Penale

Wednesday 02 February 2005

La decisione del GIP di Milano sul terrorismo arabo che ha fatto discutere l’ Italia intera.

La decisione del GIP di Milano sul terrorismo arabo che ha fatto
discutere l’Italia intera.

N. 28491/04 R.G.
N.R. – N.5774/04 R.G. G.I.P.

Tribunale di Milano

Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

I Giudice dr. Clementina Forleo,

all’esito del giudizio abbreviato
celebrato nel procedimento penale a margine indicato, nei confronti di:

-DRISSI Noureddine,
nato in Marocco il 29.3.1965

presente all’udienza

detenuto presso la Casa Circondariale
"San Vittore" di Milano difeso di fiducia dall’Avv. Giuseppe DE
CARLO, viale Brianza, 32 Milano

-HAMRAOUI Kamel
Ben Mouldi, nato a Beja
(Tunisia) il 21.10.1977

presente all’udienza

detenuto presso la Casa Circondariale
"San Vittore" di Milano difeso di fiducia dall’Avv. Ilaria CREMA, via
Bulloni, 12 del foro di

Brescia

IMPUTATI

1) del delitto p. e p. dall’art. 270
bis c.p., in quanto si
associavano tra loro e con altre persone, tra cui Mohammed
Tahir Hammid (già oggetto
di sentenza definitiva di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.), Trabelsi Mourad (imputato in separato procedimento pendente davanti
all’A.G. di Brescia), El Ayashi Radi Abd El Samie Abou
El Yazid, Ciise Maxamed Cabdullah,
Mohamed Amin Mostafà, Abderrazak Mahjoub, Muhamed Majid alias Mullah Fouad, Housni Jamal alias Jamal Al Maghrebi (per i quali si
procede separatamente davanti alla Corte d’Assise di Milano) Daki Mohammed, Toumi Ali Ben Sassi e Bouyahia Maher Ben Abdelaziz (per i quali
si procede separatamente essendo gli stessi già giudicati in data odierna con
il rito abbreviato) allo scopo di compiere atti di violenza con finalità di
terrorismo intemazionale, in Italia ed all’estero,
all’interno di un’organizzazione sovra-nazionale, localmente denominata con
varie sigle (tra cui "Ansar Al Islam"), comunque operante sulla base
di un complessivo programma criminoso, condiviso con similari organizzazioni
attive in Europa, Nord Africa, Asia e Medio Oriente, contemplante:

– preparazione ed esecuzione di azioni terroristiche da attuarsi contro governi, forze
militari, istituzioni, organizzazioni internazionali, cittadini civili ed altri
obiettivi – ovunque collocati riconducibili agli Stati, occidentali e non,
ritenuti "infedeli" e nemici; il tutto nel quadro di un progetto di
"Jihad", intesa, secondo l’interpretazione
della religione musulmana propria dell’associazione, nel senso di strategia
violenta per l’affermazione dei principi "puri" di tale religione;

– il favoreggiamento della immigrazione illegale in Italia e verso altri Stati
dei militanti;

– il procacciamento di documenti
falsi di identità per i componenti
dell’organizzazione;

– il reclutamento di una pluralità di
persone da inserire nell’associazione ed eventualmente inviare in campi di addestramento ubicati principalmente in Iraq;

– l’invio dei militanti nelle
"zone di guerra" a sostegno delle attività terroristiche ivi
progettate ed eseguite contro il "nemico infedele";

– la raccolta dei finanziamenti
necessari per il raggiungimento degli scopi della organizzazione;

– il proselitismo
effettuato (anche nei luoghi di culto e di riunione siti in Milano, come la
moschea di Via Quaranta ed un appartamento di Via Cilea
n. 40) attraverso videocassette, audio-cassette, documenti propagandistici e
sermoni incitanti al terrorismo ed al sacrificio personale in azioni suicide
destinate a colpire il nemico "infedele";

– la predisposizione, comunque, di tutti mezzi necessari per l’attuazione del
programma criminoso dell’associazione e per il sostegno ai "fratelli"
ovunque operanti secondo il descritto programma.

In particolare, operando nella associazione:

– Muhammad Majid (alias Mullah Fouad), Abderrazak Madjoub, Ciise Maxamed Cabdullaah
ed El Ayashi Radi Abd El Samie
Abou El Yazid,
con funzioni direttive ed organizzative (art. 270 bis, c. I c.p.) nell’ambito
della cellula operante in Milano ed in altre zone del territorio italiano (Muhammad Majid e Ciise Maxamed Cabdullaah,
in particolare, nel periodo della propria permanenza in Italia), nonché il Ciise Maxamed Cabdullaah anche a
livello internazionale; condotta consistita per i primi tre anche nel fungere
da raccordo tra i vertici dell’organizzazione transnazionale e l’attività dei
membri della cellula italiana; per il quarto anche nel coordinare l’attività dei
membri della cellula locale; per tutti nei coordinare l’approvvigionamento di
documenti falsi;

– Hamraoui Kamel Ben Mouldi e Drissi Noureddine, con funzioni
organizzative (art. 270 bis, c. I c.p.) consistite nel coordinare l’attività
dell’associazione in varie località del Nord Italia
(tra cui, oltre Milano, anche Cremona e Parma) anche allo scopo di eludere le
indagini delle competenti autorità concentratesi principalmente sull’attività
svolta nella città di Milano, sede principale della cellula italiana;

– Mohamed Amin Mostafa,
quale semplice partecipe (art. 270 bis, c. II c.p.), con condotta consistita
nell’assicurare il necessario supporto per l’invio definitivo, in vista dei fini sopra
indicati, di persone, documenti e denaro nel Kurdistan iracheno (in alcuni casi
attraverso la Siria);

– Daki Mohammed, quale semplice partecipe (art. 270 bis, c. II
c.p.), con condotta consistita nel dare ospitalità e nell’assicurare
approvvigionamento di documenti falsi a membri dell’associazione (tra cui lo
stesso Ciise Maxamed Cabdullaah);

– Bouyahia Maher Ben Abdelaziz, quale
semplice partecipe (art 270 bis, c. II c.pp),
fungendo da raccordo in territorio turco (segnatamente nella città di Instanbul) tra i capi
dell’organizzazione transnazionale e l’attività dei membri della cellula
italiana;

– Housni Jamal, quale semplice partecipe (art. 270 bis, c. II c.p.),
svolgendo la propria attività, secondo le direttive impartitegli da El Ayashi Radi Abd El Samie
Ahou El Yazid,
sia in territorio italiano che in territorio estero
(recandosi, ad es., in Turchia presso il gruppo di Bouyahia Maher Ben Abdelaziz per recapitare loro materiale vario su ordine di El Ajyashi);

– Toumi
Ali, quale semplice partecipe (art. 270 bis, c. II c.p.), provvedendo
principalmente al reperimento di documenti falsi e di altro
materiale logistico (computer, telefoni, etc.) necessari allo svolgimento
dell’attività associativa.

Associazione avente il suo principale
centro operativo italiano in Milano, tuttora operante
anche in altre località nel territorio italiano (oltre che all’estero) a
partire almeno dal luglio 2001; (condotta degli imputati colpiti da
provvedimento restrittivo esaurita all’atto della esecuzione del medesimo, se
intervenuta).

2) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p. e 12 commi
1 e 3 D.L.vo 286/1998 (ora modificato dalla L.
189/2002), in quanto, in concorso tra loro e con altre persone, tra cui Mohammed Tallir Hammid (già
oggetto di sentenza definitiva di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.), Trabeisi Monrad (imputato in separato procedimento davanti all’A.G. di Brescia), El Ayashi Radi Abd El Samie Abou
El Yazid, Mohamed Amin Mostafa,
Abderrazak Mahjoub, Muhamed Majid alias Mullah Fouad, Housni Jamal
alias Jamal Al Maghrebi
(per i quali si procede separatamente davanti alla Corte d’Assise di Milano) Toumi Ali Ben Sassi e Bouyahia Maher Ben Abdelaziz (per i quali
si procede separatamente essendo gli stessi già giudicati in data odierna con
il rito abbreviato), compivano, in violazione delle disposizioni di legge
regolanti la materia, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso,
atti diretti a procurare l’ingresso illegale di una pluralità di persone nel
territorio dello Stato, ovvero atti diretti a procurare l’ingresso illegale in
altri Stati del quale le suddette persone non erano cittadine o non avevano
titolo di residenza permanente, con le condotte già descritte nei capi
precedenti. In particolare, provvedevano anche a procurare documenti falsi a
persone che arrivavano in Italia anche allo scopo di transitare, successivamente, in altri Stati (prevalentemente presso
campi di addestramento in Iraq).

Fatto aggravato
dall’essere stato commesso da più di tre persone in concorso tra loro.

Con l’ulteriore
aggravante di cui all’art. 1 L. 6.2.80
n. 15, avendo commesso i reati per finalità di terrorismo.

Reati accertati o commessi in Milano
ed in altre località nel territorio italiano dal luglio 2001 al novembre 2003
(condotta degli imputati colpiti da provvedimento restrittivo esaurita all’atto
della esecuzione del medesimo, se intervenuta).

Conclusioni delle parti:

II P.M. ha chiesto rigettarsi
l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata
dalla difesa.

Nel merito ha chiesto la condanna
degli imputati alla pena di anni nove e mesi quattro
di reclusione e di euro 16.000,00 di multa, previa derubricazione
del ruolo rivestito dai predetti nel reato di cui al capo a) in quello di
partecipe.

La difesa ha preliminarmente eccepito
l’incompetenza territoriale di questa A.G. essendosi il fatto commesso in Cremona, con
conseguente competenza dell’A.G. di Brescia ex art.51/3 bis c.p..

Nel merito la difesa di DRISSI ha
chiesto sentenza di assoluzione perchè il fatto non
costituisce reato o perchè l’imputato non lo ha commesso; in subordine ha
chiesto la concessione delle circostanze attenuanti generiche; la difesa
dell’HAMRAOUI ha chiesto sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o
perché l’imputalo non lo ha commesso.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

art..22/3 c.p.p.

ORDINANZA

art.299/3 u.p. c.p.p.

MOTIVI della DECISIONE

In data 29.3.2004, a seguito di
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti di Trabeisi
Mourad in ordine ai medesimi
reati di cui all’attuale

imputazione, questo giudice emetteva sentenza di
incompetenza per territorio in favore dell’A.G. di
Brescia, ritenendo la stessa competente per l’intera "cellula" di cui
all’imputazione all’epoca formulata.

Di seguito, in data 3.8.2004,
perveniva richiesta di rinvio a giudizio concernente le posizioni degli altri
imputati di cui all’attuale incriminazione (fatta eccezione per Mohammed Tahir Hammid per il quale era nel frattempo intervenuta sentenza
ex art.444 c.p.p.), alcuni
dei quali chiedevano procedersi con le forme del
giudizio abbreviato. Tra quest’ultimi, gli imputati Drissi Noureddine e Hamroaui Kamel Ben Mouldi, risultati nel corso delle indagini in stretto
contatto con il Trabelsi.

I difensori dei due eccepivano
preliminarmente l’incompetenza territoriale di questa A.G. in favore di quella bresciana,
e questo giudice si riservava la decisione all’esito della discussione.

Alla luce della riformulazione
dell’imputazione rispetto a quella elevata in ordine
alla posizione del Trabelsi, nonchè
soprattutto in base alle indagini successivamente compiute – ed in particolare
agli interrogatori resi da taluni coimputati ed imputati in procedimenti
connessi nonchè agli atti acquisiti nel giudizio
abbreviato ex art.441/5 c.p.p.
– va confermata la competenza di detta A.G. in ordine al cd. gruppo cremonese, e dunque anche in ordine
alle posizioni dei due attuali imputati Drissi e Hamraoui, ma va invece affermata la competenza di questa A.G. in ordine al cd. gruppo milanese, ossia alle posizioni
degli altri imputati.

Come infatti
già evidenziato nel decreto di rinvio a giudizio emesso in data 29.9.2004 nei
confronti degli imputati che non hanno optato per il rito speciale,
dall’insieme degli atti processuali – peraltro di seguito integrati ex art.441/5 c.p.p. – emerge
all’evidenza la pluralità di più "cellule" di matrice islamico-fondamentalista gravitanti in aree eversive
operanti nel territorio nazionale e la sostanziale autonomia, anche nelle loro
precipue finalità, delle stesse, e ciò pur in presenza
di evidenti e necessari collegamenti tra le medesime ed altre, collaterali,
stanziate all’estero. Sempre da detti atti emerge pure l’incentrarsi della
"cellula" della quale facevano parte tutti
gli altri imputati nel territorio milanese, in cui la stessa trovava appunto il
suo epicentro logistico.

Tale valutazione prescinde evidentemente
dallo stanziamento dei singoli membri nel territorio dello Stato e si impernia necessariamente sulla base operativa dei gruppi
in questione.

Tanto si afferma in quanto sia i due curdi abitanti a Parma –
Mohammed Tahir Hammid e Mohamed Amin Mostafà – pur nei loro
appurati contatti con il gruppo cremonese ed in particolare con il Trabelsi, sia Daki Mohamed, domiciliato a Reggio Emilia, risulta operassero in
stretto contatto con i membri dell’organizzazione stanziati in Milano, ed in
particolare con l’E1 Ayashi, con il Nasr Osama, oltre che con il
Mullah Fouad (nel periodo in cui quest’ultimo
era stanziato in Italia), loro referenti primari.

All’esito del giudizio abbreviato
deve pertanto affermarsi la competenza dell’A.G. bresciana con riguardo alle posizioni degli imputati Drissi e Hamraoui, i quali
peraltro risultano dagli stessi atti indagati presso
tale A.G. in parallelo procedimento avente ad oggetto
i medesimi titoli di reato, assorbenti le attuali incriminazioni.

Va nondimeno evidenziato come
all’esito del giudizio abbreviato, conclusosi per gli
altri imputati con sentenza assolutoria dal reato di cui all’art.270 bis c.p., sulla base degli
elementi di prova allo stato ed in questa sede utilizzabili, non possano al
riguardo ritenersi persistenti i gravi indizi in ordine a tale reato neppure
per il cd. gruppo cremonese, per la parte evidentemente concernente il presente
procedimento come finora sviluppatosi.

Ciò si precisa ai soli effetti del
regime cautelare in atto nei confronti dei due imputati in questione, non
detenuti nell’ambito del parallelo procedimento bresciano.

Sul punto va innanzitutto
rilevato come gli atti di causa debbano essere sfrondati dagli atti affetti da
inutilizzabilità patologica, ed innanzitutto dalle cd.

fonti d’intelligence, ossia dai numerosi
dati provenienti da "acquisizioni informative"
o "investigative" non meglio precisate, o da acquisizioni assunte in
"contesti di collaborazione internazionale" o asseritamente
provenienti da "segnalazioni da parte di organismi americani" o da
"dati forniti dal BKA tedesco", anch’esse prive di qualsivoglia
supporto genetico degno di rilievo processuale e non puntalmente
riscontrate da arti processualmente rilevanti.

Lo stesso è a dirsi per gli atti
compiuti all’estero e non assistiti dalle garanzie difensive che l’ordinamento
interno pone ad imprescindibile fondamento dell’utilizzabilità di tali atti, ed
in particolare alle audizioni di soggetti assunti come testimoni anziché come
indagati in procedimenti all’evidenza connessi e dunque senza le dovute
garanzie difensive. Ci si riferisce soprattutto alle audizioni di ex combattenti ristretti in Iraq, assunte dall’autorità
norvegese ed acquisite dai nostri inquirenti in sede di rogatoria.

Analoghi rilievi di
inutilizzabilità processuale riguardano con altrettanta evidenza i dati
provenienti dalle c.d. fonti aperte, ossia da informazioni
giornalistiche o assunte per via telematica.

Tanto premesso, può dirsi con margini
di ragionevole certezza ed al di là delle reticenti
dichiarazioni di taluni imputati, che entrambe le "cellule" in
questione avevano come precipuo scopo il finanziamento, e più in generale il
sostegno, di strutture di addestramento paramilitare site in zone
mediorientali, presumibilmente stanziale nel nord dell’Iraq.

A tal scopo, infatti, erano
organizzati sia la raccolta e l’invio – attraverso canali ritenuti
"sicuri" – di somme di denaro, sia l’arruolamento di volontari –
tutti stranieri e tutti di matrice islamico-fondamentalista
– da far giungere in dette zone evitando ogni possibile intoppo nelle loro
trasferte, e dunque attraverso percorsi anch’essi ritenuti "sicuri" e
con documenti: spesso contraffatti.

L’attività delle "cellule"
in questione, per quanto sempre risulta da detti atti,
si colloca storicamente in concomitanza dell’attacco statunitense all’Iraq,
avvenuto com’è noto nel marzo del 2003 ma notoriamente previsto come altamente
probabile all’indomani del conflitto in Afghanistan, nel quale pure tali gruppi
risultano essere stati attivi.

Numerose conversazioni intercettate
fanno peraltro riferimento a tale accanimento ed alla necessità di arginare il
più possibile i prevedibili nefasti effetti, aiutando "fratelli"
presenti nelle zone del conflitto, sia economicamente sia, appunto, rinforzando i contingenti armati attraverso l’invio
di combattenti.

Non risulta
invece provato, nonostante gli encomiabili sforzi investigativi compiuti, che
tali strutture paramilitari prevedessero la concreta programmazione di
obiettivi trascendenti attività di guerriglia da innescare in detti o in altri
prevedibili contesti bellici e dunque incasellabili nell’ambito delle attività
di tipo terroristico di cui all’art.270 bis c.p. come
novellato all’indomani dei noti e tragici fatti dell’11. 9.2001.

La nozione di terrorismo, com’è noto,
diverge da quella di eversione e come questa non è
definita in via normativa, dovendosi dunque ricavare in via ermeneutica, sia
sulla base del contenuto delle convenzioni internazionali sul punto, sia,
soprattutto, riflettendo sulla "ratio" e sulla genesi della norma
penale in questione.

Emblematico sotto il primo profilo appare il
tenore della Convenzione Globale dell’O.N.U. sul Terrorismo, progettata nel
1999, che all’art.18/2 prevede un’esimente in ordine
alle sanzioni in essa previste, in forza della quale le stesse non riguardano
le forze armate ed i gruppi armati o movimenti diversi dalla forze armate di
uno Stato nella misura in cui si attengano alle norme del diritto
internazionale umanitario.

Proprio da tale normativa, ed in
particolare da detta esimente, si ricava che le attività violente o di
guerriglia poste in essere nell’ambito di contesti
bellici, anche se poste in essere da parte di forze armate diverse da quelle
istituzionali, non possono essere perseguite neppure sul piano del diritto
internazionale, a meno che – ed ecco che in tal caso l’esimente in questione
non opera – non venga violato il diritto internazionale umanitario.

Da tale ultimo limite può ricavarsi
dunque che le attività di tipo terroristico rilevanti e dunque perseguibili sul
piano del diritto internazionale siano quelle dirette
a seminare terrore indiscriminato verso la popolazione civile in nome di un
credo ideologico e/o religioso, ponendosi dunque come delitti contro l’umanità.

A confortare tale impostazione interviene
la "ratio " della norma di cui all’art.27O
bis c.p., com’è noto
novellata a seguito dei noti e tragici fatti dell’11.9.2001.

La modifica, che ha appunto esteso i1
rilievo penale dei fatti in tale norma già previsti anche ai casi in cui gli
stessi fossero posti ai danni di uno Stato estero, voluta d’emergenza
all’indomani; di tali fatti parallelamente ad analoghi interventi legislativi posti in essere in altri paesi, ha evidentemente perseguito
la finalità di creare una sorta di diritto penale sovranazionale
con il quale tutelare i singoli Stati da attentati terroristici di ampio
spettro, speculari di strategie politiche autonome e risolutive.

L’estendere tale tutela penale anche
agli atti di guerriglia, per quanto violenti, posti in essere
nell’ambito di conflitti bellici in atto in altri Stati ed a prescindere
dall’obiettivo preso di mira, porterebbe inevitabilmente ad un’ingiustificata
presa di posizione per una delle forze in campo, essendo peraltro notorio che
nel conflitto bellico in questione, come in tutti i conflitti dell’era
contemporanea, strumenti di altissima potenzialità offensiva sono stati
innescati da tutte le forze in campo.

Tanto premesso, va rilevato come in
punto di fatto non può ritenersi provato, neppure in termini di gravità indiziaria,
che le due "cellule" in questione, pu
gravitando in aree notoriamente contrassegnale da propensioni al terrorismo, avessero obiettivi trascendenti quelli di guerriglia come
sopra delineati.

Al riguardo non può dirsi sufficiente
a fondare l’ipotizzata responsabilità penale, la comune appartenenza a realtà
eversive ed a strutture, quale quella denominata "Ansar Al
Islam" – peraltro bombardata e distrutta nel corso di tale
conflitto – dalla composizione tutt’altro che
omogenea ed anzi alquanto articolata e complessa.

Sotto tale ultimo profilo va
evidenziato come la variegata gamma di posizioni tinte di matrice islamico-fondamentalista, confluenti nella menzionata
struttura "Ansar Al Islam" sia stata
delineata dal computato "collaboratore" Mohammed
Tahir Hammid, il quale, pur
nella evidente prospettiva di un trattamento sanzionatorio
alquanto mite poi ottenuto ex art.444 c.p.p., ha infatti spiegato che tale formazione era
alquanto eterogenea, facendo ad essa capo vari modi di intendere l’opposizione
ai regimi! "nemici", pur nella comune e dunque
omogenea matrice islamico-fondamentalista dei vari
sostenitori e simpatizzanti.

Le ultime dichiarazioni del predetto
parlano al riguardo chiaro. Il Mohammed Tahir ha infatti riferito
genericamente di "aver sentito dire" che "Ansar Al Islam"
era "in contatta con Al Qaeda" e che aveva
in progetto anche di utilizzare "kamikaze" per azioni di guerriglia
all’interno dei confini iracheni, senza fornire alcun elemento di diretta
cognizione al riguardo, e anzi significativamente aggiungendo che la svolta
verso dette forme di violenza era oggetto di discussione tra i componenti
dell’organizzazione, affermando altresì di essere un islamista
moderato e di non condividere la deriva violenta di detta formazione. Ha
inoltre aggiunto che alcuni dei suoi coimputati, quali l’El
Ayashi, "si stavano avvicinando a detta
organizzazione", così confermando dunque che gli stessi non vi erano
organicamente inseriti.

Sempre in ordine
all’organizzazione "Ansar Al Islam ", va poi evidenziato il
tenore della documentazione sequestrata al suo vertice Mullah Krekar arrestato in Olanda e poi scarcerato ed espluso in Norvegia.

In uno di tali atti concernente
l’ideologia del gruppo e la sua matrice islamico-fondamentalista,
si parla infatti di addestramenti militari al fine di
affrontare "combattimenti sul fronte", nonché di "tunnel e
cave" costruiti per difendersi dai "raid aerei soprattutto dopo gli
ultimi bombardamenti sopra Tora Bora nel caso ci
fossero degli attacchi dell’alleanza americana britannica". Il documento
in questione si conclude con una chiosa per così dire
"profetica". Si legge infatti: "Scrivo
queste righe prima dell’attacco americano in Iraq e probabilmente anche noi
verremo colpiti anche se stiamo prendendo delle misure protettive per le nostre
trecento famiglie, alcuni si nascondono in Iran, ma anche lì hanno la vita dura
e difficile… perche si presume che gli americani
attaccheranno le città di Halja e Siruane
che sono strategiche, e se queste città verranno liberate potremmo iniziare
l’era dell’Emirato Islamico che opererebbe in associazione con l’organizzazione
delle Nazioni Unte. E infine chiedo a Dio di darci la
forza e la vittoria. Il vostro fratello Abu Sayed Kutub Fateh
Krekar".

Sia da tali elementi, sia dalle riportate
dichiarazioni di Mohammed Tahir
può dunque ricavarsi che "Ansar Al Islam"
era strutturata come una vera e propria organizzazione combattente islamica,
munita di una propria milizia addestrata appunto alla guerriglia e finanziata
anche da gruppi stanziati in Europa ed evidentemente gravitanti nell’area del fondamentalismo islamico, senza perciò avere obiettivi di
natura terroristica, probabilmente e verosimilmente propri solo di alcuni di
suoi membri.

E’ da evidenziarsi peraltro come dal
riportato manoscritto a firma del Mullah Krekar era stata dallo stesso prevista la possibilità di
un’istituzionalizzazione, addirittura nell’ambito delle Nazioni Unite,
dell’organizzazione in questione.

Sempre sulle appurate finalità delle
due "cellule" in questione vanno anche menzionate le dichiarazioni
rese dall’imputato El Ayashi
in data 29.7.2004, laddove lo stesso ammette di aver inviato combattenti in medioriente nel 2003 "per ragioni di Jahad", ossia "per opporsi agli invasori",
in concomitanza appunto con l’attacco americano e per combattere contro lo
stesso, e ciò attraverso il canale siriano gestito dal coimputato Mullah Fouad.

In questo senso, a parere della
scrivente, devono peraltro essere intese le più significative
conversazioni intercettate. E’ il caso del riferimento alla "grande bomba" che "sta arrivando" di cui alla
conversazione telefonica intervenuta in data 11.3.2003 ore 11.40 tra l’attuale
imputato Drissi e Trabeisi Mourad, evidentemente i due interlocutori riferendosi
all’imminente attacco americano all’Iraq, com’è noto scoppiato proprio in quei
giorni. Si pensi ancora alla "maledizione" di cui alla conversazione
intervenuta in data 1.4.2003 tra l’E1 Ayashi e Ciise Mahamed all’interno della
camera di sicurezza della locale Questura, e il chiaro riferimento alla ormai
intervenuta guerra all’Iraq ed alla posizione al riguardo assunta dal governo
italiano, con commenti all’evidenza tutt’altro che
inequivocabilmente riferibili ad attività di tipo terroristico in concreto programmate. Altra conversazione emblematica in tal senso quella intervenuta in data
30.3.2003 ore 20.41, ossia ad attacco americano già avvenuto, tra il citato El Ayashi e l’attuale imputato Hamraoui, nel corso della quale quest’ultimo
comunica che il Trabelsi, sentiti altri personaggi di
spicco del gruppo, avrebbe deciso che "non hanno bisogno di uomini lì,
hanno bisogno di uomini qui", precisando lo stesso che "metà degli
uomini cercano finanziamenti, metà restano qui", all’evidenza riferendosi,
quanto agli nomini che restano "qui", ai finanziatori di quei
combattimenti. Lo stesso è a dirsi per la conversazione intervenuta tra il
Mullah Fouad e l’El Ayashi sempre in data 30.3.2003, nel corso della quale il
primo richiede l’invio di combattenti adeguatamente addestrati, di "gente
che colpisca il ferro", sollecitando l’interlocutore a cercare anche
"quelli che stavano in jaban", alludendo
secondo la prospettazione accusatoria (mai il
riferimento appare in verità alquanto ambiguo)
all’invio di uomini disposti, comunque sempre in quel contesto, al diretto
sacrificio umano.

Non risulta
inoltre da alcun atto degno di rilievo processuale che le due
"cellule" in questione fossero legate all’organizzazione "Al Tawid" della quale sarebbe vertice il noto terrorista
Al Zarqawi.

Sotto tale profilo va evidenzialo
come l’utenza telefonica asseritamente in uso a quest’ultimo personaggio fosse tutt’altro
che corrispondente (ed anzi differente per ben cinque cifre) a quella che nella
conversazione del 9.3.2003 intercorsa tra l’E1 Ayashi
e i due curdi residenti a Parma, viene
indicata come in uso al MullahFouad.

Neppure risultano
legami penalmente rilevanti di tali gruppi con quelli, pur della stessa matrice
ideologica, responsabili di attacchi di pacifica natura terroristica, non
potendo al riguardo farsi leva sulla presunta analogia della "potenziale progettualità operativa degli spostamenti di uomini e di
risorse" nè tanto meno sulla asserita
"circolarità di rapporti" tra soggetti gravitanti nei medesimi
ambienti eversivi, e dunque sui loro rapporti di conoscenza o di pregressa
frequentazione.

Ad incidere sulle esposte
considerazioni non può neppure invocarsi la circostanza in base alla quale gli
imputati non erano di nazionalità irachena e dunque non avrebbero
potuto legittimamente battersi in guerra contro il "nemico"
americano.

E’ evidente infatti
come la scriminante prevista dalla citata convenzione
riguardi le forze belligeranti facenti parte delle opposte fazioni in lotta, a
prescindere dalla nazionalità dei singoli individui combattenti qualora accomunati
da un’unica matrice strategico-ideologica.

Rimarranno perciò da appurare, nel
futuro corso del procedimento bresciano, sia i legami
penalmente rilevanti tra i due attuali imputati e gli altri imputati
di quel procedimento, sia d’altro canto le eventuali attività terroristiche da
tale "cellula" in concreto programmate.

A tal ultimo riguardo non può non
rilevarsi come gli atti del procedimento bresciano
acquisiti ex art.441/5 c.p.p.
e concernenti l’audizione in incidente probatorio del
"collaboratore" Zouaoi Chokri,
finiscano in ultima analisi per avallare tale valutazione. Le dichiarazioni del predetto relative a presunti attentati da commettere sul
territorio italiano, appaiono infatti fondate su deduzioni dallo stesso
ricavate da discorsi in linguaggio criptico asseritamente
tenuti in sua presenza di soggetti assolutamente estranei al presente
procedimento. D’altra parte, come affermato dal P.M. in udienza, va evidenziato
come le dichiarazioni che tale "collaboratore" avrebbe
reso nell’ambito di altro procedimento milanese e di cui vi è traccia in
detto atto, non riguarderebbero le due "cellule" in questione.

Quanto sopra, si ripete, lungi
dall’anticipare valutazioni di merito non certo spettanti alla scrivente in ordine alla posizione dei due predetti, vale solo ai fini
della revoca della misura cautelare in atto nei confronti degli stessi
nell’ambito del presente procedimento in ordine al reato associativo loro
contestato.

Per tali motivi, il reato di cui
all’art.12 d.lvo 286/1998
andrà liberato dalla circostanza aggravante di cui all’art.1
l.15/1980.

P.Q.M.

visto l’art. 22/3 c.p.p.

DICHIARA

la propria incompetenza per territorio
ed

ORDINA

l’immediata trasmissione degli atti al
P.M. presso il Tribunale di Brescia, anche per gli adempimenti connessi alla
rinnovazione della misura cautelare in atto come di seguito limitata;

visto l’art.299/3
u.p. c.p.p.

REVOCA

la misura cautelare in atto nei
confronti dei due imputati, per sopravvenuta carenza di gravi indizi in ordine
al reato di cui al capo 1), ed escludendo dal reato di cui al capo 2),
l’aggravante di cui all’art.1 l.15/1980,
sempre per sopravvenute, carenza di gravi indizi al riguardo).

ORDINA

la formale scarcerazione degli stessi
limitatamente a tali ipotesi.

Milano, 24.1.2005

Il Cancelliere Il
Giudice

Irma Di Stefano dr. Clementina Forleo

DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 24
Gennaio 2005.