Tributario e Fiscale
La Corte Costituzionale torna sul tema dell’ IRAP e dei soggetti passivi dell’ imposta
La Corte Costituzionale torna sul tema dellIRAP e dei soggetti passivi dellimposta
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;
Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI,
Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano
VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA,
Franco GALLO; ha pronunciato la seguente
Ordinanza
nel giudizio di legittimita’ costituzionale degli artt. 2, secondo
periodo, e 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle
attivita’ produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche’ riordino della disciplina dei
tributi locali), promosso con ordinanza del 13 marzo 2002 dalla
Commissione tributaria provinciale di Cagliari sul ricorso proposto
da Congia Ortu Paderi S.n.c. contro l’Agenzia delle entrate – Ufficio
di Sanluri, iscritta al n. 898 del registro ordinanze 2004 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, 1ª serie
speciale, dell’anno 2004.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 aprile 2005 il giudice
relatore Annibale Marini.
Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Cagliari,
con ordinanza depositata il 13 marzo 2002, ha sollevato, in
riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimita’
costituzionale degli artt. 2, secondo periodo, e 3, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
(Istituzione dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni
dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche’ riordino della disciplina dei tributi locali);
che – ad avviso del rimettente – le norme impugnate sarebbero
lesive del principio di eguaglianza in danno delle societa’ di
persone che operano con il solo lavoro dei soci, assoggettate
indiscriminatamente all’imposta regionale sulle attivita’ produttive
pur in mancanza di qualsiasi elemento organizzativo, rispetto ai
titolari di reddito da lavoro dipendente e da pensione, che non sono
invece compresi tra i soggetti passivi dell’imposta stessa.
Considerato che il rimettente denuncia, quanto all’individuazione
dei soggetti passivi dell’IRAP, la violazione del principio di
eguaglianza nei confronti delle societa’ di persone che operino
«senza apprezzabile impiego di capitali e senza impiego di lavoro
dipendente» rispetto ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati;
che le categorie poste a confronto sono tuttavia all’evidenza
prive del carattere di omogeneita’ necessario ai fini di una
comparazione da effettuarsi con riferimento al principio di
eguaglianza, considerato che il presupposto applicativo dell’IRAP,
quale definito dall’art. 2, primo periodo, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle
attivita’ produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche’ riordino della disciplina dei
tributi locali), e’ rappresentato dall’esercizio abituale di
un’attivita’ autonomamente organizzata, cosicche’ l’esclusione
dall’imposta di soggetti che per definizione non esplicano attivita’
autonome, come i lavoratori dipendenti ed i pensionati, non puo’
assumersi a tertium comparationis rispetto al trattamento riservato a
soggetti di natura diversa, come le societa’ di persone, la cui
attivita’ e’ invece riconducibile, almeno in via astratta, a quel
presupposto applicativo;
che la questione va pertanto dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimita’ costituzionale degli artt. 2, secondo periodo, e 3,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
(Istituzione dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni
dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche’ riordino della disciplina dei tributi locali), sollevata, in
riferimento all’art. 3 della Costituzione, dalla Commissione
tributaria provinciale di Cagliari con l’ordinanza in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2005
Il Presidente: Capotosti
Il redattore: Marini
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria l’8 giugno 2005.
Il direttore della cancelleria: Di Paola