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Wednesday 08 February 2006

La definizione di volumi tecnici.

La definizione di “volumi tecnici”.

Consiglio di Stato – sezione
quinta – decisione 12 luglio 2005 – 31 gennaio 2006, n. 354

Presidente Santoro – relatore
Farina

Esposito contro Guerricchio e
altri

FATTO

1. È oggetto d’impugnazione la
sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Basilicata n. 116/2001
con la quale è stata annullata la concessione edilizia
n. 99/99, con relativa variante n. 6809/2000, rilasciate dal Comune di Bernalda
alla attuale appellante.

2. La pronunzia ha condiviso
quattro delle censure dedotte col ricorso introduttivo.

3. L’appello è affidato ad
altrettante censure alla decisione impugnata e confuta, altresì, i motivi del
ricorso introduttivo, assorbiti dal primo giudice. È stato notificato il 23/29
maggio 2001 e depositato il 12 giugno.

Sono stati notificati motivi
aggiunti, in data 4 gennaio 2002, depositati il 17 gennaio.

4. La parte privata appellata si
è costituita con memoria depositata il 9 luglio 2001, per contestare tutte le
argomentazioni del ricorso in appello.

Ha notificato il 23 luglio 2001,
e depositato il 12 settembre successivo, appello incidentale avverso tre capi
della sentenza suindicata.

Ha depositato documenti il 10
luglio 2001 ed il 10 giugno 2005, con una memoria conclusiva in data 1° luglio
2005.

5. Il Comune di Bernalda si è
costituito il 31 maggio 2002 per aderire all’appello principale e contraddire
all’appello incidentale.

Non ha prodotto altri scritti
difensivi.

6. Alla camera di consiglio del
10 luglio 2001 è stata respinta la domanda di sospensione dell’efficacia della decisione impugnata.

7. All’udienza del 12 luglio
2005, il ricorso è stato chiamato per la discussione e poi trattenuto in
decisione.

DIRITTO

1. L’originaria ricorrente, precisando
di essere superficiaria – proprietaria di un fondo e
di un immobile nel Comune di Bernalda, a Metaponto Lido, ha chiesto
l’annullamento della concessione edilizia, e della relativa variante, n. 99/99,
che il Comune di Bernalda ha rilasciato alla attuale appellante.

La concessione concerne la
“costruzione di un villa” previa demolizione
dell’esistente.

Il terreno, sul quale insiste
l’immobile della ricorrente in primo grado, confina con quello sul quale è stata consentita la costruzione oggetto di
controversia.

2. Il TAR ha condiviso, con la
sentenza impugnata, le seguenti censure:

2.1. contrasto con l’art. 3 delle
norme tecniche di attuazione (NTA), che prescrive che
si lasci “inalterato l’impianto urbanistico e tipologico di zona residenziale estiva
e di villette isolate immerse nel verde”.

L’intervento edificatorio
progettato dalla parte ed assentito dal Comune consiste in una palazzina
condominiale, con quattro appartamenti autonomi – ciascuno dotato di distinti
accessi – distribuiti su un piano seminterrato e due piani fuori terra e con un
ulteriore piano con terrazzi e con locali, che
sarebbero destinati a servizi tecnici. L’altezza complessiva è di metri dieci,
superiore, perciò, agli otto metri consentiti, come
limite massimo dal citato art. 3 NTA, per conservare le caratteristiche di
villette “immerse nel verde”.

Pur consistendo il vizio
riconosciuto in una violazione che comporta l’annullamento in toto della
concessione, il T.A.R. ha rilevato ulteriori
illegittimità:

2.2. violazione
delle norme sulle distanze dettate dall’art. 41 quinquies , primo comma, lett.
c), l. 17 agosto 1942, n. 1150: metri 6,50, anziché metri 10,45;

2.3. violazione
del limite di altezza massima di metri otto nella zona, secondo quanto dispone il
menzionato art. 3 NTA. Il Comune, infatti, ha illegittimamente escluso dal
computo i locali previsti sul terrazzo di copertura che non è possibile
definire “volumi tecnici”. Essi sono due locali di dieci metri quadrati
ciascuno, con finestre e bagni, collegati con una scala interna in via
esclusiva con l’appartamento sottostante, dei quali sono, perciò pertinenze.
Non quindi al servizio del condominio e liberamente
praticabili;

2.4. violazione
della disposizione sull’indice di fabbricabilità. Infatti,
è stata calcolata, come edificabile, una superficie di mq. 97,50. Ma l’area
occupata è ben maggiore, perché vi devono essere incluse sia quella coperta con
un loggiato, sia quella di un pergolato, sia le scale esterne di accesso ai due appartamenti del primo piano.

Le altre censure sono state
assorbite.

3. L’appello inizialmente
proposto è stato integrato con motivi aggiunti, che mirano a dimostrare il
difetto di legittimazione della ricorrente ad impugnare la concessione
edilizia, perché essa non avrebbe “alcun titolo giuridico sull’area” confinante
con quella dove è sorta la costruzione assentita dal Comune.

3.1. I motivi aggiunti sono
inammissibili:

sia perché si tratta
di negazione della situazione legittimante della ricorrente originaria, con
censure che non derivano dalla conoscenza di un provvedimento sopravvenuto. Quindi non si può parlare di messa in discussione di
provvedimenti “adottati in pendenza del ricorso fra le stesse parti”, quali
sono quelli che il comma primo dall’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n.
1034 – nel testo introdotto con l’art. 1 della Legge 21 luglio 2000, n. 205 –
consente che siano portati alla cognizione dello stesso giudice, dinanzi al
quale pende la controversia sulla legittimità del provvedimento inizialmente
impugnato;

sia per la ragione
che, appunto perché non si discute di provvedimenti adottati in pendenza del
ricorso, si tratta di questione che doveva essere tempestivamente proposta con
l’ appello, a nulla rilevando che la parte avrebbe avuto modo di conoscerla “in
tempi recentissimi”. Essa è stata quindi dedotta tardivamente, ad oltre sei
mesi dalla notificazione del ricorso iniziale in appello.

3.2. La questione dedotta,
peraltro, è anche priva di fondamento.

Sostiene la parte che la
ricorrente iniziale non avrebbe alcun titolo giuridico sull’area confinante,
perché né essa, né il suo dante causa avrebbero mai
acquistato il terreno dal demanio dello Stato, cui esso appartiene. Ed inoltre nessuno, egualmente, avrebbe mai ottenuto titolo
per la costruzione del fabbricato, nel quale la persona suddetta abita. Ed infine questo stesso fabbricato non rispetta la distanza
minima di quattro metri dal confine.

3.2.1. Quest’ultima osservazione
è priva di rilevanza, perché qui non si discute della conformità a legge della villa
posseduta dalla ricorrente iniziale.

3.2.2. Le altre due tesi
trascurano considerazioni essenziali:

la prima è che
l’appartenenza di un fondo al demanio statale è formula nient’affatto univoca.
Essa, nel linguaggio corrente della stessa amministrazione e in quello legislativo (v. la recente costituzione della
“agenzia del demanio”) può indicare semplicemente beni appartenenti al
patrimonio statale, sia disponibile, sia indisponibile, sia propriamente
demaniale. Sicché le mere deduzioni dell’appellante non possono valere a far concludere per l’inesistenza di un qualsiasi rapporto,
rilevante per il diritto, della ricorrente originaria con l’immobile che
possiede o detiene. O del quale questa si afferma (v.
ricorso introduttivo) superficiaria, per il terreno, e proprietaria, per
l’edificio;

la seconda è che, a
norma dell’art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dalla l. 6
agosto 1967, n. 765, è consentito a “chiunque” di impugnare concessioni
edilizie ritenute illegittime. Secondo la ferma giurisprudenza di questo
Consiglio di Stato, la formula della legge ammette che sia proposto ricorso da
parte di chi si trovi in una situazione di stabile collegamento con la zona
interessata dalla costruzione. La indiscussa
situazione della ricorrente originaria, di sicura, quanto meno, detentrice
dell’immobile sito nel terreno confinante con quello in cui è stato realizzato
l’edificio contestato, ne fa ammettere, perciò, la legittimazione alla verifica
giurisdizionale della conformità a legge del titolo abilitativo a costruire
(fra le più recenti: V Sezione 13 luglio 2000, n. 3904 e 15 settembre 2003, n.
5172).

4. Con il primo motivo
dell’appello si sostiene che “la villetta comprendente quattro minialloggi
armonizza pienamente” con il carattere di luogo di villeggiatura; che è una
villetta isolata “immersa nel verde preesistente che non viene
minimamente alterato”; che non è significativo che si tratti di un edificio
“mono” o plurifamiliare; che sono inconferenti le osservazioni del T.A.R
sull’esistenza di strutture in cemento armato e sul prezzo di vendita degli
alloggi; che non appare determinante rapportare l’altezza massima consentita di
otto metri alla altezza dei pini circostanti; che non c’è condominio, perché
non vi sono parti comuni; che non si può contestare la caratteristica di
“villetta immersa nel verde”, senza specificare che “cosa debba intendersi per
tale”; che, da ultimo, le sovrintendenze per i beni ambientali ed
architettonici di Matera e di Potenza “hanno positivamente valutato sotto il
profilo ambientale il progetto di cui trattasi”.

La censura, che mira a sottrarre
fondamento alla statuizione del primo giudice sulla totale illegittimità della
concessione edilizia, non merita adesione.

Quelle dedotte, e succintamente
sopra riferite, sono o mere asserzioni, prive di contenuto “logico” contrario
alle considerazioni del T.A.R., o spunti che si
soffermano su questioni non fondamentali affrontate nella sentenza impugnata e
che le enucleano non utilmente dal ragionamento concreto ed esauriente esposto
nella decisione.

Il punto essenziale è la
valutazione generale che non può considerarsi una “villetta immersa nel verde”
una costruzione con quattro appartamenti, distribuita su tre o quattro piani
(il “seminterrato”, i due soprastanti e quello ancora soprastante, che si
afferma esse un “terrazzo con volumi tecnici”, ma che tale non è definibile,
sia per la consistenza dei locali, con bagni e con accessi riservati ai soli
appartamenti sottostanti, sia per la oggettiva
inesistenza di servizi comuni ivi situati). È sufficiente la mera descrizione
della costruzione assentita con la concessione edilizia, per negarne il
carattere di limitatezza del volume e di sostanziale completo “assorbimento”
nella zona ricca di verde, prescritto dall’art. 3 delle NTA, del quale il primo
giudice ha correttamente rilevato l’intento di non compromissione con
fabbricati di volumi ed altezze non coerenti con l’esistente.

Soffermarsi, perciò, sul
riferimento all’altezza dei pini, fatto dal primo giudice, o sulla non esistenza
di un condominio, quando è certo che vi sono quattro ingressi, quattro passaggi
pedonali nello spazio che prima “serviva” un’unica abitazione, e nessun volume
tecnico, in senso proprio, appare un argomentare su elementi secondari, che non
inficiano la riconosciuta sostanziale alterazione della regola di coerenza, per
la zona, o di omogeneità dei singoli edifici ammessi.

5. È utile, ora, l’esame del
terzo motivo dell’appello, col quale si critica l’accoglimento, da parte del
primo giudice, della censura relativa alla violazione
dell’art. 3 NTA, sulla massima altezza degli edifici, realizzati in
sostituzione di quelli preesistenti e demoliti. L’altezza non può superare gli
otto metri.

La maggiore altezza consentita
con la concessione è di oltre dieci metri (esattamente m. 10,45), perché va
computata anche quella dei locali situati sul terrazzo di copertura, che, come
si è già anticipato, non devono essere trascurati dato che non sono definibili
“volumi tecnici”.

Gli argomenti della
appellante, volti a contrastare la statuizione del T.A.R., si possono
così compendiare:

a) la giurisprudenza di questo
Consiglio di Stato precisa che i “volumi tecnici” sono quelli adibiti
esclusivamente alla sistemazione di impianti aventi un
rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzo della costruzione;

b) il regolamento edilizio del
Comune (art. 32) stabilisce che sono volumi tecnici quelli “strettamente
necessari a contenere gli impianti tecnologici dell’edificio”,
ma non escluderebbe che singoli appartamenti “possono avere volumi
tecnici”, quando tratta di impianti “particolari”;

c) i vani in contestazione sono
destinati, secondo il progetto “a bagno e a vano per i macchinari dell’aria
condizionata” e la loro altezza è di solo metri 2,25;

d) questa altezza
non consente di definirli abitabili;

e) sono,
quindi, locali, destinati “ad ospitare impianti strumentali all’utilizzo della
parte abitativa”.

Il motivo non merita adesione.

È dalle stesse premesse alle
quali si ricollega l’appellante che discende la dimostrazione della infondatezza, in
punto di fatto e di diritto, degli argomenti esposti.

La definizione che danno le NTA, citate nell’appello, esclude che i locali in
questione, collegati esclusivamente ad un alloggio possano considerarsi come
“strettamente necessari a contenere impianti tecnologici”, poiché non si
chiarisce quali impianti possano avere l’esigenza di uno spazio di dieci metri
quadrati e di un bagno per un “mini appartamento”, come si definiscono le
singole unità dalla parte interessata. Il non essere a servizio di tutto
l’edificio rende evidente che si tratta di un accorgimento che mira a
realizzare volumi maggiori di quelli consentiti.

È sufficiente richiamare, a
sostegno della esatta conclusione del primo giudice,
due pronunzie: è stato statuito che sono volumi tecnici quelli esclusivamente
adibiti alla sistemazione di impianti aventi un rapporto di strumentalità
necessaria con l’utilizzo della costruzione e che non possono essere ubicati
all’interno della parte abitativa, sicché non sono tali i locali complementari
all’abitazione (V Sez. 13 maggio 1997, n. 483), come le soffitte o i bagni o
qualsiasi altro locale del tipo di quelli progettati nel caso in esame e
destinati a formare un unica unità abitativa, da un lato, e privi di una
effettiva destinazione ad impianti tecnologici. È stato anche deciso che la realizzazione di un locale “sottotetto” mediante vani
distinti e comunicanti attraverso una scala interna col piano sottostante, è
indice rivelatore dell’intento di rendere abitabile il locale o i locali, non
potendosi detti vani considerare volumi tecnici (C. si. 22 ottobre 2003, n.
337).

Ne segue che la parte di
costruzione di cui si discute è stata esattamente ricondotta fra quelle da
computare ai fini dell’altezza massima consentita. Da ciò consegue la
violazione della relativa limitazione stabilita nelle NTA, richiamate dal T.A.R.

Da ciò consegue, inoltre, una
precisa conferma – anticipata al n. 4 che precede – che l’edificio consentito
con la concessione avversata col ricorso introduttivo, per come
emerge per altezza, non possiede il carattere di villetta immersa nel verde
preesistente, di cui al primo motivo accolto dal T.A.R.

6. Neanche ha fondamento il
motivo riguardante la contestazione del capo di
sentenza che ha riconosciuto la violazione del più volte menzionato art. 3 NTA,
nella parte in cui è stabilito che la superficie coperta massima delle
costruzioni non può superare il limite di un sesto della superficie del lotto.

Il T.A.R. ha messo
in rilievo che non sono state considerate le superfici corrispondenti al
loggiato, al pergolato, alle scalinate esterne di accesso.

La parte appellante si richiama,
evidentemente per sostenere la non computabilità delle suddette superfici, alla
norma dell’art. 3 NTA, che esclude che calcolino “balconi e pensiline sporgenti
fino a mt. 1,20”. Sostiene che anche le scale hanno tale
larghezza e che la controparte avrebbe dovuto, perciò, impugnare le norme
tecniche di attuazione.

È agevole rilevare, innanzi
tutto, che le scale esterne non sono escluse affatto dal computo della
superficie coperta dalla norma invocata dalla appellante.

Quanto al loggiato ed al
pergolato non vi sono motivi, né la parte li ha forniti, per concludere
che essi sono assimilabili a balconi o pensiline, il primo, quanto meno,
essendo un corpo di arcate che si aprono verso l’esterno, che si differenzia
perciò da un semplice aggetto o “soletta” sporgente di un edificio, come
normalmente è definito un balcone.

Perciò,
va tenuta ferma anche la statuizione per la quale la concessione ha consentito
la copertura di una superficie maggiore di quella massima consentita dallo
specifico indice di fabbricabilità per la zona.

7. Infondata è anche l’ultima
censura che resta da esaminare e che riguarda l’omessa
osservanza della distanza minima di dieci metri fra la parete est “finestrata”
dell’edificio in costruzione e la parete della villetta di proprietà della
ricorrente originaria.

Il T.A.R. ha riconosciuto che la
distanza è di metri 6.50, ma che essa non poteva essere inferiore a metri 10.
Ha perciò ritenuto violato l’art. 41 quinquies della l. 17 agosto 1942, n. 1150,
introdotto dall’art. 17 della
l. 6 agosto 1967, n. 765. Ed ha spiegato che la norma non si
applica soltanto ai casi di mancanza di uno strumento urbanistico (piano
regolatore o programma di fabbricazione), ma anche alle ipotesi in cui uno
strumento esista senza però contenere prescrizioni in
tema di distanze fra pareti “finestrate” di edifici antistanti.

La tesi dell’appellante è che
invece la disposizione non si applica quando vi sia un
piano regolatore, ed il Comune di Bernalda è dotato di piano dal 1958. In subordine, fa rilevare che le NTA stabiliscono distanze di
quattro metri dai confini del lotto. In ulteriore
subordine, anche ammettendo che le NTA abbiano illegittimamente omesso di
prevedere per le nuove costruzioni il rispetto del limite dei dieci metri, non
poteva essere disapplicato quello dai confini del lotto, sicché doveva
impugnarsi il disposto delle N.T.A. Infine, neppure dal d.m. 1444 del 1968 può
farsi discendere l’obbligo di osservare la distanza minima suddetta, perché
esso non è immediatamente vincolante nei rapporti fra privati.

Si possono trascurare tutte le
osservazioni che precedono, perché è proprio dall’art. 9 del d.m.
2 aprile 1968, n. 1444, che deriva l’obbligo per il Comune di disporre affinché
siano rispettate le distanze ivi stabilite. Invero, nel comma 1, n. 2,
dell’art. 9 in esame, si dispone che al di fuori delle “zone A” – ed è esterna
alla zona A quella che qui interessa, senza contestazione fra le parti – è
prescritta la distanza minima assoluta di dieci metri “tra le pareti finestrate
e pareti di edifici antistanti”.

In questa controversia si discute
della legittimità di una concessione edilizia rilasciata dal Comune di
Bernalda. E perciò dell’obbligo del Comune stesso di prestare osservanza alla
predetta disposizione in sede di adozione del
provvedimento abilitativo. Sicché nessun rilievo ha l’orientamento
giurisprudenziale – del quale non è, di conseguenza,
necessario verificare neppure se sussista – affermato dalla parte
appellante, secondo il quale quella disposizione non sarebbe immediatamente
vincolante nei rapporti fra privati.

In conclusione, rilevato che la
disposizione sulla collocazione delle costruzioni ad
una certa distanza dai confini dal lotto non contrasta, né è incompatibile con
quella dettata in via generale, sulle distanze fra edifici antistanti, si deve
ritenere che, in ogni caso, andava osservata, per la costruzione assentita dal
Comune, la distanza minima di dieci metri dalla parete più vicina e munita di
finestre della controparte, ora resistente in appello.

8. Ulteriore
conclusione è che l’appello principale deve essere respinto, con integrale
conferma della sentenza impugnata.

9. Non merita neppure adesione l’appello incidentale della controparte.

Sulla domanda risarcitoria, che
essa aveva avanzato col ricorso introduttivo, il Tribunale amministrativo
regionale ha statuito che gli interventi di ripristino dello stato dei luoghi,
“che il Comune è tenuto ad adottare in conseguenza del
disposto annullamento giudiziale del provvedimento concessorio”, realizzano
“una forma di risarcimento in forma specifica, idonea a soddisfare
compiutamente l’interesse azionato”.

Si lamenta, invece, che la
costruzione dissonante e disarmonica dall’edilizia circostante e la distanza
dalla proprietà, la volumetria e l’altezza dell’immobile rendono
“eccessivamente invasivo” il nuovo fabbricato, rispetto alla villetta della appellata. Essa subisce un immediato e prolungato
pregiudizio, con godimento del suo bene “fortemente
inciso e limitato”. Chiede perciò la condanna delle controparti al pagamento di
un risarcimento da quantificare secondo i criteri da indicare da parte di
questo Consiglio di Stato, in “misura non inferiore” a lire dodici milioni.

La domanda è infondata.

Le statuizioni del primo giudice
preludono a consistenti interventi demolitivi da parte del Comune (o in
esecuzione del giudicato). In ciò il Tribunale amministrativo regionale ha
correttamente ravvisato l’ipotesi di reintegrazione in forma specifica, che può
rendere pienamente soddisfatto l’interesse della parte danneggiata dal
provvedimento comunale.

I danni lamentati sinora sono, su un piano astratto, intuibili. Però, su un piano di
concretezza, per un verso, sono ancora “in fieri” – sino cioè
al momento in cui o per ottemperanza al giudicato o per accordo con il Comune
sarà definita la vicenda – e, per altro verso, privi di quelle precise
indicazioni di svantaggi incontrati, di rapporti giuridici non conclusi
soddisfacentemente, di quantificazione sufficientemente indicativa, se non
puntuale, delle limitazioni di godimento del bene subite e suscettibili di una
precisa definizione monetaria o di una liquidazione equitativa, che possano,
quanto meno, dare sostegno ad una definitiva pronuncia risarcitoria. In difetto
di ciò ogni ulteriore domanda risarcitoria non è
definibile.

10. L’ultima critica recata con
l’appello incidentale, alla statuizione di compensazione delle spese del grado, va egualmente respinta.

Secondo la costante
giurisprudenza, infatti, si tratta di statuizione riservata alla piena discrezionalità
del giudice. Essa è censurabile unicamente per manifesta illogicità, quale può
palesarsi in caso di condanna della parte vittoriosa o al pagamento di somme
evidentemente esorbitanti (fra le più recenti: VI Sez. 21 marzo 2005, n. 1116).
Nessuna di queste ipotesi si dà nel caso concreto.

11. La reiezione dell’appello
principale e dell’appello incidentale giustifica la
compensazione delle spese anche in questo grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello principale e l’appello incidentale.

Spese compensate.