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La direttiva ministeriale sull’ uso dei telefonini a scuola.
La direttiva ministeriale sull’uso
dei telefonini a scuola.
MINISTERO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE, DIRETTIVA 30 NOVEMBRE 2007, N. 104
Roma, 30 novembre 2007
IL MINISTRO
CONSIDERATO che il diritto alla
protezione dei dati personali gode di specifiche forme di tutela stante la
vigenza di apposite disposizioni normative (da ultimo, contenute nel “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, approvato con d.lgs. 30 giugno 2003
n. 196) volte ad assicurare che il trattamento dei dati personali si svolga nel
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità
dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità
personale;
CONSIDERATO che il Ministero
della pubblica istruzione intende promuovere fra gli studenti la più ampia
conoscenza dei diritti di rilevanza costituzionale, quale è il diritto alla
protezione dei dati personali, nella convinzione che l’educazione alla cultura della
legalità deve essere effettuata mediante azioni volte a favorire la conoscenza
ed il rispetto delle leggi vigenti;
CONSIDERATO che per gli studenti
il diritto alla riservatezza è sancito espressamente anche dall’art. 2, comma
2, del d.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 (c.d. “Statuto delle studentesse e degli
studenti”), richiamato dall’art. 96, comma 2, del predetto Codice ;
CONSIDERATO che nell’ambito delle
comunità scolastiche, soprattutto tra i giovani, risulta molto frequente
l’utilizzo di “telefoni cellulari” o di altri dispositivi elettronici;
CONSIDERATO che la
regolamentazione delle sanzioni disciplinari applicabili nei confronti degli
studenti per la violazione del divieto di utilizzo dei telefoni cellulari o di
altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento di attività didattiche è
rimessa all’autonomo potere organizzativo-regolamentare delle istituzioni
scolastiche conformemente a quanto chiarito con l’atto di indirizzo del
Ministro della Pubblica Istruzione prot. n.
30/DIP/segr. del 15 marzo 2007 avente ad oggetto
“linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari
e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di
sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori
e dei docenti”;
CONSIDERATO che la
regolamentazione dell’utilizzo delle suddette apparecchiature da parte del
personale docente è disciplinata, oltre che da disposizioni organizzative
previste dall’autonoma regolamentazione di istituto, da specifiche norme
deontologiche e disciplinari, dettate dallo Statuto dei lavoratori e dal CCNL
in coerenza con l’esigenza di adempiere correttamente ai
doveri professionali;
CONSIDERATO che,
indipendentemente dai summenzionati profili organizzativisanzionatori inerenti
all’ordinamento scolastico e connessi ad un utilizzo improprio dei telefoni
cellulari o di altri dispositivi elettronici volto a
turbare il corretto e sereno svolgimento delle attività didattiche, si pone il
problema di chiarire se in via più generale, ai sensi dell’ordinamento vigente,
siano configurabili fattispecie in contrasto con la normativa sulla protezione
dei dati personali;
CONSIDERATO che nelle istituzioni
scolastiche ha assunto vasta diffusione e rilevanza sociale il fenomeno
dell’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici, da
parte degli studenti o di altri soggetti, allo scopo di acquisire, rectius
“carpire”, dati in formato audio, video o immagine che riproducono
registrazioni vocali o filmati o fotografie digitali riconducibili a persone,
studenti, docenti, o altri soggetti, che operano all’interno della comunità
scolastica;
CONSIDERATO che i dati in
questione si configurano come “dati personali” ai sensi dell’art.
4, comma 1, lettera b) del predetto Codice;
CONSIDERATO che l’acquisizione
dei dati sopra menzionati, pur svolgendosi all’interno delle istituzioni
scolastiche, in molti casi, non è riconducibile allo svolgimento di attività
didattiche, formative o di apprendimento proprie della scuola;
CONSIDERATO che i dati di cui
sopra vengono frequentemente divulgati non solo tra
gli appartenenti alla stessa comunità scolastica ma, talvolta, anche verso un
pubblico “indistinto” di fruitori mediante l’utilizzo dei sistemi telematici e
della rete internet;
CONSIDERATO che si assiste alla
crescente diffusione nella rete internet di siti web e portali “dedicati” volti
a rendere pubblici filmati o registrazioni aventi per oggetto
episodi verificatisi nell’ambito delle istituzioni scolastiche o
comunque durante i periodi di svolgimento di attività didattiche o formative,
in alcuni casi, anche con finalità denigratorie della dignità personale e
sociale di studenti, anche minori di età, e docenti;
CONSIDERATO che i dati personali
sopra menzionati sono in alcuni casi
“sensibili”;
CONSIDERATO che, alla luce di
quanto sopra illustrato, si rendono necessari ulteriori chiarimenti
interpretativi, oltre a quelli già forniti con il provvedimento a carattere
generale del Garante per la protezione dei dati personali del 20 gennaio 2005 e
con il precedente provvedimento del 12 marzo 2003, con particolare riferimento
alle fattispecie concrete che vengono a configurarsi nelle scuole italiane;
CONSIDERATA l’esigenza di fornire
opportuni chiarimenti esplicativi della normativa vigente al fine di favorire
il pieno rispetto della disciplina di protezione dei dati e di informare i
soggetti della comunità scolastica circa le conseguenze sanzionatorie che
possono prodursi nei confronti di chi incorre nella violazione del diritto alla
protezione dei dati personali;
CONSIDERATA l’opportunità di
porre in essere attività informative nelle scuole allo scopo di prevenire il
fenomeno della violazione del diritto fondamentale alla protezione dei dati
personali, di derivazione costituzionale, da parte degli studenti e degli altri
soggetti della comunità scolastica;
VISTO il Codice in materia di
protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTO il Decreto del Ministro
della Pubblica Istruzione 7 dicembre 2006, n. 305 “Regolamento recante
identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative
operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione, in attuazione
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in
materia di protezione dei dati personali” (pubblicato sulla G.U. n.
11 del 15 gennaio 2007);
VISTA la legge 15 marzo 1999 n.
59;
VISTO il DPR 8 marzo 1999 n. 275;
VISTO il DPR 24 giugno 1998 n.
249, “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
VISTA la Direttiva del Ministro
della Pubblica Istruzione prot. n. 5843/A3 del 16
ottobre 2006, recante: “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e
legalità”;
VISTA la Direttiva del Ministro
della Pubblica Istruzione, prot. n. 1455 del 10
novembre 2006, recante “ Indicazioni ed orientamenti sulla partecipazione
studentesca”
VISTA la Direttiva del Ministro
della Pubblica Istruzione, prot. n. 16 del 5 febbraio
2007, recante “linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la
prevenzione e la lotta al bullismo”;
VISTO l’atto di indirizzo del
Ministro della Pubblica Istruzione, prot. n.
30/dip./segr. del 15 marzo 2007,
recante “linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni
cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica,
irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di
corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
VISTO l’art. 4 comma 1 lettera A,
D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165;
SENTITO il parere del Garante per
la protezione dei dati personali nella seduta del 29 novembre 2007, ai sensi dell’art. 154, comma 4, del predetto Codice;
ADOTTA
la
presente direttiva recante linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed
applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con
particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri
dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o
divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali.
1. Uso dei telefoni cellulari
allo scopo di acquisire dati personali
Le immagini, i suoni e i filmati
acquisiti nelle comunità scolastiche mediante telefoni cellulari o altri
dispositivi elettronici e successivamente trasmessi tramite Mms o comunque
divulgati in altre forme, ivi compresa la pubblicazione su siti internet,
possono contenere informazioni di carattere personale relative ad uno o più interessati
identificati o identificabili e in particolare a persone fisiche. Ne segue che
la raccolta, conservazione, utilizzazione e divulgazione a terzi dei predetti
dati configura, ai sensi della normativa vigente, un "trattamento" di
dati personali. Tali dati, peraltro, possono anche riguardare la sfera della
salute, della vita sessuale o altre informazioni "sensibili" per cui sono previste particolari garanzie a tutela degli
interessati.
Sembra opportuno ricordare che
per “dati sensibili” si intendono: “i dati personali
idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale” (cfr. art. 4 comma 1
lettera C del Codice della privacy).
La disciplina in materia di
protezione dei dati personali, invece, non si applica quando
i dati raccolti non comprendono informazioni riferite a soggetti identificati o
identificabili, anche indirettamente.
Ciò posto, corre l’obbligo di
chiarire gli ambiti di operatività della normativa vigente mettendo in evidenza
che si devono distinguere due diverse situazioni giuridiche a seconda che
l’acquisizione dei dati personali in questione sia finalizzata ad una
successiva divulgazione verso terzi oppure avvenga esclusivamente per un uso
personale.
2. Specifiche cautele di
carattere generale
Chi utilizza ed invia i dati
personali raccolti (immagini, filmati, registrazioni vocali,…),
indipendentemente dal fatto che lo faccia per fini personali o per diffonderli,
anche successivamente, deve rispettare in ogni caso gli specifici obblighi
previsti a tutela dei terzi dalla comune disciplina in campo civile e penale,
anche nel caso di uso dei dati per fini esclusivamente personali.
La raccolta, la comunicazione e
l’eventuale diffusione di immagini e suoni deve avere comunque luogo nel
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati,
utilizzando l’immagine altrui nei modi e nei casi consentiti dall’ordinamento.
Si dovrà quindi porre attenzione,
in particolare, sulla tutela prevista dall’art. 10 del codice civile
("Abuso dell’immagine altrui").
“Articolo 10 Abuso dell’immagine
altrui Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei
figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la
pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla
reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria,
su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi
l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”.
Pari attenzione deve essere
prestata alle garanzie previste per l’esposizione, la riproduzione e la messa
in commercio non consensuali del ritratto di una persona (art. 96 legge 22
aprile 1941, n. 633 sul diritto d’autore), le quali
richiedono il consenso della persona ritrattata a meno che la riproduzione
dell’immagine sia giustificata "dalla notorietà o dall’ufficio pubblico
coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici,
didattici o culturali o quando la riproduzione è collegata a fatti,
avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico" e
vietano, comunque, l’esposizione o la messa in commercio che rechino
"pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona
ritrattata" (art. 97, comma 1, della legge 22 aprile 1941 n. 633).
Inoltre, il dovere di astenersi
dal violare queste prerogative degli interessati anche in applicazione del
principio del "neminem laedere" (art. 2043 codice civile) non
esaurisce gli obblighi giuridici della persona che utilizza i suddetti dati
personali (immagini, filmati, registrazioni vocali,…),
dovendo la stessa rispettare altri divieti sanzionati penalmente che possono
riguardare, in particolare:
a) l’indebita raccolta, la
rivelazione e la diffusione di immagini attinenti alla vita privata che si
svolgono in abitazioni altrui o in altri luoghi di privata dimora (art. 615-bis
codice penale);
b) il possibile reato di
ingiurie, in caso di particolari messaggi inviati per offendere l’onore o il
decoro del destinatario (art. 594 codice penale);
c) le pubblicazioni oscene (art.
528 codice penale);
d) la tutela dei
minori riguardo al materiale pornografico (artt. 600-ter codice penale;
legge 3 agosto 1998, n. 269).
Di conseguenza, chi utilizza dati
personali (immagini, filmati, registrazioni vocali,…),
raccolti con il proprio cellulare o altri dispositivi, deve vagliare tutte
queste circostanze e porre attenzione a che i propri comportamenti non ledano i
diritti dei terzi, ad esempio evitando di riprendere persone in atteggiamenti o
situazioni che possano lederne la dignità o astenendosi dal divulgare immagini,
anche occasionalmente, ad un numero elevato di soggetti senza che la persona
fotografata o filmata ne sia a conoscenza e possa attivarsi al fine di tutelare
la propria sfera privata.
3. Divulgazione dei dati
Come è noto, i moderni telefoni
cellulari, così come altri dispositivi elettronici, consentono facilmente, ed
in ogni momento, agli utenti di scattare fotografie o registrare suoni o
filmati, riconducibili a delle persone fisiche. Tali strumenti consentono anche
l’invio ad altre persone delle fotografie o delle registrazioni sopra citate,
ad esempio mediante l’utilizzo di “MMS”, oltre ad offrire la possibilità di
utilizzare i suddetti dati per la pubblicazione su siti internet.
Di fronte a queste opportunità
fornite dall’utilizzo delle nuove tecnologie occorre chiarire che la diffusione
di dati personali di questo genere, ai sensi della normativa vigente, non può
avvenire sulla base della libera volontà di chi li ha acquisiti, in quanto
ciascuna persona è titolare del diritto alla protezione dei dati personali. Di
conseguenza, la diffusione o la comunicazione in via sistematica di dati personali,
quali quelli anzidetti, specie se ad una pluralità di destinatari, può avvenire
soltanto dopo che la persona interessata sia stata debitamente informata in
ordine alle successive modalità di utilizzo dei dati, con particolare
riferimento all’eventualità che i dati siano diffusi o comunicati
sistematicamente, ed abbia manifestato il suo consenso (ai sensi degli artt. 13
e 23 del predetto Codice ). Nel caso di dati sensibili il consenso dovrà essere
espresso in forma scritta, fermo restando comunque il divieto di divulgare dati
sulla salute.
Tali regole di carattere generale
valgono anche nell’ambito delle comunità scolastiche nelle quali assume un
particolare significato culturale nei confronti dei giovani l’esigenza di
assicurare la conoscenza ed il rispetto delle norme poste a tutela dei diritti
dei singoli.
Ciò significa che gli studenti, i
docenti o altri soggetti della comunità scolastica che vorranno scattare delle
fotografie o effettuare registrazioni audio o video all’interno delle
istituzioni scolastiche, con il proprio telefono cellulare o altri dispositivi,
e successivamente utilizzare, divulgare, inviare i dati personali acquisiti
sono obbligati a porre in essere due adempimenti:
A – si
deve informare la persona interessata circa:
le
finalità e le modalità del trattamento che si intende effettuare in relazione a
tali dati;
i
diritti di cui è titolare in base all’art. 7 del Codice , quali, ad esempio, il
diritto di ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei
dati personali;
gli
estremi identificativi di colui che usa il telefono cellulare o altri
dispositivi per raccogliere i dati.
B – deve acquisire il consenso
espresso dell’interessato. Nel caso in cui il trattamento riguardi dati di tipo
sensibile, occorre acquisire il consenso in forma scritta, fermo restando il
predetto divieto di divulgare i dati sulla salute.
L’inosservanza dell’obbligo di
preventiva informativa all’interessato comporta il pagamento di una sanzione
amministrativa che va da un importo minimo di 3.000 euro sino ad un massimo di
18.000 euro ovvero, in caso di dati sensibili o di trattamenti che comportino
situazioni di pregiudizio, di grave detrimento anche con eventuale danno, la
sanzione va da un minimo di 5.000 euro sino ad un massimo di 30.000 euro (cfr. art. 161 del Codice).
3.1 Uso personale
Nell’ipotesi in cui, viceversa, i
filmati, le immagini o i suoni, relativi ad altre persone, siano acquisiti
mediante telefonino per “fini esclusivamente personali” non operano i predetti
obblighi di informativa e di acquisizione del consenso in materia di
trattamento dei dati personali. Ciò, tuttavia, a condizione che le informazioni
così raccolte "non siano destinate ad una comunicazione sistematica o alla
diffusione".
Gli obblighi di informativa e di
acquisizione del consenso non operano ad esempio, come chiarito dal Garante per
la protezione dei dati personali, nel caso dello scatto di una fotografia e del
suo invio occasionale (ad esempio, ad amici o familiari): il soggetto che la
scatta o che effettua la ripresa con il proprio telefono mobile soddisfa
esclusivamente esigenze di carattere strettamente personale (culturali, di
svago o di altro genere) e le immagini comunicate restano in un ambito
circoscritto di conoscibilità.
Gli obblighi in questione
risultano, al contrario, applicabili nel diverso caso in cui, benché per scopi
anche semplicemente culturali o informativi, l’immagine sia
raccolta per essere diffusa in Internet o comunicata sistematicamente a terzi.
Tra queste due ipotesi, come è
stato spiegato sempre dal Garante, vi possono essere peraltro situazioni-limite
alle quali va posta particolare attenzione e che vanno esaminate caso per caso.
A titolo esemplificativo si fa
presente che i dati personali in questione (immagini, filmati, registrazioni
vocali,…) possono essere inviati, ad esempio tramite
MMS, con una sola comunicazione a terzi diretta, però, ad un numero assai ampio
di destinatari. Qui si possono determinare condizioni pratiche nelle quali
l’invio pur occasionale dell’immagine avviene con caratteristiche tali da dar
vita ad una comunicazione a catena di dati.
In ogni caso, resta fermo che
anche l’utilizzo di immagini, filmati o registrazioni vocali per fini
esclusivamente personali deve rispettare comunque l’obbligo di mantenere sicure
le informazioni raccolte, tenendo conto che il rispetto dei diritti, delle
libertà fondamentali e della dignità dei terzi interessati è sotteso anche a
questi trattamenti e che se si cagiona a terzi un eventuale danno anche non
patrimoniale colui che utilizza in modo improprio le immagini o altri dati
personali, raccolti con il cellulare o con analogo dispositivo elettronico,
deve risarcirlo se non prova di aver adottato tutte le
misure idonee ad evitarlo.
4. Regolamenti di istituto e
sanzioni disciplinari
Gli studenti che non rispettano
gli obblighi sopra richiamati, di preventiva informativa, nei casi che lo
prevedono, commettono una violazione, punita con una sanzione amministrativa,
della cui applicazione è competente il Garante (artt. 161 e 166 del Codice).
In ogni caso, gli studenti devono
adottare un comportamento corretto e di rispetto nei confronti del dirigente
scolastico, del personale della scuola e dei loro compagni, con riferimento al
quale i regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i
comportamenti che configurano mancanze disciplinari (artt. 3 e 4, d.P.R. 24
giugno 1998, n. 249 – “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli
studenti della scuola secondaria”).
Ne segue che tali comportamenti,
connessi ad un trattamento improprio di dati personali acquisiti mediante
telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici, devono essere sanzionati
con opportuno rigore e severità nell’ambito dei regolamenti delle singole
istituzioni scolastiche.
Le scuole sono dunque tenute a
conformare i propri regolamenti secondo i chiarimenti sopra illustrati
individuando, nell’ambito della propria autonomia, le sanzioni più appropriate
da irrogare nei confronti degli studenti che violano il diritto alla protezione
dei dati personali all’interno delle comunità scolastiche.
Si deve infine richiamare
l’attenzione sulla possibilità da parte delle istituzioni scolastiche autonome,
nei propri regolamenti, di inibire, in tutto o in parte, o di sottoporre
opportunamente a determinate cautele, l’utilizzo di videotelefoni e di MMS all’interno
delle scuole stesse e nelle aule di lezione.
L’istituzione scolastica è infatti dotata del potere di dettare delle apposite
disposizioni organizzative interne all’istituto volte a disciplinare l’utilizzo
dei c.d. MMS da parte degli studenti, ad esempio vietando l’utilizzo delle
fotocamere, delle videocamere o dei registratori vocali, inseriti all’interno
di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici, in assenza di un
esplicito consenso manifestato dall’interessato.
La violazione di tali regole
contenute nei regolamenti di istituto può dunque configurare un’infrazione
disciplinare, con conseguente applicazione della relativa sanzione
individuabile dalla scuola stessa.
In considerazione della vasta
rilevanza sociale che ha assunto il fenomeno dell’utilizzo dei telefoni
cellulari per l’acquisizione ed il trattamento di dati personali nell’ambito
delle scuole italiane, risulta particolarmente auspicabile l’adozione delle
misure sopra indicate unitamente all’individuazione di spazi di riflessione e
di studio in ordine alle problematiche oggetto della presente direttiva al fine
di favorire tra i giovani la consapevolezza dell’importanza del diritto alla
protezione dei dati personali nell’ordinamento vigente nell’ottica di diffondere
la cultura della legalità.
Il Ministero della Pubblica
Istruzione, in collaborazione con il Garante per la Protezione dei Dati
Personali, promuoverà iniziative di informazione e formazione rivolte ai
dirigenti scolastici al fine di diffondere nelle scuole la più ampia conoscenza
della normativa inerente l’esercizio del diritto alla
protezione dei dati personali e le relative tutele.
IL MINISTRO
Giuseppe Fioroni