Civile

Monday 19 September 2005

La concessione della cittadinanza italiana può essere rifiutata se manca o è insufficiente il requisito del reddito. T.A.R. LAZIO – ROMA – SEZIONE I TER – Sentenza 15 settembre 2005 n. 7130

La concessione della cittadinanza italiana può essere rifiutata se manca o è insufficiente il requisito del reddito.

T.A.R. LAZIO – ROMA – SEZIONE I TER – Sentenza 15 settembre 2005 n. 7130

Pres. Tosti, Est. Russo

Dery Meir Michael (Avv. A. Jannoni Sebastianini) c/ Ministero dellInterno (Avv.ra dello Stato)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio

Roma, sez. I ter

  composto dai signori magistrati:

Luigi Tosti Presidente

Salvatore Mezzacapo Componente

Maria Ada Russo Componente rel.

  ha pronunciato la seguente

SENTENZA

   

sul ricorso n. 13370/1995 proposto da

ù Dery Meir Michael, rappresentato e difeso dallAvv. Alberto Jannoni Sebastianini ed elettivamente domiciliato in Roma, inizialmente in via A. Casella n. 16, e poi alla Via Catania n. 1;

CONTRO

   

Ministero dellInterno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dallAvvocatura Generale dello Stato, legale domiciliataria;

  per lannullamento

del provvedimento di cui alla nota K1030391 del 23.3.1995, notificata in data 1.7.1995, con la quale viene respinta listanza del ricorrente della concessione della cittadinanza italiana;

  e per laccertamento

del diritto del ricorrente allottenimento della cittadinanza italiana;

   

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti di causa;

Data per letta nella pubblica udienza del 23.6.2005 la relazione del dr. Maria Ada Russo e uditi altresì i difensori come da verbale;

  Ritenuto in fatto

   

Il ricorrente è cittadino israeliano e in data 27.11.1992 ha chiesto la cittadinanza italiana ai sensi dellart. 9, comma 1, lett. f) della legge n. 91 del 5 febbraio 1992. Col provvedimento impugnato il Ministero dellInterno si è pronunciato in maniera negativa sulla predetta istanza. Nel ricorso linteressato prospetta i seguenti motivi di diritto: 1) violazione e mancata applicazione di legge e di principi generali dellordinamento: legge n. 724 del 1994; eccesso di potere; travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione. In data 24.11.1995 si è costituita controparte. In data 1.6.2005 il ricorrente ha depositato documentazione. In data 3.6.2005 controparte ha depositato documentazione. Infine, in data 10.6.2005, il ricorrente ha depositato memoria conclusionale. In data 22.6.2005 controparte ha depositato memoria (tardiva) di cui il Collegio non ha tenuto conto. Alludienza del 23.6.2005 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

  Considerato in diritto

   

Il ricorrente è cittadino israeliano e in data 27.11.1992 ha chiesto la cittadinanza italiana ai sensi dellart. 9, comma 1, lett. f) della legge n. 91 del 5 febbraio 1992.

Col provvedimento impugnato il Ministero dellInterno si è pronunciato in maniera negativa sulla predetta istanza.

Nel ricorso linteressato prospetta i seguenti motivi di diritto:

1) violazione e mancata applicazione di legge e di principi generali dellordinamento: legge n. 724 del 1994; eccesso di potere; travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione.

In data 24.11.1995 si è costituita controparte.

In data 1.6.2005 il ricorrente ha depositato documentazione.

In data 3.6.2005 controparte ha depositato documentazione.

Infine, in data 10.6.2005, il ricorrente ha depositato memoria conclusionale.

In data 22.6.2005 controparte ha depositato memoria (tardiva) di cui il Collegio non ha tenuto conto.

Alludienza del 23.6.2005 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

Considerato in diritto

La questione portata all’esame del Collegio concerne la legittimità del decreto di rifiuto della concessione della cittadinanza emesso dal Ministro dellInterno in data 23.3.1995.

Il provvedimento è motivato sul presupposto che dalla documentazione esibita a corredo della domanda si evince che linteressato ha percepito nellanno 1992 redditi denunciati ai fini fiscali pari a lire 12.177.000 e che tali redditi risultano inferiori a quelli previsti dallart. 1, comma 3, della Legge n. 724 del 1994 per lesenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per il nucleo familiare.

Il ricorso è fondato.

Con i motivi di ricorso – in particolare – si sostiene che è stata applicata retroattivamente (ai redditi percetti dal ricorrente nel 1992) una normativa emanata solo due anni dopo (la legge n. 724 del 1994) con palese violazione del principio di irretroattività della legge&peraltro il raffronto andava fatto con i redditi del 1994 o 1995 che risultano superiori al limite di £ 16.000.000 annui indicato nella legge n. 724 del 1994; inoltre, vi sarebbe difetto di istruttoria in quanto nel 1992 si è verificata una accidentale interruzione dellattività di lavoro e dei redditi connessi relativa alla scissione della Ditta Fratelli Sciunnach in due ditte individuali.

Le censure sono fondate.

In via preliminare, occorre esaminare la normativa in materia.

Lart. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 prevede in quali casi e con quali modalità può essere concessa la cittadinanza italiana. Nel caso di specie, il ricorrente la chiede ai sensi del comma 1, lettera f), che fa riferimento allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

Inoltre, lart. 3, comma 1, del D. L. 25 novembre 1989, n. 382, convertito con modificazioni in legge 25 gennaio 1990, n. 8., prevede che sono esentati dal pagamento di tutte le quote di partecipazione alla spesa sanitaria: i titolari di pensione di vecchiaia con reddito imponibile lordo fino a lire sedici milioni, incrementato fino a lire ventidue milioni di reddito complessivo lordo in presenza del coniuge a carico ed in ragione di un ulteriore milione per ogni figlio a carico.

Infine, lart. 1, comma 3, della legge 23 dicembre 1994 che sostituisce il comma 16 dellart. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, così recita a partire dal 1 gennaio 1996 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria (di cui ai commi 14 e 15) i disoccupati ed i loro familiari a carico, nonché i titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant’anni ed i loro familiari a carico, purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all’anno precedente, inferiore a lire 16 milioni, incrementato fino a lire 22 milioni in presenza del coniuge ed in ragione di un ulteriore milione di lire per ogni figlio a carico.

Tanto precisato occorre fare riferimento, a questo punto, agli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia.

Da un lato la giurisprudenza ha ritenuto che il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana è adottato sulla base di valutazioni ampiamente discrezionali circa l’esistenza di un’avvenuta integrazione dello straniero in Italia, tale da poterne affermare la compiuta appartenenza alla comunità nazionale, appartenenza di cui costituisce effetto e non causa la concessione della cittadinanza stessa, con la quale si attribuiscono all’interessato i diritti e gli obblighi connessi allo “status” civitatis; e la concessione di tale beneficio presuppone una valutazione assai articolata, nella quale ben possono avere rilievo considerazioni anche di carattere economico e patrimoniale, relative al possesso di adeguate fonti di sussistenza, così come avviene per il rinnovo del permesso di soggiorno (cfr., T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 27 febbraio 2003, n. 158).

Inoltre, è stato ritenuto legittimo il rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana qualora il reddito annuale conseguito dal richiedente risulti inferiore alla soglia di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per i cittadini italiani titolari di pensione di vecchiaia, di cui all’art. 3 l. 25 gennaio 1990 n. 8 (parametro considerato dall’amministrazione idoneo a valutare la congruità dei mezzi di sostentamento di chi richiede la cittadinanza) in quanto il criterio seguito dall’amministrazione nell’esercizio del proprio potere discrezionale appare ragionevole, se rapportato alla regola secondo la quale lo straniero che vuole inserirsi nella collettività nazionale deve contribuire al progresso, anche materiale, del paese e non gravare fin dall’inizio sulle spese dello Stato.

Con specifico riferimento al problema dei mezzi di sussistenza la giurisprudenza ha prima richiamato il predetto D.L. n. 382 del 1989 e poi la legge n. 724 del 1994.

Deve essere però rilevato che non vi è differenza tra le due fonti normative in relazione allimporto del reddito complessivo riferito allanno precedente che non deve essere inferiore a £ 16.000.000.

Tuttavia, nel caso di specie, il provvedimento è immotivato e basato su presupposti di fatto e di diritto errati.

Devono essere considerati in particolare i seguenti elementi in punto di fatto:

a) il ricorrente è ottico optometrista, è residente in Italia dal 1982 e ha lavorato a partire dal 1990;

b) nellanno 1992 il suo datore di lavoro (F.lli Sciunnach) ha cambiato la propria denominazione societaria in quella di Ditta Sciunnacche Renato; pertanto il rapporto di lavoro si è interrotto in data 31 marzo 1992 ed è ripreso in data 1 ottobre 1992;

c) il Tribunale di Roma ha definito la vertenza tra il ricorrente e il datore di lavoro con verbale di conciliazione in data 23 gennaio 2001 nel quale è stata stabilita la corresponsione di £. 52.000.000 di cui £ 14.000.000 a titolo di differenze di TFR;

d) il ricorrente ha, poi, allegato adeguata documentazione (cfr. copia dei Mod. 101 per gli anni 1991/1998) dalla quale risulta che sono stati sempre percepiti redditi superiori ai 20 milioni e lunico anno in cui i redditi sono inferiori è il 1992 (£. 5.200.000 + £ 6.917.000) ma, in proposito, sussiste un giustificato motivo.

Il Collegio ritiene in proposito che lamministrazione avrebbe potuto (e dovuto) valutare in maniera più approfondita le peculiarità del caso di specie soprattutto alla luce della situazione complessiva del ricorrente e del suo concreto inserimento professionale nel nostro paese.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va accolto disponendosi per leffetto, lannullamento del provvedimento impugnato.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione I ter, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe n. 13370/1995 e, per leffetto, annulla latto impugnato.

Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallAutorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 23 giugno 2005.

PRESIDENTE Luigi Tosti

ESTENSORE Maria Ada Russo