Penale
La corruzione è configurabile anche nell’ attività politico legislativa.
La corruzione è configurabile anche nellattività politico legislativa.
Cassazione Sezione sesta penale (cc) sentenza 30 novembre 2005-19 giugno 2006, n. 21117
Presidente de Roberto Relatore Oliva
Pg Monetti Ricorrente Castiglione
Osserva in fatto e in diritto
Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Pescara ha annullato, il decreto di sequestro probatorio di buoni carburante, fogli manoscritti, agende, rubriche telefoniche, assegni e documentazione varia afferente il progetto di legge regionale per la razionalizzazione e lammodernamento della rete distributiva carburanti effettuato nei confronti di Castiglione Alfredo, consigliere della Regione Abruzzo e componente della commissione regionale per lapprovazione del detto progetto di legge, sottoposto ad indagini per il delitto di cui allarticolo 319 Cp.
Dalla premessa che laddebito di avere influenzato, nelle esposte qualità, gli orientamenti di voto del proprio e di altri partiti politici nel corso dellapprovazione del detto progetto di legge, si può senza dubbio ricondurre allesercizio dellattività politico‑legislativa, il Tribunale ha fatto discendere linsussistenza del reato ipotizzato. Conclusione giustificata dal rilievo che nellambito della cennata attività non può configurarsi latto contrario ai doveri di ufficio di cui allarticolo 319 Cp in quanto tale nozione, che presuppone unattività amministrativa dai fini vincolati, mai si concilia con unattività libera nel fine come quella legislativa, peraltro coperta dallimmunità prevista dallarticolo 122, comma 4, della Costituzione con riferimento alle opinioni espresse ed ai voti dati nellesercizio delle funzioni, ed estesa dalla Corte costituzionale a tutti quei comportamenti che, pur rientrando negli atti tipici, siano comunque ad essi riconducibili.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, lamentando la violazione e/o erronea applicazione della legge penale e, in particolare, degli articolo 319 Cp, 257, 324 Cpp.
Il ricorrente, dopo aver rammentato che sulla base della definizione dellarticolo 357 Cp è pubblico ufficiale anche colui che esercita una funzione legislativa, al quale, pertanto, possono ascriversi in qualità di intraneus del reato le fattispecie penalmente rilevanti in materia di delitti contro la Pa, ha confutato la prima tesi del Tribunale richiamando la costante elaborazione giurisprudenziale di legittimità, che in tema di attività discrezionale della Pa ritiene configurabile le ipotesi di corruzione, propria o impropria che sia, qualora la scelta discrezionale sia stata dettata dallinteresse prevalente del privato corruttore cui il pubblico ufficiale presta adesione. Ha aggiunto che non è configurabile la pretesa immunità di cui allarticolo 122 Costituzione poiché nel caso in esame non viene in rilievo la liceità o illiceità del voto o opinione espressi, bensì la diversa ipotesi di un accordo corruttivo in atto, ovverosia lesercizio della funzione istituzionale in base alle esigenze di un privato corruttore.
Con memoria depositata il 23 novembre 1995 il Castiglione ha confutato le argomentazioni del Procuratore ricorrente, ribadendo che la speciale immunità di cui al quarto comma dellarticolo 122 Costituzione è desinata a coprire tutti i comportamenti dei consiglieri comunali che, pur non rientrando tra gli atti tipici, siano collegati con nesso funzionale allesercizio delle attribuzioni legislative proprie dellorgano regionale di appartenenza.
li ricorso è fondato.
Ed invero largomentazione del Tribunale riferita alla speciale guarentigia sanzionata dal quarto comma dellarticolo 122 della Costituzione non può essere condivisa, per come è posta, alla luce dellindirizzo espresso in materia dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza 432/94), secondo cui la speciale immunità non trova applicazione qualora il consigliere regionale non sia perseguito dal giudice penale per avere concorso alla formazione ed allapprovazione di una legge regionale ma, come appare nellipotesi in esame, per comportamenti che si assume essere stati realizzati con soggetti non partecipi di tale procedimento al fine di predisporre le condizioni per il conseguimento di un vantaggio illecito.
Il che comporta, vista la qualità di pubblico ufficiale che larticolo 357 Cp attribuisce a colui che esercita anche un pubblica funzione legislativa, che non è nemmeno condivisibile laltra perentoria affermazione secondo cui nellesercizio di unattività amministrativa discrezionale, ed in particolare della pubblica funzione legislativa, non può ipotizzarsi il mercanteggiamento della funzione, nemmeno qualora venga concretamente in rilievo che la scelta discrezionale non sia stata consigliata dal raggiungimento di finalità istituzionali e dalla corretta valutazione degli interessi collettività, ma da quello prevalente di un privato corruttore.
Tale analisi è del tutto mancata nel provvedimento impugnato che, quindi, deve essere annullato con rinvio al Tribunale dì Pescara, tenuto ad esprimere in modo convincente il proprio convincimento, attenendosi agli esposti principi.
PQM
Annulla lordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Pescara.