Civile
La decisione della Caf (versione integrale).
La decisione della Caf (versione
integrale).
La Commissione d’appello federale
composta dai Sigg.ri: dott. Cesare Ruperto,
Presidente, avv. Mario
Zoppellari, avv. Carlo Porceddu, dott. Michele Lo Piano,
dott. Giuseppe Marziale,
Componenti, dott. Antonio Metitieri, Segretario, e la
partecipazione, per quanto di
competenza, del Rappresentante dell’A.I.A. dott. Carlo
Bravi in esito alla riunione
tenutasi nei giorni 29 giugno – 3, 4, 5, 6 e 7 luglio 2006
ha assunto la seguente decisione:
DEFERIMENTO DELLA PROCURA
FEDERALE DELLA F.I.G.C.
A CARICO DI:
1) Luciano Moggi, all’epoca dei
fatti Amministratore e Direttore Generale
Juventus F.C. S.p.A.;
2) Antonio Giraudo,
Amministratore Delegato F. C. Juventus S.p.A.;
3) F. C. Juventus S.p.A.;
4) Adriano Galliani, all’epoca
dei fatti Vice Presidente ed Amministratore
Delegato della A. C. Milan
S.p.A., nonché Presidente della L.N.P.;
5) Leonardo Meani, Dirigente
Addetto Arbitro A.C. Milan S.p.A.;
6) A.C. Milan S.p.A.;
7) Andrea Della Valle, Presidente
della A.C.F. Fiorentina S.p.A.;
8) Diego Della Valle, Presidente
Onorario della A.C.F. Fiorentina S.p.A.;
9) Sandro Mencucci,
Amministratore Delegato della A.C.F. Fiorentina
S.p.A.;
10) A.C.F. Fiorentina S.p.A.;
11) Claudio Lotito, Presidente
del Consiglio di Gestione S.S. Lazio S.p.A.;
12) S.S. Lazio S.p.A.;
13) Cosimo Maria Ferri, all’epoca
dei fatti Dirigente Federale;
14) Franco Carraro, all’epoca dei
fatti Presidente F.I.G.C.;
15) lnnocenzo Mazzini, all’epoca
dei fatti Vice Presidente F.I.G.C.;
16) Tullio Lanese, Presidente
A.I.A.;
17) Paolo Bergamo, Commissario
CAN A e B;
18) Pierluigi Pairetto,
Commissario CAN A e B;
19) Gennaro Mazzei, Vice
Commissario CAN A e B;
20) Pietro Ingargiola,
Osservatore CAN A e B;
21) Paolo Bertini, Arbitro
effettivo;
22) Massimo De Santis, Arbitro
CAN;
23) Paolo Dondarini, Arbitro
effettivo;
24) Fabrizio Babini, Arbitro
benemerito;
25) Domenico Messina, Arbitro CAN
A e B;
26) Gianluca Paparesta, Arbitro
effettivo CAN A e B;
27) Gianluca Rocchi, Arbitro CAN
A e B;
28) Pasquale Rodomonti, Arbitro
effettivo CAN A e B;
29) Paolo Tagliavento, Arbitro
CAN A e B;
30) Claudio Puglisi, Arbitro
benemerito;
per rispondere di quanto
appresso.
INCOLPAZIONI RELATIVE ALLA
POSIZIONE DELLA SOCIETA’
JUVENTUS
1. Luciano Moggi, Antonio
Giraudo, Innocenzo Mazzini, Paolo Bergamo,
Pierluigi Pairetto, Tullio Lanese
e Massimo De Santis, di violazione dell’art. 1,
comma 1, C.G.S. e dell’art. 6,
commi 1 e 2, C.G.S., per aver posto in essere, nelle
rispettive qualità ricoperte
all’epoca dei fatti, le condotte descritte nella parte
motiva, in particolare nella
sezione III, consistite, fra l’altro, nell’avere
intrattenuto i contatti,
realizzati anche su linee telefoniche riservate, e partecipato agli
incontri, con modalità non
pubbliche, sopra menzionati; condotte contrarie ai principi di
lealtà probità e correttezza e,
al contempo, dirette a procurare un vantaggio alla
società Juventus, mediante il
condizionamento del regolare funzionamento del
settore arbitrale e la lesione
dei principi di alterità, terzietà, imparzialità ed
indipendenza, propri della
funzione arbitrale. Con l’aggravante di cui al comma 6
dell’art. 6 C.G.S., per la
pluralità di condotte poste in essere e per l’effettivo
conseguimento del vantaggio in
classifica.
2. La società Juventus, della
responsabilità diretta e presunta prevista dagli artt. 6, 9,
comma 3, e 2, comma 4, C.G.S., in
ordine a quanto ascritto nel capo che precede ai
suoi dirigenti forniti di legale
rappresentanza e agli altri soggetti non tesserati per
essa società. Con l’aggravante di
cui al comma 6 dell’art. 6
C.G.S., per la pluralità di
condotte poste in essere e per l’effettivo conseguimento del
vantaggio in classifica.
3. Moggi e Giraudo, di violazione
dei principi di lealtà, probità e correttezza
di cui all’art. 1, comma 1,
C.G.S. per avere tenuto, al termine della gara Reggina –
Juventus del 6 novembre 2004, la
condotta descritta nella parte motiva al punto nei
confronti della terna arbitrale.
4. la società Juventus di
responsabilità diretta ai sensi dell’art. 2, comma 4, C.G.S. in
ordine agli addebiti contestati
ai suoi dirigenti al capo che precede.
5. Paparesta e Ingargiola, di
violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza
di cui all’art. 1, comma 1,
C.G.S. per avere omesso la segnalazione della condotta
sopra descritta al capo C) tenuta
da Moggi e Giraudo, come descritto nella parte
motiva.
6. Lanese, di violazione dei
principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1,
comma 1, C.G.S. per avere
avallato e consigliato il suddetto comportamento
omissivo posto in essere da
Ingargiola come descritto nella parte motiva.
7. Moggi, di violazione degli
artt. 6, comma 1, prima parte, C.G.S., per aver posto
in essere atti diretti ad
alterare lo svolgimento delle gare Juventus- Lazio del 5
dicembre 2004 e Bologna-Juventus
del 12 dicembre 2004 come descritto nella parte
motiva, e dell’art. 1, comma 1,
C.G.S. in relazione alla gara Juventus-Udinese del 13
febbraio 2005, per aver posto in
essere le condotte descritte nella parte motiva,
relativamente a tale ultima gara.
Con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 6 C.G.S.,
per la pluralità di condotte
poste in essere.
8. Paolo Bergamo, di violazione
dell’art. 6, comma 1, prima parte, C.G.S., per aver
tentato di alterare lo
svolgimento della gara Juventus-Udinese del 13 febbraio 2005,
secondo quanto descritto nella
parte motiva relativa alla gara suddetta.
9. Massimo De Santis, di
violazione dell’art. 6, comma 1, prima parte, C.G.S., per
aver aderito al disegno di Moggi
finalizzato all’alterazione dello svolgimento della
gara Bologna-Juventus del 12
dicembre 2004, attraverso il ricorso alle ammonizioni
di giocatori diffidati nella
precedente gara Fiorentina-Bologna del 5 dicembre 2004,
secondo quanto descritto nella
parte motiva relativa alla gara suddetta.
10. la F.C. Juventus S.p.A., di
responsabilità diretta e presunta ai sensi degli artt. 6,
comma 1, 9, comma 3, e 2, comma
4, C.G.S., per quanto ascritto nei capi 7, 8 e 9 al
suo dirigente con legale
rappresentanza e agli altri soggetti non tesserati per la stessa
società. Con l’aggravante di cui
al comma 6 dell’art. 6 C.G.S., per la pluralità di
condotte poste in essere.
INCOLPAZIONI RELATIVE ALLA
POSIZIONE DELLA SOCIETA’
LAZIO
Gara Lazio – Brescia
11. Claudio Lotito, presidente
del consiglio di gestione della S.S. Lazio S.p.A., per
avere, in prima persona o tramite
altri, avviato e coltivato contatti con il presidente della
F.I.G.C. Franco Carraro affinché
questi a sua volta esercitasse pressioni sul designatore
arbitrale Paolo Bergamo e
sull’arbitro designato per la gara, tendenti ad ottenere un
vantaggio per la S.S. Lazio
S.p.A. conseguente all’alterazione del risultato e,
comunque, dello svolgimento della
gara in esame per il tramite della designazione
di un arbitro favorevole alla
Lazio e di una conseguente direzione di gara da
parte dello stesso che
concretizzasse tale atteggiamento di favore in violazione
dell’art. 6, commi 1 e 2, del
C.G.S., come descritto nella parte motiva relativa alla gara
in oggetto.
12. Franco Carraro, nella qualità
di presidente della F.I.G.C., per avere esercitato
pressioni sul designatore
arbitrale Paolo Bergamo affinché questi a sua volta
intervenisse nei confronti
dell’arbitro designato per la gara, al fine di –ottenere
un vantaggio per la S.S. Lazio
S.p.A. conseguente all’alterazione del risultato e,
comunque, dello svolgimento della
gara in esame per il tramite della designazione di
un arbitro favorevole alla Lazio
e di una conseguente direzione di gara da parte dello
stesso che concretizzasse tale
atteggiamento di favore in violazione dell’art. 6, commi
1 e 2, del C.G.S., come descritto
nella parte motiva relativa alla gara in oggetto.
13. Paolo Bergamo, nella qualità
di designatore arbitrale, per avere esercitato
pressioni sull’arbitro designato
per la gara, al fine di ottenere un vantaggio per la
S.S. Lazio S.p.A. conseguente
all’alterazione del risultato e, comunque, dello
svolgimento della gara in esame
per il tramite di una direzione da parte del direttore
di gara che concretizzasse tale
atteggiamento di favore in violazione dell’art. 6,
commi 1 e 2, del C.G.S., come
descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto.
14. Innocenzo Mazzini, nella
qualità di vice presidente della F.I.G.C., per non aver
adempiuto all’obbligo, che gli
faceva capo in qualità di dirigente della F.I.G.C., di
informare senza indugio i
competenti organi federali di essere venuto a conoscenza che
terzi avevano posto o stavano per
porre in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento
ed il risultato della gara Lazio
– Brescia del 2 febbraio 2005, in violazione dell’art.
6, comma 7, del C.G.S., come
descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto.
15. S.S. Lazio S.p.A., a titolo
di responsabilità diretta e presunta, ai sensi dell’art 6,
commi 3 e 4, dell’art. 2, comma
4, e dell’art. 9, comma 3, del C.G.S., con riferimento
alle condotte sopra descritte,
rispettivamente tenute dal suo legale rappresentante e
da terzi nel suo interesse.–Gara
Chievo Verona – Lazio
16. Claudio Lotito, presidente
del consiglio di gestione della S.S. Lazio S.p.A., per
avere in prima persona avviato e
coltivato contatti con il vice presidente della
F.I.G.C. lnnocenzo Mazzini
affinché questi a sua volta esercitasse pressioni sui
designatori arbitrali Paolo
Bergamo e Pier Luigi Pairetto tendenti ad ottenere un
vantaggio per la S.S. Lazio S.p.A.
conseguente all’alterazione del risultato e,
comunque, dello svolgimento della
gara in esame per il tramite della designazione
di un arbitro favorevole alla
Lazio e di una conseguente direzione di gara da
parte dello stesso che
concretizzasse tale atteggiamento di favore in violazione
dell’art. 6, commi 1 e 2, del
C.G.S., come descritto nella parte motiva relativa alla gara
in oggetto.
17. Innocenzo Mazzini, all’epoca
dei fatti vice presidente della F.I.G.C., Paolo
Bergamo e Pierluigi Pairetto,
all’epoca dei fatti designatori arbitrali dell’A.I.A e
Gianluca Rocchi, arbitro della
CAN A, perché con le rispettive condotte sopra
descritte e con i contatti,
diretti o per interposta persona, intercorsi fra gli stessi, hanno
posto in essere atti diretti ad
alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Chiedo
Verona – Lazio dei 20 febbraio
2005, in violazione dell’art. 6 commi 1 e 2 C.G.S.,
come descritto nella parte motiva
relativa alla gara in oggetto.
18. S.S. Lazio S.p.A., a titolo
di responsabilità diretta e presunta, ai sensi dell’art 6,
commi 3 e 4, dell’art. 2, comma
4, e dell’art. 9, comma 3, del C.G.S., con riferimento
alle condotte sopra descritte,
rispettivamente tenute dal suo legale rappresentante e
da terzi nel suo interesse.
19. Cosimo Maria Ferri, all’epoca
dei fatti componente della commissione vertenze
economiche in seno alla F.I.G.C.,
per non aver adempiuto all’obbligo, che egli aveva
in qualità di dirigente della
F.I.G.C., di informare senza indugio i competenti organi
federali di essere venuto a
conoscenza che terzi avevano posto o stavano per porre in
essere atti diretti ad alterare
lo svolgimento ed il risultato della gara Chievo Verona –
Lazio del 20 febbraio 2005, in
violazione dell’art. 6, comma 7, C.G.S., come descritto
nella parte motiva relativa alla
gara in oggetto.
Gara Lazio – Parma
20. Claudio Lotito, presidente
del consiglio di gestione della S.S. Lazio S.p.A., per
avere in prima persona avviato e
coltivato contatti con il vice presidente della
F.I.G.C. lnnocenzo Mazzini
affinché questi a sua volta esercitasse pressioni sui
designatori arbitrali Paolo
Bergamo e Pier Luigi Pairetto tendenti ad ottenere un
vantaggio per la S.S. Lazio
S.p.A. conseguente all’alterazione del risultato e,
comunque, dello svolgimento della
gara in esame per il tramite della designazione
di un arbitro favorevole alla
Lazio e di una conseguente direzione di gara da
parte dello stesso che
concretizzasse tale atteggiamento di favore in violazione
dell’art. 6, commi 1 e 2, del
C.G.S., come descritto nella parte motiva relativa alla gara
in oggetto.
21. Innocenzo Mazzini, all’epoca
dei fatti vice presidente della F.I.G.C., Paolo
Bergamo e Pierluigi Pairetto,
all’epoca dei fatti designatori arbitrali dell’A.I.A e
Domenico Messina, arbitro della
CAN A, perché con le rispettive condotte sopra
descritte e con i contatti,
diretti o per interposta persona, intercorsi fra gli stessi, hanno
posto in essere atti diretti ad
alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Lazio –
Parma del 27 febbario 2005, in
violazione dell’art. 6
commi l e 2 C.G.S., come
descritto nella parte motiva concernente la gara in
oggetto.
22. S.S. Lazio S.p.A., a titolo
di responsabilità diretta e presunta, ai sensi dell’art 6,
commi 3 e 4, dell’art. 2, comma
4, e dell’art. 9, comma 3, C.G.S., con riferimento alle
condotte sopra descritte,
rispettivamente tenute dal suo legale rappresentante e da
terzi nel suo interesse.
Gara Bologna – Lazio
23. Claudio Lotito, presidente
del consiglio di gestione della S.S. Lazio
S.p.A., per avere in prima
persona avviato e coltivato contatti con il vice
presidente della F.I.G.C.
Innocenzo Mazzini affinché questi a sua volta
esercitasse pressioni sui
designatori arbitrali Paolo Bergamo e Pier Luigi Pairetto
tendenti ad ottenere un vantaggio
per la S.S. Lazio S.p.A. conseguente
all’alterazione del risultato e,
comunque, dello svolgimento della gara in esame per il
tramite della designazione di un
arbitro favorevole alla Lazio e di una conseguente
direzione di gara da parte dello
stesso che concretizzasse tale atteggiamento di
favore in violazione dell’art. 6,
commi 1 e 2, del C.G.S., come descritto nella parte
motiva relativa alla gara in
oggetto.
24. Innocenzo Mazzini, all’epoca
dei fatti vice presidente della F.I.G.C., Paolo
Bergamo e Pierluigi Pairetto,
all’epoca dei fatti designatori arbitrali dell’A.I.A, e
Paolo Tagliavento, arbitro della
CAN A, perché con le rispettive condotte sopra
descritte e con i contatti,
diretti o per interposta persona, intercorsi fra gli stessi, hanno
posto in essere atti diretti ad
alterare lo svolgimento ed il risultato della gara
BOLOGNA – Lazio del 17 aprile
2005, in violazione dell’art.
9
–
6 commi l e 2 C.G.S., come
descritto nella parte motiva relativa alla gara in
oggetto.
25. S.S. Lazio S.p.A., a titolo
di responsabilità diretta e presunta, ai sensi dell’art 6,
commi 3 e 4, dell’art. 2, comma
4, e dell’art. 9, comma 3, C.G.S. con riferimento alle
condotte sopra descritte,
rispettivamente tenute dal suo legale rappresentante e da
terzi nel suo interesse.
Aggravanti
26. Con l’aggravante di cui
all’art. 6, comma 6, C.G.S., a carico del Lotito, Bergamo,
Pairetto e Mazzini, per la
pluralità di condotte poste in essere.
INCOLPAZIONI RELATIVE ALLA
POSIZIONE DELLA SOCIETA’
FIORENTINA
Gara Lazio – Fiorentina
27. Diego Della Valle, presidente
onorario della A.C.F. Fiorentina S.p.A.,
per avere rivolto una proposta al
presidente della S.S. Lazio S.p.A. Claudio
Lotito, avente ad oggetto
un’ipotesi di combine, con riferimento alla gara di
campionato in programma il 22
maggio 2005 tra Lazio e Fiorentina ed in
particolare a raggiungere un
accordo su un risultato di parità tra le due squadre
(art. 6, comma 1 e 2 C.G.S.),
come descritto nella parte motiva relativa alla gara
in oggetto.
28. A.C.F. Fiorentina S.p.A., a
titolo di responsabilità oggettiva, ex artt. 2, commi 3 e
4; e 6, comma 4, C.G.S., con
riferimento alla condotta tenuta dal dirigente della
società in questione, sopra
descritta.
29. Claudio Lotito, presidente
del consiglio di gestione della S.S. Lazio s.p.a, per
non avere adempiuto all’obbligo,
che gli faceva capo in qualità di
10
–
tesserato, di informare, senza
indugio, i competenti organi federali, in merito alla
proposta rivoltagli dal
presidente della A.C.F. Fiorentina s.p.a, con riferimento alla
gara di campionato in programma
il 22 maggio 2005 tra Lazio e Fiorentina, proposta
di per sé integrante gli estremi
della violazione del comma 1 dell’art. 6
C.G.S. (art. 6, ultimo comma,
C.G.S.), come descritto nella parte concernente la gara
in oggetto.
30. S.S. Lazio S.p.A., a titolo
di responsabilità diretta, ex art. 2, comma 4
C.G.S., con riferimento alla
condotta tenuta dal suo dirigente come sopra
descritta.
31. Cosimo Maria Ferri,
componente della commissione vertenze economiche
in seno alla F.I.G.C., per non
avere adempiuto all’obbligo, che gli faceva capo in
qualità di dirigente della
F.I.G.C., di informare, senza indugio, i competenti organi
federali, in merito alla proposta
di combine rivolta dal presidente della A.C.F.
Fiorentina S.p.A. Diego Della
Valle al presidente della S.S. Lazio S.p.A. Claudio
Lotito, con riferimento alla gara
di campionato in programma il 22 maggio 2005
tra Lazio e Fiorentina, proposta
di per sé integrante gli estremi della violazione
del comma 1 dell’art. 6 C.G.S. e
della quale egli risulta dagli atti avere avuto
notizia certa in virtù dei
particolari rapporti di conoscenza con il presidente Lotito
(art. 6, ultimo comma, C.G.S.),
come descritto nella parte motiva concernente la gara
in oggetto.
32. Diego Della Valle, presidente
onorario della A.C.F. Fiorentina S.p.A., per avere
avviato e coltivato contatti, in
prima persona o tramite il fratello Andrea o il
consigliere delegato Sandro
Mencucci, con il dirigente della F.C. Juventus Luciano
Moggi, con il vice presidente
della F.I.G.C. Innocenzo Mazzini
11
–
e con il designatore arbitrale
Paolo Bergamo, e per aver esercitato pressioni nei
confronti degli stessi, tendenti
ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. Fiorentina
S.p.A., conseguente alla
alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della
gara in esame, per il tramite
della designazione di un arbitro favorevole alla Fiorentina
e di una conseguente direzione di
gara, da parte dello stesso, che concretizzasse
tale atteggiamento di favore (ex
art. 6, comma 1 e 2, C.G.S.), come descritto nella
parte motiva concernente la gara
in oggetto.
33. Andrea Della Valle,
presidente del consiglio di amministrazione della
A.C.F. Fiorentina S.p.A., per
avere avviato e coltivato contatti, in prima persona
o tramite il consigliere delegato
Sandro Mencucci, con il dirigente della F.C.
Juventus Luciano Moggi, con il
vice presidente della F.I.G.C. Innocenzo Mazzini
e con il designatore arbitrale
Paolo Bergamo e per aver esercitato pressioni nei
confronti degli stessi, tendenti
ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. Fiorentina
S.p.A., conseguente alla
alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della
gara in esame, per il tramite
della designazione di un arbitro favorevole alla Fiorentina
e di una conseguente direzione di
gara, da parte dello stesso, che concretizzasse
tale atteggiamento di favore (ex
art. 6, comma 1 e 2, C.G.S.), come descritto nella
parte motiva concernente la gara
in oggetto.
34. Sandro Mencucci, consigliere
delegato ed amministratore esecutivo della
A.C.F. Fiorentina, per avere
avviato e coltivato contatti con il vice presidente
della F.I.G.C. Innocenzo Mazzini
e con il designatore arbitrale Paolo Bergamo e per
aver esercitato pressioni nei
confronti degli stessi, tendenti ad ottenere un
vantaggio per la A.C.F.
Fiorentina S.p.A., conseguente alla alterazione del
risultato e, comunque, dello
svolgimento della gara in esame, per
12
–
il tramite della designazione di
un arbitro favorevole alla Fiorentina e di una
conseguente direzione di gara, da
parte dello stesso, che concretizzasse tale
atteggiamento di favore (ex art.
6, comma 1 e 2, C.G.S.), come descritto nella parte
motiva concernente la gara in oggetto.
35. Innocenzo Mazzini, vice
presidente della F.I.G.C., per essersi reso parte attiva,
quale protagonista di primo
piano, nella instaurazione e
consolidamento dei contatti tra i
dirigenti della A.C.F. Fiorentina S.p.A. ed il
designatore arbitrale Paolo
Bergamo, tendenti ad ottenere un vantaggio per la
A.C.F. Fiorentina S.p.A.,
conseguente alla alterazione del risultato e, comunque, dello
svolgimento della gara in esame,
per il tramite della designazione di un arbitro
favorevole alla Fiorentina e di
una conseguente direzione di gara, da parte dello stesso,
che concretizzasse tale
atteggiamento di favore (ex art. 6, comma 1 e
2, C.G.S.), come descritto nella
parte motiva concernente la gara in oggetto.
36. Paolo Bergamo, commissario
della commissione nazionale arbitri di serie A e
B, per essersi reso disponibile,
nonostante i particolari doveri di riservatezza,
autonomia ed imparzialità
connessi alla funzione esercitata, alla attivazione ed al
successivo consolidamento di
contatti con i dirigenti della A.C.F. Fiorentina
S.p.A., anche per il tramite del
vice presidente federale Innocenzo Mazzini, ed
in particolare a ricevere e
assecondare pressioni e richieste, da parte di questi
ultimi, tendenti ad ottenere un
vantaggio per la A.C.F. Fiorentina S.p.A., conseguente
alla alterazione del risultato e,
comunque, dello svolgimento della gara in esame, per
il tramite della designazione, da
parte sua,
di un arbitro favorevole alla
Fiorentina e di una conseguente direzione di gara, da parte
dello stesso, che concretizzasse
tale atteggiamento di favore (ex art. 6,
13
–
comma 1 e 2, C.G.S.), come
descritto nella parte motiva concernente la gara in
oggetto.
37. A.C.F. Fiorentina S.p.A., a
titolo di responsabilità, sia oggettiva che diretta, ex
artt. 2 commi 3 e 4; e 6, commi
2, 3 e 4 C.G.S., con riferimento alla condotta tenuta
dai dirigenti della società in
questione, sopra descritta; ed a titolo
di responsabilità presunta, ex
art. 9 comma 3, richiamato dall’art. 6, comma 4,
C.G.S., con riferimento alla
condotta, sopra descritta, tenuta dai soggetti estranei alla
società in questione, sopra
indicati.
Gara Bologna – Fiorentina
38. Diego Della Valle, presidente
onorario della A.C.F. Fiorentina S.p.A.,
per avere, in prima persona o
tramite il fratello Andrea Della Valle o il
consigliere delegato Sandro
Mencucci, avviato e coltivato contatti con il vice
presidente della F.I.G.C.
Innocenzo Mazzini e/o con il designatore arbitrale Paolo
Bergamo e per aver esercitato
pressioni nei confronti degli stessi, tendenti ad
ottenere un vantaggio per la
A.C.F. Fiorentina S.p.A., conseguente alla
alterazione del risultato e,
comunque, dello svolgimento della gara in esame, per
il tramite della designazione di
un arbitro favorevole alla Fiorentina e di una
conseguente direzione di gara, da
parte dello stesso, che concretizzasse tale
atteggiamento di favore (ex art.
6, comma 1 e 2, C.G.S.), come descritto nella parte
motiva concernente la gara in
oggetto.
39. Andrea Della Valle,
presidente del consiglio di amministrazione della
A.C.F. Fiorentina S.p.A., per
avere avviato e coltivato contatti, in prima persona
o tramite il consigliere delegato
Sandro Mencucci, con il vice presidente della
F.I.G.C. Innocenzo Mazzini e con
il designatore arbitrale Paolo Bergamo e per
14
–
aver esercitato pressioni nei
confronti degli stessi, tendenti ad ottenere un
vantaggio per la A.C.F.
Fiorentina S.p.A., conseguente alla alterazione del
risultato e, comunque, dello
svolgimento della gara in esame, per il tramite della
designazione di un arbitro
favorevole alla Fiorentina e di una conseguente
direzione di gara, da parte dello
stesso, che concretizzasse tale atteggiamento di favore
(ex art. 6, comma 1 e 2, C.G.S.),
come descritto nella parte motiva concernente
la gara in oggetto.
40. Sandro Mencucci, consigliere
delegato ed amministratore esecutivo della A.C.
F. Fiorentina S.p.A., per avere
avviato e coltivato contatti con il vice presidente della
F.I.G.C. Innocenzo Mazzini e con
il designatore arbitrale Paolo Bergamo e per aver
esercitato pressioni nei
confronti degli stessi, tendenti ad ottenere un vantaggio
per la A.C.F. Fiorentina S.p.A.,
conseguente alla alterazione del risultato e,
comunque, dello svolgimento della
gara in esame, per
il tramite della designazione di
un arbitro favorevole alla Fiorentina e di una
conseguente direzione di gara, da
parte dello stesso, che concretizzasse tale
atteggiamento di favore (ex art.
6, comma 1 e 2, C.G.S.), come descritto nella parte
motiva concernente la gara in
oggetto.
41. Innocenzo Mazzini, vice
presidente della F.I.G.C., per essersi reso parte attiva
e protagonista, nella
instaurazione e successivo consolidamento dei contatti tra i
dirigenti della A.C.F. Fiorentina
S.p.A. ed il designatore arbitrale Paolo Bergamo,
tendenti ad ottenere un vantaggio
per la A.C.F. Fiorentina S.p.A., conseguente alla
alterazione del risultato e,
comunque, dello svolgimento della gara in esame, per il
tramite della designazione di un
arbitro favorevole alla Fiorentina e di una
conseguente direzione di gara, da
parte dello stesso, che
15
–
concretizzasse tale atteggiamento
di favore (ex art. 6, comma 1 e 2, C.G.S.),
come descritto nella parte motiva
concernente la gara in oggetto.
42. Paolo Bergamo, commissario
della commissione nazionale arbitri di serie A e
B: per essersi reso disponibile,
nonostante i particolari doveri di riservatezza,
autonomia ed imparzialità, connessi
alla funzione esercitata, alla attivazione ed al
successivo consolidamento di
contatti con i dirigenti della A.C.F. Fiorentina
S.p.A., anche per il tramite del
vice presidente federale, Mazzini, ed in particolare
a ricevere ed assecondare
pressioni e richieste, da parte
di questi ultimi, tendenti ad
ottenere un vantaggio per la A.C.F. Fiorentina S.p.A.,
conseguente alla alterazione del
risultato e, comunque, dello svolgimento della gara
in esame, per il tramite della
designazione, da parte sua, di un arbitro favorevole
alla Fiorentina e di una
conseguente direzione di gara, da parte dello stesso, che
concretizzasse tale atteggiamento
di favore (ex art. 6, comma 1 e 2, C.G.S.), come
descritto nella parte motiva
concernente la gara in oggetto.
43. Paolo Bertini, arbitro della
CAN di serie A e B, per avere ricevuto ed accolto,
conformandosi alle stesse,
indicazioni e direttive specifiche dal designatore
arbitrale Paolo Bergamo, circa il
comportamento da tenere nel corso della propria
direzione della gara in esame,
tendenti, in particolare, a garantire un arbitraggio di
favore per la Fiorentina e,
possibilmente, il risultato della vittoria per quest’ultima (ex
art. 6, comma 1 e 2, C.G.S.),
come descritto nella parte motiva concernente la gara
in oggetto.
44. A.C.F. Fiorentina S.p.A., a
titolo di responsabilità, sia oggettiva che diretta, ex
artt. 2, commi 3 e 4; e 6, commi
2, 3 e 4 C.G.S., con riferimento alla condotta tenuta
dai dirigenti della società in
questione, sopra descritta; ed a titolo
16
–
di responsabilità presunta, ex
art. 9 comma 3, richiamato dall’art. 6, comma 4
C.G.S., con riferimento alla
condotta, sopra descritta, tenuta dai soggetti estranei alla
società in questione, sopra
indicati.
Gara Chievo Verona – Fiorentina
45. Diego Della Valle, presidente
onorario della A.C.F. Fiorentina S.p.A.,
per avere avviato e coltivato, in
prima persona o tramite il fratello Andrea o il
consigliere delegato Sandro
Mencucci, contatti con il dirigente della F.C.
Juventus Luciano Moggi, con il
vice presidente della F.I.G.C. Innocenzo Mazzini
e con il designatore arbitrale
Paolo Bergamo e per aver esercitato pressioni nei
confronti degli stessi, tendenti
ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. Fiorentina
S.p.A., conseguente alla
alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della
gara in esame, per il tramite
della designazione di un arbitro favorevole alla Fiorentina
e di una conseguente direzione di
gara, da parte dello stesso, che concretizzasse
tale atteggiamento di favore (ex
art. 6, comma 1 e 2, C.G.S.), come descritto nella
parte motiva concernente la gara
in oggetto.
46. Andrea Della Valle,
presidente del consiglio di amministrazione della
A.C.F. Fiorentina S.p.A., per
avere avviato e coltivato, in prima persona o tramite
il consigliere delegato Sandro
Mencucci, contatti con il dirigente della F.C.
Juventus Luciano Moggi, con il
vice presidente della F.I.G.C. Innocenzo Mazzini
e con il designatore arbitrale
Paolo Bergamo e per aver esercitato pressioni nei
confronti degli stessi, tendenti
ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. Fiorentina
S.p.A., conseguente alla
alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della
gara in esame, per il tramite
della designazione di un arbitro favorevole alla Fiorentina
e di una conseguente direzione di
gara, da parte dello stesso, che
17
–
concretizzasse tale atteggiamento
di favore (ex art. 6, comma 1 e 2, C.G.S.),
come descritto nella parte motiva
concernente la gara in oggetto.
47. Sandro Mencucci, consigliere
delegato ed amministratore esecutivo della A.C.
F. Fiorentina, per avere avviato
e coltivato contatti con il vice presidente della
F.I.G.C. Innocenzo Mazzini e con
il designatore arbitrale Paolo Bergamo e per aver
esercitato pressioni nei
confronti degli stessi, tendenti ad ottenere un vantaggio
per la A.C.F. Fiorentina S.p.A.,
conseguente alla alterazione del risultato e,
comunque, dello svolgimento della
gara in esame, per
il tramite della designazione di
un arbitro favorevole alla Fiorentina e di una
conseguente direzione di gara, da
parte dello stesso, che concretizzasse tale
atteggiamento di favore (ex art.
6, comma 1 e 2, C.G.S.), come descritto nella parte
motiva concernente la gara in
oggetto.
48. Innocenzo Mazzini, vice
presidente della F.I.G.C., per essersi reso parte attiva
e nel caso di specie, a tratti,
protagonista assoluto, nella instaurazione
e successivo consolidamento dei
contatti tra i dirigenti della A.C.F. Fiorentina S.p.A.
ed il designatore arbitrale Paolo
Bergamo, tendenti ad ottenere un vantaggio
per la A.C.F. Fiorentina S.p.A.,
conseguente alla alterazione del risultato e,
comunque, dello svolgimento della
gara in esame, per il tramite della designazione di
un arbitro favorevole alla
Fiorentina e di una conseguente direzione di gara, da
parte dello stesso, che
concretizzasse tale atteggiamento di favore (ex art. 6, commi
1 e 2, C.G.S.), come descritto
nella parte motiva concernente la gara in oggetto.
49. Paolo Bergamo, commissario
della commissione nazionale arbitri di serie A e
B, per essersi reso disponibile,
nonostante i particolari doveri di
18
–
riservatezza, autonomia ed
imparzialità, connessi alla funzione esercitata, alla
attivazione ed al successivo
consolidamento di contatti con i dirigenti della
A.C.F. Fiorentina S.p.A., anche
per il tramite del vice presidente federale,
Mazzini, ed in particolare a
ricevere ed assecondare pressioni e richieste, da parte
di questi ultimi, tendenti ad
ottenere un vantaggio per la A.C.F. Fiorentina S.p.A.,
conseguente alla alterazione del
risultato e, comunque, dello svolgimento della gara
in esame, per il tramite della
designazione, da parte sua, di un arbitro favorevole
alla Fiorentina e di una
conseguente direzione di gara, da parte dello stesso, che
concretizzasse tale atteggiamento
di favore (ex art. 6, commi 1 e 2, C.G.S.), come
descritto nella parte motiva
concernente la gara in oggetto.
50. Paolo Dondarini, arbitro
della CAN di serie A e B, per avere ricevuto
ed accolto, conformandosi alle
stesse, indicazioni e direttive specifiche dal
designatore arbitrale Paolo
Bergamo, circa il comportamento da tenere nel corso della
propria direzione della gara in
esame, tendenti, in particolare, a garantire un arbitraggio
di favore per la Fiorentina e,
nello specifico, il risultato della vittoria per quest’ultima
(ex art. 6, commi 1 e 2, C.G.S.),
come descritto nella parte motiva concernente la
gara in oggetto.
51. A.C.F. Fiorentina S.p.A., a
titolo di responsabilità sia oggettiva che diretta, ex
artt. 2, commi 3 e 4; e 6, commi
2, 3 e 4 C.G.S., con riferimento alla condotta tenuta
dai dirigenti della società in
questione, sopra descritta; ed a titolo
di responsabilità presunta, ex
art. 9 comma 3, richiamato dall’art. 6, comma 4,
C.G.S., con riferimento alla
condotta, sopra descritta, tenuta dai soggetti estranei alla
società in questione, sopra
indicati.
Gara Fiorentina – Atalanta
19
–
52. Diego Della Valle, presidente
onorario della A.C.F. Fiorentina S.p.A.,
per avere avviato e coltivato
contatti, in prima persona o tramite il fratello
Andrea o il consigliere delegato
Sandro Mencucci, con il dirigente della F.C.
Juventus Luciano Moggi, con il
vice presidente della F.I.G.C. Innocenzo Mazzini
e con il designatore arbitrale
Paolo Bergamo e per aver esercitato pressioni nei
confronti degli stessi, tendenti
ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. Fiorentina
S.p.A., conseguente alla
alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della
gara in esame, per il tramite
della designazione di un arbitro favorevole alla Fiorentina
e di una conseguente direzione di
gara, da parte dello stesso, che concretizzasse
tale atteggiamento di favore (ex
art. 6, commi 1 e 2, C.G.S.), come descritto nella parte
motiva concernente la gara in
oggetto.
53. Andrea Della Valle,
presidente del consiglio di amministrazione della
A.C.F. Fiorentina S.p.A., per
avere avviato e coltivato contatti, in prima persona
o per il tramite del consigliere
delegato Sandro Mencucci, con il dirigente della F.C.
Juventus Luciano Moggi, con il
vice presidente della F.I.G.C. lnnocenzo Mazzini e
con il designatore arbitrale
Paolo Bergamo e per aver esercitato pressioni nei
confronti degli stessi, tendenti
ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. Fiorentina
S.p.A., conseguente alla
alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della
gara in esame, per il tramite
della designazione di un arbitro favorevole alla
Fiorentina e di una conseguente
direzione di gara, da parte dello stesso, che
concretizzasse tale atteggiamento
di favore (ex art. 6, commi 1 e
2, C.G.S.), come descritto nella
parte motiva concernente la gara in oggetto.
54. Sandro Mencucci, consigliere
delegato ed amministratore esecutivo della A.C.
Fiorentina, per avere avviato e
coltivato contatti con il vice presidente
20
–
della F.I.G.C. Innocenzo Mazzini
e con il designatore arbitrale Paolo Bergamo e
per aver esercitato pressioni nei
confronti degli stessi, tendenti ad ottenere un
vantaggio per la A.C.F.
Fiorentina S.p.A., conseguente alla alterazione del
risultato e, comunque, dello
svolgimento della gara in esame, per il tramite della
designazione di un arbitro
favorevole alla Fiorentina e di una conseguente
direzione di gara, da parte dello
stesso, che concretizzasse tale atteggiamento di favore
(ex art. 6, commi 1 e 2, C.G.S.),
come descritto nella parte motiva concernente
la gara in oggetto.
55. Innocenzo Mazzini, vice
presidente della F.I.G.C., per essersi reso parte attiva,
quale protagonista di primo
piano, nella instaurazione e
consolidamento dei contatti tra i
dirigenti della A.C.F. Fiorentina S.p.A. ed il
designatore arbitrale Paolo
Bergamo, tendenti ad ottenere un vantaggio per la
A.C.F. Fiorentina S.p.A.,
conseguente alla alterazione del risultato e, comunque, dello
svolgimento della gara in esame,
per il tramite della designazione di un arbitro
favorevole alla Fiorentina e di
una conseguente direzione di gara, da parte dello stesso,
che concretizzasse tale
atteggiamento di favore (ex art. 6, commi 1 e
2, C.G.S.), come descritto nella
parte motiva concernente la gara in oggetto.
56. Paolo Bergamo, commissario
della commissione nazionale arbitri di serie A e
B, per essersi reso disponibile,
nonostante i particolari doveri di riservatezza,
autonomia ed imparzialità,
connessi alla funzione esercitata, alla attivazione ed al
successivo consolidamento di
contatti con i dirigenti della A.C.F. Fiorentina
S.p.A., anche per il tramite del
vice presidente federale Mazzini, ed in particolare
a ricevere ed assecondare
pressioni e richieste, da parte
di questi ultimi, tendenti ad
ottenere un vantaggio per la A.C. F. Fiorentina
21
–
S.p.A., conseguente alla
alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento
della gara in esame, per il
tramite della designazione, da parte sua, di un arbitro
favorevole alla Fiorentina e di
una conseguente direzione di gara, da parte dello
stesso, che concretizzasse tale
atteggiamento di favore (ex art. 6, commi 1 e 2,
C.G.S.), come descritto nella
parte motiva concernente la gara in oggetto.
57. Pasquale Rodomonti, arbitro
della CAN di serie A e B, per avere ricevuto ed
accolto, conformandosi alle
stesse, indicazioni e direttive specifiche dal designatore
arbitrale Paolo Bergamo, circa il
comportamento da tenere nel corso della propria
direzione della gara in esame,
tendenti, in particolare, a garantire un arbitraggio di
favore per la Fiorentina e,
possibilmente, il risultato della vittoria per quest’ultima
(ex art. 6, commi 1 e 2, C.G.S.),
come descritto nella parte motiva concernente la
gara in oggetto.
58. A.C.F. Fiorentina S.p.A., a
titolo di responsabilità sia oggettiva che diretta, ex
artt. 2, commi 3 e 4; e 6, commi
2, 3 e 4 C.G.S., con riferimento alla condotta tenuta
dai dirigenti della società in
questione, sopra descritta; ed a titolo
di responsabilità presunta, ex
art. 9 comma 3, richiamato dall’art. 6, comma 4,
C.G.S., con riferimento alla
condotta, sopra descritta, tenuta dai soggetti estranei alla
società in questione, sopra
indicati.
Gara Lecce – Parma
59. Diego Della Valle, presidente
onorario della A.C.F. Fiorentina S.p.A.,
per avere avviato e coltivato
contatti, in prima persona o tramite il fratello
Andrea o il consigliere delegato
Sandro Mencucci, con il dirigente della F.C.
Juventus Luciano Moggi, con il
vice presidente della F.I.G.C. Innocenzo Mazzini
e con il designatore arbitrale
Paolo Bergamo e per aver esercitato pressioni nei
22
–
confronti degli stessi, tendenti
ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. Fiorentina
S.p.A., consistito nella salvezza
conseguita dalla squadra viola al termine di tale ultima
giornata di campionato, in
conseguenza anche della alterazione del risultato della
partita Lecce-Parma, per il
tramite della designazione di un arbitro che, con la propria
direzione di gara, scongiurasse
la possibilità di una vittoria del Parma e che garantisse,
quindi, alla Fiorentina il
vantaggio suddetto (ex art. 6, commi 1 e 2, C.G.S.), come
descritto nella parte motiva
concernente la gara in oggetto.
60. Andrea Della Valle,
presidente del consiglio di amministrazione della
A.C.F. Fiorentina S.p.A., per
avere avviato e coltivato contatti, in prima persona
o per il tramite del consigliere
delegato Sandro Mencucci, con il dirigente della F.C.
Juventus Luciano Moggi, con il
vice presidente della F.I.G.C. Innocenzo Mazzini e
con il designatore arbitrale
Paolo Bergamo e per aver esercitato pressioni nei
confronti degli stessi, tendenti
ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. Fiorentina
S.p.A., consistito nella salvezza
conseguita dalla squadra viola
al termine di tale ultima
giornata di campionato, in conseguenza anche della
alterazione del risultato della
partita Lecce-Parma, per il tramite della
designazione di un arbitro che,
con la propria direzione di gara, scongiurasse la
possibilità di una vittoria del
Parma e che garantisse, quindi, alla Fiorentina il
vantaggio suddetto (ex art. 6,
commi 1 e 2, C.G.S.), come descritto nella parte
motiva concernente la gara in
oggetto.
61. Sandro Mencucci, consigliere
delegato ed amministratore esecutivo della A.C.
Fiorentina, per avere avviato e
coltivato contatti con il vice presidente della F.I.G.C.
Innocenzo Mazzini e con il
designatore arbitrale Paolo Bergamo e
per aver esercitato pressioni nei
confronti degli stessi, tendenti ad ottenere un
vantaggio per la A.C.F.
Fiorentina S.p.A., consistito nella salvezza conseguita dalla
squadra viola al termine di tale
ultima giornata di campionato, in conseguenza
anche della alterazione del
risultato della partita Lecce-Parma, per il tramite della
designazione di un arbitro che,
con la propria direzione di gara, scongiurasse la
possibilità di una vittoria del
Parma e che garantisse, quindi, alla Fiorentina il
vantaggio suddetto (ex art. 6,
commi 1 e 2, C.G.S.), come descritto nella parte motiva
concernente la gara in oggetto.
62. Innocenzo Mazzini, vice
presidente della F.I.G.C., per essersi reso parte attiva
ed a tratti, nella vicenda in
esame, protagonista di primo piano, nella instaurazione e
successivo consolidamento dei
contatti tra i dirigenti della A.C.F. Fiorentina S.p.A. ed
il designatore arbitrale Paolo
Bergamo, tendenti ad ottenere
un vantaggio per la A.C.F.
Fiorentina S.p.A., consistito nella salvezza conseguita dalla
squadra viola al termine di tale
ultima giornata di campionato, in conseguenza
anche della alterazione del
risultato della partita Lecce-Parma, per il tramite della
designazione di un arbitro che,
con la propria direzione di gara, scongiurasse la
possibilità di una vittoria del
Parma e che garantisse, quindi, alla Fiorentina il
vantaggio suddetto (ex art. 6,
commi 1 e 2, C.G.S.), come descritto nella parte motiva
concernente la gara in oggetto.
63. Paolo Bergamo, commissario
della commissione nazionale arbitri di serie A e
B, per essersi reso disponibile,
nonostante i particolari doveri di riservatezza,
autonomia ed imparzialità,
connessi alla funzione esercitata, alla attivazione ed al
successivo consolidamento di
contatti con i dirigenti della A.C.F. Fiorentina
S.p.A., anche per il tramite del
vice presidente federale,
24
–
Innocenzo Mazzini, ed in
particolare a ricevere ed assecondare pressioni e
richieste, da parte di questi
ultimi, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F.
Fiorentina S.p.A., conseguente
alla alterazione del risultato e, comunque, dello
svolgimento della gara in esame
Lecce-Parma, per il tramite della designazione,
da parte sua, di un arbitro che,
con la propria direzione di gara, scongiurasse la
possibilità di una vittoria del
Parma e che garantisse, quindi, un vantaggio, in virtù
della classifica avulsa, alla
Fiorentina consistito nella salvezza conseguita dalla
squadra viola al termine di tale
ultima giornata di campionato (ex art. 6, commi 1 e
2, C.G.S.), come descritto nella
parte motiva concernente la gara in oggetto.
64. Massimo De Santis, arbitro
della CAN di serie A e B, per avere ricevuto ed
accolto, conformandosi alle
stesse, indicazioni e direttive specifiche dal designatore
arbitrale Paolo Bergamo, circa il
comportamento da tenere nel corso della propria
direzione della gara in esame,
tendenti, in particolare, a scongiurare la possibilità
di una vittoria del Parma ed a
garantire, quindi, un vantaggio, in virtù della
classifica avulsa, alla
Fiorentina, consistito nella salvezza conseguita dalla
squadra viola al termine di tale
ultima giornata di campionato (ex art. 6, commi 1
e 2, C.G.S.), come descritto
nella parte motiva concernente la gara in oggetto.
65. A.C.F. Fiorentina S.p.A., a
titolo di responsabilità, sia oggettiva che diretta, ex
artt. 2, commi 3 e 4; e 6, commi
2, 3 e 4 C.G.S., con riferimento alla condotta tenuta
dai dirigenti della società in
questione, sopra descritta; ed a titolo
di responsabilità presunta, ex
art. 9, comma 3, richiamato dall’art. 6, comma 4,
25
–
C.G.S., con riferimento alla
condotta, sopra descritta, tenuta dai soggetti estranei
alla società in questione, sopra
indicati.
65 bis.. Con l’aggravante di cui
all’art. 6, comma 6, C.G.S., a carico di DIEGO
Della Valle, ANDREA Della Valle,
Mencucci, Bergamo, Pairetto e Mazzini per la
pluralità di condotte poste in
essere.
INCOLPAZIONI RELATIVE ALLA
POSIZIONE DELLA SOCIETA’
MILAN.
66. Leonardo Meani, Gennaro
Mazzei ed Adriano Galliani per violazione
dei doveri di lealtà, probità e
correttezza di cui all’art. 1 C.G.S., perché, il primo, nella
qualità, rivestita all’epoca del
fatto, di dirigente addetto all’arbitro per la società
A.C. Milan, nell’ambito di una
protratta attività tendente ad ottenere
l’assegnazione di determinati
assistenti per le partite del Milan, il giorno 17 aprile
2005, con due telefonate a breve
distanza una dall’altra, protestava
veementemente con Gennaro Mazzei,
vice commissario CAN addetto alla
preparazione degli assistenti
dell’arbitro, circa precedenti assegnazioni di
assistenti per le partite del
Milan fino ad arrivare ad ottenere l’assicurazione che per la
successiva partita del Milan
(Milan – Chievo Verona del 20 aprile 2005) sarebbe stato
designato l’assistente Claudio
Puglisi, come in effetti avvenne; il secondo, perché,
nella sua qualità vice
commissario della CAN, in accoglimento delle proteste avanzate
dal Meani, aderiva alla richiesta
dello stesso finalizzata ad ottenere la designazione
di assistenti dell’arbitro
particolarmente vicini e bendisposti verso la società
calcistica A.C. Milan; il
Galliani, infine, perchè nella sua qualità di vice presidente ed
amministratore delegato della
società Milan,
ragguagliato dal Meani circa la
sopradescritta iniziativa, l’approvava; condotte
tutte descritte nella parte
motiva relativa all’episodio in oggetto.
67. la società. Milan per
responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art.
2, commi 3 e 4, C.G.S., per i
fatti di cui al capo che precede.
68. Leonardo Meani per violazione
dell’art. 6, commi 1 e 2, C.G.S. perchè, tra il 17 ed
il 20 aprile 2005, ottenuta la
designazione degli assistenti Puglisi e Babini per
la partita Milan-Chievo del 20
aprile 2005, raggiungeva
telefonicamente i due assistenti
e formulava loro, al fine di alterare lo
svolgimento della gara, la
raccomandazione di decidere nei casi dubbi in favore
del Milan, come descritto nella
parte motiva relativa all’episodio in oggetto.
69. La società A.C. Milan, per
responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 4, e
2 commi 3 e 4, C.G.S., per la
condotta ascritta al suo tesserato al capo di cui sopra.
70. Fabrizio Babini e Claudio
Puglisi per violazione dell’art. 6, comma 7, C.G.S.,
perché avendo avuto conoscenza
del fatto di cui sopra, ad opera dello stesso Meani,
che la designazione degli
assistenti dell’arbitro per la partita Milan- Chievo del 20
aprile 2005, individuati proprio
nel Babini e nel Claudio Puglisi, era stata palesemente
pilotata in adesione ad una
logica di favore nei confronti della società rossonera, a
fronte della richiesta ulteriore
di questi di favorire la società Milan, omettevano di
prestare osservanza al dovere di
informare, senza indugio i competenti organi
federali, della condotta posta in
essere dal Meani, come descritto nella parte motiva.
–ooOoo–
27
–
L’atto di deferimento, come sopra
riportato, del procuratore federale
prende le mosse dalla relazione
19 giugno 2006 n. 62 2005 – 2006 dell’Ufficio
indagini, integrata da
documentazione relativa al procedimento penale n.
43915/02 R.G. iscritto nella
Procura della Repubblica – D.D.A. presso il
Tribunale di Napoli che, in
ossequio all’art. 2, comma 3, l. n. 401 del 1989, aveva
trasmesso, oltre ad informative
del Nucleo operativo di Roma della Regione
Carabinieri Lazio, numerose
trascrizioni di intercettazioni telefoniche,
interrogatori di indagati ed
ulteriori atti di indagine, dei quali alcuni
specificamente richiamati.
Facendo generale espresso rinvio
alla relazione redatta dall’Ufficio indagini, il
procuratore federale osserva che
dai colloqui intercettati e dall’attività
di appostamento sono emersi
assidui contatti ed incontri tra dirigenti di società
sportive, dirigenti della
F.I.G.C., designatori arbitrali, direttori di gara ed
assistenti arbitrali,oltre a
giornalisti, agenti di calciatori e dipendenti federali, a
conferma del fatto che costoro
avevano intrecciato una rete stabile e fitta di
contatti.
A proposito delle condotte
asseritamente finalizzate ad alterare i principi di terzietà,
imparzialità ed indipendenza
degli appartenenti al settore arbitrale, il Procuratore
federale riferisce partitamente
dell’esito degli accertamenti espletati
in relazione a talune gare cui
risultavano interessate le società sportive Juventus,
Fiorentina, Lazio e Milan, così
come di seguito.
A) F.C. Juventus S.p.a.
Valenza disciplinare viene
attribuita alla frequenza dei contatti e dei
rapporti intessuti fra il Moggi,
il Giraudo, i designatori arbitrali Pairetto e
28
–
Bergamo, il presidente
dell’A.I.A., Lanese, l’arbitro internazionale De Santis,
oltre all’ex addetta alla
segreteria CAN MGF, ed il vice presidente della FlGC
Mazzini in quanto dall’indagine
sarebbe emersa l’organizzazione di varie cene
riservate, svoltesi nelle
abitazioni private dei convitati, al riparo da occhi
indiscreti e con modalità
finalizzate a non pubblicizzare gli incontri stessi.
In particolare alla
organizzazione di quest’ultime con cadenza periodica in vista della
verifica degli obiettivi da
perseguire, il rappresentante della Procura federale
attribuisce l’effetto di alterare
il rapporto di parità con le altre società che disputano
il medesimo campionato,
trattandosi di riunione espletate con modalità non
pubbliche e non aperte ai
dirigenti delle altre società.
Nell’atto di deferimento si segnala
inoltre che il Moggi, il Pairetto ed il Bergamo
utilizzarono utenze telefoniche
riservate – gestite da un operatore svizzero – che il
Moggi, curandone la ricarica,
aveva fornito agli altri e che fra i primi due vi era una
grande familiarità di rapporti
confermata dal fatto che il Moggi, in alcune
conversazioni in atti, aveva
chiesto al secondo di designare determinati arbitri e
assistenti per le partite
amichevoli precampionato oltre ad informarsi sulla relativa
designazione per le successive
partite internazionali della Juventus, cui il
Pairetto concorreva, quale
componente del relativo organismo internazionale.
Emerge così complessivamente,
dagli atti, secondo il procuratore federale, l’esistenza
di una rete consolidata di
rapporti, di natura non regolamentare, diretti
ad alterare i principi di
terzietà, imparzialità e indipendenza del settore arbitrale. La
suddetta finalità veniva
perseguita attraverso varie condotte,
che intervenivano in momenti e a
livelli differenti, tra cui: rapporti di Moggi
e di
Giraudo con esponenti di rilievo
del settore arbitrale, quali Bergamo, Pairetto e
Lanese nonché con l’arbitro De
Santis; piena sintonia fra i suddetti nelle condotte
da porre in essere; intervento
del vice presidente federale Mazzini; intervento di
Moggi nella predisposizione delle
‘griglie’ utilizzate per la designazione degli
arbitri; concorso da parte di
Moggi nella scelta degli assistenti per le singole gare;
condizionamento della facoltà
attribuita ai designatori di sospendere l’impiego
degli arbitri e degli assistenti
in conseguenza di decisioni tecniche errate; pesante
condizionamento mediatico
finalizzato alla difesa di alcuni arbitri
e all’attacco di altri,
strumentale alle finalità in oggetto; vantaggi assicurati agli
esponenti del mondo arbitrale,
fra cui consistenti sconti su vetture del gruppo FIAT,
determinati fino alla concorrenza
del 50% del prezzo di listino.
Dal punto di vista disciplinare,
secondo la Procura federale, le condotte
rispettivamente poste in essere
dai signori Luciano Moggi, Antonio Giraudo,
Innocenzo Mazzini, Paolo Bergamo,
Pierluigi Pairetto, Tullio Lanese e Massimo De
Santis, costituiscono violazione
dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti
dall’art. 1, comma 1, C.G.S.
(capo n. 1) e, in quanto diretti a procurare un vantaggio
in classifica a favore della
società Juventus mediante
il condizionamento del regolare
funzionamento del settore arbitrale,
anche violazione dell’art. 6,
commi 1 e 2, C.G.S. cui si abbina la responsabilità diretta e
presunta della società Juventus,
ai sensi degli artt. 6, 9, comma 3, e 2, comma 4,
C.G.S. (capo n 2), per quanto
ascritto da un lato ai suoi dirigenti con legale
rappresentanza e dall’altro a
soggetti non tesserati per la essa società; con
l’aggravante di cui al comma 6
dell’art. 6 C.G.S., in considerazione della pluralità
30
–
di condotte poste in essere e del
conseguimento del vantaggio in classifica
ottenuto con le descritte
modalità di condizionamento.
Alla base dei deferimenti di cui
ai capi nn. 3, 4, 5, e 6 – contestati
rispettivamente al Moggi e al
Giraudo (capo n. 3), alla Juventus (capo n. 4), al
Paparesta, all’ Ingargiola (capo
n. 5) ed al Lanese (capo n. 6) – la Procura
federale richiama l’episodio
occorso al termine della partita Reggina – Juventus del 6
novembre 2004.
Si addebita al Moggi ed al
Giraudo di aver dapprima aggredito verbalmente
la terna arbitrale della partita
e, successivamente, di averli chiusi a chiave negli
spogliatoi. Il Paparesta e
l’Ingargiola vengono deferiti per la mancata
segnalazione dell’illecito
subito; il Lanese per aver consigliato ed avallato tale
comportamento omissivo; la
Juventus per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 2,
comma 4, C.G.S. per il fatto in
questione addebitato ai suoi dirigenti.
Al Moggi la Procura federale
contesta anche l’illecito sportivo di cui all’art. 6,
comma 1, prima parte, C.G.S. per
aver conosciuto i nomi degli assistenti di gara
prima ancora della loro ufficiale
designazione quanto alla gara Juventus – Lazio del 5
dicembre 2004 e per essere
intervenuto sull’arbitro De Santis rispetto alla gara
Fiorentina – Bologna del 5
dicembre 2004, affinché ne uscisse indebolito l’organico
del Bologna in vista della
successiva partita con la Juventus (capi nn. 7 e 9).
Nell’ambito del capo n. 7 al
Moggi viene, altresì, formalmente addebitata
la violazione dell’art. 1, comma
1, C.G.S., sotto il profilo che dettò
telefonicamente al Bergamo la
<griglia> degli arbitri designabili anche con
31
–
riferimento alla partita Juventus
– Udinese del 13 febbraio 2005. Di conseguenza,
il Bergamo viene deferito dalla
Procura federale per violazione dell’art. 6,
comma 1, C.G.S. per aver tentato
di alterare quest’ultima gara (capo n. 8). Sulla
responsabilità diretta e presunta
si fonda poi il deferimento della società Juventus
(capo n. 10) per quanto ascritto
ai capi 7, 8, e 9; con l’aggravante costituita dalla
pluralità delle relative
condotte, così come contestata anche al Moggi con
riferimento al capo n. 7.
B) S.S. Lazio S.p.A.
Richiamando recenti vicende di
interesse della F.I.G.C., il procuratore
federale nell’atto di deferimento
sostiene che il presidente della Lazio, Claudio
Lotito, per favorire una migliore
posizione in classifica della sua squadra, intessé
pressanti e costanti rapporti con
rappresentanti dei vertici federali affinché questi ultimi
esercitassero, a loro volta,
pressioni sui designatori arbitrali dell’A.I.A.
Tali condotte, in considerazione
della posizione di preminenza di tutti i soggetti
coinvolti nella vicenda,
avrebbero avuto lo scopo di garantire al Lotito i favori arbitrali
necessari al raggiungimento del
suo fine illecito.
Il comportamento di quest’ultimo
si sarebbe asseritamente estrinsecato con riguardo a
molte delle gare nelle quali era
interessata la sua società, a partire dal
2 febbraio 2005 fino al termine
del campionato, donde le contestazioni relative alle
gare: Lazio – Brescia; Chievo
Verona – Lazio; Lazio – Parma; Bologna – Lazio.
Gara Lazio – Brescia
La Procura federale richiama, in
proposito, l’attenzione sul contenuto dei
colloqui intervenuti tra il
Carraro, il Bergamo, il Mazzini, il Lotito ed il Pairetto.
32
–
In particolare, riferisce che
dagli allegati alla relazione dell’Ufficio indagini è
emerso che il Carraro sollecitò
il Bergamo ad intervenire in favore della squadra
laziale; che quest’ultimo, a sua
volta, invitò l’arbitro Tombolini a mettersi sulla giusta
lunghezza d’onda; che il Mazzini
domandò al Pairetto se era stato contattato dal
Carraro per un intervento a
favore della Lazio; che tale colloquio
fu seguito poco dopo da una
telefonata del Lotito, il quale si informò presso il
Mazzini se il Carraro fosse
intervenuto sui designatori arbitrali, interrogativo
quest’ultimo confermato da una
successiva telefonata con la quale il Bergamo
confermò al Mazzini di essere
stato contattato dal Carraro per un intervento a favore
della squadra biancoceleste.
La Procura federale deferisce,
pertanto, il Lotito, il Carraro, il Bergamo per illecito
sportivo ai sensi dell’art. 6,
commi 1 e 2, C.G.S. (capi rispettivamente nn.
11, 12, 13), il Mazzini per
omessa segnalazione ai competenti organi federali del
tentativo di terzi di porre in
essere atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara Lazio
– Brescia del 2 febbraio 2005
(capo n. 14), la S.S. Lazio a titolo di
responsabilità diretta e presunta
per le condotte a suo favore tenute dal suo legale
rappresentante e da terzi.
Gara Chievo Verona – Lazio
Anche rispetto a tale partita la
Procura federale ritiene che gli atti acquisiti
rivelino condotte finalizzate
alla commissione dell’illecito sportivo sanzionato
dall’art. 6, comma 1, C.G.S.,
oltre alla violazione dell’art. 6, comma 7, C.G.S.
avendo, alcuni tesserati, omesso
le obbligatorie denunce.
In particolare, richiamando
conversazioni in atti e dichiarazioni rese alla
Procura di Napoli sono stati
deferiti, ai sensi del citato art. 6. commi 1 e 2, il
33
–
Mazzini, il Lotito, il Bergamo,
il Pairetto e Gianluca Rocchi per aver posto in
essere una serie di atti diretti
ad alterare il risultato di tale gara.
A Cosimo Maria Ferri è stata,
invece, attribuita la violazione dell’art. 6, comma 7,
C.G.S. per omessa informazione
della relativa infrazione.
L’atto di deferimento rinvia
specificamente anche al contenuto di alcune telefonate
intercorse tra il Mazzini, il
Lotito ed il Ferri confermate dalle dichiarazioni di
quest’ultimo al P.M. partenopeo
cui avrebbe riferito, tra l’altro,
di aver parlato con il Mazzini e
di aver da costui appreso che aveva favorito la Lazio
facendo designare un arbitro
toscano, favoreggiamento che, seppure in termini non
espliciti, avrebbe trovato
conferma in un colloquio con il Lotito. Da ciò, i deferimenti
del Lotito, del Mazzini, del
Bergamo, del Pairetto e di Gianluca Rocchi come indicato,
rispettivamente, ai capi nn. 16,
17, e 19, con conseguente responsabilità diretta e
presunta della S.S. Lazio S.p.A.,
ai sensi dell’art 6, commi
3 e 4, dell’art. 2, comma 4, e
dell’art. 9, comma 3, C.G.S. (capo n. 18). Gara Lazio –
Parma
Secondo la Procura federale,
anche con riguardo al turno di campionato del
27 febbraio 2005, sarebbe
continuata l’azione intrapresa sin dalle giornate
precedenti e finalizzata a
favorire la S.S. Lazio, predeterminando l’esito degli
incontri mediante interventi sui
direttori di gara e sui loro assistenti con
sistematica e reiterata
violazione della normativa in materia.
Nell’atto di deferimento si legge
che l’illecito sportivo, posto in essere a vantaggio
della società romana, riguarda la
gara Lazio – Parma, terminata con il risultato di 2 a O
in favore della Lazio.
34
–
L’evoluzione della partita,
asseritamente preceduta da una fase
preparatoria consistita in
contatti tra Lotito e Mazzini in vista di predeterminare
l’andamento dell’incontro,
avrebbe evidenziato, secondo il Procuratore federale,
la disparità del trattamento,
orientato a favore della Lazio, avendo subìto il Parma
quattro ammonizioni, tre delle
quali a carico dei difensori, l’espulsione
dell’allenatore per le proteste
contro la direzione della gara nel secondo tempo,
quando la squadra stava lottando
per il pareggio, e un rigore all’inizio del primo
tempo. Non manca, inoltre, uno
specifico riferimento ad una significativa
telefonata intercorsa tra il
Lotito e il Mazzini alcuni giorni prima della gara in
esame.
Sulla base degli elementi di
accusa sopra evidenziati, sono stati deferiti il Lotito, il
Mazzini, il Bergamo, il Pairetto
e l’arbitro di quella gara, Domenico Messina, per
rispondere degli illeciti
sportivi come rispettivamente ascritti ai capi nn. 20 e 21, avendo
essi posto in essere atti diretti
ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara
predetta, in violazione dell’art.
6, commi 1 e 2, C.G.S.
A tali condotte viene collegata
la responsabilità diretta e presunta della
Lazio, ai sensi dell’art 6, commi
3 e 4, dell’art. 2, comma 4, e dell’art. 9, comma
3, C.G.S. formulata nei confronti
di questa società al capo n. 22. Gara Bologna – Lazio
La Procura federale indica quali
protagonisti dell’illecito sportivo – che a suo avviso
connotò la gara Bologna – Lazio
del 17 aprile 2005 – il Mazzini, il Lotito, il
Bergamo, il Pairetto, nonché
l’arbitro dell’incontro Paolo Tagliavento.
Il loro deferimento viene
motivato sulla base sia di una conversazione telefonica
di richiesta di aiuto del Lotito
al Mazzini in vista della disputanda
35
–
partita contro il Bologna –
richiesta cui l’interlocutore rispondeva in termini
rassicuranti – sia del contenuto
della dichiarazione resa da Gazzoni Frascara alla
Procura della Repubblica di
Napoli.
Nel deferimento, oltre
all’affermazione che il comportamento tenuto dall’arbitro
Paolo Tagliavento si rivelò
decisamente parziale e a vantaggio della Lazio, si legge
che pure in questo caso,
l’obiettivo venne raggiunto grazie all’opera dei
designatori Bergamo e Pairetto,
opportunamente istruiti dall’ex vice presidente
federale, peraltro frequentatore
abituale del Centro Tecnico di Coverciano, ove
si svolgevano spesso incontri tra
arbitri oltre che, a volte, i relativi sorteggi.
Di conseguenza, nei confronti del
Lotito, del Mazzini, del Bergamo del Pairetto, e
di Paolo Tagliavento viene
promossa azione disciplinare con riguardo alle rispettive
condotte così come loro ascritte
ai capi nn. 23 e 24, dirette ad alterare lo
svolgimento e il risultato della
gara in questione.
Anche in questo caso il
deferimento della S.S. Lazio consegue a titolo di
responsabilità diretta e
presunta, ai sensi dell’art 6, commi 3 e 4, dell’art. 2,
comma 4, e dell’art. 9, comma 3
del C.G.S. (capo n. 22).
C) A.C.F. Fiorentina S.p.a.
Nell’atto di deferimento si
sottolinea il carattere peculiare della vicenda
riguardante l’A.C.F. Fiorentina e
del suo coinvolgimento nel sistema evidenziato
dall’attività di indagine. In
particolare, il procuratore federale rileva che, fino al mese
di aprile dell’anno 2005 e,
quindi, a stagione calcistica ormai ampiamente inoltrata ed
anzi volgente alle battute
conclusive, la dirigenza della A.C.F. Fiorentina, nelle
persone dei fratelli imprenditori
Diego ed Andrea Della Valle,
cercò, in tutti i modi, di
contrapporsi alle posizioni dominanti rappresentate dalle
dirigenze delle società calcistiche
di Juventus e Milan e, più in generale, delle
società di primo piano, nel
tentativo di costituire un altro polo, di analoga
rilevanza e peso economico, che
potesse ergersi ad antagonista del primo.
La posizione assunta dai fratelli
Della Valle, secondo quanto sostenuto nel deferimento,
faceva sì che la società
calcistica A.C.F. Fiorentina dovesse scontare sul
campo le conseguenze di tale
atteggiamento, circostanza
evidentemente avvertita dagli
stessi Della Valle, e culminata nell’arbitraggio
dell’incontro Fiorentina-Messina,
in occasione del quale la Fiorentina, che stava
conducendo in porto il vantaggio
per 1 a O conseguito nei 90 minuti
regolamentari, si era vista
raggiungere sul pari dalla squadra del Messina durante
i 6 minuti di recupero accordati
dall’arbitro Nucini, il quale aveva espulso,
sempre in tali minuti di
recupero, un calciatore della Fiorentina per proteste.
Sempre secondo la ricostruzione
fatta dal procuratore federale, a poche giornate
dalla fine del campionato il
pericolo di retrocessione della Fiorentina appariva più
che concreto e i fratelli Della
Valle, nel tentativo di scongiurarlo e tenuto conto
dell’ostilità che i dirigenti
viola avvertivano nei loro confronti, cercavano di
reagire, attivandosi in prima
persona o tramite il consigliere delegato ed
amministratore esecutivo della
Fiorentina Sandro Mencucci, utilizzando ogni
possibile contatto con i vertici
federali, i designatori arbitrali e i dirigenti di altre
squadre.
Gara Lazio – Fiorentina
Secondo la Procura Federale, nei
giorni immediatamente precedenti e
successivi allo svolgimento della
gara in esame vi sarebbero stati contatti
telefonici ed incontri tra i
Della Valle, il Mencucci, il Mazzini, il Lotito, il Ferri,
il Bergamo ed il Moggi.
In particolare si legge,
nell’atto di deferimento, che, mentre Andrea Della
Valle e Mencucci contattarono il
Moggi e il Mazzini, Diego Della Valle propose
al presidente della Lazio,
Lotito, un accordo sul risultato della partita che a breve
le due squadre avrebbero giocato:
circostanza affermata dallo stesso Lotito nel corso
di una telefonata al Mazzini e
che trova un riscontro anche nelle dichiarazioni
rilasciate all’AGO da Cosimo
Maria Ferri, componente della commissione
vertenze economiche della Figc al
tempo dei fatti contestati.
La Procura deferisce pertanto
Diego e Andrea Della Valle, il Mencucci, il
Mazzini il Bergamo, per illecito
sportivo (rispettivamente capi nn. 27, 32, 33, 34,
35, 36), Lotito e Ferri per
omessa denuncia ex art. 6 comma 1, C.G.S. (capi nn.
29, 31), la società Lazio per
responsabilità diretta ex art. 2, comma 4, C.G.S., con
riferimento alla condotta tenuta
dal suo presidente, e la società Fiorentina a titolo
di responsabilità diretta e
oggettiva per il comportamento tenuto dai suoi dirigenti
nonché a titolo di responsabilità
presunta, ai sensi dell’art. 6, comma 4, C.G.S. per
quanto ascritto ai soggetti
estranei ad essa.
Gara Bologna – Fiorentina
Anche rispetto a tale partita,
che consentì, tra l’altro, alla Fiorentina di
collocarsi in posizione di
vantaggio nei confronti del Bologna, ossia della diretta
concorrente per non retrocedere,
il procuratore federale ritiene che gli atti
acquisiti ed in particolare
talune conversazioni telefoniche intercorse fra il
Mencucci ed il Mazzini rivelino
condotte finalizzate alla commissione
dell’illecito sportivo ex art. 6,
commi 1 e 2, C.G.S., sicché deferisce, ai sensi del
38
–
citato articolo, i fratelli Della
Valle, il Mencucci, il Mazzini, il Bergamo e
l’arbitro della partita in esame
Bertini (capi nn. 38, 39, 40, 41, 42,43), per aver posto
in essere una serie di atti
diretti ad alterare la gara.
In conseguenza delle condotte di
cui sopra, viene deferita anche la società Fiorentina
per responsabilità diretta e
oggettiva ex artt. 2, commi 3 e 4 e art. 6 commi 2, 3 e 4
C.G.S., nonché per responsabilità
presunta ex art. 9, comma 3, C.G.S.. (capo n. 44).
Gara Chievo Verona – Fiorentina
Secondo la Procura Federale, nei
giorni che precedono la partita in oggetto
si sarebbe registrato un
infittirsi dei contatti telefonici e degli incontri tra i
dirigenti della Fiorentina, il
Mazzini, il Bergamo e il Lanese.
Nell’atto di deferimento si
assume che, su suggerimento del vice presidente
Mazzini, i Della Valle
telefonicamente e di persona serrarono i propri contatti con il
designatore Bergamo per pilotare
il favore dell’arbitro verso la Fiorentina.
Particolare rilevanza viene data
alla serie di telefonate compiute dal Mazzini che
avrebbero portato alla
designazione <pilotata> dell’arbitro
Dondarini per la gara in esame.
Tale risultato, secondo la Procura federale,
sarebbe confermato anche dalla
telefonata intercorsa tra il presidente dell’A.I.A.
Lanese ed un giornalista
sportivo, nella quale il Lanese lasciò chiaramente
intendere come la designazione ed
il conseguente arbitraggio del Dondarini
fossero stati pilotati in favore
della Fiorentina, fornendo anche alcuni particolari sulle
modalità di
<sensibilizzazione> degli arbitri normalmente utilizzate in circostanze
analoghe.
39
–
Valenza disciplinare viene, tra
l’altro, attribuita anche al pranzo svoltosi in
data 14 maggio 2005 tra i massimi
dirigenti della Fiorentina, il Mazzini ed il
Bergamo – monitorato dagli organi
di polizia giudiziaria – nel corso del quale
venirono definiti i dettagli per
il prosieguo e la buona riuscita dell’operazione di
salvataggio della Fiorentina e
dove venne suggellato il patto tra il Bergamo e i Della
Valle.
Il procuratore federale,
pertanto, deferisce i fratelli Della Valle, il Mazzini,
il Mencucci, il Bergamo, il
Dondarini per illecito sportivo ex art. 6, commi 1 e 2,
C.G.S. (capi nn. 45, 46, 47, 48,
49, 50), con conseguente responsabilità diretta e
oggettiva nonché presunta della
società Fiorentina (capo n. 51)
Gara Fiorentina – Atalanta
Anche con riferimento a tale
gara, secondo la Procura federale, sarebbe
continuata l’opera di salvataggio
della Fiorentina; in particolare, nell’atto di
deferimento, si evidenziano le
risultanze delle indagini che proverebbero
l’attivarsi dei massimi dirigenti
della Fiorentina, del Mazzini e del Bergamo per
la designazione pilotata di un
arbitro favorevole alla Fiorentina. Vengono
evidenziate, tra l’altro, le
conversazioni tra il Mazzini ed il Mencucci, con cui il
secondo sarebbe stato rassicurato
circa la designazione dell’arbitro Rodomonti; quella
tra MGF ed il Bergamo nonché,
dopo la partita, quella intercorsa tra il Moggi ed
Andrea Della Valle nella quale
quest’ultimo – dato il risultato – manifestava
rammarico e difficoltà a
comprendere cosa non fosse andato per il verso giusto.
Pertanto sono stati deferiti per
illecito sportivo i Della Valle, il Mazzini, il
Mencucci, il Bergamo nonché
l’arbitro della gara in oggetto Pasquale Rodomonti
(capi nn. 52, 53, 54, 55, 56,
57), con conseguente responsabilità sia diretta che
oggettiva nonché presunta della
società Fiorentina (capo n. 58) Gara Lecce – Parma
Secondo quanto sostenuto
nell’atto di deferimento, nei giorni precedenti all’ultima
giornata del campionato 2004/05,
i contatti tra i dirigenti della Fiorentina, il
Mazzini ed il Bergamo si
intensificarono ulteriormente a causa della delicata
posizione occupata in classifica
dalla Fiorentina, che, per salvarsi dalla retrocessione
in serie B, doveva non solo
superare il Brescia nella partita casalinga, ma sperare
anche in una particolare
combinazione con i risultati delle partite Bologna – Sampdoria
e Parma – Lecce.
La combinazione auspicata si
realizzò grazie all’impegno profuso dai soggetti
sopra citati, nonché per il
decisivo contributo dell’arbitro De Santis, designato
appositamente per la partita
Lecce – Parma.
Di tutto ciò, secondo la Procura
federale, si troverebbe conferma nel contenuto
delle telefonate intercorse tra i
protagonisti della vicenda al termine della gara in
esame.
De Santis, in particolare, nel
corso di una conversazione con il Bergamo, lo avrebbe
rassicurato che tutto sarebbe
andato per il verso giusto, aggiungendo di aver
provveduto ad indottrinare
opportunamente anche l’assistente Alessandro Griselli. La
successiva telefonata, a gara
ultimata, intercorsa tra il Mazzini e il De Santis viene
richiamata a conferma ulteriore
del preordinato illecito sportivo disegnato a favore
della Fiorentina.
Il Procuratore Federale deferisce,
pertanto, i Della Valle, il Mencucci, il
Mazzini, il Bergamo, il De Santis
per illecito sportivo ex art. 6 commi 1 e 2
41
–
C.G.S. (capi nn. 59, 60, 61, 62,
63, 64), con conseguente responsabilità sia diretta
che oggettiva nonché presunta
della società Fiorentina (capo n. 65).
Con l’aggravante di cui all’art.
6, comma 6, C.G.S. così come contestata.
D) A.C. Milan S.p.A.
Secondo quanto sostenuto
nell’atto di deferimento, Leonardo Meani,
dirigente addetto agli arbitri
del Milan, avrebbe posto in essere una protratta
attività tendente ad ottenere
l’assegnazione di determinati assistenti per le partite del
Milan. Tale comportamento, sempre
secondo il procuratore federale, sarebbe
comprovato dai numerosi contatti
telefonici tra il Meani, il Puglisi, il Contini, il
Babini, il Mazzei e il Galliani,
nonché dalle dichiarazioni rilasciate da Manfredi
Martino, risultanti dai specifici
documenti cui faceva espresso riferimento.
La Procura federale deferisce,
pertanto, il Meani, il Mazzei ed il Galliani per
violazione dei doveri di lealtà,
probità e correttezza ex art. 1 C.G.S. (capo n.
67); al Meani viene addebitato
anche l’illecito sportivo ex art. 6, commi 1 e 2,
C.G.S., perché, ottenuta la
designazione degli assistenti Puglisi e Babini per la partita
Milan – Chievo del 20 aprile
2005, avrebbe loro
telefonato raccomandandosi di
decidere nei casi dubbi in favore del Milan (capo
n. 68).
La Procura federale deferisce
inoltre Babini e Puglisi per violazione dell’art. 6,
comma 7, C.G.S. (capo n. 70) in
relazione ai fatti di cui sopra nonché
la società Milan (capi n. 67,69)
a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per
quanto ascritto ai capi n. 67,68.
–ooOoo–
Presentati gli atti alla CAF, il
Presidente, osservate le disposizioni di cui all’art. 37
C.G.S., disponeva la
notificazione dell’avviso di convocazione per la
42
–
trattazione del giudizio,
fissando all’uopo la data del 29 giugno 2006. A seguito
di ciò, venivano depositate
presso la segreteria della CAF:
– Richiesta dell’avv. Luigi
Chiappero del 26 giugno 2006 per Antonio
Giraudo di partecipazione al
procedimento con produzione documentale;
– Lettera dell’avv. Cesare
Zaccone del 26 giugno 2006 per la Juventus F.C. S.p.A. con
produzione documentale;
– Memoria difensiva del 26 giugno
2006 per la A.C. Milan S.p.A.,
rappresentata dall’avv. Leandro
Cantamessa, a firma del suo vice presidente e
amministratore delegato Adriano
Galliani, di richiesta di ammissione di prove
testimoniali e produzione
documentale;
– Lettera di Leonardo Meani,
datata 26 giugno 2006, con lista testi e produzione
documentale, e delega del
deferito per la difesa nel procedimento all’avv. Edda
Gandossi;
– Memoria difensiva del 26 giugno
2006 della A.C.F. Fiorentina S.p.A., in persona del
suo legale rappresentante Andrea
Della Valle e per Diego Della Valle, presidente
onorario della Fiorentina, Andrea
Della Valle, presidente della A.C.F. Fiorentina, e
Sandro Mencucci, amministratore
esecutivo della A.C.F. Fiorentina, tutti
rappresentati e difesi dagli
avv.ti prof. Giuseppe Morbidelli, Alberto M. Brunmi,
prof. Duccio M. Traina, Maurizio
Boscarato, Francesco Arata, Francesco Picca,
Leonardo Cammarata e Carlo
Montagna. In tale memoria, preliminarmente
alla ampia difesa di merito, si
eccepivano l’incompetenza della
Commissione di Appello Federale,
la violazione del diritto
di difesa, anche in relazione
alla ristrettezza dei termini processuali ridotti con il
Comunicato Ufficiale n. 12 del
15.6.2006 e l’indeferibilità di Diego Della Valle,
43
–
in quanto esclusivamente
presidente onorario della società deferita e soggetto non
tesserato F.I.G.C.;
– Memoria difensiva per Claudio
Lotito e per la S.S. Lazio S.p.A., in persona del
suo presidente del consiglio di
gestione, Claudio Lotito, rappresentati
e difesi dagli avv.ti Gian
Michele Gentile, Vincenzo Siniscalchi e Ugo Longo, nella
quale si lamentava la
ristrettezza dei termini assegnati alle parti e si chiedeva la
concessione di nuovi termini
adeguati per garantire il diritto di difesa,
si eccepiva la illegittimità
della nomina dei componenti della CAF in relazione al
provvedimento del Commissario
Straordinario della F.I.G.C. e all’art. 26, comma
2, C.G.S., si domandava
l’acquisizione della documentazione tutta relativa agli atti
provenienti dalla procura della
Repubblica di Napoli e dell’Ufficio indagini, sia per
completezza documentale
relativaalle intercettazioni effettuate
nell’ambito dell’inchiesta
partenopea, sia per la attuale esistenza di altri filoni di
indagine, i cui elementi possono
essere utili per la difesa dei deferiti e si
formulavano, oltre alle difese
nel merito dell’atto di incolpazione, richieste di
assunzione di prove testimoniali
e di audizione dei deferiti;
– Comunicazione del 26 giugno
2006 di Cosimo Maria Ferri, il quale eccepiva il
difetto di giurisdizione della
CAF per essersi il deferito dimesso dalla carica di
membro della commissione vertenze
economiche della F.I.G.C. e da membro,
iscritto e tesserato della
Federazione in pendenza del procedimento disciplinare,
con applicazione dell’art. 36, n.
7 (impossibilità di futuro tesseramento) e
conseguente inutilità del
procedimento disciplinare nei suoi confronti, con nomina,
per la difesa e assistenza nel
procedimento, dell’avv. Paolo Gallinelli;
44
–
– Memoria difensiva del 26 giugno
2006 per Franco Carraro, assistito dal
prof. avv. Giovanni Verde, con
difesa nel merito e richiesta di proscioglimento
dell’addebito contestato per
assoluta inconsistenza del fatto;
– Memoria difensiva del 26 giugno
2006 per Paolo Bergamo, assistito dall’avv.
Gaetano Scalise, con eccezioni di
carattere processuale in ordine alla nullità della
citazione per omessa osservanza
dei termini di cui all’art. 37, commi
2 e 3, C.G.S., alla
inutilizzabilità del materiale istruttorio proveniente dalla P.d.R.
di Napoli e di Torino, con
particolare riferimento alle intercettazioni telefoniche,
ai sensi degli artt. 270 c.p.p. e
del combinato disposto degli artt. 271 e 268,
comma 5, c.p.p. e 114, comma 2,
c.p.p.; con osservazioni in punto di fatto e nel merito
dell’atto di incolpazione e con
richieste istruttorie;
– Memoria difensiva del 26 giugno
2006 per Pier Luigi Pairetto, con l’avv. Giorgio
Merlone, con eccezione
preliminare di violazione del diritto di difesa per incongruità
dei termini concessi per il
deposito di memorie e per l’udienza di convocazione ed
istanza per l’assegnazione di un
congruo termine e di differimento
dell’udienza; con osservazioni
difensive nel merito e formulazione
di richieste istruttorie;
– Memoria difensiva di Gennaro
Mazzei in data 26 giugno 2006 con esposizione
dei fatti e degli elementi a sua
conoscenza e a sua difesa, con relativa produzione
documentale;
– Memoria difensiva del 26 giugno
2006 per Pietro Ingargiola, assistito dall’avv.
Antonino Gebbia, con eccezioni di
incompetenza funzionale della CAF, con
particolare riferimento a
soggetti appartenenti al settore arbitrale; di
inutilizzabilità delle intercettazioni
su cui si fonda il procedimento in corso per le
45
–
ragioni illustrate dalla difesa;
nonché osservazioni e rilevi nel merito dell’atto di
incolpazione della Procura
federale;
– Memoria del 26 giugno 2006 di
Paolo Bertini, con l’avv. Mauro Messeri, con
formulazione di eccezioni di
nullità e/o inesistenza
giuridica del provvedimento di
deferimento e di convocazione avanti alla
CAF, per omessa e insufficiente
indicazione del fatto storico, per mancato rispetto
dei termini minimi a difesa, per
la comparizione e per il deposito degli atti e
documenti; di difetto di
giurisdizione e/o competenza della CAF in relazione alle
norme federali e al Regolamento
A.I.A.; di inutilizzabilità del materiale acquisito a
seguito delle intercettazioni
delle telefonate indicate in memoria; con difesa nel
merito e formulazione di
richieste di audizione e di istanze istruttorie e
produzione documentale;
– Memoria difensiva del 26 giugno
2006 per Massimo De Santis, difeso dall’avv.
Silvia Morescanti, con eccezioni,
tra l’altro, relativamente alla competenza
della CAF, alla utilizzabilità
del materiale probatorio e in particolare delle
intercettazioni telefoniche
indicate dalla Procura federale nell’atto di
incolpazione; con difesa nel
merito, formulazione di richieste istruttorie e
richiesta in via subordinata di
stralcio della posizione dal procedimento;
– Memoria difensiva del 26 giugno
2006 di Paolo Dondarini, con cui si eccepiva
l’inutilizzabilità delle
intercettazioni telefoniche e la conseguente illegittimità
della relazione dell’ufficio
indagini e dell’atto di deferimento, nonché la nullità
per parzialità <del capo di
incolpazione> e per mancati accertamenti delle
notitiae criminis rilevanti per
l’analisi e la valutazione della
46
–
intera fattispecie; con
confutazione analitica nel merito degli elementi a suo
carico;
– Memoria difensiva del 26 giugno
2006 nell’interesse di Fabrizio Babini, con
formulazione di eccezioni
preliminari in ordine alla utilizzabilità delle
intercettazioni telefoniche nel
procedimento disciplinare e in particolare della non
utilizzabilità delle stesse nei
confronti del deferito, in quanto non indagato in altro
procedimento penale, con
conseguente richiesta di loro espunzione dagli atti; in
ordine alla violazione del
diritto di difesa in punto al termine previsto per
il deposito di memorie difensive
avanti alla CAF; nel merito eccependo la nullità del
deferimento per parzialità,
manchevolezza e discrezionalità del capo di
incolpazione e delle indagini e
per preventiva mancata
contestazione dell’addebito,
nonché l’ insussistenza di condotte illecite del
deferito;
– Memoria/lettera datata 25
giugno 2006 di Gianluca Rocchi, con esposizione
dei fatti e degli elementi a sua
conoscenza e a sua difesa, con relativa formulazione di
istanze istruttorie;
– Memoria difensiva in data 26
giugno 2006 per Pasquale Rodomonti, assistito
dall’avv. Fabrizio Acronzio, con
confutazione nel merito dell’atto di incolpazione
degli elementi a suo carico;
– Memoria difensiva del 26 giugno
2006 per Paolo Tagliavento, assistito dall’avv.
Manlio Morcella, con ampia
esposizione dei fatti e del merito, considerazioni
sull’atto di incolpazione della
Procura federale, produzione documentale e
richieste istruttorie;
– Memoria difensiva del 26 giugno
2006 per Giovanni Puglisi, difeso dall’avv.
Giovanni Di Valentino, con
eccezioni sulla valenza probatoria delle
47
–
intercettazioni telefoniche, e
con osservazioni nel merito nell’atto
di
incolpazione.
Presso la segreteria della CAF
venivano altresì depositate le istanze di ammissione
al dibattimento, ai sensi
dell’art. 37, comma 7, e 29, comma 3, C.G.S., delle
società:
– Bologna F.C. 1909, in persona
del presidente del C.d.A., Alfredo Cazzola,
con atto di intervento trasmesso
il 28 giugno 2006, con il quale si chiedeva, nel
merito, che in accoglimento del
deferimento della Procura federale,
ai sensi dell’art. 13, lettera h)
C.G.S., l’esclusione dal Campionato di serie A
2006/2007 tutte le società
deferite, per le responsabilità loro ascritte e con
assegnazione delle stesse ad uno
dei campionati di categoria inferiore da parte del
Commissario Straordinario;
– Treviso F.B.C. 1993 s.r.l., in
persona del presidente Ettore Setten, con istanza
trasmessa in data 27 giugno 2006,
con cui si è delegato a partecipare al dibattimento
ed a rappresentare la società nel
procedimento l’avv. Francesco Stilo;
– U.S. Lecce S.p.A., in persona
del vice presidente vicario e legale
rappresentante, Avv. Mario
Moroni, con istanza trasmessa in data 27 giugno
2006 degli avv.ti Mario Tonucci,
Alberto Fantini, Giorgio Alù e Giorgio Altieri;
– F.C. Messina Peloro S.r.l., con
richiesta in data 28 giugno 2006 del presidente
del C.d.A., Pietro Franza, con la
quale si è delegato il dott. Carabellò a partecipare al
dibattimento e ad articolare
richieste e conclusioni;
– Brescia Calcio S.p.A., con
istanza trasmessa in data 21 giugno 2006 del suo
procuratore speciale, avv. Bruno
Catalanotti.
48
–
All’udienza del 29 giugno 2006,
registrate le presenze delle parti e dei
difensori delegati, datosi atto
che l’aula è munita di impianto di video-audio
registrazione, il Presidente
apriva la discussione in relazione alle eccezioni
preliminari di rito.
I difensori delle parti deferite
Bergamo e Giraudo si opponevano
all’intervento dei terzi sulla
base del disposto del Comunicato Ufficiale del
Presidente Federale n. 167/A del
15 febbraio 2006; le difese delle società
intervenienti chiedevano la
concessione di termini per esaminare le memorie dei
deferiti e i documenti del
procedimento; le parti deferite, a loro volta, ribadivano
la eccessiva ristrettezza dei
termini per l’esame di tutta la documentazione
processuale e per la preparazione
delle difese, richiamando quanto dedotto nelle
memorie difensive. Le parti e i
loro difensori segnalavano infine alla
Commissione le loro esigenze di
nomina di sostituti. Il procuratore federale non
si opponeva ad eventuali
differimenti dell’udienza per esame degli atti.
Il Collegio si ritirava in camera
di consiglio per decidere. Rientrato in aula, dava lettura
dell’ordinanza con la quale, dato
atto della presenza delle parti deferite e della
assenza di eccezioni di nullità
in ordine alla notificazione, ammetteva all’aula
dibattimentale, in base agli
artt. 30, comma 6, e 37, comma 6, C.G.S., un solo
difensore per parte deferita,
accordando la facoltà di farsi sostituire o di alternarsi
con altri difensori in qualunque
momento. Con la stessa ordinanza le società istanti
BOLOGNA, BRESCIA, LECCE, TREVISO
e MESSINA venivano ammesse a
partecipare al dibattimento in
quanto portatrici
di un interesse indiretto ai
sensi della lettera A) del C.U. 167/A del 15.2.06, ed erano
ritenute meritevoli di
accoglimento le richieste di assegnazione di un
49
–
congruo termine, disponeva il
rinvio del dibattimento alla data del 3 luglio 2006,
ore 9.30, riservando la decisione
su ogni altra questione dedotta dalle parti ed
autorizzando queste ad estrarre
copia degli atti.
All’udienza del 3 luglio 2006,
registrate le presenze delle parti e dei loro difensori,
veniva ammessa al dibattimento la
società A.C. Arezzo S.p.A., con gli avv. ti
Chiacchio, Cozzone e Fiorillo,
società la cui istanza di intervento ex artt.
37, comma 7, e 29, comma 3,
C.G.S. era stata trasmessa alla segreteria della CAF
in data 2 luglio 2006.
Il Presidente invitava quindi i
difensori a riassumere brevemente le eccezioni
preliminari formulate nelle loro
memorie. L’avv. Gianaria, difensore di Luciano Moggi,
richiamata la funzione
disciplinare del giudizio, eccepiva per il proprio assistito,
dimessosi in data 16 maggio 2006,
il difetto di giurisdizione della CAF, stante l’
impossibilità di un suo futuro
tesseramento e chiedeva pertanto che non si
procedesse a carico dello stesso.
L’avv. Galinelli, difensore di Cosimo Maria Ferri,
dimessosi irrevocabilmente il 26
giugno 2006 e quindi dopo l’instaurazione del
procedimento disciplinare,
rilevava la inutilità di una sanzione
a carico del suo assistito.
I difensori degli altri deferiti
illustravano ulteriormente le eccezioni già formulate
nelle rispettive memorie
difensive. Si dissociava dall’eccezione di incompetenza
funzionale della CAF con
riferimento agli arbitri deferiti l’avv. Gironda, per
Gianluca Paparesta.
L’avv. Catalanotti, per il
Brescia, chiedeva l’integrazione del capo di incolpazione
con la contestazione
dell’aggravante alla Lazio e alla Fiorentina.
50
–
Per la società intervenuta
Arezzo, l’avv. Chiacchio sosteneva
l’utilizzabilità delle intercettazioni
telefoniche, richiamando la precedente
giurisprudenza in materia.
L’avv. Grassani, per il Bologna,
sosteneva la sussistenza
della giurisdizione CAF anche nei
confronti dei soggetti non più tesserati al
momento del giudizio.
Il procuratore federale insisteva
e illustrava i motivi della competenza in capo alla
CAF nel presente procedimento con
riferimento a tutti i deferiti, ivi compresi gli
arbitri, in base alla
giurisprudenza sul tema; ricordava, quanto ai poteri del
Commissario della Federazione, le
norme CONI, opponendosi a tutte
le eccezioni sollevate dai
deferiti, ivi comprese quelle in tema di carenza di
giurisdizione, la quale
sussisterebbe anche con riferimento a Diego Della Valle come
azionista di riferimento della
Fiorentina. Quanto alla utilizzabilità delle
intercettazioni telefoniche, il
procuratore federale rammentava l’autonomia della
disciplina sportiva e le
specifiche riserve di legge dettate da finalità peculiari. Si
opponeva infine alla richiesta
della difesa del Brescia Calcio di contestazioni
ulteriori aggravanti nei
confronti della S.S. Lazio e della A.C.F. Fiorentina.
Quindi, la CAF si ritirava in
camera di consiglio e, a scioglimento della riserva
assunta, dava lettura della
seguente ordinanza:
La CAF
I. In ordine alla legittimità
della costituzione di questo collegio giudicante, osserva:
a) che esiste un provvedimento
formale di nomina di tutti i suoi componenti,
proveniente da un organo, quale
il Commissario Straordinario,
51
–
anch’esso investito con un
formale provvedimento efficace, i cui presupposti di
legittimità sfuggono al sindacato
di questo Collegio;
b) che il Commissario
Straordinario ha pacificamente tutti i poteri spettanti al
Presidente Federale, al Consiglio
Federale ed al Comitato di Gestione, giusta
quanto risulta dalla
deliberazione 16 maggio 2006 n. 222 della Giunta del CONI,
ratificata dal Consiglio
Nazionale con deliberazione n. 1332 del 31 maggio 2006.
II. In ordine alla competenza
funzionale di questo Collegio giudicante, osserva:
a) che l’art. 31, comma 1, ultima
parte, e l’art. 26, comma 1, ultima parte, C.G.S.
.prevedono che la CAF è giudice
di prima istanza in ordine ai procedimenti
disciplinari riguardanti i
dirigenti federali, con norme specifiche rispetto alla norma
generale contenuta nell’art. 10,
comma 6, N.O.I.F., la quale attribuisce la competenza
alla Corte federale in ordine
alla violazione di norme statutarie o regolamentari da
parte dei dirigenti federali;
b) che l’evidente connessione fra
i fatti contestati ai vari soggetti deferiti, stante anche
l’interferenza fra le loro
reciproche posizioni, comporta l’attrazione dell’intero
procedimento alla competenza
della CAF quale organo di prima istanza, in
applicazione del principio
generale espresso sia nell’art. 37, comma
1, sia nell’art. 28, comma 7,
C.G.S.;
c) che quanto detto sub a) e b)
investe anche la posizione degli arbitri, ai sensi
dell’art. 29, comma 7, Statuto
federale e dell’art. 3, comma 1, Regolamento A.I.A.,
entrambi i quali rinviano
all’art. 30, comma 3, dello stesso Statuto federale.
52
–
III. In ordine alla giurisdizione
di questo Collegio, contestata dai deferiti
Luciano Moggi, Cosimo Maria Ferri
e Diego Della Valle, osserva:
a) che Luciano Moggi, come è
pacifico, si è
dimesso prima dell’instaurazione
del procedimento disciplinare, per cui
egli non incorre nel divieto di
nuovo tesseramento previsto sia dall’art. 36, comma
7, N.O.I.F., sia dall’art. 25 dei
Principi fondamentali degli Statuti delle federazioni
sportive nazionali, delle
discipline sportive associate e delle associazioni
benemerite, stabiliti dal
Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione del 23 marzo
2004. Consequenzialmente permane
nei suoi confronti l’interesse della F.I.G.C. ad
ottenere un provvedimento che
accerti l’eventuale responsabilità del deferito in
ordine ai fatti contestati e,
dunque, non può non persistere l’operatività del
vincolo da lui assunto con la
costituzione del rapporto associativo, a norma
dell’art. 27, comma 2, Statuto
federale;
b) che, al contrario, detto
interesse è venuto meno nei confronti di Cosimo Maria
Ferri, il quale, essendosi
dimesso dopo l’instaurazione del procedimento disciplinare,
è incorso in modo definitivo nel
divieto di far
parte dell’ordinamento sportivo
in ogni sua articolazione, ai sensi delle
suddette disposizioni;
c) che Diego Della Valle, essendo
al momento dei fatti contestati, oltre che presidente
onorario della A.C.F. Fiorentina
S.p.A., anche socio di riferimento della medesima,
era, in quanto tale, tenuto
all’osservanza dello Statuto, delle norme federali e di
ogni altra disposizione
applicabile, per cui non potrebbe non essere responsabile della
eventuale loro violazione, ai
sensi degli artt. 1 e 14
C.G.S.
53
–
IV. In ordine alla dedotta
nullità dipendente dalla pretesa illegittimità del
provvedimento di abbreviazione
dei termini procedurali per illecito sportivo,
disciplinare e amministrativo
(C.U. n. 12 del 15 giugno 2006), osserva:
a) che tale provvedimento ha
carattere generale ed è stato emanato, come
da prassi, in evidente relazione
alla necessità, indicata dall’art. 29, comma 11,
C.G.S., cui è stato fatto
espresso riferimento, di una celere conclusione dei
procedimenti, considerate le
particolari esigenze sportive ed organizzative delle
competizioni, le quali sono da
ritenere sempre presenti nella fase intercorrente fra la
fine della stagione sportiva in
corso e l’inizio di quella successiva;
b) che i comunicati ufficiali si
presumono conosciuti a far data dalla loro
pubblicazione, nella specie
avvenuta in data 15 giugno 2006, quindi
anteriormente all’instaurazione
del presente procedimento, le cui parti, dunque, non
erano ancora identificabili;
c) che non rileva la mancata
previsione di un termine finale di efficacia del
provvedimento di abbreviazione,
poiché, secondo prassi, i provvedimenti come quello
in esame vengono revocati
allorquando cessino le esigenze di carattere generale
sopra ricordate.
V. In ordine alle eccepite
nullità dell’atto di deferimento per genericità delle
contestazioni, osserva che gli
elementi fattuali contenuti nell’atto stesso sono
idonei a individuare con
sufficiente grado di chiarezza gli addebiti contestati.
VI. In ordine alle richieste di
sospensione del procedimento sino alla definizione
di altre indagini in corso
relativamente al campionato 2004/2005, osserva che
trattasi di questioni attinenti
non alla pregiudizialità fra
54
–
procedimenti, bensì direttamente
al merito, per cui va riservata ogni decisione al
riguardo; così come va riservata
quella attinente alla richiesta di acquisizione di atti
relativi alle partite Reggina –
Lazio e Lecce – Parma .
VII. In ordine alla dedotta
mancanza di contestazione di aggravanti a carico delle
società Lazio e Fiorentina, è
sufficiente, allo stato, prendere atto dei chiarimenti forniti
in udienza dalla Procura
federale, riservando al definitivo ogni decisione sul punto.
VIII. In ordine all’eccepita
inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche
in atti, osserva che gli argomenti
addotti dalle difese delle parti non appaiono
idonei, allo stato, a
giustificare l’abbandono dell’orientamento sinora seguito da questa
Commissione, la quale ha
costantemente ritenuto utilizzabili nel procedimento
per illecito sportivo le intercettazioni
telefoniche acquisite in un procedimento
penale.
IX. In ordine alle prove
testimoniali dedotte da Bergamo, De Santis, Lotito
e S.S. Lazio, Bertini, Carraro,
Pairetto, A.C.F. Fiorentina, osserva che trattasi di
richieste inammissibili per
genericità della formulazione dei relativi capitoli e
comunque perché attinenti a
circostanze non conferenti ai fini del decidere; così come
irrilevanti, allo stato, si
rivelano gli altri mezzi di prova dei quali è stata richiesta
l’ammissione con le depositate
memorie.
P.Q.M.
in accoglimento dell’eccezione di
Cosimo Maria Ferri, dichiara il difetto
di giurisdizione di questa
Commissione nei suoi confronti; rigetta tutte le altre
formulate eccezioni di rito,
salve le riserve di cui in motivazione; rigetta le
proposte istanze istruttorie,
salva sempre la riserva di cui in motivazione;
55
–
dichiara utilizzabili nel
presente procedimento le intercettazioni telefoniche
assunte agli atti; dichiara
aperto il dibattimento e ne rinvia la prosecuzione a
domani, 4 luglio 2006, ore 9,30.
–ooOoo–
All’udienza del 4 luglio 2006,
registrate le presenze delle parti e dei loro difensori,
preliminarmente l’avv. Scalise
per Paolo Bergamo dichiarava di voler depositare una
memoria con allegata
dichiarazione di dimissioni irrevocabili di Paolo Bergamo, con
conseguente richiesta di carenza
della giurisdizione della CAF sul deferito. Il
procuratore federale, presa
visione della memoria e dell’allegato, sosteneva
l’inefficacia allo stato delle
dimissioni, per non essere state ancora formalmente
accettate. Il Collegio si
riservava sulla questione, autorizzando uno scambio
immediato di note tra la difesa
di Paolo Bergamo e la Procura.
Il Presidente dava quindi la
parola al procuratore federale dott. Palazzi che, nel
riportarsi all’atto di
deferimento, illustrava ulteriormente gli elementi a
fondamento delle incolpazioni. La
Commissione si ritirava in camera di consiglio
e, dopo il suo rientro in aula,
il Presidente dava lettura dell’ordinanza di rigetto
dell’istanza presentata dall’avv.
Scalise per l’assistito Paolo Bergamo, del
seguente tenore:
La CAF
vista l’istanza di
<ottenimento di declaratoria del difetto di giurisdizione> presentata
in data odierna dall’avv. Gaetano
Scalsie quale difensore del sig. Paolo Bergamo,
con allegato atto di
<dimissione irrevocabile da tesserato F.I.G.C.> diretto al
Commissario Straordinario della
F.I.G.C.;
56
–
– considerato che, ai sensi degli
artt. 38, comma 1, e 42, comma 1,
Regolamento A.I.A., gli arbitri
sono tesserati F.I.G.C. in quanto associati
all’A.I.A.;
– che la qualifica di associato
A.I.A., dalla cui perdita consegue il venir meno della
qualità di tesserato F.I.G.C.
cessa (tra l’altro) per dimissioni regolarmente
<rassegnate ed accettate>,
giusta quanto previsto dall’art. 51, lettera a,
regolamento A.I.A.;
– che non risulta che il sig.
Paolo Bergamo si sia dimesso da associato
A.I.A. e le sue dimissioni siano
state accettate;
che, infatti, la lettera di
dimissioni, indirizzata al commissario
Straordinario, non contiene alcun
riferimento a dimissioni da associati A.I.A.;
ritenuto che, pertanto, non è
venuta meno la giurisdizione di questa
commissione nei confronti del
deferito Paolo Bergamo;
P.Q.M. rigetta l’istanza.
–ooOoo–
Il procuratore federale, avuta la
parola, illustrava le sue richieste e concludeva
per l’applicazione delle seguenti
sanzioni nei confronti dei deferiti:
1) Luciano Moggi, all’epoca dei
fatti amministratore e direttore generale della F. C.
Juventus S.p.a.:
– sanzione della inibizione per
anni cinque con proposta di preclusione a svolgere
attività nell’ambito della
F.I.G.C., oltre cinquemila euro di ammenda per ogni
episodio di illecito sportivo da
ritenersi unito in continuazione con il
57
–
primo; con l’aggravante di cui all’art.
6, comma 6, C.G.S.; e per la violazione
dell’art. 1, comma 1, C.G.S.;
2) Antonio Giraudo,
amministratore delegato, nonché consigliere F.I.G.C., per la F.C.
Juventus S.p.A.:
– sanzione della inibizione per
anni cinque con proposta di preclusione a svolgere
attività nell’ambito della
F.I.G.C., oltre cinquemila euro di ammenda per la
violazione dell’art. 1, comma 1,
C.G.S., da ritenersi unita in continuazione con l’illecito
sportivo;
3) F.C. Juventus S.p.A.:
applicazione della sanzione di cui alle lett. f), h) e
i) dell’art. 13 C.G.S. e, quindi:
– esclusione dal campionato di
competenza (serie A) ed assegnazione, ad opera del
C.F. e, quindi, del commissario
straordinario F.I.G.C., ad uno dei campionati di
categoria inferiore alla serie B;
penalizzazione di 6 punti da scontare nel
campionato della prossima
stagione calcistica, per la continuazione tra la
responsabilità diretta interna e
la responsabilità presunta, con l’aggravante
di cui all’art. 6, comma 6,
C.G.S.; revoca dell’assegnazione del titolo di campione
d’italia, per la stagione
calcistica 2004/05 e non assegnazione del titolo per la stagione
calcistica 2005/06, per
responsabilità diretta e presunta
ed in applicazione della
previsione di cui all’art. 6, comma 3, ultima parte,
C.G.S., con l’aggravante di cui
all’art. 6, comma 6, C.G.S.;
4) Diego Della Valle, presidente
onorario della A.C.F. Fiorentina S.p.A.:
– sanzione della inibizione per
anni cinque con proposta di preclusione a svolgere
attività nell’ambito della
F.I.G.C.; oltre cinquemila euro di ammenda
58
–
per ogni episodio di illecito
sportivo da ritenersi unito in continuazione con il
primo, con l’aggravante di cui
all’art. 6 comma 6, C.G.S.;;
5) Andrea Della Valle, presidente
del consiglio di amministrazione della
A.C.F. Fiorentina S.p.A.:
– sanzione della inibizione per
anni cinque con proposta di preclusione a svolgere
attività nell’ambito della
F.I.G.C.; oltre cinquemila euro di ammenda per ogni
episodio di illecito sportivo da
ritenersi unito in continuazione con il primo, con
l’aggravante di cui all’art. 6,
comma 6, C.G.S.;
6) Sandro Mencucci, consigliere
delegato ed amministratore esecutivo della A.C.F.
Fiorentina S.p.A.:
– sanzione della inibizione per
anni cinque con proposta di preclusione a svolgere
attività nell’ambito della
F.I.G.C.; oltre cinquemila euro di ammenda per ogni
episodio di illecito sportivo da
ritenersi unito in continuazione con il primo, con
l’aggravante di cui all’art. 6,
comma 6, C.G.S.;
7) A.C.F. Fiorentina S.p.A.:
applicazione della sanzione di cui alle lett. f) e
g) dell’art. 13 C.G.S.:
– retrocessione all’ultimo posto
del campionato di serie A, conseguente
retrocessione in serie B e
penalizzazione di quindici punti da scontare nel
prossimo campionato in serie B,
considerata la continuazione tra tutte le
responsabilità così come
contestate nell’atto di deferimento e avuto riguardo
all’art. 6, comma 6, C.G.S.;
8) Claudio Lotito, presidente del
consiglio di gestione della S.S. Lazio
S.p.A.:
59
–
– sanzione della inibizione per
anni cinque con proposta di preclusione a
svolgere attività nell’ambito
della F.I.G.C.; oltre cinquemila euro di ammenda per
ogni episodio di illecito
sportivo da ritenersi unito in continuazione con il primo,
con l’aggravante di cui all’art.
6, comma 6, C.G.S.; e per la violazione di cui all’art. 6,
comma 7, C.G.S.;
9) S.S. Lazio S.p.A.:
applicazione della sanzione di cui alle lett. f) e g)
dell’art. 13 C.G.S.:
– retrocessione all’ultimo posto
del campionato di serie A, conseguente
retrocessione in serie B e
penalizzazione di quindici punti da scontare nel
prossimo campionato in serie B,
considerata la continuazione tra tutte le
responsabilità così come
contestate nell’atto di deferimento e avuto riguardo
all’art. 6, C.G.S.;
10) Adriano Galliani, all’epoca
dei fatti vice presidente ed amministratore delegato
della A.C. Milan S.p.A., nonché
presidente della Lega Nazionale Professionisti:
– sanzione della inibizione per
anni due;
11) Leonardo Meani, all’epoca dei
fatti dirigente addetto all’arbitro per la
A.C. Milan:
– sanzione della inibizione per
anni cinque con proposta di preclusione a svolgere
attività nell’ambito della
F.I.G.C.; oltre cinquemila euro di ammenda per la
violazione dell’art. 1, comma 1,
C.G.S., commessa in continuazione con l’illecito
sportivo;
12) A.C. Milan: applicazione
della sanzione di cui alle lett. f) e g) dell’art.
13 C.G.S.:
60
–
– retrocessione all’ultimo posto
del campionato di serie A, conseguente
retrocessione in serie B e
penalizzazione di tre punti da scontare nel prossimo
campionato in serie B,
considerata la continuazione tra tutte le responsabilità così
come contestate nell’atto di
deferimento;
13) Franco Carraro, all’epoca dei
fatti presidente della F.I.G.C.:
– sanzione della inibizione per
anni cinque con proposta di preclusione a svolgere
attività nell’ambito della
F.I.G.C.;
14) Innocenzo Mazzini, vice
presidente della F.I.G.C.:
– sanzione della inibizione per
anni cinque con proposta di preclusione a svolgere
attività nell’ambito della
F.I.G.C.; oltre cinquemila euro di ammenda per ogni
episodio di illecito sportivo da
ritenersi unito in continuazione con il primo, con
l’aggravante di cui all’art. 6,
comma 6, C.G.S.; e per la violazione di cui all’art. 6,
comma 7, C.G.S.;
15) Paolo Bergamo, commissario
della commissione nazionale arbitri di serie A e
B, previa derubricazione
dall’art. 6, comma 1, C.G.S., all’art. 1, comma 1,
C.G.S., con riguardo al punto 8
delle incolpazioni relative alla posizione della
società Juventus (cfr. p. 94
deferimento, sub 8):
– sanzione della inibizione per
anni cinque con proposta di preclusione a svolgere
attività nell’ambito della
F.I.G.C.; oltre cinquemila euro di ammenda per ogni
episodio di illecito sportivo da
ritenersi unito in continuazione con il primo, con
l’aggravante di cui all’art. 6,
comma 6, C.G.S.;
16) Pierluigi Pairetto, all’epoca
dei fatti commissario CAN serie A e B:
– sanzione della inibizione per
anni cinque con proposta di preclusione a svolgere
attività nell’ambito della
F.I.G.C.; oltre cinquemila euro di ammenda
61
–
per ogni episodio di illecito
sportivo da ritenersi unito in continuazione con il
primo, con l’aggravante di cui
all’art. 6, comma 6, C.G.S.;
17) Tullio Lanese, all’epoca dei
fatti presidente dell’A.I.A.:
– sanzione della inibizione per
anni cinque con proposta di preclusione a svolgere
attività nell’ambito della
F.I.G.C.; cinquemila euro di ammenda per la violazione
dell’art. 1, comma 1, C.G.S.;
18) Massimo De Santis, arbitro
CAN serie A e B:
– sanzione della inibizione per
anni cinque con proposta di preclusione a svolgere
attività nell’ambito della
F.I.G.C.; oltre cinquemila euro di ammenda per ogni
episodio di illecito sportivo da
ritenersi unito in continuazione con il primo, con
l’aggravante di cui all’art. 6,
comma 6, C.G.S.;
19) Gennaro Mazzei, all’epoca dei
fatti arbitro benemerito e vice
commissario CAN:
– sanzione della inibizione per
anni due;
20) Paolo Bertini, arbitro della
CAN di serie A e B:
– sanzione della inibizione per
anni cinque con proposta di preclusione a svolgere
attività nell’ambito della
F.I.G.C.;
21) Paolo Dondarini, arbitro
della CAN di serie A e B:
– sanzione della inibizione per
anni cinque con proposta di preclusione a svolgere
attività nell’ambito della
F.I.G.C.;
22) Pasquale Rodomonti, arbitro
della CAN di serie A e B:
– sanzione della inibizione per
anni cinque con proposta di preclusione a svolgere
attività nell’ambito della
F.I.G.C.;
23) Domenico Messina, arbitro
della CAN di serie A e B:
62
–
– sanzione della inibizione per
anni cinque con proposta di preclusione a
svolgere attività nell’ambito
della F.I.G.C.;
24) Gianluca Rocchi, arbitro
della CAN di serie A e B:
– sanzione della inibizione per
anni cinque con proposta di preclusione a svolgere
attività nell’ambito della
F.I.G.C.;
25)Paolo Tagliavento, arbitro
della CAN di serie A e B:
– sanzione della inibizione per
anni cinque con proposta di preclusione a svolgere
attività nell’ambito della
F.I.G.C.;
26) Gianluca Paparesta, arbitro
CAN serie A e B:
– sanzione della inibizione per
anni uno;
27) Pietro Ingargiola,
osservatore CAN serie A e B:
– sanzione della inibizione per
anni uno;
28) Franco Babini, arbitro benemerito:
– sanzione della inibizione per
anni uno;
29) Claudio Puglisi, arbitro
benemerito:
-sanzione della inibizione per
anni uno>.
–ooOoo–
A questo punto il Presidente dava
la parola ai deferiti.
Intervenivano ad illustrare la
propria posizione ed i fatti a propria discolpa
i deferiti Antonio Giraudo,
Innocenzo Mazzini, Pier Luigi Pairetto, Massimo De
Santis, Adriano Galliani, Gennaro
Mazzei, Pietro Ingargiola, Paolo Dondarini,
Gianluca Paparesta, Gianluca
Rocchi, Pasquale Rodomonti, Paolo Tagliavento,
Claudio Puglisi.
63
–
Le parti Adriano Galliani,
Gennaro Mazzei, Pietro Ingargiola e Gianluca
Rocchi depositavano note e
documenti.
L’udienza veniva quindi
aggiornata alle ore 9.30 del 5 luglio 2006.
Il giorno 5 luglio 2006 l’udienza
proseguiva con le dichiarazioni difensive
di Franco Carraro, Diego Della
Valle, Sandro Mencucci, Domenico Messina, Paolo
Bertini, Claudio Lotito. L’avv.
Scalise dichiarava che l’assenza del Bergamo,
suo assistito, era dovuta
all’avvenuta presentazione delle sue dimissioni, quale
tesserato dell’AIA, presso la
Sezione di Livorno, e del correlativo atto di
diffida inviato in data 4.7.2006
al Commissario dell’AIA, Agnolin, con
conseguente richiesta di estromissione
dello stesso Bergamo e contestuale
produzione dei due atti
sopraindicati.
Nel corso dell’udienza il
Carraro, il Rocchi, il Dondarini, il Mazzini ed il
Pairetto, producevano scritti
difensivi.
Esaurito l’interrogatorio dei
deferiti, il Presidente dichiarava aperta la discussione.
Il procuratore federale
dichiarava di riportarsi
all’atto di deferimento, alla sua
relazione ed alle richieste conclusive. I difensori
delle parti svolgevano le loro
arringhe e concludevano come segue.
L’avv. Catalanotti per il Brescia
Calcio S.p.A., producendo note d’udienza, chiedeva
l’applicazione delle sanzioni al
campionato di calcio 2004/2005 e, associandosi
alle richieste del procuratore
federale chiedeva per le società Fiorentina e Lazio
la esclusione dal campionato di
competenza Serie A e l’assegnazione da parte del
Consiglio Federale al campionato
di serie B con punti
di penalizzazione da scontare
nella prossima stagione calcistica.
L’avv. Raciti per il Treviso
F.B.C. 1993 s.r.l. si rimetteva alla CAF.
64
–
L’avv. Grassani per il Bologna
F.C. 1929, depositando note di udienza, e,
niente obiettando alle richieste
del procuratore federale a proposito della
Juventus, chiedeva l’applicazione
nei riguardi della Lazio e della Fiorentina della
sanzione prevista dall’art. 13,
comma 1, lett. H), C.G.S..
Sempre ai sensi del citato art.
13, comma 1, lett. H), C.G.S. l’avv. Fantini per l’U.S.
Lecce S.p.A. chiedeva
l’assegnazione di tutte le società deferite dal campionato di
competenza, con assegnazione ad
uno dei campionati di categoria inferiore.
Il dott. Carabellò, per il F.C.
Messina Peloro S.p.A. con nota scritta si riportava
alle richieste del Procuratore
federale.
L’avv. Cozzone, in sostituzione
dell’avv. Eduardo Chiacchio, per l’A.C. Arezzo s.r.l.
concludeva sostenendo che i
risultati del campionato 2004/2005 dovevano rimanere
immutati e che dunque doveva
farsi riferimento a quello
2005/2006 o a quello successivo.
Per Gianluca Paparesta, l’avv.
Gironda concludeva chiedendo
l’applicazione della censura ed,
in subordine, si rimetteva alla CAF.
Per Antonio Giraudo, l’avv.
Chiappero invocava l’applicazione delle sanzioni di
giustizia con riferimento alla
contestazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. e il
proscioglimento per quanto
contestato al suo assistito ex art 6 C.G.S.
Per la F.C. Juventus S.p.A.
l’avv. Cesare Zaccone chiedeva, con note scritte
d’udienza, di derubricare
l’originaria contestazione di cui all’art. 6, comma 1 in
quella di cui all’art. 1, comma 1
C.G.S. con l’esclusione, in relazione alla posizione del
Giraudo, dell’esistenza di
illeciti sportivi dei quali la società era stata chiamata a
rispondere in via diretta.
65
–
A domanda del Presidente circa le
sanzioni che riterrebbe congrue, l’avv.
Zaccone rispondeva che, a fronte
di cinque violazioni di cui all’art. 6 C.G.S.
contestate alle altre società, la
Juventus aveva solo due violazioni dell’art. 6 e che quindi
sarebbe congrua per la Juventus
la stessa sanzione richiesta dalla Procura federale per
la Lazio e Fiorentina, cioè
retrocessione in serie B con 15 punti di penalizzazione.
L’avv. Gebbia chiedeva, per
Pietro Ingargiola, il proscioglimento. L’udienza proseguiva
il giorno 6 luglio 2006.
Preliminarmente, l’avv. Chiarini
presentava lettera di proprie dimissioni da presidente
della commissione regionale di
disciplina dell’AIA e da tesserato della stessa
associazione e copia della nota
della sezione bolognese dell’AIA di nulla osta alla loro
accettazione, sanando così la sua
posizione di difensore del Fabrizio Babini.
L’avv. Scalise, nell’interesse di
Paolo Bergamo chiedeva che, previa revoca o
modifica dell’ordinanza del
4.7.2006, si dichiarasse il difetto di giurisdizione
della CAF in relazione alla
posizione del suo assistito con conseguente
sospensione del giudizio in
attesa dell’accettazione delle sue dimissioni. Il
Mencucci produceva il testo
scritto della dichiarazioni rese il
5.7.2006.
L’avv. Gandossi, nell’interesse
di Leonardo Meani, eccepiva il difetto di
giurisdizione nei confronti del
Meani per essere scaduto il suo contratto con il Milan
il 30 giugno u.s.; chiedeva,
previa declaratoria di inutilizzabilità delle
intercettazioni, il
proscioglimento per l’insussistenza del fatto dalla incolpazione
66
–
di cui al capo n. 67, e previa
citazione del teste Fugazza, anche da quella del capo
n. 68.
L’avv. De Luca, nell’interesse di
Adriano Galliani, chiedeva ampio
proscioglimento nel merito del
deferito.
Alle richieste in rito e di
merito svolte dalle difese del Meani e del Galliani, si
riportava l’avv. Cantamessa, difensore
A.C. Milan Spa, per i loro riflessi sulla
posizione di quest’ultima società
sportiva.
L’avv. Fonisto, nell’interesse di
Gennaro Mazzei, chiedeva ampio
proscioglimento del proprio
assistito.
Analogamente concludeva l’avv. Di
Valentino, nell’interesse di Claudio
Puglisi, producendo altresì note
scritte.
Richieste di proscioglimento
venivano altresì avanzate dall’avv. Chiarini, per
Fabrizio Babini, l’avv. Verde,
per Franco Carraro, e l’avv. CIirillo per Domenico
Messina e, su delega dell’avv.
Acronzio, anche per Pasquale Rodomonti, per
conto del quale depositava note
d’udienza a firma del citato avv. Acronzio; l’avv.
Cirillo si riservava altresì note
d’udienza per la posizione di Domenico Messina.
L’avv. Bruni, nell’interesse di
Sandro Mencucci, depositava note di udienza con
relative conclusioni.
Gli avv.ti Morbidelli, Arata,
Picca, Traina e Bruni depositavano note di udienza
nell’interesse di A.C.F.
Fiorentina e dei fratelli Della Valle; inoltre l’avv. Arata
depositava dichiarazione
riassuntiva della deposizione resa da Diego Della Valle il 5
luglio 2006.
67
–
L’avv. Ugolini, nell’interesse di
Paolo Dondarini, depositava note di
udienza, assumendo l’innocenza
del suo assistito.
Anche l’avv. Merlone chiedeva il
proscioglimento del suo assistito
Pierluigi Pairetto, e così il
prof. Avv. Aricò per Tullio Lanese, depositando note
di udienza.
L’avv. Gentile, nell’interesse di
Claudio Lotito, concludeva per il
proscioglimento ampio
dell’assistito.
L’udienza terminava con il
deposito, da parte del procuratore federale, di copia del
foglio di censimento relativo
alla Juventus S.p.A. per il campionato
2004/2005.
L’udienza proseguiva il giorno 7
luglio 2006.
Preliminarmente, l’avv. Gironda,
nell’interesse di Paparesta, depositava note di
udienza ed allegati con
riferimento al suo intervento difensivo del 6 luglio
2006.
L’avv. Rocchi, nell’interesse di
Innocenzo Mazzini, depositava note di udienza,
chiedendo ampio proscioglimento
nel merito.
L’avv. Siniscalchi, nell’interesse
della S.S. Lazio S.p.A., concludeva per l’inesistenza
dell’illecito contestato alla sua
assistita e depositando anch’egli note
di udienza.
L’avv. De Luca, per Adriano
Galliani, l’avv. Gandossi, per Leonardo
Meani, e l’avv. Zacone per F.C.
Juventus S.p.A. depositavano note di udienza. L’avv.
D’Avirro, nell’interesse di
Gianluca Rocchi, concludeva per il
proscioglimento ampio del
deferito, riportandosi alle note di udienza depositate e
ai relativi allegati.
68
–
L’avv. Morcella, nell’interesse
di Paolo Tagliavento, depositava note di
udienza e concludeva con la
richiesta di proscioglimento del suo assistito.
L’avv. Trofino, nell’interesse di
Luciano Moggi, eccepiva il difetto di
giurisdizione della CAF, in
subordine chiede la sospensione del giudizio nei
confronti del suo assistito
previo stralcio della sua posizione in considerazione: a) della
pendenza a suo carico di un
procedimento penale, b) dell’esistenza di altre indagini
concernenti la contestazione
riferibile al Moggi; sulla richiesta di stralcio e
sospensione la CAF si riservava.
Il proscioglimento di Massimo De
Santis e di Paolo Bertini veniva sollecitato
dai rispettivi difensori, avv.
Morescanti e avv. Messeri. L’avv. Morescanti,
nell’interesse di Massimo De
Santis, depositava note di udienza unitamente ad
una relazione tecnica e ad altri
documenti, chiedendo il proscioglimento del
suo assistito.
L’avv. Messeri, nell’interesse di
Paolo Bertini, chiedeva il proscioglimento del suo
assistito e depositava note di
udienza.
Dopo il deposito di note
difensive dell’avv. Catalanotti nell’interesse del Brescia
Calcio S.p.A., la Commissione si
ritirava in camera di consiglio per la decisione.
–ooOoo–
MOTIVI DELLA DECISIONE Capitolo I
1. Confermata l’ordinanza emessa
nella camera di consiglio del 3 luglio,
con la quale sono state disattese
tutte le eccezioni di rito sollevate dalle parti, va
provveduto ancora in rito
relativamente alle eccezioni di difetto di giurisdizione,
69
–
reiterate da Paolo Bergamo e
Luciano Moggi nel corso del dibattimento sulla
base delle asserite dimissioni
presentate dopo detta ordinanza.
La difesa di Paolo Bergamo ha
prodotto in aula copia dell’atto di dimissioni
da lui presentate all’A.I.A. e
successivamente ha fatto pervenire alla Commissione il
relativo provvedimento di
accettazione dell’A.I.A. stessa. Sono
da considerare così maturate le
condizioni, mancanti al momento dell’ordinanza del 4
luglio scorso, per il venir meno
della giurisdizione di questo Collegio nei confronti
del Bergamo; la cui eccezione va
quindi accolta.
Da rigettare è invece la
reiterata eccezione di Luciano Moggi, poiché nessuna
rilevanza può attribuirsi alle
asserite dimissioni da lui nuovamente presentate
dopo l’ordinanza del 3 luglio. A
sèguito delle precedenti dimissioni del 16 maggio
2006, infatti, è cessato
definitivamente il rapporto in relazione al quale egli dichiara di
aver presentato <nuove
dimissioni>; conseguentemente, va tenuto fermo quanto già
considerato sub III, lettera a),
dell’ordinanza del 29 giugno 2006.
2. Da confermare altresì è
l’altra ordinanza emessa in camera di consiglio nella stessa
data del 29 giugno, con la quale
sono state ammesse a partecipare al dibattimento le
società istanti Bologna, Brescia,
Lecce, Treviso e Messina Peloro, cui si è aggiunta la
società Arezzo successivamente
ammessa dal Collegio in data
3 luglio. Non sono infatti emersi
nel corso del dibattimento elementi, alla cui
stregua poter dubitare in ordine
all’<interesse indiretto> di esse ai sensi degli artt.
29, comma 3, e 37, comma 4,
C.G.S..
3. Passando all’esame del merito,
va preliminarmente ribadita l’adesione, dichiarata
nella motivazione dell’ordinanza
del 29 giugno, al
costante
70
–
orientamento di questa
Commissione circa la utilizzabilità nei procedimenti per
illecito sportivo, delle
trascrizioni delle intercettazioni telefoniche ricadenti fra gli
atti del procedimento penale
acquisiti ai sensi dell’art. 2, comma 3, legge 13 dicembre
1989, n. 401 (v., ex pluribus e
da ultimo, C.U. n. 6/C 2005-2006). Nessuno degli
argomenti svolti in proposito dai
pochi difensori che nel corso della discussione
dibattimentale hanno insistito
sulla relativa eccezione, infatti, appare convincente
per indurre all’abbandono di
detto orientamento: in particolare, né quello basato
sull’art. 15 della nostra
Costituzione, né quello che, attraverso la sentenza 29 marzo
2005 della Corte europea dei
diritti dell’uomo, fa riferimento all’art. 8 della
Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali. In proposito sembra
sufficiente osservare quanto segue.
3.1 Lo stesso art. 15 Cost., dopo
aver sancito nel primo comma che sono inviolabili
la libertà e la segretezza di ogni
<forma di comunicazione>, prevede nel capoverso la
possibilità della loro
limitazione purché <per atto motivato dell’autorità giudiziaria
con le garanzie stabilite dalla
legge>. E la normativa codicistica penale che
vige nella materiade qua, è stata
ritenuta costituzionalmente
legittima in quanto diretta al
concreto soddisfacimento di un interesse pubblico
primario costituzionalmente
rilevante (v. Corte Cost. n. 34 del
1973, n. 223 del 1987 e n. 346
del 1991). Interesse, che ricorre con riguardo alla
repressione di reati (v. Corte
Costituzionale n. 366 del 1991 cit. e n 63 del 1994),
in relazione alla quale sono
state operate le intercettazioni nei processi i cui atti
risultano acquisiti al presente
procedimento, istituzionalmente
volto a salvaguardare, nel campo
dello sport, <quel valore fondamentale
che è la
71
–
correttezza nello svolgimento
delle competizioni agonistiche> (A.C. 909, X
Legislatura), di certo anch’esso
costituzionalmente rilevante al fine di giustificare
le limitazioni, contemplate nell’art.
15, cpv., Cost., derivanti dall’utilizzo – ove
ritenuto necessario- delle
menzionate intercettazioni.
3.2 Quanto poi all’art. 8
C.E.D.U., è appena il caso di osservare che nella stessa
norma è fatto salvo il caso che
l’invadenza della sfera privata della persona attraverso le
intercettazioni, <sia prevista
dalla legge e costituisca una misura che, in una società
democratica…sia necessaria alla
sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza,…alla
difesa dell’ordine e alla
prevenzione dei reati>: quadro, questo, in cui perfettamente si
inserisce il già richiamato art.
2, terzo comma, legge n. 401 del 1989. Né rileva in
contrario il già menzionato
riferimento, contenuto nella memoria di Dondarini, alla
sentenza 29 marzo 2005 della
Corte
di Strasburgo. Questa, infatti,
ha ben puntualizzato che le norme di diritto interno sono
idonee a giustificare
l’intercettazione delle conversazioni private degli individui da
parte della pubblica autorità per
uno dei fini previsti dall’art. 8 cit., purché venga loro
offerta la possibilità di
ottenere in sede giurisdizionale, anche
se non hanno partecipato al
procedimento in cui le intercettazioni sono state
autorizzate, la verifica dei
presupposti che legittimano l’ingerenza nella loro vita
privata. Possibilità, che nessuno
degli attuali deferiti ha affermato gli sia stata
negata in quella sede.
3.3. Ma detto e confermato quanto
sopra in linea generale, preme a questa
Commissione chiarire che, nella
specie, le acquisite trascrizioni
delle intercettazioni telefoniche
e ambientali, neppure vengono in
considerazione – a ben vedere –
quali prove in sé degli addebiti rivolti ai deferiti. A
parte infatti
72
–
qualche singolo caso, che potrà
trovare il suo puntuale esame nella sede
opportuna, nessuno degli
incolpati ha negato né l’esistenza, né la veridicità delle
conversazioni intercettate: tutti
essi avendo, invece, contestato l’interpretazione datane
dagli inquirenti ai fini del
deferimento. Ed anzi proprio loro hanno
pressantemente sollecitato questa
Commissione ad ascoltare con attenzione le
conversazioni stesse per
coglierne il reale significato attraverso i toni e le
cadenze usati dai protagonisti.
Superando dunque ogni eventuale
teorica perplessità residua in ordine al problema
generale come sopra risolto, si
può e si deve procedere al vaglio interpretativo
delle conversazioni suddette, che
questa Commissione ha con estrema cura
ascoltato e riascoltato più volte
proprio al fine di coglierne i significati rilevanti,
facendo attenzione, non solo alla
diversa personalità dei vari soggetti, ma anche, di
volta in volta, alle frasi vaghe,
incoerenti o a doppio senso, alla coloritura del
linguaggio, alle reticenze, alle
condizioni di tempo e di luogo. Cercando di pervenire
ad un equanime giudizio, che
comunque sarà basato esclusivamente su quei dati
probatori – emergenti così dalle
conversazioni considerate in sé come anche
dall’altro materiale a
disposizione, quali le relazioni dei servizi di O.C.P. dei
Carabinieri, le dichiarazioni
rese dai deferiti e da terzi in ogni sede, ecc. – che assumano
le caratteristiche di serietà,
precisione, univocità e concordanza necessarie per
assurgere nel complesso a valore
di piena prova. Senza avvalersi, quindi, degli
elementi che possano comunque
sollevare ragionevoli dubbi sui fatti o sulle
colpevolezze, di cui all’atto di
deferimento. In particolare, poi, la Commissione avrà
cura che l’iter del suo giudizio
rimanga totalmente immune dalla tentazione
paventata nelle difese di alcuni
deferiti, di
73
–
ricorso logico a teoremi. Teoremi
il cui uso è stato senza ragione rimproverato
alla Procura federale, poiché
nell’atto di deferimento non v’è cenno o sintomo
alcuno di essi, così come non v’è
traccia delle espressioni <sistema> e <cupola> spesso
ricorrenti nel contesto delle
difese medesime. Si parla ivi, invece,
semplicemente di <una rete
consolidata di rapporti, di natura non regolamentare, diretti
ad alterare i principi di
terzietà, imparzialità e indipendenza del settore arbitrale…
attraverso varie condotte, che
intervenivano in momenti e livelli differenti>. E
questa sembra, invero, l’idea
generale che suscita una prima attenta lettura di tutto
l’atto di deferimento, poderosa
quanto difficile ed encomiabile opera di
elaborazione sistematica del
vastissimo materiale istruttorio avuto presente dalla
Procura federale. Ma trattasi di
un’idea che – verificata poi alla stregua delle
risultanze successivamente emerse
dalla lunga attività
dibattimentale, e posta in
relazione alla massa degli atti allegati al processo –
finisce col precisarsi nel senso
che in realtà non un unico reticolo abbracciante tutti i
rapporti denunciati dalla Procura
federale esisteva, bensì tanti reticoli quante
erano le squadre del campionato
attualmente deferite, le quali si attivavano,
ciascuna nel proprio interesse,
al fine appunto di <alterare i principi
di terzietà, imparzialità e
indipendenza del settore arbitrale>. Sicché, in definitiva
si potrebbe dire che, non già un
sistema in cui siano inquadrabili tutti gli episodi
in parola, ma piuttosto
un’atmosfera inquinata, una insana temperie avvolgente il
campionato di serie A, era
venutasi a creare gradualmente: in cui agirono i vari
protagonisti, animati da istinti,
sentimenti e intenti non sempre comuni, tesi
com’erano ora al mero
protagonismo ora all’egemonia, personale o di gruppo, ma
talvolta spinti anche da pura e
semplice preoccupazione di difesa, reale o
74
–
putativa; comunque ben lontani,
tutti e sempre, da quello spirito di lealtà e
correttezza che deve stare a base
dello sport.
Da qui la necessità ravvisata da
questa Commissione di procedere partitamente
– seguendo, approssimativamente,
l’ordine risultante dall’atto di deferimento –
all’analisi delle posizioni delle
quattro squadre deferite e dei soggetti singoli
ruotanti intorno a ciascuna di
esse; onde accertare chi e in quale misura sia colpevole e
chi invece sia innocente.
Capitolo II
Incolpazione n. 1
1. La Procura federale ha
deferito alla CAF i signori Luciano Moggi,
tesserato della Juventus F.C.
S.p.A. con la qualifica di Amministratore e
Direttore Generale, Antonio
Giraudo, tesserato della Juventus F.C. S.p.a. con la
qualifica di Amministratore
Delegato, nonché Consigliere della F.I.G.C.,
Innocenzo Mazzini, Vice
Presidente della F.I.G.C., Paolo Bergamo, tesserato della
F.I.G.C. con la qualifica di
Commissario CAN A e B, Pierluigi Pairetto, tesserato
della F.I.G.C. con la qualifica
di Commissario CAN A e B, Tullio Lanese,
tesserato della F.I.G.C. con la
qualifica di Presidente dell’A.I.A. e Massimo De
Santis, tesserato della F.I G.C.
con la qualifica di arbitro CAN,
«per la violazione dell’art. 1,
comma 1, C.G.S. e la violazione dell’art. 6, commi
1 e 2, C.G.S. per avere posto in
essere, nelle rispettive qualità, ricoperte
all’epoca dei fatti, le condotte
come descritte nella parte motiva, in particolare nella
sezione III, consistite, fra
l’altro, nell’avere trattenuto i contatti, realizzati anche su
linee telefoniche riservate, e
partecipato agli incontri, con modalità non pubbliche,
sopra menzionati; condotte
contrarie ai principi di lealtà, probità
75
–
e correttezza e, al contempo,
dirette a procurare un vantaggio in classifica in
favore della società Juventus,
mediante il condizionamento del regolare
funzionamento del settore
arbitrale e la lesione dei principi di alterità, terzietà,
imparzialità ed indipendenza
tipici della funzione arbitrale. Con l’aggravante di cui al
comma 6 dell’art. 6 C.G.S., per
la pluralità di condotte poste in essere e per l’effettivo
conseguimento del vantaggio in
classifica».
2. Il capo di incolpazione come
sopra formulato suppone che la Procura federale
ritiene integrato l’illecito
sportivo di cui all’art. 6, n. 1, C.G.S. con il compimento di
atti diretti a procurare ad una
squadra un vantaggio in classifica, evidentemente
considerando come distinta
l’ipotesi contestata, rispetto alle altre previste nella stessa
norma, consistenti nel compimento
di atti diretti ad alterare
lo svolgimento o il risultato di
una gara.
L’impostazione giuridica deve
ritenersi corretta perché l’art. 6, c. 1, C.G.S. prevede tre
ipotesi di illecito consistenti:
a) nel compimento di atti diretti
ad alterare lo svolgimento di una gara;
b) nel compimento di atti diretti
ad alterare il risultato di una gara;
c) nel compimento di atti diretti
ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica.
Tali ipotesi sono distinte, sia
perché così sono prospettate nella norma, sia perché è
concettualmente ammissibile
l’assicurazione di un vantaggio in classifica che
prescinda dall’alterazione dello
svolgimento o del risultato di una singola gara.
Infatti, se di certo, la
posizione in classifica di ciascuna squadra è la risultante
aritmetica della somma dei punti
conseguiti sul campo, è anche vero
76
–
che la classifica nel suo
complesso può essere influenzata da condizionamenti,
che, a prescindere dal risultato
delle singole gare, tuttavia finiscono per
determinare il prevalere di una
squadra rispetto alle altre.
La Procura federale ipotizza che
i dirigenti della Juventus e le altre persone
indicate nel capo di incolpazione
abbiano posto in essere condotte dirette a
procurare a tale squadra un
vantaggio in classifica ed abbiano poi ottenuto il
risultato sperato, con
riferimento al campionato 2004/2005, per effetto del
«condizionamento del regolare
funzionamento del settore arbitrale e
la lesione dei principi di
alterità, terzietà, imparzialità ed indipendenza tipici della
funzione arbitrale», .
Sotto il profilo giuridico,
l’impostazione appare corretta e da condividere.
Gli arbitri sono per loro
funzione i «giudici» della gara e in quanto tali
devono garantire una direzione
imparziale e sopratutto
autonoma e indipendente, che
tenga conto soltanto di ciò che avviene sul
campo; altrettanta autonomia e
imparzialità deve essere garantita a tutti i soggetti che
fanno parte,
a qualsiasi titolo, del settore
arbitrale: primi tra questi coloro che hanno la
direzione del settore e che
nell’ambito di esso svolgono il ruolo di designatori, data la
rilevanza, a volte determinante,
che tale funzione ha.
La Procura federale, con
riferimento all’addebito contestato alle persone indicate nel
capo di incolpazione in esame, ha
individuato talune condotte, costituenti di per sé
comportamenti contrari ai
principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto
comunque riferibile all’attività
sportiva (art.1, c.1, C.G.S.), ed ha ritenuto che
l’insieme di tali condotte sia
stato idoneo a realizzare
il condizionamento del regolare
funzionamento del settore arbitrale a vantaggio
77
–
della Juventus, e quindi sia
stato violato l’art. 6, c. 1 C.G.S., integrando la
pluralità delle condotte
l’attività diretta a procurare alla Juventus un vantaggio
in classifica.
La stessa Procura, nella
valutazione delle condotte accertate nel corso delle
indagini, ha considerato che
nell’ordinamento sportivo non può assumere rilievo un
illecito di tipo associativo,
dovendosi valutare le condotte di ogni singolo incolpato
con riferimento all’illecito
contestato.
Anche tale impostazione è da
condividere, perché il C.G.S. non contiene alcuna
norma che preveda come
fattispecie punibile l’associazione di più persone al fine
di commettere un indeterminato
numero di illeciti.
La Commissione valuterà quindi il
materiale probatorio, relativo ai singoli deferiti, per
accertare se siano state poste in
essere condotte soggettivamente ed oggettivamente
dirette a fare conseguire alla
Juventus un vantaggio in classifica
e da chi siano state poste in
essere queste condotte.
3. Moggi e Girando – La posizione
di questi due soggetti va esaminata
congiuntamente perché, pur
essendo indubbio che essi, a volte, hanno agito
separatamente, è provato che,
altre volte, hanno insieme posto in essere gli atti che la
Procura ritiene rilevanti ai fini
dell’incolpazione, ed inoltre che ciascuno
di essi era consapevole e
consenziente all’attività dell’altro, cosa peraltro del tutto
comprensibile, atteso che
entrambi agivano nell’interesse della medesima squadra (è
sufficiente in proposito il
riferimento alle telefonate del 6 febbraio
2005 prog. 31466 tra Moggi e
Giraudo; dell’8 febbraio 2005 prog. 31956, tra
Moggi e Giraudo).
78
–
La Commissione osserva che i
fatti accertati e le conversazioni
intervenute tra i vari incolpati
non possono essere presi in considerazione
atomisticamente, come fa la
difesa di Giraudo, ma devono essere valutati nel loro
complesso e nella loro
correlazione; è appena il caso, infatti, di precisare che si deve,
in questa sede accertare se la
pluralità di condotte poste in essere dai signori Moggi
e Giraudo, anche se singolarmente
costituenti soltanto violazione dei principi di
cui all’art. 1, c. 1, C.G.S.,
abbiano determinato quella situazione di condizionamento
del settore arbitrale che
costituisce l’atto diretto
al conseguimento del vantaggio in
classifica.
Nella valutazione del materiale
probatorio la Commissione si limiterà ad indicare
quegli elementi di sicura
valenza, che non si prestano ad interpretazioni equivoche,
perché già solo dall’analisi di
taluni fatti incontrovertibili emerge a chiare lettere ciò
che era nella opinione di tutti
coloro che gravitavano nel mondo del calcio, e cioè
il condizionamento del settore
arbitrale da parte della dirigenza della Juventus.
Vi sono elementi, infatti, per
ritenere che in occasione del campionato
2004/2005, del quale soltanto ci
si deve occupare, la Juventus giocò due distinti
campionati. Uno sul campo di
gioco ad opera dei suoi giocatori ed un altro fuori dal
campo ad opera dei dirigenti
Moggi e Giraudo.
Una prova in tal senso emerge nel
modo più evidente dalla telefonata intercorsa tra
Moggi e Giraudo il 6 febbraio
2005 (prog. 31466), nella quale i due fanno bene
intendere che con riferimento al
campionato gli ambienti che vanno curati sono due:
quello relativo alla squadra
(allenatore e giocatori), e
79
–
quello che essi definiscono
esterno, identificabile, come appare dal contenuto
della conversazione, nel mondo
arbitrale.
Questa possibilità di intervento
di Moggi e Giraudo sul mondo arbitrale emerge a
chiare lettere dal numerosi
elementi e da prove dirette.
Il primo elemento che balza
subito agli occhi è che i due dirigenti avevano uno stretto
rapporto con i due designatori
arbitrali: rapporto manifestato dai ripetuti incontri,
anche conviviali, e dalla
frequenza delle telefonate tra loro intercorse.
Questo fatto, che potrebbe
apparire insignificante – e tale lo ha definito la difesa, la
quale non ha però tenuto conto
del contenuto delle conversazioni telefoniche
antecedenti e successive agli
incontri, le quali rivelano che in occasione degli
stessi si parlava di gestione del
settore arbitrale e di assetti di potere – ha invece
rilievo, ove si consideri che
quando altri soggetti (v. Andrea
e Diego Della Valle, della cui
posizione si parlerà più avanti) sono intervenuti sul
settore arbitrale hanno dovuto
farlo passando anche attraverso il filtro di Moggi e
Giraudo (v. telefonate: 26 aprile
2005 prog. 11150 tra Mazzini e Giraudo; 18
maggio 2005 prog. 2902 tra Moggi
e Diego Della Valle; 23 maggio
2005 prog. 3679 tra Moggi e Diego
e Andrea Della Valle).
Lo stretto rapporto dei due
dirigenti della Juventus con i designatori era, inoltre,
caratterizzato da elementi idonei
a far ritenere, come sopra anticipato, che lo stesso
non fosse dovuto a semplice
amicizia.
È stato accertato che Moggi fornì
a Bergamo un telefonino da utilizzare su una utenza
non identificabile (la fornitura
da parte diMoggi a Pairetto di un telefonino con le
medesime caratteristiche non è
sicuramente provata, mentre è
80
–
certo che questi disponeva di una
linea riservata, con la quale comunicava con
Moggi e Bergamo). Bergamo ha
ammesso la circostanza (così come ha
ammesso che il telefonino veniva
ricaricato a cura e spese di Moggi) ma non ha saputo
dare di essa alcuna
giustificazione convincente o appena apprezzabile.
Ora, se potrebbe anche essere
ipotizzabile che Pairetto e Bergamo avessero una
lecita necessità di comunicare
tra loro, tale ipotesi non appare sostenibile nei
rapporti tra Moggi e i
designatori. Se le comunicazioni tra loro vi sono state ( la
circostanza è pacifica) e se lo
stesso Moggi si è dato carico di fornire (almeno a
Bergamo) il telefonino ed ha
provveduto a ricaricarlo a sue spese, è consentito
dedurne che l’oggetto delle
conversazioni (non essendo state prospettate altre ipotesi
plausibili da parte degli
incolpati) non dovesse essere del tutto lecito.
È bene chiarire che quando si
parla dei rapporto tra Moggi e Giraudo da
un lato, e Pairetto e Bergamo
dall’altro, non si intende affermare che questi ultimi
due rappresentassero un unico
centro di interessi, come invece si può agevolmente
affermare per i due
rappresentanti della Juventus. V’è negli atti del procedimento –
indicati dalla Procura federale –
una serie di elementi che induce a ritenere che tra
Pairetto e Bergamo, sicuramente a
partire della fine del
2004, si cominciò a delineare una
divergenza di posizioni, derivante dal fatto che si
prospettava a partire della
stagione 2005-2006 l’introduzione del designatore
unico, cosicché ciascuno di essi
aveva iniziato a muoversi in modo indipendente,
anche nel rapporto con gli
arbitri, per assicurarsi una futura collocazione. Tale
fatto aveva preoccupato Moggi e
Giraudo, anche se non aveva portato alla
cessazione dei rapporti con il
Pairetto (v. gli elementi che
81
–
possono trarsi dalla telefonata
del 9 febbraio 2005 prog. 123 tra Bergamo e
Moggi, nel punto in cui il primo
dice al secondo che, essendo in movimento la
situazione della federazione,
della lega e dell’A.I.A., anche, con riferimento a
quest’ultima, in occasione della
probabile nomina di un designatore unico,
occorreva dare all’esterno
l’impressione di una CAN che funzionasse, ed
aggiunge: «quindi GIGI
[Pairetto], bisogna che si allinei con il lavoro che si deve
fare insieme»).
Gli effetti di tale situazione
saranno valutati successivamente, allorquando
si esaminerà la posizione di
Pairetto.
Il rapporto tra i due
rappresentanti della Juventus e i due designatori è caratterizzato
poi da un elemento, sicuramente
deprecabile qual è quello relativo al
conseguimento di utilità
economiche da parte dei due designatori, consistenti in
regali (v. telefonata del 2
dicembre 2004 prog. 5542 tra Moggi e
la moglie), anche se di essi non
è possibile verificare l’entità, e nell’ottenimento
di sconti di notevole importo per
l’acquisto di autovetture del gruppo FIAT, per quanto
riguarda Pairetto. (v. fascicolo
4 vol. 5: Allegato all’avviso di conclusione
delle indagini preliminari della
Procura di Napoli: Allegato 4, atti e documenti
Carabinieri Comando Provinciale
di Roma 6 giugno 2006
[Procedimento penale nr.
43915/02] dal quale risulta che: nella stagione
2004/2005 la Juventus ha
richiesto alla Fiat Auto di effettuare uno sconto pari al
50% per l’acquisto di una Lancia
Musa ad una signora legata a Pairetto; nella
stagione 2004/2005 la Juventus ha
richiesto alla Fiat Auto di effettuare uno sconto
pari al 50% per l’acquisto di una
Lancia Thesis al titolare di una società, cui risulta
legato Pairetto; nella stagione
2005/2006 la Juventus ha richiesto alla
82
–
Fiat Auto di effettuare uno
sconto pari al 23% per l’acquisto di 2 Fiat Croma,
alla società di cui sopra).
Il rapporto preferenziale tra i
dirigenti della Juventus e i designatori è alla base
dell’opera di condizionamento da
essi posta in essere.
La Commissione ritiene di dovere
sin da ora escludere che sia da attribuire rilevanza alla
circostanza, sulla quale tanto si
è discusso in questo procedimento
e che ha formato oggetto di
specifica indagine della Procura della Repubblica di Torino,
relativa alla alterazione del
procedimento di sorteggio arbitrale. Al riguardo,
infatti, affiorano ragionevoli
dubbi, in presenza dei quali non può parlarsi di prove
sicuramente affidabili.
Pienamente provati, invece, sono
da ritenere altri modi in cui l’opera di
condizionamento veniva attuata.
Il primo è quello della
interferenza di Moggi nella fase di predisposizione delle griglie
e, dopo il sorteggio
dell’arbitro, nella fase di designazione degli assistenti. In
proposito è da rilevare che la
scelta degli assistenti è riservata ai poteri discrezionali
del designatore e la scelta deve
essere frutto di una sua autonoma decisione che
deve scaturire da motivi tecnici
o anche da ragioni di opportunità, ma ovviamente
mai dalla previsione che un
assistente possa
«aiutare» una delle due squadre
in campo.
L’interferenza dei dirigenti
della Juventus in questa fase delicata, è indotta non solo
dalla esigenza di assicurarsi un
arbitraggio favorevole in relazione alla gara della
propria squadra, ma anche da
quella di impedire che le squadre concorrenti
potessero usufruire di arbitraggi
ad esse favorevoli.
83
–
Tale situazione è bene illuminata
dalla conversazione telefonica svoltasi
tra Bergamo e Moggi il 9 febbraio
2005 prog. 123, quindi prima della data dei
sorteggi per le gare da
effettuarsi il 12 (anticipo di Inter-Roma e Lazio-
Atalanta) ed il 13 febbraio 2005,
gara Juventus-Udinese.
La conversazione inizia così:
Moggi: <Pronto ?> – Bergamo: <Ehm … sono al
numero di casa> – Moggi:
<Ehm … Uhm …> – Bergamo: <Vai, tanto qui son sicuro!
Non ti preoccupare>.
Questa introduzione dimostra,
indirettamente, quanto si è già affermato in precedenza,
cioè che Bergamo e Moggi erano
soliti parlare su linee riservate quando affrontavano
determinati argomenti.
La conversazione prosegue e, ad
un certo punto, i due parlano della
composizione delle griglie. Dal
contenuto del colloquio appare chiaro che esso non si
limita al mero confronto delle
liste della prima griglia dai due autonomamente
compilata, poiché la
conversazione si sviluppa, nello stesso tempo, sulla opportunità
o meno di formare la griglia con
quattro o cinque gare
e sulla individuazione della
eventuale quinta gara da inserire nella griglia
(Livorno-Sampdoria o
Siena-Messina).
Già questo primo fatto, cioè che
il dirigente di una società interferisca nel lavoro di
formazione della griglia, è
lesivo della indipendenza ed autonomia della funzione
arbitrale, fin dalla sua fase
genetica.
La conversazione si inoltra poi
nella individuazione dei nomi degli arbitri
da inserire nella griglia ed
emerge non solo che Moggi è in condizione di fare entrare
nella lista il nome di un arbitro
(Paparesta) che il designatore non aveva pensato di
dover indicare, ma anche che egli
è a conoscenza dei movimenti
dell’arbitro stesso, che invece
Bergamo ignora. La funzione attiva svolta da
Moggi nell’opera di formazione
della griglia è inoltre dimostrata dal fatto che, prima
di inserirvi il nome dell’arbitro
Rodomonti, Bergamo cerca il consenso di Moggi.
La stessa interferenza è provata
anche con riferimento alla designazione degli
assistenti, come si desume dalla
conversazione telefonica prog. 523, sempre del 9
febbraio 2005, ma in ora
successiva a quelle sopra indicata, intervenuta tra F. e
Bergamo. La conversazione, nella
parte che qui rileva è del seguente tenore:
Bergamo: <Ho detto [a Moggi]:
chi vuoi assistenti domenica ? [gara Juventus-
Udinese]; dice: voglio Ambrosini
e Foschetti; ho detto: no, ti mando Ricci e
Gemignani …. [ride] … insomma
sai, se non è zuppa è pan bagnato, però, tanto per
non dirgli quello che vuole lui
…>. F.: <Certo, no, no, ma Ricci è suo, Gemignani va
bene, quindi …>. Bergamo:
<E va bè, ma tanto per dirgli … e
… o … ma senti …>. F.:
<Ma hai fatto bene Paolo è, è così …> Bergamo: <Nun posso,
mettermi a fa il Pierino …>.
F.: <Ma t’ha richiamato lui o l’hai chiamato
tu ?>. Bergamo: <No, ho
chiamato io …>. F.: <Hai fatto bene, corteggialo adesso
e … fa una telefonata in più,
guarda fanne una di meno a me, che ti risento fra 20
giorni>.
Per la partita Juventus-Udinese
verranno poi designati gli assistenti
Gemignani e Foschetti.
La telefonata appena trascritta è
illuminante perché dimostra:
– che vi è una interferenza di
Moggi nella scelta degli assistenti, che si manifesta
con una esplicita indicazione di
quelli da lui desiderati;
– che la scelta degli assistenti
non era frutto di un’autonoma scelta del
designatore, ma era invece
condizionata dalla richiesta di una delle squadre in
competizione (e non è necessario
attardarsi sulla rilevanza delle decisione degli
assistenti);
– che c’è una soggezione di
Bergamo nei confronti di Moggi; il primo, infatti, pur
cercando di manifestare
formalmente una propria autonomia, alla fine comunque
finisce per accontentare il
Moggi, tanto che, non avendo potuto designare Ricci,
mantiene la designazione di
Gemignani (che comunque rientra nell’alternativa <se non
è zuppa è pan bagnato>, ma gli
affianca Foschetti che era uno dei due assistenti
originariamente chiesti da Moggi.
La Commissione ritiene
ragionevole presumere che l’episodio sopra descritto,
riferibile alla partita
Juventus-Udinese del 13 febbraio 2005 (oggetto
di un successivo capo di
incolpazione), non sia isolato; la naturalezza con la quale si
svolge il colloquio tra Bergamo e
Moggi, il fatto che sia stato il primo a chiamare il
secondo, l’ora notturna in cui è
avvenuta la chiamata, ed il successivo colloquio
di Bergamo con la F., dal quale
si rileva che la trattativa sulle designazioni, fa parte di
una consuetudine, nota anche a
quest’ultima tanto
da non meravigliarla, sono tutti
elementi che consentono di affermare con
tranquillità che la condotta del
Moggi, resa manifesta dalle intercettazioni, si
inserisce in una abitualità della
condotta (v. anche la partita Juventus – Lazio del 5
dicembre 2004, di cui al capo 7
di incolpazione).
Altro elemento idoneo ad
integrare la condotta indicata nel capo di incolpazione
è da ravvisare nel comportamento
tenuto dai due dirigenti della
Juventus con riferimento al
trattamento da riservare agli arbitri che si fossero
manifestati ostili alla loro
squadra.
Tale comportamento si sviluppa in
due modi distinti. Uno si concreta nel minacciare
di far applicare sanzioni agi
arbitri o nel richiederle direttamente al designatore.
L’altro si concreta nel controllo
di alcuni giornalisti al fine di tutelare la posizione
degli arbitri ritenuti amici e,
invece, di attaccare quella dei
«non allineati».
In proposito è da rilevare che
per un arbitro l’essere costretto a saltare, per fini
sanzionatori, una o più gare o
essere destinato ad arbitrare una gara della categoria
inferiore è circostanza non di
poco conto; le conseguenze sono, infatti, nell’immediato,
la perdita o la riduzione degli
emolumenti che ammontano a cifre rilevanti, e, in
prospettiva, il danno
all’immagine idoneo a pregiudicare lo sviluppo della carriera.
Quale sia l’atteggiamento dei
dirigenti della Juventus è dimostrato da un brano della
conversazione già citata (prog.
123), che, svoltasi nella convinzione
di Moggi e Bergamo di poter
parlare liberamente, è una delle più chiarificatrici dei
metodi usati.
A un certo punto, nel corso del
colloquio relativo alla definizione delle griglie,
Moggi, dopo che Bergamo manifesta
di avere avuto l’intenzione di punire
Tombolini tenendolo fermo per un
turno perché a suo giudizio aveva sbagliato, dice:
«Guarda, ora ti dico … può
darsi pure che io mi sbaglio, io pure c’ho della gente da
tené sotto, no? Se tu, per
esempio, non punisci Collina e Rosetti, gli altri sono tutti
autorizzati …»; e Bergamo
risponde: « … ma infatti io, Collina e Rosetti non ce li ho
mica messi, eh ?»
Questo brano di conversazione
dimostra innanzi tutto, ancora una volta, la
soggezione di Bergamo nei
confronti di Moggi. Dimostra in secondo luogo che
l’intenzione di punire non è
legata al fatto che l’arbitro abbia diretto male, ma è invece
conseguente, con riferimento a
Tombolini, alla mancata osservanza da parte di
costui dell’input datogli da
Bergamo in relazione alla gara Lazio- Brescia, di cui si
parlerà più avanti. Cosicché è
lecito ritenere che la richiesta di
«punire» Collina e Rosetti sia
legata non ad errori da costoro commessi, ma
piuttosto al fatto che essi non
erano considerati dai dirigenti della Juventus come
arbitri <amici>.
È stata anche provata la
sussistenza di minacce di interventi sanzionatori profferite
dai dirigenti della Juventus
direttamente nei confronti di un arbitro. La Commissione
si riferisce all’episodio avvenuto
dopo la partita Reggina- Juventus del 6
novembre 2004. Dell’episodio si
parlerà diffusamente allorquando
saranno trattati i capi di
incolpazione ad esso relativi. Qui va richiamato solo il
fatto che l’arbitro Paparesta non
solo omise di fare cenno dell’episodio nel referto
arbitrale, ma il giorno dopo
telefonò a Moggi per avere
un chiarimento. Questo
comportamento, come del resto ha spiegato lo stesso
Paparesta, nell’interrogatorio
reso il 13 maggio 2006 al Nucleo operativo del
Reparto Operativo del Comando
Provinciale dei Carabinieri di Roma, dimostra uno
stato di timore, almeno di questo
arbitro, nei confronti della dirigenza della Juventus,
percepita come capace di
pregiudicare la sua carriera. Non assume poi rilievo che in
effetti una punizione grave non
vi fu, ma quel che interessa è che
un arbitro, il quale aveva il
diritto di reclamare delle scuse da Moggi e da
Giraudo, tenne invece un
atteggiamento, che definire remissivo sarebbe del
tutto riduttivo. E che l’omessa
denuncia del grave episodio trovasse ragione non
soltanto nella pavidità di un
singolo soggetto, ma anche nella «intoccabilità» dei
dirigenti della Juventus, che
giustificava la sensazione della esistenza di una loro
possibilità di prevaricare il
mondo arbitrale, è dimostrato dal fatto che a tale
condotta si adeguarono tanto
Lanese quanto Ingargiola (v. per i particolari
di fatto la parte della
motivazione relativa al capo di incolpazione ad essi
relativo).
Tale opera di prevaricazione si è
manifestata pure attraverso un uso distorto dei
mezzi di comunicazione di massa,
mercé la compiacenza di ben individuati soggetti,
resisi disponibili nei confronti
delle sollecitazioni loro rivolte dai dirigenti della
Juventus, di minimizzare gli
errori degli arbitri dai quali aveva tratto giovamento
questa squadra o addirittura di
non parlarne, e di valorizzare invece gli errori che
avevano favorito la squadra
avversaria o in genere le squadre concorrenti.
I fatti sopra indicati sono
pienamente provati da concorrenti elementi, fra cui alcune
intercettazioni telefoniche, alle
quali la Commissione rinvia, data la non contestabilità
del significato del loro
contenuto nel senso sopra indicato (v.
in particolare le intercettazioni
15 novembre 2004 prog. 1616; 6 dicembre 2004 prog.
10159; 20 dicembre 2004 prog.
12819; 21 dicembre 2004 prog. 8846; 17 gennaio 2005
prog. 12547; 24 gennaio 2005
prog. 28723; 7 marzo 2005 prog.
1446).
Gli atti posti in essere da Moggi
e Giraudo, unitariamente considerati, integrano la
condotta addebitata nel capo di
incolpazione quale violazione dell’art. 6, c. 1,
C.G.S., norma, questa, che
configura un illecito a consumazione
anticipata, giacché la soglia di
punibilità viene arretrata al momento della
realizzazione di una qualsiasi
condotta diretta alla realizzazione di uno dei risultati
tipicamente indicati (nella
specie assicurazione di un vantaggio in classifica).
È stato provato che le condotte
accertate erano soggettivamente e
oggettivamente dirette a
interferire sulla terzietà della funzione arbitrale al fine
di ottenere un trattamento
preferenziale rispetto alle altre squadre e quindi, in
definitiva, ad assicurarsi un
vantaggio in classifica; e che, inoltre, avevano una
capacità causale adeguata per il
conseguimento del risultato sperato.
I fatti sopra evidenziati,
infatti, erano idonei a determinare una situazione
di disparità tra la Juventus e le
altre squadre, poiché, pur essendo provato che anche
alcuna di queste ha posto in
essere atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di
qualche gara, dal materiale
sottoposto all’esame della Commissione risulta che solo la
Juventus, nel corso del
campionato 2004/2005, ha esercitato quella influenza costante
e generalizzata sul settore
arbitrale, idonea a minarne la terzietà nei modi di cui si è
già detto.
Giraudo e Moggi devono essere,
quindi, dichiarati responsabili, con riferimento
al capo 1 della incolpazione,
dell’illecito di cui all’art, 6, c. 1, C.G.S., nel quale
sono assorbite le violazioni di
cui all’art. 1, c. 1, C.G.S., contestate in relazione alle
condotte da loro poste in essere
al fine di realizzare l’illecito di cui all’art. 6, c. 1
C.G.S.. Deve essere altresì
riconosciuta la sussistenza dell’aggravante di cui al
successivo c. 6, perché le
condotte stesse, tutte dirette al medesimo fine, hanno
effettivamente determinato una
situazione
di vantaggio della Juventus
rispetto alle altre squadre, che ha poi portato la
stessa alla vittoria nel
campionato.
4. Bergamo – Nessuna pronuncia
può essere emessa nei confronti di Bergamo per
essere venuta meno la
giurisdizione di questo Collegio nei suoi confronti (v. Capitolo
1 della motivazione). Tuttavia,
anche per i riflessi che ne derivano in ordine alla colpa
presunta della Juventus di cui al
secondo capo di incolpazione, deve essere
affermato che la condotta posta
in essere dal Bergamo, in perfetta sintonia con
quella di Moggi e Giraudo,
integra la realizzazione della fattispecie contestata,
sotto il profilo della violazione
dell’art.
6, c. 1, C.G.S., con l’aggravante
di cui all’art. 6, c. 6.
5. Mazzini, Pairetto, Lanese e De
Santis – La Commissione non ritiene che sia stata
raggiunta la prova della
responsabilità degli incolpati sopra indicati in ordine alla
violazione dell’art. 6, c. 1,
C.G.S..
Le condotte agli stessi
attribuite non possono essere valutate in questa sede
disciplinare nella prospettiva di
un quadro associativo, come del resto ha tenuto a
sottolineare la stessa Procura
federale; è, invece, necessario verificare
se le singole condotte poste in
essere dai soggetti incolpati siano state connotate dal fine
di arrecare un vantaggio in
classifica alla Juventus, e se fossero idonee, sotto il profilo
della efficienza causale, al
raggiungimento dello scopo.
La Commissione ritiene che non
risulti sicuramente provato nessuno dei due profili.
Dalle prove indicate dalla
Procura federale risulta che Mazzini, Pairetto, Lanese e De
Santis, perseguivano ciascuno
fini propri, non importa se leciti o meno, non essendo
consentito alla Commissione
esprimere giudizi su fatti che
non formano oggetto di
contestazione, soltanto talvolta coincidenti con quelli
della Juventus e quasi sempre in
contrasto tra loro. Nelle conversazioni si parla
di cordate di arbitri o di squadre
legate all’uno o all’altro designatore, di arbitri
<amici> o meno, ma non vi
sono elementi che consentano di affermare, con
certezza, che le condotte poste
in essere dai soggetti incolpati fossero
univocamente dirette, sotto il
profilo soggettivo e della efficienza causale, a
realizzare lo scopo di procurare
alla Juventus un vantaggio in classifica.
Se fosse stato provato che
Pairetto, per effetto dei condizionamenti subiti, aveva
provveduto ad alterare i
risultati dei sorteggi al fine di procurare un vantaggio alla
Juventus, si sarebbe potuto
affermare che egli aveva realizzato la condotta punita
dall’art. 6, c. 1, C.G.S.. Ma come già
anticipato questa prova non è stata raggiunta.
Lo stesso deve dirsi per gli
altri, perché i comportamenti specifici loro addebitati,
alcuni dei quali formano oggetto
di differenti capi di incolpazione, non sono idonei a
rendere identificabile un intento
univoco in ordine allo scopo indicato nel capo di
incolpazione (procurare un
vantaggio alla Juventus).
La Procura federale nell’atto di
deferimento assume che in talune delle condotte
attribuite agli incolpati è da
ravvisare la violazione dell’art. 1, c. 1, C.G.S..
In proposito la Commissione
rileva che talune delle condotte ascritte agli incolpati a
titolo di violazione dell’art. 1,
c. 1, C.G.S., formano oggetto di altre incolpazioni e
quindi saranno valutate nella
sede propria.
Per quanto concerne
particolarmente Mazzini e De
Santis, la
Commissione rileva che la
condotte residue, oggetto del capo che si sta
92
–
esaminando, o hanno carattere di
genericità o si basano su elementi che, in
mancanza di riscontri certi,
appaiono inidonee a sostenere un giudizio di
colpevolezza.
Per quanto concerne, invece, Pairetto
e Lanese (Bergamo come detto non
è più soggetto alla giurisdizione
della Commissione) residuano specifiche
condotte sicuramente inquadrabili
nella previsione dell’art. 1, c. 1, C.G.S..
L’incontro di esponenti del mondo
arbitrale (Lanese, Pairetto, Bergamo) con dirigenti
di una squadra di calcio (Moggi e
Giraudo), avvenuti, secondo quanto sostenuto da
alcuni incolpati, al solo fine di
parlare di problemi relativi all’assetto della categoria,
in previsione delle modifiche
alla struttura del settore, e involgente inoltre le
posizione che nel nuovo assetto
avrebbero acquistato i soggetti interessati, è
sicuramente comportamento
censurabile sotto
il profilo della correttezza,
perché l’unico interesse che può muovere un
dirigente di una squadra a
partecipare ad un incontro avente un tale oggetto è quello
di assicurarsi una strutturazione
del settore che in prospettiva gli sia favorevole,
mentre crea per gli appartenenti
al settore arbitrale le premesse per
un futuro debito di riconoscenza.
Per quanto riguarda Pairetto e
Lanese è inoltre condotta censurabile, sotto
il profilo della violazione dei
principi di correttezza e di probità, quella di avere chiesto
ed ottenuto consistenti sconti,
per sé o altri, per l’acquisto di autoveicoli del gruppo
FIAT (fatti pacifici).
Pairetto e Lanese devono essere
quindi dichiarati responsabili della violazione
dell’art. 1, c.1, C.G.S..
93
–
Mazzini e De Santis devono
essere, invece, prosciolti dalla detta
incolpazione. Incolpazione n. 2
1. La Procura federale ha
deferito la Juventus F.C. S.p.a. per
responsabilità diretta e
presunta, ai sensi degli artt. 6, 9, c. 3, 2, c. 4, C.G.S. per quanto
ascritto nel capo che precede ai
suoi dirigenti con legale rappresentanza
e agli altri soggetti non
tesserati per la predetta società. Con la aggravante di cui
al c. 6 dell’art. 6, C.G.S. per
la pluralità delle condotte poste in essere e per
l’effettivo conseguimento del
vantaggio in classifica.
2. Sussiste la responsabilità
diretta della Juventus in relazione alla violazione
dell’art. 6, c. 1, con
l’aggravante di cui al c. 6, di cui sono stati ritenuti
responsabili i suoi dirigenti.
La responsabilità è diretta
perché Giraudo era pacificamente, all’epoca dei fatti il
rappresentante legale della
società.
La responsabilità diretta
sussiste anche in relazione ai comportamenti di
Moggi, stante le risultanze di
cui al foglio di censimento relativo al campionato
2004/2005, nel quale il predetto
è indicato quale amministratore e direttore
generale e risulta autorizzato ad
assumere obbligazioni in nome e per conto della
società ed a rappresentare
quest’ultima secondo quanto previsto dall’art. 3 punto 4 del
Regolamento della Lega Nazionale
Professionisti.
È esclusa la responsabilità
presunta poiché gli incolpati estranei alla società sono
stati prosciolti.
Incolpazioni nn. 3-4-5-6
94
–
1. Per ciò che concerne la gara
Reggina – Juventus del 6 novembre 2004,
il Procuratore federale ha
deferito alla CAF:
– Luciano Moggi e Antonio
Giraudo, all’epoca dei fatti Amministratore e Direttore
Generale della Juventus F.C.
S.p.a., il primo, Amministratore Delegato della
Juventus F.C. S.p.a. e
Consigliere federale, il secondo, per la violazione dei principi
di lealtà, probità e correttezza
di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S., per avere tenuto, al
termine della gara, una condotta
aggressiva e intimidatoria nei confronti della terna
arbitrale;
– la società Juventus F.C.
S.p.a., per responsabilità diretta ai sensi dell’art.
2, comma 4, C.G.S., in ordine
agli addebiti contestati ai suoi dirigenti al capo che
precede;
– Gianluca Paparesta e Pietro
Ingargiola, rispettivamente tesserato F.I.G.C.
in qualità di arbitro effettivo
CAN A e B, e tesserato F.I.G.C. in qualità di
osservatore CAN A e B, per la
violazione dei principi di lealtà, probità e
correttezza di cui all’art. 1,
comma 1, C.G.S. per avere omesso la segnalazione della
condotta sopra descritta negli
atti ufficiali di gara, omettendo, comunque,
di assolvere ad un obbligo di
rapporto derivante dalle rispettive funzioni;
– Tullio Lanese, tesserato
F.I.G.C. in qualità di Presidente dell’A.I.A., per
la violazione dei principi di
lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma
1, C.G.S. per avere avallato e
consigliato il suddetto comportamento omissivo posto in
essere dall’Ingargiola.
2. Secondo la prospettazione
della Procura federale, al termine della gara Reggina –
Juventus si verificò un fatto di
straordinaria gravità sotto il profilo disciplinare,
provato nella sequenza
cronologica dal contenuto dei contatti
95
–
telefonici verificatisi, dopo la
gara, fra Moggi, Lanese e Giraudo, da una parte, e
fra Lanese e Ingargiola,
dall’altra.
Tale episodio evidenzierebbe,
secondo il Procuratore federale, una grave condotta
consistita nella omessa
indicazione dell’accaduto nel rapporto ufficiale
da parte dell’arbitro, con
l’avallo, nell’immediatezza, dell’osservatore arbitrale
Ingargiola e, successivamente, di
Lanese, il quale discorre telefonicamente
dell’occorso, dapprima con
Ingargiola, invitandolo a non intromettersi nella
questione, e successivamente con
Luciano Moggi, riferendogli di essere a
conoscenza del fatto e
tranquillizzandolo in ordine alla mancata segnalazione
dell’accaduto negli atti
ufficiali.
3. I fatti, così come descritti
nell’informativa del 19 aprile 2005 dei Carabinieri
del Reparto Operativo del Comando
Provinciale di Roma (acquisita agli atti), non
contestati dai soggetti deferiti,
ed anzi confermati da Paparesta e dagli assistenti
arbitrali Copelli e Di Mauro, con
dichiarazioni concordanti rese nel corso
dell’audizione presso il Nucleo
Operativo dei C.C. di Roma, sono consistiti
nell’ingresso nello spogliatoio
arbitrale, al termine della gara Reggina
– Juventus, da parte di Moggi e
di Giraudo. Il primo, in particolare, alla
presenza dell’arbitro, degli
assistenti, del quarto ufficiale e dell’osservatore
arbitrale Ingargiola, ha assunto
un atteggiamento minaccioso, per tono e
gestualità, nei confronti, tanto
dell’assistente Copelli, quanto del collega Di Mauro
e dell’arbitro Paparesta, mentre
Giraudo si rivolgeva con fare irriguardoso
verso quest’ultimo.
La circostanza trova ulteriore
conferma nei colloqui telefonici intercorsi, dopo la
conclusione della gara, tra
Ingargiola e Lanese (conversazione delle ore
96
–
22,57 prog. 907, cui fa seguito
quella delle 23,23 prog. 948), nel corso dei quali
il primo riferisce al suo
interlocutore dei fatti suddetti, con tono di incredulità che non
lascia àdito ad alcun dubbio
circa la genuinità della dichiarazione.
Nello stesso ambito temporale,
Moggi riferisce della propria condotta a terzi (prog.
137 dello ore 23,20 e prog. 140
delle ore 23,34), ritornando sull’argomento
alcuni giorni dopo, nel corso di
una conversazione telefonica con Lanese, nella quale
quest’ultimo conferma di essere
già a conoscenza degli accadimenti, per averglieli
riferiti Ingargiola (prog. 2575
del 10 ottobre – rectius novembre – 2004),
rassicurando l’interlocutore di
aver debitamente istruito quest’ultimo di non riferire
nulla dell’accaduto a
chicchessia.
Ad avviso di questa Commissione
le condotte tenute dai soggetti deferiti, provate nella
loro materialità, assumono
rilevanza disciplinare sotto diversi profili e con differenti
gradi di gravità.
Da un primo punto di vista, il
comportamento di Moggi e di Giraudo costituisce
indubbia violazione dell’obbligo
di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma
1, C.G.S., risultando già di per
sé censurabile il fatto che i dirigenti di una società
si introducano al termine della
gara negli spogliatoi degli ufficiali di gara; nel caso
di specie, la violazione è
ovviamente aggravata dal comportamento minaccioso ed
oltraggioso nei confronti degli
ufficiali stessi, che i dirigenti stessi hanno tenuto.
Dall’affermazione della
responsabilità dei suoi dirigenti discende la responsabilità
diretta per tali condotte della
società Juventus, ai sensi dell’art. 2, comma 4, C.G.S..
Parimenti, deve affermarsi la
violazione del suddetto obbligo da parte dell’arbitro
Paparesta, anche in
considerazione della funzione dal lui al
97
–
momento ricoperta, per non avere
riferito nei suoi atti ufficiali di gara degli
accadimenti che lo hanno
direttamente riguardato.
Quanto ad Ingargiola, ritiene
questa Commissione che egli sia incorso in
responsabilità disciplinare
perché, avendo comunque avuto percezione della gravità
dei fatti ai quali aveva
assistito all’interno dello spogliatoio arbitrale ed essendosi
anche reso conto della necessità
di informarne gli organismi federali,
in ossequio al generalissimo
obbligo di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S., ha poi accolto
l’invito ad astenersi dal farlo
formulatogli da Lanese, con ciò violando
da parte sua detto obbligo.
Lanese, da parte sua, ha posto in
essere una condotta antidoverosa ben più grave dal
punto di vista disciplinare,
tenuto conto anche del suo ruolo istituzionale, in
quanto dapprima ha suggerito in
termini perentori ad Ingargiola
di non riferire le circostanza
descrittegli, e poi ha a sua volta omesso di
informarne gli organi di
giustizia sportiva, con un comportamento che, alla luce del
contenuto del colloquio
telefonico successivamente intercorso con Moggi, appare
univocamente finalizzato ad
assicurare a quest’ultimo impunità per quanto fatto.
Va quindi affermata la sua
responsabilità per violazione dell’obbligo di cui
all’art. 1, comma 1, C.G.S.
Incolpazioni nn. 7-8-9-10
1. La Procura federale ha
deferito Luciano Moggi, tesserato della Juventus
F.C. S.p.a. con la qualifica di
Amministratore e Direttore Generale per la
violazione degli artt. 6, comma
1, prima parte, C.G.S., per aver posto in essere atti
diretti ad alterare lo
svolgimento delle gare Juventus – Lazio del 5 dicembre
2004 e Bologna – Juventus del 12
dicembre 2004 come descritto nella parte
98
–
motiva; e dell’art. 1, comma 1,
C.G.S. in relazione alla gara Juventus – Udinese
del 13 febbraio 2005, per aver
posto in essere le condotte descritte nella parte motiva
relativa a tale ultima gara. Con
l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 6
C.G.S., per la pluralità di
condotte poste in essere. Ha inoltre deferito:
– Paolo Bergamo, tesserato
F.I.G.C. con la qualifica di Commissario CAN
A e B per violazione dell’art. 6,
comma 1, prima parte, C.G.S., per aver tentato
di alterare lo svolgimento della
gara Juventus – Udinese del 13 febbraio 2005, come
descritto nella parte motiva
relativa alla gara suddetta;
– Massimo De Santis, tesserato
F.I.G.C. con la qualifica di arbitro CAN, per
violazione dell’art. 6, comma 1,
prima parte, C.G.S., per aver aderito al disegno di
Moggi finalizzato all’alterazione
dello svolgimento della gara Bologna –
Juventus del 12 dicembre 2004,
attraverso il ricorso alle ammonizioni di
giocatori diffidati nella
precedente gara Fiorentina – Bologna del 5 dicembre 2004,
come descritto nella parte motiva
relativa alla gara suddetta;
– Juventus F.C. S.p.a. a titolo
di responsabilità diretta e presunta ai sensi degli artt. 6,
comma 1, 9, comma 3, e 2, comma
4, C.G.S., per quanto ascritto nei capi 7, 8 e 9 al
suo dirigente con legale
rappresentanza e agli altri soggetti non tesserati per la
predetta società. Con
l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 6 C.G.S., per la
pluralità di condotte poste in
essere.
2. Gara Juventus – Lazio del 5
dicembre 2004 – Nella parte motiva dell’atto di
deferimento la Procura assume, in
relazione alla gara in oggetto, che Moggi ha
interferito con la sua condotta
nella designazione degli assistenti
99
–
dell’arbitro, ponendo quindi in
essere atti diretti ad alterare lo svolgimento della
gara. La Procura fa particolare
riferimento ad un colloquio telefonico del 3
dicembre 2004, alle ore 11.53
(prog. 8771), dal quale si evince che Moggi
conosceva, prima della
comunicazione ufficiale il nome degli assistenti. Inoltre
la Procura federale, nella parte
della relazione dedicata al primo capo di
incolpazione (pag. 27), osserva
che la sera del 2 dicembre 2004 Moggi aveva
incontrato a cena Bergamo,
Pairetto e Giraudo, e poiché collega a questo
incontro la sopra ricordata
telefonata del 3 dicembre 2004 (prog. 8771), lascia
intendere, se pure non
esplicitamente, che la conoscenza dei nomi degli
assistenti da parte del Moggi,
anteriormente alla loro designazione ufficiale,
dipendeva da un precedente accordo.
La commissione ritiene che la
condotta ascritta al Moggi vada qualificata come
contraria ai principi di
correttezza e lealtà sportiva, come del resto altre volte ha
prospettato la Procura in questo
stesso procedimento (v. partita Juventus –
Udinese del 13 febbraio 2005, in
questo stesso capo di incolpazione
e partita Milan – Chievo del 20
aprile 2005, nel capo di incolpazione relativo a
Galliani, Meani e Mazzei); poiché
l’interferenza nelle designazione è una delle plurime
condotte attraverso le quali
Moggi ha realizzato l’illecito descritto nel primo capo di
incolpazione, la commissione,
riconosciuta la sussistenza della violazione dell’art. 1,
c. 1, C.G.S., ne dichiara
l’assorbimento nell’illecito del quale Moggi è stato già
ritenuto responsabile.
3. Gara Fiorentina – Bologna del
5 dicembre 2004 – La Procura assume che la
giornata di campionato,
successiva a quella del 5 dicembre 2004, avrebbe visto la
Juventus fronteggiare fuori casa
il Bologna. L‘interesse di Moggi alla
100
–
precedente sfida tra la
Fiorentina e il Bologna concerneva i giocatori felsinei
diffidati, la cui eventuale
ammonizione, nel corso della gara con la squadra
toscana, ne avrebbe comportato
l’automatica squalifica per la successiva gara con la
Juventus (gara, quest’ultima, di
notevole rilevanza, in quanto la partita seguente
avrebbe posto dinanzi la medesima
Juventus al Milan; donde l’esigenza di
indebolire l’organico della
squadra del Bologna, per agevolare il conseguimento di
un risultato pienamente positivo,
tale da consentire di mantenere inalterato il
vantaggio in classifica).
Reputa questa Commissione che dal
materiale probatorio acquisito agli atti del
giudizio non emerga, con
sufficiente grado di certezza, la responsabilità del Moggi e
del De Santis in ordine al compimento
di atti integranti l’illecito sportivo loro
contestato dalla Procura.
La principale fonte di prova sul
punto è costituita dall’intercettazione della
conversazione telefonica che
Moggi intrattiene in data 3 dicembre 2004 con tale SG
(prog. 8790), nel corso della
quale lo stesso, sospendendo
momentaneamente tale
conversazione senza riattaccare e quindi trasformando
l’apparecchio telefonico sul
quale sta conversando in microfono che consente di udirne
la voce, intraprende un’ulteriore
conversazione telefonica su un’utenza non
intercettata con un interlocutore
non identificabile, del quale non può percepirsi la
voce.
Dal contenuto delle frasi
profferte dal Moggi, tuttavia, appare piuttosto evidente che
detto interlocutore sia un
arbitro (<…. oh, la peggiore che ti poteva toccà eh! …>, dice
il Moggi, con evidente
riferimento al sorteggio arbitrale appena avvenuto – sono le
ore 12,46 del venerdì – ed alla
partita per la quale il
101
–
suo interlocutore è stato
designato, proseguendo poi suggerendogli: <… però tu
fa la partita tua, regolare, eh ?
.. no senza regalà niente a nessuno, con …. con
tranquillità …>), al quale il
dirigente juventino, dopo aver nominato il direttore
di gara designato per la partita
Juventus – Lazio (Dondarini), si rivolge con estrema
famigliarità, illustrandogli
quali siano i favori arbitrali che egli si auspica siano
acconsentiti alla propria squadra
nell’imminente giornata di campionato.
In tale ottica Moggi, forse
rassicurato dal fatto che sta conversando su di un’utenza
ritenuta <sicura>, formula
chiaramente all’arbitro suo interlocutore le proprie richieste,
<.. ma a me quello che mi
serve è … è … è Fiorentina – Bologna, …….. in modo
particolare ….. apposta ! il
minimo … eh … eh … quello mi serve in particolare e
poi …. ehm …. ehm … mi serve ….
ehm … il Milan, di avanzare ehm … ehm …
nelle ammonizioni per far fare le
diffide, insomma ! … Vabbè ! Tanto comunque ne
parliamo stasera poi!>.
Pur tuttavia, tale condotta di
Moggi, sulla cui gravità dal punto di vista disciplinare
non vi è ombra di dubbio, di per
sé sola non appare in grado di integrare gli
estremi dell’illecito sportivo,
in quanto costituente solo il primo segmento di quella
complessiva attività volta
all’alterazione dello svolgimento
o del risultato di una gara,
ovvero al conseguimento di un vantaggio in
classifica, non potendo apparire,
se autonomamente apprezzata e considerata, idonea
al conseguimento dello scopo.
Occorrerebbe, cioè, dimostrare
che anche il secondo segmento della condotta
integrante gli estremi
dell’illecito sportivo si sia realizzato, vale a dire
102
–
che, in ipotesi, le richieste di
Moggi siano (quanto meno) effettivamente
pervenute a De Santis.
La Commissione non reputa
raggiunta la concludente prova di tale circostanza.
Ed infatti, occorre escludere,
pur nel dubbio, che l’interlocutore non identificato
di Moggi nella suddetta
conversazione telefonica sia il menzionato arbitro, posto che il
dirigente della Juventus, facendo
riferimento alla partita per
la quale lo stesso è stato
designato, sembra riferirsi ad una gara diversa da
Fiorentina – Bologna, che sarebbe
stata invece diretta da De Santis.
In difetto di ulteriori prove sul
punto, dunque, non può dirsi dimostrato in atti che lo
stesso De Santis sia poi stato
effettivamente raggiunto dalla richiesta
di Moggi di sanzionare con
l’ammonizione i calciatori del Bologna già diffidati,
al fine di provocarne
l’automatica squalifica per la successiva gara Bologna –
Juventus.
Né tale prova, a giudizio della
Commissione, può positivamente trarsi per via deduttiva
dalla circostanza che
effettivamente De Santis abbia nel corso della gara ammonito
due calciatori del Bologna
diffidati, anche tenendo conto del fatto che, in base a
quanto risulta dal rapporto
dell’osservatore A.I.A. per detta gara, il direttore della
stessa ha fatto corretto uso dei
propri poteri sanzionatori, irrogando ammonizioni
dovute (<dopo aver subito
agito in prevenzioneè poi intervenuto a
comminare giusti provvedimenti
d’ammonizione>).
Nessuna concludente dimostrazione
è poi dato ricavare dall’ulteriore materiale
probatorio in atti, ivi comprese
le intercettazioni telefoniche
103
–
specificamente indicate dalla
Procura, che non possono che essere considerate
meri indizi, in alcuni casi privi
anche del requisito della concordanza, senza mai
assurgere al rango di piena prova
delle condotte ascritte ai soggetti deferiti, in difetto
di seri riscontri probatori
oggettivi, idonei a suffragare il convincimento del giudicante.
Infine, nessun elemento di prova,
neppure di carattere indiziario, può ricavarsi
dalle intercettazioni telefoniche
afferenti alle vicende legate alla gara Bologna –
Juventus del 12 dicembre 2004,
che sono relative a fatti non dedotti
in giudizio, dovendosi precisare
che nella prospettazione della Procura, di tale ultima
gara si ipotizza alterato lo
svolgimento in relazione agli accadimenti propri
esclusivamente della precedente
gara Fiorentina – Bologna.
Occorre, dunque, procedere al
proscioglimento di Moggi e di De Santis dagli
addebiti di illecito sportivo
formulati nei loro confronti.
Nondimeno, come già accennato, la
condotta nella fattispecie posta in essere da
Moggi, peraltro sintomatica
dell’abitudine dello stesso di intrattenere contatti telefonici
su utenze non intercettabili con
direttori di gara, ai quali era evidentemente solito
richiedere particolari
<favori> arbitrali, va con decisione stigmatizzata,
rappresentando l’ennesima
conferma della antidoverosità del complessivo
atteggiamento comportamentale del
medesimo, già esaminata ai capi precedenti; tale
condotta costituisce gravissima
violazione del generale obbligo di lealtà, correttezza
e probità sportiva, di cui
all’art. 1, comma 1, C.G.S. e va quindi proporzionalmente
sanzionata.
4. Gara Juventus – Udinese del 13
febbraio 2005 – Con l’atto di deferimento
la Procura assume che Moggi si è
reso responsabile della
104
–
violazione dell’art. 1, comma 1,
C.G.S., per avere interferito con l’attività del
designatore Bergamo indicandogli
i nomi degli arbitri da inserire nella prima griglia
e facendogli espressa richiesta
di assegnazione di specifici assistenti.
La condotta è provata, come si è
già detto esaminando l’incolpazione di cui al capo 1.
La condotta integra violazione
del principio di lealtà sportiva di cui all’art.
1, comma 1, C.G.S. e rimane
assorbita nel capo 1 di incolpazione, essendo una delle
più condotte poste in essere da
Moggi per realizzare l’illecito in quel capo contestato e
in ordine al quale è stata
affermata la sua responsabilità.
Ricorre la responsabilità diretta
della Juventus per la violazione dell’art. 1,
c. 1, C.G.S. in ordine alla quale
Moggi è stato ritenuto responsabile.
Per Bergamo (incolpazione di cui
al n. 8 dell’atto di deferimento) vale quanto già
detto in ordine al difetto di
giurisdizione di questa Commissione).
–ooOoo–
Capitolo III
1. Il Procuratore federale ha
deferito alla CAF:
a) in relazione alla gara Lazio –
Brescia del 2 febbraio 2005:
– Claudio Lotito, Presidente del
Consiglio di Gestione della S.S. Lazio S.p.a., per
avere, in prima persona o tramite
altri, avviato e coltivato contatti con il Presidente
della F.I.G.C. Franco Carraro
affinché questi a sua volta esercitasse pressioni sul
designatore arbitrale Paolo
Bergamo e sull’arbitro designato per la gara, tendenti
ad ottenere un vantaggio per la
S.S. Lazio derivante dall’alterazione del risultato
e, comunque, dello svolgimento
della gara per il tramite della designazione di un
arbitro favorevole alla Lazio e
di una
105
–
conseguente direzione di gara da
parte dello stesso che concretizzasse tale
atteggiamento di favore in
violazione dell’art. 6, commi 1 e 2, C.G.S.;
– Franco Carraro, nella qualità
di Presidente della F.I.G.C., per avere esercitato
pressioni sul designatore
arbitrale Paolo Bergamo affinché questi a sua volta
intervenisse nei confronti
dell’arbitro designato per la gara, al fine di ottenere un
vantaggio per la Lazio
conseguente all’alterazione del risultato e, comunque, dello
svolgimento della gara per il
tramite della designazione di un arbitro favorevole alla
Lazio e di una conseguente
direzione di gara da parte dello stesso che
concretizzasse tale atteggiamento
di favore in violazione dell’art. 6, commi 1 e 2,
C.G.S.;
– Paolo Bergamo, nella qualità di
designatore arbitrale, per avere esercitato
pressioni sull’arbitro designato
per la gara, al fine di ottenere un vantaggio per la
Lazio conseguente all’alterazione
del risultato e, comunque, dello svolgimento della
gara per il tramite di una
direzione che concretizzasse tale atteggiamento di favore in
violazione dell’art. 6, commi 1 e
2, C.G.S.;
– Innocenzo Mazzini, nella
qualità di Vice Presidente della F.I.G.C., per non aver
adempiuto all’obbligo, che gli
faceva capo in qualità di dirigente della F.I.G.C., di
informare senza indugio i
competenti organi federali di essere venuto a conoscenza
che terzi avevano posto o stavano
per porre in essere atti diretti ad alterare lo
svolgimento ed il risultato della
gara, in violazione dell’art.
6, comma 7, C.G.S.;
– S.S. Lazio S.p.a., a titolo di
responsabilità diretta e presunta, ai sensi dell’art 6,
commi 3 e 4, dell’art. 2, comma
4, e dell‘art. 9, comma 3, C.G.S. con
106
–
riferimento alle condotte sopra
descritte, rispettivamente tenute dal suo legale
rappresentante e da terzi nel suo
interesse.
b) in relazione alla gara Chievo
Verona – Lazio del 20 febbraio 2005:
– Claudio Lotito, Presidente del
Consiglio di Gestione della S.S. Lazio S.p.a., per
avere in prima persona avviato e
coltivato contatti con il Vice Presidente della
F.I.G.C. Innocenzo Mazzini
affinché questi a sua volta esercitasse pressioni sui
designatori arbitrali Paolo
Bergamo e Pier Luigi Pairetto tendenti ad ottenere un
vantaggio per la S.S. Lazio
conseguente all’alterazione del risultato e, comunque,
dello svolgimento della gara per
il tramite della designazione di un arbitro
favorevole alla Lazio e di una
conseguente direzione di gara da parte dello
stesso che concretizzasse tale
atteggiamento di favore in violazione dell’art. 6, commi
1 e 2, del C.G.S.;
– Innocenzo Mazzini, all’epoca
dei fatti Vice Presidente della F.I.G.C., Paolo
Bergamo, Pierluigi Pairetto,
all’epoca dei fatti designatori arbitrali dell’A.I.A e
Gianluca Rocchi, arbitro della
CAN A, perché con le rispettive condotte sopra
descritte e con i contatti,
diretti o per interposta persona, intercorsi fra gli
stessi, hanno posto in essere
atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il
risultato della gara, in
violazione dell’art. 6 commi 1 e 2
C.G.S.;
– S.S. Lazio S.p.a., a titolo di
responsabilità diretta e presunta, ai sensi dell’art 6,
commi 3 e 4, dell’art. 2, comma
4, e dell’art. 9, comma 3, del C.G.S. con riferimento
alle condotte sopra descritte,
rispettivamente tenute dal suo legale rappresentante e
da terzi nel suo interesse;
107
–
– Cosimo Maria Ferri, all’epoca
dei fatti componente delle Commissione
Vertenze Economiche in seno alla
F.I.G.C., per non aver adempiuto all’obbligo, che gli
faceva capo in qualità di
dirigente della F.I.G.C., di informare senza indugio i
competenti organi federali di
essere venuto a conoscenza che terzi avevano posto
o stavano per porre in essere
atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il
risultato della gara, in
violazione dell’art. 6, comma 7, C.G.S.;
c) in relazione alla gara Lazio –
Parma del 27 febbraio 2005:
– Claudio Lotito, Presidente del
Consiglio di Gestione della S.S. Lazio S.p.a., per
avere in prima persona avviato e
coltivato contatti con il Vice Presidente della
F.I.G.C. Innocenzo Mazzini
affinché questi a sua volta esercitasse pressioni sui
designatori arbitrali Paolo
Bergamo e Pier Luigi Pairetto, tendenti ad ottenere un
vantaggio per la S.S. Lazio
S.p.a. conseguente all’alterazione del risultato e,
comunque, dello svolgimento della
gara per il tramite della designazione di un
arbitro favorevole alla Lazio e
di una conseguente direzione di gara da parte
dello stesso che concretizzasse
tale atteggiamento di favore, in violazione dell’art. 6,
commi 1 e 2, C.G.S.;
– Innocenzo Mazzini, all’epoca
dei fatti Vice Presidente della F.I.G.C., Paolo
Bergamo, Pierluigi Pairetto,
all’epoca dei fatti designatori arbitrali dell’A.I.A e
Domenico Messina, arbitro della
CAN A, perché con le rispettive condotte sopra
descritte e con i contatti,
diretti o per interposta persona, intercorsi fra gli
stessi, hanno posto in essere
atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato
della gara, in violazione
dell’art. 6, commi 1 e 2, C.G.S.;
108
–
– S.S. Lazio S.p.a., a titolo di
responsabilità diretta e presunta, ai sensi
dell’art 6, commi 3 e 4,
dell’art. 2, comma 4, e dell’art. 9, comma 3, C.G.S. con
riferimento alle condotte sopra
descritte, rispettivamente tenute dal suo legale
rappresentante e da terzi nel suo
interesse.
d) in relazione alla gara Bologna
– Lazio del 17 aprile 2005:
– Claudio Lotito, Presidente del
Consiglio di Gestione della S.S. Lazio S.p.a., per
avere in prima persona avviato e
coltivato contatti con il Vice Presidente della
F.I.G.C. Innocenzo Mazzini,
affinché questi a sua volta esercitasse pressioni sui
designatori arbitrali Paolo
Bergamo e Pier Luigi Pairetto tendenti ad ottenere un
vantaggio per la S.S. Lazio
conseguente all’alterazione del risultato e, comunque,
dello svolgimento della gara in
esame per il tramite della designazione di un arbitro
favorevole alla Lazio e di una
conseguente direzione di gara da parte dello stesso
che concretizzasse tale
atteggiamento di favore in violazione dell’art. 6, commi 1 e 2,
C.G.S.;
– Innocenzo Mazzini, all’epoca
dei fatti Vice Presidente della F.I.G.C., Paolo
Bergamo e Pierluigi Pairetto,
all’epoca dei fatti designatori arbitrali dell’A.I.A e
Paolo Tagliavento, arbitro della
CAN A, perché, con le rispettive condotte e con i
contatti, diretti o per
interposta persona, intercorsi fra gli stessi, hanno posto in essere
atti diretti ad alterare lo
svolgimento ed il risultato della gara, in violazione dell’art. 6,
commi 1 e 2, C.G.S.;
– S.S. Lazio S.p.a., a titolo di
responsabilità diretta e presunta, ai sensi dell’art 6,
commi 3 e 4, dell’art. 2, comma
4, e dell’art. 9, comma 3, C.G.S.
Con l’aggravante di cui all’art.
6, comma 6, C.G.S., a carico di Lotito, Bergamo,
Pairetto e Mazzini, per la
pluralità di condotte poste in essere.
109
–
2. Secondo la prospettazione
della Procura federale, nell’ambito delle
vicende di carattere politico che
stavano interessando la F.I.G.C. fra la fine del
2004 e l’inizio del 2005, si
sarebbe concretizzato un intervento del Presidente della
S.S. Lazio, Claudio Lotito,
presso i vertici federali – nei confronti dei quali egli avrebbe
goduto di credito in funzione
dell’appoggio agli stessi prestato nelle suddette
vicende – per favorire una
migliore posizione in classifica della propria squadra.
Lotito, sempre secondo la
Procura, avrebbe così intessuto pressanti e costanti
rapporti con i rappresentanti dei
suddetti vertici federali, ed
in specie con il Presidente
Carraro ed il Vicepresidente Mazzini, affinché questi
esercitassero, a loro volta,
pressioni sui designatori arbitrali.
In particolare, secondo la tesi
dell’organo requirente, tale iniziativa di Lotito
avrebbe sortito l’effetto di
provocare, alla vigilia della gara Lazio – Brescia del 2
febbraio 2005, un primo
intervento diretto di Carraro presso il designatore arbitrale
Bergamo in favore della Lazio,
cui avrebbero poi fatto seguito nei mesi successivi,
quale prosecuzione e sotto
l’egida di tale primo intervento, ulteriori numerosi
contatti di Mazzini, a ciò
costantemente sollecitato da Lotito, non solo con i
designatori arbitrali, ma con gli
stessi direttori di gara.
Nell’ottica di una siffatta
prospettazione la Procura, dal punto di vista probatorio,
valorizzando le fonti di
convincimento propriamente riferibili al primo degli
episodi contestati con l’atto di
deferimento (come detto la gara Lazio – Brescia),
cerca di raggiungere la conferma
del suo assunto attribuendo una particolare valenza
ermeneutica, sulla scorta di
considerazioni anche di natura logica e presuntiva, alla
particolarità del quadro dei
rapporti di politica
110
–
federale sopra delineati, nonché
al contenuto delle dichiarazioni rese da Cosimo
Maria Ferri in data 24 maggio
2006 alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli.
Tali riscontri, oltre che fonti
di prova diretta ed indiretta, costituirebbero, sempre
secondo la Procura, la chiave di
lettura di tutte le ulteriori evidenze probatorie in
atti, rappresentate da una
cospicua serie di intercettazioni di colloqui telefonici fra
Lotito e Mazzini e,
occasionalmente, fra quest’ultimo ed i designatori arbitrali, in
particolare Bergamo.
3. Reputa tuttaviaquesta
Commissione che un tale costrutto
argomentativo non possa essere
condiviso, sia per l’apparente inattendibilità delle
dichiarazione di Ferri, che oltre
ad essere in radice contestate da Lotito e dalla società
Lazio non paiono trovare
sufficienti riscontri oggettivi nelle ulteriori fonti di
prova apportate al giudizio; sia
perché l’efficacia causale del delineato quadro
d’insieme sfugge alla possibilità
di esame e di riscontri oggettivi da parte del
giudicante, appalesandosi gli
indicati elementi come frutto
di considerazioni relative a
fatti suppostamene veritieri, non suffragate da un
accertamento probatorio
sufficientemente significativo; sia, infine, perché
l’efficacia causale
dell’intervento di Carraro sul designatore arbitrale (di cui si dirà da
qui a breve) è messa in serio
dubbio, oltre che dall’assenza di riscontri probatori
oggettivi in ordine alla
reiterazione di condotte analoghe poste in essere dall’ex
Presidente federale, anche dallo
stesso contenuto dell’atto di deferimento, che
non annovera quest’ultimo fra i
soggetti incolpati
relativamente agli episodi
riconducibili alle gare successive alla prima.
Di talché, se con riguardo alla
citata gara Lazio – Brescia emerge
chiaramente dai riscontri
probatori in atti la condotta illecita posta in essere da
Carraro, non appare suffragata da
seri elementi di convincimento l’illazione della
Procura, secondo cui l’iniziale intervento
del deferito avrebbe avuto una decisiva
inferenza causale sui susseguenti
comportamenti tenuti da Mazzini; dovendosi
inoltre constatare la totale
mancanza di riscontri probatori in ordine
ai successivi postulati
interventi di Mazzini stesso sui designatori e/o
direttamente sui direttori di
gara. Nondimeno, la complessiva condotta dell’ex
Vicepresidente federale e di
Lotito, che hanno intrattenuto una sequenza di
colloqui telefonici censurabili
(a parte ogni considerazione sulla forma) per la
sostanza ed i contenuti, appare
valutabile in termini di violazione del
generalissimo obbligo imposto ai
tesserati dall’art. 1, comma 1, C.G.S.
4. Venendo, quindi, alla disamina
delle circostanze di fatto riconducibili alla gara
Lazio – Brescia, non può non
valorizzarsi, in chiave probatoria, il colloquio
telefonico intercorso alla
vigilia della stessa fra Carraro ed il designatore
arbitrale Bergamo (prog. 23518),
nel corso del quale il primo sollecita al secondo
un intervento in favore della
S.S. Lazio. Il contenuto di tale conversazione, peraltro,
deve essere letto ed interpretato
anche alla luce di quello intrattenuto dai medesimi
interlocutori il giorno
successivo alla disputa della gara (prog. 23785), nel corso del
quale il medesimo Carraro, dopo
aver richiamato Bergamo per il mancato rispetto
da parte dell’arbitro Tombolini
delle indicazioni fornitegli (il direttore di gara non
avrebbe in ipotesi concesso
un calcio di rigore a favore
della Lazio), ribadisce le proprie richieste di
attenzione per la società romana,
con frasi ed argomenti che, se per ciò che
concerne il primo segmento del
colloquio potrebbero evocare semplici istanze
volte a scongiurare la
commissione di errori arbitrali in danno della Lazio,
assumono nella seconda parte toni
di vera e propria richiesta di trattamento di favore
per tale società, laddove alla
considerazione che la domenica successiva essa sarà
impegnata in trasferta con il
Milan, in una gara definita
<oggettivamente difficile>,
fa seguito l’invito, che per tono della frase profferta
e autorevolezza del soggetto da
cui essa proviene potrebbe finanche definirsi ordine,
o quanto meno raccomandazione, ad
usare un occhio di riguardo per la Lazio, alla
quale, per gli incontri futuri,
<…poi però bisogna dargli una mano perché…>.
Utili argomenti per la
valorizzazione probatoria di tali colloqui e per la
comprensione delle finalità che
col proprio intervento Carraro intendesse nel caso di
specie perseguire, possono
indirettamente ricavarsi dalla comparazione
di essi con altri intercorsi fra
i medesimi interlocutori (prog. 4896 del 21
novembre 2004 e prog. 32727 del 6
marzo 2005), nel corso dei quali Carraro
raccomanda al Bergamo direzioni di
gara eque da parte degli arbitri designati (<
… mi raccomando che non aiuti la
Juventus per carità di Dio …>: con
riferimento a Inter – Juventus
del 28 novembre 2004, arbitro Rodomonti), ovvero
si lamenta con lo stesso per il
compimento di errori arbitrali che aveva raccomandato
di scongiurare (< … le dico mi
raccomando … se c’è un dubbio per carità che il
dubbio non sia a favore della
Juventus, dopo di che succede …. gli dà quel rigore>:
con riferimento a Roma – Juventus
del 5 marzo 2006, arbitro Racalbuto).
Significativa, sempre in chiave
probatoria, si rivela inoltre la
considerazione svolta da Bergamo
nella citata telefonata di lamentela di
Carraro, ove il primo rassicura
il secondo circa il fatto che i suoi inviti saranno per il
futuro accolti, rispondendogli:
<…no, no, recuperiamo, recuperiamo, ieri, ieri non è
riuscita bene e chi ha sbagliato
paga, però certo non mi compensa di quello che
dovevo fare, le dico la verità
però…>; frase, quest’ultima, che completa quella
profferta in precedenza, sempre nel
corso del medesimo colloquio telefonico,
dallo stesso Bergamo, a tenore
della quale, e sempre in riferimento alla mancata
concessione del calcio di rigore
a favore della Lazio,
<purtroppo la cosa era
preparata bene e non è riuscita bene … questa è la verità
e quindi lui paga di persona
..>.
Il riferimento alla persona che
ha commesso l’errore è evidentemente diretto
all’arbitro Tombolini, il quale
alla vigilia della gara Lazio – Brescia era stato
opportunamente istruito dallo
stesso Bergamo, che dopo aver ricevuto la telefonata di
Carraro, si era affrettato a
contattare il direttore di gara designato
(prog. 23571, contenente la
raccomandazione di mettersi <sulla lunghezza d’onda
giusta>), potendosi
chiaramente apprezzare da tale colloquio, oltre che
da quello immediatamente
successivo alla gara (prog. 23737), nel corso del quale
Bergamo richiama pesantemente
Tombolini per la mancata concessione
di un rigore, l’accoglimento da
parte del designatore arbitrale dell’invito
rivoltogli da Carraro al compimento
di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il
risultato della gara: donde
l’efficacia causale di tale intervento sui successivi
comportamenti di Bergamo.
Significativa al riguardo appare
l’ingiustificata veemenza con la quale
Bergamo redarguisce Tombolini per
la mancata concessione della massima
punizione in favore della Lazio,
a seguito della commissione di un fallo, a suo dire di
assoluta evidenza, laddove, in
contrario senso, dal rapporto di gara dell’osservatore
arbitrale A.I.A., assunto agli
atti di giudizio, risulta che <il calcio di rigore
lamentato (in maniera solo
accennata/senza proteste) dalla Lazio, anche a mio
avviso non c’era, perché
l’intervento è avvenuto sulla palla, tanto che questa ha
cambiato direzione>. Essendosi
trattato, quindi, di un fallo dubbio, le vigorose
proteste di Bergamo assumono un
connotato particolare, non potendosi spiegare, se
non con il rammarico derivante
dalla mancata esecuzione di precise indicazioni
fornite al direttore di gara, lo
stato d’animo di Bergamo stesso, che apostrofa
Tombolini con pesanti
affermazioni, accusandolo di avere <le
allucinazioni in campo>.
Significativa, per altro verso,
è pure l’affermazione di Bergamo
rivolta a Tombolini <quando ci sono le
occasioni le devi prendere>,
che sta evidentemente a testimoniare di come il
designatore si rammarichi per non
aver l’arbitro colto una buona occasione per
indirizzare nel senso da lui
patrocinato l’esito del confronto. L’accoglimento da parte di
Bergamo della richiesta
formulatagli da Carraro di favorire la Lazio, risulta poi in
modo evidente dal colloquio da
lui intrattenuto in data 8 febbraio
2006 con Mazzini (prog. 172), nel
corso del quale l’ex designatore conferma
all’interlocutore di essere stato
contattato da Carraro e di aver conseguentemente dato
istruzioni a Tombolini in ordine
alla conduzione della gara, ribadendo che
quest’ultimo <quando è andato
non ha fatto quello che doveva fare perché c’era
un rigore e non l’ha dato ….. a
me è mancato Tombolini perché poi se no aveva
girato tutto bene>.
Dalle evidenze probatorie in
atti, inoltre, risulta come l’intervento su
Bergamo da parte di Carraro fosse
stato sollecitato a quest’ultimo direttamente
da Claudio Lotito, il quale
successivamente alla gara in esame si premura di
appurare da Innocenzo Mazzini, ex
Vicepresidente federale, se Carraro fosse
effettivamente intervenuto presso
i designatori arbitrali per perorare la causa della
sua società.
Significativi al riguardo
appaiono i colloqui telefonici intercorsi: (i) fra Mazzini e
Pairetto in data 7 febbraio 2005
(prog. 412), nel corso del quale il primo cerca di
appurare, per riferirne a Lotito,
se Carraro abbia personalmente contattato il secondo
per sensibilizzarlo sulla
questione Lazio, ottenendone risposta negativa; (ii) fra
Mazzini e Lotito sempre in data 7
febbraio 2005 (prog.
418), duranteil quale
quest’ultimo chiede pressantemente al
proprio interlocutore notizie
circa l’intervento di Carraro presso i designatori a
seguito della richiesta in tal
senso formulata all’ex Presidente federale; (iii) fra Mazzini
e Bergamo in data 8 febbraio 2005
(prog. 172), che fornisce conferma, da un lato
dell’iniziativa assunta da Lotito
presso Carraro per sensibilizzarlo sulla posizione
della Lazio (<Lotito è andato
da Carraro> e <Carraro gli disse, perché mi mise in viva
voce perché io sentivo quando
parlava con Carraro>), dall’altro del successivo
intervento di Carraro presso
Bergamo (<sì, sì, m’ha chiamato prima che andasse
quel cretino di Tombolini>) e
degli effetti che da tale intervento sono scaturiti
(<sì, sì, sì, sì, diglielo che
ci ha parlato, ma diglielo che anch’io, l’unico che non ha
funzionato è stato, quando non
hanno giocato l’altra
domenica con Tombolini che non
gli ha dato il rigore, ma le cose erano.. . sono
preparate lo seguiamo.. >);
(iiii) fra Mazzini e Lotito in data 8 febbraio 2005
(prog. 833), nel corso del quale
il primo rassicura il secondo in ordine
all’avvenuto intervento di
Carraro su Bergamo (<fatto è … quella cosa> afferma
Mazzini; <fatto a tutti e
due?> chiede Lotito; <lui l’ha fatta>, replica Mazzini,
aggiungendo poi che si è trattato
di <un intervento pressante> effettuato su
quello dei due designatori
<che conta più di tutti>).
D’altro canto, la circostanza
dell’intervento di Lotito presso Carraro è stata
confermata nel corso
dell’interrogatorio dallo stesso reso alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli,
ancorché a tale iniziativa egli abbia attribuito un
carattere di mera doglianza in
relazione a pretesi torti arbitrali subiti in precedenza
dalla Lazio. Peraltro nel corso
di tale interrogatorio Lotito conferma che, quando nel
corso del succitato colloquio
telefonico del 7 febbraio
2005 (prog. 418) richiede
insistentemente a Mazzini se <quello che ho chiamato c’ha
parlato?> intende appurare se,
a seguito del suo intervento presso Carraro questi abbia
poi contattato Bergamo,
aggiungendo che anche il <quello> al quale Adriano
Galliani gli avrebbe consigliato
di rivolgersi è Carraro.
Quanto poi ad Innocenzo Mazzini,
questi risulta dagli atti del giudizio intervenuto
nella sequenza fattuale relativa
alla gara Lazio – Brescia solo successivamente
all’iniziativa intrapresa da
Lotito presso Carraro e a quella di questi nei confronti di
Bergamo, assumendo nella
complessiva vicenda un ruolo marginale, di mero
mandatario di Lotito, da questi
incaricato di verificare l’effettivo intervento pro Lazio di
Carraro presso i designatori
arbitrali.
Ciò nondimeno, sussiste
indubitabilmente la prova in ordine alla perfetta
conoscenza da parte del Mazzini
dei fatti, posti in essere da Lotito, da Carraro e
da Bergamo costituenti illecito
sportivo, e dunque della
conseguente inottemperanza da
parte di Mazzini medesimo al dovere previsto
dall’art. 6, comma 7, C.G.S.
5. Da quanto fin qui esposto,
discende la responsabilità per illecito sportivo, ai
sensi dell’art. 6, commi 1 e 2,
C.G.S., di Claudio Lotito e Franco Carraro (non
essendo soggetto al presente
giudizio, come in premessa chiarito, Paolo Bergamo), i
quali, con le rispettive condotte
sopra descritte, hanno posto
in essere atti diretti ad
alterare lo svolgimento ed il risultato della gara in Lazio
– Brescia del 2 febbraio 2005,
nonché quella per violazione del dovere di
informazione, di cui all’art. 6,
comma 7, C.G.S., a carico di Innocenzo Mazzini. Inoltre,
dalle condotte rispettivamente
ascritte a Lotito e a Carraro discende la responsabilità
diretta e presunta della S.S.
Lazio S.p.a., ai sensi degli artt 6, commi 3 e 4, dell’art.
2, comma 4, e dell’art. 9, comma
3, C.G.S.
6. Viceversa, per quanto concerne
gli episodi relativi alle gare Chievo Verona –
Lazio del 20 febbraio 2005, Lazio
– Parma del 27 febbraio 2005 e Bologna – Lazio
del 17 aprile 2005, non può
ritenersi sussistente la prova (oltre ogni ragionevole
dubbio) del compimento, da parte
dei soggetti deferiti, di atti costituenti illecito
sportivo, giusta la disposizione
dell’art. 6, comma 1, C.G.S.
7. In particolare, quanto al
primo episodio (gara Chievo Verona – Lazio), dai colloqui
telefonici intercorsi fra
Innocenzo Mazzini, Claudio Lotito e Cosimo Maria Ferri
nel periodo antecedente ed
immediatamente successivo alla gara, non può dirsi
emergere con sufficiente grado di
chiarezza il compimento
di atti diretti all’alterazione
dello svolgimento o del risultato della gara, anche in
considerazione del fatto che non
vi è traccia della prova del successivo
intervento di Mazzini presso i
designatori arbitrali e soprattutto di questi presso
l’arbitro Gianluca Rocchi,
designato per l’incontro.
Ciò nondimeno, dai colloqui
telefonici indicati nell’atto di deferimento (in particolare
dal colloquio telefonico dell’8
febbraio 2005 – prog. 172) emerge una patente
violazione, da parte dei soli
Lotito e Mazzini, del generalissimo dovere di lealtà,
correttezza e probità di cui
all’art. 1, comma 1, C.G.S., cui si è reso partecipe anche
Bergamo (ormai non più soggetto
al presente giudizio), dovendosi al contrario
prosciogliere da ogni addebito
gli altri soggetti deferiti in relazione alla gara in esame.
Delle condotte tenute dal proprio
Presidente e dai terzi, che hanno agito nel suo
interesse, risponde anche la S.S.
Lazio S.p.a, a titolo, rispettivamente, di
responsabilità diretta e di
responsabilità presunta, ai sensi degli artt. 2, comma 4 e 9,
comma 3, C.G.S.
8. Le considerazioni sopra svolte
valgono anche in relazione alla gara Lazio –
Parma del 27 febbraio 2005, per
la quale manca la prova in ordine al presunto
intervento di Mazzini presso i
designatori arbitrali ed a quello conseguente di
questi presso l’arbitro Domenico
Messina, designato per l’incontro, mentre la
violazione del generalissimo
obbligo di lealtà, correttezza
e probità da parte di Mazzini e
di Lotito emerge dal colloquio telefonico fra loro
intercorso in data 21 febbraio
2005 (prog. 2338), colloquio che va posto in stretta
correlazione con quelli precedenti
e successivi fra i medesimi interlocutori, in
una visione prospettica e
d’insieme delle condotte dagli stessi tenute, in palese
contrasto particolarmente del
dovere di lealtà sportiva. Anche
nella fattispecie, delle condotte
tenute dal suo Presidente e da Mazzini risponde
anche la S.S. Lazio, al doppio
titolo di responsabilità diretta e presunta, ai sensi degli
artt. 2, comma 4 e 9, comma 3,
C.G.S. Vanno, invece, prosciolti da ogni addebito gli
altri soggetti deferiti in
relazione alla gara in esame.
9. Per ciò che concerne, infine,
la gara Bologna – Lazio, in assenza anche qui di
elementi probatori atti a
dimostrare il compimento di comportamenti integranti gli
estremi dell’illecito sportivo da
parte dei soggetti deferiti, in particolare per ciò
che concerne i designatori
arbitrali ed il direttore di gara, Paolo Tagliavento, la
violazione dell’obbligo di cui
all’art. 1, comma 1, C.G.S.,
da parte sempre di Mazzini e di
Lotito, può evincersi dal colloquio telefonico
intercettato in data 12 aprile
2005 (prog. 9322), anch’esso, come il precedente,
da porsi in correlazione con i
restanti, ove nella fattispecie il contrasto dei doveri
di lealtà sportiva emerge dalla
richiesta di aiuto formulata da Lotito a Mazzini, al
fine di ottenere un trattamento
arbitrale favorevole, a discapito della società facente
capo ad un soggetto ritenuto da
Lotito un proprio avversario politico.
Anche nella fattispecie, delle
condotte tenute dal suo Presidente e dal
Mazzini risponde anche la S.S.
Lazio, al doppio titolo di responsabilità diretta e
di responsabilità presunta, ai
sensi degli artt. 2, comma 4 e 9, comma 3, C.G.S., mentre
invece vanno prosciolti da ogni
addebito gli altri soggetti deferiti.
10. Poiché, infine, i soggetti
deferiti sono chiamati a rispondere del compimento
di un solo illecito sportivo, non
ricorre l’aggravante di cui all’art.
6, comma 6, C.G.S.
Capitolo IV
1. Per quel che concerne la
Fiorentina, nell’atto di deferimento si espone: – che, <fino al
mese di aprile 2005>, la
dirigenza di tale società aveva, in tutti i modi, cercato di
contrapporsi alle posizioni
assunte, di volta in volta, dalla Juventus e dal Milan nel
tentativo di costituire un altro
polo, di analoga rilevanza e peso economico, che
potesse contrapporsi a quello
rappresentato da tali società;
– che detta strategia non era
stata priva di conseguenze per la Fiorentina,
la quale era stata penalizzata da
una serie di arbitraggi sfavorevoli, l’ultimo dei quali
durante la partita con il Messina
svoltasi il 17 aprile 2005, in occasione della quale
la Fiorentina, che stava
conducendo per 1 a 0, si era vista raggiungere dal
Messina grazie ad un recupero di
ben sei minuti accordato dal direttore di gara
(Nucini), il quale aveva, per
giunta, espulso un calciatore della Fiorentina per le
<proteste> proprio contro
un recupero di tale entità;
– che, in conseguenza di ciò, la
posizione in classifica della Fiorentina, a pochi giorni
dalla fine del campionato, era
divenuta assai precaria e tale da far apparire <più che
concreto> il pericolo di una
sua retrocessione;
– che Diego e Andrea Della Valle
– rispettivamente, presidente onorario
(nonché socio di riferimento) e
presidente della società calcistica Fiorentina –
persuasi, data l’ostilità che
essi avvertivano nei loro confronti, che la loro Società
non sarebbe riuscita con i propri
mezzi ad evitare la retrocessione, avevano cercato
di reagire, utilizzando, anche
per il tramite dell’amministratore delegato Sandro
Mencucci, ogni possibile contatto
con i vertici federali, i designatori arbitrali e i
dirigenti di altre società.
Questa linea di condotta si
sarebbe manifestata, in particolare, in
relazione alle partite: Bologna –
Fiorentina, del 24 aprile 2005; Chievo –
Fiorentina, dell’8 maggio 2005;
Fiorentina – Atalanta, del 15 maggio 2005; Lazio –
Fiorentina, 22 maggio 2005; Lecce
– Parma, 29 maggio 2005.
1.1. L’attivarsi, nel periodo
sopra indicato, dei dirigenti della Fiorentina presso i
vertici federali trova positivo
riscontro, in particolare, in due telefonate del 21 aprile
2005 (prog. 10435 e 10438) fatte
da Andrea Della Valle e da Sandro Mencucci al
vice-presidente della F.I.G.C.,
Innocenzo Mazzini. Sia l’uno che l’altro fanno
esplicito riferimento
all’arbitraggio della partita con il Messina, stigmatizzandolo
severamente, e sollecitano un
<aiuto> onde evitare
la retrocessione. Il Mazzini
cerca di rassicurarli ma li avverte, sia pure in modo velato,
che ciò avrebbe richiesto una
modifica dell’atteggiamento fino a quel momento
tenuto. Non scende tuttavia in
particolari, precisando che di quelle cose non si poteva
parlare per telefono, e li
consiglia di avere un incontro con il designatore Paolo
Bergamo (prog. 10438).
2. Secondo quel che si afferma
nell’atto di deferimento (pp. 68-71), le risultanze
investigative consentirebbero di
ravvisare profili di rilevanza disciplinare in
relazione all’art. 6, primo e
secondo comma, C.G.S. già con riferimento alla gara di
campionato con il Bologna del 24
aprile 2005, terminata con un risultato di parità (0 a
0), precisando: a) che i fratelli
Della Valle e il Mencucci avevano avviato e coltivato
contatti con il vice-presidente
federale Mazzini e il designatore arbitrale Bergamo,
diretti ad ottenere un vantaggio
per
la società Fiorentina conseguente
alla alterazione del risultato e, comunque, dello
svolgimento della gara, per il
tramite della designazione di un arbitro
favorevole a tale società e di
una direzione di gara che concretizzasse tale
atteggiamento di favore; b) che
il Mazzini si era reso parte attiva e protagonista nella
instaurazione e nel successivo
consolidamento dei contatti tra la Fiorentina e
il designatore arbitrale; c) che
quest’ultimo, venendo meno ai doveri di riservatezza
e imparzialità inerenti alla
funzione esercitata, si era reso disponibile ad assecondare la
richiesta di designare un arbitro
favorevole alla Fiorentina e disponibile ad una
condotta di gara atta a
concretizzare tale atteggiamento; d) che l’arbitro poi
designato, Paolo Bertini, si era
conformato alle direttive ricevute tendenti a
garantire un arbitraggio di
favore alla Fiorentina e, se possibile, la sua vittoria.
Di qui la richiesta di affermare
la responsabilità dei soggetti sopra indicati; e,
conseguentemente, della società
Fiorentina, a titolo di responsabilità sia oggettiva che
diretta, con riferimento alla
condotta tenuta dai suoi dirigenti sopra indicati alla lettera
a) (art. 2, commi 3 e 4; art. 6,
commi, 2, 3 e 4, C.G.S.), nonché di responsabilità
presunta, in relazione alla
condotta tenuta dai soggetti sopra indicati alle lettere b), c),
d).
Queste conclusioni, ad avviso del
requirente, sarebbero giustificate dalle risultanze di
due conversazioni telefoniche
intercorse tra il Mazzini e il Mencucci il 22 e il
25 aprile 2005, nell’imminenza e
subito dopo la gara in esame.
2.1. Premesso che questa
Commissione, per le ragioni già esposte non può
pronunciarsi in ordine
all’eventuale responsabilità del Bergamo, nei cui confronti ha
dichiarato il proprio difetto di
giurisdizione, si osserva quanto segue.
La rilevanza probatoria della
prima telefonata (prog. 10644) andrebbe
ravvisata nel fatto che il
Mazzini, dopo avere appreso dal Mencucci che quale arbitro
era stato designato il Bertini,
aveva sottolineato che si trattava di <un grande amico>
e, pur riconoscendo che in
passato il suo comportamento non sempre era stato
favorevole a tale società, quella
poteva essere l’occasione per cambiare.
Nell’altra telefonata il Mazzini
esordisce in tono scherzoso dicendo che l’Ufficio
Indagini stava cercando i
dirigenti viola; quindi prosegue affermando che l’ultimo
quarto d’ora della partita era
stato <una vergogna nazionale>
(s’intende a favore della
Fiorentina) e che il clima sembrava <ottimale>. Il
Mencucci sembra concordare con
quest’ultima valutazione.
Occorre tuttavia considerare che
la relazione dell’osservatore arbitrale non ha
evidenziato alcuna anomalia
nell’andamento della partita e nel comportamento
dell’arbitro; ed il colloquio di
<fine gara> si conclude con la seguente valutazione:
<Non saprei cosa dirti se non
bravo in una gara priva di errori>. Il che spiega perché
il punteggio attribuito sia stato
elevato (8,50). Si consideri, poi, che la data della
partita risale ad un’epoca (24
aprile 2005) in cui, stando alla ricostruzione contenuta
nell’atto di deferimento, un’
intesa tra i fratelli Della Valle e il polo fino a quel
momento avversato non era stata
ancora raggiunta: le telefonate con Moggi sono infatti
successive, e neppure l’incontro
con Bergamo si era ancora verificato. Né minor
rilievo assume la circostanza che
il Mazzini (il quale, secondo la tesi sostenuta
dalla Procura federale, avrebbe
assunto il ruolo di <tramite> fra il gruppo dirigente
della società viola e
il designatore arbitrale) avesse
appreso solo dal Mencucci, e nell’imminenza
della partita, il nominativo
dell’arbitro designato. Come pure l’assenza del
benché minimo elemento
comprovante l’esistenza di qualsivoglia contatto, prima
della partita, tra il designatore
arbitrale e il Bertini.
Appare quindi evidente che dalle
surriferite due telefonate non possono trarsi
elementi in grado di suffragare,
con ragionevole certezza, i fatti addebitati
in ordine sia al comportamento
dell’arbitro che degli altri incolpati. E a non diverse
conclusioni deve pervenirsicon
riguardo all’ulteriore telefonata (n. 5092 del 28
novembre 2004) addotta dalla
Procura federale a suffragio della propria ipotesi
accusatoria, dal momento che la
conversazione intercettata è del tutto priva di
riferimenti specifici ai fatti
posti a fondamento delle incolpazioni relative alla
partita in esame.
3. Comportamenti analoghi a
quelli sopra descritti nel § 2 sarebbero ravvisabili,
secondo l’Autorità requirente,
nella vicenda relativa alla partita Fiorentina-Atalanta
del 15 maggio 2005 conclusasi con
il punteggio di 0 a 0.
Si addebita infatti: a) ai
fratelli Della Valle e al Mencucci, di aver avviato
e coltivato contatti con il
vice-presidente federale Mazzini ed altri soggetti, tra i quali il
designatore arbitrale Bergamo,
diretti a ottenere un vantaggio per la società
Fiorentina conseguente alla
alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento
della gara, per il tramite della
designazione di un arbitro favorevole a tale
società e di una direzione di
gara che concretizzasse tale atteggiamento di favore;
b) al Mazzini di essersi reso
parte attiva e protagonista nella instaurazione e nel
successivo consolidamento dei
contatti con il designatore arbitrale Bergamo; c) a
quest’ultimo di essersi reso
disponibile a tali contatti, non ostante i particolari
doveri di riservatezza, autonomia
e imparzialità connessi alla funzione esercitata;
d) all’arbitro, designato nella
persona di Pasquale Rodomonti, di essersi conformato
alle indicazioni e alle direttive
specifiche ricevute circa il comportamento da tenere
nel corso della propria direzione
di gara tendenti, in particolare a garantire un
arbitraggio di favore alla
Fiorentina e, se possibile, la sua vittoria (atto di deferimento,
pp. 76-
79).
Questi comportamenti
giustificherebbero, a giudizio della Procura,
l’affermazione della
responsabilità dei soggetti sopra indicati ai sensi dell’art. 6, primo e
secondo comma, C.G.S. E,
conseguentemente, della società Fiorentina,
a titolo di responsabilità sia
oggettiva che diretta, con riferimento alla condotta tenuta
dai propri dirigenti indicati
alla lettera a) del presente paragrafo (art. 2, commi 3 e 4;
art. 6, commi 2, 3 e 4, C.G.S.),
nonché di responsabilità presunta,
in relazione alla condotta tenuta
dai soggetti sopra menzionati alle lettere b), c), d).
Gli elementi di prova sono tratti
questa volta dalle intercettazioni riguardanti le
conversazioni telefoniche
intercorse: a) il 13 maggio 2005 (prog.
8783), tra il Mencucci e il Mazzini;
b) il 15 maggio 2005, ore 12:21’ (prog.
46185), tra il Bergamo e la
signora Maria Grazia Fazi, segretaria della C.A.N. –
Commissione Arbitri nazionali; c)
il 18 maggio 2005, ore 15:53’ e 16:13’
(prog. 2902, 2908), tra Diego
Della Valle e Luciano Moggi.
Le telefonate del 13 e del 15
maggio (entrambe anteriori allo svolgimento della partita)
evidenzierebbero elementi
sufficienti per ritenere che <anche in questa occasione
l’asse Mazzini – Della Valle –
Bergamo si sia attivato per una
designazione pilotata del
direttore di gara a favore della Fiorentina> (atto di
deferimento, p. 76).
La prima, tuttavia, non contiene
alcun riferimento esplicito alla designazione
arbitrale, concretatasi, come si
è anticipato, nella persona del Rodomonti. Le
uniche battute che sembrano
alludere implicitamente alla soluzione di tale
problema, contengono commenti che
lascerebbero pensare, piuttosto, ad una
designazione sfavorevole o,
comunque, di non sicuro affidamento (Mencucci:
<…però ci vogliono male,
eh?>; Mazzini: <Porca miseria, più cattivi di così?>;
Mencucci: <Più cattivi di
così, proprio, eh? E’ una cosa …>). Tale impressione è
avvalorata dalla seconda
telefonata, intervenuta tra il Bergamo e la Fazi.
Quest’ultima, per il ruolo
ricoperto, aveva certamente una profonda conoscenza del
mondo arbitrale e, da quel che è
dato ricavare dal contenuto complessivo della
conversazione, aveva rapporti di
grande confidenza con il Bergamo. E’ pertanto
assai significativo che, dopo
aver appreso da lui che sarebbe stato Rodomonti ad
arbitrare la partita, abbia
esclamato: <Vediamo! Speriamo bene!>.
Non meno rilevante è, poi, che la
condotta di gara dell’arbitro non abbia dato luogo a
rilievi di sorta e sia stato
oggetto di un apprezzamento oltremodo positivo da parte
dell’osservatore arbitrale:
<Ottimo il suo comportamento ed approccio alla gara …
Sempre calmo e tranquillo ha
fatto in modo di non rendersi mai protagonista e
nello stesso tempo ha dominato la
gara con la sua continua presenza …
L’applicazione delle regole è
stata sempre costante ed attenta nei confronti di
entrambe le squadre. Ha concesso
la regola del vantaggio con parsimonia ed
appena il gioco si faceva più
duro non ha esitato
ad intervenire mantenendo lo
stesso sempre entro i binari della disciplina e
della correttezza>. Come pure
che, sempre secondo l’osservatore arbitrale, la gara sia
stata <tranquilla e
corretta> e non abbia offerto <particolari spunti di discussione>,
essendosi mantenuta <anche nei
momenti agonisticamente più elevati … nei
binari di reciproco rispetto e
correttezza da parte dei contendenti>.
Tutto ciò lascia intendere che
determinati, per l’esito della partita, siano state,
piuttosto, le prestazioni dei
contendenti, come del resto si riconosce nello stesso atto di
deferimento, che qualifica come
<assai deludente> la prova della Fiorentina. Ma, per
quanto si è detto, non vi sono
elementi per ritenere, contrariamente a quanto
affermato dal Procuratore
federale, che tale prova avrebbe <vanificato> l’appoggio
arbitrale.
Le due telefonate con Moggi non
aggiungono, per quanto concerne la partita in
esame, nulla di significativo,
posto che da esse (e specialmente dalla prima) si trae la
conferma del ruolo decisivo che
il comportamento delle parti
ha avuto ai fini della
determinazione del risultato.
Deve pertanto concludersi, anche
con riferimento alla partita in esame, che gli
elementi acquisiti non consentono
di affermare la responsabilità dei deferiti per le
incolpazioni loro rispettivamente
ascritte.
4. Ad opposte conclusioni deve
pervenirsi per la gara Chievo – Fiorentina,
disputata l’8 maggio 2005 e
conclusasi con la vittoria della Fiorentina per 2 a 1.
Nell’atto di deferimento si
assume che il quadro probatorio consentirebbe
di ravvisare – secondo lo schema
delineato in precedenza – nella condotta dei
fratelli Della Valle, del
Mencucci, del Mazzini, del Bergamo e del Dondarini il
compimento di quegli atti che
l’art. 6, primo comma, C.G.S. prevede quali
elementi costitutivi
dell’illecito sportivo, per aver instaurato e consolidato rapporti
diretti a conseguire la
designazione di un arbitro favorevole alla Fiorentina e
pertanto disposto a farle
ottenere un vantaggio mediante l’alterazione del
risultato della gara o del suo
svolgimento.
In relazione a tali illeciti la
società Fiorentina è chiamata a rispondere, a titolo di
responsabilità diretta ed
oggettiva, nonché a titolo di responsabilità presunta, ai sensi
degli artt. 2, terzo e quarto
comma, 6, secondo, terzo e quarto comma, e 9, terzo
comma, C.G.S., richiamato
dall’art. 6, quarto comma, dello stesso Codice.
A tale riguardo si pone in
evidenza che:
– nei giorni immediatamente
precedenti la gara si era registrato un deciso infittirsi
dell’opera svolta dal vice
presidente Mazzini in favore della Fiorentina, nella
consapevolezza che la gara fosse
decisiva per le sorti della squadra viola
e che per poter pilotare la
designazione dell’arbitro a favore di tale società fosse
indispensabile che i fratelli
Della Valle serrassero i propri contatti con il
designatore Bergamo, dapprima con
un contatto telefonico e successivamente con un
incontro di persona;
– il risultato di questo progetto
era contenuto nella conversazione telefonica
intercorsa, il 2 maggio 2005,
alle ore 21:13 – prog. 2446 tra il Bergamo e il
patron della Fiorentina Diego
Della Valle, con il preciso fine di
<ufficializzare>, nei
confronti del designatore arbitrale il <nuovo corso> della
dirigenza viola resasi
disponibile a sostenere il mantenimento del sistema di
designazione arbitrali in essere
anche per la stagione sportiva 2005/06;
– Mazzini si era attivato nei
confronti dei Della Valle facendo intendere che il loro
silenzio avrebbe potuto avere per
essi esiti negativi e che, pertanto,
se volevano ottenere la designazione
di un arbitro ben disposto nei loro
confronti dovevano assolutamente
fare almeno una telefonata di richiamo al
Bergamo proprio nell’imminenza
del sorteggio degli arbitri per la domenica
successiva; vengono richiamate, a
tale proposito, le conversazioni telefoniche
intercorse tra Mazzini e Mencucci
(ore 11.11 del 4 maggio 2005 – prog. 12245)
e tra Andrea Della Valle e
Mazzini (ore 17.29 del 4 maggio 2005 – prog.
12295).
– grazie alla pressante
iniziativa di Mazzini era ottenuta la designazione dell’arbitro
Dondarini della quale il Mazzini
metteva al corrente il Mencucci
(conversazione telefonica del 5
maggio 2005 ore 13:26 – prog. 12528)
rivendicando per sé il merito
della vittoria della Fiorentina e l’apporto
determinante dell’arbitro
Dondarini che, in effetti, nei minuti di recupero del
secondo tempo aveva negato al
Chievo un evidente fallo da rigore commesso sul
calciatore veronese Cossato
(conversazione telefonica dell’8 maggio 2005 ore 16:59 –
prog. 12779);
– la parzialità dell’arbitraggio
del Dondarini aveva trovato conferma in alcuni
articoli di stampa e nella
conversazione telefonica intercorsa tra il presidente
dell’A.I.A. Tullio Lanese ed il
giornalista AC ( 8 maggio 2005 ore
23.33 – prog. 102855), nella
quale si era lasciato chiaramente intendere che la
designazione del Dondarini
(definito il <killer di turno>) era stata pilotata in
favore della Fiorentina fornendo
in tal senso all’interlocutore alcuni particolari
che, tenuto conto
dell’autorevolezza della fonte, lasciavano intendere il modo con cui
gli arbitri venivano
<sensibilizzati> per favorire una delle due squadre
in campo.
Ciò premesso, osserva la CAF che
come elemento di prova finalizzato ad instaurare un
rapporto di collaborazione tra i
fratelli Della Valle ed il designatore Bergamo,
per quanto rilevato nell’atto di
deferimento, riveste importanza la conversazione
telefonica (2 maggio 2005 delle
ore 21.13 -prog.
2446), intercorsa tra il Bergamo
e Diego Della Valle il quale, facendo un
riferimento a precedenti colloqui
da lui intrattenuti con il Mazzini segnalava
l’esigenza di un colloquio con il
Bergamo così affermando <… volevamo
prenderci un caffè, parlare anche
un po’ mi serve anche per capire no, come vede
certe come aspetta lei il futuro
del calcio i prossimi anni e poi noi dobbiamo
anche in questo senso con mio
fratello fare delle riflessioni un po’ di lungo periodo
no?> a sentir ciò il Bergamo
affermava < ma sa io ben volentieri però vorrei ecco no
non avere nessuno se è una cosa
che concordiamo io e lei oppure allora la concordo
con Mazzini bene, se no>; in
tal senso Diego Della Valle mostrando interesse di
conoscere, dal Bergamo, <come
vede il futuro del calcio>, concordava con Diego Della
Valle i presupposti per un loro
incontro.
Di particolare interesse, al fine
di dimostrare la continua opera del Mazzini di
esortazione dei massimi dirigenti
della Fiorentina, è la conversazione telefonica
intercorsa tra Mazzini e Mencucci
(4 maggio 2005 ore
11.11 – prog. 12245), in
occasione della quale il Mazzini, preso atto che
l’incontro tra Bergamo e Diego
Della Valle veniva procrastinato per
impedimenti familiari di
quest’ultimo incalzava il Mencucci esortandolo come
segue: <il che vuol dire fare
come minimo una telefonata all’omino (Bergamo)
per dirglielo>; ed ancora:
<perché questo, dice, la coccolata vera va fatta a ….
a lui eh>
Di analogo significato è la
conversazione telefonica del (4 maggio 2005 delle ore
17.29 – prog. 12295) intercorsa
tra il Mazzini e Andrea Della Valle, il quale viene così
sollecitato: <è
importantissima! (riferito evidentemente alla gara Chievo –
Fiorentina del successivo 8
maggio) che gli arrivi al nostro amico (Bergamo).un..
un messaggio da voi!….perché
domani l’altro ci sono…
ci sono le griglie eh> ed
ancora il Mazzini: <eh, la partita è… è decisa eh> ed ancora
il Della Valle, sull’incedere del
Mazzini circa la decisività della gara afferma: <eh
lo so lo so… è fondamentale!
perché se non.. almeno> sentendosi confermare
dal Mazzini: <fondamentale>
e Andrea Della Valle ribadire: <con tre punti ci
tiriamo fuori dopo la…. in casa
con l’Atalanta>. Il successivo colloquio ha
contenuti e significati analoghi
specie per quanto attiene al timore espresso da
Andrea Della Valle: <che poi dopo
in serie B non sappiamo più dove siamo che
facciamo> con risposta del
Mazzini: < no per l’amor di Dio speriamo che proprio
non succeda!> ed il successivo
inciso del Mazzini: < ne faremo di cotte e di crude
(ride)>.
Nella successiva conversazione
telefonica intervenuta tra Mazzini e Mencucci (5
–rectius- 6 maggio 2005 ore 13.26
– prog. 12528) quest’ultimo dava contezza del
fatto che le iniziative del
Mazzini cominciavano a dare i frutti sperati, assicurando il
Mazzini stesso circa il fatto che
Diego Della Valle avrebbe telefonato al
designatore arbitrale.
Esplicativa ed inequivoca è, poi,
la telefonata intercorsa tra Mazzini e
Mencucci (8 maggio 2005 ore 16.59
– prog. 779) al termine della gara Chievo –
Fiorentina, in occasione della
quale il Mazzini rivendica a sé i meriti della vittoria
della Fiorentina sul campo del
Chievo con il determinante apporto dell’arbitro
Dondarini il quale, nei minuti di
recupero ed al 48° circa del secondo tempo,
aveva negato al Chievo un
evidente fallo di rigore commesso ai danni del suo
giocatore Cossato, così come
correttamente illustrato dal procuratore federale nel
suo atto di deferimento. Nel
corso del colloquio si svolgeva questo significativo
dialogo: Mencucci: <eeheh….
fallo di confusione> con evidente
riferimento all’episodio della
mancata assegnazione del rigore; Mazzini (ride);
Mencucci: <ho imparato
eh?>; Mazzini <quando ci
si mette le mani noi> ed
ancora, riferito al suo interlocutore <diglielo diglielo ai tuoi
amici ma diglielo> con
risposta del Mencucci: <ah di sicuro non aver paura>, con
successiva sollecitazione del
Mazzini di fare, dal Diego Della Valle una telefonata
nel corso della settimana (al
Bergamo) ed un’altra a lui stesso.
Altrettanto significativa del
condizionamento operato, per il tramite del
Mazzini, dell’arbitro Dondarini è
la conversazione telefonica intervenuta, dopo
la disputa della gara, tra il
Lanese, presidente dell’A.I.A., ed il giornalista A.C.
(8 maggio 2005 ore 23.33 prog.
102855), il quale esordiva dicendo: <hai visto che il
killer ha colpito a Verona!>,
al che il Lanese rispondeva: <sì sì va bé era normale… te
l’avevo detto io.. no!> con
esclamazione del suo interlocutore:
<…ahah.. e questo è
internazionale!>, ed ancora il Lanese: <questo è un
mediocre da fare schifo… sai che
vuol dire schifo, questo è zero, un arbitro
zero eh!>, ed ancora AC <
gli avranno mandato dei segnali, o ha capito da
solo?>, con risposta
significativa ed esaustiva del Lanese: <no, no, guarda che ormai
non si mandano segnali loro
telefonano prima della gare, te lo dico ho….poi ti
racconterò come lo so>.
Rileva la CAF come le
affermazioni rese dal presidente dell’A.I.A. costituiscano
una sinistra conferma del grave
comportamento antidisciplinare posto in essere dal
Dondarini.
Per quanto sopra affermato in
relazione all’interesse del Moggi al progetto di
<salvataggio> della
Fiorentina, non solo di contorno è la conversazione
telefonica con Diego Della Valle
(18 maggio 2005 ore 15.53 – prog. 2902) e quella
successiva (23 maggio 2005 ore
20.16 – prog.3679) tra lo stesso Moggi e i fratelli
Della Valle.
A conferma di quanto verificatosi
nel corso della gara Chievo-Lecce diretta dal
Dondarini è per un certo verso,
la conversazione intervenuta tra Pairetto e Mazzini
il 14 maggio 2005 ore 17.51 prog.
51811 (poco dopo la conclusione del pranzo tra
Della Valle, Bergamo e Mazzini);
il Mazzini, giustificando la sua assenza
a Coverciano, rispondeva
<abbiamo fatto.. abbiamo salvato la spedizione..dai>
con risposta del Pairetto
<mannaggia! bella!> .
Di interesse, inoltre, per avere
un quadro chiaro del contenuto e della convenienza
reciproca degli accordi
intercorsi tra Bergamo e Della Valle risulta
la conversazione telefonica
intervenuta il 15 maggio 2005 ad ore 12.21 prog.
(46185) tra il Bergamo e la
signora MGF, come noto dipendente F.I.G.C. e in rapporti
di particolare conoscenza sia con
il Bergamo che con il Mazzini, nel
corso della quale, come
correttamente osservato dal Procuratore federale
nell’atto di deferimento, venivano
delineate le strategie per il futuro assetto della
federazione come più sopra
riferito.
Un così esaustivo quadro
probatorio, a giudizio della CAF, conferma pienamente la
tesi accusatoria proposta dal
Procuratore federale nel suo atto di deferimento.
5. A non diverse conclusioni deve
pervenirsi per la gara Lazio – Fiorentina,
disputata il 22 maggio 2005.
In relazione ad essa, nell’atto
di deferimento viene ipotizzata l’esistenza
di due distinti episodi di
illecito sportivo puntualizzatisi, nel primo caso, nella
proposta di <accomodamento>
della partita, avanzata da Diego Della Valle (in una
data imprecisata, ma comunque
anteriore al 22 aprile 2005) al presidente della Lazio,
Claudio Lotito, e da questi
rifiutata; nel secondo caso, in una serie
di iniziative successivamente
assunte, secondo il modulo già descritto, dai fratelli
Della Valle e dal Mencucci nei
confronti del designatore arbitrale Bergamo con
il sostegno del Mazzini, onde
ottenere la designazione di un arbitro ben disposto
ad una direzione di gara che
concretizzasse tale atteggiamento di favore a
vantaggio della Fiorentina: la
valutazione della posizione specifica dell’arbitro,
che non figura tra i deferiti,
potrà essere compiutamente effettuata, secondo il
Procuratore federale, solo
all’esito di una ulteriore attività istruttoria, non essendo
stato egli sentito né
dall’Autorità giudiziaria, né dall’Ufficio indagini (atto di
deferimento, p. 66).
La responsabilità del presidente
onorario della Fiorentina, ai sensi dell’art. 6,
primo e secondo comma, C.G.S.,
troverebbe conferma, per quanto
concerne il primo episodio, nelle
intercettazioni delle conversazioni telefoniche
intercorse: a) il 21 aprile 2005,
ore 15:42’ (prog. 10435) tra Andrea Della Valle
e il Mazzini; b) il 21 aprile
2005, ore 15:56’ (prog. 10438) tra Mencucci e
Mazzini; c) il 22 aprile 2005,
ore 17:28’ (prog. 10644) tra Mencucci e Mazzini;
d) il 22 aprile 2005, ore 23:06’
(prog. 10710) tra Lotito e Mazzini; e) il 23
aprile 2005, ore 12:37’ (prog.
10744) tra Mazzini e Renzi.
Diego Della Valle ha negato di
aver mai avanzato una proposta siffatta
(v. nota riassuntiva delle
dichiarazioni rese all’udienza del 5 luglio 2006, p. 3),
e tale affermazione trova
riscontro positivo nelle dichiarazioni rese dal Lotito
all’Ufficio Indagini il 9 giugno
2006 quando, interrogato sul punto, ha negato di aver
mai ricevuto <proposte
finalizzate a realizzare un accordo illecito per combinare
una partita della Lazio>,
dichiarazioni che ha successivamente ribadito in
udienza, precisando che la
proposta concerneva una diversa spartizione dei diritti
televisivi.
La sua esistenza è, tuttavia,
sufficientemente comprovata dalle risultanze
dell’intercettazione della
telefonata del 22 aprile 2006 tra il Mazzini e il Lotito. Nel
corso della conversazione,
infatti, quest’ultimo qualifica detta proposta
<oscena> ovvero <da
bandito>, pur senza precisarne il contenuto; contenuto che
viene invece svelato dalla
telefonata intercorsa il giorno successivo nel corso della
quale il Mazzini rivela ad un suo
uomo di fiducia, il Renzi, che la proposta aveva
riferimento proprio alla gara che
avrebbe contrapposto le due squadre. Il che spiega
la reazione sdegnata del
destinatario, che invece sarebbe scarsamente credibile se,
come afferma ora il Lotito, essa
aveva avuto riguardo
ad una questione certamente meno
rilevante sul piano deontologico come quella
inerente alla suddivisione dei
diritti televisivi.
Come si è sopra chiarito, la
struttura dell’’illecito sportivo è analoga a quella dei
reati di attentato o a
consumazione anticipata e, pertanto, la sua rilevanza, sul
piano giuridico, prescinde dal
realizzarsi dell’evento cui l’atto è preordinato. L’art. 6,
C.G.S., che definisce l’illecito
sportivo non fa cenno alla idoneità degli atti, in quanto
si limita a richiedere che gli
atti posti in essere siano <diretti ad alterare lo
svolgimento o il risultato di una
gara, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio
in classifica>. Si ritiene,
ciò non di meno, che la configurazione dell’illecito richieda
che gli atti siano
<concretamente idonei> a realizzare l’evento cui sono diretti.
In tale quadro può rientrare
anche una proposta diretta al conseguimento
di una delle finalità specificate
nel citato art. 6, pure se non seguita da
accettazione, purché sia stata
percepita dal destinatario e presenti <un minimo
di concretezza>: requisiti,
questi, chiaramente ravvisabili nel caso di specie, dal
momento che la proposta è stata
chiaramente percepita ed intesa dal destinatario
(il Lotito) nella sua effettiva
portata, tanto da suscitare la sua reazione
indignata.
Il rifiuto della proposta
formulata dal presidente onorario della Fiorentina,
non esclude ogni responsabilità
del Lotito sul piano disciplinare, pacifico essendo
che egli non ha provveduto a
denunziare l’illecito del quale era venuto a conoscenza.
L’incolpazione mossagli a tale
riguardo con l’atto di deferimento in riferimento
all’art. 6, settimo comma, C.G.S.
deve essere pertanto ritenuta fondata.
Dell’illecito commesso dal
presidente onorario della Fiorentina,
quest’ultima risponde in via
oggettiva, non essendo comprovato che alla
titolarità di tale carica fossero
associati anche poteri di rappresentanza della società
(art. 2, quarto comma, C.G.S.).
La Lazio risponde, invece, in via diretta dell’illecito del
quale il Lotito è stato
riconosciuto responsabile, essendo egli il presidente del
consiglio di amministrazione
della società e non essendo contestata la sua qualità
di legale rappresentante di detta
società (art. 2, comma
4, C.G.S.).
L’esistenza del secondo episodio
sarebbe comprovata, secondo l’atto di deferimento,
dalle risultanze delle
intercettazioni di alcune conversazioni telefoniche avvenute
nell’imminenza della gara e
subito dopo la sua conclusione tra la
dirigenza della Fiorentina
(fratelli Della Valle e Mencucci), Moggi, Mazzini e
Bergamo.
Moggi, all’epoca dei fatti di
causa consigliere d’amministrazione e direttore
generale della società Juventus,
non figura tra i deferiti in relazione a questo episodio,
ma la telefonata (prog. 2902) da
lui ricevuta da Diego Della Valle il 18 maggio 2005
(quattro giorni prima della
partita Lazio-Fiorentina) è particolarmente significativa,
in quanto evidenzia le
preoccupazioni dei dirigenti della squadra viola per l’esito
di tale gara e il loro attivarsi,
in tutti i modi, per evitare che questa potesse concludersi
con un risultato negativo.
L’interessamento del Mazzini
trova, poi, positivo riscontro – oltre che nella
telefonata appena riferita (nel
corso della quale Moggi, con l’intento di
tranquillizzare il proprio
interlocutore circa l’esito della partita afferma
testualmente: <…ho parlato
anche con un amico tuo, proprio amico, amico e..
con Mazzini>), in quella con
Andrea Della Valle del 18 maggio 2005 (prog.
14531) e in quella con Mencucci
del 22 maggio 2005 (prog. 15005) – nella
conversazione telefonica del 16
maggio 2005 (prog. 8998) tra Mencucci e
Mazzini, in cui quest’ultimo
afferma la necessità di <fare un piano>; piano la cui
esistenza trova poi una conferma
inequivocabile nelle parole rivolte con rammarico
da Bergamo al Mazzini subito dopo
la conclusione della partita, riferendosi al fallo
di mani commesso in area da un
difensore della Lazio non rilevato dall’arbitro:
<tutto era sistema… sistemato
… non sistemato … pilotato! … pilotato!>
(telefonata 22 maggio 2005, prog.
15052).
Alla stregua di tali risultanze,
l’esistenza di iniziative poste in essere dai fratelli Della
Valle e dal Mencucci per il
tramite e con l’aiuto del Mazzini al fine di ottenere una
conduzione di gara
<favorevole> alla Fiorentina, tale da garantire che il suo esito,
prescindendo dall’atteggiamento
assunto dalla Lazio, fosse <positivo> per tale società,
può dirsi sufficientemente
provata.
Le incolpazioni rivolte sotto
tale riguardo, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e
2, C.G.S., a Diego e Andrea Della
Valle, al Mencucci e al Mazzini vanno quindi
ritenute fondate. Su quella
rivolta al Bergamo questa Commissione non può invece
pronunciarsi per le ragioni già
esposte.
Il riconoscimento di tali
responsabilità, comporta la responsabilità diretta, oggettiva e
presunta della società
Fiorentina, ai sensi degli artt. 2, comma 4; 6, comma 2, 3 e 4; 9,
comma 1, C.G.S.).
6. Per quel che concerne la gara
Lecce – Parma, ultima di campionato, disputata il
29 maggio 2005 e conclusasi con
il risultato di parità 3 a 3 si osserva, infine
quanto segue.
Nell’atto di deferimento (pagg.
79-84) si espone che:
– in previsione dell’ultima
giornata di campionato 2004-2005 emergeva
un intensificarsi dei contatti
tra i componenti del sodalizio che aveva registrato,
in particolare, un incontro
decisivo presso il centro tecnico di Coverciano tra
Mazzini, Mencucci, Bergamo e i
fratelli Della Valle; incontro che si era tenuto
il pomeriggio che precedeva i
sorteggi arbitrali e, tenuto conto del luogo, senza
il rischio di temute
intercettazioni telefoniche;
– alla gara in questione mostrava
interesse il Moggi come si apprende dalla
conversazione telefonica
intercorsa lo stesso giorno 23 maggio 2005, ad ore 20:16 –
prog. 3679, con i fratelli Diego
e Andrea Della Valle;
– perché la Fiorentina si potesse
salvare, oltre alla vittoria contro il Brescia
nell’ultima di campionato, era,
peraltro, necessario il verificarsi di una particolare
combinazione di risultati delle
gare Lecce-Parma e Bologna- Sampdoria;
– a tale scopo, in auspicio della
finalità di salvataggio della Fiorentina, decisiva si
era rivelata la designazione
pilotata dell’arbitro De Santis, appositamente
inviato a dirigere la delicata
gara Lecce-Parma;
– in tale ottica e per il
perseguimento dell’obiettivo prefissato era stato proprio il
designatore Bergamo a dare le
opportune indicazioni al De Santis, qualche ora prima
della gara, sull’atteggiamento da
tenere in campo e sul modo
di dirigerla con il preciso scopo
di determinare il risultato di pareggio (vedi
conversazione telefonica Bergamo
– De Santis del 29 maggio 2005, ore 12.58, prog.
50317);
– De Santis aveva fornito a
Bergamo ampie rassicurazioni che tutto
sarebbe andato per il verso
giusto tanto che, al riguardo, aveva indottrinato anche
l’assistente Alessandro Griselli
con il quale, avendo rapporti di confidenza,
aveva potuto parlare chiaramente.
– le conversazioni telefoniche
intervenute nel dopo gara tra i vari componenti
del sodalizio erano confermative
degli intereventi realizzati al fine
di pilotare le gare di interesse
ed in specie Lecce-Parma (vedi conversazioni
telefoniche: a) ore 17:01 – prog.
16774- intervenuta tra Mazzini e Mencucci il quale si
trovava ancora all’interno dello
stadio a festeggiare la salvezza della Fiorentina; b)
ore 17:04 – prog. 16780 –
intervenuta tra Mazzini e Claudio Nassi ex dirigente
della Sampdoria ed ora vicino all’ambiente
gigliato).
– importantissima e di
significato inequivoco era da ritenersi la conversazione
telefonica intercorsa alle
successive ore 18:01 – prog- 19963, intercorsa tra Mazzini
e De Santis idonea a dimostrare,
oltre ogni ragionevole dubbio, il coinvolgimento
dell’arbitro De Santis
nell’operazione di salvataggio della Fiorentina.
– nel senso sovra specificato era
da ritenersi la conversazione telefonica intercorsa, al
termine delle gare di interesse
tra Mazzini e i fratelli Della Valle
(ore 18:30 – prog- 16820); così
come quella con toni autocelebrativi e
trionfalistici del 31 maggio 2005
(ore 9.46 – prog- 10925) intercorsa tra
Mazzini e Nassi.
– la disamina degli elementi
acquisiti all’indagine consentivano di ritenere
provato che il risultato della
gara Lecce-Parma, con la designazione di
un arbitro amico, era stato
condizionato attraverso le intese via via intercorse tra
il vice presidente federale
Innocenzo Mazzini, il designatore arbitrale Paolo
Bergamo, i fratelli Diego ed
Andrea Della Valle ed il dirigente gigliato Sandro
Mencucci: piano di salvataggio
che aveva visto interessati e coinvolti Luciano Moggi
e Antonio Giraudo, dirigenti
della società Juventus.
Dalla valutazione di tutto ciò è
conseguita la richiesta, dal parte del procuratore
federale, della declaratoria di
affermazione di responsabilità disciplinare di tutti i
soggetti sovra indicati ai sensi
dell’art. 6, commi 1 e 2, C.G.S. e conseguente
responsabilità, sia diretta che
oggettiva, a carico della società Fiorentina, ex art. 2,
commi 3 e 4, e 6 commi, 2, 3 e 4
C.G.S., con riferimento alle condotte tenute dai
suoi dirigenti, ed a titolo di
responsabilità presunta ex art. 9, comma 3, richiamato
dall’art. 6, comma 4, C.G.S. con
riferimento ai soggetti estranei alla società
Fiorentina.
Quanto sovra premesso, osserva la
CAF come dalle risultanze di indagine
e dai documenti legalmente
acquisiti si possa, con assoluta certezza, affermare
la responsabilità di tutti i
deferiti .
Significativa per la fase
preliminare dell’illecito è la conversazione telefonica
Moggi – fratelli Della Valle in
ordine alla quale il Moggi svolge le necessarie sue
personali valutazioni circa le
gare di interesse allorché afferma:
<…eh no ma adesso bisogna
fargli trovare rogne e noi la società… la
fiorentina si salvi eh!….. qui
ora ci…. Me la so studiata un po’ ma…. So due partite
eh una è Bologna e purtroppo….. e
una è Lecce Parma> (prog. 3679 del 23 maggio
2005, ore 20.16).
A riprova del perseguimento del
fine illecito concordato tra i soggetti deferiti è
illuminante la conversazione
telefonica del 29 maggio 2005 (prog.
50317) tra Bergamo e De Santis
sovra richiamata, dalla quale emerge sin troppo
chiaramente l’interessato
intervento del Bergamo e le rassicurazioni a lui
esplicitate dal De Santis sull’indottrinamento
dell’assistente Griselli e il preciso ruolo
che egli stesso quale arbitro
avrebbe svolto nel dirigere la gara Lecce- Parma. Così
come confermativa del puntuale
avveramento del perpetrato illecito sportivo
deve ritenersi la conversazione
telefonica tra Mazzini e Mencucci, intervenuta
nel dopo gara (ore 17:01 – prog.
16774), ove il primo afferma < c’ho sempre i
cavalli boni>, < le pedine
nostre funzionano sempre>. Analogo significato è, altresì,
da attribuire alla conversazione
telefonica
29 maggio 2005 Nassi Mazzini
sopra richiamata (ore 17:04 – prog. 16780),
evidentemente non ancora a
conoscenza dei risultati finali delle altre gare di
interesse: Mazzini, <speriamo
di non avere sprecato le nostre cartucce>- Nassi
< però l’operazione chirurgica
è stata perfetta> < tutti è tre!> –Mazzini
<grandi ragazzi>- Nassi
< perfetti! perfetti!>.
Di grande rilievo probatorio è
ancora il contenuto della conversazione telefonica 29
maggio 2005 delle ore 18:01 sopra
richiamata, intercorsa tra Mazzini e De Santis,
nella quale il primo, ironizzando
sul calciatore parmense Morfeo, espulso dall’arbitro
De Santis al termine della gara,
prosegue il discorso con una descrizione
analitica del pilotaggio della
gara verso un risultato di parità, e facendo
affermazioni all’evidenza
confermative del suo coinvolgimento nell’operazione di
salvataggio della Fiorentina.
Così come confermative del
coinvolgimento del Mazzini e dei fratelli Della Valle
nel perpetrato illecito sportivo
è da ritenersi la conversazione telefonica del dopo
gara, intercorsa tra Mazzini e
Mencucci alle ore 18.30
(prog.16820), nel corso della
quale il presidente Della Valle rivolge al Mazzini
un sentito ringraziamento per
l’opera da lui prestata; ringraziamento che è accolto
da Mazzini, il quale sottolinea
ai suoi interlocutori: <l’equipe ha funzionato
bene> e, gettando le basi per
il futuro, raccomanda ai Della Valle:
<….. però prima di
ricominciare vediamoci eh….>, sentendosi rispondere < come
no, come no,…. con calma perché
qui adesso gli errori non si fanno più eh….>; con
evidente riferimento all’errore
iniziale di essersi posti, l’uno
(Andrea) e l’altro (Diego) in
antitesi con il gruppo dominante.
Esaustive di un quadro accusatorio
ben definito sono da ritenersi le ulteriori
conversazioni telefoniche sopra
richiamate ed ogni altra acquisita agli atti che ben
evidenziano la responsabilità
disciplinari del Mazzini, del Mencucci oltre che,
come è ovvio, dell’arbitro De
Santis.
Non varrebbe richiamarsi, per
contrastare tali risultanze, alle espressioni elogiative
contenute nella relazione
dell’osservatore arbitrale (Pasquale D’Addato), trattandosi di
giudizi espressi da persona che
aveva familiarità con
il De Santis, come risulta dall’intercettazione
della telefonata 50317 del 29 maggio
2005, appena richiamata. Tanto
più che da questa ultima si ricava che l’osservatore
D’Addato avrebbe pranzato con gli
ufficiali di gara prima della partita: comportamento
certamente inopportuno, tenuto
conto che egli aveva proprio il compito di valutare la
correttezza del loro
comportamento nel corso della gara.
Capitolo V
1. Il procuratore Federale ha
chiesto anche il deferimento dei signori: a)
Adriano Galliani e Leonardo
Meani, il primo dei quali vice-presidente e
amministratore delegato della
società A.C. Milan e il secondo accompagnatore
ufficiale della prima squadra e
dirigente addetto all’arbitro nell’ambito della stessa
società; b) Gennaro Mazzei,
vice-commissario CAN, preposto alla preparazione
degli assistenti addetti
all’arbitro; c) Fabrizio Babini e Claudio Puglisi, assistenti
CAN A-B.
Le incolpazioni fanno riferimento
alla partita Milan-Chievo del 20 aprile
2005, conclusasi con la vittoria
del Milan per 1 a 0.
Esse hanno ad oggetto, in primo
luogo, la contestazione al Meani e al Mazzei della
violazione dei doveri di lealtà,
probità e correttezza specificati all’art. 1 C.G.S.,
assumendo che il primo, dopo aver
protestato veementemente con il Mazzei con
riferimento alle precedenti
designazioni di assistenti per le partite del Milan, aveva
insistito per l’assegnazione del
Pugliesi per la partita in esame; e che il Mazzei aveva
aderito alla richiesta del Meani.
La violazione del citato art. 1 è
stata addebitata anche al Galliani per aver
approvato l’iniziativa appena
descritta dopo esserne stato informato dal Meani.
Il Meani è stato inoltre chiamato
a rispondere della violazione dell’art. 6, comma 1 e 2,
C.G.S. per essersi messo
direttamente in contatto con il Puglisi e con l’altro assistente
designato per la partita in esame
(Babini), rivolgendo loro
la raccomandazione di decidere
nei casi dubbi in favore del Milan.
Degli illeciti contestati al
Galliani e al Meani la società Milan è stata
chiamata a rispondere per
responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 2, commi
3 e 4, C.G.S.
Il Babini e il Puglisi sono
stati, infine, incolpati della violazione dell’art.
6, settimo comma, per l’omessa
denuncia dell’illecito sportivo contestato al
Meani e al Mazzei.
2. Ciò premesso, si osserva
quanto segue. Quanto alla violazione dell’art.
1 C.G.S. addebitata al Meani, è
documentato in atti (v. tessera prodotta dalla difesa
del Milan) che egli era tesserato
per la stessa società, quale dirigente
accompagnatore ufficiale della
prima squadra, svolgendo al contempo per le gare
interne le funzioni di addetto
agli arbitri. E’ altresì provato in atti che il Meani,
facendo riferimento ad alcune
gare contrassegnate da errori degli assistenti (e, in
particolare a Siena-Milan del 17
aprile 2005), aveva rivolto quello stesso 17
aprile 2005, con due telefonate a
breve distanza l’una dall’altra, vibrate proteste
al Mazzei, che per la sua qualità
aveva anche il compito di proporre ai designatori i
nominativi degli assistenti
(prog. 5425, ore
18.13; prog. 5429, ore 18.19). A
seguito di queste iniziative il Meani aveva avuto
dal Mazzei l’assicurazione che
per la successiva gara Milan-Chievo del
20 aprile 2005 sarebbe stato
designato l’assistente Claudio
Puglisi, notoriamente ben gradito
al Milan; designazione che era
puntualmente avvenuta. Questa
iniziativa aveva, inoltre, indotto Mazzei a designare
come secondo assistente Fabrizio
Babini, anch’esso ben accetto al Milan. La duplice
designazione aveva fatto sorgere
nel Babini, tra l’altro, forti perplessità in quanto,
avendo egli svolto le funzioni di
assistente in una precedente gara
disputata dal Chievo dieci giorni
prima, ciò avrebbe potuto suscitare critiche e
reazioni (cfr. prog. 5587 del 18
aprile 2005; dichiarazioni rese da Babini
all’A.G. di Napoli il 7 giugno
2006). I rilievi mossi da Meani alla utilizzazione
in questa sede delle
intercettazioni delle conversazioni telefoniche vanno
disattesi per le considerazioni
svolte nella parte introduttiva della presente
motivazione, essendosi egli
limitato a contestare l’interpretazione data dagli
inquirenti alle dichiarazioni
registrate, senza negarne né l’esistenza né la
veridicità.
La condotta posta in essere da
Meani, così come contestata, viola, ad un tempo, il
disposto di cui agli artt. 1,
comma 1, e 6 commi 1 e 2, C.G.S. poiché tra il 17 e il 20
aprile 2005, ottenuta la
designazione degli assistenti Puglisi e Babini per la gara in
oggetto, egli contattava
telefonicamente i medesimi, raccomandando loro, al fine di
alterare lo svolgimento della
gara, di decidere nei casi dubbi in favore del Milan
(prog. 5587 del 18 aprile 2005,
ore 11.40, Meani-Babini; prog. 5656 del 18 aprile
2005, ore 14.41, Meani-Puglisi).
In tale comportamento, infatti, sono ravvisabili
certamente gli elementi richiesti
per la configurazione dell’illecito sportivo, dal
momento che le sollecitazioni
erano rivolte al un soggetto (il Mazzei) inserito nel
procedimento di designazione
degli assistenti dell’arbitro, avendo egli il compito,
come si è detto, di proporre
ai designatori i nomi degli
assistenti da designare.
La violazione dell’art. 1 C.G.S.
è stata correttamente ascritta anche al
Mazzei. Non è infatti seriamente
dubitabile che, accedendo alla richiesta di
<appoggiare> la
designazione di assistenti di gara favorevoli ad una delle due
squadre contendenti (il Milan)
egli sia incorso nella violazione dei doveri di
correttezza, lealtà e probità
sanciti da tale disposizione.
Del pari fondata è la
contestazione mossa al Galliani. La telefonata con il Meani del 19
aprile 2005 ore 14.41 (prog.
5827) è infatti significativa sotto un duplice profilo.
Anzitutto perché Galliani chiede
subito conferma del contatto con i designatori. Per la
verità la trascrizione
dell’intercettazione fa riferimento agli <ex-designatori>:
l’aggiunta della particella è
presumibilmente dovuta ad
un errore di trascrizione, dal
momento che Bergamo (con il quale, oltretutto, il Meani
risulta aver preso contatto:
telefonata 7 maggio 2005, prog. 8609) era ancora in
servizio e non si comprende quale
interesse potesse esservi nel prendere contatto
con persone non più investite
della funzione di designare gli ufficiali di gara; e poi
perché non muove alcuna obiezione
alla risposta del Meani, chiaramente allusiva
alla richiesta di un trattamento
di favore per il Milan: < … con una squadra come
il Milan …a un minimo dubbio si
sta giù con la bandiera non si va su a vanvera !
….. E’ vietato sbagliare anche
dall’altra parte … nel senso contrario però!>.
La società A.C. Milan deve
essere, quindi, chiamata a rispondere a titolo
di responsabilità diretta e
oggettiva ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4, C.G.S. per
la condotta tenuta
rispettivamente dal Meani e dal Galliani in violazione dell’art.
1, ed inoltre a titolo di
responsabilità oggettiva per la violazione dell’art. 6,
commi 1 e 2, C.G.S. in relazione
all’operato del Meani, non avendo quest’ultimo poteri
di rappresentanza.
Infine, circa il comportamento
tenuto dagli assistenti Babini e Puglisi è evidente che
essi, avendo ricevuto
sollecitazioni nelle quali, per quanto si è
detto, erano individuabili gli
estremi dell’illecito previsto dall’art. 6, primo
comma, ed essendo rimasti inerti,
pur senza prestare ad esse adesione, vennero meno
all’obbligo di denunzia sancito
dall’art. 6, comma 7, C.G.S.
Capitolo VI
Traendo le conclusioni da quanto
sinora ritenuto, questo Collegio deve
dunque:
– prosciogliere da ogni addebito
Domenico Messina, Gianluca Rocchi, Paolo
Tagliavento, Pasquale Rodomonti e
Paolo Bertini;
– dichiarare la responsabilità,
nei limiti di volta in volta già indicati, degli altri soggetti
deferiti, irrogando le relative
sanzioni, quali previste dall’art. 13
C.G.S. a carico delle società e
dal successivo art. 14 a carico delle persone fisiche.
Tali sanzioni vengono, come
appresso, commisurate, in applicazione della norma
prevista nel comma 1 del citato
art. 13, «alla natura e alla gravità dei fatti commessi».
Gravità desumibile, a stregua del
principio generale cui si ispira anche l’art. 133 codice
penale:
– dalle modalità delle azioni
poste in essere;
– dalla incidenza concreta che
queste hanno avuto sul campionato di serie
A 2004 – 2005 e, di riflesso,
anche sull’immagine di tutto lo sport italiano, così
in Italia come all’estero;
– dall’intensità della ritenuta
colpevolezza, apprezzata in rapporto alla posizione
funzionale di ciascun soggetto,
alla sua personalità, all’apporto dato all’inquinamento
dell’ambiente calcistico,
all’intento che lo ha animato;
– dalla accertata «pluralità di
illeciti», dal conseguimento delle alterazioni
dello svolgimento o del risultato
delle gare o del vantaggio in classifica,
secondo quanto previsto nel comma
6 dell’art. 6 C.G.S., avuto riguardo anche
all’eventuale vincolo di
continuazione;
– infine, per quanto riguarda le
ammende, dalle condizioni economiche dei relativi
destinatari.
In particolare si tiene conto:
– per i dirigenti federali, della
lesione arrecata alla funzione;
– per gli arbitri, della lesione
all’immagine della categoria.
Mentre nella determinazione delle
sanzioni da infliggere alle società e ai loro dirigenti
la Commissione ha presente quanto
segue:
– Moggi e Giraudo, sono stati
ritenuti responsabili di un solo episodio di illecito
sportivo; tuttavia l’illecito è
caratterizzato dall’attuazione di una condotta
continuativa nel corso di tutto
il campionato, programmata al fine di realizzare
l’intento di procurare alla
Juventus un vantaggio in classifica, mediante il
controllo diretto o indiretto
della classe arbitrale, secondo le modalità descritte in
motivazione, e costituisce,
quindi, fatto disciplinarmente più grave di quello che si
realizza mediante la condotta
diretta alla alterazione dello svolgimento o del risultato di
una singola partita.
– La Juventus, ha tenuto un comportamento
processuale apprezzabile perché
improntato a lealtà e
correttezza; ha dimostrato inoltre, con l’opera di rinnovamento
societario già attuata, di
riconoscere gli errori commessi nel passato per il tramite
dei suoi dirigenti e di avere
iniziato un processo di
rigenerazione; di conseguenza la
sanzione richiesta dalla procura federale deve
essere notevolmente attenuata.
– La Lazio (e le stesse
considerazione valgono per Lotito) è stata dichiarata
responsabile di un solo illecito,
ma, come spiegato in motivazione, l’azione di Lotito
diretta a trovare appoggi per la
sua squadra è proseguita incessantemente con
condotte per le quali la
Commissione certo non ha ritenuto pienamente provati gli
elementi che ne permettessero
l’attribuzione a titolo di illecito, ma che sono lesive,
in modo rilevante, dello spirito
di lealtà e correttezza, cui deve conformarsi
chiunque sia soggetto alle norme
federali: condotte protrattesi dopo la commissione
del primo illecito.
– La Fiorentina (e ciò vale anche
per i suoi dirigenti) è stata dichiarata responsabile
di una pluralità di illeciti. La
Commissione tuttavia ha valutato che
il comportamento dei dirigenti
della Fiorentina scaturisce dal fatto che la
squadra, a causa della posizione
assunta dai dirigenti stessi in ambito
associativo, era rimasta
penalizzata da una serie di arbitraggi sfavorevoli i quali
avevano compromesso la sua
posizione in classifica al punto da far apparire
«più che concreto» il pericolo di
una sua retrocessione.
– Per quanto riguarda il Milan,
che deve risponedere dell’illecito a titolo
di responsabilità oggettiva, con
conseguente applicabilità delle sanzioni
alternativamente previste
dall’art. 6, comma 4, C.G.S., la Commissione ritiene,
in ragione dell’entità del fatto,
di non dovere infliggere la sanzione della
retrocessione all’ultimo posto in
classifica, ma di applicare la minore sanzione
di cui all’art. 13, comma 1,
lett. f), C.G.S., determinando la penalizzazione, in
applicazione del principio di afflittività,
nella misura di punti 44 da scontare
nella classifica del campionato
2005/2006 e di punti 15 da scontare nel
campionato 2006/2007.
P.Q.M.
La CAF,
– visto l’art. 27, comma 2,
Statuto F.I.G.C., dichiara il proprio difetto di
giurisdizione nei confronti dei
deferiti Paolo BERGAMO e Cosimo Maria
FERRI;
– visti gli artt. 1 e 6 C.G.S.,
proscioglie i tesserati Domenico MESSINA,
Gianluca ROCCHI, Paolo
TAGLIAVENTO, Pasquale RODOMONTI, Paolo
BERTINI;
– visti gli artt. 1, 2, 6, 13,
comma 1, lett. b), f), g), i), l), 14, comma 1, lett. a), c),
e) e comma 2, C.G.S., infligge ai
restanti soggetti deferiti le seguenti sanzioni:
1) Luciano MOGGI, inibizione per
anni cinque, con proposta al Presidente
federale di preclusione alla
permanenza in qualsiasi rango o categoria della
F.I.G.C.; ammenda di € 50.000;
2) Antonio GIRAUDO, inibizione
per anni cinque con proposta al Presidente
federale di preclusione alla
permanenza in qualsiasi rango o categoria della
F.I.G.C.; ammenda di € 20.000;
3) JUVENTUS FOOTBALL CLUB S.P.A.,
retrocessione all’ultimo posto in
classifica del campionato
2005/2006; penalizzazione di punti trenta in classifica nella
stagione sportiva 2006/2007;
revoca dell’assegnazione del titolo di campione
d’Italia 2004/2005; non
assegnazione del titolo di campione d’Italia
2005/2006; ammenda di € 80.000;
152
–
4) Adriano GALLIANI, inibizione
per anni uno;
5) Leonardo MEANI, inibizione per
anni tre e mesi sei;
6) A.C. MILAN S.P.A.,
penalizzazione di punti quarantaquattro da scontare nella
classifica 2005/2006 e di punti
quindici in classifica da scontare nella stagione
sportiva 2006/2007; ammenda di €
30.000;
7) Andrea DELLA VALLE, inibizione
per anni tre e mesi sei; ammenda di €
20.000;
8) Diego DELLA VALLE, inibizione
per anni quattro; ammenda € 30.000;
9) Sandro MENCUCCI, inibizione
per anni tre e mesi sei; ammenda di € 10.000;
10) A.C.F. FIORENTINA S.P.A.,
retrocessione all’ultimo posto in classifica del
campionato 2005/2006;
penalizzazione di punti dodici in classifica nella
stagione sportiva 2006/2007;
ammenda di € 50.000;
11) Claudio LOTITO, inibizione
per anni tre e mesi sei; ammenda di € 10.000;
12) S.S. LAZIO S.p.A.,
retrocessione all’ultimo posto in classifica del
campionato 2005/2006; penalizzazione
di punti sette in classifica nella stagione
sportiva 2006/2007; ammenda di €
40.000;
13) Franco CARRARO, inibizione
per anni quattro e mesi sei;
14) Innocenzo MAZZINI, inibizione
per anni cinque;
15) Tullio LANESE, inibizione per
anni due e mesi sei;
16) Pierluigi PAIRETTO,
inibizione per anni due e mesi sei;
17) Gennaro Mazzei, inibizione
per anni uno;
18) Pietro INGARGIOLA,
ammonizione;
19) Massimo DE SANTIS, inibizione
per anni quattro e mesi sei;
20) Paolo DONDARINI, inibizione
per anni tre e mesi sei;
153
–
21) Fabrizio BABINI, inibizione
per anni uno;
22) Gianluca PAPARESTA,
inibizione per mesi tre;
23) Claudio PUGLISI, inibizione
per anni uno.