Penale

Friday 24 December 2004

La disciplina del reato di abuso di informazioni privilegiate (insider trading) non è incostituzionale

La disciplina del reato di abuso di informazioni
privilegiate (insider trading) non è incostituzionale

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta
dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Calo
MEZZANOTTE, Guido NEPPI
MODONA, Piero Alberto

CAPOTOSTI, Annibale MARINI,
Franco BILE, Giovanni
Maria FLICK,

Francesco AMIRANTE, Ugo
DE SIERVO, Romano
VACCARELLA, Paolo

MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha
pronunciato la seguente

Sentenza

nei giudizi di legittimita’ costituzionale
dell’art. 180 del decreto

legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni

in materia di intermediazione finanziaria, ai
sensi degli articoli 8

e 21
della legge 6 febbraio
1996, n. 52) e dell’art. 3, comma 1,

lettera
c), ultima parte,
della legge 6 febbraio
1996, n. 52

(Disposizioni per
l’adempimento di obblighi
derivanti

dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee
– legge

comunitaria 1994),
promossi con ordinanze
del 10 giugno 2003 del

Tribunale di Siracusa nel
procedimento penale a carico di M. C. S. ed

altri e
del 6 ottobre 2003 del Tribunale di Roma nel procedimento

penale a
carico di G. C. ed altri, rispettivamente iscritte al n. 658

del
registro ordinanze 2003 ed al n. 48 del registro ordinanze 2004 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
36, 1a serie

speciale,
dell’anno 2003 e n. 9, 1a serie speciale, dell’anno 2004.

Visti l’atto
di costituzione di M.
C. S. nonche’ gli atti di

intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell’udienza pubblica del 16 novembre 2004 e nella camera

di consiglio del 17 novembre 2004 il giudice
relatore Giovanni Maria

Flick;

Uditi l’avvocato Enzo Musco per M. C. S. e
l’avvocato dello Stato

Oscar Fiumara per il Presidente
del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – Con le
due ordinanze, di
analogo tenore, indicate in

epigrafe il
Tribunale di Siracusa
ed il Tribunale di Roma hanno

sollevato
questioni di legittimita’ costituzionale:

a) dell’art. 180 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998,

n.
58 (Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione

finanziaria, ai
sensi degli articoli 8 e 21 della
legge 6 febbraio

1996, n. 52), in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della

Costituzione, nella
parte in cui, nel prevedere il delitto di abuso

di informazioni privilegiate
(insider trading), «non
contiene

parametri sufficientemente determinati
per stabilire quando

l’influenza sul
prezzo dei titoli
determinata dalla condotta

incriminata
debba considerarsi "sensibile"»;

b) del
medesimo art. 180 del
d.lgs. n. 58 del 1998, in

riferimento all’art. 76
della Costituzione, nella
parte in cui

commina, per
il suddetto delitto,
una pena superiore
a quella

indicata nella legge delega 6 febbraio 1996, n. 52
(Disposizioni per

l’adempimento di
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia

alle Comunita’
europee – legge
comunitaria 1994); ovvero
– in

alternativa –
dell’art. 3, comma 1, lettera c), ultima parte, della

citata legge
n. 52 del 1996, in riferimento
agli artt. 25, secondo

comma, e
76 della Costituzione, nella parte in cui non
stabilisce

l’entita’ della
pena che il
legislatore delegato avrebbe
dovuto

comminare per le violazioni omogenee e di pari
offensivita’ rispetto

a quelle gia’ disciplinate da leggi vigenti,
tra le quali rientra il

reato di
insider trading.

I giudici a quibus – investiti di processi penali nei
confronti

di persone
imputate del reato di cui
all’art. 180 del d.lgs. n. 58

del 1998 –
rilevano come tale
articolo, al comma 3,
definisca

l’«informazione privilegiata», cui
si riferiscono gli
abusi

penalmente repressi,
come «un’informazione specifica di contenuto

determinato, di
cui il pubblico non dispone,
concernente strumenti

finanziari o
emittenti di strumenti
finanziari, che, se
resa

pubblica,
sarebbe idonea a influenzarne sensibilmente il prezzo».

Ad avviso dei
rimettenti, tale formula
normativa non

individuerebbe in
modo preciso la fattispecie criminosa astratta,

cosi’ da
consentire all’interprete, nel ricondurre ad essa un’ipotesi

concreta, di
esprimere un giudizio
di corrispondenza sorretto da

fondamento controllabile: e
cio’ avuto riguardo
segnatamente al

requisito dell’idoneita’ dell’informazione, una volta
resa pubblica,

ad
influenzare «sensibilmente» il prezzo.

Se e’
vero, infatti, che spesso le
norme penali si limitano ad

una descrizione
«elastica» del precetto per
realizzare nel miglior

modo possibile
l’esigenza di una
previsione tipica dei
fatti

costituenti reato,
tale tecnica d’intervento
non potrebbe pero’

spingersi fino
al punto di
rendere indeterminata la
condotta

penalmente rilevante.
Nell’ipotesi in esame,
il legislatore non

poteva, in
effetti, predeterminare tutte le
informazioni idonee ad

influenzare il prezzo dei titoli; ma avrebbe dovuto
comunque fornire

all’interprete adeguati parametri, onde permettergli di
stabilire in

quali casi
l’impatto dell’informazione sul
mercato finanziario –

tenuto conto di tutte le altre variabili esistenti
al momento in cui

l’agente
si e’ avvalso dell’informazione stessa – potesse determinare

una variazione
«sensibile» dei corsi.
L’incertezza conseguente

all’assenza di
tali indicazioni impedirebbe,
per contro, di

distinguere a priori i comportamenti leciti da quelli
illeciti, onde

l’agente saprebbe
di aver commesso
un reato solo
a seguito

dell’interpretazione operata
dal giudice sulla
base di una

valutazione
del tutto discrezionale.

Sotto tale profilo, la norma incriminatrice
si porrebbe dunque in

contrasto tanto
con il principio
di tassativita’ dell’illecito

penale,
di cui all’art. 25, secondo comma, Cost. quanto con quello di

uguaglianza, di
cui all’art. 3 Cost.,
che rimarrebbe in specie

vulnerato dai
contrastanti apprezzamenti
giurisprudenziali indotti

dalla
«vaghezza» della norma stessa.

La questione sarebbe,
d’altra parte, rilevante nei giudizi a

quibus,
in quanto una eventuale pronuncia di accoglimento inciderebbe

direttamente sulla valutazione della
condotta degli imputati, la

quale, «parametrata
a criteri precisi», potrebbe non
costituire il

delitto
contestato.

I rimettenti rilevano,
per altro verso, che l’art. 3, comma 1,

lettera
c), della legge delega n. 52 del 1996 –
legge sulla cui base

il
d.lgs. n. 58 del 1998 e’ stato emanato – attribuiva al
legislatore

delegato, in
deroga ai limiti
precedentemente posti dalla stessa

norma, la facolta’ di stabilire, per le infrazioni
alle disposizioni

dei decreti
legislativi ivi indicati,
sanzioni penali o

amministrative «identiche»
a quelle gia’
comminate dalle leggi

vigenti per
violazioni omogenee e di pari
offensivita’. Con la

formula «sanzioni
identiche» – di per
se’ non univoca, secondo i

giudici a
quibus – il
legislatore delegante avrebbe
potuto

alternativamente intendere, quanto al reato in questione, o
una pena

uguale, sia
per genere che
per entita’, a
quella comminata

dall’art.
2 della
legge 17 maggio 1991, n.
157 (Norme relative

all’uso di
informazioni riservate nelle
operazioni in valori

mobiliari e alla
Commissione nazionale per le societa’ e la borsa),

che in
precedenza disciplinava l’insider
trading, vale a dire la

reclusione fino
ad un anno e la multa fino a lire
trecento milioni

(recte: da
lire dieci milioni a lire
trecento milioni); oppure una

pena uguale
esclusivamente nel genere,
e non pure nel quantum, a

quella
ora indicata.

Nel primo
caso, peraltro, l’art. 180 del
d.lgs. n. 58 del 1998

violerebbe l’art. 76
Cost. per eccesso
di delega, avendo
il

legislatore delegato stabilito una pena – reclusione fino
a due anni

e multa fino a lire seicento milioni (recte: da
lire venti milioni a

lire seicento
milioni) – superiore a quella
fissata dalla legge di

delegazione. Nel secondo caso, sarebbe invece la citata disposizione

della legge
n. 52 del 1996 a porsi in
contrasto con gli artt. 76 e

25, secondo comma, Cost., per non aver stabilito il
quantum di pena

con cui
sanzionare le violazioni
considerate, con conseguente

indeterminatezza
del criterio di delega.

Anche tale
seconda questione sarebbe
rilevante nei giudizi a

quibus, stante
l’incidenza che il suo
accoglimento avrebbe sulla

valutazione
della condotta degli imputati.

2. –
In ambedue i giudizi di costituzionalita’ e’
intervenuto il

Presidente del
Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso

dall’Avvocatura generale
dello Stato, il
quale ha chiesto che le

questioni
siano dichiarate non fondate.

Quanto alla
prima questione –
dopo aver ricordato
come la

pressoche’ costante
giurisprudenza
costituzionale abbia ritenuto

legittimo il
ricorso del legislatore
a concetti «elastici» nella

definizione
delle
fattispecie di reato, sul rilievo che ogni norma,

in quanto
descrittiva di fattispecie astratte, sconta comunque un

margine di
indeterminatezza
nell’individuazione dei
comportamenti

concreti da
sussumere in essa
– la difesa erariale osserva come

l’esigenza di
determinatezza dell’illecito penale
si connoti in

maniera diversa
a seconda degli
elementi di fattispecie presi in

considerazione. Conformemente a quanto affermato da questa
Corte con

la
sentenza n. 247 del 1989, essa si porrebbe ad un livello piu’ alto

rispetto agli
elementi costitutivi, ossia a quelli che concorrono a

definire il
discrimine tra il lecito e l’illecito: elementi tra i

quali
non potrebbe peraltro annoverarsi il dato quantitativo espresso

nell’art.
180 del d.lgs.
n. 58 del 1998
dall’avverbio

«sensibilmente». Nella specie, difatti, il comportamento vietato e

riprovevole –
espressivo del contenuto
offensivo tipico della

fattispecie, posta
a tutela del
corretto funzionamento, della

trasparenza e
della credibilita’ del mercato –
consisterebbe nello

sfruttamento di
un’informazione di cui il pubblico non dispone, con

la consapevolezza che
tale informazione, se resa pubblica, sarebbe

idonea ad
influenzare il prezzo
dello strumento finanziario di

riferimento. L’elemento quantitativo, inerente
al carattere

«sensibile» di
tale influenza, si
limiterebbe, per converso, ad

assolvere una
funzione di «filtro selettivo», che, senza incidere

sulla «dimensione intrinsecamente lesiva» del
fatto, ne connota solo

la gravita’,
segnando il punto
a partire dal quale l’intervento

punitivo
e’ ritenuto opportuno.

Col prevedere l’elemento
in questione, d’altro
canto, il

legislatore nazionale
si sarebbe doverosamente
allineato alla

definizione di
informazione privilegiata posta
in sede comunitaria

dall’art.
1 della
direttiva n. 89/592/CEE, ed ora
riprodotta nella

direttiva 2003/6/CE sugli abusi di mercato: direttiva,
quest’ultima,

che, secondo
quanto si legge nel
«considerando» n. 44, «rispetta i

diritti fondamentali
e osserva i
principi riconosciuti … dalla

Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione
europea», la quale,

all’art.
49, sancisce a
sua volta i principi della legalita’ e

proporzionalita’
dei reati e delle pene.

Se e’ vero, inoltre, che, in assenza di
riferimenti numerici, la

valenza dell’elemento
in parola appare prima facie sfuggente, pur

tuttavia, legare
tale insopprimibile (proprio
perche’ imposto a

livello
comunitario) riferimento quantitativo ad un dato percentuale,

avrebbe reso
praticamente impossibile il giudizio sull’idoneita’ ex

ante dell’informazione ad
alterare il prezzo del valore mobiliare:

giacche’, ove
la «prognosi postuma»
dovesse «coprire» anche un

preciso valore
numerico, essa rimarrebbe
«confinata nel regno

dell’irrealta». Il ricorso ad una clausola «flessibile»
sarebbe reso

ineluttabile anche dalla natura eminentemente relativa
della nozione

di
«influenza sensibile», strettamente collegata alle caratteristiche

dello strumento
finanziario al quale
la notizia privilegiata si

riferisce: rispetto
ad un titolo
relativamente stabile, infatti,

anche una
variazione di pochi
punti percentuali potrebbe essere

considerata significativa; mentre
rispetto ad uno
strumento

finanziario «fisiologicamente» soggetto
ad oscillazioni,

difficilmente
si potrebbe giungere alla medesima conclusione.

La valutazione in
ordine alla capacita’ dell’informazione di

incidere sensibilmente
sul corso di un dato strumento finanziario

potrebbe giovarsi,
per altro verso,
di «consolidate regole
di

esperienza». Al riguardo, verrebbe
segnatamente in rilievo
la

disposizione dell’art. 114, comma 1, primo periodo, del
d.lgs. n. 58

del 1998, la quale – ponendosi come una sorta di
pendant della norma

impugnata
– stabilisce che «gli emittenti quotati e i soggetti che li

controllano informano
il pubblico dei fatti che accadono nella loro

sfera di
attivita’ e in quella delle societa’ controllate, non di

pubblico dominio
e idonei, se
resi pubblici, a
influenzare

sensibilmente il
prezzo degli strumenti
finanziari». Sulla base di

tale prescrizione
– oltre che delle specificazioni
fornitene dalla

CONSOB nell’esercizio delle
sue prerogative – le societa’
quotate

pubblicano quotidianamente una
molteplicita’ di informazioni,

generando cosi’
prassi alle quali l’interprete potrebbe utilmente

attingere nell’effettuazione dell’apprezzamento di cui
si tratta;

senza considerare,
poi, che sul
legame tra le informazioni e le

variazioni del
prezzo degli strumenti
finanziari esiste una

«copiosissima» letteratura
economico-finanziaria.

Quanto alla
seconda questione, attinente al regime sanzionatorio

della fattispecie, la difesa erariale osserva come
la riformulazione

delle disposizioni
in tema di insider trading e la determinazione

delle relative
sanzioni – contrariamente a
quanto ritenuto dai

giudici rimettenti – non dovessero uniformarsi ai
principi e criteri

direttivi di cui
all’art. 3, comma 1, lettera c), della legge n. 52

del 1996.
Tali principi e
criteri si riferiscono,
infatti, ai

«decreti legislativi di cui
all’articolo 1» della legge delega, ossia

ai decreti
legislativi di attuazione
delle direttive comunitarie

comprese
nell’elenco di cui all’allegato A della legge stessa, tra le

quali
non figura la direttiva 89/592/CEE, gia’ in precedenza recepita

con la
legge n. 157 del
1991. La disciplina dell’insider trading

presente nel
d.lgs. n. 58 del
1998 si fonderebbe
piuttosto

sull’art.
8 della
legge n. 52 del 1996, nella parte in cui delegava

il Governo
ad emanare testi
unici delle disposizioni dettate
in

attuazione
della delega prevista dall’art. 1, coordinando con esse le

norme vigenti
nelle stesse materie ed apportando a queste ultime le

integrazioni
e le modificazioni necessarie al predetto coordinamento;

nonche’ sull’art. 21
della medesima legge, che al comma 3 prevedeva

che – in sede di riordinamento normativo, a norma
dell’art. 8, delle

materie concernenti
gli intermediari, i
mercati finanziari e

mobiliari e
gli altri aspetti
comunque connessi – le
sanzioni

amministrative e penali potessero essere «coordinate con
quelle gia’

comminate da
leggi vigenti in
materia bancaria e creditizia per

violazioni
che siano omogenee e di pari offensivita».

In ogni
caso, anche l’art. 3, comma 1,
lettera c), della legge

n.
52 del 1996 prevedeva che si
stabilissero, per le infrazioni alle

disposizioni dei
decreti legislativi, sanzioni
penali o

amministrative
identiche a quelle eventualmente comminate dalle leggi

vigenti per
violazioni omogenee e di
pari offensivita’. La legge

delega,
pertanto – nel conferire al legislatore delegato il potere di

riordinare
l’intera materia dei reati relativi al mercato finanziario

– avrebbe rimesso,
per l’un verso
o per l’altro,
allo stesso

legislatore delegato la concreta determinazione del
quantum di pena:

e cio’
in un’ottica di armonizzazione tra sanzioni similari destinate

a «convivere» all’esito dell’adozione dei
decreti delegati; non gia’

tra sanzioni
destinate a «succedersi» tra loro
in relazione ad una

medesima
fattispecie di reato, com’e’ per quelle comminate in tema di

insider trading,
dapprima dall’art. 2 della legge n. 157 del 1991 e

poi
dall’art. 180 del d.lgs. n. 58 del 1998.

Lo stesso art. 2 della precedente legge,
d’altra parte – se pure

fissava in via
generale, nel comma 5, la pena della reclusione fino

ad un
anno e della
multa da lire dieci milioni a lire trecento

milioni
– prevedeva, nei commi 3 e 7, il raddoppio di tale pena per i

reati commessi
da azionisti di controllo, amministratori e soggetti

similari, nonche’
da ministri e
sottosegretari di Stato
in

particolari circostanze.
Nel riordino operato dal testo unico del

1998, essendo scomparse tali figure speciali di insider
trading, la

pena sarebbe
stata unificata al livello piu’
alto, in un’ottica di

omogeneizzazione di
indiscutibile competenza del
legislatore

delegato.

3. –
Nel giudizio di costituzionalita’ promosso dal Tribunale di

Siracusa si e’ altresi’ costituito M. C. S., imputato
nel processo a

quo, il
quale ha chiesto, preliminarmente, che questa Corte sollevi

innanzi a
se’ questione di legittimita’
costituzionale dell’art. 3

della legge
n. 52 del 1996
in riferimento agli artt. 25, secondo

comma, e
76 Cost., conformemente
all’eccezione gia’ sollevata

nell’ambito del
giudizio principale e
ritenuta manifestamente

infondata dal
giudice rimettente. Ad avviso della parte privata,

l’assoluta genericita’
della delega legislativa
avrebbe infatti

«lacerato» il necessario rapporto
tra potere esecutivo e legislativo,

affidando al
primo scelte di
criminalizzazione di esclusiva

competenza
del secondo.

Quanto al resto, la parte privata insta per
l’accoglimento delle

questioni
di costituzionalita’ sollevate dal giudice a quo.

Considerato in diritto

1. – I Tribunali di
Siracusa e di Roma, con ordinanze di tenore

pressoche’ identico,
sollevano due questioni
di legittimita’

costituzionale inerenti
alla disciplina del
reato di abuso
di

informazioni
privilegiate (insider trading).

I giudici rimettenti dubitano, in primo
luogo, della legittimita’

costituzionale, in
riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma,

Cost., dell’art. 180 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.
58, nella parte

in cui
– nel definire
l’«informazione
privilegiata» come

«un’informazione specifica di
contenuto determinato, di cui il

pubblico
non dispone, concernente strumenti finanziari o emittenti di

strumenti finanziari,
che, se resa
pubblica, sarebbe idonea ad

influenzarne sensibilmente
il prezzo» – «non contiene parametri

sufficientemente determinati
per stabilire quando l’influenza sul

prezzo dei
titoli determinata dalla
condotta incriminata debba

considerarsi
"sensibile"».

In assenza, infatti, di specifiche indicazioni riguardo
ai casi

nei quali
l’impatto dell’informazione sul
mercato finanziario –

tenuto conto di tutte le altre variabili esistenti
al momento in cui

l’agente si
e’ avvalso dell’informazione
stessa – puo’ determinare

una variazione
«sensibile» dei corsi,
la fattispecie criminosa

astratta non
risulterebbe descritta in
modo preciso, cosi’
da

consentire all’interprete, nel
ricondurre ad essa
un’ipotesi

concreta, di
esprimere un giudizio
di corrispondenza sorretto da

fondamento controllabile. In tale
situazione di incertezza, non

sarebbe dunque possibile distinguere a priori i
comportamenti leciti

da quelli illeciti, onde l’agente saprebbe di
aver commesso un reato

solo a
seguito dell’interpretazione operata dal giudice sulla base di

una
valutazione del tutto discrezionale: con conseguente vulnus tanto

del principio di determinatezza della fattispecie
incriminatrice che

del principio
di uguaglianza, quest’ultimo in
rapporto ai

contrastanti
apprezzamenti giurisprudenziali indotti dalla «vaghezza»

della
norma.

I giudici a
quibus censurano, in
secondo luogo, il regime

sanzionatorio della
fattispecie, ventilando alternativamente o un

vizio di eccesso di delega (art. 76 Cost.) dello
stesso art. 180 del

d.lgs. n. 58
del 1998; ovvero la violazione degli artt. 25, secondo

comma, e 76
Cost. ad opera dell’art. 3, comma 1, lettera c), ultima

parte, della
legge delega 6 febbraio 1996, n. 52.

Quest’ultima disposizione – osservano i rimettenti – attribuiva

al legislatore
delegato la facolta’ di stabilire
sanzioni penali o

amministrative «identiche»
a quelle gia’
comminate dalle leggi

vigenti, per violazioni omogenee e di pari
offensivita’. Il concetto

di «identita»
delle sanzioni – in
assunto non univoco – potrebbe

essere peraltro
interpretato, quanto al reato in
questione, in due

modi diversi.
Si potrebbe ritenere,
cioe’, da un
lato, che il

legislatore delegante
intendesse riferirsi ad una pena
uguale, sia

per genere
che per entita’,
a quella comminata dall’art. 2 della

legge 17 maggio
1991, n. 157, che in precedenza
disciplinava

l’insider trading
(reclusione fino ad un anno e multa da lire dieci

milioni a lire trecentomilioni): nel qual caso,
tuttavia, l’art. 180

del d.lgs.
n. 58 del 1998 si porrebbe in
contrasto col criterio di

delega, avendo
previsto una pena superiore (reclusione fino a due

anni e
multa da lire venti milioni a lire seicentomilioni).

In alternativa, l’«identita» potrebbe
ritenersi riferita

esclusivamente al
genere, e non anche all’entita’, della sanzione

contemplata dalla
norma anteriore. In questa
ipotesi, sarebbe

peraltro l’art. 3,
comma 1, lettera c), ultima parte, della legge

n.
52 del
1996 a ledere i parametri costituzionali dianzi indicati,

per non
aver stabilito il
quantum di pena con cui reprimere la

violazione de
qua, enunciando, cosi’,
un criterio di
delega

indeterminato.

2. – Stante l’identita’
sostanziale delle questioni sollevate

dalle due
ordinanze di rimessione, i relativi giudizi vanno riuniti

per
essere definiti con un’unica decisione.

3.1.
– La prima
questione, sollevata da
entrambi i giudici

rimettenti,
e’ inammissibile.

Nel denunciare un
difetto di determinatezza della
figura

criminosa di
cui all’art. 180 del d.lgs. n. 58 del 1998, connesso

alla genericita’
del requisito dell’idoneita’ dell’informazione

privilegiata ad
influenzare «sensibilmente» il
prezzo di strumenti

finanziari, i
giudici rimettenti non chiedono, tuttavia, ne’ che la

Corte rimuova, dalla
descrizione della fattispecie penale, il solo

avverbio
«sensibilmente» (intervento che, peraltro, determinerebbe un

effetto in
malam partem, dilatando
il perimetro di operativita’

dell’incriminazione); ne’,
in senso opposto, che la Corte
cancelli

nella
sua interezza la norma incriminatrice censurata.

Come emerge
non soltanto dal
dispositivo delle ordinanze di

rimessione, ma
anche dalla motivazione
in punto di rilevanza, i

giudici a
quibus invocano piuttosto
l’addizione, alla formula

definitoria dell’«informazione privilegiata», di «parametri» atti a

rendere piu’
puntuale e sicura l’identificazione dell’elemento di

fattispecie in
discorso. La rilevanza della
questione nel giudizio

principale, infatti, discenderebbe – secondo quanto si
afferma nelle

predette ordinanze
– non gia’
dalla circostanza che, in caso di

pronuncia di accoglimento, gli imputati dovrebbero
essere senz’altro

assolti (come
ovviamente avverrebbe qualora
si fosse chiesta la

rimozione dell’intera
norma incriminatrice); quanto piuttosto dal

fatto che,
ove la questione venisse accolta, la condotta
ascritta

agli
imputati medesimi – valutata alla stregua di «criteri precisi» –

«potrebbe non integrare il
delitto loro contestato».

I giudici rimettenti non specificano
peraltro in alcun modo quali

siano,
in concreto, i «parametri sufficientemente determinati» di cui

essi auspicano
l’introduzione: postulando, cosi’, una operazione di

«riempimento» dei
contenuti della norma
che – al di la’ di ogni

rilievo
circa la validita’ delle censure su cui il quesito si fonda –

si palesa
comunque estranea, per il suo
carattere apertamente

«creativo», ai
poteri di questa
Corte, rimanendo eventualmente

affidata
alla discrezionalita’ del legislatore.

A quest’ultimo riguardo, va rilevato come la disciplina
oggetto

dello scrutinio
di costituzionalita’ appaia in effetti destinata ad

essere rivista
nell’immediato dal legislatore – anche per l’aspetto

che specificamente interessa
in questa sede
– nel quadro

dell’attuazione di due direttive comunitarie: la direttiva
2003/6/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio del 28
gennaio 2003, relativa

all’abuso di
informazioni privilegiate e alla manipolazione del

mercato (abusi
di mercato), che sostituisce ed
abroga la direttiva

89/592/CEE, in
attuazione della quale
la disciplina dell’insider

trading era stata originariamente introdotta nel
nostro ordinamento;

nonche’ la
direttiva 2003/124/CE della
Commissione del 22 dicembre

2003, recante modalita’ di esecuzione di essa.

Infatti, mentre
l’art. 1, numero 1, della direttiva 2003/6/CE

contiene una
nuova definizione dell’«informazione privilegiata»,

peraltro non
troppo dissimile, nella
sostanza, da quella
gia’

presente nella
direttiva 89/592/CEE; l’art. 1
della direttiva

2003/124/CE – nella specifica prospettiva di
«accrescere la certezza

del diritto
per i partecipanti
al mercato» (v. il «considerando»

n.
3) –
reca, a sua
volta, indicazioni complementari
intese a

puntualizzare ulteriormente
la definizione suddetta, sia per quanto

attiene al
«carattere preciso» della
notizia, sia per quel che

riguarda
il requisito dell’«importanza del suo impatto potenziale sui

prezzi degli
strumenti finanziari o
degli strumenti derivati

connessi». E, in
correlazione a tali previsioni, la modifica della

disposizione censurata
e’ gia’ di
fatto prevista nel progetto di

legge comunitaria per il 2004, in corso di
approvazione da parte del

Parlamento.

3.2. – La
seconda questione, anch’essa
sollevata da entrambi i

rimettenti,
e’ manifestamente inammissibile.

Anche a voler prescindere, infatti, dalla
prospettazione in forma

ancipite del
quesito – che gia’ di per se’
costituirebbe motivo di

inammissibilita’, alla
stregua della costante
giurisprudenza di

questa Corte
(cfr., ex plurimis, ordinanze n.
128, n. 159 e n. 299

del 2003)
– e’ dirimente il rilievo che il quesito stesso poggia su

un erroneo
presupposto interpretativo: quello,
cioe’, che la

disciplina dell’abuso
di informazioni privilegiate
contenuta nel

d.lgs. n. 58
del 1998 sia stata emanata sulla
base della delega di

cui all’art. 1,
e quindi dei
principi e criteri direttivi di cui

all’art.
3, comma 1, lettera c), della legge n. 52 del 1996.

La citata
legge delega prevedeva,
in realta’, un intervento

normativo, nel
settore degli intermediari e dei mercati finanziari,

articolato
in due fasi successive. Essa delegava anzitutto il Governo

a dare
attuazione al complesso
di direttive comunitarie comprese

nell’allegato A
alla legge stessa (art. 1):
direttive tra le quali

non figurava
la direttiva 89/592/CEE
del 13 novembre 1989, sul

coordinamento
delle normative concernenti le operazioni effettuate in

possesso di
informazioni privilegiate (insider
trading), per

l’evidente ragione
che essa era
gia’ stata in precedenza attuata

dalla legge
n. 157 del 1991. Nell’allegato erano invece comprese le

direttive
93/6/CEE e 93/22/CEE, relative, rispettivamente, ai servizi

di investimento
nel settore dei valori mobiliari
e all’adeguatezza

patrimoniale delle
imprese di investimento e degli
enti creditizi:

direttive
la cui attuazione – ai sensi del comma 2 dell’art. 21 della

legge delega,
che dettava i principi e criteri
direttivi specifici

per la
materia – doveva avvenire nel termine di centoventi
giorni

dall’entrata in
vigore della legge
stessa (termine piu’ breve di

quello
generale di un anno stabilito dall’art. 1).

E’ solo
a tale prima
fase – sfociata nel decreto legislativo

23 luglio 1996,
n. 415 (Recepimento della direttiva 93/22/CEE del

10 maggio 1993
relativa ai servizi di
investimento nel settore dei

valori mobiliari
e della direttiva
93/6/CEE del 15 marzo
1993

relativa
all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e

degli enti
creditizi), cui la disciplina dell’abuso di informazioni

privilegiate rimaneva
affatto estranea – che si riferiscono, in

effetti, i
principi e criteri
direttivi in materia sanzionatoria

enunciati dall’art. 3, comma 1, lettera c), della legge
delega: cio’

desumendosi
chiaramente dall’alinea dello stesso art. 3, in forza del

quale i principi e criteri in questione erano
destinati a presiedere

all’emanazione
dei «decreti legislativi di cui all’articolo 1».

L’art. 8 della legge
delega affidava, per
altro verso,

all’esecutivo
il distinto compito di emanare – nel piu’ ampio termine

di due
anni – testi
unici volti a
coordinare le disposizioni

attuative delle
direttive comunitarie con le
norme vigenti nelle

stesse materie,
apportando a queste
ultime «le integrazioni
e

modificazioni necessarie
al predetto coordinamento». Con
specifico

riferimento alle
citate direttive 93/6/CEE e 93/22/CEE,
l’art. 21,

comma
3, della
legge delega prevedeva
altresi’ che «in sede di

riordinamento
normativo delle materie concernenti gli intermediari, i

mercati
finanziari e mobiliari e gli altri aspetti comunque connessi,

cui si
provvedera’ ai
sensi dell’articolo 8, le
sanzioni

amministrative e
penali potranno essere coordinate
con quelle gia’

comminate da
leggi vigenti in
materia bancaria e creditizia per

violazioni
che siano omogenee e di pari offensivita», salvi possibili

interventi di
depenalizzazione nei limiti ivi indicati; mentre il

successivo comma 4
dello stesso articolo
abilitava il Governo a

modificare, nella
medesima sede, la
disciplina delle societa’

emittenti titoli
sui mercati regolamentati, secondo
criteri di

rafforzamento della
tutela del risparmio
e degli azionisti
di

minoranza. Ed e’
in base a
questa seconda e
distinta delega

legislativa – non sovrapponibile nei contenuti alla
prima, anche per

quanto concerne
i profili di
ordine sanzionatorio – che e’ stato

emanato il
testo unico delle
disposizioni in materia
di

intermediazione finanziaria,
di cui al d.lgs. n. 58 del 1998, nel

quale la
disciplina dell’abuso delle informazioni privilegiate ha

trovato posto
quale materia indubbiamente
concernente «i mercati

finanziari
e mobiliari».

L’erronea premessa normativa, sulla quale
si basa la questione di

costituzionalita’,
viene dunque a risolversi, quanto alla prima delle

due censure
formulate in via alternativa dai giudici rimettenti –

l’asserita illegittimita’ costituzionale dell’art. 180
del d.lgs.

n.
58 del
1998, per violazione dell’art. 76 Cost. – in una errata

individuazione della
norma della legge
di delegazione, alla cui

stregua dovrebbe
essere verificato il supposto
vizio di eccesso di

delega; e,
quanto alla seconda
censura – la
pretesa

illegittimita
costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera c), ultima

parte, della
legge n. 52 del 1996, per violazione degli artt. 25,

secondo comma,
e 76 Cost.
– nell’impugnazione di
una norma

inconferente.

Le considerazioni che
precedono escludono, d’altra
parte, che

possa trovare
accoglimento l’istanza della parte privata, con cui

questa Corte
e’ stata sollecitata
a sollevare dinanzi a se’ la

questione di
legittimita’ costituzionale dell’art. 3,
comma 1,

lettera
c), della legge
n. 52 del 1996,
per violazione degli

artt. 25, secondo comma, e 76 Cost., sotto il profilo
della assoluta

genericita’ della
delega in materia penale ivi contenuta, anche per

quel che
concerne le stesse scelte di criminalizzazione: trattandosi,

come detto,
di delega che
non si pone affatto a fondamento della

disciplina
dell’abuso di informazioni privilegiate dettata dal d.lgs.

n. 58
del 1998.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibili le
questioni di legittimita’

costituzionale dell’art. 180
del decreto legislativo
24 febbraio

1998, n. 58 (Testo
unico delle disposizioni
in materia di

intermediazione finanziaria,
ai sensi degli articoli 8 e 21 della

legge 6
febbraio 1996, n. 52), sollevate, in riferimento agli artt. 3

e 25, secondo comma, della Costituzione, dal
Tribunale di Siracusa e

dal
Tribunale di Roma con le ordinanze indicate in epigrafe;

2) dichiara la
manifesta inammissibilita’ delle
questioni di

legittimita’ costituzionale del
citato art. 180 del
decreto

legislativo n. 58
del 1998, in
riferimento all’art. 76 della

Costituzione, o,
in alternativa, dell’art. 3,
comma 1, lettera c),

ultima parte,
della legge 6 febbraio 1996, n.
52 (Disposizioni per

l’adempimento di
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia

alle
Comunita’ europee – legge comunitaria 1994), in riferimento agli

artt. 25, secondo comma,
e 76 della
Costituzione, sollevate dal

Tribunale di
Siracusa e dal
Tribunale di Roma
con le medesime

ordinanze.

Cosi’ deciso
in Roma, nella
sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1°
dicembre 2004.

Il Presidente: Onida

Il redattore: Flick

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 dicembre
2004.

Il direttore della cancelleria:
Di Paola