Civile
La Corte di Giustizia UE ritiene legittima la procedura italiana dettata per il recupero dei crediti nei confronti degli enti pubblici
La Corte di Giustizia UE
ritiene legittima la procedura italiana dettata per il recupero dei crediti nei
confronti degli enti pubblici
SENTENZA DELLA CORTE (Prima
Sezione) 11 settembre 2008 «Transazioni commerciali – Direttiva 2000/35/CE – Lotta contro i ritardi di pagamento – Procedure di
recupero di crediti non contestati»
Nel procedimento C‑265/07,
avente
ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi
dell’art. 234 CE, dal Tribunale civile di Roma con decisione 21 maggio 2007,
pervenuta in cancelleria il 4 giugno 2007, nella causa
Caffaro Srl
contro
Azienda Unità Sanitaria Locale
RM/C,
e nei
confronti di:
Banca di Roma SpA,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta
dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. A. Tizzano, A. Borg Barthet,
M. Ilešič e E. Levits (relatore), giudici,
avvocato
generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere:
sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
vista la
fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 marzo 2008,
considerate
le osservazioni presentate:
– per la Caffaro Srl, dagli
avv.ti G. Barcellona e R. Crincoli;
– per il governo italiano, dal
sig. I. M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. S. Fiorentino,
avvocato dello Stato;
– per la Commissione delle
Comunità europee, dai sigg. C. Zadra e S. Schønberg, in qualità di agenti,
sentite
le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 aprile
2008,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia
pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L
200, pag. 35).
2 Tale domanda
è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Caffaro Srl (in
prosieguo: la «Caffaro»), creditrice, e l’Azienda Unità
Sanitaria Locale RM/C, (in prosieguo: l’«Azienda»), una pubblica
amministrazione italiana, debitrice, in merito ad un’esecuzione forzata
mediante pignoramento di crediti della debitrice presso la Banca di Roma SpA (in
prosieguo: la «Banca di Roma»), terzo
pignorato.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 Il quindicesimo ‘considerando’ della direttiva 2000/35 precisa:
«La presente direttiva si limita
a definire l’espressione “titolo esecutivo”, ma non
disciplina le varie procedure per l’esecuzione forzata di un siffatto titolo,
né le condizioni in presenza delle quali può essere disposta la sospensione
dell’esecuzione ovvero può essere dichiarata l’estinzione del relativo
procedimento».
4 L’art. 2 della direttiva
2000/35 dispone:
«Ai fini della presente direttiva
si intende per:
(…)
5) “titolo esecutivo”: ogni
decisione, sentenza o ordine di pagamento, sia immediato che rateale,
pronunciati da un tribunale o da altra autorità competente, che consenta al
creditore di ottenere, mediante esecuzione forzata, il soddisfacimento della
propria pretesa nei confronti del debitore; esso comprende le decisioni, le
sentenze o ordini di pagamento provvisori che restano esecutivi
anche se il debitore abbia proposto impugnazione».
5 Il ventitreesimo ‘considerando’
della medesima direttiva così recita:
«L’articolo 5 della presente
direttiva prevede che la procedura di recupero dei crediti non contestati sia
conclusa a breve termine, in conformità delle disposizioni legislative
nazionali, ma non impone agli Stati membri di adottare una procedura specifica
o di apportare specifiche modifiche alle procedure giuridiche in vigore».
6 L’art. 5 di detta direttiva
stabilisce quanto segue:
«1. Gli Stati membri assicurano
che un titolo esecutivo possa essere ottenuto, indipendentemente dall’importo
del debito, di norma entro 90 giorni di calendario dalla data in cui il
creditore ha presentato un ricorso o ha proposto una domanda dinanzi al giudice
o altra autorità competente, ove non siano contestati il debito o gli aspetti
procedurali. Gli Stati membri assolvono a tale obbligo
secondo le rispettive disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.
2. Le rispettive disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative nazionali si applicano alle stesse
condizioni a tutti i creditori stabiliti nella Comunità europea.
(…)
4. Il presente articolo lascia
impregiudicate le disposizioni della convenzione di Bruxelles concernente la
competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale».
La normativa nazionale
7 L’art. 14 del
decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla
legge 28 febbraio 1997, n. 30, come modificata dall’art. 147 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 (Supplemento ordinario alla GURI n. 302 del 29 dicembre
2000; in prosieguo: il «decreto legge n. 669/1996»), così dispone:
«Le amministrazioni dello Stato e
gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei
provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e
comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di
centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale
termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica
di atto di precetto».
Causa principale e questione pregiudiziale
8 La Caffaro, munita di un
titolo esecutivo rilasciato conformemente alla normativa italiana che recepisce
la direttiva 2000/35 nel diritto interno, promuoveva una procedura di
esecuzione forzata nei confronti dell’Azienda.
9 L’esecuzione forzata veniva effettuata in forma di pignoramento di crediti
dell’Azienda presso un terzo, la
Banca di Roma, mediante un atto di citazione a comparire
dinanzi al giudice del rinvio, notificato al terzo pignorato e alla debitrice.
10 All’udienza del 13 giugno
2006, la Banca
di Roma compariva dinanzi al giudice del rinvio al quale rendeva una
dichiarazione positiva sull’esistenza, nei propri conti, di somme appartenenti
all’Azienda e dichiarava di avervi apposto il vincolo relativo al pignoramento.
11 Nel corso di quella stessa
udienza, il giudice del rinvio rilevava che l’esecuzione forzata era stata
avviata senza che fosse decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del
titolo esecutivo, previsto all’art. 14 del decreto legge n. 669/1996.
12 Ritenendo che l’art. 14 del
decreto legge n. 669/1996 non fosse conforme alla direttiva 2000/35, la Caffaro chiedeva la
disapplicazione di tale norma o, in subordine, chiedeva che venisse
emessa una decisione di rinvio per interpretazione dinanzi alla Corte, affinché
quest’ultima si potesse pronunciare sulla compatibilità di detta disposizione
nazionale con la summenzionata direttiva.
13 Ciò premesso, il Tribunale
civile di Roma decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla
Corte una questione pregiudiziale, il cui tenore può essere riassunto come
segue:
«La direttiva 2000/35 deve essere
interpretata nel senso che osta all’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, in
forza del quale il creditore, munito di titolo esecutivo relativo ad un pagamento
non contestato dovuto da una pubblica amministrazione a titolo di corrispettivo
di una transazione commerciale, non può procedere ad esecuzione forzata nei
confronti della suddetta amministrazione prima del decorrere del termine di 120
giorni dalla notificazione a tale amministrazione del suddetto titolo
esecutivo?».
Sulla questione pregiudiziale
14 Si deve rilevare, in limine,
che l’interpretazione della direttiva 2000/35 dev’essere effettuata con
riferimento all’obiettivo perseguito da quest’ultima e al sistema da essa istituito (v., in tal senso, sentenza 23 marzo 2006,
causa C‑465/04, Honyvem Informazioni Commerciali, Racc. pag.
I‑2879, punto 17).
15 A tal riguardo, è pacifico
che la direttiva 2000/35 mira solo ad armonizzare, per quanto
possibile, talune regole e prassi di pagamento seguite negli Stati
membri al fine di lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali.
16 Infatti,
come la Corte
ha già avuto modo di precisare, tale direttiva detta soltanto talune disposizioni
specifiche relative a tali ritardi, disciplinando gli interessi in caso di
ritardo di pagamento (art. 3), la riserva di proprietà (art. 4) e le procedure
di recupero dei crediti non contestati (art. 5) (v. sentenze 26 ottobre 2006,
causa C‑302/05, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑10597, punto 23, e
3 aprile 2008, causa C‑306/06, 01051 Telecom, non ancora pubblicata nella
Raccolta, punto 21).
17 La stessa direttiva, inoltre,
in merito a diversi punti rinvia all’applicazione della normativa nazionale. Come
risulta dal suo quindicesimo ‘considerando’, ciò si verifica, segnatamente, nel
caso delle diverse procedure di esecuzione forzata di un titolo esecutivo
nonché nel caso delle condizioni in presenza delle
quali l’esecuzione forzata di tale titolo può essere estinta o sospesa (v.
sentenza Commissione/Italia, citata supra, punto 24).
18 In particolare,
nell’ambito del sistema introdotto dalla direttiva 2000/35,
l’art. 5 della direttiva medesima, si limita a richiedere che gli Stati membri
assicurino che il titolo esecutivo, come definito all’art. 2, punto 5, di detta
direttiva, possa essere ottenuto di norma entro 90 giorni di calendario dalla
data in cui il creditore ha presentato un ricorso o ha proposto una domanda
dinanzi al giudice o ad altra autorità competente, ove non siano contestati il
debito o gli aspetti procedurali. Ne risulta che la direttiva, per quanto
riguarda la procedura di recupero dei crediti non contestati, armonizza solo il
termine per ottenere tale titolo esecutivo, senza disciplinare le procedure di
esecuzione forzata, che restano sottoposte al diritto nazionale degli Stati
membri.
19 Orbene, si deve
necessariamente rilevare che una disposizione nazionale come quella
oggetto della causa principale non incide in alcun modo sul termine
entro il quale si può ottenere il titolo esecutivo. Al contrario, una
disposizione siffatta presuppone proprio che il creditore disponga già di tale
titolo.
20 Tale
conclusione non può essere rimessa in discussione dall’argomento della
Commissione delle Comunità europee secondo cui l’art. 14 del decreto legge n.
669/1996, nel prevedere la sospensione dell’esecuzione forzata per un periodo
di 120 giorni, concerne una fase del procedimento di recupero del credito
precedente al procedimento di esecuzione forzata, quindi ricadente nella sfera
di applicazione della direttiva 2000/35.
21 Infatti,
anche a voler ritenere, come sostiene la Commissione, che detto art. 14 abbia l’effetto di
posticipare l’inizio della procedura di esecuzione forzata, ciò non inciderebbe
in alcun modo sul termine per ottenere il titolo esecutivo. Orbene, come risulta
dal punto 18 della presente sentenza, tale termine
costituisce l’unico aspetto della procedura di recupero dei crediti non
contestati armonizzato dall’art. 5 della detta direttiva.
22 Inoltre, anche se da quanto
precede discende che il titolo esecutivo, in applicazione dell’art. 14 del
decreto legge n. 669/1996, può essere temporaneamente privato della sua forza
esecutiva, da ciò non deriva tuttavia, come sostenuto dalla Commissione, che la
tutela effettiva del creditore sia messa in
discussione in violazione della direttiva 2005/35.
23 Infatti,
non solo i procedimenti necessari per l’esecuzione del pagamento possono
continuare il loro corso, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 38
delle sue conclusioni, ma, come ha confermato il governo italiano all’udienza,
anche le procedure dell’Azienda necessarie per effettuare il pagamento del
proprio debito non sono affatto sospese. Al contrario, tale
amministrazione debitrice è tenuta, in forza di detto art. 14, a adottare tutte le
misure necessarie affinché la procedura di pagamento si concluda entro il
termine di 120 giorni.
24 Ciò considerato, si deve
risolvere la questione pregiudiziale dichiarando che la direttiva 2000/35 deve
essere interpretata nel senso che non osta ad una disposizione nazionale come
l’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, in forza della quale il creditore,
munito di titolo esecutivo relativo ad un pagamento non contestato dovuto da
una pubblica amministrazione a titolo di corrispettivo di una transazione
commerciale, non può procedere ad esecuzione forzata nei confronti della
suddetta amministrazione prima del decorrere del termine di 120 giorni dalla
notificazione a tale amministrazione del suddetto titolo esecutivo.
Sulle spese
25 Nei confronti delle parti
nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente
sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non
possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione)
dichiara:
La direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/35/CE, relativa alla lotta contro
i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, deve essere interpretata
nel senso che non osta ad una disposizione nazionale come l’art. 14 decreto
legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28
febbraio 1997, n. 30, come modificata dall’art. 147 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, in
forza della quale il creditore, munito di titolo esecutivo relativo ad un
pagamento non contestato dovuto da una pubblica amministrazione a titolo di
corrispettivo di una transazione commerciale, non può procedere ad esecuzione
forzata nei confronti della suddetta amministrazione prima del decorrere del
termine di 120 giorni dalla notificazione a tale amministrazione del suddetto
titolo esecutivo.