Lavoro e Previdenza

Friday 05 March 2004

La Corte di Giustizia Europea boccia il divieto di cumulo INPS in relazione al fondo di garanzia lavoratori. SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 4 marzo 2004.

La Corte di Giustizia Europea boccia il divieto di cumulo INPS in relazione al fondo di garanzia lavoratori

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 4 marzo 2004.

Nei procedimenti riuniti C-19/01, C-50/01 e C-84/01,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell’art. 234 CE, rispettivamente, dal Tribunale di Pisa, dal Tribunale di Siena e dalla Corte suprema di cassazione nelle cause dinanzi ad essi pendenti tra

Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

e

Alberto Barsotti e a. (C-19/01),

tra

Milena Castellani

e

Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (C-50/01),

e tra

Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

e

Anna Maria Venturi (C-84/01),

domande vertenti sull’interpretazione della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GUL283, pag.23),

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. V.Skouris, facente funzione di presidente della Seconda Sezione, dal sig. R.Schintgen e dalla sig.ra N.Colneric (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra C.Stix-Hackl

cancelliere: sig.ra L.Hewlett, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

per il sig. Barsotti, dall’avv. G.Giraudo;

per la sig.ra Castellani, dall’avv. F.Mancuso;

per la sig.ra Venturi, dall’avv. A.Piccinini;

per l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dagli avv.ti A.Todaro e P.Spadafora;

per il governo italiano, dal sig. I.M.Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. D.Del Gaizo, avvocato dello Stato;

per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra C.Bergeot-Nunes, in qualità di agenti;

per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. A.Aresu, in qualità di agente,

vista la relazione d’udienza,

sentite le osservazioni orali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), rappresentato dall’avv. A.Todaro, della sig.ra Venturi, rappresentata dall’avv. A.Piccinini, del governo francese, rappresentato dal sig. C.Lemaire, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dal sig. A.Aresu, all’udienza del 30 gennaio 2003,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 maggio 2003,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con ordinanze 19 dicembre 2000, 26 gennaio 2001 e 18 gennaio 2001, pervenute alla Corte, rispettivamente, il 15 gennaio 2001, il 5 febbraio e il 19 febbraio seguenti, il Tribunale di Pisa, il Tribunale di Siena e la Corte suprema di cassazione hanno presentato, a norma dell’art. 234 CE, varie questioni pregiudiziali relative all’interpretazione della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GUL283, pag.23; in prosieguo: la “direttiva”).

2

Tali questioni sono state sollevate nell’ambito di controversie tra l’Istituto nazionale della previdenza sociale (in prosieguo: l’”INPS”) e il sig. Barsotti e a. (causa C-19/01), tra l’INPS e la sig.ra Venturi (causa C-84/01) nonché tra la sig.ra Castellani e l’INPS (causa C-50/01) in merito al pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro.

Contesto normativo

Normativa comunitaria

3

Il primo ’considerando’ della direttiva enuncia che “sono necessarie disposizioni per tutelare i lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, in particolare per garantire loro il pagamento dei diritti non pagati tenendo conto della necessità di un equilibrato sviluppo economico e sociale nella Comunità”.

4

L’art. 1, n. 1, della direttiva così dispone:

“La presente direttiva si applica ai diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti nei confronti dei datori di lavoro che si trovano in stato di insolvenza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1”.

5

L’art.3 della direttiva prevede quanto segue:

“1.Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli organismi di garanzia assicurino, fatto salvo l’articolo 4, il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro e relativi alla retribuzione del periodo situato prima di una data determinata.

2.

La data di cui al paragrafo 1 è, a scelta degli Stati membri:

(…)

(…)

o quella dell’insorgere dell’insolvenza del datore di lavoro o quella della cessazione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro del lavoratore subordinato interessato, avvenuta a causa dell’insolvenza del datore di lavoro”.

6

L’art.4 della direttiva recita come segue:

“1.Gli Stati membri hanno la facoltà di limitare l’obbligo di pagamento degli organismi di garanzia, di cui all’articolo 3.

2.Quando si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 1, gli Stati membri devono:

(…)

(…)

nel caso di cui all’articolo 3, paragrafo 2, terzo trattino, assicurare il pagamento dei diritti non pagati relativi alla retribuzione degli ultimi diciotto mesi del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro precedenti la data dell’insorgere dell’insolvenza del datore di lavoro o la data della cessazione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro del lavoratore subordinato, avvenuta a causa dell’insolvenza del datore di lavoro. In tal caso, gli Stati membri possono limitare l’obbligo di pagamento alla retribuzione corrispondente ad un periodo di otto settimane o a vari periodi parziali per un totale della stessa durata.

3.Tuttavia per evitare di versare delle somme che vanno oltre il fine sociale della presente direttiva, gli Stati membri possono fissare un massimale per la garanzia di pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati.

(…)”.

7

Ai sensi all’art. 10, lett. a), della direttiva, quest’ultima non pregiudica la facoltà degli Stati membri “di adottare le misure necessarie per evitare abusi”.

Normativa nazionale

8

Gli artt.1 e 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.80, recante attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (Supplemento ordinario alla GURI n.36 del 13 febbraio 1992, pag. 26; in prosieguo: il “decreto legislativo n.80/92”), disciplinano la garanzia dei crediti di lavoro e l’intervento del Fondo di garanzia (in prosieguo: il “Fondo”), che è gestito dall’INPS.

9

L’art.1, n.1, del decreto legislativo n.80/92, alla rubrica “Garanzia dei crediti di lavoro”, dispone quanto segue:

“Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell’amministrazione straordinaria (…), il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia (…), dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all’art. 2”

10

Ai sensi dell’art.2, nn.1, 2 e 4, del decreto legislativo n.80/92:

“1.Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell’art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l’apertura di una delle procedure indicate nell’art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell’esecuzione forzata; c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell’esercizio provvisorio ovvero dell’autorizzazione alla continuazione dell’esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell’attività dell’impresa.

2.Il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma 1 non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali.

(…)

4.Il pagamento di cui al comma 1 non è cumulabile fino a concorrenza degli importi: a) con il trattamento straordinario di integrazione salariale fruito nell’arco dei dodici mesi di cui al comma 1; b) con le retribuzioni corrisposte al lavoratore nell’arco dei tre mesi di cui al comma 1; c) con l’indennità di mobilità riconosciuta ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nell’arco dei tre mesi successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro”.

11

Il trattamento straordinario di integrazione salariale è una prestazione versata, a precise condizioni, dall’INPS a lavoratori in mobilità o che lavorano a tempo ridotto per ragioni economiche, in particolare a seguito di una crisi dell’impresa interessata.

Cause principali

12

Il sig. Barsotti nonché le sig.re Castellani e Venturi sono creditori di una parte delle retribuzioni relative all’ultimo periodo del contratto di lavoro o rapporto di lavoro. Essi hanno richiesto il pagamento del saldo al Fondo di garanzia. L’INPS ha respinto tali istanze in alcuni casi completamente, in altri parzialmente.

13

Nella causa C-19/01, la cui esposizione dei fatti si riferisce solo al sig. Barsotti mentre essa riguarda anche altri undici lavoratori, l’INPS è stato condannato con ordinanza del Tribunale di Pisa a pagare al sig. Barsotti la somma di ITL 4 027 377 maggiorata della rivalutazione monetaria, degli interessi legali e delle spese. Secondo il giudice del rinvio, tale somma corrisponde alla differenza tra i crediti maturati a titolo di retribuzione del sig. Barsotti per gli ultimi tre mesi, compresi nei dodici precedenti il fallimento del datore di lavoro, e quanto in effetti percepito dal ricorrente a titolo di anticipi e pagamenti parziali, entro il tetto massimo di ITL4027377 previsto per la garanzia offerta dal Fondo. L’INPS, per il detto Fondo, ha proposto opposizione all’ingiunzione di pagamento, chiedendone la revoca e sostenendo che nulla doveva pagare in quanto il ricorrente, per effetto degli acconti ricevuti, aveva raggiunto il massimale al quale aveva diritto, a nulla rilevando, a questo proposito, che fosse stato il datore di lavoro ad avere pagato. Il Tribunale di Pisa, investito della causa, ha deciso di sospendere il giudizio e di adire la Corte.

14

Nella causa C-50/01, la sig.ra Castellani ha chiesto la condanna dell’INPS al pagamento di una somma pari al credito retributivo riferito al trimestre anteriore alla cessazione del rapporto di lavoro intervenuta nell’anno precedente l’apertura della procedura concorsuale, al netto delle somme percepite ed entro il limite del massimale previsto dal decreto legislativo n. 80/92. Tale richiesta è stata parzialmente accolta dall’INPS, che ha però detratto dal massimale quanto l’interessata aveva percepito negli ultimi tre mesi dal datore di lavoro. L’INPS ha sostenuto che il legislatore italiano, facendo coincidere il massimale mensile e il trattamento straordinario di integrazione salariale, aveva implicitamente accertato la non cumulabilità dell’importo massimo assegnabile con le somme versate al lavoratore nel corso del trimestre di riferimento. Di conseguenza, a suo giudizio, occorreva dedurre tali somme da tale importo massimo. Il Tribunale di Siena, investito della causa, ha deciso di sospendere il giudizio e di adire la Corte.

15

Nella causa C-84/01, la sig.ra Venturi ha percepito dal suo datore di lavoro la retribuzione dovutale per due degli ultimi tre mesi di lavoro e ha chiesto all’INPS di versarle una somma pari alla retribuzione per il terzo mese. L’INPS non ha versato tale somma alla sig.ra Venturi, per la ragione che questa aveva regolarmente percepito la sua retribuzione per due dei tre mesi oggetto di garanzia, conseguendo un importo superiore al reddito minimo stabilito per legge. Il Tribunale di Bologna, investito della causa, ha accolto la domanda della sig.ra Venturi con sentenza 28 maggio 1997. Il detto Tribunale ha seguito la tesi della sig.ra Venturi, secondo cui quanto già versato dal datore di lavoro a titolo di acconto deve essere preliminarmente detratto dalla retribuzione effettivamente dovuta.

16

L’INPS ha impugnato per cassazione questa sentenza. A sostegno di tale ricorso, esso fa valere che l’acconto sul credito degli ultimi tre mesi di retribuzione si deve dedurre dal massimale della garanzia assicurata dal Fondo. La Corte suprema di cassazione ha deciso di sospendere il giudizio e di adire la Corte.

Ordinanze di rinvio e questioni pregiudiziali

17

Nell’ordinanza di rinvio, la Corte suprema di cassazione parte dal rilievo secondo cui è evidente che, ove fosse accolta l’interpretazione della normativa nazionale operata dall’INPS, i lavoratori la cui retribuzione fosse superiore al massimale della garanzia assicurata dal Fondo non otterrebbero alcunché o otterrebbero, tutt’al più, un soddisfacimento solo parziale dei loro crediti (qualora l’anticipo versato dal datore di lavoro fosse di importo pari o superiore al detto massimale), di modo che non riceverebbero alcuna somma o rimarrebbero insoddisfatti di una parte della retribuzione. Viceversa, i lavoratori la cui retribuzione fosse compresa nel massimale potrebbero ottenere il pagamento dell’intero credito, parte dal datore di lavoro e parte dal Fondo.

18

La Corte suprema di cassazione espone che la sua giurisprudenza, dopo un iniziale orientamento contrario, ha ritenuto che l’art. 2 del decreto legislativo n. 80/92 debba essere interpretato nel senso che il Fondo è tenuto al pagamento della somma che eventualmente residua dopo la sottrazione dal massimale degli acconti sulle retribuzioni effettivamente percepiti (v. sentenze 11 agosto 1999, n. 8607; 19 febbraio 2000, n. 1937; e 2 ottobre 2000, n. 13939, in corso di pubblicazione). Il detto giudice ritiene che questa interpretazione sia conforme al “fine sociale” della direttiva, desumibile dall’art. 4, n. 3, della medesima, con il quale si è tutelato lo stato di bisogno dei lavoratori entro limiti compatibili con le risorse finanziarie prefissate (v. citata sentenza 2 ottobre 2000, n. 13939).

19

Tuttavia, la Corte suprema di cassazione constata che dal raffronto tra l’art. 4, n. 3, della direttiva e gli altri principi desumibili dalla medesima derivano dubbi circa la correttezza dell’interpretazione da essa adottata. Dagli artt.1 e 4 della direttiva si evincerebbe, infatti, che tanto nel delineare il proprio campo di applicazione, quanto nell’individuare i limiti che gli Stati possono fissare all’obbligo di pagamento, la direttiva medesima farebbe comunque salvi “i diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro”.

20

Date queste premesse, la Corte suprema di cassazione ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

“Se l’art. 4, comma 3, della direttiva n. 80/987 del 20 ottobre 1980 – nella parte in cui prevede che gli Stati membri, per evitare di travalicare il fine sociale della direttiva stessa, possono fissare un massimale inerente al pagamento dei crediti dei lavoratori subordinati non soddisfatti e relativi agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro – consenta di imporre il sacrificio di parte del credito per coloro che, essendo l’ammontare della loro retribuzione superiore al massimale, abbiano ricevuto, negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, anticipi di importo pari o superiore al suddetto massimale, fermo restando che coloro che, essendo la loro retribuzione inferiore al massimale, possono poi ottenere, sommando anticipi erogati dal datore e pagamenti eseguiti dall’organismo pubblico, la soddisfazione totale (o in percentuale maggiore) del loro credito”.

21

Il Tribunale di Pisa non condivide la nuova giurisprudenza della Corte suprema di cassazione. Secondo questo Tribunale, tale giurisprudenza tende a considerare legittimo il ricorso al Fondo solo per l’ipotesi in cui gli anticipi sulla retribuzione siano inferiori al massimale garantito dallo stesso e a concorrenza del differenziale tra l’importo di tale massimale e quello dei detti anticipi. Il Tribunale di Pisa considera che l’attuale interpretazione dell’art. 2, n. 4, lett. b), del decreto legislativo n.80/92 introduce una disparità di tutela degli interessi dei lavoratori subordinati che, al contrario, la direttiva e la sentenza della Corte di giustizia 10 luglio 1997, causa C-373/95, Maso e a. (Racc.pag.I-4051), hanno voluto garantire unitariamente.

22

Secondo quanto esposto dal Tribunale di Pisa, è il decreto legislativo n.80/92 che si discosta dalla direttiva.

23

Il legislatore italiano avrebbe, in sostanza, coniato un sistema innovativo per cui oggetto del diritto del lavoratore è la prestazione che fornisce il Fondo, la quale da misura della responsabilità sarebbe divenuta contenuto dell’obbligo e del conseguente diritto, rompendo qualsiasi legame con l’originaria situazione giuridica soggettiva. Ciò risulterebbe dal combinato disposto dell’art.2, nn.4 e 1, e dell’art.1 del decreto legislativo n.80/92.

24

Date queste premesse, il Tribunale di Pisa ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

“Se la Direttiva 80/987/CE e gli atti derivati (sent. C.6/C.9 del 13. novembre 1991 e C.373/95 del 10 luglio 1997) possano essere interpretati nel senso che, salvo il limite del massimale, è legittima l’apposizione del divieto di cumulo fra indennità attribuita dal Fondo di garanzia e parte delle retribuzioni corrisposte dal datore di lavoro negli ultimi tre mesi, solo per l’importo eccedente quello che corrisponde alla misura dell’indennità di mobilità prevista, ratione temporis, per lo stesso periodo, tenuto conto che i detti anticipi paiono diretti, come l’indennità di mobilità e fino allo stesso importo, a sovvenire ai bisogni primari del lavoratore licenziato”.

25

Il Tribunale di Siena dubita della conformità della nuova giurisprudenza della Corte suprema di cassazione con il diritto comunitario.

26

Secondo detto Tribunale, la lettera dell’art.2 del decreto legislativo n.80/92 sarebbe ambigua, sia per la collocazione dei vari commi di tale disposizione, sia per la natura del tetto previsto, da cui si potrebbe dedurre un rinvio ad un’altra norma applicabile.

27

La nuova giurisprudenza della Corte suprema di cassazione relativa al tetto massimo della garanzia offerta dal Fondo effettuerebbe un rinvio alla legislazione assistenziale italiana, senza tener conto della sua diversità rispetto al fine sociale che è alla base della direttiva. Il Tribunale di Siena dubita che si possa risolvere l’ambiguità dell’art. 2 del decreto legislativo n.80/92 in senso tale da comprimere e caducare – nella maggior parte dei casi – le aspettative dei lavoratori relative alla percezione dei crediti di lavoro effettivamente maturati e non percetti, quando l’ottenimento di tali diritti sarebbe loro garantito dalla direttiva.

28

Date queste premesse, il Tribunale di Siena ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

“Se la previsione di incumulabilità fra il valore contabile del trattamento straordinario di integrazione salariale e le retribuzioni corrisposte al lavoratore nel periodo di riferimento (art. 2 c. 4 D.Lgs. n. 80/1992) sia compatibile – anche alla luce delle precedenti statuizioni della Corte di Giustizia sul D.Lgs. predetto – con la Direttiva CEE n. 987/1980, e in specie:

a)

se detta previsione di incumulabilità possa ritenersi conforme allo scopo della Direttiva, che appare (art. 3 n. 1) quello di assicurare il pagamento dei diritti non pagati relativi alla retribuzione rientrante in un determinato arco temporale (art. 3 n. 2) e relativa ad un certo periodo (art. 4 nn. 1 e 2), ovvero

b)

se detta previsione di incumulabilità risponda ad un criterio assistenziale, non conforme al criterio sociale posto a base della Direttiva n. 987/80;

c)

se detta previsione di incumulabilità conduca ad una caducazione o parziale disapplicazione della Direttiva;

d)

se detta previsione di incumulabilità possa essere consentita in relazione alla facoltà degli Stati membri di fissare un massimale per la garanzia del pagamento dei crediti dei lavoratori (art. 3 n. 4), atteso che per altro il legislatore italiano ha già introdotto detto massimale mediante l’art. 2 c. 2 del D.Lgs. in oggetto;

e)

se di conseguenza il rinvio alla “misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale” di cui all’art. 2 c. 2 cit. debba o meno ritenersi di natura meramente formale e contabile, oppure di natura recettizia (con conseguente inclusione, nel D.Lgs. n. 80/1992, delle norme attuative del trattamento straordinario di integrazione salariale ivi compresa la c.d. incumulabilità);

f)

se, infine, la incumulabilità possa considerarsi consentita in relazione alla facoltà degli Stati membri di adottare le misure necessarie per evitare abusi (art. 10 lett. A)”.

29

Con ordinanza del presidente della Corte 8 marzo 2001, le cause C-19/01, C-50/01 e C-84/01 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale e della sentenza.

Sulle questioni pregiudiziali

30

In via preliminare occorre ricordare che, nell’ambito dell’art. 234 CE, la Corte non può pronunciarsi sull’interpretazione di disposizioni legislative o regolamentari nazionali né sulla conformità di tali disposizioni al diritto comunitario. Essa può tuttavia fornire al giudice nazionale gli elementi interpretativi attinenti al diritto comunitario che gli permetteranno di risolvere il problema giuridico che gli è stato sottoposto (v., in particolare, sentenze 18 novembre 1999, causa C-107/98, Teckal, Racc.pag.I-8121, punto 33, e 23 gennaio 2003, causa C-57/01, Makedoniko Metro e Michaniki, Racc. pag. I-1091, punto 55).

31

Pertanto, è alla luce di tale giurisprudenza che occorre risolvere le questioni sottoposte.

32

Tali questioni, che occorre esaminare congiuntamente, devono essere intese come dirette a chiedere, in sostanza, se l’art.3, n.1, e l’art.4, n.3, primo comma, della direttiva debbano essere interpretati nel senso di autorizzare uno Stato membro a limitare l’obbligo di pagamento degli organismi di garanzia a una somma che comprende i bisogni primari dei lavoratori interessati e da cui sarebbero sottratti i pagamenti versati dal datore di lavoro durante il periodo coperto dalla garanzia.

33

Ai sensi dell’art. 3, n.1, della direttiva, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli organismi di garanzia assicurino, fatto salvo l’art.4 della medesima direttiva, il pagamento dei crediti non pagati dei lavoratori subordinati, risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro e relativi alla retribuzione del periodo situato prima di una data determinata.

34

L’art.4, n.3, primo comma, della direttiva prevede la facoltà per gli Stati membri di fissare un massimale per la garanzia di pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati per evitare di versare delle somme che vanno oltre il fine sociale della detta direttiva.

35

Tale fine sociale consiste nel garantire a tutti i lavoratori subordinati una tutela comunitaria minima in caso di insolvenza del datore di lavoro mediante il pagamento dei crediti non pagati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro e vertenti sulla retribuzione relativa ad un periodo determinato (sentenze Maso, cit., punto 56; 14 luglio 1998, causa C-125/97, Regeling, Racc. pag. I-4493, punto 20; 18 ottobre 2001, causa C-441/99, Gharehveran, Racc. pag. I-7687, punto 26, e 11 settembre 2003, causa C-201/01, Walcher, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 38).

36

Sebbene possano fissare un massimale per la garanzia dei diritti non pagati, gli Stati membri sono tenuti ad assicurare, nei limiti di tale massimale, il pagamento della totalità dei crediti non pagati di cui trattasi.

37

Dai crediti relativi al periodo di garanzia devono essere sottratti gli anticipi eventualmente percepiti dai lavoratori subordinati interessati, per stabilire in che misura tali crediti siano ancora dovuti.

38

Per contro, un divieto di cumulo secondo cui le retribuzioni versate ai detti lavoratori durante il periodo coperto dalla garanzia devono essere sottratte dal massimale fissato dallo Stato membro per la garanzia dei diritti non pagati pregiudica direttamente la tutela minima garantita dalla direttiva.

39

Peraltro, sebbene l’art.10 della direttiva permetta agli Stati membri di adottare le misure necessarie per evitare abusi, le informazioni risultanti dai fascicoli non presentano risvolti tali da far supporre l’esistenza di un qualche abuso che il divieto di cumulo in questione mirerebbe a prevenire.

40

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la questione sottoposta dichiarando che gli artt.3, n.1, e 4, n.3, primo comma, della direttiva devono essere interpretati nel senso di non autorizzare uno Stato membro a limitare l’obbligo di pagamento degli organismi di garanzia a una somma che copre i bisogni primari dei lavoratori interessati e da cui sarebbero sottratti i pagamenti versati dal datore di lavoro durante il periodo coperto dalla garanzia.

Sulle spese

41

Le spese sostenute dai governi francese e italiano nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Seconda Sezione)

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunale di Pisa, con ordinanza 19 dicembre 2000, dal Tribunale di Siena, con ordinanza 26 gennaio 2001, e dalla Corte suprema di cassazione, con ordinanza 18 gennaio 2001, dichiara:

Gli artt.3, n.1, e 4 n.3, primo comma, della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, devono essere interpretati nel senso di non autorizzare uno Stato membro a limitare l’obbligo di pagamento degli organismi di garanzia a una somma che copre i bisogni primari dei lavoratori interessati e da cui sarebbero sottratti i pagamenti versati dal datore di lavoro durante il periodo coperto dalla garanzia.

Skouris

Schintgen

Colneric

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 4 marzo 2004.

cancelliere

Il presidente

R.Grass

V.Skouris