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Thursday 03 March 2005

La Corte Costituzionale dichiara ammissibile la questione inerente il Ponte sullo Stretto Corte Costituzionale – Ordinanza 2 marzo 2005 n. 82 – (presidente Contri – Estensore Quaranta)

La Corte
Costituzionale
dichiara ammissibile la questione inerente il Ponte sullo Stretto

Corte Costituzionale – Ordinanza 2
marzo 2005 n. 82 – (presidente Contri – Estensore
Quaranta)

Il difetto di competenza del giudice
rimettente, ove sia manifesto, come tale rilevabile ictu
oculi, comporta l’inammissibilità della questione
sollevata per irrilevanza (cfr. ordinanza n. 120 del
1993).

Il TAR siciliano rigettando l’istanza di sospensiva (sia pure allo stato degli atti) ha
esaurito il potere cautelare che si era riconosciuto, in quanto coincidendo la
valutazione del fumus boni juris con la non manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale sollevata, il rigetto non altro può, oggettivamente,
significare che insussistenza del periculum in mora.

Nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 21 dicembre 2001, n.
443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed
insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle
attività produttive), degli articoli 13 e 14 della legge 1° agosto 2002, n. 166
(Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) e degli articoli 1,
comma 2, e 3 del decreto-legislativo 20 agosto 2002, n. 190 (Attuazione della
legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e
degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale), promosso
con ordinanza del 3 marzo 2004 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata
di Catania, sul ricorso proposto da Pietro Vinci ed altri contro il Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) ed altri,
iscritta al n. 483 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell’anno 2004.

Visti gli atti di costituzione di
Pietro Vinci, della Regione Calabria, della società Stretto di Messina s.p.a., della società FINTECNA –
Finanziaria per i Settori Industriale e dei Servizi s.p.a.,
della Federazione dei Verdi ed altra, della associazione Italia Nostra-onlus ed altra, nonché l’atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 25 gennaio
2005 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

uditi gli avvocati Carmelo Briguglio per Pietro Vinci, Carlo Milana e Michele Pallottino per la Regione Calabria,
Piero d’Amelio, Angelo Clarizia e Giuseppe Morbidelli per la società Stretto di Messina s.p.a., Stefano Vinti e Salvatore Alberto Romano per la
società FINTECNA – Finanziaria per i Settori Industriale e dei Servizi s.p.a.
–, Paola Balducci e Luca Di Raimondo per la Federazione dei Verdi
ed altra, Luca Di Raimondo per l’associazione Italia Nostra-onlus
ed altra e l’avvocato dello Stato Marco Corsini per
il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Tribunale
amministrativo regionale per la
Sicilia, sezione staccata di Catania, con ordinanza emessa in
data 3 marzo 2004, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 2,
della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed
altri interventi per il rilancio delle attività produttive), degli artt. 13 e
14 della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), degli artt. 1, comma 2, e 3
del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 (Attuazione della legge 21
dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli
insediamenti produttivi strategici e di interesse
nazionale), in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, 118 e
120 della Costituzione e all’art. 14 del regio decreto legislativo 15 maggio
1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana),
convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

che il giudice a quo ha ritenuto che le
indicate disposizioni non appaiono rispettose del principio di sussidiarietà (che informa gli artt. 114,
117 e 118 della Costituzione) e del principio di leale collaborazione (che
ispira l’art. 120 della Costituzione);

che il rimettente ha osservato, in
particolare, che le norme sospettate di illegittimità costituzionale non
prevedono la partecipazione nella forma dell’intesa anche degli enti locali
direttamente interessati dalla costruzione dell’infrastruttura, e che, pur
stabilendo l’acquisizione di pareri obbligatori e parzialmente vincolanti resi
da Regioni e Province autonome, consentono tuttavia che in sede di approvazione
del progetto preliminare si possa prescindere da qualsiasi parere degli enti
locali;

che, inoltre, la circostanza che
l’approvazione del progetto comporti automatica variante agli strumenti
urbanistici vigenti viola le competenze amministrative, sia regionali che
comunali, nella materia urbanistica, rimessa alla potestà normativa e
amministrativa degli enti locali ai sensi degli artt. 5, 117 e 118 della
Costituzione e dell’art. 14 dello statuto della
Regione Siciliana;

che si è costituito in giudizio il primo
ricorrente nel giudizio a quo, chiedendo che la questione di legittimità
costituzionale sollevata dal TAR per la Sicilia venga accolta;

che si è costituita, altresì, la società
Stretto di Messina s.p.a. deducendo, preliminarmente, l’irrilevanza della
questione per incompetenza del giudice a quo e per pretestuosità della
rimessione, e nel merito la non fondatezza della stessa;

che, inoltre, si è costituita la società
FINTECNA s.p.a., deducendo, anch’essa, in via
preliminare, l’inammissibilità della questione sollevata e, nel merito, la sua
infondatezza;

che anche la Regione Calabria
si è costituita in giudizio eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza della
questione;

che è intervenuto nel giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell’Avvocatura
generale dello Stato, la quale ha, a sua volta, eccepito l’inammissibilità
della questione in quanto, con sentenza 24 maggio 2004, n. 3395, il Consiglio
di Stato ha dichiarato la competenza del TAR per il Lazio; nel merito, quindi,
ha chiesto di dichiarare non fondata la questione stessa;

che si sono, altresì, costituite la Federazione dei Verdi
e l’Associazione Qualità Italia-onlus, che hanno,
invece, chiesto l’accoglimento della questione;

che, analogamente, hanno chiesto
dichiararsi l’illegittimità costituzionale delle disposizioni in esame l’
associazione Italia Nostra-onlus e l’Associazione
Italiana per il World Wide Fund
for Nature (WWF);

che in prossimità dell’udienza pubblica
sono state depositate articolate memorie, con le quali sono state approfondite
le difese già svolte, invocandosi, in particolare, da parte del primo ricorrente
nel giudizio a quo, a sostegno dell’ammissibilità della questione, l’art. 22
delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Considerato che il
Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, dubita
della legittimità costituzionale delle disposizioni innanzi indicate per
violazione degli artt. 3, 5, 97, 117, 118 e 120 della Costituzione e
dell’art. 14 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione
dello statuto della Regione siciliana), convertito nella legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

che la suddetta questione è stata
sollevata in sede di ricorso giurisdizionale proposto da un gruppo di cittadini
residenti nel Comune di Messina, i quali hanno chiesto l’annullamento, previa
in via cautelare la sospensione della loro efficacia, dei seguenti atti:

– delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 86 del 1° agosto
2003, avente ad oggetto “1° programma delle opere strategiche legge n. 433 del
2001 Ponte sullo Stretto di Messina”;

– proposta di parere di valutazione di impatto ambientale formulata in data 20 giugno 2003 dalla
Commissione speciale VIA relativamente al progetto preliminare dell’opera
“Ponte sullo Stretto di Messina”;

– delibera del CIPE n. 121 del 21
dicembre 2001;

– nota n. 362 del 31 luglio 2003, con
la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha
trasmesso la relazione istruttoria concernente il progetto preliminare
dell’opera in argomento, proponendone l’approvazione;

– relazione del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle
finanze;

– pareri resi dal Ministero per i
beni e le attività culturali nell’ambito delle procedure di approvazione
del progetto preliminare;

– pareri ed intese resi
dalla Regione Siciliana e dalla Regione Calabria, in ordine all’approvazione e
localizzazione del progetto preliminare del “Ponte sullo Stretto di Messina”;

nonché, «ove occorra e per quanto di
interesse», gli atti e i provvedimenti richiamati nella delibera del CIPE di
approvazione del progetto preliminare;

che nell’ordinanza di rimessione si
rileva come, con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti abbiano eccepito la
illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001,
dell’art. 13 della legge n. 166 del 2002 e degli artt. 1, comma 2, e 3 del d.lgs. n. 190 del 2002;

che nel giudizio a quo, in limine litis, è stato tempestivamente proposto dalle parti
resistenti regolamento di competenza, con indicazione, quale giudice
competente, del TAR per il Lazio;

che tra le parti del giudizio a quo non
è stato raggiunto accordo sulla remissione del ricorso al suddetto TAR;

che il giudice adìto,
nella camera di consiglio del 24 febbraio 2004, in sede di
trattazione della domanda cautelare, ha adottato tre ordinanze, tutte
depositate il successivo 3 marzo;

che con la prima ordinanza (n. 366 del
2004) il giudice a quo, ritenuto «che il ricorso evidenzia profili di
fondatezza, con particolare riferimento al primo motivo (…) incentrato
interamente sulla dedotta incostituzionalità della legge n. 443 del 2001 e
successive modifiche e integrazioni, la cui risoluzione è dunque decisiva ai
fini della delibazione della domanda cautelare (…)», ha rigettato, allo
stato, quest’ultima «fino all’esito del giudizio
avanti la Corte
costituzionale ed alla restituzione degli atti», rinviando in tal modo la
pronuncia definitiva sulla domanda cautelare ad una camera di consiglio
successiva alla pronuncia di questa Corte;

che con la seconda ordinanza (n. 368 del
2004) lo stesso giudice ha sollevato la questione di legittimità costituzionale
disponendo la sospensione del giudizio;

che con la terza ordinanza (n. 372 del
2004) il rimettente ha disposto la trasmissione degli atti al Consiglio di
Stato per la decisione sul regolamento di competenza, giudicato non
manifestamente infondato a norma dell’art. 31, quinto comma, della legge 6
dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali),
come modificato dall’art. 9, comma 4, della legge 21 luglio 2000, n. 205
(Disposizioni in materia di giustizia amministrativa);

che il giudice a quo ha ritenuto
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale delle norme sopra richiamate «nella parte in cui non prevedono
adeguate forme di partecipazione alla decisione in ordine all’approvazione dei
progetti preliminari delle opere pubbliche ivi previste in favore dei Comuni e
Città metropolitane», per contrasto con gli artt. 3, 5, 97,
117, 118 e 120 della Costituzione e con l’art. 14 del r.d.lgs.
n. 455 del 1946, convertito nella legge cost. n. 2 del 1948;

che è intervenuto in giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità della
questione sollevata dal TAR in considerazione del fatto che il Consiglio di
Stato, sezione VI, adìto in sede di regolamento di
competenza, con sentenza 24 maggio 2004, n. 3395, ha dichiarato la
competenza del TAR per il Lazio; nel merito ha poi dedotto la infondatezza
della questione medesima;

che nel giudizio davanti a questa Corte
si sono costituite numerose parti del giudizio a quo, alcune delle quali hanno
formulato sotto vari profili eccezioni pregiudiziali di inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale;

che, in particolare, è stata eccepita
l’irrilevanza della questione in ragione della palese incompetenza del giudice
a quo, della pretestuosità della rimessione, nonché per essere stata sollevata
la questione quando era già stato proposto regolamento di competenza ed infine
per l’intervenuto rigetto dell’istanza cautelare;

che uno dei ricorrenti nel giudizio a
quo, costituitosi davanti a questa Corte, ha sostenuto la ammissibilità della
questione, in ragione di quanto previsto dall’art. 22 delle norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, secondo cui «le norme sulla
sospensione del processo non si applicano ai giudizi davanti alla Corte costituzionale
neppure nel caso in cui, per qualsiasi causa, sia venuto a cessare il giudizio
rimasto sospeso davanti all’autorità giurisdizionale, che ha promosso il
giudizio di legittimità costituzionale»;

che l’eccezione pregiudiziale di
inammissibilità della questione per irrilevanza derivante dal palese difetto di
competenza del giudice a quo è fondata;

che, innanzitutto, deve essere
considerato non conferente il richiamo al citato art. 22, in quanto, nella specie,
non vengono in rilievo vicende che si siano verificate nel giudizio a quo
successivamente al promovimento della questione di
legittimità costituzionale, bensì un vizio relativo al momento genetico
dell’instaurazione del giudizio incidentale di costituzionalità;

che, come questa Corte ha già avuto modo
di affermare, il difetto di competenza del giudice rimettente, ove sia
manifesto, come tale rilevabile ictu oculi, comporta l’inammissibilità della questione sollevata
per irrilevanza (cfr. ordinanza n. 120 del 1993);

che l’incompetenza per territorio del
TAR per la Sicilia
emergeva fin dall’origine in modo manifesto e la relativa questione è stata
sollevata ritualmente in limine litis dalle parti
resistenti nel giudizio a quo mediante la tempestiva proposizione del
regolamento di competenza, in quanto il giudizio a quo aveva ad oggetto
l’impugnazione di atti la cui efficacia territoriale non è limitata al solo
territorio per il quale sussiste la competenza del TAR per la Sicilia (art. 3, secondo
comma, della legge n. 1034 del 1971), trattandosi di atti concernenti
l’approvazione del progetto preliminare per la realizzazione di un’opera di
collegamento viario tra due Regioni, la Sicilia e la Calabria, e come tale ad efficacia
ultraregionale;

che, comunque, il TAR siciliano
rigettando l’istanza di sospensiva (sia pure allo stato degli atti) ha esaurito
il potere cautelare che si era riconosciuto, in quanto coincidendo la
valutazione del fumus boni juris con la non manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale sollevata, il rigetto non altro può, oggettivamente,
significare che insussistenza del periculum in mora;

che appare, in ogni caso, evidente
l’originario difetto di competenza del TAR adìto, il
quale, tra l’altro, è ora privo di potestas decidendi, essendo la causa trasmigrata davanti al giudice
che fin dall’origine era competente in ordine alla controversia sia per la
tutela cautelare, sia per quella di merito; competenze che – in linea di
principio – devono ritenersi intimamente connesse, scindibili in casi eccezionalissimi e solo al fine di assicurare una tutela
interinale immediata e provvisoria, idonea a salvaguardare gli effetti della
futura pronuncia, cautelare o di merito, a seconda dei casi;

che, restando assorbito ogni ulteriore
profilo relativo alle eccezioni pregiudiziali prospettate nel giudizio davanti
a questa Corte, deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità della
questione sollevata dal TAR per la Sicilia, sezione staccata di Catania.

P.Q.M.

La Corte Costituzionale

dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge
21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed
insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle
attività produttive), degli artt. 13 e 14 della legge 1° agosto 2002, n. 166
(Disposizioni in materia di infrastrutture e
trasporti), degli artt. 1, comma 2, e 3 del decreto legislativo 20 agosto 2002,
n. 190 (Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione
delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale), sollevata, in riferimento agli
artt. 3, 5, 97, 117, 118 e 120 della Costituzione e all’art.
14 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello
statuto della Regione siciliana), convertito nella legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 2, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia,
sezione staccata di Catania, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23
febbraio 2005.

Depositata in Cancelleria il 2 marzo
2005.