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Thursday 21 October 2004

La Corte di Giustizia UE stabilisce il diritto di soggiorno negli stati membri della madre di un minore avente cittadinanza di uno Stato UE. Corte di Giustizia delle Comunità Europee – Seduta Plenaria – Sentenza 19 ottobre 2004

La Corte di Giustizia UE stabilisce il diritto di soggiorno negli stati membri
della madre di un minore avente cittadinanza di uno Stato UE

Corte di Giustizia delle Comunità
Europee – Seduta Plenaria – Sentenza 19 ottobre 2004

Diritto di soggiorno – Figlio avente
la cittadinanza di uno Stato membro, ma che soggiorna in un altro Stato membro
– Genitori cittadini di uno Stato terzo – Diritto di soggiorno della madre
nell’altro Stato membro

Nel procedimento C-200/02,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia
pregiudiziale ai sensi dell’art. 234 CE,

proposta dall’Immigration
Appellate Authority (Regno Unito), con ordinanza 27
maggio 2002, pervenuta alla Corte il 30 maggio 2002, nella causa tra:

Kunqian Catherine
Zhu,

Man
Lavette Chen

e

Secretary
of State for the Home Department,

LA CORTE (seduta plenaria),

composta dal sig. V. Skouris,
Presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans
e A. Rosas, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. K. Lenaerts, Presidenti di Sezione,
dai sigg. C. Gulmann e R. Schintgen,
dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr
e J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. A. Tizzano

cancelliere: sig.ra L.
Hewlett, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

– per la sig.ra Man Lavette Chen, dai sig.ri R. de Mello e A. Berry,
barristers, assistiti dal sig. M. Barry,
sollicitor;

– per il governo irlandese, dal sig.
D. J. O’Hagan, in qualità di
agente, assistito dai sigg. P. Callagher, SC, e P. McGarry, BL;

– per il governo del Regno Unito, dal
sig. J. E. Collins, dal sig. R. Plender,
QC, e dalla sig.ra R. Caudwell, in
qualità di agenti;

– per la Commissione delle Comunità
europee, dalla sig.ra C. O’Reilly, in
qualità di agente,

sentite le conclusioni dell’avvocato
generale, presentate all’udienza del 18 maggio 2004,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia
pregiudiziale in esame riguarda l’interpretazione della direttiva del Consiglio
21 maggio 1973, 73/148/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al
trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati Membri all’interno della
Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi (GU L 172, pag. 14), della direttiva del Consiglio 28 giugno
1990, 90/364/CEE, relativa al diritto di soggiorno (GU L 180, pag. 26), e
dell’art. 18.

2 Tale domanda è stata sollevata nell’ambito di una
controversia pendente tra, da un lato, la sig.na Kunqian
Catherine Zhu (in
prosieguo: «Catherine»), cittadina
irlandese, e sua madre, la sig.ra Man Lavette Chen (in prosieguo: la «sig.ra Chen»),
cittadina cinese, e, dall’altro, il Secretary
of State for the Home Department
in merito al rifiuto opposto da quest’ultimo alle
domande di Catherine e della sig.ra Chen, dirette ad ottenere un permesso di soggiorno di lunga
durata nel Regno Unito.

Ambito normativo

Normativa comunitaria

3 L’art. 1 della direttiva 73/148
dispone quanto segue:

«1. Gli Stati membri sopprimono, alle
condizioni previste dalla presente direttiva, le restrizioni al trasferimento e
al soggiorno:

a) dei cittadini di uno Stato membro
che si siano stabiliti o che desiderino stabilirsi in un altro Stato membro per
esercitarvi un’attività indipendente, o che desiderino effettuarvi
una prestazione di servizi;

b) dei cittadini degli Stati membri
che desiderino recarsi in un altro Stato membro in qualità di destinatari di
una prestazione di servizi;

c) del coniuge e dei figli d’età
inferiore a 21 anni dei cittadini suddetti, qualunque sia la loro cittadinanza;

d) degli ascendenti e discendenti dei
cittadini suddetti e del coniuge di tali cittadini che sono a loro carico,
qualunque sia la loro cittadinanza.

2. Gli Stati membri favoriscono
l’ammissione di qualsiasi altro membro della famiglia dei
cittadini di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) o del loro coniuge, che sia a
loro carico o con loro convivente nel paese di provenienza».

4 L’art. 4, n. 2, della stessa direttiva
recita:

«Per i prestatori e per i destinatari
di servizi il diritto di soggiorno corrisponde alla durata della prestazione.

Se la prestazione ha durata superiore a
tre mesi, lo Stato membro in cui tale prestazione è effettuata rilascia un
permesso di soggiorno per comprovare tale diritto.

Se la prestazione ha durata inferiore
o uguale a tre mesi, la carta d’identità o il passaporto in virtù del quale
l’interessato è entrato nel territorio dello Stato membro equivale a un documento di soggiorno. Tuttavia lo
Stato membro può imporre all’interessato di notificare la sua presenza nel
territorio».

5 Ai sensi dell’art. 1 della direttiva 90/364:

«1. Gli Stati membri accordano il
diritto di soggiorno ai cittadini degli Stati membri che non beneficiano di
questo diritto in virtù di altre disposizioni del
diritto comunitario nonché ai loro familiari quali sono definiti nel paragrafo 2, a condizione che essi
dispongano per sé e per i propri familiari di un’assicurazione malattia che
copre tutti i rischi nello Stato membro ospitante e di risorse sufficienti per
evitare che essi diventino durante il soggiorno un onere per l’assistenza
sociale dello Stato membro ospitante.

Le risorse di cui al primo comma sono
sufficienti quando sono superiori al livello di
risorse al di sotto del quale un aiuto sociale può essere accordato dallo Stato
membro ospitante ai propri cittadini, tenendo conto della situazione personale
del richiedente ed eventualmente di quella delle persone ammesse in conformità
del paragrafo 2.

Se il secondo comma non può essere
applicato in uno Stato membro, le risorse del richiedente vengono
considerate sufficienti quando sono superiori al livello della pensione minima
di sicurezza sociale versata dallo Stato membro ospitante.

2. Hanno il diritto di installarsi in
un altro Stato membro con il titolare del diritto di soggiorno, qualunque sia
la loro nazionalità:

a) il coniuge ed i loro discendenti a
carico;

b) gli ascendenti del titolare del
diritto di soggiorno e del coniuge che sono a carico».

Normativa del Regno Unito

6 Ai sensi della regola 5 delle Immigration (European Economic Area) Regulations 2000
(regolamento del 2000 relativo all’immigrazione
proveniente dallo Spazio economico europeo, in prosieguo: le «EEA Regulations»):

«1. Ai fini della presente
disciplina, l’espressione ‘persona che può soggiornare nel Regno Unito’ riguarda
tutti i cittadini del SEE residenti nel Regno Unito in qualità di: a)
lavoratore dipendente; b) lavoratore autonomo; c) prestatore di servizi; d)
destinatario di una prestazione di servizi; e) persona autosufficiente; f)
pensionato; g) studente, ovvero, h) lavoratore autonomo che ha cessato le sue
attività o qualsiasi persona a cui si applica il n. 4.

(…)».

Controversia principale e questioni
pregiudiziali

7 Dall’ordinanza di rinvio emerge che
la sig.ra Chen e suo marito, cittadini cinesi, lavorano per un’impresa cinese con sede in Cina. Il marito
della sig.ra Chen è uno dei direttori di tale impresa
e ne detiene una partecipazione maggioritaria. Nell’ambito della sua attività
professionale, quest’ultimo svolge frequenti viaggi
di lavoro in diversi Stati membri, in particolare nel Regno Unito.

8 Il primo figlio della coppia è nato
in Cina nel 1998. Poiché desiderava dare alla luce un
secondo figlio, la sig.ra Chen è entrata nel
territorio del Regno Unito nel mese di maggio 2000, incinta di circa sei mesi.
Si è recata a Belfast nel mese di luglio dello stesso anno e Catherine vi è nata il 16
settembre seguente. Attualmente la madre e la figlia
vivono a Cardiff, nel Galles (Regno Unito).

9 Conformemente all’art. 6, n. 1,
dell’Irish Nationality and Citizenship Act del 1956 (legge
del 1956 sulla nazionalità e sulla cittadinanza irlandesi), modificato nel
2001, applicabile retroattivamente a partire dal 2
dicembre 1999, l’Irlanda consente a tutti i nati sull’isola d’Irlanda di
acquistare la cittadinanza irlandese. Secondo il n. 3 di tale
articolo, una persona nata sull’isola d’Irlanda acquista la cittadinanza
irlandese alla nascita, se non può ottenere la cittadinanza di un altro paese.

10
In
applicazione di tale normativa, a Catherine è stato
rilasciato un passaporto irlandese nel mese di settembre 2000.
Secondo quanto riportato nella decisione di rinvio, invece, Catherine
non ha il diritto di ottenere la cittadinanza britannica, dato che, con il British Nationality Act 1981 (legge del 1981 sulla cittadinanza britannica), il
Regno Unito si è allontanato dallo jus soli, di modo
che la nascita sul territorio di tale Stato membro non conferisce
più automaticamente la cittadinanza britannica.

11 È pacifico che il soggiorno
sull’isola d’Irlanda era destinato a consentire alla
nascitura di acquistare la cittadinanza irlandese e, di conseguenza, alla madre
di ottenere il diritto di restare, eventualmente, sul territorio del Regno
Unito con sua figlia.

12 Il giudice del rinvio rileva
altresì che l’Irlanda fa parte del Common Travel Area (spazio di circolazione comune) ai sensi degli Immigration Acts (normativa
sull’immigrazione), di modo che, poiché i cittadini irlandesi non devono, in
via generale, ottenere un’autorizzazione per entrare e soggiornare sul
territorio del Regno Unito, Catherine, contrariamente
alla sig.ra Chen, può liberamente circolare sul
territorio del Regno Unito e dell’Irlanda. Al di fuori del diritto alla libera
circolazione limitato ai due Stati membri di cui beneficia Catherine,
nessuna delle ricorrenti principali avrebbe il diritto di risiedere nel Regno
Unito ai sensi della normativa nazionale.

13 La decisione di rinvio precisa poi
che Catherine dipende tanto affettivamente quanto
finanziariamente da sua madre, che quest’ultima è la
persona responsabile a titolo principale, che Catherine
è destinataria, nel Regno Unito, di servizi medici privati e di servizi di
puericultura retribuiti, che ha perso il diritto di acquistare la cittadinanza
cinese a causa della sua nascita nell’Irlanda del Nord e del consecutivo
acquisto della cittadinanza irlandese e, pertanto, che essa ha il diritto di
entrare sul territorio cinese solo con un visto di durata massima di 30 giorni
per ciascun soggiorno, che le due ricorrenti principali sono autosufficienti
grazie all’attività professionale della sig.ra Chen,
che non dipendono da risorse pubbliche nel Regno Unito
e che non esiste alcuna possibilità ragionevole che lo divengano e, infine, che
le interessate dispongono di un’assicurazione malattia.

14 Il rifiuto del Secretary
of State for the Home Department
di accordare un permesso di soggiorno di lunga durata alle due ricorrenti
principali è motivato dalla circostanza che Catherine,
otto mesi di età, non esercita alcun diritto derivante
dal Trattato CE tra quelli previsti alla regola 5, n. 1, delle EEA Regulations e che la sig.ra Chen
non è una persona che può soggiornare nel Regno Unito ai sensi della normativa
citata.

15 La decisione di rigetto di cui
trattasi ha formato oggetto di impugnazione dinanzi
all’Immigration Appellate Authority,
che ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le
seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se, alla luce dei fatti della
causa in esame, l’art. 1 della direttiva del Consiglio 73/148/CEE o, in alternativa, l’art. 1 della direttiva del Consiglio
90/364/CEE:

a) conferisca alla prima ricorrente,
che è minorenne e cittadina dell’Unione, il diritto di entrare in un altro
Stato membro e di soggiornarvi;

b) in caso affermativo, se,
conseguentemente, esso conferisca alla seconda ricorrente, cittadina di uno
Stato terzo che è anche madre e responsabile principale dell’assistenza della
prima ricorrente, il diritto di risiedere con la prima ricorrente

i) in quanto familiare a carico, o

ii) per il fatto di aver vissuto con la
prima ricorrente nel Paese d’origine di questa, ovvero

iii) per un altro motivo speciale.

2) Ove la prima ricorrente non sia
una «cittadina di uno Stato membro» ai fini dell’esercizio dei diritti
derivanti dall’ordine giuridico comunitario ai sensi della direttiva del
Consiglio 73/148/CEE o dell’art. 1 della direttiva del
Consiglio 90/364/CEE, quali siano i criteri rilevanti per stabilire se
un bambino, che è cittadino dell’Unione, sia un cittadino di uno Stato membro
ai fini dell’esercizio dei diritti conferiti dal diritto comunitario.

3) Se, date le circostanze della
causa in esame, i servizi di puericultura di cui è beneficiaria la prima
ricorrente costituiscano servizi ai sensi della direttiva del Consiglio
73/148/CEE.

4) Se, date le circostanze della
causa in esame, alla prima ricorrente sia precluso il soggiorno nello Stato
ospitante ai sensi dell’art. 1 della direttiva del Consiglio
90/364/CEE, in quanto le sue risorse provengono esclusivamente dal
genitore che l’accompagna, che è cittadino di uno Stato terzo.

5) Se, sulla base dei fatti
particolari della causa in esame, l’art. 18, n. 1, CE
conferisca alla prima ricorrente il diritto di entrare nello Stato membro
ospitante e di soggiornarvi benché essa non abbia i requisiti per soggiornare
nello Stato membro ospitante in base ad altre disposizioni del diritto
comunitario.

6) Se, in caso affermativo, la
seconda ricorrente abbia conseguentemente il diritto di rimanere con la prima
ricorrente durante tale periodo nello Stato membro ospitante.

7) In tale contesto,
quale sia l’effetto del principio del rispetto dei diritti fondamentali
dell’Uomo nell’ordinamento comunitario invocati dalle ricorrenti, considerato,
in particolare, che esse si fondano sull’art. 8 della Convenzione europea dei
diritti umani, in virtù del quale ogni persona ha diritto al rispetto della sua
vita privata e familiare e del suo domicilio, in combinato disposto con l’art.
14 della stessa Convenzione, dal momento che la prima ricorrente non può vivere
in Cina con la seconda ricorrente, il padre e il fratello».

Sulle questioni pregiudiziali

16 Con tali questioni, il giudice del
rinvio chiede sostanzialmente di sapere se la direttiva 73/148, la direttiva 90/364 o l’art. 18 CE, eventualmente in combinato
disposto con gli artt. 8 e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU), conferiscano, in circostanze come quelle del caso di
specie, al cittadino minorenne in tenera età di uno Stato membro a carico di un
genitore, a sua volta cittadino di uno Stato terzo, il diritto di soggiornare
in un altro Stato membro in cui tale minore è destinatario di servizi di
puericultura. In caso di soluzione affermativa, il giudice del rinvio vorrebbe
sapere se tali stesse disposizioni conferiscano di conseguenza un diritto di
soggiorno a favore del genitore di cui trattasi.

17 Occorre pertanto esaminare le
disposizioni del diritto comunitario in materia di diritto di
soggiorno relative, anzitutto, alla situazione di un cittadino minorenne
come Catherine, e poi a quella del genitore,
cittadino di uno Stato terzo, del figlio a carico.

Sul diritto di soggiorno di una
persona nella situazione di Catherine

Considerazioni preliminari

18 Si deve
subito respingere la tesi dei governi irlandese e del Regno Unito, secondo cui
una persona che si trova nella situazione di Catherine
non può far valere il beneficio delle disposizioni del diritto comunitario in
materia di libera circolazione e di soggiorno delle persone per il solo fatto
che l’interessata non si è mai spostata da uno Stato membro ad un altro Stato
membro.

19 Infatti,
la situazione di un cittadino di uno Stato membro nato nello Stato membro
ospitante e che non si è avvalso del diritto alla libera circolazione tra Stati
membri non può, per ciò solo, essere assimilato ad una situazione puramente
interna che priva il detto cittadino del beneficio, nello Stato membro
ospitante, delle disposizioni del diritto comunitario in materia di libera
circolazione e di soggiorno delle persone (v., in tal senso, in particolare,
sentenza 2 ottobre 2003, causa C-148/02, Garcia
Avello, Racc. pag. I-11613, punti 13 e 27).

20 Inoltre, contrariamente a quanto
sostenuto dal governo irlandese, un bambino in tenera età può avvalersi dei
diritti di libera circolazione e di soggiorno garantiti dal diritto
comunitario. L’idoneità di un cittadino di uno Stato membro ad essere titolare
dei diritti garantiti dal Trattato e dal diritto derivato in materia di libera
circolazione delle persone non può essere subordinata alla condizione che
l’interessato abbia raggiunto l’età richiesta per
avere la capacità giuridica di esercitare, egli stesso, i detti diritti [v. in
tal senso, segnatamente, nel contesto del regolamento (CEE) del Consiglio 15
ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori
all’interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), sentenze 15 marzo 1989, cause
riunite 389/87 e 390/87, Echternach e Moritz, Racc. pag. 723, punto 21, e 17
settembre 2002, causa C-413/99, Baumbast e R., Racc. pag. I-7091, punti 52-63, e,
per quanto riguarda l’art. 17 CE, sentenza Garcia
Avello, cit., punto 21]. Inoltre, come rilevato
dall’avvocato generale ai paragrafi 47-52 delle sue conclusioni, non emerge né
dal testo, né dalle finalità perseguite dagli artt. 18 CE e 49 CE, nonché dalle direttive 73/148 e 90/364, che la stessa
titolarità dei diritti oggetto di tali disposizioni sia subordinato ad una
condizione di età minima.

La direttiva 73/148

21 Il giudice del rinvio vorrebbe
anzitutto sapere se una persona nella situazione di Catherine
possa far valere le disposizioni della direttiva
73/148 per soggiornare durevolmente nel Regno Unito come destinataria di
servizi di puericultura forniti contro retribuzione.

22 Conformemente alla giurisprudenza
della Corte, le disposizioni in materia di libera prestazione di servizi non
riguardano la situazione di un cittadino di uno Stato membro che stabilisce la
sua residenza principale sul territorio di un altro Stato membro per
beneficiarvi di prestazioni di servizi per una durata indeterminata (v., in tal
senso, segnatamente, sentenza 15 ottobre 1988, causa 196/87, Steymann, Racc. pag. 6159). Ora,
esattamente di questo si tratta nella causa principale per quanto riguarda i
servizi di puericultura menzionati dal giudice del rinvio.

23 Per quanto attiene ai servizi
medici temporaneamente forniti a Catherine, si deve
rilevare che, conformemente all’art. 4, n. 2, primo comma, della direttiva
73/148, il diritto di soggiorno di cui beneficia il destinatario di servizi ai
sensi della libera prestazione dei servizi corrisponde
alla durata delle prestazioni di cui trattasi. Di conseguenza, la detta
direttiva non può comunque fondare un diritto di
soggiorno a tempo indeterminato come quello oggetto della controversia principale.

L’art. 18 CE e la direttiva 90/364

24 Poiché Catherine
non può far valere la direttiva 73/148 per soggiornare durevolmente nel Regno
Unito, il giudice del rinvio vorrebbe sapere se un diritto di soggiorno di
lunga durata a favore di Catherine possa essere
fondato sull’art. 18 CE e sulla direttiva 90/364, che garantisce, a talune
condizioni, un diritto siffatto dei cittadini degli Stati membri ed ai membri
della loro famiglia che non ne beneficiano ai sensi di
altre disposizioni del diritto comunitario.

25 Ai sensi dell’art. 17, n. 1, CE, è cittadino dell’Unione ogni persona avente la
nazionalità di uno Stato membro. Lo status di cittadino dell’Unione è destinato
ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri (v.,
segnatamente, sentenza Baumbast e R., cit., punto 82).

26 Per quanto attiene al diritto di
soggiorno sul territorio degli Stati membri sancito dall’art. 18, n. 1, CE, si
deve rilevare che tale diritto è riconosciuto direttamente ad ogni cittadino
dell’Unione da una disposizione chiara e precisa del Trattato. Per effetto del
solo status di cittadino di uno Stato membro, e quindi
di cittadino dell’Unione, Catherine può
legittimamente invocare l’art. 18, n. 1, CE. Tale diritto di soggiorno dei
cittadini dell’Unione sul territorio di un altro Stato membro è attribuito
subordinatamente alle limitazioni e alle condizioni previste dal Trattato nonché dalle relative disposizioni di attuazione (v.,
segnatamente, sentenza Baumbast e R., cit., punti 84 e 85).

27 Per quanto riguarda le dette
limitazioni e condizioni, l’art. 1, n. 1, della direttiva 90/364 prevede che
gli Stati membri possono esigere dai cittadini di uno Stato membro che
intendono avvalersi del diritto di soggiorno sul loro territorio che essi
dispongano per sé e per i propri familiari di un’assicurazione malattia che
copre tutti i rischi nello Stato membro ospitante e di risorse sufficienti per
evitare che essi diventino durante il soggiorno un onere per l’assistenza
sociale dello Stato membro ospitante.

28 Dalla decisione di rinvio emerge
che Catherine dispone tanto di un’assicurazione
malattia quanto di risorse sufficienti, fornite da sua madre, per non divenire
un onere per l’assistenza sociale dello Stato membro ospitante.

29 È infondata l’obiezione dei governi
irlandese e del Regno Unito, secondo cui la condizione relativa
all’esistenza di risorse sufficienti significa che l’interessato,
contrariamente a quanto avviene nel caso di Catherine,
deve disporre egli stesso di tali risorse senza che possa avvalersi, al
riguardo, delle risorse di un familiare che, come la sig.ra Chen,
l’accompagna.

30 Secondo lo stesso tenore letterale
dell’art. 1, n. 1, della direttiva 90/364 è sufficiente che i cittadini degli
Stati membri «dispongano» delle risorse necessarie, senza che tale disposizione
contenga la minima esigenza in merito alla provenienza di queste ultime.

31 Tale interpretazione si impone a maggior ragione in quanto le disposizioni che
sanciscono un principio fondamentale come quello della libera circolazione
delle persone devono essere interpretate estensivamente.

32 Inoltre, le limitazioni e le
condizioni di cui all’art. 18 CE e previste dalla direttiva 90/364 si ispirano all’idea che l’esercizio del diritto di
soggiorno dei cittadini dell’Unione può essere subordinato ai legittimi
interessi degli Stati membri. Quindi, se è vero che dal quarto ‘considerando’
della detta direttiva risulta che i beneficiari del
diritto di soggiorno non devono costituire un onere «eccessivo» per le finanze
pubbliche dello Stato membro ospitante, la Corte ha tuttavia rilevato che l’applicazione di
tali limitazioni e condizioni dev’essere operata nel
rispetto dei limiti imposti a tal riguardo dal diritto comunitario e in
conformità al principio di proporzionalità (v., segnatamente, sentenza Baumbast, cit., punti 90 e 91).

33 Un’interpretazione della
condizione relativa al carattere sufficiente delle
risorse, ai sensi della direttiva 90/364, come quella suggerita dai governi
irlandese e del Regno Unito, aggiungerebbe a tale condizione, come è formulata
in tale direttiva, un requisito attinente alla provenienza delle risorse, che
rappresenterebbe un’ingerenza sproporzionata nell’esercizio del diritto
fondamentale di libera circolazione e di soggiorno garantito dall’art. 18 CE, in
quanto non necessaria al raggiungimento dell’obiettivo perseguito, cioè la
protezione delle finanze pubbliche degli Stati membri.

34 Il governo del Regno Unito
sostiene infine che le ricorrenti nella causa principale non possono avvalersi
delle disposizioni comunitarie di cui trattasi, dato che lo spostamento della
sig.ra Chen in Irlanda del Nord affinché sua figlia
acquistasse la cittadinanza di un altro Stato membro rappresenta un tentativo
di avvalersi abusivamente delle norme del diritto
comunitario. Gli obiettivi perseguiti da tali
disposizioni comunitarie non sarebbero raggiunti nel caso in cui un cittadino
di uno Stato terzo che desidera soggiornare in uno Stato membro, senza tuttavia
circolare o voler circolare da uno Stato membro all’altro, si organizza per
dare alla luce un bambino in una parte del territorio dello Stato membro
ospitante in cui un altro Stato membro applica le sue regole di acquisto della
cittadinanza fondate sullo jus soli. Secondo una
giurisprudenza costante gli Stati membri avrebbero il diritto di adottare
misure volte ad impedire che, grazie alle possibilità offerte dal Trattato,
taluni dei suoi cittadini tentino di sottrarsi all’imperio delle leggi
nazionali. Tale regola, conforme al principio dell’abuso di diritto, sarebbe stata riaffermata dalla Corte nella sua sentenza 9 marzo
1999, causa C-212/97 (Centros, Racc. pag. I-1459).

35 Anche tale
argomentazione
deve essere respinta.

36 Certo, la sig.ra Chen ammette che il suo soggiorno nel Regno Unito mirava a creare le condizioni necessarie per consentire alla
sua nascitura di acquistare la cittadinanza di un altro Stato membro, al fine
di ottenere in seguito un permesso di soggiorno di lunga durata per sé e per la
figlia nel Regno Unito.

37 Tuttavia, la determinazione dei modi
di acquisto e di perdita della cittadinanza rientra,
in conformità al diritto internazionale, nella competenza di ciascuno Stato
membro, competenza che deve essere esercitata nel rispetto del diritto
comunitario (v., segnatamente, sentenze 7 luglio 1992, causa C-369/90, Micheletti e a., Racc. pag. I-4239, punto 10, e 20 febbraio 2001, causa C-192/99, Kaur, Racc. pag. I-1237, punto 19).

38 Nessuna delle parti che hanno
presentato osservazioni dinanzi alla Corte ha messo in
discussione la legittimità né l’effettività dell’acquisto della cittadinanza
irlandese da parte di Catherine.

39 Inoltre, non spetta ad uno Stato
membro limitare gli effetti dell’attribuzione della cittadinanza di un altro
Stato membro, pretendendo un requisito ulteriore per
il riconoscimento di tale cittadinanza al fine dell’esercizio delle libertà
fondamentali previste dal Trattato (v., segnatamente, sentenze cit. Micheletti e a., punto 10, e Garcia
Avello, punto 28).

40 Ora, si tratterebbe esattamente di
questo se il Regno Unito avesse il diritto di negare ai cittadini di altri Stati membri come Catherine
il godimento di una libertà fondamentale garantita dal diritto comunitario per
il solo fatto che l’acquisto della cittadinanza di uno Stato membro mira in
realtà a procurare ad un cittadino di uno Stato terzo un diritto di soggiorno
ai sensi del diritto comunitario.

41 Pertanto, occorre dichiarare che,
in circostanze come quelle del caso di specie, l’art. 18 CE e la direttiva
90/364 conferiscono al cittadino minorenne in tenera età di uno Stato membro,
coperto da un’adeguata assicurazione malattia ed a carico di un genitore, egli
stesso cittadino di uno Stato terzo, le cui risorse
siano sufficienti affinché il primo non divenga un onere per le finanze
pubbliche dello Stato membro ospitante, un diritto di soggiorno a durata
indeterminata sul territorio di quest’ultimo Stato.

Sul diritto di soggiorno di una
persona nella situazione della sig.ra Chen

42 L’art. 1, n. 2, lett. b), della
direttiva 90/364, che garantisce agli ascendenti del titolare del diritto di
soggiorno «che sono a carico» di installarsi in un altro Stato membro con il
titolare del diritto di soggiorno, qualunque sia la loro nazionalità, non può
conferire un diritto di soggiorno al cittadino di uno Stato terzo che si trova
nella situazione della sig.ra Chen, né in
considerazione dei legami affettivi esistenti tra la madre e
suo figlio, né per il fatto che il diritto di ingresso e di soggiorno
della madre nel Regno Unito dipenda dal diritto di soggiorno di tale figlio.

43 Infatti,
dalla giurisprudenza della Corte emerge che la qualità di familiare «a carico»
del titolare risulta da una situazione di fatto caratterizzata dalla
circostanza che il sostegno materiale del familiare è garantito dal titolare
del diritto di soggiorno (v. in tal senso, a proposito dell’art. 10 del
regolamento n. 1612/68, la sentenza 18 giugno 1987, causa 316/85, Lebon, Racc. pag. 2811, punti
20-22).

44
In
una caso come quello in esame nella causa principale
si verifica precisamente la situazione inversa, dato che il titolare del
diritto di soggiorno è a carico del cittadino di uno Stato terzo, che ne ha
effettivamente la custodia e che desidera accompagnarlo. In tali circostanze,
la sig.ra Chen, per beneficiare di un permesso di
soggiorno nel Regno Unito, non può far valere la sua qualità di
ascendente «a carico» di Catherine ai sensi
della direttiva 90/364.

45 D’altra parte, il rifiuto di
consentire al genitore cittadino di uno Stato membro o di uno Stato terzo che effettivamente ha la custodia di un figlio
al quale l’art. 18 CE e la direttiva 90/364 riconoscono un diritto di
soggiorno, di soggiornare con tale figlio nello Stato membro ospitante
priverebbe di qualsiasi effetto utile il diritto di soggiorno di quest’ultimo. È chiaro, infatti, che il godimento del
diritto di soggiorno da parte di un bimbo in tenera
età implica necessariamente che tale bimbo abbia il diritto di essere
accompagnato dalla persona che ne garantisce effettivamente la custodia e,
quindi, che tale persona possa con lui risiedere nello Stato membro ospitante
durante tale soggiorno (v., mutatis mutandis, per quanto riguarda l’art. 12 del regolamento n.
1612/68, sentenza Baumbast e R., cit.,
punti 71-75).

46 Per questa sola ragione si deve
dichiarare che quando, come nella causa principale, l’art. 18 CE e la direttiva
90/364 conferiscono al cittadino minorenne in tenera età un diritto di
soggiorno a tempo indeterminato nello Stato membro ospitante,
tali stesse disposizioni consentono al genitore che ha effettivamente la
custodia di tale cittadino di soggiornare con quest’ultimo
nello Stato membro ospitante.

47 Occorre quindi rispondere al
giudice del rinvio dichiarando che, in circostanze come quelle della causa
principale, l’art. 18 CE e la direttiva 90/364 conferiscono al cittadino
minorenne in tenera età di uno Stato membro, coperto da un’adeguata
assicurazione malattia ed a carico di un genitore, egli stesso cittadino di uno
Stato terzo, le cui risorse siano sufficienti affinché
il primo non divenga un onere per le finanze pubbliche dello Stato membro
ospitante, un diritto di soggiorno a durata indeterminata sul territorio di quest’ultimo Stato. In un caso siffatto, le stesse
disposizioni consentono al genitore che ha effettivamente la custodia di tale
cittadino di soggiornare con quest’ultimo nello Stato
membro ospitante.

Sulle spese

48 Nei confronti delle parti nella
causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato
dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese
sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle dette
parti, non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seduta
Plenaria) dichiara:

In circostanze come quelle della
causa principale, l’art. 18 CE e la direttiva del Consiglio 28 giugno 1990,
90/364/CEE, relativa al diritto di soggiorno, conferiscono al cittadino
minorenne in tenera età di uno Stato membro, coperto da un’adeguata
assicurazione malattia ed a carico di un genitore, egli stesso cittadino di uno
Stato terzo, le cui risorse siano sufficienti affinché
il primo non divenga un onere per le finanze pubbliche dello Stato membro
ospitante, un diritto di soggiorno a durata indeterminata sul territorio di quest’ultimo Stato. In un caso siffatto, le stesse
disposizioni consentono al genitore che ha effettivamente la custodia di tale
cittadino di soggiornare con quest’ultimo nello Stato
membro ospitante.

Firme