Tributario e Fiscale

Tuesday 21 June 2005

La Corte Costituzionale torna sul tema dell’ IRAP e dei soggetti passivi dell’ imposta

La Corte Costituzionale torna sul tema dellIRAP e dei soggetti passivi dellimposta

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici:  Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA, Annibale MARINI,

Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, Romano

VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA,

Franco GALLO; ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita’ costituzionale degli artt. 2, secondo

periodo,   e   3,   comma 1,   lettera b),  del  decreto  legislativo

15 dicembre  1997,  n. 446  (Istituzione dell’imposta regionale sulle

attivita’  produttive,  revisione  degli  scaglioni, delle aliquote e

delle   detrazioni   dell’Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale

regionale  a  tale  imposta,  nonche’  riordino  della disciplina dei

tributi  locali),  promosso  con  ordinanza  del  13 marzo 2002 dalla

Commissione  tributaria  provinciale di Cagliari sul ricorso proposto

da Congia Ortu Paderi S.n.c. contro l’Agenzia delle entrate – Ufficio

di  Sanluri,  iscritta  al  n. 898  del  registro  ordinanze  2004  e

pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, 1ª serie

speciale, dell’anno 2004.

    Visto  l’atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei

ministri;

    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 6 aprile 2005 il giudice

relatore Annibale Marini.

    Ritenuto  che  la Commissione tributaria provinciale di Cagliari,

con   ordinanza   depositata  il  13 marzo  2002,  ha  sollevato,  in

riferimento  all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimita’

costituzionale   degli   artt. 2,  secondo  periodo,  e  3,  comma 1,

lettera b),   del   decreto   legislativo  15 dicembre  1997,  n. 446

(Istituzione   dell’imposta  regionale  sulle  attivita’  produttive,

revisione   degli   scaglioni,  delle  aliquote  e  delle  detrazioni

dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,

nonche’ riordino della disciplina dei tributi locali);

         che – ad avviso del rimettente – le norme impugnate sarebbero

lesive  del  principio  di  eguaglianza  in  danno  delle societa’ di

persone  che  operano  con  il  solo  lavoro  dei  soci, assoggettate

indiscriminatamente  all’imposta regionale sulle attivita’ produttive

pur  in  mancanza  di  qualsiasi  elemento organizzativo, rispetto ai

titolari  di reddito da lavoro dipendente e da pensione, che non sono

invece compresi tra i soggetti passivi dell’imposta stessa.

    Considerato che il rimettente denuncia, quanto all’individuazione

dei  soggetti  passivi  dell’IRAP,  la  violazione  del  principio di

eguaglianza  nei  confronti  delle  societa’  di  persone che operino

«senza  apprezzabile  impiego  di  capitali e senza impiego di lavoro

dipendente» rispetto ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati;

        che le categorie poste a confronto sono tuttavia all’evidenza

prive  del  carattere  di  omogeneita’  necessario  ai  fini  di  una

comparazione   da   effettuarsi   con  riferimento  al  principio  di

eguaglianza,  considerato  che  il presupposto applicativo dell’IRAP,

quale  definito  dall’art. 2,  primo periodo, del decreto legislativo

15 dicembre  1997,  n. 446  (Istituzione dell’imposta regionale sulle

attivita’  produttive,  revisione  degli  scaglioni, delle aliquote e

delle   detrazioni   dell’Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale

regionale  a  tale  imposta,  nonche’  riordino  della disciplina dei

tributi   locali),   e’   rappresentato  dall’esercizio  abituale  di

un’attivita’    autonomamente   organizzata,   cosicche’  l’esclusione

dall’imposta  di soggetti che per definizione non esplicano attivita’

autonome,  come  i  lavoratori  dipendenti  ed i pensionati, non puo’

assumersi a tertium comparationis rispetto al trattamento riservato a

soggetti  di  natura  diversa,  come  le  societa’ di persone, la cui

attivita’  e’  invece  riconducibile,  almeno in via astratta, a quel

presupposto applicativo;

        che   la  questione  va  pertanto  dichiarata  manifestamente

infondata.

    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE

    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di

legittimita’  costituzionale  degli  artt. 2,  secondo  periodo, e 3,

comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

(Istituzione   dell’imposta  regionale  sulle  attivita’  produttive,

revisione   degli   scaglioni,  delle  aliquote  e  delle  detrazioni

dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,

nonche’  riordino della disciplina dei tributi locali), sollevata, in

riferimento   all’art. 3   della   Costituzione,   dalla  Commissione

tributaria provinciale di Cagliari con l’ordinanza in epigrafe.

    Cosi’  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2005

                      Il Presidente: Capotosti

                         Il redattore: Marini

                       Il cancelliere:Di Paola

    Depositata in cancelleria l’8 giugno 2005.

              Il direttore della cancelleria: Di Paola