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La direttiva sul telefonino in aula. Ministero della Pubblica Istruzione – Roma, 30 novembre 2007 Direttiva n. 104
La direttiva sul telefonino in
aula. Ministero della Pubblica Istruzione – Roma, 30 novembre 2007 Direttiva n.
104
IL MINISTRO
CONSIDERATO che il diritto alla
protezione dei dati personali gode di specifiche forme di tutela stante la
vigenza di apposite disposizioni normative (da ultimo, contenute nel “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, approvato con d.lgs. 30 giugno 2003
n. 196) volte ad assicurare che il trattamento dei dati personali si svolga nel
rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali,
nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla
riservatezza e all’identità personale;
CONSIDERATO che il Ministero
della pubblica istruzione intende promuovere fra gli studenti la più ampia
conoscenza dei diritti di rilevanza costituzionale, quale è il diritto alla
protezione dei dati personali, nella convinzione che l’educazione alla cultura
della legalità deve essere effettuata mediante azioni volte a favorire la
conoscenza ed il rispetto delle leggi vigenti;
CONSIDERATO che per gli studenti
il diritto alla riservatezza è sancito espressamente anche dall’art. 2, comma
2, del d.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 (c.d. “Statuto delle studentesse e degli
studenti”), richiamato dall’art. 96, comma 2, del predetto Codice ;
CONSIDERATO che nell’ambito delle
comunità scolastiche, soprattutto tra i giovani, risulta molto frequente
l’utilizzo di “telefoni cellulari” o di altri dispositivi elettronici;
CONSIDERATO che la
regolamentazione delle sanzioni disciplinari applicabili nei confronti degli
studenti per la violazione del divieto di utilizzo dei telefoni cellulari o di
altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento di attività didattiche è
rimessa all’autonomo potere
organizzativo-regolamentare
delle istituzioni scolastiche conformemente a quanto chiarito con l’atto di
indirizzo del Ministro della Pubblica Istruzione prot. n.
30/DIP/segr. del 15 marzo 2007 avente ad oggetto
“linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari
e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di
sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori
e dei docenti”;
CONSIDERATO che la
regolamentazione dell’utilizzo delle suddette apparecchiature da parte del
personale docente è disciplinata, oltre che da disposizioni organizzative
previste dall’autonoma regolamentazione di istituto, da specifiche norme
deontologiche e disciplinari, dettate dallo Statuto dei lavoratori e dal CCNL
in coerenza con l’esigenza di adempiere correttamente ai
doveri professionali;
CONSIDERATO che,
indipendentemente dai summenzionati profili organizzativi sanzionatori
inerenti
all’ordinamento scolastico e connessi ad un utilizzo improprio dei telefoni
cellulari o di altri dispositivi elettronici volto a turbare il corretto e
sereno svolgimento delle attività didattiche, si pone il problema di chiarire
se in via più generale, ai sensi dell’ordinamento vigente, siano configurabili
fattispecie in contrasto con la normativa sulla protezione dei dati personali;
CONSIDERATO che nelle istituzioni
scolastiche ha assunto vasta diffusione e rilevanza sociale il fenomeno
dell’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici, da
parte degli studenti o di altri soggetti, allo scopo di acquisire, rectius
“carpire”, dati in formato audio, video o immagine che riproducono
registrazioni vocali o filmati o fotografie digitali riconducibili a persone,
studenti, docenti, o altri soggetti, che operano all’interno della comunità
scolastica;
CONSIDERATO che i dati in
questione si configurano come “dati personali” ai sensi dell’art.
4, comma 1, lettera b) del predetto Codice;
CONSIDERATO che l’acquisizione
dei dati sopra menzionati, pur svolgendosi all’interno delle istituzioni
scolastiche, in molti casi, non è riconducibile allo svolgimento di attività
didattiche, formative o di apprendimento proprie della scuola;
CONSIDERATO che i dati di cui
sopra vengono frequentemente divulgati non solo tra
gli appartenenti alla stessa comunità scolastica ma, talvolta, anche verso un
pubblico “indistinto” di fruitori mediante l’utilizzo dei sistemi telematici e
della rete internet;
CONSIDERATO che si assiste alla
crescente diffusione nella rete internet di siti web e portali “dedicati” volti
a rendere pubblici filmati o registrazioni aventi per oggetto
episodi verificatisi nell’ambito delle istituzioni scolastiche o
comunque durante i periodi di svolgimento di attività didattiche o formative,
in alcuni casi, anche con finalità denigratorie della dignità personale e
sociale di studenti, anche minori di età, e docenti;
CONSIDERATO che i dati personali
sopra menzionati sono in alcuni casi “sensibili”;
CONSIDERATO che, alla luce di
quanto sopra illustrato, si rendono necessari ulteriori chiarimenti
interpretativi, oltre a quelli già forniti con il provvedimento a carattere
generale del Garante per la protezione dei dati personali del 20 gennaio 2005 e
con il precedente provvedimento del 12 marzo 2003, con particolare riferimento
alle fattispecie concrete che vengono a configurarsi nelle scuole italiane;
CONSIDERATA l’esigenza di fornire
opportuni chiarimenti esplicativi della normativa vigente al fine di favorire
il pieno rispetto della disciplina di protezione dei dati e di informare i
soggetti della comunità scolastica circa le conseguenze sanzionatorie che
possono prodursi nei confronti di chi incorre nella violazione del diritto alla
protezione dei dati personali;
CONSIDERATA l’opportunità di
porre in essere attività informative nelle scuole allo scopo di prevenire il
fenomeno della violazione del diritto fondamentale alla protezione dei dati
personali, di derivazione costituzionale, da parte degli studenti e degli altri
soggetti della
comunità
scolastica;
VISTO il Codice in materia di
protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTO il Decreto del Ministro
della Pubblica Istruzione 7 dicembre 2006, n. 305 “Regolamento recante
identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative
operazioni effettuate
dal
Ministero della Pubblica Istruzione, in attuazione degli artt. 20 e 21 del
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei
dati personali” (pubblicato sulla G.U. n. 11 del 15 gennaio 2007);
VISTA la legge 15 marzo 1999 n.
59;
VISTO il DPR 8 marzo 1999 n. 275;
VISTO il DPR 24 giugno 1998 n.
249, “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
VISTA la Direttiva del Ministro
della Pubblica Istruzione prot. n. 5843/A3 del 16
ottobre 2006, recante: “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e
legalità”;
VISTA la Direttiva del Ministro
della Pubblica Istruzione, prot. n. 1455 del 10
novembre 2006, recante “ Indicazioni ed orientamenti sulla partecipazione
studentesca”
VISTA la Direttiva del Ministro
della Pubblica Istruzione, prot. n. 16 del 5 febbraio
2007, recante “linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la
prevenzione e la lotta al bullismo”;
VISTO l’atto di indirizzo del
Ministro della Pubblica Istruzione, prot. n.30/dip./segr.
del 15 marzo 2007, recante “linee di indirizzo ed indicazioni in materia di
utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante
l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza
e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
VISTO l’art. 4 comma 1 lettera A,
D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165;
SENTITO il parere del Garante per
la protezione dei dati personali nella seduta del 29 novembre 2007, ai sensi
dell’art. 154, comma 4, del predetto Codice ;
ADOTTA
la
presente direttiva recante linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed
applicativi in
ordine
alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento
all’utilizzo
di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità
scolastiche allo
scopo di
acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali.
1. Uso dei telefoni cellulari
allo scopo di acquisire dati personali
Le immagini, i suoni e i filmati
acquisiti nelle comunità scolastiche mediante telefoni cellulari
o altri
dispositivi elettronici e successivamente trasmessi tramite Mms o comunque
divulgati
in altre
forme, ivi compresa la pubblicazione su siti internet, possono contenere
informazioni
Sembra opportuno ricordare che
per “dati sensibili” si intendono: “i dati personali
idonei a
rivelare
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le
opinioni
politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere
religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo
stato di
salute e
la vita sessuale” (cfr. art. 4 comma 1 lettera C del
Codice della privacy).
La disciplina in materia di
protezione dei dati personali, invece, non si applica quando i dati
raccolti
non comprendono informazioni riferite a soggetti identificati o identificabili,
anche
indirettamente.
Ciò posto, corre l’obbligo di
chiarire gli ambiti di operatività della normativa vigente
mettendo
in evidenza che si devono distinguere due diverse situazioni giuridiche a seconda
che
l’acquisizione dei dati personali in questione sia finalizzata ad una
successiva
divulgazione
verso terzi oppure avvenga esclusivamente per un uso personale.
2. Specifiche cautele di
carattere generale
Chi utilizza ed invia i dati
personali raccolti (immagini, filmati, registrazioni vocali,…),
indipendentemente
dal fatto che lo faccia per fini personali o per diffonderli, anche
successivamente,
deve rispettare in ogni caso gli specifici obblighi previsti a tutela dei terzi
dalla
comune disciplina in campo civile e penale, anche nel caso di uso dei dati per
fini
esclusivamente
personali.
La raccolta, la comunicazione e
l’eventuale diffusione di immagini e suoni deve avere
comunque
luogo nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli
interessati,utilizzando l’immagine altrui nei modi e nei casi consentiti
dall’ordinamento.
Si dovrà quindi porre attenzione,
in particolare, sulla tutela prevista dall’art. 10 del codice
civile
("Abuso dell’immagine altrui"). “Articolo 10 Abuso
dell’immagine altrui
Qualora l’immagine di una persona
o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o
pubblicata
fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge
consentita,
ovvero con
pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti
congiunti,
l’autorità
giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso,
salvo il
risarcimento
dei danni”.
Pari attenzione deve essere
prestata alle garanzie previste per l’esposizione, la riproduzione e
la messa
in commercio non consensuali del ritratto di una persona (art. 96 legge 22
aprile
Inoltre, il dovere di astenersi
dal violare queste prerogative degli interessati anche in
obblighi
giuridici della persona che utilizza i suddetti dati personali (immagini,
filmati,
registrazioni
vocali,…), dovendo la stessa rispettare altri divieti sanzionati penalmente che
possono
riguardare, in particolare:
a) l’indebita raccolta, la rivelazione
e la diffusione di immagini attinenti alla vita privata che
si
svolgono in abitazioni altrui o in altri luoghi di privata dimora (art. 615-bis
codice penale);
b) il possibile reato di
ingiurie, in caso di particolari messaggi inviati per offendere l’onore o
il
decoro del destinatario (art. 594 codice penale);
c) le pubblicazioni oscene (art.
528 codice penale);
d) la tutela dei
minori riguardo al materiale pornografico (artt. 600-ter codice penale;
legge 3
agosto
1998, n. 269).
Di conseguenza, chi utilizza dati
personali (immagini, filmati, registrazioni vocali,…),
raccolti
con il proprio cellulare o altri dispositivi, deve vagliare tutte queste
circostanze e
porre
attenzione a che i propri comportamenti non ledano i diritti dei terzi, ad
esempio
evitando
di riprendere persone in atteggiamenti o situazioni che possano lederne la
dignità o
astenendosi
dal divulgare immagini, anche occasionalmente, ad un numero elevato di soggetti
senza
che la persona fotografata o filmata ne sia a conoscenza e possa attivarsi al
fine di
tutelare
la propria sfera privata.
3. Divulgazione dei dati
Come è noto, i moderni telefoni
cellulari, così come altri dispositivi elettronici, consentono
facilmente,
ed in ogni momento, agli utenti di scattare fotografie o registrare suoni o
filmati,
riconducibili
a delle persone fisiche. Tali strumenti consentono anche l’invio ad altre persone
delle
fotografie o delle registrazioni sopra citate, ad esempio mediante l’utilizzo
di “MMS”,
oltre ad
offrire la possibilità di utilizzare i suddetti dati per la pubblicazione su
siti internet.
Di fronte a queste opportunità
fornite dall’utilizzo delle nuove tecnologie occorre chiarire che
la diffusione
di dati personali di questo genere, ai sensi della normativa vigente, non può
avvenire
sulla base della libera volontà di chi li ha acquisiti, in quanto ciascuna
persona è
titolare
del diritto alla protezione dei dati personali. Di conseguenza, la diffusione o
la
comunicazione
in via sistematica di dati personali, quali quelli anzidetti, specie se ad una
pluralità
di destinatari, può avvenire soltanto dopo che la persona interessata sia stata
debitamente
informata in ordine alle successive modalità di utilizzo dei dati, con
particolare
riferimento
all’eventualità che i dati siano diffusi o comunicati sistematicamente, ed
abbia
manifestato
il suo consenso (ai sensi degli artt. 13 e 23 del predetto Codice ). Nel caso
di dati
sensibili
il consenso dovrà essere espresso in forma scritta, fermo restando comunque il
divieto
di divulgare dati sulla salute.
Tali regole di carattere generale
valgono anche nell’ambito delle comunità scolastiche nelle
quali
assume un particolare significato culturale nei confronti dei giovani
l’esigenza di
assicurare
la conoscenza ed il rispetto delle norme poste a tutela dei diritti dei
singoli.
Ciò significa che gli studenti, i
docenti o altri soggetti della comunità scolastica che vorranno
scattare
delle fotografie o effettuare registrazioni audio o video all’interno delle
istituzioni
scolastiche,
con il proprio telefono cellulare o altri dispositivi, e successivamente
utilizzare,
divulgare,
inviare i dati personali acquisiti sono obbligati a porre in essere due
adempimenti:
A – si
deve informare la persona interessata circa:
– le finalità e le modalità del
trattamento che si intende effettuare in relazione a tali dati;
– i diritti di cui è titolare in
base all’art. 7 del Codice , quali, ad esempio, il
diritto di ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei
dati personali;
– gli estremi identificativi di
colui che usa il telefono cellulare o altri dispositivi per raccogliere i dati.
B – deve acquisire il consenso
espresso dell’interessato. Nel caso in cui il trattamento riguardi
dati di
tipo sensibile, occorre acquisire il consenso in forma scritta, fermo restando
il predetto
divieto
di divulgare i dati sulla salute.
L’inosservanza dell’obbligo di
preventiva informativa all’interessato comporta il pagamento
di una
sanzione amministrativa che va da un importo minimo di 3.000 euro sino ad un
massimo
di 18.000 euro ovvero, in caso di dati sensibili o di trattamenti che
comportino
situazioni
di pregiudizio, di grave detrimento anche con eventuale danno, la sanzione va
da un
minimo
di 5.000 euro sino ad un massimo di 30.000 euro (cfr. art.
161 del Codice).
3.1 Uso
personale
Nell’ipotesi in cui, viceversa, i
filmati, le immagini o i suoni, relativi ad altre persone, siano
acquisiti
mediante telefonino per “fini esclusivamente personali” non operano i predetti
obblighi
di informativa e di acquisizione del consenso in materia di trattamento dei
dati
personali. Ciò, tuttavia, a
condizione che le informazioni così raccolte "non siano destinate ad
una
comunicazione sistematica o alla diffusione".
Gli obblighi di informativa e di
acquisizione del consenso non operano ad esempio, come
chiarito
dal Garante per la protezione dei dati personali, nel caso dello scatto di una
fotografia
e del
suo invio occasionale (ad esempio, ad amici o familiari): il soggetto che la
scatta o che
effettua
la ripresa con il proprio telefono mobile soddisfa esclusivamente esigenze di
carattere
strettamente
personale (culturali, di svago o di altro genere) e le immagini comunicate
restano
in un
ambito circoscritto di conoscibilità.
Gli obblighi in questione
risultano, al contrario, applicabili nel diverso caso in cui, benché per
scopi
anche semplicemente culturali o informativi, l’immagine sia raccolta per essere
diffusa
in
Internet o comunicata sistematicamente a terzi. Tra queste due ipotesi, come è
stato spiegato sempre dal Garante, vi possono essere peraltro situazioni-limite
alle quali va posta particolare attenzione e che vanno esaminate caso per caso.
A titolo esemplificativo si fa presente che i dati personali in questione
(immagini, filmati, registrazioni vocali,…) possono
essere inviati, ad esempio tramite MMS, con una sola comunicazione a terzi
diretta, però, ad un numero assai ampio di destinatari. Qui si possono
determinare condizioni pratiche nelle quali l’invio pur occasionale
dell’immagine avviene con caratteristiche tali da dar vita ad una comunicazione
a catena di dati.
In ogni caso, resta fermo che
anche l’utilizzo di immagini, filmati o registrazioni vocali per
fini
esclusivamente personali deve rispettare comunque l’obbligo di mantenere sicure
le
informazioni
raccolte, tenendo conto che il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali
e
della
dignità dei terzi interessati è sotteso anche a questi trattamenti e che se si
cagiona a terzi
un
eventuale danno anche non patrimoniale colui che utilizza in modo improprio le
immagini
o altri
dati personali, raccolti con il cellulare o con analogo dispositivo
elettronico, deve
risarcirlo
se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo.
4. Regolamenti di istituto e
sanzioni disciplinari
Gli studenti che non rispettano
gli obblighi sopra richiamati, di preventiva informativa, nei
casi che
lo prevedono, commettono una violazione, punita con una sanzione
amministrativa,
della
cui applicazione è competente il Garante (artt. 161 e 166 del Codice).
In ogni caso, gli studenti devono
adottare un comportamento corretto e di rispetto nei
confronti
del dirigente scolastico, del personale della scuola e dei loro compagni, con
riferimento
al quale i regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i
comportamenti
che configurano mancanze disciplinari (artt. 3 e 4, d.P.R. 24 giugno 1998, n.
249 – “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della
scuola
secondaria”). Ne segue che tali
comportamenti, connessi ad un trattamento improprio di dati personali acquisiti
mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici, devono essere
sanzionati con opportuno rigore e severità nell’ambito dei regolamenti delle
singole istituzioni scolastiche.
Le scuole sono dunque tenute a
conformare i propri regolamenti secondo i chiarimenti sopra illustrati
individuando, nell’ambito della propria autonomia, le sanzioni più appropriate da
irrogare
nei confronti degli studenti che violano il diritto alla protezione dei dati
personali
all’interno
delle comunità scolastiche.
Si deve infine richiamare
l’attenzione sulla possibilità da parte delle istituzioni scolastiche
autonome,
nei propri regolamenti, di inibire, in tutto o in parte, o di sottoporre
opportunamente
a determinate cautele, l’utilizzo di videotelefoni e di MMS all’interno delle
scuole stesse e nelle aule di lezione. L’istituzione scolastica è infatti dotata del potere di dettare delle apposite
disposizioni organizzative interne all’istituto volte a disciplinare l’utilizzo
dei c.d. MMS da parte degli studenti, ad esempio vietando l’utilizzo delle
fotocamere, delle videocamere o dei registratori vocali, inseriti all’interno
di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici, in assenza di un
esplicito consenso manifestato dall’interessato. La violazione di tali regole
contenute nei regolamenti di istituto può dunque configurare un’infrazione
disciplinare, con conseguente applicazione della relativa sanzione
individuabile dalla scuola stessa.
In considerazione della vasta
rilevanza sociale che ha assunto il fenomeno dell’utilizzo dei telefoni
cellulari per l’acquisizione ed il trattamento di dati personali nell’ambito
delle scuole italiane, risulta particolarmente auspicabile l’adozione delle
misure sopra indicate unitamente all’individuazione di spazi di riflessione e
di studio in ordine alle problematiche oggetto della presente direttiva al fine
di favorire tra i giovani la consapevolezza dell’importanza del diritto alla
protezione dei dati personali nell’ordinamento vigente nell’ottica di
diffondere la cultura della legalità.
Il Ministero della Pubblica
Istruzione, in collaborazione con il Garante per la Protezione dei Dati
Personali, promuoverà iniziative di informazione e formazione rivolte ai
dirigenti scolastici al fine di diffondere nelle scuole la più ampia conoscenza
della normativa inerente l’esercizio del diritto alla
protezione dei dati personali e le relative tutele.