autonomia organizzativa.
215. Tutte le indennità collegate
a specifiche posizioni d’impiego o servizio o comunque rapportate all’indennità
di trasferta, comprese quelle di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86,
all’articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e successive modificazioni, e
all’articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, restano stabilite nelle
misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge.
216. Ai fini del contenimento
della spesa pubblica, al personale appartenente alle amministrazioni di cui all’articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, che si reca in missione o viaggio di servizio all’estero, il
rimborso delle spese di viaggio in aereo spetta nel limite delle spese per la
classe economica. È abrogato il quinto comma dell’articolo 12 della legge 18
dicembre 1973, n. 836.
217. L’articolo 3, secondo comma,
del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, è
abrogato.
218. Il comma 2 dell’articolo 8
della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale
degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA) statale è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei
profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del
trattamento economico complessivo in godimento all’atto del trasferimento, con
l’attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente
inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito
dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonchè da
eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali
di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell’inquadramento.
L’eventuale differenza tra l’importo della posizione stipendiale di
inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come
sopra indicato, viene corrisposta ad personam e considerata utile, previa
temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale.
È fatta salva l’esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in
vigore della presente legge.
219. All’articolo 68 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
l’ottavo comma è sostituito dal seguente:
«Per le infermità riconosciute
dipendenti da causa di servizio, è a carico dell’amministrazione la spesa per
la corresponsione di un equo indennizzo per la perdita dell’integrità fisica
eventualmente subita dall’impiegato».
220. Sono abrogati gli articoli
da 42 a 47 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686,
nonchè la legge 1º novembre 1957, n. 1140, la legge 27 luglio 1962, n. 1116, ed
i decreti concernenti norme per l’applicazione delle leggi stesse.
221. Sono contestualmente
abrogate tutte le disposizioni che, comunque, pongono le spese di cura a carico
dell’amministrazione, contenute nei contratti collettivi nazionali e nei
provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi comprese quelle
relative alle carriere prefettizie e diplomatica nonchè alle Forze di polizia
ad ordinamento civile e militare, ed in particolare quelle di recepimento dello
schema di concertazione per il personale delle Forze armate. Rimangono
impregiudicate le prestazioni dovute dall’Amministrazione
della difesa al personale delle Forze armate o appartenente ai Corpi di polizia
che abbia contratto malattia o infermità nel corso di missioni compiute al di
fuori del territorio nazionale.
222. Alla legge 22 luglio 1961,
n. 628, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, primo comma,
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) ispettorati regionali, con
sede in ogni capoluogo di regione o in comune sede di corte di appello»;
b) all’articolo 11, primo comma,
il numero 1) è sostituito dal seguente:
«1) uffici regionali del lavoro e
della massima occupazione, con sede in ogni capoluogo di regione o in comune
sede di corte di appello».
223. Le disposizioni dei commi
207, 208, da 210 a 215, 219 e 220 costituiscono norme non derogabili dai
contratti o accordi collettivi.
224. Tra le disposizioni
riconosciute inapplicabili dall’articolo 69, comma 1, secondo periodo, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a seguito della stipulazione dei
contratti collettivi del quadriennio 1994/1997 è ricompreso l’articolo 5, terzo
comma, della legge 27 maggio 1949, n. 260, come sostituito dall’articolo 1
della legge 31 marzo 1954, n. 90, in materia di retribuzione nelle festività
civili nazionali ricadenti di domenica. È fatta salva l’esecuzione dei
giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.
225. Ai fini della definizione
delle situazioni pendenti, l’articolo 42, comma 3, della legge 31 dicembre
1996, n. 675, per il periodo della sua vigenza si interpreta nel senso che
l’applicazione del trattamento economico previsto dal terzo periodo è
subordinata alla previa definizione del trattamento giuridico ed economico e
dell’ordinamento delle carriere del personale dell’Autorità per l’informatica
nella pubblica amministrazione mediante il regolamento previsto dal primo
periodo. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla
definizione del regolamento di cui al precedente periodo è sospesa qualsiasi
procedura esecutiva relativa a pronunce giurisdizionali non passate in
giudicato concernenti l’applicazione del suddetto trattamento economico.
226. L’articolo 3, comma 57,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nei confronti del personale dipendente si
interpreta nel senso che alla determinazione dell’assegno personale non
riassorbibile e non rivalutabile concorre il trattamento, fisso e continuativo,
con esclusione della retribuzione di risultato e di altre voci retributive
comunque collegate al raggiungimento di specifici risultati o obiettivi.
227. Ai fini di quanto disposto
dall’articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, per il personale del comparto Ministeri è stanziata
la somma di 15 milioni di euro per l’anno 2006 e di 20 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2007.
228. Al fine di potenziare
l’attuazione della mobilità, è costituito un fondo nello stato di previsione
della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze con uno stanziamento
annuale pari a 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006. Tale fondo è
destinato alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle
agenzie, incluse le Agenzie fiscali, agli enti pubblici non economici, agli
enti di ricerca e agli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che attivino
mobilità di personale di livello non dirigenziale attraverso bandi e avvisi o
per mobilità collettiva con il vincolo della destinazione a sedi che presentano
vacanze di organico superiori al 40 per cento.
229. I criteri per l’assegnazione
delle risorse del fondo di cui al comma 228 sono definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Le risorse possono essere assegnate con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica, solo subordinatamente all’effettivo perfezionamento dei trasferimenti
per mobilità.
230. All’articolo 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. I vincitori dei concorsi
devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore
a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai
contratti collettivi».
231. Con riferimento alle
sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di responsabilità dinanzi alla
Corte dei conti per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in
vigore della presente legge, i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata
sentenza di condanna possono chiedere alla competente sezione di appello, in
sede di impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento
di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del
danno quantificato nella sentenza.
232. La sezione di appello, con
decreto in camera di consiglio, sentito il procuratore competente, delibera in
merito alla richiesta e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in
misura non superiore al 30 per cento del danno quantificato nella sentenza di
primo grado, stabilendo il termine per il versamento.
233. Il giudizio di appello si
intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di
versamento presso la segreteria della sezione di appello.
234. Per le esigenze del
Ministero degli affari esteri connesse al rinnovo dei seggi non permanenti del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, è autorizzata la spesa di euro 3
milioni per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
235. Per il più efficace
perseguimento degli obiettivi nella lotta alla contraffazione, l’Alto
Commissario, istituito con l’articolo 1-quater del decreto legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, si
avvale di due Vice Alti Commissari, nominati dal Ministro delle attività
produttive. Per ottimizzare le condizioni di espletamento delle relative
attribuzioni e potenziare le strutture di supporto è autorizzata la spesa di 1
milione di euro per l’anno 2006.
236. All’articolo 4-bis, comma 2,
del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 marzo 2005, n. 37, le parole: «, per l’anno 2005,» sono sostituite
dalle seguenti: «a decorrere dal 2005».
237. I Ministeri per i beni e le
attività culturali, della giustizia, della salute e l’Agenzia del territorio
sono autorizzati ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in
servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi
dell’articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministero
dell’economia e delle finanze può continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre
2006 del personale utilizzato ai sensi dell’articolo 47, comma 10, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
238. Il Ministero della
giustizia, per le esigenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria,
può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale assunto
con contratto a tempo determinato ai sensi dell’articolo 3, comma 66, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, entro il limite di spesa di 6 milioni di euro.
239. Possono essere prorogati
fino al 31 dicembre 2006 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati
dagli organi della magistratura amministrativa nonchè i contratti di lavoro a
tempo determinato stipulati dall’Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), dall’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell’amministrazione pubblica (INPDAP) e dall’INAIL già prorogati ai sensi
dell’articolo 1, comma 118, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i cui oneri
continuano ad essere posti a carico dei bilanci degli enti predetti.
240. L’Agenzia per la protezione
dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT) può continuare ad avvalersi, fino
al 31 dicembre 2006, del personale in servizio nell’anno 2005 con contratto a
tempo determinato o con convenzione o con altra forma di flessibilità e di
collaborazione nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo
stesso personale nell’anno 2005 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri
continuano a fare carico sul bilancio dell’Agenzia. Il CNIPA è autorizzato a
prorogare, fino al 31 dicembre 2006, i rapporti di lavoro del personale con
contratto a tempo determinato in servizio nell’anno 2005. I relativi oneri
continuano a fare carico sul bilancio del CNIPA.
241. L’Ente nazionale di
previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) può
continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio
nell’anno 2005 con contratto di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo
di spesa complessivamente stanziato per lo stesso personale nell’anno 2005. I
relativi oneri continuano ad essere posti a carico del bilancio dell’ENPALS.
242. Il Corpo forestale dello
Stato è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale a
tempo determinato assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei
limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale nell’anno 2005.
243. Le procedure di conversione
in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e
lavoro, di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle
modalità previste dalla normativa vigente per l’assunzione di personale a tempo
indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato
alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2006.
244. I comandi del personale
delle società Poste italiane Spa e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Spa, di cui all’articolo 1, comma 123, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
sono prorogati al 31 dicembre 2006.
245. Per la proroga delle
attività di cui all’articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, è autorizzata per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 la spesa di 370
milioni di euro.
246. Per l’anno 2006, a valere
sul fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, è assicurata l’assunzione di 2.500 unità di personale da impiegare
direttamente in compiti di ordine e sicurezza pubblica, di cui 1.500 per la
Polizia di Stato. Alla ripartizione di tali unità si provvede con le procedure
di cui allo stesso comma 96, ultimo periodo, su proposta del Ministro dell’interno,
di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell’economia e delle
finanze.
247. Al fine di assicurare con
carattere di continuità la prosecuzione delle attività svolte dal personale di
cui ai commi da 237 a 242, le amministrazioni ivi richiamate possono avviare,
in deroga all’articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
procedure concorsuali per titoli ed esami per il reclutamento di un contingente
complessivo non superiore a 7.000 unità di personale a tempo indeterminato.
Nella valutazione dei titoli vengono considerati prioritariamente i servizi
effettivamente svolti presso pubbliche amministrazioni, con particolare
riguardo a quelli prestati presso le amministrazioni che bandiscono i concorsi
nei profili professionali richiesti dalle citate procedure di reclutamento,
inclusi quelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola
dell’obbligo. Alla ripartizione del predetto contingente fra le varie
amministrazioni si provvede con le modalità di cui al comma 4 dell’articolo 35
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata dall’atto di
programmazione triennale del fabbisogno di personale, da inoltrare entro il 31
gennaio 2006 alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della
funzione pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze.
248. Le amministrazioni di cui al
comma 247 sono tenute a trasmettere previamente al Dipartimento della funzione
pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze copia del bando dei
concorsi autorizzati.
249. Le conseguenti assunzioni a
tempo indeterminato sono disposte per gli anni 2007 e 2008 in deroga al divieto
di cui all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
secondo le modalità previste dal comma 250. Per i medesimi anni 2007 e 2008, le
amministrazioni di cui al comma 247 possono continuare ad avvalersi del
personale ivi indicato, fino al completamento della progressiva sostituzione
dello stesso con i vincitori delle procedure concorsuali di cui ai commi da 246
a 253.
250. Ai fini di quanto previsto
dal comma 247, le amministrazioni predispongono piani di sostituzione del
personale a tempo determinato con i vincitori dei concorsi a tempo indeterminato
indicando, per ciascuna qualifica, il numero e la decorrenza delle assunzioni a
tempo indeterminato nel limite del contingente complessivo di cui al comma 247.
I predetti piani, corredati da una relazione tecnica dimostrativa delle
implicazioni finanziarie, sono approvati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.
251. Per consentire le assunzioni
a tempo indeterminato di cui al comma 249, nonchè la temporanea prosecuzione
dei rapporti di lavoro diretti ad assicurare lo svolgimento delle attività
istituzionali nelle more della conclusione delle procedure di reclutamento
previste dai commi da 247 a 250, a decorrere dall’anno 2007 è istituito presso
il Ministero dell’economia e delle finanze un fondo per un importo pari a 180
milioni di euro. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze si
provvede, sulla base dei piani di cui al comma 250, al trasferimento alle
amministrazioni interessate alle procedure di reclutamento previste dai commi
da 247 a 253 delle occorrenti risorse finanziarie. Gli enti con autonomia di
bilancio provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 247 a
253 nell’ambito delle risorse dei relativi bilanci.
252. A decorrere dall’avvio delle
procedure di assunzione dei vincitori dei concorsi di cui al comma 247, le
relative amministrazioni non possono avvalersi di personale a tempo determinato
per le funzioni di cui al comma 247.
253. La Presidenza del Consiglio
dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero
dell’economia e delle finanze procedono al monitoraggio dell’attuazione delle
disposizioni di cui ai commi da 247 a 252.
254. All’articolo 1, comma 4, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea, dopo le parole:
«L’Alto Commissario» sono inserite le seguenti: «, che si avvale di un vice
Commissario vicario scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri, su sua
proposta, tra gli appartenenti alle categorie di personale, nell’ambito delle
quali è scelto il Commissario,»;
b) la lettera e) è sostituita
dalla seguente:
«e) supporto di un vice
Commissario aggiunto, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su
proposta del Commissario, e cinque esperti, tutti scelti tra i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato, collocati
obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dalle rispettive
amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle norme ed ai criteri che
disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui
all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, se
appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, che abbiano prestato non
meno di cinque anni di servizio effettivo nell’amministrazione di appartenenza,
nonchè altri dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
in posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti. Per tutto il
personale destinato all’ufficio del Commissario il servizio è equiparato ad
ogni effetto a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza».
255. Per le finalità di cui al
comma 254 è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 annui a decorrere dall’anno
2006.
256. All’articolo 76 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel comma 1, dopo la lettera
c), sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali – Direzione generale della tutela delle condizioni di
lavoro, esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie
sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse ovvero per quei
datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni
imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di
convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito delle risorse umane
e strumentali già operanti presso la Direzione generale della tutela delle
condizioni di lavoro;
c-ter) i consigli provinciali dei
consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, esclusivamente
per i contratti di lavoro instaurati nell’ambito territoriale di riferimento
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
b) dopo il comma 1 è inserito il
seguente:
«1-bis. Nel solo caso di cui al
comma 1, lettera c-bis), le commissioni di certificazione istituite presso le
direzioni provinciali del lavoro e le province limitano la loro funzione alla
ratifica di quanto certificato dalla commissione di certificazione istituita
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
257. A valere sul fondo di cui
all’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono
considerate prioritarie le assunzioni del personale della Polizia
penitenziaria, con le modalità previste dal comma 97 dello stesso articolo 1
della citata legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni.
258. All’articolo 8-bis, comma 1,
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «300.000 abitanti» sono sostituite
dalle seguenti: «230.000 abitanti», dopo le parole: «un contributo complessivo»
sono inserite le seguenti: «una tantum», e le parole: «a tempo determinato»
sono soppresse.
259. Allo scopo di incrementare
la funzionalità all’Amministrazione della
pubblica sicurezza anche attraverso una più razionale valorizzazione delle
risorse dirigenziali della Polizia di Stato, all’articolo 42 della legge 1º
aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «nel
termine massimo di tre anni dal conseguimento della qualifica» sono sostituite
dalle seguenti: «nel termine non inferiore a tre anni dal conseguimento della
qualifica»;
b) dopo il comma 3 è inserito il
seguente:
«3-bis. Ai dirigenti generali di
livello B collocati a riposo d’ufficio per il raggiungimento del limite di età
prima dell’inquadramento di cui al comma 3, sono corrisposti, se più
favorevoli, il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, e l’indennità
di buonuscita spettanti ai prefetti con analoga anzianità di servizio e
destinatari delle indennità di posizione di base di direttore centrale o
equiparato».
260. In conseguenza di quanto
previsto dal comma 259, a decorrere dal 1º gennaio 2006, sono attribuiti:
a) ai dirigenti generali di
pubblica sicurezza con almeno quattro anni nella qualifica al momento della
cessazione dal servizio, il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato,
e l’indennità di buonuscita spettanti ai dirigenti generali di pubblica
sicurezza di livello B, con analoga anzianità di servizio;
b) ai dirigenti superiori della
Polizia di Stato con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, la
promozione alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, a
decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio.
261. Fino a quando non saranno
approvate le norme per il riordinamento dei ruoli del personale delle Forze di
polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle
Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, è sospesa
l’applicazione dell’articolo 24 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334,
e successive modificazioni; alle esigenze di carattere funzionale si provvede:
a) mediante l’affidamento, agli
ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza «sostituti
commissari», delle funzioni di cui all’articolo 31-quater, comma 6, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive
modificazioni;
b) mediante l’espletamento di
concorsi per l’accesso al ruolo dei commissari, per aliquote annuali
compatibili con la disciplina autorizzatoria delle assunzioni del personale, di
cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, nell’ambito della dotazione organica del ruolo dei commissari
vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del predetto decreto
legislativo n. 334 del 2000.
262. All’onere aggiuntivo
derivante dall’attuazione dei commi 259 e 260, pari a 918.000 euro per l’anno
2006, 1.063.000 euro per l’anno 2007 e 2.221.000 euro a decorrere dall’anno
2008, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze
correnti di cui all’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n.
350.
263. L’adeguamento dei
trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell’articolo 37,
comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni, e dell’articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, è stabilito per l’anno 2006:
a) in 440,84 milioni di euro in
favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori
autonomi, della gestione speciale minatori, nonchè in favore dell’ENPALS;
b) in 108,93 milioni di euro in
favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei
trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività
commerciali e della gestione artigiani.
264. Conseguentemente a quanto previsto
dal comma 263, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati
per l’anno 2006 in 16.181,23 milioni di euro per le gestioni di cui al comma
263, lettera a), e in 3.998,46 milioni di euro per le gestioni di cui al comma
263, lettera b).
265. I medesimi complessivi
importi di cui ai commi 263 e 264 sono ripartiti tra le gestioni interessate
con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui
al comma 263, lettera a), della somma di 1.006,21 milioni di euro attribuita
alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento
dell’integrale assunzione a carico dello Stato dell’onere relativo ai
trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989, nonchè al
netto delle somme di 2,43 milioni di euro e di 56,31 milioni di euro di
pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell’ENPALS.
266. Ai fini del finanziamento
dei maggiori oneri a carico della Gestione per l’erogazione delle pensioni,
assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui
all’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 369
milioni di euro per l’esercizio 2004 ed in 300 milioni di euro per l’anno 2005:
a) per l’anno 2004, sono
utilizzate le seguenti risorse:
1) le somme che risultano, sulla
base del bilancio consuntivo dell’INPS per l’anno 2004, trasferite alla
gestione di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze
varie, per un ammontare complessivo pari a 228,69 milioni di euro;
2) le risorse trasferite all’INPS
ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio
consuntivo dell’anno 2004 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo
di 140,31 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi;
b) per l’anno 2005, sono
utilizzate le seguenti risorse:
1) le risorse trasferite all’INPS
ed accantonate presso la gestione di cui al numero 1) della lettera a), come
risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno 2004 del predetto Istituto, per un
ammontare complessivo di 117,95 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i
rispettivi scopi;
2) le somme trasferite dal
bilancio dello Stato all’INPS ai sensi dell’articolo 35, comma 3, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario
delle gestioni previdenziali risultate, nel loro complesso, eccedenti sulla
base dei bilanci consuntivi per le esigenze delle predette gestioni,
evidenziate nella contabilità del predetto
Istituto ai sensi dell’articolo 35, comma 6, della predetta legge n. 448 del
1998, per un ammontare complessivo pari a 182,05 milioni di euro.
267. Il contributo a carico dello
Stato a favore dell’ENPALS previsto dall’articolo 2, comma 6, del decreto-legge
1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, è soppresso.
268. Per i lavoratori
dell’industria mineraria siciliana e degli annessi stabilimenti, ammessi ai
benefici di cui alla legge della Regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, e
successive modificazioni, la base di calcolo per la prosecuzione volontaria
dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti è
determinata dall’importo dell’indennità mensile effettivamente liquidata
all’interessato, ai sensi della citata legge della Regione siciliana n. 42 del
1975, come previsto dalle leggi 26 aprile 1982, n. 214, e 28 marzo 1991, n.
105. La disposizione del presente comma ha valore di interpretazione autentica
quanto ai destinatari del primo comma dell’articolo 1 della legge 26 aprile
1982, n. 214, e del comma 1 dell’articolo 1 della legge 28 marzo 1991, n. 105.
269. All’articolo 8 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, i primi tre
periodi sono sostituiti dai seguenti: «Dal 1º gennaio 2008 è istituito un Fondo
di garanzia per agevolare l’accesso al credito delle imprese che conferiscono
il trattamento di fine rapporto (TFR) a forme pensionistiche complementari. Il
predetto Fondo è alimentato da un contributo dello Stato, per il quale è
autorizzata la spesa di 424 milioni di euro per ciascuno degli anni tra il 2008
e il 2012 e 253 milioni di euro per il 2013, comprensivi dei costi di gestione.
La garanzia del Fondo copre fino all’intero ammontare dei finanziamenti
concessi a fronte dei conferimenti effettuati dalle imprese nel periodo
2008-2012 e dei relativi interessi»;
b) al comma 2, al primo periodo,
la parola: «2006» è sostituita dalla seguente: «2008» e l’ultimo periodo è
sostituito dal seguente: «L’onere derivante dal presente comma è valutato in
176 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008»;
c) la Tabella A è sostituita
dalla seguente:
«TABELLA A
(prevista dall’articolo 8, comma
2)
2008 0,19 punti percentuali;
2009 0,21 punti percentuali;
2010 0,23 punti percentuali;
2011 0,25 punti percentuali;
2012 0,26 punti percentuali;
2013 0,27 punti percentuali;
dal 2014 0,28 punti percentuali».
270. L’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è
rideterminata per l’anno 2006 in 3 milioni di euro, per l’anno 2007 in 3
milioni di euro e, a decorrere dall’anno 2008, in 530 milioni di euro.
271. I risparmi derivanti
dall’attuazione dei commi 269 e 270, per gli anni 2006 e 2007, concorrono al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
272. A favore degli eredi delle
vittime dell’evento occorso ad Ustica il 27 giugno 1980 è riconosciuta una
indennità nel limite di spesa complessivo di 8 milioni di euro per il 2006. Con
decreto del Ministro dell’interno sono stabilite le modalità per l’attuazione
del presente comma.
273. Le somme eventualmente
residuate dagli importi di cui al comma 3-bis dell’articolo 23 del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2004, n. 47, e al comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge
21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile
2005, n. 58, sono destinate, fino a concorrenza, alla copertura degli oneri
derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e
dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione dell’articolo 1,
comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono quantificati i predetti oneri
contrattuali e stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle somme.
274. Nell’ambito del settore
sanitario, al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, restano fermi:
a) gli obblighi posti a carico
delle regioni, nel settore sanitario, con la citata intesa Stato-regioni del 23
marzo 2005, finalizzati a garantire l’equilibrio economico-finanziario, a
mantenere i livelli essenziali di assistenza, a rispettare gli ulteriori
adempimenti di carattere sanitario previsti dalla medesima intesa e a
prevedere, ove si prospettassero situazioni di squilibrio nelle singole aziende
sanitarie, la contestuale presentazione di piani di rientro pena la
dichiarazione di decadenza dei rispettivi direttori generali;
b) l’obbligo di adottare i
provvedimenti necessari di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
275. Fra gli adempimenti regionali
indicati all’articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono
ricompresi i seguenti:
a) stipulare, entro il termine
perentorio del 31 marzo 2006, anche a stralcio degli accordi regionali
attuativi dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con
i medici di medicina generale entrato in vigore il 23 marzo 2005, accordi
attuativi dell’articolo 59, lettera B – Quota variabile finalizzata al
raggiungimento di obiettivi e di standard erogativi ed organizzativi – comma 11,
del medesimo accordo nazionale, prevedendo di subordinare l’accesso
all’indennità di collaborazione informatica al
riscontro del rispetto della soglia del 70 per cento della stampa informatizzata
delle prescrizioni farmaceutiche e delle richieste di prestazioni
specialistiche effettuate da parte di ciascun medico e provvedendo al medesimo
riscontro mediante il supporto del sistema della tessera sanitaria di cui
all’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Ferma restando la
disposizione contenuta nel citato articolo 59, lettera B, comma 11, per la
corresponsione dell’indennità forfettaria mensile, la sua erogazione, oltre il
termine del 31 marzo 2006, in assenza della stipula dei previsti accordi
regionali, non è imputabile sulle risorse del Servizio sanitario nazionale. La
mancata stipula dei medesimi accordi regionali costituisce per le regioni
inadempimento. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche
per l’attuazione del corrispondente accordo collettivo nazionale per la
disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta;
b) adottare provvedimenti volti,
nel caso in cui le medesime regioni deliberino l’erogazione di prestazioni
sanitarie esenti ovvero a costo agevolato in funzione della condizione
economica dell’assistito, a fare riferimento esclusivo alla situazione
reddituale fiscale del nucleo familiare dell’assistito, assumendo come tale
quello individuato con il decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993.
276. All’articolo 50 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, le parole: «30
giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2006»;
b) al comma 7, dopo il quarto
periodo sono inseriti i seguenti: «Per la rilevazione dalla ricetta dei dati di
cui al decreto attuativo del comma 5 del presente articolo, è riconosciuto per
gli anni 2006 e 2007 un contributo, nei limiti di 10 milioni di euro, da
definire con apposita convenzione tra il Ministero dell’economia e delle
finanze, il Ministero della salute e le associazioni di categoria interessate.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite
le modalità erogative. Al relativo onere si provvede utilizzando le risorse di
cui al comma 12»;
c) dopo il comma 8 sono inseriti
i seguenti:
«8-bis. La mancata o tardiva
trasmissione dei dati nel termine di cui al comma 8 è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la quale la violazione
si è verificata.
8-ter. Per le ricette trasmesse
nei termini di cui al comma 8, la mancanza di uno o più elementi della ricetta
di cui al decreto attuativo del comma 5 del presente articolo è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la quale la
violazione si è verificata;
8-quater. L’accertamento della
violazione di cui ai commi 8-bis e 8-ter è effettuato dal Corpo della Guardia
di finanza, che trasmette il relativo rapporto, ai sensi dell’articolo 17,
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla direzione provinciale
dei servizi vari competente per territorio, per i conseguenti adempimenti.
Dell’avvenuta apertura del procedimento e della sua conclusione viene data
notizia, a cura della direzione provinciale dei servizi vari, alla competente
ragioneria provinciale dello Stato.
8-quinquies. Con riferimento alle
ricette per le quali non risulta associato il codice fiscale dell’assistito,
rilevato secondo quanto previsto dal presente articolo, l’azienda sanitaria
locale competente non procede alla relativa liquidazione, fermo restando che,
in caso di ricette redatte manualmente dal medico, il farmacista non è
responsabile della mancata rispondenza del codice fiscale rilevato rispetto a
quello indicato sulla ricetta che farà comunque fede a tutti gli effetti»;
d) dopo il comma 10 è inserito il
seguente:
«10-bis. Fuori dai casi previsti
dal presente articolo, i dati delle ricette resi disponibili ai sensi del comma
10 rilevano a fini di responsabilità, anche amministrativa o penale, solo
previo riscontro del documento cartaceo dal quale gli stessi sono tratti».
277. All’articolo 1, comma 174,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Qualora i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di
gestione non vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31 maggio, nella
regione interessata, con riferimento all’anno di imposta 2006, si applicano
comunque nella misura massima prevista dalla vigente normativa l’addizionale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell’aliquota
dell’imposta regionale sulle attività produttive; scaduto il termine del 31
maggio, i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto
l’addizionale e le maggiorazioni d’aliquota delle predette imposte ed i
contribuenti liquidano e versano gli acconti d’imposta dovuti nel medesimo anno
sulla base della misura massima dell’addizionale e delle maggiorazioni
d’aliquota di tali imposte».
278. Al fine di agevolare la
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 274, il
livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui
finanziamento concorre lo Stato, di cui all’articolo 1, comma 164, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 1.000 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2006. L’incremento di cui al primo periodo è da ripartire
tra le regioni, secondo criteri e modalità concessive definiti con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che prevedano comunque,
per le regioni interessate, la stipula di specifici accordi diretti
all’individuazione di obiettivi di contenimento della dinamica della spesa al
fine della riduzione strutturale del disavanzo.
279. Lo Stato, in deroga a quanto
stabilito dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n.
347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405,
concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni
2002, 2003 e 2004. A tal fine è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria,
la spesa di 2.000 milioni di euro per l’anno 2006. L’erogazione del suddetto
importo da parte dello Stato è subordinata all’adozione, da parte delle
regioni, dei provvedimenti di copertura del residuo disavanzo posto a loro
carico per i medesimi anni.
280. L’accesso al concorso di cui
al comma 279, da ripartire tra tutte le regioni sulla base del numero dei
residenti, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, è subordinato all’espressione, entro il termine del 31 marzo 2006, da
parte della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, dell’intesa sullo schema di Piano sanitario nazionale
2006-2008, nonchè, entro il medesimo termine, alla stipula di una intesa tra
Stato e regioni, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,
n. 131, che preveda la realizzazione da parte delle regioni degli interventi
previsti dal Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, da allegare
alla medesima intesa e che contempli:
a) l’elenco di prestazioni
diagnostiche, terapeutiche e riabilitative di assistenza specialistica
ambulatoriale e di assistenza ospedaliera, di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 2002, e successive
modificazioni, per le quali sono fissati nel termine di novanta giorni dalla
stipula dell’intesa, nel rispetto della normativa regionale in materia, i tempi
massimi di attesa da parte delle singole regioni;
b) la previsione che, in caso di
mancata fissazione da parte delle regioni dei tempi di attesa di cui alla
lettera a), nelle regioni interessate si applicano direttamente i parametri
temporali determinati, entro novanta giorni dalla stipula dell’intesa, in sede
di fissazione degli standard di cui all’articolo 1, comma 169, della legge 30
dicembre 2004, n. 311;
c) fermo restando il principio di
libera scelta da parte del cittadino, il recepimento, da parte delle unità
sanitarie locali, dei tempi massimi di attesa, in attuazione della normativa
regionale in materia, nonchè in coerenza con i parametri temporali determinati
in sede di fissazione degli standard di cui all’articolo 1, comma 169, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le prestazioni di cui all’elenco previsto
dalla lettera a), con l’indicazione delle strutture pubbliche e private
accreditate presso le quali tali tempi sono assicurati nonchè delle misure
previste in caso di superamento dei tempi stabiliti, senza oneri a carico degli
assistiti, se non quelli dovuti come partecipazione alla spesa in base alla
normativa vigente;
d) la determinazione della quota
minima delle risorse di cui all’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, da vincolare alla realizzazione di specifici progetti regionali
ai sensi dell’articolo 1, comma 34-bis, della medesima legge, per il
perseguimento dell’obiettivo del Piano nazionale di contenimento dei tempi di
attesa, ivi compresa la realizzazione da parte delle regioni del Centro unico
di prenotazione (CUP), che opera in collegamento con gli ambulatori dei medici
di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le altre strutture del
territorio, utilizzando in via prioritaria i medici di medicina generale ed i
pediatri di libera scelta;
e) l’attivazione nel Nuovo
sistema informativo sanitario (NSIS) di uno
specifico flusso informativo per il
monitoraggio delle liste di attesa, che costituisca obbligo informativo
ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della citata intesa Stato-regioni del 23
marzo 2005;
f) la previsione che, a
certificare la realizzazione degli interventi in attuazione del Piano nazionale
di contenimento dei tempi di attesa, provveda il Comitato permanente per la
verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui
all’articolo 9 della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005.
281. L’accesso al concorso di cui
al comma 279 è altresì subordinato, per le regioni che nel periodo 2001-2005
abbiano fatto registrare, in base ai dati risultanti dal Tavolo tecnico di
verifica degli adempimenti regionali, un disavanzo medio pari o superiore al 5
per cento, ovvero che abbiano fatto registrare nell’anno 2005 un incremento del
disavanzo rispetto all’anno 2001 pari o superiore al 200 per cento, alla
stipula di un apposito accordo tra la regione interessata e i Ministri della
salute e dell’economia e delle finanze, ovvero all’integrazione di accordi già
sottoscritti ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, per l’adeguamento alle indicazioni del Piano sanitario nazionale
2006-2008 e il perseguimento dell’equilibrio economico nel rispetto dei livelli
essenziali di assistenza.
282. Alle aziende sanitarie ed
ospedaliere è vietato sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni
di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29
novembre 2001. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano,
sentite le associazioni a difesa dei consumatori e degli utenti, operanti sul
proprio territorio e presenti nell’elenco previsto dall’articolo 137 del codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
disposizioni per regolare i casi in cui la sospensione dell’erogazione delle
prestazioni è legata a motivi tecnici, informando
successivamente, con cadenza semestrale, il Ministero della salute secondo
quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16
aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2002.
283. Con decreto del Ministro
della salute, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è istituita la Commissione nazionale sull’appropriatezza delle
prescrizioni, cui sono affidati compiti di promozione di iniziative formative e
di informazione per il personale medico e per
i soggetti utenti del Servizio sanitario, di monitoraggio, studio e
predisposizione di linee-guida per la fissazione di criteri di priorità di
appropriatezza delle prestazioni, di forme idonee di controllo
dell’appropriatezza delle prescrizioni delle medesime prestazioni, nonchè di
promozione di analoghi organismi a livello regionale e aziendale. Con detto
decreto del Ministro della salute è fissata la composizione della Commissione,
che comprende la partecipazione di esperti in medicina generale, assistenza
specialistica ambulatoriale e ospedaliera, di rappresentanti del Ministero
della salute, di rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
e di un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.
Le linee-guida sono adottate con decreto del Ministro della salute, d’intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla
costituzione della Commissione. Alla Commissione è altresì affidato il compito
di fissare i criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative
previste dal comma 284. Ai componenti della Commissione spetta il solo
trattamento di missione. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 100.000
euro a decorrere dall’anno 2006.
284. Ai soggetti responsabili
delle violazioni al divieto di cui al comma 282 è applicata la sanzione
amministrativa da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 6.000 euro. Ai
soggetti responsabili delle violazioni all’obbligo di cui all’articolo 3, comma
8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è applicata la sanzione amministrativa
da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 20.000 euro. Spetta alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano l’applicazione delle sanzioni di
cui al presente comma, secondo i criteri fissati dalla Commissione prevista dal
comma 283.
285. Nel completamento del
proprio programma di investimenti in attuazione dell’articolo 20 della legge 11
marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, le regioni destinano le risorse
residue finalizzate alla costruzione, ristrutturazione e adeguamento di presidi
ospedalieri ad interventi relativi a presidi comprensivi di degenze per acuti
con un numero di posti letto non inferiore a 250 ovvero a presidi per
lungodegenza e riabilitazione con un numero di posti letto non inferiore a 120,
nonchè agli interventi necessari al rispetto dei requisiti minimi strutturali e
tecnologici dei presidi attivi avviati alla data del 31 dicembre 2005 stabiliti
dall’atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997.
286. La cessione a titolo di
donazione di apparecchiature e altri materiali dismessi da aziende sanitarie
locali, aziende ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di diritto pubblico e altre organizzazioni similari nazionali a
beneficio delle strutture sanitarie nei Paesi in via di sviluppo o in
transizione è promossa e coordinata dall’Alleanza degli ospedali italiani nel
mondo, di seguito denominata «Alleanza». Gli enti del Servizio sanitario
nazionale comunicano all’Alleanza, secondo modalità con essa preventivamente
definite, le informazioni relative alla
disponibilità delle attrezzature sanitarie in questione allegando il parere
favorevole della regione interessata.
287. L’Alleanza provvede, sulla
base delle informazioni acquisite, a
promuovere i necessari contatti per facilitare le donazioni nonchè a tenere un
inventario aggiornato delle attrezzature disponibili. L’Alleanza provvede,
altresì, alla produzione di un rapporto biennale sulle attività svolte
indirizzato al Ministero della salute e alla Conferenza dei Presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
288. Presso il Ministero della
salute, al fine di verificare che i finanziamenti siano effettivamente tradotti
in servizi per i cittadini, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza, è
realizzato un Sistema nazionale di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria
(SiVeAS), che si avvale delle funzioni svolte dal Nucleo di supporto per
l’analisi delle disfunzioni e la revisione organizzativa (SAR), di cui
all’articolo 2 del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, e all’articolo 4 della
legge 1º febbraio 1989, n. 37, ed a cui sono ricondotte le attività di cui
all’articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, del sistema di
garanzia di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,
del sistema di monitoraggio configurato dall’articolo 87 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dell’Agenzia per i servizi
sanitari regionali, nonchè del Comitato di cui all’articolo 9 della citata
intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005. Con decreto del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 31 marzo 2006, sono
definite le modalità di attuazione del SiVeAS.
289. Per le finalità di cui al
comma 288, il Ministero della salute può avvalersi, anche tramite specifiche
convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche
e strutture pubbliche o private, anche non nazionali, operanti nel campo della
valutazione degli interventi sanitari, nonchè di esperti nel numero massimo di
20 unità. Per la copertura dei relativi oneri è autorizzata la spesa di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
290. La Commissione unica sui
dispositivi medici, istituita dall’articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, oltre a svolgere i compiti previsti dal predetto articolo, esercita, su
richiesta del Ministro della salute o della Direzione generale dei farmaci e
dei dispositivi medici, funzioni consultive su qualsiasi questione concernente
i dispositivi medici.
291. Con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 31 marzo 2006,
sono definiti i criteri e le modalità di certificazione dei bilanci delle
aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli Istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, degli istituti
zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliere universitarie.
292. In coerenza con le risorse
programmate per il Servizio sanitario nazionale:
a) il Ministero della salute
promuove, attraverso le procedure di cui all’articolo 54 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e all’articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, una rimodulazione delle prestazioni comprese nei livelli
essenziali di assistenza, finalizzata ad incrementare qualitativamente e
quantitativamente l’offerta di prestazioni in regime ambulatoriale e,
corrispondentemente, decrementare l’offerta di prestazioni in regime di
ricovero ospedaliero;
b) in materia di assistenza
protesica, su proposta del Ministro della salute, si provvede alla modifica di
quanto già previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità
27 agosto 1999, n. 332, e dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 29 novembre 2001, in modo da prevedere che la fornitura di
prodotti monouso per stomizzati e incontinenti e per la prevenzione e cura
delle lesioni da decubito venga inserita nel livello essenziale di assistenza
integrativa e che sia istituito il repertorio dei presìdi protesici ed ortesici
erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale.
293. Per le finalità di cui al
comma 292, lettera a), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati le tipologie di
assistenza ed i servizi relativi alle aree di offerta del Piano sanitario
nazionale di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni.
294. I fondi destinati, mediante
aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e
periferici del Ministero della salute, a servizi e finalità di sanità pubblica
nonchè al pagamento di emolumenti di qualsiasi tipo comunque dovuti al
personale amministrato o di spese per servizi e forniture prestati agli uffici
medesimi, non sono soggetti ad esecuzione forzata.
295. All’articolo 48 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 10 è sostituito dal
seguente:
«10. Le risorse di cui al comma
8, lettere b) e c), affluiscono direttamente al bilancio dell’Agenzia»;
b) dopo il comma 10 sono inseriti
i seguenti:
«10-bis. Le entrate di cui
all’articolo 12, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541,
spettano per il 60 per cento all’Agenzia ed affluiscono direttamente al
bilancio della stessa.
10-ter. Le somme a carico delle
officine farmaceutiche di cui all’articolo 7, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni, spettano
all’Agenzia ed affluiscono direttamente al bilancio della stessa»;
c) dopo il comma 11 è inserito il
seguente:
«11-bis. Con effetto dal 1º
gennaio 2005, con decreto del Ministro della salute sono trasferiti in
proprietà all’Agenzia i beni mobili del Ministero della salute in uso
all’Agenzia medesima alla data 31 dicembre 2004».
296. Con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
disciplinate le modalità di versamento riferite all’attuazione di quanto
previsto al comma 295.
297. Al fine di potenziare le
funzioni istituzionali dell’AIFA finalizzate a garantire il monitoraggio in
tutte le sue componenti dell’andamento della spesa farmaceutica e il rispetto
dei tetti stabiliti dalla vigente legislazione, la dotazione organica
complessiva della medesima Agenzia è determinata dal 1º gennaio 2006 nel numero
di 190 unità, con oneri finanziari a carico del bilancio della stessa Agenzia.
La ripartizione della dotazione organica sarà determinata con successivo
provvedimento ai sensi degli articoli 6, comma 3, lettera c), e 10, comma 2,
lettera a), capoverso iii), del regolamento di cui al decreto del Ministro
della salute 20 settembre 2004, n. 245. Ai fini del coordinamento del
monitoraggio sull’andamento della spesa farmaceutica, l’AIFA trasmette al
Ministro della salute e al Ministro dell’economia e delle finanze una relazione
mensile.
298. Al comma 18 dell’articolo 48
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «al netto» sono sostituite
dalla seguente: «decurtate».
299. Le regioni che si sono
avvalse della facoltà di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, possono estendere il regime agevolato, deliberato nei confronti delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in materia di riduzione o
esenzione dell’imposta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
anche alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), succedute alle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
300. Al decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 37, al comma 1,
primo periodo, le parole: «di formazione-lavoro» sono sostituite dalle
seguenti: «di formazione specialistica»;
b) all’articolo 39:
1) il comma 2 è abrogato;
2) il comma 3 è sostituito dal
seguente:
«3. Il trattamento economico è
costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta
la durata del corso, e da una parte variabile, ed è determinato annualmente con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro
della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze, avuto riguardo
preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima
applicazione, per gli anni accademici 2006-2007 e 2007-2008, la parte variabile
non potrà eccedere il 15 per cento di quella fissa»;
3) dopo il comma 4 è aggiunto il
seguente:
«4-bis. Alla ripartizione ed
assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il
finanziamento della formazione dei medici specialisti per l’anno accademico di
riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di
concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle
finanze»;
c) all’articolo 41, il comma 2 è
sostituito dal seguente:
«2. A decorrere dall’anno
accademico 2006-2007, ai contratti di formazione specialistica si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 2, comma 26, primo periodo, della legge 8
agosto 1995, n. 335, nonchè le disposizioni di cui all’articolo 45 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326»;
d) all’articolo 46, il comma 1 è
sostituito dal seguente:
«1. Agli oneri recati dal titolo
VI del presente decreto legislativo si provvede nei limiti delle risorse
previste dall’articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e
dall’articolo 1 del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito dalla legge
8 maggio 2001, n. 188, destinate al finanziamento della formazione dei medici
specialisti, incrementate di 70 milioni di euro per l’anno 2006 e di 300
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2007»;
e) all’articolo 46, il comma 2 è
sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni di cui agli
articoli da 37 a 42 si applicano a decorrere dall’anno accademico 2006-2007. I
decreti di cui all’articolo 39, commi 3 e 4-bis, sono adottati nel rispetto del
limite di spesa di cui al comma 1. Fino all’anno accademico 2005- 2006 si
applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257».
301. I piani di investimento
immobiliare sono deliberati dall’INAIL sulla base delle finalità annualmente
individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro
della salute e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il
Ministro della salute, con proprio decreto, individua i singoli interventi di
edilizia sanitaria da realizzare in ciascun anno, in relazione alla
programmazione sanitaria nazionale e regionale. La realizzazione degli
interventi deliberati dall’INAIL è approvata dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
nel rispetto delle compatibilità degli obiettivi di finanza pubblica assunti
con il patto di stabilità e crescita.
302. Per favorire la ricerca
oncologica finalizzata alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, lo Stato
destina risorse aggiuntive e promuove un programma straordinario a carattere
nazionale per l’anno 2006, comprensivo anche di progetti di innovazione
tecnologica e di progetti di collaborazione internazionale.
303. Le linee generali del
programma di cui al comma 302, le modalità di attuazione e di raccordo con il
programma di ricerca sanitaria di cui all’articolo 12-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonchè
l’individuazione dei soggetti pubblici e privati attraverso cui il programma
straordinario è realizzato, sono adottate con decreto del Ministro della
salute, da emanare entro il 15 febbraio 2006.
304. Per la realizzazione del
programma straordinario a carattere nazionale di cui al comma 302 è autorizzata
la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2006, da assegnare ai soggetti
individuati ai sensi del decreto del Ministro della salute di cui al comma 303,
previa stipula di apposite convenzioni con il Ministero della salute.
305. Per favorire la ricerca
finalizzata alla sicurezza degli alimenti destinati all’uomo e agli animali,
nonchè sulla salute e il benessere degli animali, da realizzare da parte degli
Istituti zooprofilattici sperimentali, nell’ambito del programma di ricerca
sanitaria di cui all’articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, e dei relativi finanziamenti, è riservata,
per l’anno 2006, una quota di 10 milioni di euro.
306. Il comma 467 dell’articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.
307. Considerato che i farmaci di
automedicazione già dispongono di confezioni di dimensioni appropriate ai fini
terapeutici, al comma 1 dell’articolo 1-ter del decreto-legge 27 maggio 2005,
n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione dei farmaci di
automedicazione».
308. Per consentire all’ASSR di
far fronte, tempestivamente e compiutamente, ai compiti previsti dai commi 280
e 282 in materia di liste di attesa, e in particolare per l’attività di
supporto al Ministero della salute nel monitoraggio dei tempi di attesa, nonchè
ai compiti fissati dall’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e dalla citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, il Ministro della
salute può disporre presso l’Agenzia medesima, su richiesta della stessa, il
distacco fino a 10 unità di personale di ruolo del Ministero della salute,
senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il programma annuale
di attività dell’Agenzia prevede, negli anni 2006, 2007 e 2008, uno specifico
piano di lavoro per la realizzazione dei compiti di cui al presente comma,
senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
309. Al fine di assicurare, con
carattere di continuità, la realizzazione del programma di attività, connesso
allo specifico piano di lavoro finalizzato allo svolgimento dei compiti per la
riduzione delle liste di attesa, agli organi dell’Agenzia, di cui all’articolo
2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e successive modificazioni,
non si applica, limitatamente agli anni 2006, 2007 e 2008, l’articolo 6, comma
1, della legge 15 luglio 2002, n. 145.
310. Al fine di razionalizzare
l’utilizzazione delle risorse per l’attuazione del programma di edilizia
sanitaria di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni, gli accordi di programma sottoscritti dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 5-bis del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e
dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, decorsi diciotto mesi
dalla sottoscrizione, si intendono risolti, limitatamente alla parte relativa
agli interventi per i quali la relativa richiesta di ammissione al
finanziamento non risulti presentata al Ministero della salute entro tale
periodo temporale, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di
spesa. La presente disposizione si applica anche alla parte degli accordi di programma
relativa agli interventi per i quali la domanda di ammissione al finanziamento
risulti presentata, ma valutata non ammissibile al finanziamento entro
ventiquattro mesi dalla sottoscrizione degli accordi medesimi, nonchè alla
parte degli accordi relativa agli interventi ammessi al finanziamento per i
quali, entro nove mesi dalla relativa comunicazione alla regione o provincia
autonoma, gli enti attuatori non abbiano proceduto all’aggiudicazione dei
lavori, salvo proroga autorizzata dal Ministero della salute. Per gli accordi
aventi sviluppo pluriennale, i termini di cui al presente comma si intendono
decorrenti dalla data di inizio dell’annualità di riferimento prevista dagli
accordi medesimi per i singoli interventi.
311. Le risorse resesi disponibili
a seguito dell’applicazione di quanto disposto dal comma 310, sulla base di
periodiche ricognizioni effettuate con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono utilizzate per la
sottoscrizione di nuovi accordi di programma, nonchè per gli interventi
relativi alle linee di finanziamento per le strutture necessarie all’attività
liberoprofessionale intramuraria, per le strutture di radioterapia e per gli
interventi relativi agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
ai policlinici universitari, agli ospedali classificati, agli Istituti
zooprofilattici sperimentali e all’ISS, nel rispetto delle quote già assegnate
alle singole regioni o province autonome sul complessivo programma di cui all’articolo
20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.
312. In fase di prima attuazione,
su richiesta della regione o della provincia autonoma interessata, da
presentare entro il termine perentorio del 30 giugno 2006, con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può
essere disposto che la risoluzione degli accordi già sottoscritti, di cui al
comma 310, con la revoca dei corrispondenti impegni di spesa, sia limitata ad
una parte degli interventi previsti, corrispondente al 65 per cento delle
risorse revocabili. Entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, per l’utilizzo degli
importi corrispondenti agli impegni di spesa non revocati, la regione o la
provincia autonoma trasmette al Ministero della salute la richiesta di
ammissione al finanziamento dei relativi interventi.
313. Per l’attuazione di quanto
previsto dall’articolo 58 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di
incentivi per la ricerca farmaceutica, e nel rispetto dell’importo finanziario
fissato dal comma 2, lettera f), del medesimo articolo, con l’obiettivo di
favorire sul territorio nazionale investimenti in produzione, ricerca e
sviluppo nel settore farmaceutico, per il triennio 2006-2008, il Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta
dell’AIFA, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con proprio decreto provvede ad individuare i criteri generali per la
successiva stipulazione da parte dell’Agenzia medesima con le singole aziende
farmaceutiche di appositi accordi di programma che prevedono in particolare
l’attribuzione temporanea del «premio di prezzo» (premium price).
314. Gli accordi di programma di
cui al comma 313 determinano le attività e il piano di interventi da realizzare
da parte di ciascuna azienda, tenendo conto in particolare dei seguenti
criteri: apertura o potenziamento di siti di produzione sul territorio nazionale,
con il dettaglio di tutti i parametri e degli specifici indicatori; valore ed
incremento del numero di personale addetto alla ricerca in rapporto al
personale addetto al marketing; sviluppo di sperimentazioni cliniche di fase
I-II aventi in Italia il comitato coordinatore; numero ed incremento delle
procedure in cui l’Italia viene scelta dalle aziende farmaceutiche come Paese
guida per la registrazione dei farmaci innovativi nei Paesi dell’Unione
europea; valore ed incremento dell’export e dei relativi certificati di libera
vendita nel settore farmaceutico per le materie prime e per i prodotti finiti.
315. Sulla base degli impegni
definiti e verificabili di cui al comma 314, viene attribuito il premio di
prezzo, la cui entità non può superare il 10 per cento dell’impegno economico
derivante dagli investimenti, da riconoscere alle imprese destinatarie dell’accordo,
nell’ambito di una apposita procedura di negoziazione dei prezzi. Gli accordi
individuano, altresì, le procedure ed i soggetti responsabili per il
monitoraggio e la verifica dei risultati derivanti dall’attuazione degli
interventi programmati.
316. Per le medesime finalità,
l’intesa resa ai sensi delle norme vigenti da parte della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, per la determinazione del fabbisogno finanziario sanitario annuale per
i rispettivi anni per le singole regioni, nel rispetto del livello complessivo
di spesa per il Servizio sanitario nazionale di cui al comma 278, può fissare
un importo finanziario aggiuntivo a quello fissato dal comma 2, lettera f),
dell’articolo 58 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino ad un ammontare
complessivo per l’anno 2006 di 100 milioni di euro. A tal fine l’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre
1998, n. 448, è corrispondentemente ridotta.
317. All’articolo 58, comma 2,
lettera f), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole
da: «con decreto del Ministro della salute» fino a: «Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE),» sono soppresse.
318. Il contributo di cui alla
legge 23 settembre 1993, n. 379, è erogato in parti uguali direttamente agli
enti di formazione destinatari, con l’obbligo, per i medesimi, degli
adempimenti di rendicontazione come previsti dall’articolo 2 della medesima
legge.
319. Per gli anni dal 2002 fino
all’adozione dei provvedimenti di attuazione dell’articolo 119 della
Costituzione, il decreto di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, può apportare le modifiche alle specifiche
tecniche di cui all’allegato A) del medesimo decreto, al fine di rispettare le
quote annuali come determinate ai sensi del comma 320.
320. Per l’anno 2002 la quota di
cui all’articolo 7, comma 3, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000 è
ridotta del 5 per cento e, a decorrere dall’anno 2003, è ridotta di un
ulteriore 1,5 per cento per ogni anno. Le risorse rivenienti dalle predette
riduzioni annuali sono ripartite in base ai parametri di cui all’allegato A),
le cui specifiche tecniche possono essere modificate al fine di rispettare le
quote annuali determinate ai sensi del presente comma. A decorrere dall’anno
2003 la somma delle differenze positive fra gli importi attribuiti ai sensi
dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 56 del 2000 e l’ammontare dei
trasferimenti soppressi ai sensi dell’articolo 1 del medesimo decreto al netto
del gettito dell’addizionale regionale all’IRPEF e dell’accisa sulle benzine di
cui agli articoli 3 e 4 del richiamato decreto non può essere superiore a
quella riscontrata nel 2002, incrementata per ciascun anno di un importo pari
alla suddetta somma.
321. Alla definitiva
determinazione delle aliquote e delle compartecipazioni di cui agli articoli 2,
3 e 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, si provvede nel quadro
delle misure adottate per l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione;
conseguentemente, il fondo di garanzia di cui all’articolo 13 dello stesso
decreto legislativo n. 56 del 2000 è attribuito fino al predetto termine
tenendo conto che l’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF è commisurata
allo 0,9 per cento dall’anno 2004.
322. Le risorse finanziarie
dovute alle regioni a statuto ordinario in applicazione delle disposizioni
recate dai commi 319 e 320 sono corrisposte secondo un piano graduale definito
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo 2006.
323. Ai fini della determinazione
dell’aliquota provvisoria di cui all’articolo 5, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 56 del 2000 si tiene conto, dall’anno 2006, delle risorse
individuate ai sensi dell’articolo 6 dello stesso decreto legislativo n. 56 del
2000. Il comma 2 del citato articolo 6 è abrogato.
324. All’articolo 1, commi 58 e
59, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «dell’aliquota definitiva»
sono sostituite dalle seguenti: «dell’aliquota provvisoria».
325. Nel testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo l’articolo 102, è inserito il seguente:
«Art. 102-bis. – (Ammortamento
dei beni materiali strumentali per l’esercizio di alcune attività regolate). –
1. Le quote di ammortamento dei beni materiali strumentali per l’esercizio
delle seguenti attività regolate sono deducibili nella misura determinata dalle
disposizioni del presente articolo, ferma restando, per quanto non diversamente
stabilito, la disciplina dell’articolo 102:
a) distribuzione e trasporto di
gas naturale di cui all’articolo 2, comma 1, lettere n) e ii), del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE
relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
b) distribuzione di energia
elettrica e gestione della rete di trasmissione nazionale dell’energia
elettrica di cui all’articolo 2, commi 14 e 20, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni
per il mercato interno dell’energia elettrica.
2. Le quote di ammortamento del
costo dei beni materiali strumentali per l’esercizio delle attività regolate di
cui al comma 1 sono deducibili in misura non superiore a quella che si ottiene
dividendo il costo dei beni per la durata delle rispettive vite utili così come
determinate ai fini tariffari dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, e
riducendo il risultato del 20 per cento:
a) nelle tabelle 1 e 2, rubricate
“durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture“ ed allegate alle
delibere 29 luglio 2005, n. 166, e 29 settembre 2004, n. 170, prorogata con
delibera 30 settembre 2005, n. 206, rispettivamente per l’attività di trasporto
e distribuzione di gas naturale. Per i fabbricati iscritti in bilancio entro
l’esercizio in corso al 31 dicembre 2004 si assume una vita utile pari a 50
anni;
b) nell’appendice 1 della
relazione tecnica alla delibera 30 gennaio 2004, n. 5, per l’attività di
trasmissione e distribuzione di energia elettrica, rubricata “capitale
investito riconosciuto e vita utile dei cespiti“.
3. Per i beni di cui al comma 1,
la vita utile cui fare riferimento ai fini di cui al comma 2 decorre
dall’esercizio di entrata in funzione, anche se avvenuta presso precedenti
soggetti utilizzatori, e non si modifica per effetto di eventuali successivi
trasferimenti. Le quote di ammortamento del costo dei beni di cui al comma 1
sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene e, per
i beni ceduti o devoluti all’ente concessionario, fino al periodo d’imposta in
cui avviene il trasferimento e in proporzione alla durata del possesso.
4. Non è ammessa alcuna ulteriore
deduzione per ammortamento anticipato o per una più intensa utilizzazione dei
beni rispetto a quella normale del settore.
5. Le eventuali modifiche delle
vite utili di cui al comma 2, deliberate ai fini tariffari dall’Autorità per
l’energia elettrica e il gas successivamente all’entrata in vigore della
presente disposizione, rilevano anche ai fini della determinazione delle quote
di ammortamento deducibili.
6. In caso di beni utilizzati in
locazione finanziaria, indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, la
deduzione delle quote di ammortamento compete all’impresa utilizzatrice; alla
formazione del reddito imponibile di quella concedente concorrono
esclusivamente i proventi finanziari impliciti nei canoni di locazione
finanziaria determinati in ciascun esercizio nella misura risultante dal piano
di ammortamento finanziario.
7. Le disposizioni del presente
articolo si applicano esclusivamente ai beni classificabili nelle categorie
omogenee individuate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Per i beni
non classificabili in tali categorie continua ad applicarsi l’articolo 102.
8. Per i costi incrementativi
capitalizzati successivamente all’entrata in funzione dei beni di cui al comma
1 le quote di ammortamento sono determinate in base alla vita utile residua dei
beni».
326. Nell’articolo 16, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per i beni di cui all’articolo
102-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le indicazioni ivi
richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni
omogenee per anno di acquisizione e vita utile».
327. Le disposizioni
dell’articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto
dal comma 325, si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2005, ad eccezione di quelle del comma 6 dello
stesso articolo 102-bis che si applicano ai contratti di locazione finanziaria
la cui esecuzione inizia successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
328. È soppresso il secondo
periodo del comma 10 dell’articolo 11-quater del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248.
329. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2006 sono
aggiornati gli importi fissi delle sanzioni pecuniarie, anche penali.
L’attuazione del presente comma assicura entrate non inferiori a 100 milioni di
euro per l’anno 2006 e 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
330. Al fine di assicurare la
realizzazione di interventi volti al sostegno delle famiglie e della
solidarietà per lo sviluppo socio-economico, è istituito presso lo stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo, con una dotazione
finanziaria di 1.140 milioni di euro per l’anno 2006, destinata alle finalità
previste ai sensi della presente legge.
331. Per ogni figlio nato ovvero
adottato nell’anno 2005 è concesso un assegno pari ad euro 1.000.
332. Il medesimo assegno di cui
al comma 331 è concesso per ogni figlio nato nell’anno 2006, secondo o
ulteriore per ordine di nascita, ovvero adottato.
333. Il Ministero dell’economia e
delle finanze comunica per iscritto, entro il 15 gennaio 2006, la sede
dell’ufficio postale di zona presso il quale gli assegni possono essere
riscossi con riferimento all’assegno di cui al comma 331 e, previa verifica
dell’ordine di nascita, entro la fine del mese successivo a quello di nascita o
di adozione con riferimento all’assegno di cui al comma 332. Gli assegni
possono essere riscossi, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di
minori, dall’esercente la potestà sui figli di cui ai commi 331 e 332,
semprechè residente, cittadino italiano ovvero comunitario ed appartenente a un
nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all’anno 2004 ai fini
dell’assegno di cui al comma 331 e all’anno 2005 ai fini dell’assegno di cui al
comma 332, non superiore ad euro 50.000. Per nucleo familiare s’intende quello
di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993. La condizione
reddituale di cui al presente comma è autocertificata dall’esercente la
potestà, all’atto della riscossione dell’assegno, mediante riempimento e
sottoscrizione di apposita formula prestampata in calce alla comunicazione del
Ministero dell’economia e delle finanze, da verificare da parte dell’Agenzia
delle entrate secondo procedure definite convenzionalmente. Per l’attuazione
del presente comma il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento
dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro si avvale
di SOGEI Spa.
334. Per le finalità di cui ai
commi da 331 a 333 è autorizzata la spesa di 696 milioni di euro per l’anno
2006.
335. Limitatamente al periodo
d’imposta 2005, per le spese documentate sostenute dai genitori per il
pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo
complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli
stessi, spetta una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento,
secondo le disposizioni dell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni.
336. Per l’anno 2006 è istituito,
presso il Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 10
milioni di euro, un fondo per la concessione di garanzia di ultima istanza, in
aggiunta alle ipoteche ordinarie sugli immobili, agli intermediari finanziari
bancari e non bancari per la contrazione di mutui, diretti all’acquisto o alla
costruzione della prima casa di abitazione, da parte di soggetti privati che
rientrino nelle seguenti condizioni:
a) siano di età non superiore a
35 anni;
b) dispongano di un reddito
complessivo annuo, ai fini IRPEF, inferiore a 40.000 euro;
c) possano dimostrare di essere
in possesso di un contratto di lavoro a tempo determinato o di prestare lavoro
subordinato in base a una delle forme contrattuali previste dal decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
337. Per l’anno finanziario 2006,
ed a titolo iniziale e sperimentale, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a
titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per
mille dell’imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle
seguenti finalità:
a) sostegno del volontariato e
delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo
10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni,
nonchè delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionale, regionali e provinciali previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4,
della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni
riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) finanziamento della ricerca
scientifica e dell’università;
c) finanziamento della ricerca
sanitaria;
d) attività sociali svolte dal
comune di residenza del contribuente.
338. Resta fermo il meccanismo
dell’8 per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.
339. Le somme corrispondenti alla
quota di cui al comma 337 sono determinate sulla base degli incassi in conto
competenza relativi all’IRPEF, sulla base delle scelte espresse dai
contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.
340. Con decreto di natura non
regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e
le modalità del riparto delle somme stesse, sentite le Commissioni parlamentari
competenti relativamente alle finalità di cui al comma 337, lettera a). Il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alla riassegnazione ad apposite unità previsionali di base dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze delle somme affluite
all’entrata per essere destinate ad alimentare un apposito fondo.
341. Allo scopo di promuovere lo
sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, nell’ambito
degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica stipulati con gli Stati
Uniti d’America, il Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzato a
costituire una fondazione secondo le modalità da esso stabilite con proprio
decreto. Al relativo onere si provvede mediante riduzione della dotazione del
Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, per gli importi di 30 milioni di euro per l’anno 2006,
60 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008, e 180 milioni di euro per l’anno
2009, in coerenza con il punto 5.3.6 della delibera CIPE n. 35 del 27 maggio
2005.
342. Allo scopo di rafforzare la
caratteristica del territorio rivolto alla riduzione dei danni per l’uomo e le
cose da rischio sismico, idrogeologico-ambientale e vulcanico, mediante
l’individuazione di nuove tecnologie e metodologie avanzate, l’Istituto di
geofisica e vulcanologia (INGV) insieme al Centro di geomorfologia integrata
per l’area del Mediterraneo (CGIAM) provvedono alla predisposizione di
metodologie scientifiche innovative per la mitigazione dei rischi delle diverse
aree del territorio. A tale fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro
per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
343. Per indennizzare i
risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di
frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti
risarcito, è costituito, a decorrere dall’anno 2006, un apposito fondo nello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il fondo è
alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo loro versamento al
bilancio dello Stato.
344. Ai benefìci di cui al comma
343 sono ammessi anche i risparmiatori che hanno sofferto il predetto danno in
conseguenza del default dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina.
345. Il fondo è alimentato
dall’importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti
all’interno del sistema bancario nonchè del comparto assicurativo e
finanziario, definiti con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze; con lo stesso regolamento sono altresì
definite le modalità di rilevazione dei predetti conti e rapporti.
346. Al testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«Le cessioni degli stipendi,
salari, pensioni ed altri emolumenti di cui al presente testo unico hanno
effetto dal momento della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti, ad
esclusione delle pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Tale comunicazione può essere effettuata attraverso qualsiasi
forma, purchè recante data certa. Nel caso delle pensioni e degli altri
trattamenti previsti nel quarto comma è fatto salvo l’importo corrispondente al
trattamento minimo»;
b) all’articolo 5, primo comma, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le operazioni di prestito concesse ai
sensi del presente testo unico devono essere conformi a quanto previsto dalla
delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 4
marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2003, e
dalla vigente disciplina in materia di trasparenza delle condizioni
contrattuali per i servizi bancari, finanziari ed assicurativi»;
c) all’articolo 5, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«Qualora il debitore ceduto sia
una delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trova
applicazione il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per gli atti relativi
ai prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi, salari, pensioni e
altri emolumenti, secondo le modalità individuate dal decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 13-bis, comma 2, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80, da emanare entro dieci mesi dalla data di entrata in
vigore della stessa legge n. 80 del 2005»;
d) all’articolo 28, secondo
comma, le parole: «a decorrere dal primo del mese successivo a quello in cui ha
avuto luogo la comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «nei termini di
cui all’articolo 1, sesto comma»;
e) all’articolo 52, secondo
comma, le parole: «di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti:
«di cui al precedente e al presente comma»;
f) all’articolo 55, primo comma,
sono soppresse le parole: «38, primo e secondo comma,».
347. Con il medesimo decreto di
cui all’articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono altresì
stabilite le modalità di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate
dall’INPDAP, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, anche per i
pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle
gestioni pensionistiche del citato Istituto, ivi compresa l’iscrizione alla
gestione unitaria autonoma di cui all’articolo 1, comma 245, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, nonchè per i dipendenti o pensionati di enti e
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, iscritti ai fini
pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall’INPDAP.
348. A favore del Fondo per il
sostegno delle adozioni internazionali, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 152, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Con decreto di natura non regolamentare,
adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono determinati l’entità e i criteri del
rimborso, nonchè le modalità di presentazione delle istanze. In ogni caso, i
rimborsi non possono superare l’ammontare massimo di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
349. Per il finanziamento annuale
delle spese relative al coordinamento delle attività di contrasto dello
sfruttamento sessuale e dell’abuso sessuale dei minori di cui all’articolo 17
della legge 3 agosto 1998, n. 269, come rideterminato dall’articolo 80, comma
36, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata la spesa di 2 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
350. È istituito un Fondo
destinato alla realizzazione di progetti regionali per l’innovazione
tecnologica nel settore della sicurezza, con la dotazione di 2 milioni di euro
per l’anno 2006. Il Fondo di cui al periodo precedente è ripartito con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell’interno, sulla base dei progetti presentati dalle regioni entro il termine
perentorio del 31 gennaio 2006.
351. Gli articoli 9 e 10 della
tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del
Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
303 del 30 dicembre 1995, sono abrogati.
352. Nella tabella di cui
all’allegato B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, e successive modificazioni, relativa agli atti, documenti e
registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto, dopo il numero 27-ter è
aggiunto il seguente:
«27-quater. Istanze, atti e
provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni
industriali, di brevetti per modelli di utilità e di brevetti per modelli e
disegni ornamentali».
353. Sono integralmente
deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti per il
finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società
e dagli altri soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES) in
favore di università, fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma 3,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche,
degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni
regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto
statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica,
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro della salute,
ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, ivi compresi l’ISS e l’ISPESL, nonchè degli
enti parco regionali e nazionali.
354. Gli atti relativi ai
trasferimenti a titolo gratuito di cui al comma 353 sono esenti da tasse e
imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a
qualunque titolo e gli onorari notarili relativi agli atti di donazione
effettuati ai sensi del comma 353 sono ridotti del 90 per cento.
355. Al comma 2 dell’articolo 100
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è abrogata.
All’articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il comma 8 è abrogato.
356. All’articolo 38-quater,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo, sono
soppresse le parole: «recante anche l’indicazione degli estremi del passaporto
o di altro documento equipollente»;
b) nel terzo periodo, dopo le
parole: «restituito al cedente» sono inserite le seguenti: «, recante anche
l’indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da
apporre prima di ottenere il visto doganale».
357. È istituito, presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, il fondo per l’innovazione, la crescita
e l’occupazione, di seguito denominato «fondo», destinato a finanziare i
progetti individuati dal Piano per l’innovazione, la crescita e l’occupazione,
elaborato nel quadro del rilancio della Strategia di Lisbona deciso dal
Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005,
nonchè interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario.
358. Fermo quanto stabilito ai sensi
del comma 5, gli interventi e i progetti previsti ai sensi del comma 357
possono essere realizzati sui presupposti del reperimento delle necessarie
risorse finanziarie con successivi provvedimenti legislativi, e della
identificazione di ulteriori coperture finanziarie concordate e verificate con
la Commissione europea in termini di compatibilità con gli impegni comunitari
in sede di valutazione del programma italiano di stabilità e crescita.
359. Il fondo è ripartito
esclusivamente tra gli interventi individuati dal Piano di cui al comma 357,
nonchè tra gli interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario,
proposti dal Ministro della salute, con apposite delibere del CIPE, il quale
stabilisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi in base alle
risorse affluite al fondo, riservando il 15 per cento dell’importo da ripartire
agli interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario.
360. Le risorse finanziarie
assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma
6-bis dell’articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.
361. Nell’ambito del processo di
armonizzazione delle forme di contribuzione e della disciplina relativa alle
prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all’articolo 24 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, nonchè di riduzione del costo del lavoro, a
decorrere dal 1º gennaio 2006 è riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal
versamento dei contributi sociali alla predetta gestione nel limite massimo
complessivo di un punto percentuale.
362. L’esonero di cui al comma
361 opera prioritariamente a valere sull’aliquota contributiva per assegni per
il nucleo familiare e, nei confronti dei datori di lavoro operanti nei settori
per i quali l’aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare è
dovuta, tenuto conto dell’esonero stabilito dall’articolo 120 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, in misura inferiore a un punto percentuale, a valere
anche sui versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro
alla gestione di cui al comma 361, prioritariamente considerando i contributi
per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al
Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 2
della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nonchè il
contributo di cui all’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978,
n. 845.
363. Per i contributi
previdenziali e i premi assicurativi relativi al sisma del 1990 riguardanti le
imprese delle province di Catania, Siracusa e Ragusa il cui termine è stato
prorogato al 30 giugno 2006 dall’articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, il termine di versamento di cui al secondo periodo del comma 17
dell’articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è fissato al 30 settembre
2006 e il termine per la rateizzazione di cui al terzo periodo del medesimo
comma 17 è fissato al 1º ottobre 2006.
364. La misura dei premi
assicurativi dovuti all’INAIL è rideterminata, ai sensi dell’articolo 3 del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in misura corrispondente al
relativo rischio medio nazionale tenuto conto dell’andamento infortunistico
delle singole gestioni e dell’attuazione della normativa in tema di prevenzione
degli infortuni sul lavoro, nonchè degli oneri
che concorrono alla determinazione dei tassi di premi, in maniera tale da
garantire comunque l’equilibrio finanziario complessivo delle gestioni senza
effetti sui saldi di finanza pubblica.
365. La rideterminazione di cui
al comma 364 è disposta in presenza di variazioni dei parametri di riferimento
rilevate entro il 30 giugno di ciascun anno. In sede di prima applicazione, si
provvede ai sensi del comma 364 con delibera dell’istituto, approvata con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 28 febbraio 2006.
366. Ai fini dell’applicazione
dei commi da 367 a 372, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro delle
politiche agricole e forestali, con il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e con il Ministro per l’innovazione e le
tecnologie, sono definite le caratteristiche e le modalità di individuazione
dei distretti produttivi, quali libere aggregazioni di imprese articolate sul
piano territoriale e sul piano funzionale, con l’obiettivo di accrescere lo
sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l’efficienza
nell’organizzazione e nella produzione, secondo princìpi di sussidiarietà
verticale ed orizzontale, anche individuando modalità di collaborazione con le
associazioni imprenditoriali.
367. L’adesione da parte di
imprese industriali, dei servizi, turistiche ed agricole e della pesca è
libera.
368. Ai distretti produttivi si
applicano le seguenti disposizioni:
a) fiscali:
1) le imprese appartenenti a
distretti di cui al comma 366 possono congiuntamente esercitare l’opzione per
la tassazione di distretto ai fini dell’applicazione dell’IRES;
2) si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 117 e seguenti del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alla tassazione di gruppo delle
imprese residenti;
3) tra i soggetti passivi
dell’IRES di cui all’articolo 73, comma 1, lettera b), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono compresi i distretti di cui al comma 366, ove sia esercitata
l’opzione per la tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372;
4) il reddito imponibile del
distretto comprende quello delle imprese che vi appartengono, che hanno contestualmente
optato per la tassazione unitaria;
5) la determinazione del reddito
unitario imponibile, nonchè dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli
enti locali, viene operata su base concordataria per almeno un triennio, in
base alle disposizioni dei numeri seguenti;
6) fermo il disposto dei numeri
precedenti, ed anche indipendentemente dall’esercizio dell’opzione per la
tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di cui al comma 366 possono
concordare in via preventiva e vincolante con l’Agenzia delle entrate per la
durata di almeno un triennio il volume delle imposte dirette di competenza
delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio, avuto riguardo alla
natura, tipologia ed entità delle imprese stesse, alla loro attitudine alla
contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base
presuntiva;
7) la ripartizione del carico
tributario tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede
in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di
princìpi di mutualità;
8) non concorrono a formare la
base imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le imprese
appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o
attribuiti;
9) i parametri oggettivi per la
determinazione delle imposte di cui al numero 6) vengono determinati dalla
Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie interessate e degli
organismi rappresentativi dei distretti;
10) resta fermo da parte delle
imprese appartenenti al distretto l’assolvimento degli ordinari obblighi e
adempimenti fiscali e l’applicazione delle disposizioni penali tributarie. In
caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo
di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la
determinazione e l’aggiornamento degli elementi di cui al numero 6);
11) i distretti di cui al comma
366 possono concordare in via preventiva e vincolante con gli enti locali
competenti per la durata di almeno un triennio il volume dei tributi,
contributi ed altre somme da versare dalle imprese appartenenti in ciascun
anno;
12) la determinazione di quanto
dovuto è operata tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle
imprese, con l’obiettivo di stimolare la crescita economica e sociale dei
territori interessati. In caso di opzione per la tassazione distrettuale
unitaria, l’ammontare dovuto è determinato in cifra unica annuale per il
distretto nel suo complesso;
13) criteri generali per la
determinazione di quanto dovuto in base al concordato vengono determinati dagli
enti locali interessati, previa consultazione delle categorie interessate e
degli organismi rappresentativi dei distretti;
14) la ripartizione del carico
tributario derivante dall’attuazione del numero 7) tra le imprese interessate è
rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità
di trattamento, sulla base di princìpi di mutualità;
15) in caso di osservanza del
concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio,
prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione di quanto
dovuto in base al concordato;
b) amministrative:
1) al fine di favorire la massima
semplificazione ed economicità per le imprese che aderiscono ai distretti, le
imprese aderenti possono intrattenere rapporti con le pubbliche amministrazioni
e con gli enti pubblici, anche economici, ovvero dare avvio presso gli stessi a
procedimenti amministrativi per il tramite del distretto di cui esse fanno
parte. In tal caso, le domande, richieste, istanze ovvero qualunque altro atto
idoneo ad avviare ed eseguire il rapporto ovvero il procedimento
amministrativo, ivi incluse, relativamente a quest’ultimo, le fasi
partecipative del procedimento, qualora espressamente formati dai distretti nell’interesse
delle imprese aderenti si intendono senz’altro riferiti, quanto agli effetti,
alle medesime imprese; qualora il distretto dichiari altresì di avere
verificato, nei riguardi delle imprese aderenti, la sussistenza dei presupposti
ovvero dei requisiti, anche di legittimazione, necessari, sulla base delle
leggi vigenti, per l’avvio del procedimento amministrativo e per la
partecipazione allo stesso, nonchè per la sua conclusione con atto formale
ovvero con effetto finale favorevole alle imprese aderenti, le pubbliche
amministrazioni e gli enti pubblici provvedono senza altro accertamento nei
riguardi delle imprese aderenti. Nell’esercizio delle attività previste dal
presente numero, i distretti comunicano anche in modalità telematica con le
pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che accettano di comunicare, a
tutti gli effetti, con tale modalità. I distretti possono accedere, sulla base
di apposita convenzione, alle banche dati formate e detenute dalle pubbliche
amministrazioni e dagli enti pubblici. Con decreto di natura non regolamentare
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni
del presente numero;
2) al fine di facilitare
l’accesso ai contributi erogati a qualunque titolo sulla base di leggi
regionali, nazionali o di disposizioni comunitarie, le imprese che aderiscono
ai distretti di cui al comma 366 possono presentare le relative istanze ed
avviare i relativi procedimenti amministrativi, anche mediante un unico
procedimento collettivo, per il tramite dei distretti medesimi che forniscono
consulenza ed assistenza alle imprese stesse e che possono, qualora le imprese
siano in possesso dei requisiti per l’accesso ai citati contributi,
certificarne il diritto. I distretti possono altresì provvedere, ove
necessario, a stipulare apposite convenzioni, anche di tipo collettivo con gli
istituti di credito ed intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui
all’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni, volte alla prestazione della garanzia
per l’ammontare della quota dei contributi soggetti a rimborso. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono
stabilite le modalità applicative della presente disposizione;
3) i distretti hanno la facoltà
di stipulare, per conto delle imprese, negozi di diritto privato secondo le
norme in materia di mandato di cui agli articoli 1703 e seguenti del codice
civile;
c) finanziarie:
1) al fine di favorire il
finanziamento dei distretti e delle relative imprese, con regolamento del
Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle attività
produttive e la CONSOB, sono individuate le semplificazioni, con le relative
condizioni, alle disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, applicabili
alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti concessi da una
pluralità di banche o intermediari finanziari alle imprese facenti parte del
distretto e ceduti ad un’unica società cessionaria;
2) con il regolamento di cui al
numero 1) vengono individuate le condizioni e le garanzie a favore dei soggetti
cedenti i crediti di cui al numero 1) in presenza delle quali tutto o parte del
ricavato dell’emissione dei titoli possa essere destinato al finanziamento
delle iniziative dei distretti e delle imprese dei distretti beneficiarie dei
crediti oggetto di cessione;
3) le disposizioni di cui
all’articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, si applicano anche ai
crediti delle banche nei confronti delle imprese facenti parte dei distretti,
alle condizioni stabilite con il regolamento di cui al numero 1);
4) le banche e gli altri
intermediari che hanno concesso crediti ai distretti o alle imprese facenti
parte dei distretti e che non procedono alla relativa cartolarizzazione o alle
altre operazioni di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, possono, in aggiunta
agli accantonamenti previsti dalle norme vigenti, effettuare accantonamenti
alle condizioni stabilite con il regolamento di cui al numero 1);
5) al fine di favorire l’accesso
al credito e il finanziamento dei distretti e delle imprese che ne fanno parte,
con particolare riferimento ai progetti di sviluppo e innovazione, il Ministro
dell’economia e delle finanze adotta o propone le misure occorrenti per:
5.1) assicurare il riconoscimento
della garanzia prestata dai confidi quale strumento di attenuazione del rischio
di credito ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi,
in vista del recepimento del Nuovo accordo di Basilea;
5.2) favorire il rafforzamento
patrimoniale dei confidi e la loro operatività; anche a tal fine i fondi di
garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell’articolo 13 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, possono essere destinati anche alla prestazione di
servizi ai confidi soci ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale di cui all’articolo
107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385;
5.3) agevolare la costituzione di
idonee agenzie esterne di valutazione del merito di credito dei distretti e
delle imprese che ne fanno parte, ai fini del calcolo dei requisiti
patrimoniali delle banche nell’ambito del metodo standardizzato di calcolo dei
requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo
accordo di Basilea;
5.4) favorire la costituzione, da
parte dei distretti, con apporti di soggetti pubblici e privati, di fondi di
investimento in capitale di rischio delle imprese che fanno parte del
distretto;
d) per la ricerca e lo sviluppo:
1) al fine di accrescere la
capacità competitiva delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali,
attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle relative applicazioni
industriali, è costituita l’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per
l’innovazione, di seguito denominata «Agenzia»;
2) l’Agenzia promuove
l’integrazione fra il sistema della ricerca ed il sistema produttivo attraverso
l’individuazione, valorizzazione e diffusione di nuove conoscenze, tecnologie,
brevetti ed applicazioni industriali prodotti su scala nazionale ed
internazionale;
3) l’Agenzia stipula convenzioni
e contratti con soggetti pubblici e privati che ne condividono le finalità;
4) l’Agenzia è soggetta alla
vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri che, con propri decreti
di natura non regolamentare, sentiti il Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero delle
attività produttive, nonchè il Ministro per lo sviluppo e la coesione
territoriale ed il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, se nominati,
definisce criteri e modalità per lo svolgimento delle attività istituzionali.
Lo statuto dell’Agenzia è soggetto all’approvazione della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
369. Le norme in favore dei
distretti produttivi di cui al comma 366 si applicano anche ai distretti rurali
e agro-alimentari di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, ai sistemi produttivi, ai sistemi produttivi locali, distretti
industriali e consorzi di sviluppo industriale definiti ai sensi dell’articolo
36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonchè ai consorzi per il commercio
estero di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83.
370. Al comma 3 dell’articolo 23
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte le seguenti
parole: «anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi
di sviluppo industriale di cui all’articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre
1991, n. 317».
371. Fatta salva la compatibilità
con la normativa comunitaria, le disposizioni di cui ai commi da 366 a 372
trovano applicazione in via sperimentale nei riguardi di uno o più distretti
individuati con il decreto di cui al comma 366. Ultimata la fase sperimentale,
l’applicazione delle predette disposizioni è in ogni caso realizzata
progressivamente.
372. Dall’attuazione dei commi da
366 a 371 non devono derivare oneri superiori a 50 milioni di euro annui a
decorrere dal 2006.
373. In considerazione del contenzioso
in essere, relativamente alla rete nazionale di trasporto del gas naturale, la
scadenza di cui al comma 4 dell’articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto
2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n.
290, è prorogata al 31 dicembre 2008.
374. Il comma 8 dell’articolo 44
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dai seguenti:
«8. A decorrere dal 1º gennaio
2006 le domande di iscrizione e annotazione nel registro delle imprese e nel
REA presentate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
dalle imprese artigiane, nonchè da quelle esercenti attività commerciali di cui
all’articolo 1, commi 202 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini
dell’iscrizione agli enti previdenziali e del pagamento dei contributi agli
stessi dovuti.
8-bis. Per le finalità di cui al
comma 8, il Ministero delle attività produttive integra la modulistica in uso
con gli elementi indispensabili per l’attivazione automatica dell’iscrizione
agli enti previdenziali, secondo le indicazioni da essi fornite. Le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, attraverso il loro sistema informatico,
trasmettono agli enti previdenziali le risultanze delle nuove iscrizioni,
nonchè le cancellazioni e le variazioni relative ai soggetti tenuti all’obbligo
contributivo, secondo modalità di trasmissione dei dati concordate dalle parti.
Entro trenta giorni dalla data della trasmissione, gli enti previdenziali
notificano agli interessati l’avvenuta iscrizione e richiedono il pagamento dei
contributi dovuti ovvero notificano agli interessati le cancellazioni e le
variazioni intervenute. Entro il 30 giugno 2006 le procedure per tali
iscrizioni ed annotazioni sono rese disponibili per il tramite della
infrastruttura tecnologica del portale www.gov.it.
8-ter. A decorrere dal 1º gennaio
2006 i soggetti interessati dalle disposizioni del presente articolo, comunque
obbligati al pagamento dei contributi, sono esonerati dall’obbligo di
presentare apposita richiesta di iscrizione agli enti previdenziali. Entro
l’anno 2007 gli enti previdenziali allineano i propri archivi alle risultanze
del registro delle imprese anche in riferimento alle domande di iscrizione,
cancellazione e variazione prodotte anteriormente al 1º gennaio 2006.
8-quater. Le disposizioni di cui
ai commi 8, 8-bis e 8-ter non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato».
375. Al fine di completare il
processo di revisione delle tariffe elettriche, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle
attività produttive, adottato d’intesa con i Ministri dell’economia e delle
finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i criteri per
l’applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti economicamente
svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della fascia di
protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate.
376. Con l’obiettivo di sostenere
lo sviluppo economico del Mezzogiorno è costituita, in forma di società per
azioni, la Banca del Mezzogiorno, di seguito denominata «Banca». Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il decreto di
cui al comma 377, è istituito il comitato promotore con il compito di dare
attuazione a quanto previsto dal presente comma.
377. In armonia con la normativa
comunitaria e con il testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono
disciplinati:
a) lo statuto della Banca,
ispirato ai princìpi già contenuti negli statuti dei banchi meridionali e
insulari;
b) il capitale della Banca, in
maggioranza privato e aperto, secondo le ordinarie procedure e con criteri di
trasparenza, all’azionariato popolare diffuso, con previsione di un privilegio
patrimoniale per i vecchi soci dei banchi meridionali. Stato, regioni, province,
comuni, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, altri enti e
organismi hanno la funzione di soci fondatori;
c) le modalità per provvedere,
attraverso trasparenti offerte pubbliche, all’acquisizione di marchi e di
denominazioni, entro i limiti delle necessità operative della stessa Banca, di
rami di azienda già appartenuti ai banchi meridionali e insulari;
d) le modalità di accesso della
Banca ai fondi e ai finanziamenti internazionali, in particolare con
riferimento alle risorse prestate da organismi sopranazionali per lo sviluppo
delle aree geografiche sottoutilizzate.
378. È autorizzata la spesa di 5
milioni di euro per l’apporto al capitale della Banca da parte dello Stato,
quale soggetto fondatore.
379. All’articolo 2, comma 1, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera g), prima della
parola: «strumenti» sono inserite le seguenti: «prodotti e»;
b) alla lettera h), dopo la
parola: «titoli» sono inserite le seguenti: «e prodotti finanziari».
380. All’articolo 3, comma 1,
lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 2003, n. 398, prima della parola: «strumenti» sono inserite le
seguenti: «prodotti e».
381. Al fine di favorire i
processi di privatizzazione e la diffusione dell’investimento azionario, gli
statuti delle società nelle quali lo Stato detenga una partecipazione rilevante
possono prevedere l’emissione di strumenti finanziari partecipativi, ai sensi
dell’articolo 2346, sesto comma, del codice civile, ovvero creare categorie di
azioni, ai sensi dell’articolo 2348 del codice civile, anche a seguito di
conversione di parte delle azioni esistenti, che attribuiscono all’assemblea
speciale dei relativi titolari il diritto di richiedere l’emissione, a favore
dei medesimi, di nuove azioni, anche al valore nominale, o di nuovi strumenti
finanziari partecipativi muniti di diritti di voto nell’assemblea ordinaria e
straordinaria, nella misura determinata dallo statuto, anche in relazione alla
quota di capitale detenuta all’atto dell’attribuzione del diritto. Gli
strumenti finanziari e le azioni che attribuiscono i diritti previsti dal
presente comma possono essere emessi a titolo gratuito a favore di tutti gli
azionisti ovvero, a pagamento, a favore di uno o più azionisti, individuati
anche in base all’ammontare della partecipazione detenuta; i criteri per la
determinazione del prezzo di emissione sono determinati in via generale con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sentita la CONSOB. Tutti gli strumenti finanziari e le azioni
di cui al presente comma godono di un diritto limitato di partecipazione agli
utili o alla suddivisione dell’attivo residuo in sede di liquidazione e la
relativa emissione può essere fatta in deroga all’articolo 2441 del codice
civile.
382. Le deliberazioni
dell’assemblea che creano le categorie di azioni o di strumenti finanziari di
cui al comma 381, nonchè quelle di cui al comma 384, non danno diritto al
recesso.
383. Le clausole statutarie
introdotte ai sensi dei commi 381 e 384 sono modificabili con le maggioranze
previste per l’approvazione delle modificazioni statutarie, e sono inefficaci
in mancanza di approvazione da parte dell’assemblea speciale dei titolari delle
azioni o degli strumenti finanziari di cui ai commi da 381 a 384.
384. Lo statuto delle società che
fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere, con le
maggioranze previste per l’approvazione delle modificazioni statutarie, che
l’efficacia delle deliberazioni di modifica delle clausole introdotte ai sensi
dell’articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, dopo il triennio previsto
dal comma 3 del citato articolo, sia subordinata all’approvazione da parte
dell’assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti finanziari
di cui al comma 381. In tal caso non si applica il secondo periodo del citato
comma 3. Con l’approvazione comunitaria delle disposizioni previste dai commi
da 381 a 383 e le modifiche statutarie apportate in esecuzione di quanto
disposto ai sensi dei medesimi commi cessa di avere effetto l’articolo 3 del
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 1994, n. 474.
385. Gli importi delle sanzioni
amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991,
n. 197, dell’articolo 7 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, nonchè
relative a violazioni valutarie previste dal testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e gli importi delle sanzioni
pecuniarie irrogate alle banche e agli intermediari finanziari ai sensi della
legge 7 marzo 1996, n. 108, eccedenti rispetto alla media dei medesimi importi
riscossi nel biennio 2002-2003, attestati dal Ministero dell’economia e delle
finanze, sono destinati al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura di
cui all’articolo 15 della citata legge n. 108 del 1996.
386. Gli organismi assegnatari
dei contributi erogati a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 385,
entro sei mesi dalla cessazione dell’attività, scioglimento, liquidazione o
cancellazione dagli elenchi ovvero nel caso di mancato utilizzo per le finalità
previste dei contributi assegnati per due esercizi consecutivi e senza
giustificato motivo, devono restituire il contributo non impegnato mediante
versamento del relativo importo al bilancio dello Stato per essere
successivamente riassegnato al capitolo di gestione del Fondo per la
prevenzione del fenomeno dell’usura per una successiva assegnazione in favore
degli aventi diritto, in conformità alla disciplina vigente. Per le somme
impegnate la restituzione dovrà avvenire entro sei mesi dal rimborso dei
prestiti garantiti, al netto delle insolvenze. Anche dopo la scadenza di tale
termine, devono essere restituite le somme eventualmente recuperate, dopo
l’escussione delle garanzie.
387. L’esercizio delle funzioni
attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro
in materia di sanzioni antiriciclaggio, riscossione delle medesime e
contenzioso può essere delegato alle Direzioni provinciali dei servizi vari.
388. All’articolo 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 71, è inserito il seguente:
«71-bis. I soggetti di cui al
comma 71 devono inoltre verificare che l’incremento del valore nominale delle
nuove passività non superi di 5 punti percentuali il valore nominale di quella
preesistente. In carenza di tale ulteriore condizione, il rifinanziamento non
deve essere effettuato, fermo restando che all’atto della rinegoziazione dei
mutui deve essere applicata la commissione onnicomprensiva sul debito residuo,
in termini percentuali, secondo le condizioni previste dal sistema bancario».
389. All’articolo 7-bis, comma 4,
della legge 30 aprile 1999, n. 130, e successive modificazioni, le parole: «67,
terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «67, quarto comma».
390. L’autenticazione degli atti
e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione o la costituzione di
diritti di garanzia sui veicoli è effettuata dai dirigenti del comune di
residenza del venditore, ai sensi dell’articolo 107 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dai funzionari di cancelleria in
servizio presso gli uffici giudiziari appartenenti al distretto di corte d’appello
di residenza del venditore, dai funzionari degli uffici del Dipartimento per i
trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonchè
dai funzionari del pubblico registro automobilistico gestito dall’Automobile
Club d’Italia (ACI) o dai titolari delle agenzie automobilistiche autorizzate
ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, presso le quali è stato attivato lo
sportello telematico dell’automobilista di cui all’articolo 2 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358,
gratuitamente, o da un notaio iscritto all’albo.
391. Con decreto di natura non
regolamentare adottato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con il Ministero dell’economia e delle finanze,
con il Ministero della giustizia e con il Ministero dell’interno, sono
disciplinate le concrete modalità applicative dell’attività di cui al comma 390
da parte dei soggetti ivi elencati anche ai fini della progressiva attuazione
delle disposizioni di cui al medesimo comma 390.
392. All’articolo 3 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80, i commi 4, 5 e 6 sono abrogati.
393. Dopo il comma 3-bis
dell’articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive
modificazioni, sono aggiunti i seguenti:
«3-ter. Ferme restando le
procedure di gara ad evidenza pubblica già avviate o concluse, le regioni
possono disporre una eventuale proroga dell’affidamento, fino a un massimo di
un anno, in favore di soggetti che, entro il termine del periodo transitorio di
cui al comma 3-bis, soddisfino una delle seguenti condizioni:
a) per le aziende partecipate da
regioni o enti locali, sia avvenuta la cessione, mediante procedure ad evidenza
pubblica, di una quota di almeno il 20 per cento del capitale sociale ovvero di
una quota di almeno il 20 per cento dei servizi eserciti a società di capitali,
anche consortili, nonchè a cooperative e consorti, purchè non partecipate da
regioni o da enti locali;
b) si sia dato luogo ad un nuovo
soggetto societario mediante fusione di almeno due società affidatarie di
servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale ovvero alla
costituzione di una società consortile, con predisposizione di un piano industriale
unitario, di cui siano soci almeno due società affidatarie di servizio di
trasporto pubblico locale nel territorio nazionale. Le società interessate
dalle operazioni di fusione o costituzione di società consortile devono operare
all’interno della medesima regione ovvero in bacini di traffico uniti da
contiguità territoriale in modo tale che tale nuovo soggetto unitario risulti
affidatario di un maggiore livello di servizi di trasporto pubblico locale,
secondo parametri di congruità definiti dalle regioni.
3-quater. Durante i periodi di
cui ai commi 3-bis e 3-ter, i servizi di trasporto pubblico regionale e locale
possono continuare ad essere prestati dagli attuali esercenti, comunque
denominati. A tali soggetti gli enti locali affidanti possono integrare il
contratto di servizio pubblico già in essere ai sensi dell’articolo 19 in modo
da assicurare l’equilibrio economico e attraverso il sistema delle
compensazioni economiche di cui al regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio,
del 26 giugno 1969, e successive modificazioni, ai sensi e per gli effetti di
quanto stabilito all’articolo 17. Nei medesimi periodi, gli affidatari dei
servizi, sulla base degli indirizzi degli enti affidanti, provvedono, in
particolare:
a) al miglioramento delle
condizioni di sicurezza, economicità ed efficacia dei servizi offerti nonchè
della qualità dell’informazione resa
all’utenza e dell’accessibilità ai servizi in termini di frequenza, velocità
commerciale, puntualità ed affidabilità;
b) al miglioramento del servizio
sul piano della sostenibilità ambientale;
c) alla razionalizzazione
dell’offerta dei servizi di trasporto, attraverso integrazione modale in
ottemperanza a quanto previsto al comma 3-quinquies.
3-quinquies. Le disposizioni di
cui ai commi 3-bis e 3-quater si applicano anche ai servizi automobilistici di
competenza regionale. Nello stesso periodo di cui ai citati commi, le regioni e
gli enti locali promuovono la razionalizzazione delle reti anche attraverso
l’integrazione dei servizi su gomma e su ferro individuando sistemi di
tariffazione unificata volti ad integrare le diverse modalità di trasporto.
3-sexies. I soggetti titolari
dell’affidamento dei servizi ai sensi dell’articolo 113, comma 5, lettera c),
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come
modificato dall’articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, provvedono ad affidare, con procedure ad evidenza pubblica, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una
quota di almeno il 20 per cento dei servizi eserciti a soggetti privati o a
società, purchè non partecipate dalle medesime regioni o dagli stessi enti
locali affidatari dei servizi.
3-septies. Le società che
fruiscono della ulteriore proroga di cui ai commi 3-bis e 3-ter per tutta la
durata della proroga stessa non possono partecipare a procedure ad evidenza
pubblica attivate sul resto del territorio nazionale per l’affidamento di servizi».
394. Al comma 3-bis dell’articolo
18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le parole: «31 dicembre
2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
395. Al comma 55 dell’articolo 13
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «fino a non oltre tre anni
dalla stessa data» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre cinque
anni dalla stessa data».
396. All’articolo 22, comma 1,
primo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, dopo le parole:
«delle piccole e medie imprese», sono aggiunte le seguenti: «nonchè le attività
relative alla promozione commerciale all’estero del settore turistico al fine
di incrementare i flussi turistici verso l’Italia».
397. All’articolo 2, primo comma,
del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 1981, n. 394, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«nonchè a fronte di attività relative alla promozione commerciale all’estero
del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l’Italia».
398. Per il sostegno del settore
turistico, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2006. Con
decreto del Ministero delle attività produttive si provvede all’attuazione del
presente comma.
399. Al testo unico di cui al
regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 95, primo comma,
alinea, dopo le parole: «da cooperative» sono inserite le seguenti: «, oltre
quelli prescritti dall’articolo 31»;
b) all’articolo 95, primo comma,
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) la residenza anagrafica o
attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni
nell’ambito territoriale ove è localizzato l’alloggio, ove per ambito
territoriale si prende a riferimento quello individuato dalle delibere
regionali di programmazione».
400. Ai fini del concorso al
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti nel patto di
stabilità e crescita, favorendo la dismissione di immobili non adibiti ad uso
abitativo attribuiti in forza di legge ad enti privati e fondazioni, compresi
gli enti morali, e non più utili al perseguimento delle esigenze istituzionali,
la cessione degli stessi comporta l’applicazione dell’articolo 29, comma 1,
terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e fa venire meno
l’eventuale vincolo di destinazione precedentemente previsto. Restano fermi in
ogni caso l’osservanza delle prescrizioni urbanistiche vigenti, nonchè gli
eventuali vincoli storici, artistici, culturali, architettonici e paesaggistici
sui predetti beni. A tal fine, all’atto della cessione, il cedente provvede
all’istanza di cui all’articolo 12, comma 2, del codice dei beni culturali e
del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
401. La limitazione di cui al
comma 187 non si applica al personale impiegato per far fronte alle emergenze
sanitarie e, in particolare, a quello previsto dall’articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 ottobre 1996, n. 532, e dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1º
ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
2005, n. 244.
402. Per garantire lo svolgimento
dei compiti connessi alla prevenzione e alla lotta contro l’influenza aviaria e
le emergenze connesse alle malattie degli animali, il Ministero della salute è
autorizzato a convertire in rapporti di lavoro a tempo determinato di durata
triennale gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa conferiti,
ai sensi del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1996, n. 532, ai veterinari, chimici e
farmacisti attualmente impegnati nei posti di ispezione frontaliera (PIF),
negli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) e
presso gli uffici centrali del Ministero della salute, previo superamento di
un’apposita prova per l’accertamento di idoneità.
403. Per far fronte alle
emergenze sanitarie connesse al controllo dell’influenza aviaria è consentita,
per l’anno 2006, la deroga alle limitazioni di cui al comma 198 per
l’assunzione nei servizi veterinari degli enti del Servizio sanitario nazionale
di un numero complessivo massimo a livello nazionale di 300 unità di personale
veterinario e tecnico a tempo determinato. Tale deroga è subordinata alla
preventiva definizione di apposito accordo sancito dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, per il riparto tra le regioni delle predette unità di personale e per la
definizione delle misure compensative aggiuntive rispetto a quelle previste dai
commi da 198 a 206 da adottare ai fini del rispetto del livello complessivo di
spesa per il Servizio sanitario nazionale di cui al comma 278.
404. I progetti dell’Istituto nazionale
per la fauna selvatica, finanziati con fondi non provenienti da contributi
dello Stato, sono esclusi dalle limitazioni della spesa pubblica.
405. Il Fondo bieticolo nazionale
di cui all’articolo 3 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, è incrementato della
somma di 10 milioni di euro per l’anno 2006.
406. In considerazione
dell’accresciuta complessità delle funzioni e del maggior numero di compiti di
coordinamento delle attività regionali, individuati dai decreti legislativi
emanati in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante
delega al Governo per la modernizzazione dei settori dell’agricoltura, della
pesca, dell’acquacoltura, dell’alimentazione e delle foreste, le risorse
destinate al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi
istituzionali del Ministero delle politiche agricole e forestali, ivi compresi
quelli inerenti l’attività dell’Ispettorato centrale repressione frodi, sono incrementate
di euro 1.550.000 a partire dall’anno 2006.
407. All’onere derivante
dall’attuazione del comma 406 si provvede, a decorrere dall’anno 2006, mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 36
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui
all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
408. Al comma 5 dell’articolo 48
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera f) è inserita la
seguente:
«f-bis) procedere, in caso di
superamento del tetto di spesa di cui al comma 1, ad integrazione o in
alternativa alle misure di cui alla lettera f), ad una temporanea riduzione del
prezzo dei farmaci comunque dispensati o impiegati dal Servizio sanitario nazionale,
nella misura del 60 per cento del superamento».
409. Ai fini della
razionalizzazione degli acquisti da parte del Servizio sanitario nazionale: a)
la classificazione dei dispositivi prevista dal comma 1 dell’articolo 57 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, è approvata con decreto del Ministro della
salute, previo accordo con le regioni e le province autonome, sancito dalla
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Con la medesima procedura sono stabilite: 1)
le modalità di alimentazione e aggiornamento della banca dati del Ministero
della salute necessarie alla istituzione e alla gestione del repertorio
generale dei dispositivi medici e alla individuazione dei dispositivi nei confronti
dei quali adottare misure cautelative in caso di segnalazione di incidenti; 2)
le modalità con le quali le aziende sanitarie devono inviare al Ministero della
salute, per il monitoraggio nazionale dei consumi dei dispositivi medici, le informazioni
previste dal comma 5 dell’articolo 57 della citata legge n. 289 del 2002. Le
regioni, in caso di omesso inoltro al Ministero della salute delle informazioni
di cui al periodo precedente, adottano i medesimi provvedimenti previsti per i
direttori generali in caso di inadempimento degli obblighi informativi
sul monitoraggio della spesa sanitaria; b) fermo restando quanto previsto dal
comma 292, lettera b), del presente articolo per lo specifico repertorio dei
dispositivi protesici erogabili, con la procedura di cui alla lettera a) viene
stabilita, con l’istituzione del repertorio generale dei dispositivi medici, la
data a decorrere dalla quale nell’ambito del Servizio sanitario nazionale
possono essere acquistati, utilizzati o dispensati unicamente i dispositivi
iscritti nel repertorio medesimo; c) le aziende che producono o immettono in
commercio in Italia dispositivi medici sono tenute a dichiarare mediante
autocertificazione diretta al Ministero della salute – Direzione generale dei
farmaci e dispositivi medici, entro il 30 aprile di ogni anno, l’ammontare
complessivo della spesa sostenuta nell’anno precedente per le attività di
promozione rivolte ai medici, agli operatori sanitari, ivi compresi i dirigenti
delle aziende sanitarie, e ai farmacisti, nonchè la ripartizione della stessa
nella singole voci di costo, a tal fine attenendosi alle indicazioni, per
quanto applicabili, contenute nell’allegato al decreto del Ministro della
salute 23 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile
2004, concernente le attività promozionali poste in essere dalle aziende
farmaceutiche; d) entro la data di cui alla lettera c), le aziende che
producono o immettono in commercio dispositivi medici versano, in conto entrate
del bilancio dello Stato, un contributo pari al 5 per cento delle spese
autocertificate al netto delle spese per il personale addetto. I proventi
derivanti da tali versamenti sono riassegnati, con decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze, sulle corrispondenti unità previsionali di base
dello stato di previsione del Ministero della salute; e) i produttori e i
commercianti di dispositivi medici che omettono di comunicare al Ministero
della salute i dati e le documentazioni previste dal comma 3-bis dell’articolo
13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni,
o altre informazioni previste da norme vigenti
con finalità di controllo e vigilanza sui dispositivi medici sono soggetti,
quando non siano previste o non risultino applicabili altre sanzioni, alla sanzione
amministrativa pecuniaria di cui al comma 4 dell’articolo 23 del citato decreto
legislativo n. 46 del 1997. Per l’inserimento delle informazioni
nella banca dati necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei
dispositivi medici, i produttori e i distributori tenuti alla comunicazione
sono soggetti al pagamento, a favore del Ministero della salute, di una tariffa
di euro 100 per ogni dispositivo. La tariffa è dovuta anche per l’inserimento
di informazioni relative a modifiche dei dispositivi
già inclusi nella banca dati. I proventi derivanti dalle tariffe sono versati
all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, alle competenti unità previsionali di
base dello stato di previsione del Ministero della salute.
410. In attesa della riforma
degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 480 milioni
di euro a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, può disporre entro il 31 dicembre 2006, in deroga alla vigente
normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di
cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione
speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali,
anche con riferimento a settori produttivi ed aree territoriali, ovvero miranti
al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici
accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2006 che recepiscono
le intese già stipulate in sede istituzionale territoriale, ovvero nei
confronti delle imprese agricole e agro-alimentari interessate dall’influenza
aviaria. Nell’ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i
trattamenti concessi ai sensi dell’articolo 1, comma 155, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, possono essere prorogati con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle
eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano
comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei
destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2005. La misura dei
trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di
prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga, del 40 per cento
per le proroghe successive. All’articolo 3, comma 137, quarto periodo, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, come da ultimo modificato dall’articolo
7-duodecies, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: «31 dicembre 2005»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
411. Le risorse finanziarie attribuite
con accordo governativo nei casi di crisi di settori produttivi e di aree
territoriali ai sensi del presente comma ed ai sensi dell’articolo 1, comma
155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e non
completamente utilizzate, possono essere impiegate per trattamenti di cassa
integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale
in deroga alla vigente normativa ovvero possono essere destinate ad azioni di
reimpiego dei lavoratori coinvolti nelle suddette crisi, sulla base di
programmi predisposti dalle regioni interessate d’intesa con le province e con
il supporto tecnico delle agenzie strumentali del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. Nell’ambito delle risorse finanziarie di cui al primo
periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell’articolo 1, comma 155, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, possono essere
prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, qualora i piani di
gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa
abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del
numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2005. La misura
dei trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso
di prima proroga in deroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga in
deroga, del 40 per cento per le successive proroghe in deroga. Le risorse finanziarie
attribuite con accordo governativo nei casi di crisi di settori produttivi e di
aree territoriali possono essere utilizzate per trattamenti di cassa
integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale
in deroga alla vigente normativa ovvero possono essere destinate a programmi di
reimpiego dei lavoratori coinvolti nelle suddette crisi, sulla base di
programmi predisposti dalle regioni d’intesa con le province e con il supporto
tecnico delle agenzie strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato.
412. Al fine di rendere più
efficiente l’utilizzo degli strumenti di incentivazione per gli investimenti e
le assunzioni, alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 62, dopo il comma
1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le risorse derivanti da
rinunce o da revoche di contributi di cui al comma 1, lettera c), sono
utilizzate dall’Agenzia delle entrate per accogliere le richieste di ammissione
all’agevolazione, secondo l’ordine cronologico di presentazione, non accolte
per insufficienza di disponibilità»;
b) all’articolo 63, comma 3, dopo
il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Ove il datore di lavoro presenti
l’istanza di accesso alle agevolazioni prima di aver disposto le relative
assunzioni, le stesse sono effettuate entro trenta giorni dalla comunicazione
dell’accoglimento dell’istanza da parte dell’Agenzia delle entrate. In tal caso
l’istanza è completata, a pena di decadenza, con la comunicazione
dell’identificativo del lavoratore, entro i successivi trenta giorni».
413. Al comma 8 dell’articolo
10-ter del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti:
«in attuazione delle disposizioni dettate dall’articolo 66, comma 1, della
citata legge n. 289 del 2002 e».
414. Al comma 132-ter
dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall’articolo
10-ter, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole da:
«eventualmente integrati» fino alla fine del comma sono soppresse.
415. Al fine di promuovere
l’attuazione di investimenti e la gestione unitaria del servizio idrico
integrato sul complesso del territorio di ciascun ambito territoriale ottimale
nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno, il Comitato interministeriale per
la programmazione economica (CIPE), in sede di riparto della dotazione
aggiuntiva del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, accantona un’apposita riserva premiale, pari a
300 milioni di euro, da riconoscere per spese in conto capitale,
proporzionalmente alla popolazione, ai comuni e alle province che, consorziati
o associati per la gestione degli ambiti territoriali ottimali di cui
all’articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, risultino avere affidato e
reso operativo il servizio idrico integrato a un soggetto gestore individuato
in conformità alle disposizioni dell’articolo 113 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
416. Il CIPE, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con successiva
delibera, su proposta dei Ministri dell’economia e delle finanze e
dell’ambiente e della tutela del territorio, determina i criteri di riparto e
di assegnazione della riserva premiale ai comuni e alle province le cui
gestioni risultino affidate entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge secondo le disposizioni di cui al comma 415, favorendo
criteri di mercato e tempestività.
417. All’articolo 1, comma 3-ter,
del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 aprile 2005, n. 71, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «A valere sulle risorse del fondo di cui agli articoli 60
e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono
individuati dal CIPE interventi per la ristrutturazione di imprese della
filiera agro-alimentare, con particolare riguardo a quelle gestite o direttamente
controllate dagli imprenditori agricoli».
418. All’articolo 9, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «La concentrazione si considera realizzata anche attraverso
il controllo di società di cui all’articolo 2359 del codice civile, la
partecipazione finanziaria al fine di esercitare l’attività di direzione e
coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile e la
costituzione del gruppo cooperativo previsto dall’articolo 2545-septies del
codice civile».
419. All’articolo 9 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Il contributo di cui al
comma 1 è esteso agli imprenditori agricoli».
420. All’articolo 9 del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole:
«giovani imprenditori agricoli,» sono inserite le seguenti: «anche organizzati
in forma societaria,»;
b) al comma 2, dopo il primo
periodo è aggiunto il seguente: «Le società subentranti, alla data di
presentazione della domanda, devono avere la sede legale, amministrativa ed
operativa nei territori di cui all’articolo 2».
421. All’articolo 21, comma 6,
del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole:
«un contingente annuo di 200.000 tonnellate» sono sostituite dalle seguenti:
«un contingente di 200.000 tonnellate di cui 20.000 tonnellate da utilizzare su
autorizzazioni del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il
Ministero delle politiche agricole e forestali, a seguito della sottoscrizione
di appositi contratti di coltivazione, realizzati nell’ambito di contratti
quadro, o intese di filiera»;
b) dopo il quarto periodo, è
inserito il seguente: «Con il medesimo decreto è altresì determinata la quota
annua di biocarburanti di origine agricola da immettere al consumo sul mercato
nazionale».
422. L’importo previsto
dall’articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell’articolo 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzato nell’anno 2005 è destinato per l’anno
2006 nella misura massima di 10 milioni di euro per l’aumento fino a 20.000
tonnellate del contingente di cui al comma 421, da utilizzare con le modalità
previste dal decreto di cui al medesimo comma 421, nonchè fino a 5 milioni di
euro per programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche
agricole e forestali nel campo bioenergetico. Il restante importo è destinato
alla costituzione di un apposito fondo per la promozione e lo sviluppo delle
filiere agroenergetiche, anche attraverso l’istituzione di certificati per
l’incentivazione, la produzione e l’utilizzo di biocombustibili da trazione, da
utilizzare tenuto conto delle linee di indirizzo definite dalla Commissione
biocombustibili, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387.
423. La produzione e la cessione
di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali effettuate dagli
imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo
2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito
agrario.
424. Al decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, all’articolo 11-quinquiesdecies sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole:
«sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul
territorio nazionale dei soggetti operanti la raccolta dei giochi» sono
inserite le seguenti: « nonchè l’UNIRE per le scommesse sulle corse dei cavalli
»;
b) al comma 9, dopo le parole:
«Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato» sono aggiunte le seguenti: «, sentita l’UNIRE
per le scommesse sulle corse dei cavalli»;
c) il comma 5 è abrogato.
425. L’articolo 12, comma 2,
lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
aprile 1998, n. 169, si interpreta nel senso che la remunerazione per
l’utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta delle scommesse ha
ad oggetto i servizi di ripresa televisiva, con esclusione di ogni diritto
relativo all’utilizzo delle immagini, che resta di titolarità dell’UNIRE.
Ciascun affidatario delle concessioni previste dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, o dal
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174,
non può esercitare la propria attività mediante l’apertura di sportelli
distaccati presso sedi diverse dai locali nei quali si effettua già la raccolta
delle scommesse.
426. Al fine di razionalizzare
gli interventi a sostegno della promozione, dello sviluppo e della diffusione della
cultura gastronomica e della tutela delle produzioni tipiche e della ricerca
nel campo agroalimentare, il Ministero delle politiche agricole e forestali è
autorizzato a partecipare, anche attraverso l’acquisto di quote azionarie, a
enti pubblici o privati aventi tali finalità. A tale fine è autorizzata la
spesa massima di 3 milioni di euro per l’anno 2006, mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 46, comma 4, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448.
427. È autorizzata la spesa di 13
milioni di euro per l’anno 2006 per l’effettuazione dei controlli affidati ad
Agecontrol Spa ai sensi dell’articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 28
febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005,
n. 71.
428. All’articolo 1-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, le parole: «anche per gli
interventi di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102»
sono sostituite dalle seguenti: «per le finalità di cui al comma 2».
429. Per lo svolgimento delle
attività istituzionali della Fondazione di cui all’articolo 1, comma 160, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, è assegnato un contributo di 3 milioni di euro
annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. A tal fine è
corrispondentemente ridotta l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20,
comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.
430. Nel limite complessivo di 35
milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato
a prorogare, limitatamente all’esercizio 2006, le convenzioni stipulate, anche
in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili,
direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attività socialmente utili
(ASU) e per l’attuazione, nel limite complessivo di 13 milioni di euro, di
misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU
nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonchè ai
soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni
già stipulate in vigenza dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1º
dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle more di
una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza
delle suddette convenzioni il termine di cui all’articolo 78, comma 2, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2006. Il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare nel limite
complessivo di 1 milione di euro per l’esercizio 2006, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, con i comuni, nuove convenzioni per lo
svolgimento di attività socialmente utili e per l’attuazione di misure di
politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in ASU, nella
disponibilità da almeno sette anni di comuni con popolazione inferiore a 50.000
abitanti. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta altresì
analoga procedura per l’erogazione del contributo previsto all’articolo 3,
comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all’articolo 1, comma 263,
della legge 30 dicembre 2004 n. 311. Ai fini di cui al presente comma il Fondo
per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
è rifinanziato per un importo pari a 49 milioni di euro per l’anno 2006. Al
relativo onere si provvede mediante riduzione per l’importo di 150 milioni di
euro, per l’anno 2006, del fondo per le aree sottoutilizzate di cui
all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
431. Per assicurare la
prosecuzione delle attività di rilevante valore sociale e culturale in atto, a
valere sulle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30
aprile 1985, n. 163, è concesso un contributo di 2 milioni di euro annui a
decorrere dal 2006 in favore della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia.
432. Il Fondo da ripartire per
esigenze di tutela ambientale di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge
21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile
2005, n. 58, è iscritto a decorrere dall’anno 2006 nello stato di previsione
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio con riserva del 50
per cento da destinare per le finalità di cui al decreto-legge 11 giugno 1998,
n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267. A
tale scopo, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, d’intesa
con le regioni o gli enti locali interessati, definisce ed attiva programmi di
interventi urgenti di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico.
433. Per l’attuazione delle
misure previste dal Protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1º
giugno 2002, n. 120, e ricomprese nella delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre
2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, è
autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2006.
434. Al fine di consentire nei
siti di bonifica di interesse nazionale la realizzazione degli interventi di
messa in sicurezza d’emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino
ambientale delle aree inquinate per le quali sono in atto procedure
fallimentari, sono sottoscritti accordi di programma tra il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio, la regione, le province, i comuni
interessati con i quali sono individuati la destinazione d’uso delle suddette aree,
anche in variante allo strumento urbanistico, gli interventi da effettuare, il
progetto di valorizzazione dell’area da bonificare, incluso il piano di
sviluppo e di riconversione delle aree, e il piano economico e finanziario
degli interventi, nonchè le risorse finanziarie necessarie per ogni area, gli
impegni di ciascun soggetto sottoscrittore e le modalità per individuare il
soggetto incaricato di sviluppare l’iniziativa.
435. Al finanziamento
dell’accordo di programma di cui al comma 434 concorre il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio nei limiti delle risorse assegnate
in materia di bonifiche, ivi comprese quelle dei programmi nazionali delle
bonifiche di cui all’articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e
successive modificazioni, nonchè con le risorse di cui al decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio 14 ottobre 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2004.
436. L’accordo di programma di
cui al comma 434 individua il soggetto pubblico al quale deve essere trasferita
la proprietà dell’area. Il trasferimento della proprietà avviene trascorsi
centottanta giorni dalla dichiarazione di fallimento qualora non sia stato
avviato l’intervento di messa in sicurezza d’emergenza, caratterizzazione e
bonifica.
437. Ai fini di cui ai commi da
432 a 450, è in ogni caso fatta salva la vigente disciplina normativa in
materia di responsabilità del soggetto che ha causato l’inquinamento nelle aree
e nei siti di cui al comma 434.
438. Fermo quanto previsto dai
commi 46 e 47, le somme versate in favore dello Stato a titolo di risarcimento
del danno ambientale a seguito della sottoscrizione di accordi transattivi,
contenenti condizioni specifiche relative al loro reimpiego, sono riassegnate
ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio.
439. Qualora i soggetti e gli
organi pubblici preposti alla tutela dell’ambiente accertino un fatto che abbia
provocato un danno ambientale come definito e disciplinato dalla direttiva
2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, e non
siano avviate le procedure di ripristino ai sensi della normativa vigente, il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio con ordinanza immediatamente
esecutiva ingiunge al responsabile il ripristino della situazione ambientale
come definito dalla citata direttiva 2004/35/CE a titolo di risarcimento in
forma specifica entro il termine fissato. Qualora il responsabile del fatto che
ha provocato il danno ambientale non provveda al ripristino nel termine
ingiunto, o il ripristino risulti in tutto o in parte impossibile, oppure
eccessivamente oneroso, ai sensi dell’articolo 2058 del codice civile, il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio con successiva ordinanza
ingiunge il pagamento entro il termine di sessanta giorni di una somma pari al
valore economico del danno accertato. L’ordinanza è emessa nei confronti del
responsabile del danno ambientale come definito e disciplinato dalla citata
direttiva 2004/35/CE.
440. La quantificazione del danno
è effettuata sulla base del pregiudizio arrecato alla situazione ambientale a
seguito del fatto dannoso e del costo necessario per il ripristino nel rispetto
delle norme di cui alla citata direttiva 2004/35/CE e degli allegati I e II
alla stessa. In caso di riparazione del danno ai sensi del presente comma e del
comma 439 è esclusa la possibilità che si verifichi un aggravio dei costi in
capo all’operatore come conseguenza di una azione concorrente; resta fermo il
diritto dei soggetti proprietari di beni danneggiati dal fatto produttivo di
danno ambientale di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela
dell’interesse proprietario leso.
441. Per la riscossione delle
somme di cui è ingiunto il pagamento con l’ordinanza ministeriale si applicano
le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
442. Le disposizioni previste dai
commi da 439 a 441 non si applicano ai danni ambientali presi in considerazione
nell’ambito di procedure transattive ancora in corso di perfezionamento alla
data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che esse trovino
conclusione entro il 28 febbraio 2006, nè alle situazioni di inquinamento per
le quali sia effettivamente in corso o sia avviata la procedura per la bonifica
ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 25 ottobre 1999,
n. 471.
443. Avverso l’ordinanza di cui
ai commi precedenti è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale
competente per territorio entro il termine di sessanta giorni o,
alternativamente, al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi
giorni, in entrambi i casi decorrente dalla sua notificazione, comunicazione o
piena conoscenza.
444. L’articolo 35, comma 6, del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, deve intendersi nel senso che le indennità di
occupazione costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei
redditi diversi se riferite a terreni ricadenti nelle zone omogenee di tipo A,
B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici.
445. All’articolo 1-bis, comma 5,
del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 ottobre 2004, n. 257, la parola: «quindici» è sostituita dalla
seguente: «venticinque».
446. Restano fermi i criteri e le
modalità applicati per l’articolo 1-bis, comma, 5, del decreto-legge 3 agosto
2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n.
257.
447. All’attuazione degli
interventi previsti dal comma 445 si provvede nei limiti delle risorse
disponibili di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n.
691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e
successive modificazioni.
448. Ai fini dell’attuazione del
comma 445 eventuali esigenze di trasferimento delle risorse disponibili di cui
al comma 447, tra Mediocredito centrale Spa e Artigiancassa Spa, saranno
preventivamente autorizzate dal Dipartimento del tesoro, previa adeguata
documentazione trasmessa dai predetti istituti di credito e verificata dallo
stesso Dipartimento.
449. Le somme derivanti dalla
riscossione dei crediti di cui ai commi da 439 a 441, ivi comprese quelle
derivanti dall’escussione di fideiussioni a favore dello Stato, assunte a
garanzia del risarcimento, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato,
per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
ad un fondo istituito nell’ambito di apposita unità previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio,
al fine di finanziare, anche in via di anticipazione, interventi urgenti di
disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale, con particolare riferimento
alle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale,
nonchè altri interventi per la protezione dell’ambiente e la tutela del
territorio.
450. Con decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio, adottato di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di
funzionamento e di accesso al fondo di cui al comma 449, ivi comprese le
procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione.
451. Le risorse finanziarie
previste dall’articolo 2, comma 3-ter, del decreto-legge 24 settembre 2002, n.
209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, come
rimodulate dall’articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
originariamente destinate alla dotazione infrastrutturale diportistica nelle
aree ivi indicate, e per le quali alla data di entrata in vigore della presente
legge non è stato adottato alcun provvedimento di attuazione, sono destinate al
finanziamento delle iniziative infrastrutturali occorrenti per l’attuazione
della disposizione di cui all’articolo 4, comma 65, della legge 24 dicembre
2003, n. 350.
452. Al comma 5-bis dell’articolo
7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178, introdotto dall’articolo 6-ter del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «reale o figurativo», sono inserite le
seguenti: «o corrispettivi di servizi».
453. Allo scopo di facilitare la
realizzazione degli interventi abitativi di cui all’articolo 1, comma 110,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all’articolo 18 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203, è abolito l’obbligo della contiguità delle aree e detti interventi
possono essere localizzati in più ambiti all’interno della stessa regione.
454. A decorrere dai contributi
relativi all’anno 2005, non è più corrisposta l’anticipazione di cui
all’articolo 3, comma 15-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 250. I contributi
sono comunque erogati in un’unica soluzione entro l’anno successivo a quello di
riferimento.
455. A decorrere dal 1º gennaio
2005, ai fini del calcolo dei contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 11
dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni,
i costi sostenuti per collaborazioni, ivi comprese quelle giornalistiche, sono
ammessi fino ad un ammontare pari al 10 per cento dei costi complessivamente
ammissibili.
456. A decorrere dal 1º gennaio
2002, all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le lettere f) e h)
sono abrogate;
b) al comma 2-ter, dopo le
parole: «I contributi previsti dalla presente legge» sono inserite le seguenti:
«, con esclusione di quelli previsti dal comma 11,»;
c) al comma 2-quater, dopo le
parole: «della legge 5 agosto 1981, n. 416» sono aggiunte le seguenti: «, con
il limite di 310.000 euro e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo
fisso e per il contributo variabile di cui al comma 10; a tali periodici non si
applica l’aumento previsto dal comma 11».
457. A decorrere dai contributi
relativi all’anno 2005, il requisito temporale previsto dall’articolo 3, comma
2, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 250, è elevato a cinque anni
per le imprese editrici costituite dopo il 31 dicembre 2004. In caso di
cambiamento della periodicità della testata successivo al 31 dicembre 2004, il
requisito deve essere maturato con riferimento alla nuova periodicità.
458. A decorrere dal 1º gennaio
2006, per l’accesso alle provvidenze di cui all’articolo 3, commi 2 e 2-quater,
della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le cooperative
editrici devono essere composte esclusivamente da giornalisti professionisti,
pubblicisti o poligrafici.
459. Le disposizioni di cui al
comma 2-bis dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, si applicano soltanto alle imprese editrici che abbiano già
maturato, entro il 31 dicembre 2005, il diritto ai contributi di cui al
medesimo comma 2-bis.
460. A decorrere dal 1º gennaio
2006, i contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell’articolo 3 della legge
7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono percepiti a condizione
che:
a) l’impresa editrice sia
proprietaria della testata per la quale richiede i contributi;
b) l’impresa editrice sia una
società cooperativa i cui soci non partecipino ad altre cooperative editrici
che abbiano chiesto di ottenere i medesimi contributi. In caso contrario tutte
le imprese editrici interessate decadono dalla possibilità di accedere ai
contributi;
c) i requisiti di cui alle
lettere a) e b) non si applicano alle imprese editrici che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, abbiano già maturato il diritto ai
contributi. In tal caso nel calcolo del contributo non è ammesso l’affitto
della testata.
461. Le imprese richiedenti i
contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250,
e successive modificazioni, nonchè all’articolo 23, comma 3, della legge 6
agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all’articolo 7, comma 13,
della legge 3 maggio 2004, n. 112, decadono dal diritto alla percezione delle
provvidenze qualora non trasmettano l’intera documentazione entro un anno dalla
richiesta.
462. L’entità del contributo
riservato all’editoria speciale periodica per non vedenti, ai sensi dell’articolo
8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è fissata in 1.000.000 di euro annui.
463. Per le finalità di cui
all’articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono destinati 20 milioni di
euro per l’anno 2006, 10 milioni di euro per l’anno 2007 e 5 milioni di euro
per l’anno 2008.
464. Il limite degli oneri
finanziari previsto per gli anni 2003, 2004 e 2005, ai fini del riconoscimento
del credito d’imposta di cui all’articolo 8 della citata legge n. 62 del 2001,
per investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2004, è aumentato di 20
milioni di euro.
465. Al comma 3 dell’articolo 3
della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le parole: «L.
200» sono sostituite dalle seguenti: «0,2 euro».
466. È istituita una addizionale
alle imposte sul reddito dovuta dai soggetti titolari di reddito di impresa e
dagli esercenti arti e professioni, nonchè dai soggetti di cui all’articolo 5
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella misura del 25 per cento.
L’addizionale è indeducibile ai fini delle imposte sul reddito, si applica alla
quota del reddito complessivo netto proporzionalmente corrispondente
all’ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione,
distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di
incitamento alla violenza, rispetto all’ammontare totale dei ricavi o compensi;
al fine della determinazione della predetta quota di reddito, le spese e gli
altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente alle
predette attività e ad altre attività, sono deducibili in base al rapporto tra
l’ammontare dei ricavi, degli altri proventi, o dei compensi derivanti da tali
attività e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi o compensi. Ai
fini del presente comma, per materiale pornografico e di incitamento alla
violenza si intendono i giornali quotidiani e periodici, con i relativi supporti
integrativi, e ogni opera teatrale, cinematografica, visiva, sonora,
audiovisiva, multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico
o telematico, nonchè ogni altro bene avente carattere pornografico o
suscettibile di incitamento alla violenza, ed ogni opera letteraria
accompagnata da immagini pornografiche, come determinati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le
attività culturali, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze. Per la
dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, il
contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si
applicano le disposizioni previste per le imposte sul reddito. Per il periodo
d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è
dovuto un acconto pari al 120 per cento dell’addizionale che si sarebbe
determinata applicando le disposizioni del presente comma nel periodo d’imposta
precedente.
467. Nella parte III della
tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, al numero 123-ter, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con
esclusione dei corrispettivi dovuti per la ricezione di programmi di contenuto
pornografico».
468. All’articolo 3 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 25-bis, è inserito il seguente:
«25-ter. Se la titolarità delle
attività di cui al comma 24 non è trasferita alla Riscossione Spa o alle sue
partecipate, il personale delle società concessionarie addetto a tali attività
è trasferito, con le stesse garanzie previste dai commi 16, 17 e 19-bis, ai
soggetti che esercitano le medesime attività.».
469. La rivalutazione dei beni
d’impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge
21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni, ad esclusione delle aree
fabbricabili di cui al comma 473, può essere eseguita con riferimento a beni
risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31
dicembre 2004, nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo per il quale
il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore
della presente legge.
470. Il maggiore valore
attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai
fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP a decorrere dal terzo esercizio
successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita.
471. L’imposta sostitutiva
dovuta, nella misura del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 6 per
cento per i beni non ammortizzabili, è versata entro il termine di versamento
del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento
al quale la rivalutazione è eseguita.
472. Il saldo di rivalutazione
derivante dall’applicazione della disposizione di cui al comma 469 può essere
assoggettato, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi e dell’IRAP, nella misura del 7 per cento. L’imposta sostitutiva deve
essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di
interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi,
rispettivamente secondo i seguenti importi: 10 per cento nel 2006; 45 per cento
nel 2007; 45 per cento nel 2008. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all’articolo 1, commi 475, 477 e 478, della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
473. Le disposizioni degli
articoli da 10 a 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano, in
quanto compatibili, limitatamente alle aree fabbricabili non ancora edificate,
o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, incluse
quelle alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa. I
predetti beni devono risultare dal bilancio relativo all’esercizio in corso
alla data del 31 dicembre 2004 ovvero, per i soggetti che fruiscono di regimi
semplificati di contabilità, essere annotati
alla medesima data nei registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni. La rivalutazione deve riguardare tutte le aree fabbricabili
appartenenti alla stessa categoria omogenea; a tal fine si considerano comprese
in distinte categorie le aree edificabili aventi diversa destinazione
urbanistica.
474. La disposizione di cui al
comma 473 si applica a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area,
ancorchè previa demolizione del fabbricato esistente, avvenga entro i cinque
anni successivi all’effettuazione della rivalutazione; trovano applicazione le
disposizioni di cui all’articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I termini di accertamento di cui
all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, decorrono dalla data di utilizzazione
edificatoria dell’area.
475. L’imposta sostitutiva
dovuta, nella misura del 19 per cento, deve essere obbligatoriamente versata in
tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento
del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti
importi:
a) 40 per cento nel 2006;
b) 35 per cento nel 2007;
c) 25 per cento nel 2008.
476. Ai fini dell’attuazione
delle disposizioni di cui ai commi 469 e 473 si fa riferimento, per quanto
compatibili, alle modalità stabilite dai regolamenti di cui al decreto del
Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, e al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86.
477. Per il potenziamento
dell’attività di riscossione delle entrate degli enti pubblici, con lo scopo
del conseguimento effettivo degli obiettivi inclusi nel patto di stabilità
interno, garantendo effettività e continuità alle forme di autofinanziamento
degli enti soggetti allo stesso, le disposizioni dell’articolo 4, comma
2-decies, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, si interpretano nel senso
che fino all’adozione del regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previsto dal medesimo comma non possono
essere esercitate esclusivamente le attività disciplinate ai sensi dei commi
2-octies e 2-nonies del medesimo articolo 4, ferma restando la possibilità
esclusivamente per i concessionari iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di continuare ad avvalersi delle
facoltà previste dalla normativa vigente, compreso quanto previsto ai sensi dei
commi 2-sexies e 2-septies del citato articolo 4, nonchè di procedere anche ad
accertamento, liquidazione e riscossione, volontaria o coattiva, di tutte le
entrate degli enti pubblici, comprese le sanzioni amministrative a qualsiasi
titolo irrogate dall’ente medesimo, con le modalità ordinariamente previste per
la gestione e riscossione di entrate tributarie e patrimoniali dell’ente.
478. A fini di contenimento della
spesa pubblica, i contratti di locazione stipulati dalle amministrazioni dello
Stato per proprie esigenze allocative con proprietari privati sono rinnovabili
alla scadenza contrattuale, per la durata di sei anni a fronte di una
riduzione, a far data dal 1º gennaio 2006, del 10 per cento del canone annuo
corrisposto. In caso contrario le medesime amministrazioni procederanno, alla
scadenza contrattuale, alla valutazione di ipotesi allocative meno onerose.
479. Al fine di ottimizzare le
attività istituzionali dell’Agenzia del demanio di cui all’articolo 65 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è
operante, nell’ambito dell’Agenzia medesima, la Commissione per la verifica di
congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimativa con riferimento a
vendite, permute, locazioni e concessioni di immobili di proprietà dello Stato
e ad acquisti di immobili per soddisfare le esigenze di amministrazioni dello
Stato nonchè ai fini del rilascio del nulla osta per locazioni passive
riguardanti le stesse amministrazioni dello Stato nel rispetto della normativa
vigente.
480. Per l’anno 2006, allo scopo
di promuovere la realizzazione di investimenti e per il rafforzamento delle
dotazioni infrastrutturali, le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali, nonchè gli enti inseriti nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, di cui all’elenco ISTAT pubblicato
in attuazione del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
possono presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, specifici progetti da finanziare anche a valere sulle risorse
iscritte nel bilancio dell’INAIL che risultino disponibili per investimenti.
Nei successivi sessanta giorni, con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono
approvati i progetti ammissibili nel rispetto degli obiettivi stabiliti con
riferimento al patto di stabilità e crescita.
481. All’articolo 7 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Qualora le quote dei
fondi comuni di investimento immobiliare di cui all’articolo 6, comma 1, siano
immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata
ai sensi dell’articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, la ritenuta di cui al comma 1 è applicata, alle medesime
condizioni di cui ai commi precedenti, dai soggetti residenti presso i quali le
quote sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto
sistema di deposito accentrato nonchè dai soggetti non residenti aderenti a
detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito
accentrato aderenti al medesimo sistema.
2-ter. I soggetti non residenti
di cui al comma 2-bis nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una
banca o una società di intermediazione mobiliare residente nel territorio dello
Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di
investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di
strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell’articolo 80 del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale
risponde dell’adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le
stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 2-bis, residenti
in Italia e provvede a:
a) versare la ritenuta di cui al
comma 1;
b) fornire, entro quindici giorni
dalla richiesta dell’Amministrazione
finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto
assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta».
482. Fermo quanto previsto ai
sensi del comma 5, il Ministero della difesa – Direzione generale dei lavori e
del demanio, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze –
Agenzia del demanio, individua con apposito decreto gli immobili militari da
alienare secondo le seguenti procedure:
a) le alienazioni, permute,
valorizzazioni e gestioni dei beni, in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n.
783, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al regio decreto 17
giugno 1909, n. 454, nonchè alle norme della contabilità
generale dello Stato, fermi restando i princìpi generali dell’ordinamento
giuridico contabile, sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa –
Direzione generale dei lavori e del demanio che può avvalersi del supporto
tecnico-operativo di società pubblica o a partecipazione pubblica con
particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore
immobiliare;
b) la determinazione del valore
dei beni da porre a base d’asta è decretata dalla Direzione generale dei lavori
e del demanio, previo parere di congruità emesso da una commissione
appositamente nominata dal Ministro della difesa, presieduta da un magistrato
amministrativo o da un avvocato dello Stato e composta da esponenti dei
Ministeri della difesa e dell’economia e delle finanze, nonchè da un esperto in
possesso di comprovata professionalità nella materia. Con la stessa
determinazione, per i beni valorizzati sono stabiliti i criteri di assegnazione
agli enti territoriali interessati dal procedimento di una quota, non inferiore
al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, del ricavato attribuibile alla
vendita degli immobili valorizzati;
c) i contratti di trasferimento
di ciascun bene sono approvati dal Ministero della difesa. L’approvazione può
essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso
Ministero;
d) le alienazioni e permute dei
beni individuati possono essere effettuate a trattativa privata, qualora il
valore del singolo bene, determinato ai sensi della lettera b), sia inferiore a
quattrocentomila euro;
e) ai fini delle permute e delle
alienazioni degli immobili da dismettere, con cessazione del carattere
demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme alle schede descrittive
di cui all’articolo 12, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l’elenco di tali immobili
al Ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia, entro il
termine perentorio di quarantacinque giorni dalla ricezione della
comunicazione, in ordine alla verifica dell’interesse storico-artistico e
individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela,
con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all’articolo 12, comma
2, del citato codice. Per i beni riconosciuti di tale interesse, l’accertamento
della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell’articolo 13
dello stesso codice. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice
di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 sono rilasciate o negate entro
novanta giorni dalla ricezione della istanza. Le disposizioni del citato codice
di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, parti prima e seconda, si
applicano anche dopo la dismissione.
483. All’articolo 12 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti
dai seguenti:
«1. L’amministrazione competente,
cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione
d’acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo
restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritenga sussistere un prevalente
interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile
con il mantenimento dell’uso a fine idroelettrico, indice una gara ad evidenza
pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei princìpi fondamentali di
tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non
discriminazione, per l’attribuzione a titolo oneroso della concessione per un
periodo di durata trentennale, avendo particolare riguardo ad un’offerta di
miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e
di aumento dell’energia prodotta o della potenza installata.
2. Il Ministero delle attività
produttive, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio, sentito il gestore della rete di trasmissione nazionale, determina,
con proprio provvedimento, i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i
parametri di aumento dell’energia prodotta e della potenza installata
concernenti la procedura di gara»;
b) i commi 3 e 5 sono abrogati.
484. È abrogato l’articolo 16 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
485. In relazione ai tempi di
completamento del processo di liberalizzazione e integrazione europea del
mercato interno dell’energia elettrica, anche per quanto riguarda la
definizione di princìpi comuni in materia di concorrenza e parità di
trattamento nella produzione idroelettrica, tutte le grandi concessioni di
derivazione idroelettrica, in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono prorogate di dieci anni rispetto alle date di scadenza
previste nei commi 6, 7 e 8 dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, purché siano effettuati congrui interventi di ammodernamento degli
impianti, come definiti al comma 487.
486. Il soggetto titolare della
concessione versa entro il 28 febbraio per quattro anni, a decorrere dal 2006,
un canone aggiuntivo unico, riferito all’intera durata della concessione, pari
a 3.600 euro per MW di potenza nominale installata e le somme derivanti dal
canone affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per l’importo di 50
milioni di euro per ciascun anno, e ai comuni interessati nella misura di 10
milioni di euro per ciascun anno.
487. Ai fini di quanto previsto
dal comma 485, si considerano congrui interventi di ammodernamento tutti gli
interventi, non di manutenzione ordinaria o di mera sostituzione di parti di
impianto non attive, effettuati o da effettuare nel periodo compreso fra il 1º
gennaio 1990 e le scadenze previste dalle norme vigenti prima della data di
entrata in vigore della presente legge, i quali comportino un miglioramento
delle prestazioni energetiche ed ambientali dell’impianto per una spesa
complessiva che, attualizzata alla data di entrata in vigore della presente
legge sulla base dell’indice Eurostat e rapportata al periodo esaminato, non
risulti inferiore a 1 euro per ogni MWh di produzione netta media annua degli
impianti medesimi. Per le concessioni che comprendano impianti di pompaggio, la
produzione media netta annua di questi ultimi va ridotta ad un terzo ai fini
del calcolo dell’importo degli interventi da effettuare nell’ambito della
derivazione.
488. I titolari delle
concessioni, a pena di nullità della proroga, autocertificano entro sei mesi
dalle scadenze di cui ai commi precedenti l’entità degli investimenti
effettuati o in corso o deliberati e forniscono la relativa documentazione.
Entro i sei mesi successivi le amministrazioni competenti possono verificare la
congruità degli investimenti autocertificati. Il mancato completamento nei
termini prestabiliti degli investimenti deliberati o in corso è causa di
decadenza della concessione.
489. Fermo restando quanto
previsto dall’articolo 25, commi primo e secondo, del testo unico di cui al
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il bando di gara per concessioni
idroelettriche può anche prevedere il trasferimento della titolarità del ramo
d’azienda relativo all’esercizio della concessione, comprensivo di tutti i
rapporti giuridici, dal concessionario uscente al nuovo concessionario, secondo
modalità dirette a garantire la continuità gestionale e ad un prezzo, entrambi
predeterminati dalle amministrazioni competenti e dal concessionario uscente
prima della fase di offerta e resi noti nei documenti di gara.
490. In caso di mancato accordo
si provvede alle relative determinazioni attraverso tre qualificati e
indipendenti soggetti terzi di cui due indicati rispettivamente da ciascuna
delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, ed il terzo dal presidente del
tribunale territorialmente competente, che operano secondo sperimentate
metodologie finanziarie che tengano conto dei valori di mercato.
491. Le disposizioni del presente
articolo costituiscono norme di competenza legislativa esclusiva statale ai
sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e
attuano i princìpi comunitari resi nel parere motivato della Commissione europea
in data 4 gennaio 2004.
492. Entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge le regioni e le province
autonome armonizzano i propri ordinamenti alle norme dei commi da 483 a 491.
493. Fatto salvo quanto disposto
dall’articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere
dall’anno 2006, sono assicurate maggiori entrate, pari a 35 milioni di euro
annui, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una quota
degli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell’energia
elettrica, definito ai sensi dell’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, e dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio
2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83.
494. A decorrere dal 1º gennaio
2006 sono sospesi i trasferimenti erariali per le funzioni amministrative
trasferite in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, con riferimento a
quegli enti che già fruiscono dell’integrale finanziamento a carico del
bilancio dello Stato per le medesime funzioni. A valere sulle risorse derivanti
dall’attuazione del presente comma, i trasferimenti erariali in favore dei
comuni delle province confinanti con quelle di Trento e di Bolzano sono
incrementati di 10 milioni di euro.
495. Nel quadro delle attività di
contrasto all’evasione fiscale, l’Agenzia delle entrate e il Corpo della
Guardia di finanza destinano quote significative delle loro risorse al settore
delle vendite immobiliari, avvalendosi delle facoltà rispettivamente previste
dal titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e dagli articoli 51 e 52 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
496. In caso di cessioni a titolo
oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, e di
terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti
urbanistici vigenti al momento della cessione, all’atto della cessione e su
richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di
cui all’articolo 67, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, sulle plusvalenze realizzate si applica
un’imposta, sostituiva dell’imposta sul reddito, del 12,50 per cento. A seguito
della richiesta, il notaio provvede anche all’applicazione e al versamento
dell’imposta sostitutiva della plusvalenza di cui al precedente periodo,
ricevendo la provvista dal cedente. Il notaio comunica altresì all’Agenzia
delle entrate i dati relativi alle cessioni di cui al primo periodo, secondo le
modalità stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia.
497. In deroga alla disciplina di
cui all’articolo 43 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, per le sole cessioni fra persone fisiche che non agiscano nell’esercizio
di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili
ad uso abitativo e relative pertinenze, all’atto della cessione e su richiesta
della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte
di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell’immobile
determinato ai sensi dell’articolo 52, commi 4 e 5, del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986,
indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell’atto. Gli onorari
notarili sono ridotti del 20 per cento.
498. I contribuenti che si
avvalgono delle disposizioni di cui ai commi 496 e 497 sono esclusi dai
controlli di cui al comma 495 e nei loro confronti non trovano applicazione le
disposizioni di cui agli articoli 38, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52, comma 1, del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.
499. È introdotto a regime, a decorrere
dal periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2006, l’istituto della
programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito
d’impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di
settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2004.
L’accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un
triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per
le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell’attività
svolta:
a) da assumere ai fini delle
imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva
per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della
imposta regionale sulle attività produttive.
500. Non sono ammessi alla
programmazione fiscale i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e
professioni:
a) per i quali sussistano cause
di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per
il periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2004;
b) che svolgono dal 1º gennaio
2005 una attività diversa da quella esercitata nell’anno 2004;
c) che hanno omesso di dichiarare
il reddito derivante dall’attività svolta nel periodo d’imposta in corso al 1º
gennaio 2004 o che hanno presentato per tale periodo d’imposta una
dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l’elaborazione
della proposta di cui al comma 501;
d) che hanno omesso di presentare
la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per il periodo
d’imposta 2004 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con
dati insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma 501;
e) che hanno omesso di comunicare
i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore o dei
parametri per il periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2004.
501. La proposta individuale di
programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate
dall’anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell’applicazione
degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull’andamento dell’economia
nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei
componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione
disponibile riferibile al contribuente.
502. La programmazione fiscale si
perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle
risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo
d’imposta, con l’accettazione di importi, proposti al contribuente dall’Agenzia
delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile
caratteristica dell’attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi
o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro
il 31 dicembre 2005 di processi verbali di constatazione con esito positivo,
redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di
accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui
all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle
imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto o dell’IRAP, relativi al
periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2004, comporta che la proposta di cui
al comma 501 sia formulata dall’ufficio, su iniziativa del contribuente.
503. L’accettazione della
proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre
2006; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in
contraddittorio con il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, anche con
l’assistenza degli intermediari di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di
documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base
per la formulazione della proposta.
504. Per i periodi d’imposta
oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica
d’impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri
spettanti all’amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui
all’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata
eccedente quella programmata, ferma restando l’aliquota del 23 per cento,
quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell’imposta sul
reddito, nonché quella applicabile ai fini dell’imposta sul reddito delle società,
sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si
applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale
reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli
enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i
versamenti su base volontaria;
d) l’imposta regionale sulle
attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
505. Per gli stessi periodi
d’imposta di cui al comma 504, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve
ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore
aggiunto;
b) all’ammontare degli eventuali
maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle
scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non
soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l’aliquota media
risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili,
diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume
d’affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri
spettanti all’amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli
articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.
506. In caso di divergenza tra
gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione,
da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi,
l’Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito
oggetto della programmazione nonché, per l’imposta sul valore aggiunto, in
ragione del volume d’affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici
a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e
imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di
accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di
mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
507. L’inibizione dei poteri di
cui all’articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, e all’articolo 55, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 504, lettere b), c) e d), non
operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente
conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 505,
lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture
contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni
di cui al comma 504, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente
conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L’inibizione
dei poteri di cui ai commi 504, lettera a), e 505, lettera c), e le
disposizioni di cui al comma 504, lettere b), c) e d), non operano qualora
siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da
2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
508. Salva l’applicazione del
comma 503, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte
esterna all’amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da
quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione
della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2004, condotte
che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano
l’inibizione dei poteri di cui ai commi 504, lettera a), e 505, lettera c),
nonché le disposizioni di cui al comma 504, lettere b), c) e d). Le
disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei
dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli
importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la
maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
509. Nel caso in cui l’attività
effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l’istituto della
programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d’imposta nel corso
del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le
singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso
del triennio, decorre l’applicazione della programmazione fiscale e,
conseguentemente, rideterminare i periodi d’imposta di cui al comma 500, per i
contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da
periodi d’imposta diversi da quello indicato al comma 499. Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono
approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al
comma 501. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono
definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica,
direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui
all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di
adesione.
510. Ai contribuenti destinatari
delle proposte di programmazione di cui al comma 499, l’Agenzia delle entrate
formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro
autonomo, nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività
produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2003 ed al
31 dicembre 2004, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il
31 ottobre 2005, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito
di elaborazioni effettuate dall’anagrafe tributaria con i criteri previsti dal
comma 501.
511. Agli importi di cui al comma
510 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la
trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e
dell’imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre
tipologie di soggetti del 23 per cento.
512. L’accettazione delle
proposte di cui al comma 510 comporta il pagamento dell’imposta sul valore
aggiunto determinata applicando all’ammontare dei maggiori ricavi o compensi,
tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero
soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra
l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa
alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato.
513. L’adeguamento di cui al
comma 510, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione
fiscale di cui al comma 499, si perfeziona con il versamento, entro il 16
ottobre del primo anno di applicazione dell’istituto previsto dal comma 499,
degli importi di cui ai commi 511 e 512. Per ciascun periodo d’imposta, gli
importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere
inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri
soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
514. Qualora gli importi da
versare complessivamente per l’adeguamento di cui al comma 510 eccedano la
somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri
soggetti, il 50 per cento dell’importo eccedente può essere versato entro il
successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal
giorno successivo alla data di cui al comma 513. L’omesso versamento nei
termini indicati nel periodo precedente non determina l’inefficacia della
definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze
si procede all’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica
delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al
termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle
somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i
trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non
è applicabile l’istituto del ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
515. Il perfezionamento
dell’adeguamento di cui al comma 510 rende applicabili le disposizioni di cui
all’articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218.
516. L’accettazione della
proposta di adeguamento di cui al comma 510 esclude la rilevanza a qualsiasi
effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto
escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì
escluso il riporto al periodo d’imposta successivo del credito d’imposta sul
valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta
oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime
dichiarazioni.
517. La notifica effettuata entro
il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell’istituto previsto
dal comma 499, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti
a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di
accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui
all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle
imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto ovvero dell’imposta
regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d’imposta di cui al
comma 510, comporta l’integrale applicabilità delle disposizioni di cui al
citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
518. Sono esclusi dall’istituto
di cui al comma 510 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause
di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i
periodi di imposta di cui al comma 510;
b) che non erano in attività in
uno dei periodi di imposta di cui al comma 510;
c) che hanno omesso di dichiarare
il reddito derivante dall’attività svolta nei periodi d’imposta oggetto di
definizione o che hanno presentato per tali periodi d’imposta una dichiarazione
dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l’elaborazione della proposta di
cui al comma 510;
d) che hanno omesso di presentare
la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le annualità
d’imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una
dichiarazione con dati insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui
al comma 510;
e) che hanno omesso di comunicare
i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore o dei
parametri per i periodi di imposta di cui al comma 510;
f) nei cui confronti sono state
constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione
dell’istituto previsto dal comma 499, per i periodi di imposta di cui al comma
510 e per le annualità di imposta 2003 e 2004 ai fini IVA, condotte che
integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
519. Sono abrogate le
disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 387 a 398, della legge 30 dicembre
2004, n. 311. I contribuenti che si avvalgono dell’istituto della
programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte
sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo
periodo d’imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla
programmazione medesima.
520. L’Agenzia delle entrate e il
Corpo della Guardia di finanza programmano l’impiego di maggiore capacità
operativa per l’attività di contrasto all’evasione nei confronti dei soggetti
per i quali non trova applicazione la programmazione fiscale.
521. All’articolo 103, comma 3,
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, come modificato dall’articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, le parole: «un ventesimo» sono sostituite dalle
seguenti: «un diciottesimo».
522. Nell’articolo 11-quater,
comma 2, alinea, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, e riducendo il risultato del 20 per cento».
523. Il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e
l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL), fermo restando l’espletamento delle ordinarie attività
ispettive e secondo quanto previsto dal decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124, in materia di coordinamento dell’attività di vigilanza, conseguono
maggiori diritti accertati per contributi obbligatori e premi assicurativi
evasi nonché per sanzioni amministrative e civili. A tal fine, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, l’INPS e l’INAIL, nel triennio 2006-2008,
potenziano l’azione di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale,
attraverso la realizzazione di appositi piani di intervento, anche mediante
attività congiunta, finalizzati al contrasto del lavoro sommerso e irregolare
nei settori a maggiore rischio di evasione ed elusione contributiva nonché
attraverso un incremento dell’impiego delle risorse del personale ispettivo
nell’attività di contrasto al lavoro sommerso e irregolare in misura non
inferiore al 20 per cento medio annuo rispetto a quanto pianificato per l’anno
2005.
524. Ai fini di cui al comma 523,
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è altresì autorizzato, in
deroga al divieto di procedere a nuove assunzioni disposto dall’articolo 1,
comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad assumere i vincitori dei
concorsi per 795 ispettori del lavoro e 75 ispettori tecnici, banditi
rispettivamente con decreto direttoriale del 15 novembre 2004 e del 16 novembre
2004, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 93 del 23
novembre 2004. Al conseguente onere, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2006
e a 30,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 66,
comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. La finalizzazione di cui
all’articolo 9, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, è ridotta a 5 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2005. La finalizzazione di cui all’articolo 3,
comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ridotta a 5,16 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2009.
525. Il comma 6 dell’articolo 110
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«6. Si considerano apparecchi
idonei per il gioco lecito:
a) quelli che, obbligatoriamente
collegati alla rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, si attivano con l’introduzione di moneta metallica ovvero con
appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del
Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilità o
intrattenimento sono presenti insieme all’elemento aleatorio, il costo della
partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi
e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non
superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalliche. Le vincite, computate
dall’apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non
più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle
somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del
poker o comunque le sue regole fondamentali;
b) quelli, facenti parte della
rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si
attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di
elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del
Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro
dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di
mercato:
1) il costo e le modalità di
pagamento di ciascuna partita;
2) la percentuale minima della
raccolta da destinare a vincite;
3) l’importo massimo e le
modalità di riscossione delle vincite;
4) le specifiche di
immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a
cui tali apparecchi sono connessi;
5) le soluzioni di
responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
6) le tipologie e le
caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla
raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui
alla presente lettera».
526. Agli apparecchi di cui
all’articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si applica un prelievo
erariale unico, fissato con regolamento del Ministro dell’economia e delle
finanze da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400. L’aliquota del prelievo non può essere inferiore all’8 per cento
né superiore al 12 per cento delle somme giocate.
527. All’articolo 39 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 13-bis è sostituito dal seguente:
«13-bis. Con provvedimenti del
Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, sono definiti i termini e le modalità di
assolvimento del prelievo erariale unico relativo agli apparecchi da
intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni».
528. All’articolo 38, commi 3 e
4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole:
«commi 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6, lettera a), e 7».
529. All’articolo 38 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, il comma 6 è sostituito
dal seguente:
«6. Ai fini del rilascio dei
nulla osta di cui ai precedenti commi, è necessario il possesso delle licenze
previste dall’articolo 86, terzo comma, lettera a) o b), del testo unico di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni».
530. Entro il 1º luglio 2006 e
secondo modalità definite con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle
finanze – Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato:
a) gli apparecchi di cui
all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono installati
esclusivamente in esercizi pubblici, commerciali o punti di raccolta di altri
giochi autorizzati dotati di apparati per la connessione alla rete telematica
di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che
garantiscano la sicurezza e l’immodificabilità della registrazione e della
trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco. I requisiti dei suddetti
apparati sono definiti entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge;
b) il canone di concessione
previsto dalla convenzione di concessione per la conduzione operativa della
rete telematica di cui all’articolo 14-bis del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 640 del 1972, è fissato nella misura dello 0,8 per cento
delle somme giocate;
c) l’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato riconosce ai concessionari della rete telematica
un compenso, fino ad un importo massimo dello 0,5 per cento delle somme
giocate, definito in relazione:
1) agli investimenti effettuati
in ragione di quanto previsto dalla lettera a);
2) ai livelli di servizio
conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi di gioco.
531. A partire dal 1º luglio
2006, il prelievo erariale unico sulle somme giocate con apparecchi di cui
all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissato nella misura del
12 per cento delle somme giocate.
532. In relazione agli interventi
previsti dal comma 530, necessari ad adeguare la rete telematica di cui
all’articolo 14-bis, comma 4, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni, il termine della
concessione per la conduzione operativa della rete telematica è prorogato al 31
ottobre 2010.
533. Ai fini dell’applicazione
dell’articolo 1, comma 497, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato definisce, entro il 31 gennaio 2006, i requisiti
che devono possedere i terzi eventualmente incaricati della raccolta delle
giocate dai concessionari della rete telematica di cui all’articolo 14-bis,
comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e
successive modificazioni. Entro il 31 marzo 2006, i concessionari presentano all’Amministrazione
l’elenco dei soggetti incaricati.
534. Il terzo comma dell’articolo
86 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Relativamente agli apparecchi e
congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all’articolo 110,
commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:
a) per l’attività di produzione o
di importazione;
b) per l’attività di
distribuzione e di gestione, anche indiretta;
c) per l’installazione in esercizi
commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di
cui al primo o secondo comma o di cui all’articolo 88 ovvero per
l’installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati».
535. Il Ministero dell’economia e
delle finanze – Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, fermi i poteri dell’autorità e della polizia giudiziaria ove
il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete
Internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o
agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di
telecomunicazione, i casi di offerta, attraverso le predette reti, di giochi,
scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione,
autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o,
comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o
delle prescrizioni definiti dall’Amministrazione
stessa.
536. I destinatari delle
comunicazioni hanno l’obbligo di inibire l’utilizzazione delle reti, delle
quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, per lo
svolgimento dei giochi, delle scommesse o dei concorsi pronostici, di cui al
comma 535, adottando a tal fine misure tecniche idonee in conformità a quanto
stabilito con uno o più provvedimenti del Ministero dell’economia e delle
finanze – Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato.
537. In caso di violazione
dell’obbligo di cui al comma 536, si applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata.
L’autorità competente è l’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato.
538. La Polizia postale e delle
telecomunicazioni ed il Corpo della Guardia di finanza, avvalendosi dei poteri
ad esso riconosciuti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, cooperano
con il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato per l’applicazione delle disposizioni di cui ai
commi 536 e 537, secondo i criteri e le modalità individuati dall’Amministrazione
stessa d’intesa con il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica
sicurezza.
539. All’articolo 4, comma 4-ter,
della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo le parole: «apposita
autorizzazione», sono inserite le seguenti: «del Ministero dell’economia e
delle finanze – Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato».
540. Il comma 1 dell’articolo 110
del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
«1. In tutte le sale da biliardo
o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla
pratica del gioco o all’installazione di apparecchi da gioco, è esposta in
luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata
dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati,
oltre ai giochi d’azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di
vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici
che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto
in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario».
541. Il comma 3 dell’articolo 110
del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
«3. L’installazione degli
apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi
commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli
privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero,
limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo
viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69, nel rispetto delle
prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti».
542. All’articolo 110 del testo
unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell’esercizio
per un periodo non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo
apparecchi di cui al comma 6, ne consente l’uso in violazione del divieto posto
dal comma 8».
543. Il comma 9 dell’articolo 110
del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
«9. Ferme restando le sanzioni
previste per il gioco d’azzardo dal codice penale:
a) chiunque produce od importa,
per destinarli all’uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui
ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni
indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative
attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;
b) chiunque produce od importa,
per destinarli all’uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui
ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni
vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro
per ciascun apparecchio;
c) chiunque, sul territorio
nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l’uso in luoghi
pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque
specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle
prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative
attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei
confronti di chiunque, consentendo l’uso in luoghi pubblici od aperti al
pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e
congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7
e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi,
corrisponde a fronte delle vincite premi, in danaro o di altra specie, diversi
da quelli ammessi;
d) chiunque, sul territorio
nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l’uso in luoghi
pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie
di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli
autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;
e) nei casi di accertamento di
una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) è preclusa all’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all’autore della
violazione titoli autorizzatori concernenti la distribuzione o l’installazione
di apparecchi da intrattenimento, per un periodo di cinque anni;
f) nei casi in cui i titoli
autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni
apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per
ciascun apparecchio».
544. All’articolo 110 del testo
unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. Per gli apparecchi per i
quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle
disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed
alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed
amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi
dell’articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel
provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei
congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso.
9-ter. Per la violazione del
divieto di cui al comma 8 il rapporto è presentato al prefetto territorialmente
competente in relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione. Per le
violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore
dell’ufficio regionale dell’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio.
9-quater. Ai fini della
ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si
applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168».
545. Il comma 10 dell’articolo
110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«10. Se l’autore degli illeciti
di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell’articolo 86, ovvero di
autorizzazione ai sensi dell’articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le
licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e,
in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell’articolo 8-bis della
legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con
ordinanza motivata e con le modalità previste dall’articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.
I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari
della licenza di cui all’articolo 88».
546. Il comma 11 dell’articolo
110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«11. Oltre a quanto previsto
dall’articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante
gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione
delle violazioni, sospende la licenza dell’autore degli illeciti per un periodo
non superiore a quindici giorni, informandone
l’autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma
del presente comma, è computato nell’esecuzione della sanzione accessoria».
547. Per le violazioni di cui
all’articolo 110, comma 9, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, commesse in data antecedente alla
data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni
vigenti al tempo delle violazioni stesse.
548. Dopo l’articolo 14-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono inseriti
i seguenti:
«Art. 14-ter. – (Controllo dei
versamenti di imposte relative ad apparecchi e congegni per il gioco lecito). –
1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato esegue, entro il 31 dicembre del secondo anno
successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell’imposta, il
controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti per gli apparecchi e
congegni previsti all’articolo 110, comma 7, del testo unico di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché per gli
apparecchi meccanici od elettromeccanici.
2. Nel caso in cui risultino
omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l’esito del controllo
automatizzato è comunicato al contribuente per evitare la reiterazione di
errori. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari all’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato entro i trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione.
3. Con decreti del Ministero
dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalità di effettuazione dei
controlli automatici di cui al comma 1.
Art. 14-quater. – (Iscrizione a
ruolo delle somme dovute a seguito dei controlli automatici). – 1. Le somme
che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi dell’articolo
14-ter, comma 1, risultano dovute a titolo d’imposta sugli intrattenimenti,
nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono
iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine
di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di
scadenza del termine per il pagamento delle imposte. Per la determinazione del
contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalità della sua formazione e dei
tempi di consegna, si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 3 settembre 1999, n. 321.
2. Le cartelle di pagamento
recanti i ruoli di cui al comma 1 devono essere notificate, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di scadenza del
termine per il pagamento dell’imposta.
3. L’iscrizione a ruolo non è
eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente provvede a pagare, con le
modalità indicate nell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e successive modificazioni, le somme dovute, entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione prevista dall’articolo 14-ter, comma 2, ovvero
della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di
autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal
contribuente. In questi casi, l’ammontare delle sanzioni amministrative
previste è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo
giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione.
Art. 14-quinquies. –
(Disposizioni in materia di recupero dell’IVA sugli intrattenimenti). – 1. Le
disposizioni di cui agli articoli 14-ter e 14-quater possono essere applicate
anche dagli uffici dell’Agenzia delle entrate per il recupero dell’IVA connessa
con l’imposta sugli intrattenimenti. A tal fine, l’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato comunica all’Agenzia delle entrate le violazioni
constatate in sede di controllo dell’imposta sugli intrattenimenti. Per quanto
non previsto dagli articoli 14-ter e 14-quater si applicano le disposizioni in
materia di IVA».
549. All’articolo 8, comma 14,
del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1º agosto 2003, n. 200, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole:
«31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007»;
b) dopo il primo periodo, è
inserito il seguente: «La disposizione di cui al primo periodo non si applica
nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la scadenza della convenzione di
concessione»;
c) al quarto periodo, le parole:
«di cui al secondo e terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al
terzo e quarto periodo».
550. Il secondo comma dell’articolo
9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, in materia di
imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, è sostituito dal seguente:
«Per le sigarette, le tabelle di
cui al primo comma sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe
di prezzo più richiesta, determinate ogni tre mesi, secondo i dati rilevati al
primo giorno di ciascun trimestre solare».
551. Con provvedimento
direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di
variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi
lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell’articolo 2 della legge 13
luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, può essere aumentata
l’aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all’articolo
28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare il
mantenimento del gettito per l’anno 2006 e per gli anni successivi.
552. Per gli enti vigilati dal
Ministero delle politiche agricole e forestali, l’autorizzazione alla stipula
di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 188 è
estesa anche ad altre tipologie di contratti di lavoro autonomo, nel limite di
autorizzazione alle spese delle medesime amministrazioni e nel rispetto dei
vincoli statuiti dal citato comma 188.
553. Per accedere ai benefìci ed
alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti, le imprese
di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità
contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre
2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.
266.
554. Nello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito, in via sperimentale,
un Fondo per le spese sostenute dalle famiglie per le esigenze abitative degli
studenti universitari la cui dotazione, per l’anno 2006, è fissata nel limite
di 25 milioni di euro.
555. Le risorse assegnate al
Fondo di cui al comma 554 sono successivamente ripartite tra le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
che ne fissa i criteri e le modalità.
556. Al fine di prevenire
fenomeni di disagio giovanile legato all’uso di sostanze stupefacenti, è
istituito presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della
Presidenza del Consiglio dei ministri, l’«Osservatorio per il disagio giovanile
legato alle tossicodipendenze». Presso il Dipartimento di cui al presente comma
è altresì istituito il «Fondo nazionale per le comunità giovanili» per favorire
le attività dei giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del
fenomeno delle tossicodipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per l’anno
2006 è fissata in 5 milioni di euro che, nella misura del 5 per cento, è
destinata ad attività di comunicazione, informazione
e monitoraggio relativamente al rapporto tra giovani e tossicodipendenza con
particolare riguardo a nuove forme di associazionismo giovanile, svolte
dall’Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze; il
restante 95 per cento del Fondo viene destinato alle comunità giovanili individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Con tale decreto, di natura non
regolamentare, vengono determinati anche i criteri per l’accesso al Fondo e le
modalità di presentazione delle istanze.
557. Per la raccolta ed
elaborazione dei dati occorrenti al monitoraggio della spesa ambientale sul
territorio nazionale fruibili anche per mantenere aggiornata e confrontabile l’informazione
ambientale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 195, di recepimento della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 gennaio 2003, in conformità ai princìpi e criteri di cui
all’articolo 1, comma 8, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, è disposta la
prosecuzione delle attività già convenzionalmente assicurate dall’Associazione
nazionale dei comuni italiani a favore del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio per le proprie finalità istituzionali. Con regolamento
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, da emanare ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti,
in conformità alla convenzione in essere, criteri e modalità di funzionamento
per regolamentare la prosecuzione delle suddette attività. Per l’attuazione
delle suddette finalità viene annualmente destinata, a valere sul capitolo 7090
«Fondo da ripartire per la difesa del suolo e tutela ambientale», una somma non
inferiore all’1 per cento e non superiore al 2 per cento, calcolata sui fondi
del predetto capitolo di spesa e determinata nel suo ammontare annuo con le
modalità ed i criteri definiti con il predetto regolamento.
558. All’articolo 2 del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al
comma 1 si applicano anche quando l’assunzione sia effettuata da imprese
concessionarie di servizi nei settori delle poste per un periodo massimo
complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di
quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non
superiore al 15 per cento dell’organico aziendale, riferito al 1º gennaio
dell’anno cui le assunzioni si riferiscono. Le organizzazioni sindacali
provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione
da parte delle aziende di cui al presente comma».
559. All’articolo 145, comma 19,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: «servizi radiotelevisivi»
sono inserite le seguenti: «nonché alle singole emittenti radiofoniche locali
risultanti dalla graduatoria formata dal Ministero delle comunicazioni».
560. Il comma 3-bis dell’articolo
87 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente:
«3-bis. Al fine di accelerare la
realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di
telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla sicurezza ed al controllo
del traffico ferroviario, nonché al fine di contenere i costi di realizzazione
della rete stessa, all’installazione sul sedime ferroviario ovvero in area
immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed apparati si procede con le
modalità proprie degli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel
rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi
di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al
disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di
attuazione». Le disposizioni del comma 3-bis dell’articolo 87 del decreto
legislativo n. 259 del 2003, come sostituito dal presente comma, si applicano
anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge, riguardanti sia le installazioni già realizzate, sia quelle in corso di
realizzazione ovvero non ancora attivate, comunque avviati ai sensi della
previgente normativa.
561. All’articolo 1, comma 4,
della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, dopo la lettera
p-quaterdecies), sono aggiunte le seguenti:
«p-quinquiesdecies) area
industriale del comune di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1994, n. 679;
p-sexiesdecies) aree di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 1995, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1995».
562. Al fine della progressiva
estensione dei benefìci già previsti in favore delle vittime della criminalità
e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi
563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di
euro a decorrere dal 2006.
563. Per vittime del dovere
devono intendersi i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980,
n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano
subìto un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento
delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in
conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di
criminalità;
b) nello svolgimento di servizi
di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad
infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della
pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei
loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi,
necessariamente, caratteristiche di ostilità.
564. Sono equiparati ai soggetti
di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente
invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di
missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e
che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari
condizioni ambientali od operative.
565. Con regolamento da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai
sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa e
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le
modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di
spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai
familiari superstiti.
566. Per assicurare la
partecipazione alle reti globali di monitoraggio climatico e ambientale
nell’ambito del programma promosso dall’Organizzazione delle Nazioni Unite
«Atmospheric Brown Cloud» e «SHARE-Asia», anche ai fini delle ricadute sul
sistema produttivo agricolo mondiale e del supporto ai progetti collegati per
lo sviluppo sostenibile nelle regioni montane nel quadro del Partenariato
internazionale delle Nazioni Unite, è assegnato al Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR) un contributo annuo di 1,8 milioni di euro per l’anno 2006. Il
Comitato di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, assicura il collegamento
e lo scambio di informazioni tra il CNR e il
Ministero delle politiche agricole e forestali per quanto riguarda l’attuazione
del programma SHARE-Asia.
567. Per i lavoratori marittimi
assicurati presso l’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA),
la sussistenza e la durata dell’esposizione all’amianto sono accertate e
certificate dall’IPSEMA. Per i predetti lavoratori, restano valide le domande
di certificazione già presentate all’INAIL, in ottemperanza al decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, emanato in
attuazione dell’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004.
568. Ai fini del contenimento
delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto
relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione alle Forze
armate, inclusa l’Arma dei carabinieri, il Ministero della difesa, anche in
deroga alle norme sulla contabilità generale
dello Stato e nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185, è autorizzato a
stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con
soggetti pubblici e privati.
569. Con decreto del Ministero
della difesa, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono
disciplinate le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e
l’esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in
materia negoziale e del principio di economicità.
570. Al fine di consentire la
prosecuzione dei principali programmi internazionali ed interforze, anche a
valenza internazionale, e specialmente europea, idonei a promuovere qualificati
livelli di partecipazione competitiva dell’industria nazionale, è autorizzata
la spesa annua di 55 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall’anno
2006 per l’erogazione di contributi pluriennali alle imprese nazionali di
riferimento, ai sensi dell’articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, e successive modificazioni.
571. Lo stanziamento di cui al
comma 570 è iscritto nell’ambito delle unità previsionali di base dello stato
di previsione del Ministero della difesa il quale con propri atti provvede
all’individuazione sia delle procedure attuative per l’erogazione dei
contributi sia delle imprese nazionali di riferimento cui corrispondere i
contributi stessi.
572. Per l’anno 2006 nei
confronti degli abbonati al servizio di radiodiffusione delle aree all digital
Sardegna e Valle d’Aosta e di quattro ulteriori aree all digital da individuare
con decreto del Ministro delle comunicazioni nonché degli abbonati che
dimostrino di essere titolari di abitazione nelle medesime aree attraverso il
pagamento dell’imposta comunale sugli immobili, in regola per l’anno in corso
con il pagamento del relativo canone di abbonamento, che non abbiano
beneficiato del contributo previsto dall’articolo 4, comma 1, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e dall’articolo 1, comma 211, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, che acquistino o noleggino un apparato idoneo a consentire la
ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l’utente e per il fornitore di
contenuti, di segnali televisivi in tecnica digitale, è riconosciuto un
contributo pari a 90 euro per i casi di acquisto o noleggio effettuati dal 1º
al 31 dicembre 2005 e di 70 euro per quelli effettuati dal 1º gennaio 2006. Il
contributo è riconosciuto a condizione che sia garantita la fruizione diretta e
senza restrizione dei contenuti e servizi in chiaro e che siano fornite
prestazioni di interattività, anche da remoto, attraverso interfacce di
programmi (API) aperte e riconosciute tali, conformi alle norme pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ai sensi dell’articolo 18 della
direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002,
che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di
comunicazione elettronica (direttiva quadro), nonché a condizione che il canale
di interazione, attivato su linea telefonica analogica commutata, sia
supportato da un modem abilitato a sostenere, per tale tipo di accesso, la
classe di velocità V90/V92, fino a 56 Kbits ovvero una velocità almeno
equivalente per le altre tecnologie trasmissive di collegamento alle reti
pubbliche di telecomunicazioni. Ai titolari di alberghi, strutture ricettive,
campeggi ed esercizi pubblici situati nelle aree all digital, il contributo è
riconosciuto per ogni apparecchio televisivo messo a disposizione del pubblico.
La concessione del contributo è disposta entro il limite di 10 milioni di euro.
573. La concreta applicazione
delle misure disposte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 1998,
avviene previa intesa tra lo Stato e la regione Sardegna nella quale si determina
anche la ripartizione, tra i comuni interessati, delle risorse finanziarie già
stanziate sulla base dell’estensione delle aree soggette a vincolo. I comuni
ricadenti nell’area individuata potranno aderire all’intesa e far parte
dell’area parco attraverso apposita deliberazione dei propri consigli.
574. Nei casi di cui all’articolo
3, comma 11-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, qualora siano presentate
più domande, tutte le imprese editrici interessate decadono dal diritto di
accedere ai contributi. I costi ammissibili per il calcolo dei contributi di
cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, all’articolo 23, comma 3, della legge 6
agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all’articolo 7, comma 13,
della legge 3 maggio 2004, n. 112, non possono aumentare su base annua di una
percentuale superiore a quella del tasso programmato di inflazione per l’anno
di riferimento dei contributi.
575. Il comma 2 dell’articolo
11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è abrogato. Conseguentemente, all’articolo
11-bis, comma 1, del medesimo decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le
parole: «222 milioni per l’anno 2005» sono inserite le seguenti: «e di euro 5
milioni per l’anno 2006».
576. All’articolo 1, comma 275,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «società» sono inserite
le seguenti: «di cartolarizzazione, associazioni riconosciute».
577. I dipendenti dell’Agenzia
del demanio di cui all’articolo 30, comma 2-bis, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, relativamente ai quali non sono esaurite, alla data del 31 dicembre 2005,
le procedure di trasferimento conseguenti all’esercizio del diritto di opzione
di cui al medesimo articolo, transitano nei ruoli delle amministrazioni dello
Stato per le quali gli stessi hanno esercitato l’opzione. Con decreto dirigenziale
del Dipartimento della funzione pubblica, su proposta dell’Agenzia del demanio,
sentite le amministrazioni interessate, sono individuate le unità di personale
destinate a ciascuna di tali amministrazioni nonché la data di decorrenza degli
effetti giuridici ed economici del relativo transito.
578. Al fine di assicurare
l’attuazione del piano programmatico di cui all’articolo 1, comma 3, della
legge 28 marzo 2003, n. 53, e garantire continuità alle iniziative di sviluppo
tecnologico del Paese e per l’alta formazione tecnologica, favorendo così lo
sviluppo del sistema produttivo nazionale, è autorizzata la spesa di 44 milioni
di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 e l’autorizzazione di
spesa di cui al comma 10 dell’articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è
rideterminata in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008,
e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009. L’articolo 4, comma
10, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è soppresso.
579. Per il sostegno e lo
sviluppo delle piccole e medie imprese, anche attraverso l’incentivazione delle
forme di raccolta di finanziamenti per le stesse necessarie al rilancio degli
investimenti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato
ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate
le caratterisitiche dei titoli di debito che possono essere emessi dalle
società per azioni a ristretta base azionaria, rappresentati da titoli a medio
e lungo termine con un tasso di interesse prefissato secondo le ordinarie
condizioni di mercato e non rimborsabili anticipatamente per tutta la durata
del prestito. Con lo stesso decreto, nel rispetto del principio di invarianza
del gettito fiscale complessivo, possono essere disciplinate anche particolari
forme di incentivi fiscali per certificati di deposito emessi dagli istituti di
credito a medio termine per il finanziamento di piccole e medie imprese.
580. Al Comitato Italiano
Paralimpico (CIP), cui la legge 15 luglio 2003, n. 189, ha attribuito compiti
relativi alla promozione dell’attività sportiva tra le persone disabili e di
riconoscimento e coordinamento di tutte le organizzazioni sportive per
disabili, è concesso un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni
2006, 2007 e 2008, per la promozione della pratica sportiva di base e
agonistica.
581. Al fine di garantire un
adeguato sostegno al potenziamento delle attività di ricerca e sviluppo
industriali nel settore oncologico svolte da strutture di eccellenza
specializzate nel settore, è destinato un importo pari a 50 milioni di euro a
valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli
investimenti in ricerca di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
582. L’Ente nazionale per
l’aviazione civile (ENAC) è autorizzato ad utilizzare le risorse di parte
corrente derivanti da trasferimenti statali relativi agli anni 2004 e 2005,
disponibili nel proprio bilancio alla data di entrata in vigore della presente
legge, ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, anche per fare
fronte a spese di investimento per le infrastrutture aeroportuali. Entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’ENAC
comunica l’ammontare delle disponibilità di cui al presente comma al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, che individua, con proprio decreto, gli
investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.
583. Al fine di promuovere lo
sviluppo del turismo di qualità, i soggetti di cui al comma 586, di seguito
denominati «promotori», possono presentare alla regione interessata proposte
relative alla realizzazione di insediamenti turistici di qualità di interesse
nazionale, anche tramite concessione di beni demaniali marittimi, esclusi
quelli sui quali sussistono concessioni con finalità turistico-ricreative già
operanti ai sensi dell’articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e
anche mediante la riqualificazione di insediamenti e impianti preesistenti.
584. Ai canoni di concessione per
gli insediamenti di cui al comma 583 non si applicano le disposizioni di cui al
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 494. La misura del canone è determinata dall’atto di
concessione. Una quota degli introiti dei canoni è attribuita nella misura del
20 per cento alla regione interessata e nella misura del 20 per cento al comune
o ai comuni interessati, proporzionalmente al territorio compreso
nell’insediamento. Per quanto non determinato dai commi da 583 a 593, si
applicano le disposizioni di cui agli articoli da 36 a 49 del codice della
navigazione.
585. Gli insediamenti turistici
di qualità di cui ai commi da 583 a 593 sono caratterizzati dalla compatibilità
ambientale, dalla capacità di tutela e di valorizzazione culturale del tessuto
circostante e dei beni presenti sul territorio, dall’elevato livello dei
servizi erogati e dalla idoneità ad attrarre flussi turistici anche
internazionali. In ogni caso gli insediamenti turistici di cui ai commi da 583
a 593 devono assicurare un ampliamento della base occupazionale mediante
l’assunzione di un numero di addetti non inferiore a 250 unità. La
realizzazione e la gestione degli insediamenti per il turismo di qualità sono
effettuate secondo le procedure di cui ai commi da 586 a 593 e ferme restando
le disposizioni di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
586. Possono presentare le
proposte di cui al comma 583 gli enti locali territorialmente competenti, anche
associati, i soggetti di cui all’articolo 10 della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni, associati con gestori di servizi ed
eventualmente consorziati e associati con enti finanziatori, nonché i soggetti
dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi e finanziari, definiti da
apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge con decreto del Ministro delle attività produttive,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il
Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio.
587. Le proposte devono
comprendere lo studio di fattibilità ambientale, il piano finanziario degli
investimenti, l’adeguamento del sistema complessivo dei servizi che interessano
l’area, in particolare nel settore della mobilità, nonché la previsione di eventuali
infrastrutture e opere pubbliche connesse, e sono redatte secondo modelli
definiti dal regolamento di cui al comma 586. La realizzazione di
infrastrutture e di servizi connessi può essere affidata allo stesso soggetto
realizzatore dell’insediamento turistico. In tale caso si applicano le
disposizioni stabilite dall’articolo 104, comma 4, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
588. Le proposte sono valutate
dalla regione sotto il profilo della fattibilità e della qualità costruttiva,
urbanistica e ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità,
del costo di gestione e di manutenzione, dei tempi di ultimazione dei lavori
per la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture e opere pubbliche
connesse. Sono comunque valutate in via prioritaria le proposte che prevedono
il recupero e la bonifica di aree compromesse sotto il profilo ambientale e di
impianti industriali dismessi.
589. La regione, entro trenta
giorni dalla presentazione, verifica l’assenza di elementi ostativi e,
esaminate le proposte stesse, anche comparativamente, e sentiti i promotori che
ne facciano richiesta, provvede, entro i successivi sessanta giorni, ad
individuare quelle che ritiene di pubblico interesse e a trasmettere
documentazione ai comuni e alle province competenti per territorio, al
Ministero dell’economia e delle finanze, al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, al Ministero delle attività produttive, al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio, al Ministero per i beni e le
attività culturali e a tutte le altre amministrazioni competenti a rilasciare
permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo.
590. Le amministrazioni
interessate rimettono le proprie valutazioni alla regione entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla ricezione della documentazione relativa alla
proposta, ovvero, in caso di procedura ad evidenza pubblica ai sensi del comma
592, entro trenta giorni dalla aggiudicazione. Entro lo stesso termine le
amministrazioni interessate possono presentare motivate proposte di adeguamento
o richieste di prescrizioni. La mancata presentazione, entro il termine
previsto, di osservazioni o richieste di prescrizioni ha l’effetto di assenso
alla proposta. La regione promuove, entro i successivi quarantacinque giorni,
la stipula fra le amministrazioni interessate di un accordo di programma, ai
sensi dell’articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
591. La stipula dell’accordo di
programma sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque
denominato, consente la realizzazione e l’esercizio di tutte le opere,
prestazioni e attività previste nella proposta approvata, e ha l’effetto di
determinare le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e
di sostituire le concessioni edilizie, nel rispetto delle condizioni di cui al
citato articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del
2000. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42.
592. Nel caso di più proposte
relative alla stessa concessione di beni demaniali la regione, prima della
stipula dell’accordo di programma, indice una gara da svolgere con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base di gara la proposta
presentata dal promotore, secondo le procedure di cui all’articolo 37-quater
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
593. Per promuovere la
realizzazione degli insediamenti di cui ai commi da 583 a 592, i comuni
interessati possono prevedere l’applicazione di regimi agevolati ai fini del
contributo di cui all’articolo 16 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché l’esenzione, ovvero
l’applicazione di riduzioni o detrazioni, dall’imposta comunale sugli immobili
di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
594. Il Ministero dell’economia e
delle finanze – Dipartimento del tesoro è autorizzato a rinnovare per l’anno
2006 gli accordi di cui all’articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, finalizzati ad accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi
previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 137.
595. Per gli anni 2006 e 2007
alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto
divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. Fino al medesimo
termine il personale a tempo determinato non può superare il 20 per cento
dell’organico funzionale approvato.
596. Per l’anno 2006 i contratti
di collaborazione coordinata e continuativa stipulati nell’anno 2005 dal
Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’articolo 6, comma
2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono trasformati in
rapporto di lavoro a tempo determinato nel limite massimo di 95 unità.
597. Ai fini della valorizzazione
degli immobili costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case
popolari, comunque denominati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri sono semplificate le norme in materia di alienazione degli immobili di
proprietà degli Istituti medesimi. Il decreto, da emanare previo accordo tra
Governo e regioni, è predisposto sulla base della proposta dei Ministri del
lavoro e delle politiche sociali, dell’economia e delle finanze, delle
infrastrutture e dei trasporti da presentare in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
598. I princìpi fissati
dall’accordo tra Governo e regioni e regolati dal decreto di cui al comma 597
devono consentire che:
a) il prezzo di vendita delle
unità immobiliari sia determinato in proporzione al canone dovuto e computato
ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero, laddove non ancora approvate,
ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 513;
b) per le unità ad uso
residenziale sia riconosciuto il diritto all’esercizio del diritto di opzione
all’acquisto per l’assegnatario unitamente al proprio coniuge, qualora risulti
in regime di comunione dei beni; che, in caso di rinunzia da parte
dell’assegnatario, subentrino, con facoltà di rinunzia, nel diritto
all’acquisto, nell’ordine: il coniuge in regime di separazione dei beni, il
convivente more uxorio purché la convivenza duri da almeno cinque anni, i figli
conviventi, i figli non conviventi;
c) i proventi delle alienazioni
siano destinati alla realizzazione di nuovi alloggi, al contenimento degli
oneri dei mutui sottoscritti da giovani coppie per l’acquisto della prima casa,
a promuovere il recupero sociale dei quartieri degradati e per azioni in favore
di famiglie in particolare stato di bisogno.
599. Agli immobili degli Istituti
proprietari, che ne facciano richiesta attraverso le regioni, si applicano le
disposizioni previste dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive
modificazioni.
600. Al fine di consentire la
corretta e puntuale realizzazione dei programmi di dismissione immobiliare, gli
enti e gli Istituti proprietari possono affidare a società di comprovata
professionalità ed esperienza in materia immobiliare e con specifiche
competenze nell’edilizia residenziale pubblica, la gestione delle attività
necessarie al censimento, alla regolarizzazione ed alla vendita dei singoli
beni immobili.
601. Gli importi da iscrivere nei
fondi speciali di cui all’articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468,
introdotto dall’articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il
finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere
approvati nel triennio 2006-2008, restano determinati, per ciascuno degli anni
2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla
presente legge, rispettivamente per il Fondo speciale destinato alle spese
correnti e per il Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
602. Le dotazioni da iscrivere
nei singoli stati di previsione del bilancio 2006 e triennio 2006-2008, in
relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla
legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
603. Ai sensi dell’articolo 11,
comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che
prevedono interventi di sostegno dell’economia classificati fra le spese di
conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008,
nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
604. Ai termini dell’articolo 11,
comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di
spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge
sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
605. Gli importi da iscrivere in
bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere
pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008,
nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
606. A valere sulle
autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere
pluriennale, riportate nella Tabella F, le amministrazioni e gli enti pubblici
possono assumere impegni nell’anno 2006, a carico di esercizi futuri nei limiti
massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in
apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei
precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
607. In applicazione
dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978, n.
468, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate
nell’allegato 1 alla presente legge.
608. In applicazione
dell’articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le
autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli
investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono
indicati nell’allegato 2 alla presente legge.
609. La copertura della presente
legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per
le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente
viene assicurata, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.
610. Le disposizioni della
presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei
rispettivi statuti.
611. Le disposizioni della
presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per
gli enti territoriali.
612. La presente legge entra in
vigore il 1º gennaio 2006.
IL PRESIDENTE