Civile

Tuesday 26 July 2005

La disciplina delle professioni sanitarie compete soltanto allo Stato.

La disciplina delle professioni
sanitarie compete soltanto allo Stato.

SENTENZA della Corte Costituzionale
N. 319 dell’ANNO 2005

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta
dai Signori:

– Piero Alberto CAPOTOSTI
Presidente

– Fernanda CONTRI Giudice

– Guido NEPPI MODONA "

– Annibale MARINI "

– Franco BILE "

– Giovanni Maria
FLICK "

– Francesco AMIRANTE "

– Ugo DE SIERVO "

– Romano VACCARELLA "

– Paolo MADDALENA "

– Alfio FINOCCHIARO "

– Alfonso
Quaranta "

– Franco GALLO "

– Luigi MAZZELLA "

– Gaetano
SILVESTRI "

ha
pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel
giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 23
gennaio 2004, n. 2 (Istituzione corsi di formazione professionale per
l’esercizio dell’arte ausiliaria della professione sanitaria di
massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti idroterapici), promosso con
ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 9 aprile 2004,
depositato in cancelleria il 19 successivo ed iscritto al n. 47 del registro
ricorsi 2004.

Udito nell’udienza pubblica del 5
luglio 2005 il Giudice relatore Franco Bile;

udito
l’avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il
Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Con ricorso notificato il 9
aprile 2004 e depositato il successivo 19 aprile, il Presidente del Consiglio
dei ministri ha impugnato, in via principale, la legge della Regione Abruzzo 23
gennaio 2004, n. 2 (Istituzione corsi di formazione professionale per
l’esercizio dell’arte ausiliaria della professione sanitaria di
massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti idroterapici), che affida alla
Regione l’istituzione e l’organizzazione di corsi di formazione professionale
per l’abilitazione all’esercizio della professione sanitaria ausiliaria di
massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti
idroterapici (art. 1, comma 1); indica l’obiettivo da perseguire mediante tali
corsi (art. 1, comma 2); demanda alla Giunta regionale di emanare linee guida
per la realizzazione dei corsi e di specificarne "durata", "programmi
di studio" e "modalità di valutazione finale" (art. 2, comma 1);
attribuisce alla stessa Giunta il compito di stabilire i requisiti delle
strutture pubbliche e private necessari per ottenere dalla Direzione regionale
sanità l’autorizzazione ad effettuare i corsi, nonché di individuarne i
requisiti necessari per l’accesso alla frequenza (art. 2, comma 2).

Secondo il ricorrente, questa
legge – in quanto attinente alle "professioni" (sanitarie
ausiliarie), ovvero ("ma più latamente")
alla "tutela della salute" – riguarda materia di legislazione
concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, con il
conseguente assoggettamento della potestà legislativa regionale al rispetto dei
principi fondamentali la cui determinazione, nelle singole materie, è riservata
alla legislazione statale.

Il ricorrente richiama la
sentenza n. 353 del 2003, con la quale questa Corte ha sottolineato
che, dopo l’entrata in vigore del nuovo Titolo V della Parte II della
Costituzione, nella materia concorrente delle "professioni" tali
principi devono essere ricavati (in difetto di nuove formulazioni) dalla
legislazione statale in vigore. E li rinviene, nella
specie, nell’art. 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, che –
inserendo gli artt. 3-septies e 3-octies nel d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 – ha, da un lato, prefigurato
le c.d. prestazioni socio-sanitarie, distinguendole in prestazioni
"sanitarie a rilevanza sociale", "sociali a rilevanza
sanitaria" e "sociosanitarie a elevata
integrazione sanitaria", ed ha rimesso ad un apposito atto di indirizzo e
coordinamento (ex art. 2, comma 1, lettera n, della legge 30 novembre 1998, n.
419) l’individuazione delle prestazioni da ricondurre a ciascuno dei tre tipi;
e dall’altro (all’art. 3-octies, comma 5), ha demandato ad un decreto
ministeriale di individuare le "figure professionali operanti nell’area
sociosanitaria ad elevata integrazione sanitaria, da formare in corsi a cura
delle regioni", e di "definire i relativi ordinamenti didattici".

Poiché in base all’art. 9 della
legge 24 ottobre 2000, n. 323, "il profilo professionale di operatore termale che opera esclusivamente negli
stabilimenti termali" è soggetto alla disciplina del menzionato art.
3-octies, comma 5, del d. lgs. n.
502 del 1992, che lo ascrive tra le figure professionali di operatori in
"area sociosanitaria ad elevata integrazione sanitaria", la difesa
erariale deduce che gli artt. 1 e 2 della legge
regionale impugnata (in difetto di individuazione da
parte dello Stato delle figure professionali in esame e dei relativi
ordinamenti didattici) contrastano con il principio fondamentale che riserva
allo Stato siffatta "individuazione". Pertanto non spetta alle
Regioni (che possono solo svolgerli) disciplinare tali corsi,
in particolare determinandone "durata", "programmi di
studio", "modalità di valutazione finale" e requisiti di
accesso, che rappresentano elementi essenziali degli "ordinamenti
didattici", da determinarsi con atto statuale.

E, ove anche il citato art.
3-octies, comma 5, non fosse applicabile alla figura del
"massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti idroterapici",
residuerebbe comunque la violazione del precedente
art. 3-septies, comma 3, che riserva alla competenza statuale l’individuazione
dei tre diversi tipi di prestazioni sociosanitarie (e, quindi, dei relativi
operatori).

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio
dei ministri ha impugnato la legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 2004, n. 2
(Istituzione corsi di formazione professionale per l’esercizio dell’arte
ausiliaria della professione sanitaria di massaggiatore-capo bagnino degli
stabilimenti idroterapici), che – nei suoi due articoli – prevede e regolamenta
l’istituzione e l’organizzazione di corsi di formazione professionale per
l’abilitazione all’esercizio della professione sanitaria ausiliaria di
massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti
idroterapici.

Secondo il ricorrente, la legge
impugnata si pone in contrasto con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione,
perché regola materie di legislazione concorrente, quali le
"professioni" sanitarie ausiliarie e ("ma più latamente") la "tutela della salute", pur in
difetto di una specifica disciplina statale della figura professionale in
questione; e in particolare viola la riserva allo Stato, posta dagli artt. 3-septies e 3-octies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, del potere di "individuare" le
figure professionali degli operatori sociosanitari ad elevata
integrazione sanitaria e di determinarne gli ordinamenti didattici.

In linea subordinata, ove pure il
citato art. 3-octies, comma 5, fosse inapplicabile alla figura del
massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, la normativa
impugnata violerebbe comunque la riserva alla legge
statale dell’individuazione dei diversi tipi di prestazioni sociosanitarie, e
quindi dei relativi operatori, di cui all’art. 3-septies, comma 3.

2. – Il ricorso è fondato.

2.1. – La legge impugnata disciplina l’istituzione e l’organizzazione da parte della
Regione Abruzzo di corsi di formazione professionale per l’abilitazione
all’esercizio dell’arte ausiliaria della professione sanitaria di
massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (art. 1, comma 1);
individua la finalità di tali corsi, "rivolti, in particolare, alla
formazione di operatori tecnico sanitari in grado di prestare assistenza fisico
manuale su prescrizione medica e di garantire, nel limite delle proprie
competenze, attività di prevenzione, cura, riabilitazione e recupero funzionale
idroterapico, balneotermale e massoterapico"
(art. 1, comma 2); demanda alla Giunta regionale di emanare linee guida per la
realizzazione dei corsi, specificandone "la durata, i programmi di studio
e le modalità di valutazione finale" (art. 2, comma 1), ed anche di
stabilire i requisiti delle strutture pubbliche e private necessari per
ottenere dalla Direzione regionale sanità l’autorizzazione ad effettuare i
corsi, nonché di individuare i requisiti necessari per l’accesso alla frequenza
degli stessi (art. 2, comma 2).

Al di là della
denominazione data ai corsi, la specifica finalità di abilitazione
all’esercizio della professione di massaggiatore-capo bagnino degli
stabilimenti idroterapici e l’attribuzione alla Regione dell’individuazione dei
requisiti necessari per la relativa frequenza, dei programmi di studio e delle
modalità di valutazione finale escludono che la normativa sia riconducibile
alla materia residuale della "formazione professionale" (come
definita dalla sentenza n. 50 del 2005; v. anche le sentenze n. 51 e n. 175 del
2005). E dimostrano che essa si propone invece la finalità – diversa ed ulteriore rispetto a quella propriamente formativa – di
disciplinare una specifica figura professionale sociosanitaria, regolandone le
modalità di accesso e così incidendo sul relativo ordinamento didattico (cfr. sentenza n. 82 del 1997).

L’impianto generale, il contenuto
e lo scopo della legge inducono pertanto a ritenere che il suo oggetto debba
essere ricondotto alla materia concorrente delle "professioni" di cui
all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, ed in
particolare delle professioni sanitarie.

2.2. – Ricondotta la normativa in
esame alla materia concorrente delle "professioni", di cui all’art.
117, terzo comma, Cost.,
sono determinanti ai fini della decisione le argomentazioni svolte dalla citata
sentenza n. 353 del 2003.

Occorre quindi ribadire,
in termini generali, che – nel sistema derivante dalla riforma del Titolo V
della Parte II della Costituzione – nelle materie di competenza concorrente la
legislazione regionale deve svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali
determinati dalla legge dello Stato e che tali principi, ove non ne siano stati
formulati di nuovi, sono quelli desumibili dalla normativa statale previgente (sentenze n. 201 del 2003 e n. 282 del 2002;
art. 1, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131).

E va parimenti riaffermato che,
in materia di professioni sanitarie, dal complesso dell’ampia legislazione
statale già in vigore, analiticamente richiamata dalla ricordata sentenza n.
353 del 2003, si ricava, al di là dei particolari
contenuti di singole disposizioni, il principio fondamentale per cui
l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e
ordinamenti didattici, è riservata alla legislazione statale. Questo principio
si pone quindi come un limite invalicabile dalla potestà legislativa regionale.

La legge impugnata – che tale
limite non ha rispettato – deve perciò essere dichiarata costituzionalmente
illegittima, restando assorbito ogni altro profilo di censura.

per
questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara
l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 23 gennaio
2004, n. 2 (Istituzione corsi di formazione professionale per l’esercizio
dell’arte ausiliaria della professione sanitaria di massaggiatore-capo bagnino
degli stabilimenti idroterapici).

Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13
luglio 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI,
Presidente

Franco BILE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26
luglio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to:
DI PAOLA