Penale

Thursday 09 December 2004

La Corte Costituzionale deciderà in merito al conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Milano per la querelle tra i giudici Davigo, Colombo e Greco e Sgarbi

La Corte Costituzionale deciderà in merito al conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Milano per la querelle tra i giudici Davigo, Colombo e Greco e Sgarbi

N.   23   RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 23 ottobre 2004. 

  Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 23 ottobre 2004 (del Tribunale di Milano) Parlamento – Immunita’ parlamentari – Giudizio civile promosso dai magistrati Gherardo Colombo, Piercamillo Davigo e Francesco Greco per il risarcimento dei danni a seguito di dichiarazioni rese dall’on. Vittorio Sgarbi, riportate su alcuni quotidiani – Deliberazione di insindacabilita’ della Camera dei deputati – Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Milano, prima sezione civile – Denunciata mancanza di nesso funzionale tra opinioni espresse ed attivita’ parlamentare. – Deliberazione della Camera dei deputati del 30 maggio 2000. – Costituzione, art. 68, primo comma. (GU n. 47 del 1-12-2004)

Ha  emesso  la  seguente ordinanza nella causa civile iscritta al

n. 12039 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 1997

vertente  tra  Gherardo  Colombo, Piercamillo Davigo, Francesco Greco

(rappresentati  e  difesi  dagli  avv.  Francesco  Borasi  e Giovanni

Brambilla  Pisoni),  attori,  Vittorio Sgarbi (rappresentato e difeso

dagli  avv.  Giuseppe  Lupis,  Giampaolo  Cicconi  e Daniele Giusto),

convenuto,  Societa’  Europea  di  Edizioni  S.p.A.  (rappresentata e

difesa  dagli  avv.  Romano Vaccarella e Achille Saletti), convenuta,

Avvenire  Nuova  Editoriale  Italiana  S.p.A. (rappresentata e difesa

dagli avv. Stefano Beretta e Salvatore Trifiro).

    Rilevato  che il presente giudizio civile e’ stato promosso dagli

attori,  tutti  magistrati  in  Milano, per il risarcimento dei danni

asseritamente subiti a causa delle dichiarazioni rese dall’on. Sgarbi

e  riportate  sui  quotidiani L’Avvenire e Il Giornale nelle date del

15,  16  e  19 luglio 1994, del seguente tenore: «Di Pietro, Colombo,

Davigo  e gli altri sono degli assassini che hanno fatto morire della

gente  ed e’ giusto quindi che se ne vadano. Nessuno li rimpiangera’.

Vadano  anzi  in  chiesa  a  pregare per tutta quella gente che hanno

fatto  morire.  Moroni,  Gardini,  Cicogna:  hanno tutte queste croci

sulla   loro   coscienza»;  «… sono  degli  assassini»;  «… vanno

processati   e  arrestati.  Sono  un’associazione  a  delinquere  con

liberta’ di uccidere»;

    Rilevato  che  la Camera dei deputati, nella seduta del 30 maggio

2000,  ha deliberato nel senso che i fatti per i quali e’ in corso il

procedimento  civile  concernono  opinioni  espresse da un membro del

Parlamento  nell’esercizio  delle sue funzioni ai sensi dell’art. 68,

primo comma Cost.;

    Ritenuto  che  alla  deliberazione  della  Camera  che  riconosce

l’applicabilita’   dell’art.   68  Cost.  e’  coessenziale  l’effetto

inibitorio  della  prosecuzione  del giudizio o dell’emissione di una

pronuncia giudiziale difforme, salvo il controllo che il giudice puo’

promuovere  con  il mezzo del conflitto di attribuzione (Corte cost.,

sentenze nn. 129/1996, 1150/1988);

    Ritenuto  che nella fattispecie – da annoverare tra i casi in cui

l’identificazione  della  linea  di  confine  tra i comportamenti dei

parlamentari  garantiti  ex  art. 68  Cost.  e quelli che non possono

sfuggire  al diritto comune e’ piu’ problematica per il contrasto che

si  viene  a  porre  tra  alcuni  beni  morali  della persona (onore,

reputazione,  pari  dignita)  che  e’ la stessa Costituzione nei suoi

principi  fondamentali a qualificare inviolabili e l’insindacabilita’

dell’opinione  espressa  dal parlamentare come momento insopprimibile

della  liberta’ della funzione (cosi’ Corte cost., sentenza 379/1996)

–  non  sembra  a  questo  giudice che il potere valutativo sia stato

dalla  Camera  legittimamente  esercitato  a  motivo dell’inesistenza

nella  condotta  del parlamentare del necessario nesso funzionale fra

le  opinioni  espresse  e  l’esercizio  di funzioni parlamentari, nel

senso  che  la garanzia prevista dall’art. 68, primo comma Cost. puo’

riguardare    solo   quei   comportamenti   strettamente   funzionali

all’esercizio  indipendente  delle  attribuzioni  proprie  del potere

legislativo (cosi’ Corte cost. 379/1996 citata);

        che  in  tale contesto si e’ precisato che non e’ sufficiente

ad  integrare  tale  nesso  funzionale  il  semplice  collegamento di

argomento  e di contesto fra attivita’ parlamentare e dichiarazione –

in   quanto   le   opinioni   in  tal  modo  espresse  rientrerebbero

nell’esercizio  della  liberta’  di  espressione  comune  a  tutti  i

cittadini  – ma che invece l’ambito di operativita’ della prerogativa

costituzionale attiene alle opinioni manifestate dal parlamentare nel

corso  dei  lavori  della Camera e dei suoi vari organi, in occasione

dello  svolgimento  di  ogni  funzione  svolta dalla Camera medesima,

ovvero   manifestate   in   atti,   anche   individuali,  costituenti

estrinsecazione  delle  facolta’  proprie  del parlamentare in quanto

membro  dell’assemblea  e  che  detta immunita’ puo’ estendersi anche

alla  riproduzione  esterna  di  tale  opinione  ove  pero’  essa sia

sostanzialmente  riproduttiva  del  contenuto  di  una  dichiarazione

espressa in sede parlamentare (in tal senso Corte cost. 10/2000);

         che nel caso di specie la stessa Giunta per le autorizzazioni

a  procedere nella sua relazione ha riconosciuto che le dichiarazioni

in oggetto «… esulano in via assoluta dall’esercizio delle funzioni

di  membro  del  Parlamento,  secondo i criteri sanciti dalle recenti

sentenze  della  Corte  costituzionale»  osservando  come non potesse

«… certo ravvisarsi una sostanziale corrispondenza di contenuti tra

il  dibattito  parlamentare e le dichiarazioni dell’onorevole Sgarbi,

proprio  per  i contenuti e i toni delle medesime, che mai e in alcun

modo  avrebbero  potuto trovare ingresso in un’aula parlamentare» (v.

Atti Camera dei deputati, Doc. IV-quater n. 130);

        che  peraltro  all’esito  della  votazione  la proposta della

Giunta e’ stata respinta dall’Assemblea;

        che,  le valutazioni espresse dalla Giunta a parere di questo

giudice  devono  essere  condivise,  posto  che  le  dichiarazioni in

oggetto non sono state espresse in sede parlamentare ne’ costituivano

alcuna  forma  di  divulgazione  delle opinioni espresse dal deputato

nell’ambito di atti parlamentari tipici;

        che  infatti  dette  dichiarazioni  attenevano  a valutazioni

dell’on. Sgarbi espresse in riferimento al contenuto di un comunicato

sottoscritto  dagli  attori  che, commentando l’approvazione da parte

del  Consiglio  dei  ministri del c.d. decreto Biondi e i presumibili

effetti   di   tale   provvedimento  sulle  indagini  in  materia  di

corruzione, avevano preannunciato il loro intendimento di chiedere di

essere  assegnati  alla trattazione di procedimenti penali di diversa

natura;

        che  tali  dichiarazioni devono ritenersi pertanto certamente

attinenti  ad  un  generico contesto politico ma prive di alcun nesso

funzionale con atti rientranti nel mandato parlamentare;

        che cio’ non appare contraddetto da alcun elemento rilevabile

dagli atti di causa, ne’ lo stesso on. Sgarbi nelle proprie difese ha

offerto  alcun  contributo  a  confutazione  di  tale  circostanza, e

pertanto    sembra    doversi   fondatamente   desumere   che   dette

dichiarazioni, diffuse ad agenzie di stampa, devono ritenersi rese al

di  fuori  dell’esercizio  di attivita’ funzionale riconducibile alla

qualita’ di membro della Camera dei deputati;

        che pertanto la cognizione in merito alla effettiva idoneita’

di  tali  dichiarazioni  ad  integrare  o  meno l’illecito dedotto in

causa,  anche  in  forza  di  precetti costituzionali (art. 24, 101 e

102), dovrebbe essere riservata all’autorita’ giudiziaria ordinaria;

    Ritenuto,  pertanto,  che  sembra  necessario  a  questo  giudice

sollevare  conflitto  di  attribuzione  tra  i  poteri  dello  Stato,

conflitto  ammissibile sia sotto il profilo soggettivo – il tribunale

essendo  organo  competente  a  decidere definitivamente, nell’ambito

delle  funzioni  giurisdizionali  attribuite, sull’assenta illiceita’

delle condotte oggetto delle doglianze dell’attore – sia sotto quello

oggettivo  –  trattandosi  qui,  per  un verso, della sussistenza dei

presupposti per l’applicazione dell’art. 68, primo comma Cost. e, per

altro   verso,   della   lesione   di   attribuzioni  giurisdizionali

costituzionalmente   garantite   (cfr.  Corte  cost.,  ordinanze  nn.

269/1996 e 6/1996);

                              P. Q. M.

    Visti gli artt. 134 Cost. e 37, legge 11 marzo 1953, n. 87;

    Dispone  la  sospensione  del  giudizio  in  corso  e l’immediata

trasmissione   degli   atti  alla  Corte  costituzionale,  sollevando

conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato e ricorre alla Corte

perche’:

        1) dichiari  che  non  spettava  alla  Camera dei deputati il

potere  di qualificare come insindacabili le dichiarazioni contestate

all’on. Vittorio  Sgarbi,  in  quanto  esercitato  al  di fuori delle

ipotesi previste dall’art. 68, primo comma Cost.;

        2) annulli   la   relativa  deliberazione  della  Camera  dei

deputati adottata in data 30 maggio 2000.

    Si  comunichi  alle parti costituite ed alla Camera dei deputati,

in persona del suo Presidente.

      Cosi’ deciso in Milano, in data 12 maggio 2003.

                        Il giudice: Marangoni

        Avvertenza:  L’ordinanza  n. 304/20004  e’  stata  pubblicata

nella  Gazzetta  Ufficiale  – 1ª serie speciale – n. 39 del 6 ottobre

2004.

04C1226