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La concessione edilizia in deroga può essere rilasciata solo prima della costruzione dell’ opera. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 30 agosto 2004 n. 5622
La concessione edilizia in deroga può essere rilasciata solo prima della
costruzione dell’opera.
CONSIGLIO DI STATO,
SEZ. V – sentenza 30 agosto 2004 n. 5622 – Pres. Iannotta, Est. Marchitiello
– Perron ed altro (Avv.ti Quagliolo e Bozzi) c.
Regione Autonoma Valle d’Aosta (Avv.ti
Montanaro e Romanelli) e Comune di Valtournenche (n.c.)
FATTO
I Sigg.
Aldo e Lino Perron impugnavano
la nota del 2.6.1993, n. 599, dell’Ufficio Regionale di Urbanistica
concernente il diniego di nulla osta all’esercizio in sanatoria da parte del
Comune di Valtournenche dei poteri di deroga previsti
dall’art. 19 bis della legge regionale 15.6.1978, n. 14, in
relazione ad un locale, annesso ad una pista di pattinaggio, destinato alla
somministrazione di bevande e alla ristorazione, realizzato in
violazione delle vigenti norme del P.R.G.
I ricorrenti impugnavano, per quanto
di ragione, la circolare dell’Ufficio Regionale di Urbanistica
dell’11.5.1989, n. 44.
La Regione autonoma della Valle D’Aosta si costituiva in giudizio opponendosi
all’accoglimento del ricorso.
Il T.A.R. della Valle d’Aosta, con la
sentenza del 12.7.1994, n. 102, respingeva il ricorso.
I Sigg.
Aldo e Lino Perron appellano
la sentenza deducendone la erroneità e domandandone la riforma.
La Regione autonoma della Valle D’Aosta resiste
all’appello chiedendo la conferma della sentenza appellata.
All’udienza del 16.4.2004, il ricorso
in appello è stato ritenuto per la decisione.
DIRITTO
I Sigg.
Aldo e Lino Perron appellano
la sentenza del 12.7.1994, n. 102, con la quale il T.A.R. della Valle D’Aosta ha respinto il loro ricorso per l’annullamento della
nota del 2.6.1993, n. 599, dell’Ufficio Regionale di Urbanistica.
Tale nota racchiudeva
il diniego di nulla osta opposto dal predetto ufficio regionale
all’esercizio in sanatoria da parte del Comune di Valtournenche
dei poteri di deroga previsti dall’art. 19 bis della legge regionale 15.6.1978,
n. 14, in
relazione ad un locale, annesso ad una pista di pattinaggio, destinato alla
somministrazione di bevande e alla ristorazione, che i Sigg.
Perron avevano realizzato in
violazione delle vigenti norme del P.R.G.
L’appello è infondato.
La Sezione, in via preliminare, deve osservare che la facoltà di
derogare alle vigenti disposizioni urbanistiche può essere esercitata dal
sindaco, quando le predette disposizioni la prevedano e nei limiti in cui la
prevedano, solo in via preventiva, al momento, cioè,
del rilascio di una concessione edilizia.
Una costruzione realizzata in
difformità con le norme urbanistiche vigenti è una costruzione abusiva,
soggetta alle sanzioni stabilite dalla legge.
Per la sanatoria di tali costruzioni nel
vigente ordinamento urbanistico sussiste unicamente (a parte la normativa sul
cd. condono) il ricorso all’art. 13 della legge
28.2.1985, n. 47. Tale norma, peraltro, presuppone l’accertamento della
conformità della costruzione abusivamente realizzata agli strumenti urbanistici
generali e di attuazione approvati e a quelli soltanto
adottati, sia al momento della realizzazione dell’opera, sia al momento della
presentazione della domanda.
E’ esclusa, pertanto, nel vigente
ordinamento l’esistenza di poteri di sanatoria in deroga.
L’appello potrebbe essere già
respinto per questa sola considerazione.
La tesi degli appellanti è comunque priva di fondamento anche per il profilo in cui si
richiama all’art. 19 bis della legge regionale 15.6.1978, n. 14.
Tale disposizione stabilisce: "i poteri di deroga previsti da norme vigenti di piano
regolatore o di regolamento edilizio possono essere esercitati limitatamente ai
casi di edifici o di impianti pubblici o di interesse pubblico".
Gli appellanti sostengono che tale
norma avrebbe dovuto indurre all’accoglimento della
loro istanza del 13.6.1992, diretta ad ottenere non il provvedimento di
sanatoria previsto dall’art. 13 della legge 28.2.1985, n. 37, ma un
provvedimento di sanatoria fondato sull’esercizio dei poteri di
deroga regolati da tale norma della legge regionale n. 14 del 1978.
Si deve in contrario osservare che, a
parte quanto già rilevato in ordine all’esercizio in
sanatoria dei poteri di deroga, che l’art. 19 bis della legge regionale n. 14
del 1978 non è la fonte dei poteri di deroga invocati dagli appellanti, ma è
diretta a limitare tali poteri, che eventualmente fossero già previsti dai
piani regolatori generali o dai regolamenti edilizi vigenti, alle sole
costruzioni di edifici o di impianti pubblici o di interesse pubblico.
La norma, quindi, non riguarderebbe comunque la costruzione abusiva posta in essere dagli
appellanti.
La costruzione in questione, infatti,
è un locale destinato ad attività di somministrazione di bevande e di
ristorazione e, pertanto, sebbene realizzato in aggiunta all’impianto di
pattinaggio, cioè ad un immobile da annoverare, in
quanto impianto sportivo, come un edificio di interesse collettivo, non
potrebbe mai essere ritenuto esso stesso un edificio pubblico o di interesse
pubblico, in quanto non costituisce una pertinenza necessaria della pista di
pattinaggio.
Per tutte le considerazioni che
precedono, l‘appello in epigrafe, in conclusione, deve essere respinto.
Le spese del secondo grado del
giudizio, tuttavia, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate fra le
parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Quinta Sezione, respinge l’appello in epigrafe.
Compensa le spese dei due gradi del
giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio, il 16.4.2004, con l’intervento dei
signori:
Raffaele Iannotta
Presidente
Chiarenza Millemaggi
Cogliani Consigliere
Goffredo Zaccardi
Consigliere
Aldo Fera Consigliere
Claudio Marchitiello
Consigliere Est.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Claudio Marchitiello Raffaele Iannotta
Depositata in segreteria in data 30
agosto 2004.