Tributario e Fiscale

Friday 18 November 2005

La consegna dei ruoli all’ esattore non interrompe la prescrizione dei termini per l’ esazione delle sanzioni amministrative.

La consegna dei ruoli all’esattore
non interrompe la prescrizione dei termini per l’esazione delle sanzioni
amministrative.

Cassazione – Sezione prima civile
– sentenza 8 marzo-17 novembre 2005, n. 23251

Presidente Saggio – Relatore
Fittipaldi

Pm Russo – conforme – ricorrente
Sansone – controricorrente Prefettura di Caltanissetta

Svolgimento del processo

1. Il signor Cosimo Sansone
proponeva ricorso ‑ davanti al Giudice di Pace – avverso due cartelle
di pagamento, notificatigli il 5 marzo 2001 dal Servizio di Riscossione dei
tributi-concessione di Caltanissetta (Montepaschi-Serit Spa), con cui si intimava il pagamento di alcune somme per contravvenzioni
al codice della strada contestate in data 18 dicembre 1995 e 18 gennaio 1996.

Il ricorrente eccepiva, tra
l’altro e per quanto qui interessa, ai sensi
dell’articolo 28 della legge 689/91, la prescrizione del diritto vantato dall’Amministrazione
(nella specie: la Prefettura di Caltanissetta), essendo trascorso il prescritto
termine quinquennale.

Montepaschi Serit Spa si
costituiva ed eccepiva la propria carenza di
legittimazione passiva nonché la regolarità della procedura di riscossione.

2. Il giudice di Pace di
Mussomeli rigettava il ricorso e, per quello che qui rileva, stabiliva che,
essendo state iscritte a ruolo nell’anno 2000 e notificate
al ricorrente il 5 marzo 2001, nel rispetto del Dpr 602/73, non era maturata la
prescrizione del diritto.

3. Avverso tale
sentenza signor Sansone, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad
un unico mezzo contro cui resiste il ministero dell’Interno-Prefettura di
Caltanissetta, con controricorso. La Concessionaria del Servizio non ha svolto
difese.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso
(con il quale lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 209 Cds e
28 della legge 689/81) il ricorrente deduce che la prescrizione, quinquennale,
decorre dalla data di contestazione dell’infrazione e che la stessa potrebbe
essere interrotta dalla volontà manifestata dall’Amministrazione
con la formazione dei ruoli, attività di natura puramente interna.

Inoltre, il ricorrente si duole
della violazione dell’articolo 17 del Dpr 602/73, per il mancato rispetto dei
termini di iscrizione a ruolo delle somme dovute per
le violazioni stradali.

2. Il ricorso, che è fondato,
deve esser accolto.

2.1. In particolare, si palesa
fondata la prima parte della censura, che intende conseguire l’annullamento
della sentenza per aver respinto il ricorso del contravventore sulla base del
fatto che le cartelle sarebbero state notificate nei termini previsti dal Dpr
602/73 e, comunque, entro il quarto mese successivo al
termine per la consegna dei ruoli (articolo 25 Dpr 602, cit.).

3. Questa Corte (nella sentenza
12999/99) ha già avuto modo di stabilire il principio a termini del quale, in
materia di formazione e trasmissione di ruoli da parte del Prefetto, per la
riscossione di somme dovute a titolo di sanzione amministrativa a sèguito di
violazioni al codice della strada, non è applicabile la decadenza prevista
dall’articolo 17 del Dpr 602/73, ma solo la prescrizione quinquennale prevista
sia dall’articolo 209 Cds, relativamente alle sanzioni
conseguenti alle infrazioni stradali, sia dall’articolo 28 della legge 689/81,
per le sanzioni in genere da illeciti amministrativi.

La doglianza censura la decisione
di merito là dove questa ha respinto il ricorso del contravventore, sull’applicabilità
del termine quinquennale, stabilito dall’articolo 28
della detta legge 689, in genere, e dall’articolo 209 Cds, in specie, con
riguardo alla prescrizione dell’illecito.

E tanto già basta a far
accogliere il mezzo, se non fosse necessario compiere
anche una ulteriore

precisazione,
acutamente sollecitata nello stesso ricorso.

3.1. Infatti,
in materia di prescrizione dei diritti, secondo l’articolo 2943, ultimo comma,
Cc, essa «è interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il
debitore».

Da tale previsione, applicabile
anche al caso di specie, la giurisprudenza ha sempre tratto la regola del
carattere recettizio dell’atto interruttivo e ha affermato il principio
(Cassazione, sentenza 7617/97, 5212/86, 706/73) secondo il quale: «la norma
civilistica (ha) stabilito una innegabile connessione
tra effetto interruttivo e natura recettizia dell’atto, con la conseguenza che
la mancata introduzione, nella sfera giuridica del destinatario» dell’atto «non
consentirà in alcun modo a quest’ultimo dì risultare funzionale alla produzione
dell’effetto» (fattispecie relativa a notifica nulla).

Orbene, l’attività di formazione
dei ruoli è pacificamente attività interna all’Amministrazione
(nello stesso senso anche la Corte costituzionale, nella
sentenza 280/05, par. 3, ultima parte) e, quindi, come tale inidonea ad
essere percepita ed a produrre effetti nella sfera giuridica del destinatario
della pretesa.

3.2. Una interpretazione
difforme della previsione codicistica, del resto, sarebbe anche in contrasto
con quella costituzionalmente orientata, applicata proprio (in materia strettamente
fiscale) con la pronuncia

della
Consulta n. 280, gia citata, a termini della quale non è consentito,
dall’articolo 24 Costituzione «lasciare il contribuente assoggettato all’azione
esecutiva del fisico per un tempo indeterminato e comunque, se corrispondente a
quello ordinario di prescrizione, certamente eccessivo e irragionevole»
paragrafo n. 4 della motivazione.

Né si dica che il caso qui in
esame è distante da quello oggetto della fattispecie
esaminata dalla Corte costituzionale, atteso che ‑ pure nelle ovvie diversità ‑
il termine quinquennale di prescrizione, nel nostro caso, potrebbe,
artificiosamente, divenire un termine ordinario solo che la formazione del
ruolo venga attestata come avvenuta in prossimità della scadenza del termine
(quinquennale), a partire dalla quale poi inizierebbe a decorrere «un nuovo
periodo di prescrizione» (parimenti quinquennale) com’è tipico e proprio
dell’effetto interruttivo (articolo 2945 Cc)..

In questo solco, bene si colloca
la sentenza di questa Corte 5798/05, pienamente condivisibile, e secondo la
quale, in tema di prescrizione del diritto a riscuotere i proventi delle
sanzioni amministrative, soltanto agli atti procedimentali che hanno la
funzione di far valere il diritto dell’amministrazione alla riscossione della
pena pecuniaria (e costituiscono, quindi, con le prestabilite caratteristiche
di contenuto e di forma, esercizio della pretesa sanzionatoria) può essere attribuita efficacia
interruttiva della prescrizione ai sensi del secondo comma dell’articolo 28 della
legge 689/81, con conseguente irrilevanza di atti che atipicamente manifestino
analoga intenzione. (Fattispecie di negata efficacia
interruttiva della prescrizione all’invito al pagamento, trattandosi di atto
estraneo al procedimento sanzionatorio).

3.3. La sentenza qui impugnata,
che ha sconosciuto i principi di diritto enunciati, va cassata, senza però
necessità di rinvio, in quanto, non essendo necessari altri accertamenti in
fatto, sulla sola base dei fatti di causa pacifici e non controversi (decorso
di un termine superiore ai cinque anni intercorsi tra la notifica dei verbali e
la cartella, senza altri atti intermedi, eccettuata la consegna dei ruoli
all’esattore), permette di accertare che al momento della notifica della
cartella esattoriale era già decorso il termine di prescrizione quinquennale,
posto che ‑
come sopra chiarito ‑ in tale computo non si può tenere conto, quale
evento interrutivo del suo decorso, dell’avvenuta consegna dei ruoli
all’esattore da parte dell’Amministrazione
creditrice, attività puramente interna e comunque non
percepibile nella sfera del debitore.

4. Va, pertanto, in accoglimento
del ricorso introduttivo dell’opponente, dichiarato prescritto il diritto dell’Amministrazione
all’esazione delle somme relative alle due violazioni
amministrative oggetto di opposizione.

5. Nei f atti narrati si
ravvisano giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio.

PQM

Accoglie il
ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie
il ricorso introduttivo. Compensa le spese dell’intero giudizio.