Civile

Friday 19 December 2003

La Consulta ribadisce il suo recente orientamento: il danno non patrimoniale può essere risarcito anche quando la responsabilità , in sede civile, sia accertata mediante le presunzioni di legge.N. 356 ORDINANZA 27 novembre – 12 dicembre 2003.

La Consulta ribadisce il suo recente orientamento: il danno non patrimoniale può essere risarcito anche quando la responsabilità, in sede civile, sia accertata mediante le presunzioni di legge

N.  356 ORDINANZA 27 novembre – 12 dicembre 2003.

  Giudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale. Responsabilita’ civile – Danno morale soggettivo – Esclusione della risarcibilita’ in ipotesi di lesioni personali determinate da fatto della circolazione stradale – Prospettata violazione di diritto fondamentale della personalita’ nonche’ ingiustificata disparita’ di trattamento – Questione identica ad altra gia’ rigettata – Manifesta infondatezza. – Cod. civ., art. 2059. – Costituzione, artt. 2 e 3. (GU n. 50 del 17-12-2003) 

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

  Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;

  Giudici:  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido

NEPPI  MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE,

Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, Romano

VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 2059 del codice

civile,  promosso  con ordinanza del 21 gennaio 2003 dal Tribunale di

Genova nel procedimento civile vertente tra Zanchi Emanuele e la Toro

Assicurazioni  S.p.A., iscritta al n. 223 del registro ordinanze 2003

e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 18, 1ª

serie speciale, dell’anno 2003.

    Visto  l’atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei

ministri;

    Udito  nella  camera di consiglio del 12 novembre 2003 il giudice

relatore Annibale Marini.

    Ritenuto che il Tribunale di Genova, con ordinanza del 14 gennaio

2003,  depositata  il  21 gennaio  2003, ha sollevato, in riferimento

agli  artt. 2  e  3  della  Costituzione,  questione  di legittimita’

costituzionale  dell’art. 2059  del codice civile «nella parte in cui

esclude  il  risarcimento del danno morale soggettivo, in presenza di

lesioni  personali  determinate  da fatto della circolazione stradale

con applicazione del disposto del comma 2 dell’art. 2054 cod. civ.»;

        che    il    rimettente,    muovendo   da   una   consolidata

interpretazione  dell’art. 2059 cod. civ., assume che il ricorso alla

presunzione di colpa in pari misura concorrente di cui all’art. 2054,

secondo  comma,  cod.  civ.,  comporta  il  rigetto  di  ogni pretesa

risarcitoria  avanzata  a  titolo  di  danno  morale, ex art. 185 del

codice  penale,  difettando la prova di uno degli elementi essenziali

del reato;

        che l’art. 2059 cod. civ., cosi’ interpretato, contrasterebbe

peraltro  –  secondo  il  medesimo  rimettente  – con l’art. 2 Cost.,

precludendo  la  tutela  risarcitoria in riferimento alla lesione del

bene   rappresentato   dalla   tranquillita’   morale,   intesa  come

«proiezione  indefettibile» di un diritto della personalita’ quale il

diritto all’incolumita’ personale;

        che  il proliferare, in sede legislativa, di nuove ipotesi di

danno  morale  risarcibile,  unitamente  ad alcuni orientamenti della

giurisprudenza   di   merito  intesi  con  evidenza  ad  aggirare  la

limitazione  risarcitoria  prevista dall’art. 2059 cod. civ., avrebbe

inoltre  determinato una ingiustificata disparita’ di trattamento tra

situazioni omogenee, tale da porsi in contrasto con l’art. 3 Cost;

        che  e’  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio

dei  ministri,  rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello

Stato,   concludendo   per  la  declaratoria  di  inammissibilita’  o

infondatezza della questione;

        che   l’ordinanza   di   rimessione   sarebbe   –  ad  avviso

dell’Avvocatura  –  priva  di motivazione in punto di rilevanza della

questione  nel  giudizio a quo, atteso che il rimettente si limita ad

affermare  come  probabile,  ma  non  certa,  l’applicabilita’  nella

fattispecie  della  presunzione  di cui all’art. 2054, secondo comma,

cod. civ;

        che,  nel  merito, la questione sarebbe comunque non fondata,

in  quanto  la  non  risarcibilita’ del danno morale in caso di colpa

presunta  troverebbe  giustificazione proprio nella mancanza di prova

riguardo  alla  concreta  misura  della colpa di ciascun conducente e

risponderebbe  dunque  all’esigenza  di non aggravare oltre misura la

posizione del presunto danneggiante (o del suo assicuratore);

        che,  piu’  in  generale, la previsione di risarcibilita’ del

danno   morale  nei  soli  casi  previsti  dalla  legge  sarebbe  non

irragionevole, consentendo al legislatore di introdurre nuove ipotesi

di   danno  risarcibile  ogni  qual  volta  particolari  esigenze  lo

richiedano.

    Considerato   che  va  preliminarmente  respinta  l’eccezione  di

inammissibilita’  della  questione,  per difetto di motivazione sulla

rilevanza, sollevata dall’Avvocatura dello Stato;

        che  l’affermazione,  contenuta nell’ordinanza di rimessione,

secondo   la  quale  le  risultanze  processuali  condurrebbero  «con

ragionevole   probabilita»   a  ricorrere  alla  presunzione  di  cui

all’art. 2054, secondo comma, del codice civile, costituisce infatti,

con  evidenza,  un  mero  espediente dialettico, teso a dimostrare la

rilevanza della questione pur evitando una esplicita anticipazione di

giudizio riguardo alla valutazione del materiale probatorio;

        che,  nel  merito, identica questione e’ stata dichiarata non

fondata,  nei sensi di cui in motivazione, con la sentenza n. 233 del

2003, in quanto basata su un erroneo presupposto interpretativo;

        che nella motivazione di tale sentenza si afferma infatti che

l’art. 2059  cod.  civ.,  avendo  assunto  –  alla luce dei mutamenti

legislativi e giurisprudenziali in tema di risarcimento del danno non

patrimoniale  – una funzione non piu’ sanzionatoria, come sicuramente

era  all’epoca  della  emanazione  del  codice  civile,  ma  soltanto

tipizzante   dei   singoli  casi  di  risarcibilita’  del  danno  non

patrimoniale,  «deve  essere  interpretato nel senso che il danno non

patrimoniale,  in quanto riferito alla astratta fattispecie di reato,

e’  risarcibile  anche  nell’ipotesi in cui, in sede civile, la colpa

dell’autore del fatto risulti da una presunzione di legge»;

        che  la  questione  stessa, in quanto riproposta dall’odierno

rimettente    nei    medesimi   termini,   va   pertanto   dichiarata

manifestamente infondata.

    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi

innanzi alla Corte costituzionale.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di

legittimita’   costituzionale   dell’art. 2059   del   codice  civile

sollevata,  in  riferimento  agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal

Tribunale di Genova con l’ordinanza in epigrafe.

    Cosi’  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2003.

                     Il Presidente: Zagrebelsky

                        Il redattore: Marini

                       Il cancelliere:di paola

    Depositata in cancelleria il 12 dicembre 2003.

               Il direttore della cancelleria:Di Paola

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