Penale

Wednesday 11 January 2006

La ex Cirielli supera il primo esame della Cassazione.

La ex Cirielli supera il primo esame della Cassazione.

Cassazione Sezione sesta penale (up) sentenza 12 dicembre 2005-10 gennaio 2006, n. 460

Presidente Leonasi Relatore Rossi

Pm Monetti Ricorrente Marcantonini ed altri

Fatto

1. Mario Marcantonini, Renzo Camilletti, Alberto Massicci e Vinicio Marcantonini ricorrono per cassazione avverso la sentenza in data 23 settembre 2002 della Corte di appello di Firenze che decidendo in sede di giudizio di rinvio a seguiti di annullamento parziale da parte della Corte di cassazione della sentenza della Corte di appello di Perugia del 23 giugno 2000 ha dichiarato non doversi procedere nei loro confronti in ordine al reato di cui agli articoli 56, 640bis e 110 Cp per essersi il reato estinto per prescrizione, confermando, nel resto, la sentenza di primo grado del Tribunale di Perugia e riducendo la pena inflitta agli imputati a mesi undici di reclusione per Mario Marcantonini, a mesi dieci di reclusione per Alberto Massicci e Vinicio Marcantonini, a mesi nove e giorni quindici di reclusione per Renzo Camilletti.

2. Nella sentenza del 29 novembre 1995, il Tribunale di Perugia aveva ritenuto gli imputati responsabili dei reati di falso ideologico in atti pubblici nonché di truffa e di tentata truffa ai sensi dellarticolo 640bis Cp in danno della Regione Umbria perché, come componenti della Giunta del Comune di Bettona, operando in concorso con lingegnere investito del progetto dellopera e della direzione dei lavori, avevano prodotto alla Regione, ai fini di essere ammessi ad un finanziamento regionale a fondo perduto, una serie di atti (delibera di recupero dellimmobile del 5 gennaio 1993; atto di affidamento dei lavori del 18 marzo 1993; atti di approvazione del primo stato di avanzamento dei lavori del 2 giugno 1993; attestato del progettista direttore dei lavori del 7 aprile 1993) relativi ad unopera il recupero dellex convento di Santa Caterina in realtà compiuta anteriormente al 1990; ottenendo così un anticipo di lire 50 milioni sullimporto complessivo di 96 milioni in favore dellamministrazione comunale e lannotazione relativa alla richiesta della somma residua, poi non versata in seguito al disvelamento della situazione effettivamente esistente.

La Corte dappello di Perugia aveva poi confermato il 23 giugno 2000 la decisione di primo grado.

3. La Corte di cassazione aveva parzialmente annullato tale ultima sentenza rilevando che il giudice di merito aveva omesso di accertare:

a) se il restauro dellex contento di Santa Caterina rientrasse nellambito di un programma pluriennale di interventi o in un piano annuale che prevedeva laccantonamento previsto dallarticolo 3 della legge 19/1986;

b) se le opere eseguite dallimpresa Baldoni erano di completamento delle opere relative alla terza fase del restauro per cui la Regione aveva già concesso il contributo;

c) se per il pagamento di questi lavori era stata iscritta riserva durante o al termine della terza fase di realizzazione del restauro.

4. La Corte di appello di Firenze premesso che si era formato il giudicato interno sullesistenza dei delitti di falso ideologico e sulla relativa responsabilità degli imputati ha fornito una risposta affermativa al primo punto indicato nella direttiva della Corte di cassazione, affermando che il restauro dellex convento di Santa Caterina rientrava nellambito del piano attuativo per lanno 1989 ed il piano di riparto della spesa complessiva prevedeva di destinare la somma residua (lire 1630108.520) ad accantonamenti per interventi urgenti ed imprevedibili e per il completamento di opere già realizzate secondo il disposto dellarticolo 3 della legge regionale 19/1986.

In ordine al secondo punto della direttiva del giudice di legittimità la Corte territoriale (dopo aver precisato che i giudici di merito non avevano detto che il lavori eseguito dallimpresa Baldoni erano di completamento delle opere relative alla terza fase del restauro dellimmobile già destinato a convento ma avevano invece ricondotto tali lavori nellambito di un quarto stralcio dotato di

autonomia) ha escluso la possibilità di definire come opera di completamento quelle elencate nello stato di avanzamento dei lavori alla data del 7 aprile 1993 ed ha invece sostenuto che la descrizione dei lavori evidenziava una parte di quanto limpresa aveva realizzato nel corso di una fase che era certamente conclusa alla data del 20 maggio 1990.

Una risposta negativa è stata poi data anche sul terzo punto della direttiva (se per il pagamento di questi lavori fosse stata iscritta riserva durante o al termine della terza fase di realizzazione del restauro).

Sulla base di queste considerazioni la Corte fiorentina è giunta a ribadire la sussistenza dei reati di truffa e di tentata truffa ai sensi dellarticolo 640bis Cp rilevando lestinzione per prescrizione del reato di cui agli articoli 56, 640bis e 110 Cp e riducendo, nei termini di cui si è prima detto, la pena inflitta agli imputati.

5. Con il primo motivo di ricorso la difesa dei ricorrenti lamenta la violazione dellarticolo 627, comma 3, Cpp in relazione allarticolo 606, lettera b) Cpp nonché la mancanza ed illogicità della motivazione.

Rilevato che la Corte fiorentina ha dato risposta positiva al primo quesito posto dal giudice di legittimità (se il restauro dellex convento di Santa Caterina rientrasse nellambito di un programma pluriennale di interventi o in un piano annuale che prevedeva laccantonamento previsto dallarticolo 3 della legge regionale 19/1986) e negativa agli altri due, la difesa rileva che è contraddittorio affermare che «i lavori di cui si discute fossero in parte gli stessi già compiuti nel marzo 1990 sulla base di un raffronto tra documenti contabili e poi affermare che detti lavori non possono essere considerati di completamento della terza fase del terzo stralcio».

In realtà il finanziamento relativo al primo piano di recupero dei due conventi di S. Giacomo e di Santa Caterina era stato ottenuto dal Comune di Bettona per lire 100 milioni con deliberazione della Giunta regionale dellUmbria 5691/89 e la scelta di accelerare il recupero di una parte di due conventi rispetto alle altre rientrava nella discrezionalità tecnica del Comune.

Ad avviso dei ricorrenti la Corte di appello di Firenze ha dunque sbagliato, al parti di quella Perugia, nel non riconoscere di essere di fronte ad una ipotesi di distrazione di un contributo per uno scopo diverso da quello per cui era stato concesso e nel ritenere, invece, che si è trattato del conseguimento di un contributo al quale il Comune non avrebbe avuto diritto di accedere trattandosi di somme necessarie a sanare debiti contratti fuori bilancio.

La Corte fiorentina ha inoltre errato anche nellaffermare che le riserve finanziabili con il contributo suppletivo ex articolo 13 della legge regionale 19/1986 sono solo quelle contenute nel registro di contabilità e da iscrivere entro i termini previsti dallarticolo 54 del Rd 350/1895, giacché sono da considerare come riserve anche quelle per eventuale revisione dei prezzi (la cui domanda deve essere presentata prima della firma del certificato di collaudo) o quelle relative alla decorrenza ed alla misura degli interesse per ritardato pagamento di acconti e del saldo (anchesse sollevabili prima della firma del certificato di collaudo, non intervenuto al momento dellintroduzione del giudizio).

Né, infine, sarebbe ravvisabile il danno penalmente rilevante derivante dal preteso reato, atteso che non è configurabile un danno da mero sviamento ma solo un danno (da sviamento con sottrazione di risorse pubbliche allo scopo per cui esse sono state programmaticamente preordinate.

6. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dellarticolo 606 Cpp in relazione allarticolo 640bis e 43 del Cp su rilievo che i giudici del rinvio non potevano ritenere sussistente il dolo del reato di cui allarticolo 640bis Cp basandosi unicamente sul giudicato interno in tema di falso ideologico, e segnatamente sulla conoscenza da parte degli imputati del reato stato del restauro, in quanto tale conoscenza risulta contraddetta e smentita da una pluralità di circostanze (il fatto che nel marzo del 1990 la giunta era decaduta stante le elezioni in atto; la circostanza che la somma di lire 168 milioni non era stata iscritta a bilancio da parte del Comune; lassenza di certezza sulle cariche eventualmente ricoperte nella successiva consiliatura).

7. Con il terzo ed ultimo motivo si mette in rilievo che sulla base della attuale giurisprudenza della Corte di cassazione larticolo 640bis configura una circostanza aggravante del reato di truffa e non una figura autonoma di reato.

Con la conseguenza che la Corte fiorentina avrebbe dovuto considerare che a tutti gli imputati erano state riconosciute dal primo giudice le attenuanti generiche (senza alcuna comparazione con il più grave reato contestato di cui allarticolo 640bis Cp); che su tale omessa comparazione era intervenuta doglianza degli imputati (segnatamente dallimputato Schippa con motivo estensibile ai coimputati) che sulla base del suddetto giudizio di comparazione la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare estinto il reato per prescrizione (articolo 129 Cp; articolo 157 n. 4 e 160 uc Cp).

8. Nel corso della discussione i difensori dei ricorrenti hanno eccepito lillegittimità costituzionale dellarticolo 19 comma 3 della legge 251/05 per contrasto con gli articoli 3, 25, comma 2, e 101 della Costituzione, mentre il Pg ha chiesto che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata manifestamente infondata.

Diritto

1. La difesa dei ricorrenti ha eccepito lillegittimità costituzionale dellarticolo 10, comma 3, della legge 251/05 recante Modifiche al Cp ed alla legge 354/75 in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze per i recidivi di usura e di prescrizione per contrasto con larticolo 3 della Costituzione nonché con larticolo 25, comma 2, e 101 della carta fondamentale.

Secondo i ricorrenti la norma transitoria impugnata escludendo lapplicabilità dei più brevi termini di prescrizione dei reati derivanti dalla legge 251/05 nei processi già pendenti avanti alla Corte di cassazione si porrebbe in contrasto con larticolo 3 della Costituzione, dando vita ad una ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti imputati di reati identici o di eguale gravità in ragione di evenienze meramente occasionali e non predeterminate dalla legge.

Inoltre essa lederebbe il principio di riserva di legge e di tassatività della legge penale, in relazione allarticolo 25, comma 2 Costituzione, ed alla regola dettata dallarticolo 2 comma 3 Cp secondo cui il giudice non può applicare una pena non più prevista dallordinamento perché il reato, risalente nel tempo, si è prescritto.

Infine la norma denunciata violerebbe il principio di esclusiva soggezione del giudice alla legge sancito dallarticolo 101, comma 2 della carta costituzionale poiché essa genera una situazione di grave ed assoluta incertezza del giudice; questi, infatti, è chiamato ad interpretare ed applicare una disposizione transitoria contraddittoria tanto rispetto allarticolo 2 del Cp (ribadito dallarticolo 10 comma 2 della legge 251/05) quanto rispetto allarticolo 129 del Cpp che obbliga tutti i giudici in ogni stato e grado del processo alla immediata declaratoria di una causa di estinzione del reato e, quindi, anche alla immediata declaratoria della prescrizione.

2. La questione di costituzionalità prospettata dalla difesa dei ricorrenti è rilevante nel presente giudizio di legittimità.

Poiché il reato contestato ai ricorrenti è quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640bis Cp) per il quale è prevista la pena della reclusione da uno a sei anni, esso risulterebbe estinto per prescrizione ove la norma transitoria impugnata venisse dichiarata incostituzionale e, conseguentemente, la nuova disciplina dei termini di prescrizione prevista dallarticolo 6 della legge 251/05 dovesse trovare immediata ed integrale applicazione come auspicano i ricorrenti anche nel processo pendente dinanzi a questa Corte.

Il reato non risulta invece prescritto se in conformità alla disposizione dettata dallarticolo 10 , comma 3 della citata legge 251 nel giudizio di legittimità si deve continuare a fare riferimento, per il computo della prescrizione, ai previdenti più lunghi termini di prescrizione.

3. Passando ad esaminare i profili di merito delle eccezioni di legittimità costituzionale prospettate dalla difesa degli imputati si osserva che esse sono da ritenere manifestamente infondate.

Va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza della Corte costituzionale è costante nellaffermare con riguardo allarticolo 3 della carta fondamentale ed alla previsione generale dellarticolo 2, comma 3 Cp che lapplicazione delle disposizioni penali più favorevoli al reo può subire limitazioni e deroghe, sancite non senza una qualche razionale giustificazione da parte del legislatore ordinario (Corte costituzionale 74/1980).

In altri termini, secondo il giudice costituzionale, il legislatore ha facoltà di modulare e graduare le modalità di applicazione della legge penale successiva più mite, introducendo le condizioni, i limiti e le eccezioni che ritenga opportuni, e non incorre nella violazione dellarticolo 3 della Costituzione ove le soluzioni legislative adottate siano sorrette da valutazioni e giustificazioni non irragionevoli.

In questottica il giudice delle leggi ha ritenuto conforme a Costituzione la norma (articolo 20 della legge 4/1929) che sancisce la cosiddetta ultrattività delle disposizioni penali delle leggi finanziarie, ravvisando la ragionevolezza della disposizione e della sua ratio ispiratrice e negando, su questa base, lesistenza di un contrasto con larticolo 3 della Costituzione oltre che con larticolo 25, comma 2, della Carta fondamentale che vieta la retroattività della legge penale ma non concerne lultrattività che è disciplinata dallarticolo 2 del Cp (Corte costituzionale 164/74 e succ. conformi).

Seguendo la stessa linea di pensiero la Corte costituzionale ha poi dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nel corso di giudizi relativi ad incidenti di esecuzione miranti ad ottenere la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena a seguito della novellazione dellarticolo 164 Cp ravvisando una pertinente ragione giustificativa della differente disciplina nellesigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti ormai esauriti perseguita statuendo lintangibilità delle sentenze divenute irrevocabili (Corte costituzionale 74/1980).

Significativa, ai fini che qui interessano, è infine la sentenza 277/90 nella quale il giudice costituzionale dopo aver ampiamente discusso il tema della costituzionalizzazione del principio di retroattività della legge penale più favorevole al reo ha ritenuto di poter risolvere il caso al suo esame senza ricorso allesame dellampiezza, portata e contenuti dellarticolo 2 del Cp sul rilievo che tale disposizione entra in discussione soltanto ove vi sia stato un mutamento, favorevole al reo, nella valutazione sociale del fatto tipico oggetto del giudizio.

Questi, dunque, gli approdi della riflessione del giudice costituzionale sullambito nonché sui possibili limiti e graduazioni della retroattività della legge penale più mite.

Approdi che appaiono confermati e ribaditi nella loro validità ed attualità anche nel faticoso e tormentato processo di progressiva elaborazione di un diritto pubblico europeo, se si ha presente (beninteso: allo stato solo come significativo parametro interpretativo) la previsione contenuta nellarticolo 49, comma 1, ultima parte, della Carte dei diritti fondamentali, inserita nellarticolo 2 109 del progetto di Trattato che adotta una Costituzione per lEuropa.

Tale disposizione che recita Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede lapplicazione di una pena più lieve, occorre applicare questultima mostra come anche nel progetto di una futura costituzione europea la retroattività della legge penale successiva più favorevole, pur essendo inserita nel tessuto costituzionale, sia comunque destinata a restare circoscritta alla norma incriminatrice ed alla sanzione per essa contemplata.

Indicazioni di segno analogo su questultimo aspetto sono inoltre desumibili dalla decisione della Corte europea dei diritti delluomo (22 giugno 2000, Case of Coeme ad others v. Belgium) nella quale è stata analizzata la relazione tra una modifica in pejus della disciplina dei termini di prescrizione introdotta in Belgio dalla legge 24 dicembre 1993 e larticolo 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libertà fondamentali.

4. Se si configurano questi dati con la fisionomia dellistituto della prescrizione delineata dalla dottrina e dalla giurisprudenza si possono agevolmente comprendere le ragioni dellevidente infondatezza delle questioni di legittimità sollevata dalla difesa dei ricorrenti.

Attraverso listituto della prescrizione lordinamento appresta una garanzia diretta ad evitare agli imputati la prospettiva di una persecuzione penale e di un processo interminabili; ed assolve a questo compito fissando un confine temporale allesercizio della repressione penale per i diversi tipi di reato, oltre il quale la forza deleteria del tempo determina lestinzione del reato ascritto.

Al pari di ogni istituto ancorato al decorso del tempo, la prescrizione dei reati può dar luogo e nella realtà effettuale da frequentemente luogo a sensibili diversità di trattamento tra imputati di fatti identici o analoghi, anche commessi nello stesso momento, per effetto di una serie di variabili che incidono sui tempi dellaccertamento penale (quali ad esempio: il diverso momento di inizio delle indagini in relazione al tempo di commissione del reato, la eventuale scelta di riti alternativi, le complesse vicende del procedimento e del processo, la differente efficacia delle strategie difensive adottate ecc.).

Per unanime valutazione degli studiosi e della giurisprudenza, tali innegabili diversità, dolvute a fattori ed eventi soggettivi o contingenti, non intaccano però il nucleo centrale della garanzia che resta costituto dalla chiara determinazione da parte dello Stato di termini di prescrizione per i diversi tipi di reati e non si risolvono perciò in violazioni del principio di eguaglianza.

Riguardata in questa prospettiva la disciplina transitoria dettata dallarticolo 10 commi 2 e 3, della menzionata legge 251, appare sicuramente rispettosa della peculiare garanzia offerta dallo Stato ai cittadini con listituto della prescrizione e conforme agli enunciati dalla Corte costituzionale volti a definire lambito dellarticolo 25, comma 2 Costituzione ed a chiarire il rapporto tra larticolo 3 della Costituzione e la regola di retroattività della legge penale modificativa in melius contenuta nellarticolo 2, comma 3 Cp.

Da un lato, infatti, il legislatore ha stabilito, nel comma 2 dellarticolo 10 della legge 251, che i nuovi termini di prescrizioni che risultano più lunghi di quelli previdenti non possano trovare applicazione nei procedimenti e nei processi in corso alla data di entrata in vigore della nuova legge; con la conseguenza che nessun cittadino imputato si troverà esposto ad un termine di prescrizione più lungo di quello esistente al momento della commissione del reato di cui è imputato.

Dallaltro lato, nel comma 3 dellarticolo 10, è previsto, nel quadro di un articolato regime transitorio, che nei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione non si applichino i termini di prescrizione che risultino più brevi di quelli previdenti; con la conseguenza che in tali giudizi restano comunque fermi i preesistenti termini di prescrizione, senza che nei confronti degli imputati si verifichi alcuna mutazione o alterazione del confine temporale della repressione penale fissato dalla legge penale previdente.

5. Una siffatta soluzione legislativa non appare lesiva del principio di eguaglianza né fonte di una ingiustificata disparità di trattamento.

Essa, infatti, opera una ragionevole differenziazione tra gli imputati in considerazione di un fattore oggetto la diversa incidenza della modifica legislativa dei termini di prescrizione nel tempo e, segnatamente, nei diversi stadi dellaccertamento penale e pone in essere tale modulazione senza revocare in dubbio il nucleo essenziale e fondamentale della garanzia offerta ai cittadini attraverso listituto della prescrizione.

Questultima considerazione vale anche ad escludere che larticolo 10 comma 3 della legge 251 violi larticolo 25 comma 2 della Costituzione, secondo cui nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Il parametro invocato appare del tutto in conferente poiché, in forza della norma transitoria, nei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento nonché nei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione sono destinati ad essere applicati i termini prescrizionali preesistenti, ovviamente dettati da norme anteriori ai fatti oggetto di accertamento penale e preventivamente noti agli imputati ed ai loro difensori.

Del pari manifestamente infondata è lultima eccezione di legittimità costituzionale che riguarda il preteso contrasto della norma transitoria impugnata con larticolo 101, comma 2, della carta fondamentale.

Se è vero che la disciplina transitoria dettata dalla nuova legge in materia di prescrizione non mancherò di porre problemi interpretativi ed applicativi, occorre prendere atto che essa traccia una chiara linea di demarcazione nellambito della disciplina dei termini di prescrizione.

Ne deriva che, grazie alla normale attività della giurisprudenza, potranno essere superati eventuali margini di incertezza su singoli punti del dettato normativo. Né si vede perché la disciplina transitoria dovrebbe entrare in un insanabile contrasto con la previsione contenuta con larticolo 129 Cpp che potrà trovare applicazione solo se e quando il reato risulti prescritto in applicazione delle regole contenute nellarticolo 10 della legge 251 e delle altre norme che regolano la prescrizione.

Sulla base di tali considerazioni la questione di legittimità costituzionale sin qui esaminata va dichiarata manifestamente infondata.

6. Occorre ora passare ad esaminare il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta ola violazione dellarticolo 627 comma 3 Cpp in relazione allarticolo 606 lettera b) Cpp nonché la mancanza ed illogicità della motivazione.

La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente analizzato e descritto le coordinate ed i limiti entro cui deve svolgersi il controllo sulla motivazione dei provvedimenti giudiziari (cfr. al riguardo, tra le sole pronunce delle Su, Cassazione, Su 12/2000; 6402/97; 930/96).

In particolare è stato più volte chiarito che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo è stato più volte chiarito che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato è per espressa disposizione legislativa rigorosamente circoscritto a verificare che la pronuncia sia sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nellapplicazione delle regole della logica, non fondate su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività ed infine esenti da vistose ed insormontabili incongruenze tra di loro.

In altri termini in aderenza alla previsione normativa che attribuisce rilievo solo al vizio della motivazione che risulti dal testo del provvedimento impugnato il controllo di legittimità si appunta esclusivamente sulla coerenza strutturale interna della decisione, di cui saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo e, tramite questo controllo, anche laccettabilità da parte di un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento e da osservatori disinteressati della vicenda processuale.

Al giudice di legittimità è invece preclusa in sede di controllo sulla motivazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o lautonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente e plausibili o dato di una migliore capacità esplicativa).

Queste operazioni trasformerebbero infatti la Corte nellennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare liter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.

Esaminata in questottica la decisione impugnata si sottrae alle censure che le sono state mosse perché, con motivazione esente da vizi logici e da interne contraddizioni, la Corte territoriali: a) ha riesaminato, in sede di rinvio, lintera vicenda oggetto del giudizio, seguendo fedelmente la traccia segnata dal giudice di legittimità; b) in particolare ha opportunamente precisato che i giudice di merito non avevano detto che i lavori eseguiti dallimpresa Baldoni erano di completamento delle opere relative alla terza fase del restauro dellimmobile già destinato a convento ma avevano invece ricondotto tali lavori nellambito di un quarto stralcio dotato di autonomia; c) ha poi escluso la possibilità di definire come opere di completamento quelle elencate nello stato di avanzamento dei lavori alla data del 7 aprile 1993; d) ha infine rappresentato che la descrizione dei lavori evidenziava una parte di quanto limpresa aveva realizzato nel corso di una fase che era certamente conclusa alla data del 20 maggio 1990; e) ha escluso che per il pagamento dei lavori fosse stata iscritta riserva durante o al termine della terza fase di realizzazione del restauro.

Dal canto loro i ricorrenti non hanno evidenziato, nella motivazione della sentenza impugnata, evidenti vizi logici o significative deviazioni dalle indicazioni fornite dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio, ma si sono limitati a riprodurre in questa sede una versione alternativa dei fatti (secondo cui il Comune di Bettona aveva ottenuto un finanziamento relativo al piano di recupero dei due conventi di S. Giacomo e di Santa Caterina e la scelta di accelerare il recupero di una parte di due conventi rispetto alle altre rientrava nella discrezionalità tecnica del Comune) versione che appare meramente ipotetica ed è comunque da ritenere inammissibile nel giudizio di legittimità.

In conclusione sul punto: la Corte fiorentina ha adeguatamente rappresentato le ragioni che lhanno indotta a negare valore alla tesi difensiva dei ricorrenti delle opere di completamento, della distrazione di un contributo per uno scopo diverso da quello per cui era stato concesso e del mero sviamento senza sottrazione di risorse pubbliche ed a ravvisare, invece, nella condotta degli amministratori gli estremi dei reati di truffa e di tentata truffa ai sensi dellarticolo 640bis Cp (rilevando lestinzione per prescrizione del reato di cui agli articoli 56, 640bis e 110 Cp e riducendo, nei termini di cui si è prima detto, la pena inflitta agli imputati).

Il primo motivo di ricorso è pertanto da ritenerne infondato.

7. Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione dellarticolo 606 Cpp in relazione agli articoli 640bis e 43 Cp.

Ad avviso dei ricorrenti i giudici del rinvio non potevano ritenere sussistente il dolo del reato di cui allarticolo 640bis Cp basandosi unicamente sul giudicato interno in tema di falso ideologico e segnatamente sulla conoscenza da parte degli imputati del reato stato del restauro, in quanto tale conoscenza risultava contraddetta e smentita da una pluralità di circostanze (il fatto che nel  marzo del 1990 la giunta era decaduta stante le elezioni in atto; la circostanza che la somma di lire 168 milioni non era stata iscritta a bilancio da parte del Comune; la assenza di certezza sulle cariche eventualmente ricoperte nella successiva consiliatura).

La censura essenzialmente in fatto non coglie comunque nel segno perché la Corte territoriale ha ravvisato la sussistenza dellelemento psicologico del reato di cui allarticolo 640bis sulla base dellampia ed accurata ricostruzione della vicenda amministrativa compiuta in sede di merito, della identificazione delle articolate condotte tenute dagli amministratori, della dimostrazione del loro grado di effettiva conoscenza dello stato reale del restauro e della conseguente consapevolezza della illegittimità del contributo, ancorando così ad una pluralità di sicuri indici la sua valutazione sul dolo.

8. È invece fondata lultima doglianza dei ricorrenti relativa al mancato giudizio di comparizione tra circostanze attenuanti ed aggravanti (articolo 69 Cp).

Come è noto, infatti, le Su di questa Corte, con la sentenza 26351/02, hanno risolto un rilevante contrasto giurisprudenziale affermando che larticolo 640bis configura una circostanza aggravante del rato di truffa e non una figura autonoma di reato.

E poiché a tutti gli imputati sono state riconosciute le attenuanti generiche senza effettuare alcuna comparizione con laggravante contemplata dallarticolo 640bis Cp, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze che dovrà provvedere ad effettuare il giudizio di comparizione.

9. Le considerazioni sin qui svolte comportano le seguenti conclusioni:

a) va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dellarticolo 10 comma 3 della legge 251/05 sollevata dai ricorrenti in relazione agli articoli 3, 25, comma 2 e 101 della Costituzione;

b) la sentenza impugnata va annullata limitatamente al giudizio di comparizione tra circostanze, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Firenze;

c) i ricorsi vanno rigettati nel resto.

Lesito del giudizio di legittimità preclude la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese e degli onorari della parte civile costituita.

PQM

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dellarticolo 10, comma 3, della legge 251/05 sollevata dai ricorrenti in relazione agli articoli 3, 25, comma 2 e 101 della Costituzione.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al giudizio di comparizione tra circostanze e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Rigetta nel resto i ricorsi.