Civile
La Consulta ribadisce il suo recente orientamento: il danno non patrimoniale può essere risarcito anche quando la responsabilità , in sede civile, sia accertata mediante le presunzioni di legge.N. 356 ORDINANZA 27 novembre – 12 dicembre 2003.
La Consulta ribadisce il suo recente orientamento: il danno non patrimoniale può essere risarcito anche quando la responsabilità, in sede civile, sia accertata mediante le presunzioni di legge
N. 356 ORDINANZA 27 novembre – 12 dicembre 2003.
Giudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale. Responsabilita’ civile – Danno morale soggettivo – Esclusione della risarcibilita’ in ipotesi di lesioni personali determinate da fatto della circolazione stradale – Prospettata violazione di diritto fondamentale della personalita’ nonche’ ingiustificata disparita’ di trattamento – Questione identica ad altra gia’ rigettata – Manifesta infondatezza. – Cod. civ., art. 2059. – Costituzione, artt. 2 e 3. (GU n. 50 del 17-12-2003)
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;
Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido
NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE,
Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano
VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 2059 del codice
civile, promosso con ordinanza del 21 gennaio 2003 dal Tribunale di
Genova nel procedimento civile vertente tra Zanchi Emanuele e la Toro
Assicurazioni S.p.A., iscritta al n. 223 del registro ordinanze 2003
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, 1ª
serie speciale, dell’anno 2003.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 2003 il giudice
relatore Annibale Marini.
Ritenuto che il Tribunale di Genova, con ordinanza del 14 gennaio
2003, depositata il 21 gennaio 2003, ha sollevato, in riferimento
agli artt. 2 e 3 della Costituzione, questione di legittimita’
costituzionale dell’art. 2059 del codice civile «nella parte in cui
esclude il risarcimento del danno morale soggettivo, in presenza di
lesioni personali determinate da fatto della circolazione stradale
con applicazione del disposto del comma 2 dell’art. 2054 cod. civ.»;
che il rimettente, muovendo da una consolidata
interpretazione dell’art. 2059 cod. civ., assume che il ricorso alla
presunzione di colpa in pari misura concorrente di cui all’art. 2054,
secondo comma, cod. civ., comporta il rigetto di ogni pretesa
risarcitoria avanzata a titolo di danno morale, ex art. 185 del
codice penale, difettando la prova di uno degli elementi essenziali
del reato;
che l’art. 2059 cod. civ., cosi’ interpretato, contrasterebbe
peraltro – secondo il medesimo rimettente – con l’art. 2 Cost.,
precludendo la tutela risarcitoria in riferimento alla lesione del
bene rappresentato dalla tranquillita’ morale, intesa come
«proiezione indefettibile» di un diritto della personalita’ quale il
diritto all’incolumita’ personale;
che il proliferare, in sede legislativa, di nuove ipotesi di
danno morale risarcibile, unitamente ad alcuni orientamenti della
giurisprudenza di merito intesi con evidenza ad aggirare la
limitazione risarcitoria prevista dall’art. 2059 cod. civ., avrebbe
inoltre determinato una ingiustificata disparita’ di trattamento tra
situazioni omogenee, tale da porsi in contrasto con l’art. 3 Cost;
che e’ intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilita’ o
infondatezza della questione;
che l’ordinanza di rimessione sarebbe – ad avviso
dell’Avvocatura – priva di motivazione in punto di rilevanza della
questione nel giudizio a quo, atteso che il rimettente si limita ad
affermare come probabile, ma non certa, l’applicabilita’ nella
fattispecie della presunzione di cui all’art. 2054, secondo comma,
cod. civ;
che, nel merito, la questione sarebbe comunque non fondata,
in quanto la non risarcibilita’ del danno morale in caso di colpa
presunta troverebbe giustificazione proprio nella mancanza di prova
riguardo alla concreta misura della colpa di ciascun conducente e
risponderebbe dunque all’esigenza di non aggravare oltre misura la
posizione del presunto danneggiante (o del suo assicuratore);
che, piu’ in generale, la previsione di risarcibilita’ del
danno morale nei soli casi previsti dalla legge sarebbe non
irragionevole, consentendo al legislatore di introdurre nuove ipotesi
di danno risarcibile ogni qual volta particolari esigenze lo
richiedano.
Considerato che va preliminarmente respinta l’eccezione di
inammissibilita’ della questione, per difetto di motivazione sulla
rilevanza, sollevata dall’Avvocatura dello Stato;
che l’affermazione, contenuta nell’ordinanza di rimessione,
secondo la quale le risultanze processuali condurrebbero «con
ragionevole probabilita» a ricorrere alla presunzione di cui
all’art. 2054, secondo comma, del codice civile, costituisce infatti,
con evidenza, un mero espediente dialettico, teso a dimostrare la
rilevanza della questione pur evitando una esplicita anticipazione di
giudizio riguardo alla valutazione del materiale probatorio;
che, nel merito, identica questione e’ stata dichiarata non
fondata, nei sensi di cui in motivazione, con la sentenza n. 233 del
2003, in quanto basata su un erroneo presupposto interpretativo;
che nella motivazione di tale sentenza si afferma infatti che
l’art. 2059 cod. civ., avendo assunto – alla luce dei mutamenti
legislativi e giurisprudenziali in tema di risarcimento del danno non
patrimoniale – una funzione non piu’ sanzionatoria, come sicuramente
era all’epoca della emanazione del codice civile, ma soltanto
tipizzante dei singoli casi di risarcibilita’ del danno non
patrimoniale, «deve essere interpretato nel senso che il danno non
patrimoniale, in quanto riferito alla astratta fattispecie di reato,
e’ risarcibile anche nell’ipotesi in cui, in sede civile, la colpa
dell’autore del fatto risulti da una presunzione di legge»;
che la questione stessa, in quanto riproposta dall’odierno
rimettente nei medesimi termini, va pertanto dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
innanzi alla Corte costituzionale.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimita’ costituzionale dell’art. 2059 del codice civile
sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal
Tribunale di Genova con l’ordinanza in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2003.
Il Presidente: Zagrebelsky
Il redattore: Marini
Il cancelliere:di paola
Depositata in cancelleria il 12 dicembre 2003.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
03C1340