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Monday 02 May 2005

La concessione edilizia e le opere precarie. TAR PIEMONTE, SEZ. I – sentenza 26 aprile 2005 n. 1136

La concessione edilizia e le opere precarie.

TAR PIEMONTE, SEZ. I – sentenza 26 aprile 2005 n. 1136 – Pres. Gomez de Ayala, Est. Goso – Parisi
(Avv.ti Dulio e Casavecchia) Comune di Novara (Avv. Barosio)

FATTO

Il ricorrente, in
qualità di promissario acquirente
dell’alloggio sito in Novara, via della Riotta n. 54,
eseguì opere edili in assenza di titolo autorizzativo,
consistenti nell’installazione sul balcone dell’alloggio di un struttura porta
zanzariera e veranda.

La struttura in questione, che
delimita completamente il perimetro costituito dal parapetto del balcone, è
costituita da un telaio, ancorato al parapetto stesso e all’intradosso della
soletta sovrastante, a supporto di pannelli trasparenti scorrevoli.

Accertato l’abuso mediante
sopralluogo dei tecnici comunali, il Sindaco di Novara, con il provvedimento
impugnato, ordinò al ricorrente, nella sua qualità di esecutore
delle opere, di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di
90 giorni, pena l’esecuzione d’ufficio dell’ordinanza.

Avverso detto provvedimento,
l’interessato proponeva ricorso giurisdizionale con il quale deduceva un unico
motivo di gravame: travisamento dei fatti ed errata applicazione della legge.

Sostiene il ricorrente che
l’installazione abusiva costituirebbe opera precaria, con la quale non sono
state modificate le metrature e il perimetro dell’alloggio, e pertanto non necessiterebbe di concessione edilizia.

Da ciò deriverebbe l’illegittimità
del provvedimento impugnato di cui è chiesto l’annullamento, previa sospensione
dell’esecuzione.

Si costituiva in giudizio il Comune
di Novara, contrastando nel merito le deduzioni avversarie e chiedendo il
rigetto del ricorso.

Con ordinanza di questa Sezione n.487 dell’8 aprile 1998 era disposta
la sospensione in via cautelare del provvedimento impugnato.

Chiamato all’udienza del 23 marzo
2005, il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

1) E’ contestata nel presente
giudizio la legittimità del provvedimento R.G. n. 2 del 9 gennaio 1998, notificato il successivo 14 gennaio, con il
quale il Sindaco di Novara ha ordinato la rimozione della struttura realizzata
dal ricorrente, in assenza di titolo autorizzativo,
sul balcone dell’alloggio di proprietà (recte:
dell’alloggio di cui, all’epoca dei fatti, era promissario
acquirente).

Il manufatto abusivo è costituito da
un telaio a supporto di pannelli trasparenti scorrevoli; detto telaio delimita
completamente il perimetro costituito dal parapetto del balcone ed è ancorato
al parapetto medesimo e all’intradosso della soletta sovrastante.

2) Con l’unico motivo di gravame il ricorrente deduce l’illegittimità del
provvedimento sanzionatorio adottato dal Comune di
Novara, sostenendo che la struttura di cui è stata ordinata la rimozione,
"lungi dall’essere fissa ed inamovibile", è semplicemente fissata al
parapetto del balcone mediante tenute di sicurezza, paragonabili ai sostegni
utilizzati per l’installazione di tende parasole, e costituirebbe pertanto
opera precaria, non soggetta al rilascio di concessione edilizia.

Il motivo è privo di pregio.

La maggiore o minore facilità di
rimozione non rileva, infatti, ai fini della qualificazione di un’opera
edilizia in termini di precarietà (cfr., ex multis, Cons.
Stato, sez. V, 23 gennaio 1995, n. 97 e Cons. Stato,
sez. V, 12 novembre 1996, n. 1317).

Neppure assumono una valenza decisiva, in
tal senso, la struttura del manufatto abusivo, la sua tipologia o i materiali
utilizzati (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, 17
febbraio 1997, n. 168)

. Ciò che rileva al fine della
qualificazione di un’opera edilizia come precaria è, invece (come affermato dalla giurisprudenza consolidata e condiviso dal Collegio),
la funzione cui è obiettivamente finalizzata l’opera, con la conseguenza che
solamente le costruzioni destinate ab origine al
soddisfacimento di esigenze contingenti e circoscritte nel tempo saranno esenti
dall’obbligo della concessione, mentre vi saranno assoggettate le opere
destinate ad una utilizzazione perdurante nel tempo (cfr.,
ex plurimis, Cons. Stato,
sez. V, 24 febbraio 1996, n. 226).

Nel caso in esame, il manufatto
abusivo è stato realizzato all’evidente fine di migliorare la fruizione dell’alloggio, offrendo una protezione dagli
agenti atmosferici e ampliando gli spazi utilizzabili.

Esso non è quindi destinato a
soddisfare esigenze temporanee, mediante una utilizzazione
circoscritta nel tempo, bensì è finalizzato ad un utilizzo tendenzialmente
durevole, con obiettivi caratteri di stabilità.

Ne consegue che l’opera edilizia, non
connotabile in termini di precarietà, era soggetta al rilascio di concessione
edificatoria.

3) Il ricorrente sostiene, in secondo
luogo, che la realizzazione della struttura abusiva,
proprio in ragione della sua "assoluta rimovibilità",
non avrebbe comportato la modifica delle metrature dell’alloggio e del suo
perimetro.

Anche questa affermazione
è destituita di fondamento.

Come già rilevato al punto
precedente, infatti, l’assenza di connotati di precarietà del
manufatto, peraltro di non irrilevante impatto visivo, fa sì che la costruzione
abbia stabilmente modificato la superficie e la volumetria dell’immobile.

Deve altresì osservarsi come l’opera
in questione costituisca sostanzialmente una veranda chiusa con superfici
trasparenti, seppure scorrevoli su pannelli mobili, la cui apposizione
all’edificio di abitazione ne ha alterato la sagoma,
realizzando una trasformazione edilizia duratura che necessitava di concessione
edilizia.

Ne consegue che legittimamente il
Sindaco di Novara, accertata l’esecuzione di opere in
assenza di concessione, ne ha disposto la rimozione, ai sensi dell’articolo 7
della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e dell’articolo 64 della legge regionale
Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56.

4) In conclusione, il gravame è infondato e deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per disporre
la compensazione delle spese del grado di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale
per il Piemonte, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in
epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in
Torino nella camera di consiglio del 20 aprile 2005.

IL PRESIDENTE L’ESTENSORE

f.to. Gomez de Ayala F.to R. Goso

il Direttore di segreteria

f.to M. Luisa Cerrato
Soave

Depositata in segreteria a sensi di
legge il 26 aprile 2005