Penale
La Corte Costituzionale deciderà in merito al conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Milano per la querelle tra i giudici Davigo, Colombo e Greco e Sgarbi
La Corte Costituzionale deciderà in merito al conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Milano per la querelle tra i giudici Davigo, Colombo e Greco e Sgarbi
N. 23 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 23 ottobre 2004.
Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 23 ottobre 2004 (del Tribunale di Milano) Parlamento – Immunita’ parlamentari – Giudizio civile promosso dai magistrati Gherardo Colombo, Piercamillo Davigo e Francesco Greco per il risarcimento dei danni a seguito di dichiarazioni rese dall’on. Vittorio Sgarbi, riportate su alcuni quotidiani – Deliberazione di insindacabilita’ della Camera dei deputati – Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Milano, prima sezione civile – Denunciata mancanza di nesso funzionale tra opinioni espresse ed attivita’ parlamentare. – Deliberazione della Camera dei deputati del 30 maggio 2000. – Costituzione, art. 68, primo comma. (GU n. 47 del 1-12-2004)
Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al
n. 12039 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 1997
vertente tra Gherardo Colombo, Piercamillo Davigo, Francesco Greco
(rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Borasi e Giovanni
Brambilla Pisoni), attori, Vittorio Sgarbi (rappresentato e difeso
dagli avv. Giuseppe Lupis, Giampaolo Cicconi e Daniele Giusto),
convenuto, Societa’ Europea di Edizioni S.p.A. (rappresentata e
difesa dagli avv. Romano Vaccarella e Achille Saletti), convenuta,
Avvenire Nuova Editoriale Italiana S.p.A. (rappresentata e difesa
dagli avv. Stefano Beretta e Salvatore Trifiro).
Rilevato che il presente giudizio civile e’ stato promosso dagli
attori, tutti magistrati in Milano, per il risarcimento dei danni
asseritamente subiti a causa delle dichiarazioni rese dall’on. Sgarbi
e riportate sui quotidiani L’Avvenire e Il Giornale nelle date del
15, 16 e 19 luglio 1994, del seguente tenore: «Di Pietro, Colombo,
Davigo e gli altri sono degli assassini che hanno fatto morire della
gente ed e’ giusto quindi che se ne vadano. Nessuno li rimpiangera’.
Vadano anzi in chiesa a pregare per tutta quella gente che hanno
fatto morire. Moroni, Gardini, Cicogna: hanno tutte queste croci
sulla loro coscienza»; «… sono degli assassini»; «… vanno
processati e arrestati. Sono un’associazione a delinquere con
liberta’ di uccidere»;
Rilevato che la Camera dei deputati, nella seduta del 30 maggio
2000, ha deliberato nel senso che i fatti per i quali e’ in corso il
procedimento civile concernono opinioni espresse da un membro del
Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni ai sensi dell’art. 68,
primo comma Cost.;
Ritenuto che alla deliberazione della Camera che riconosce
l’applicabilita’ dell’art. 68 Cost. e’ coessenziale l’effetto
inibitorio della prosecuzione del giudizio o dell’emissione di una
pronuncia giudiziale difforme, salvo il controllo che il giudice puo’
promuovere con il mezzo del conflitto di attribuzione (Corte cost.,
sentenze nn. 129/1996, 1150/1988);
Ritenuto che nella fattispecie – da annoverare tra i casi in cui
l’identificazione della linea di confine tra i comportamenti dei
parlamentari garantiti ex art. 68 Cost. e quelli che non possono
sfuggire al diritto comune e’ piu’ problematica per il contrasto che
si viene a porre tra alcuni beni morali della persona (onore,
reputazione, pari dignita) che e’ la stessa Costituzione nei suoi
principi fondamentali a qualificare inviolabili e l’insindacabilita’
dell’opinione espressa dal parlamentare come momento insopprimibile
della liberta’ della funzione (cosi’ Corte cost., sentenza 379/1996)
– non sembra a questo giudice che il potere valutativo sia stato
dalla Camera legittimamente esercitato a motivo dell’inesistenza
nella condotta del parlamentare del necessario nesso funzionale fra
le opinioni espresse e l’esercizio di funzioni parlamentari, nel
senso che la garanzia prevista dall’art. 68, primo comma Cost. puo’
riguardare solo quei comportamenti strettamente funzionali
all’esercizio indipendente delle attribuzioni proprie del potere
legislativo (cosi’ Corte cost. 379/1996 citata);
che in tale contesto si e’ precisato che non e’ sufficiente
ad integrare tale nesso funzionale il semplice collegamento di
argomento e di contesto fra attivita’ parlamentare e dichiarazione –
in quanto le opinioni in tal modo espresse rientrerebbero
nell’esercizio della liberta’ di espressione comune a tutti i
cittadini – ma che invece l’ambito di operativita’ della prerogativa
costituzionale attiene alle opinioni manifestate dal parlamentare nel
corso dei lavori della Camera e dei suoi vari organi, in occasione
dello svolgimento di ogni funzione svolta dalla Camera medesima,
ovvero manifestate in atti, anche individuali, costituenti
estrinsecazione delle facolta’ proprie del parlamentare in quanto
membro dell’assemblea e che detta immunita’ puo’ estendersi anche
alla riproduzione esterna di tale opinione ove pero’ essa sia
sostanzialmente riproduttiva del contenuto di una dichiarazione
espressa in sede parlamentare (in tal senso Corte cost. 10/2000);
che nel caso di specie la stessa Giunta per le autorizzazioni
a procedere nella sua relazione ha riconosciuto che le dichiarazioni
in oggetto «… esulano in via assoluta dall’esercizio delle funzioni
di membro del Parlamento, secondo i criteri sanciti dalle recenti
sentenze della Corte costituzionale» osservando come non potesse
«… certo ravvisarsi una sostanziale corrispondenza di contenuti tra
il dibattito parlamentare e le dichiarazioni dell’onorevole Sgarbi,
proprio per i contenuti e i toni delle medesime, che mai e in alcun
modo avrebbero potuto trovare ingresso in un’aula parlamentare» (v.
Atti Camera dei deputati, Doc. IV-quater n. 130);
che peraltro all’esito della votazione la proposta della
Giunta e’ stata respinta dall’Assemblea;
che, le valutazioni espresse dalla Giunta a parere di questo
giudice devono essere condivise, posto che le dichiarazioni in
oggetto non sono state espresse in sede parlamentare ne’ costituivano
alcuna forma di divulgazione delle opinioni espresse dal deputato
nell’ambito di atti parlamentari tipici;
che infatti dette dichiarazioni attenevano a valutazioni
dell’on. Sgarbi espresse in riferimento al contenuto di un comunicato
sottoscritto dagli attori che, commentando l’approvazione da parte
del Consiglio dei ministri del c.d. decreto Biondi e i presumibili
effetti di tale provvedimento sulle indagini in materia di
corruzione, avevano preannunciato il loro intendimento di chiedere di
essere assegnati alla trattazione di procedimenti penali di diversa
natura;
che tali dichiarazioni devono ritenersi pertanto certamente
attinenti ad un generico contesto politico ma prive di alcun nesso
funzionale con atti rientranti nel mandato parlamentare;
che cio’ non appare contraddetto da alcun elemento rilevabile
dagli atti di causa, ne’ lo stesso on. Sgarbi nelle proprie difese ha
offerto alcun contributo a confutazione di tale circostanza, e
pertanto sembra doversi fondatamente desumere che dette
dichiarazioni, diffuse ad agenzie di stampa, devono ritenersi rese al
di fuori dell’esercizio di attivita’ funzionale riconducibile alla
qualita’ di membro della Camera dei deputati;
che pertanto la cognizione in merito alla effettiva idoneita’
di tali dichiarazioni ad integrare o meno l’illecito dedotto in
causa, anche in forza di precetti costituzionali (art. 24, 101 e
102), dovrebbe essere riservata all’autorita’ giudiziaria ordinaria;
Ritenuto, pertanto, che sembra necessario a questo giudice
sollevare conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato,
conflitto ammissibile sia sotto il profilo soggettivo – il tribunale
essendo organo competente a decidere definitivamente, nell’ambito
delle funzioni giurisdizionali attribuite, sull’assenta illiceita’
delle condotte oggetto delle doglianze dell’attore – sia sotto quello
oggettivo – trattandosi qui, per un verso, della sussistenza dei
presupposti per l’applicazione dell’art. 68, primo comma Cost. e, per
altro verso, della lesione di attribuzioni giurisdizionali
costituzionalmente garantite (cfr. Corte cost., ordinanze nn.
269/1996 e 6/1996);
P. Q. M.
Visti gli artt. 134 Cost. e 37, legge 11 marzo 1953, n. 87;
Dispone la sospensione del giudizio in corso e l’immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sollevando
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato e ricorre alla Corte
perche’:
1) dichiari che non spettava alla Camera dei deputati il
potere di qualificare come insindacabili le dichiarazioni contestate
all’on. Vittorio Sgarbi, in quanto esercitato al di fuori delle
ipotesi previste dall’art. 68, primo comma Cost.;
2) annulli la relativa deliberazione della Camera dei
deputati adottata in data 30 maggio 2000.
Si comunichi alle parti costituite ed alla Camera dei deputati,
in persona del suo Presidente.
Cosi’ deciso in Milano, in data 12 maggio 2003.
Il giudice: Marangoni
Avvertenza: L’ordinanza n. 304/20004 e’ stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale – 1ª serie speciale – n. 39 del 6 ottobre
2004.
04C1226